Normativa di riferimento
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Normativa di riferimento
Art. 19 (Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare) 1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie: a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni in matura; b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento destinati ad essere liberati in natura; c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili per le immissioni in natura. 2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia nello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria. 3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. 4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per territorio. 5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di capi sotto indicati: a) una coppia di starne; b) una coppia di coturnici; c) una coppia di pernici rosse; d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine. I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti nell'articolo 5.