Schema Accordo Quadro - Agrisald
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Schema Accordo Quadro - Agrisald
REPERTORIO N. RACCOLTA N. SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATI E IN EMERGENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A. CODICE CIG 3951341DBB - Numero gara 3937359 L'anno duemiladodici, il giorno …………………. del mese di ………………, in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, nella sede della Società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (Data)……………………… Innanzi a me dott. ……………………………………………, iscritto presso il Collegio Notarile di…………………………………, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i signori: - _____________ _____________, nato a _______________(__) il __/__/__, domiciliata per la carica in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente per conto ed in legale rappresentanza della società "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A." con sede in Forlì, Piazza del Lavoro n. 35, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena: 00337870406, iscritta al n. 255969 del Repertorio Economico 375.422.520,90 Amministrativo, interamente Capitale versato - sociale sito Euro internet www.romagnacque.it PEC [email protected] - , nella sua qualità di _____________________ della sopra citata Società, ed agendo a quanto appresso in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società stessa in data __/__/____, n. __, di seguito nel presente atto denominata semplicemente anche "Stazione Appaltante"; E Il sig. , nato a residente in alla Via dell’Impresa “ n. ( ) il giorno n. / , e , nella qualità di “, con sede legale in , codice fiscale / , alla Via e partita I.V.A. , che agisce quale Impresa appaltatrice in forma singola, (ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad una Associazione Temporanea di Imprese) capogruppo – mandataria dell’Associazione Temporanea d’Imprese, di tipo “orizzontale” o “verticale” ovvero “mista orizzontale e mista verticale”, “mista orizzontale e verticale”, “orizzontale e mista verticale”, a seconda dei casi), costituita tra essa medesima e le seguenti Imprese mandanti: 1) Impresa " ", con sede legale in ( ), alla Via n. , codice fiscale e partita I.V.A. ; 2) Impresa " ", con sede legale in ( ), alla Via n. , codice fiscale e partita I.V.A. ; (solo in presenza del caso specifico) 3) nonché l’Impresa , con sede legale in ( ), alla Via n. , codice fiscale e partita I.V.A. , cooptata; di seguito nel presente denominato semplicemente anche “Affidatario”. E PREMESSO CHE: - la stima delle prestazioni manutentive per due anni ed il progetto definitivo dei servizi di manutenzione programmati e in emergenza delle reti e degli impianti tecnologici di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., ammontante ad un importo complessivo di € 3.000.000,00 (diconsi Tremilioni/00) a base (euro di gara, I.V.A. esclusa, comprensivo di € Centonovantaquattromilaquattrocentodieci/85) 194.410,85 di oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta, è stato approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10 in data 16/02/2012; - con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2012/S 35-056817 del 21/02/2012 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 24 del 27/02/2012, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul Sistema Informativo Telematico Appalti Regionale (SITAR), sul profilo del committente, per estratto sui quotidiani “Romagna Corriere”, “La Voce Forlì”, “Avvenire” e “Italia Oggi” è stato indetta la gara d’appalto mediante procedura ristretta; - a seguito di gara, ritualmente esperita, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto di che trattasi è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa/A.T.I. __________ per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 (diconsi tremilioni/00) oltre I.V.A.; con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. __ in data __/__/____, sono state verificate e quindi approvate le risultanze dei verbali di gara e, pertanto, la gara medesima è stata aggiudicata in via definitiva a favore della sopra nominata impresa/A.T.I. _____________; l’efficacia dell’aggiudicazione era condizionata alla positiva verifica delle dichiarazioni rese in sede di prequalifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva Decreto Legge n° 210/2002 D. Lgs. 81/2008 all’articolo 2, del all’articolo 90 comma 9 del (DURC) di cui e di cui e s.m.i., all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252/1998; - l’aggiudicazione definitiva della gara in questione, disposta a favore della precitata impresa/A.T.I. __________, è divenuta efficace controlli a seguito della positiva effettuazione dei e verifiche, ai sensi e per gli effetti del dispo- sto normativo di cui all’art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; - in sede di gara, l’Affidatario ha rilasciato le sotto indicate dichiarazioni: a) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, anche ai sensi di quanto previsto all’art 1341 del Codice Civile, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nelle norme di partecipazione, nella lettera d’invito, nello schema di accordo quadro, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati di gara ed in particolare le seguenti norme contenute nello schema di accordo quadro: Art. 1 – Oggetto dell’Accordo quadro – Descrizione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro; Art. 2 – Ammontare dell’Accordo quadro; Art. 5 - Osservanza di leggi, regolamenti e del Capitolato Generale d’Appalto; Art. 6 – Conoscenza delle condizioni d’appalto; Art. 7 - Domicilio dell’Affidatario; Art. 8 Domicilio della Stazione Appaltante - Rappresentanza della Stazione Appaltante; Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro – Rinnovo; Art. 13 – Danni, responsabilità verso terzi e assicurazione; Art. 17 – Direzione dell’esecuzione; Art. 18 – Procedura per il perfezionamento dei contratti specifici derivanti dall’accordo quadro; Art. 19 - Penali; Art. 20 – Approvvigionamento dei materiali e custodia; Art. 21 – Oneri a carico dell’Affidatario; Art. 24 - Recesso dal contratto- Risoluzione del contratto- Fallimento; Art. 25 - Danni di forza maggiore; Art. 27 – Anticipazioni all’Affidatario – Contabilizzazione delle attività –Pagamenti in acconto e saldo; Art. 29 – Manutenzione fino alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità; Art. 31 – Controversie; e le seguenti norme contenute nel capitolato speciale: art. 2 – Servizi di reperibilità; art. 3 – andamento e programma delle attività; c) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le attività che potranno essere affidate nell’ambito dell’accordo quadro e di avere preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, delle discariche, delle distanze dai centri abitati e dai luoghi di reperimento dei materiali, delle strade di accesso e loro limiti di portata; d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività; e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’esecuzione delle attività, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; e di avere, in particolare, preso esatta visione dell’attestazione di eseguibilità delle prestazioni oggetto di affidamento; f) di avere ricevuto copia integrale del progetto definitivo posto a base di gara contestualmente alla lettera d’invito e di avere effettuato uno studio approfondito dello stesso progetto per accertare compiutamente la con- sistenza delle attività e gli oneri relativi alle diverse categorie di servizi e lavori principali ed accessori, effettuando le misure, i rilievi ed i sondaggi che ha ritenuto necessari, ritenendolo così sufficientemente esaustivo per potere procedere nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento; g) preliminarmente alla presentazione dell’offerta tecnicoeconomica e delle eventuali proposte migliorative ad alcuni requisiti di capitolato, di avere verificato attentamente le possibilità operative, le distanze di intervento, le condizioni delle strade e del traffico e di considerare quindi pienamente attuabile quanto proposto; h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle attività, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; a tal fine dichiara di avere piena ed esatta cognizione del fatto che, come indicato all’art. 2 dello schema di accordo quadro, i prezzi offerti dall’Aggiudicatario sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, con le modalità stabilite nell’art. 115 del Decreto medesimo. i) di avere considerato, nell’accettazione delle condizioni previste nello schema di accordo quadro e nel capitolato speciale ed in particolare del termine ultimