Giusta causa e NASpI
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Giusta causa e NASpI
77 10 giugno 2015 Giusta causa e NASpI In questo numero: Diritto anche in caso di dimissioni o di licenziamento Le dimissioni per giusta causa per i lavoratori dipendenti sono dettate dall’art. 2119 del codice civile che prevede la facoltà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro per motivi determinati da specifiche cause che coinvolgono il comportamento del datore di lavoro nei confronti del dipendente. Il lavoratore di fronte ad una grave inadempienza da parte del proprio datore di lavoro, che gli rende impossibile la continuazione del rapporto di lavoro, si dimette senza dover comunicare il preavviso contrattuale. La circolare INPS n°94/2015 chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano per: Mancato o ritardato pagamento della retribuzione Molestie sessuali sul posto di lavoro Peggioramento delle mansioni lavorative Mobbing Variazioni importanti delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda Trasferimento presso un’altra sede senza motivo. Comportamento ingiurioso del superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Il lavoratore deve comunque dimostrare l’esistenza della giusta causa: deve perciò allegare alla domanda specifica documentazione che attesti la sua volontà di agire in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro. Segue a pag.2 Diritto alla NASpI anche per dimissioni o licenziamento per giusta causa pag.1-2 Somma aggiuntiva-14ma mensilità 2015 pag 2-3 Malattie professionali: industria del legno, i rischi per la salute pag.3-4 NASpI: diritto all’indennità economica sia in caso di dimissioni sia in caso di licenziamento per giusta causa Alla domanda di NASpI devono perciò essere allegate diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza, sentenze ed ogni altro documento utile a comprovare tale volontà. L'INPS chiederà anche l'impegno del lavoratore di comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Nell'ipotesi che l'eventuale giudizio in accertamento della giusta causa delle dimissioni avesse esito negativo, l'istituto previdenziale potrebbe recuperare quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione (INPS circolare 163/2003). Licenziamento per giusta causa Alla condotta del lavoratore si riconducono le motivazioni per il licenziamento disciplinare, per giusta causa che scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l'obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso. Si tratta di casi così gravi da provocare l’interruzione immediata del rapporto di lavoro (licenziamento in tronco). Generalmente i contratti collettivi prevedono determinati fatti che legittimano il licenziamento senza preavviso. A titolo esemplificativo, possono costituire giusta causa di licenziamento: 2 Il rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa/insubordinazione; Il rifiuto a riprendere il lavoro dopo visita medica che ha constatato l'insussistenza di una malattia; Il lavoro prestato a favore di terzi durante il periodo di malattia, se tale attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro; La sottrazione di beni aziendali nell'esercizio delle proprie mansioni (specie se fiduciarie); La condotta extralavorativa penalmente rilevante ed idonea a far venir meno il vincolo fiduciario (es. rapina commessa da dipendente bancario); Risse nei luoghi di lavoro o violenze verso gli altri lavoratori. Il lavoratore licenziato per giusta causa, avendone i requisiti, ha diritto alla NASpI, tuttavia la decorrenza della prestazione viene posticipata al 38°giorno dalla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa. Se la domanda è inoltrata dopo il 38°giorno, ma comunque entro i termini di legge (68 giorni decorrenti dal 30°giorno successivo alla cessazione per licenziamento per giusta causa), la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Somma aggiuntiva (14ma) Dal 1°luglio 2015 sulle pensioni basse La somma aggiuntiva, meglio conosciuta come “Quattordicesima” (legge 127/2007), anche nel 2015 verrà corrisposta in unica soluzione nel mese di luglio, ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni e a condizione che non superino determinati limiti di reddito personale. Sono interessati i pensionati titolari di uno o più trattamenti a carico di INPS (tutte le gestioni), ex INPDAP, ex IPOST, ex ENPALS. Ne hanno diritto anche i titolari di assegno ordinario di invalidità e di pensione in totalizzazione sempreché una quota sia a carico di una delle predette gestioni. L’importo della somma aggiuntiva è determinato: dal reddito individuale dall’anzianità contributiva complessiva fatta valere dal pensionato dal perfezionamento dei requisiti in corso d’anno ( età e/o reddito). INCA INFormazione – N.77 Reddito individuale: viene corrisposta, in misura intera o ridotta a condizione che il reddito individuale del pensionato, nell’anno solare di corresponsione del beneficio, sia inferiore a 1,5 volte il TM maggiorato della somma aggiuntiva intera. Vanno considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (tutte le pensioni incluse le inv.civ e le rendite INAIL) Sono esclusi dal reddito, tra gli altri, gli Anf e gli AF, l’indennità di accompagnamento, la casa di abitazione e le sue pertinenze, il TFR, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le pensioni di guerra, l’indennizzo legge 210/92. Anzianità contributiva: La somma aggiuntiva aumenta all’aumentare della anzianità contributiva complessiva (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, compresa quella utile ai supplementi) utile ai fini del diritto o della misura (si tiene conto di quella più favorevole) fatta valere su tutte le pensioni. Sono previste tre fasce di anzianità: per i dipendenti fino a 15 anni, da 15 a 25, oltre i 25; per gli autonomi fino a 18, da 18 a 28 e oltre i 28 anni di contribuzione. Per i bititolari di pensioni dirette e ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva complessiva relativa alle sole pensioni dirette. Per i titolari solo di pensioni ai superstiti, anzianità contributiva viene considerata in misura pari all’aliquota di reversibilità dell’avente diritto (esempio 60% per il coniuge). Requisiti in corso d’anno: per liquidazione della pensione , per compimento del 64° anno o per decesso, in corso d’anno, la somma aggiuntiva spetta in proporzione ai mesi di vigenza del trattamento pensionistico o di possesso del requisito anagrafico. Nel 2015 compiranno il 64° anno i/le nati/e entro il 31.12.1951. Nella colonna seguente riportiamo la tabella per la 14ma mensilità 2015. Anzianità contributiva Somma aggiuntiva max Limite reddito max Aumento spettante 1° fascia 336,00 10.132,61 2° fascia 420,00 10.216,61 3° fascia 504,00 10.300,61 Limite reddito massimo Meno Totale reddito pensionato Malattie professionali Industria del legno: i rischi per la salute Una recente circolare dell’INCA Nazionale ha trattato il tema della “Salute e Sicurezza nell’industria del legno”. Il macro-settore legno-arredo comprende: la prima e seconda trasformazione del legno: produzioni di semilavorati per l'edilizia e finitura di interni (porte, finestre, pavimenti in legno, ecc); tutti i materiali di base, semilavorati e componenti per l'industria del mobile e per l'arredamento (industria del mobile). Le imprese di prima trasformazione, per la maggioranza microimprese individuali o a carattere familiare, operano principalmente nel settore della produzione della carpenteria, del pannello, degli imballaggi in legno e nella commercializzazione di semilavorati. Il legname consumato (tondo e semilavorato) proviene per oltre il 65% dall'estero. Tra le imprese di seconda trasformazione ad alto livello di specializzazione dei processi produttivi e dei prodotto, le falegnamerie e le carpenterie sono quelle maggiormente rappresentate come numero di imprese. segue a pag.3 3 INCA INFormazione – N.77 Di particolare importanza sono le imprese di tradizione artigianale nella produzione di mobili, caratterizzate dalla ridotta manodopera che utilizza principalmente legname di latifoglie proveniente dal mercato locale. L'industria del legno ha il più alto indice di gravità infortunistica e detiene sempre il terzo in indice di frequenza. Per quanto concerne le malattie professionali i dati INAIL rilevano che il 37% delle malattie denunciate è rappresentato dalle ipoacusie da rumore, il 32% dalle patologie che interessano l'apparato muscolo-scheletrico, seguite dalle neuropatie, compresa la sindrome del Tunnel Carpale con l'8%, dalle malattie dell'apparato respiratorio sempre con l'8% ed infine dalle forme neoplastiche con il 4%. Ogni fase di lavorazione comporta dei rischi particolari. Nelle operazioni di stoccaggio e prelevamento del legname si registra il rischio di esposizione a vibrazioni e a microorganismi e al sovraccarico biomeccanico per lo spostamento manuale dei carichi. Nella successiva fase di sezionamento del legname è presente un alta esposizione alla rumorosità e alle polveri di legno, da non sottovalutare inoltre la possibilità di rischio biologico derivante da ferite della cute. Le successive operazioni di piallaturaprofilatura-assemblaggio del processo lavorativo, che servono a conferire il telaio al mobile, espongono gli addetti a rischi di diversa natura: rumorosità dell’ambiente, inalazione di polveri e movimentazione manuale dei carichi. Il livello di tecnologia presente nell’ambiente di lavoro, la presenza di processi automatizzati riduce l’esposizione ai rischi sopra richiamati. Un operazione importante per conferire resistenza e protezione al prodotto è quella di impregnatura ed essiccazione, che espone i lavoratori ai rischi di esposizione ad inalazioni di sostanze nocive (vernici a solvente, diluenti) e alla movimentazione manuale dei carichi con particolare usura per gli arti superiori. La carteggiatura dei manufatti permette di eliminare eventuali imperfezioni dalla superficie del pezzo in lavorazione, è praticata con mezzi manuali o meccanici e i rischi presenti in questa fase di lavoro sono rappresentati da esposizione a rumore, a vibrazioni al sistema mano-braccio e all’inalazione di diversi tipi di sostanze poco salubri, oltreche’ alle polveri di legno. La fase di verniciatura ed essiccazione dei prodotti è tra quelle più importanti dell’intero ciclo produttivo e viene effettuata sia manualmente che con sistemi automatizzati. Incidono molto in questa fase la dimensione e la forma dei pezzi da verniciare nonché l’effetto estetico che si vuol ottenere. Sono diverse le tecniche utilizzate, quella più diffusa è quella a spruzzo che in modalità manuale espone gli addetti al rischio di esposizione ad inalazione di sostanze nocive (vernici a solvente, diluenti). Infine anche nella fase di assemblaggio e montaggio in loco, l’attività non è immune da rischi identificabili nella movimentazione manuale dei carichi e nello svolgimento dell’attività con posture incongrue. Appare evidente come nel settore della lavorazione del legno non manchino i rischi di esposizione al danno della salute, occorre quindi riflettere su come attivare le giuste sinergie per sviluppare un lavoro di qualità nell’ambito della tutela individuale. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.77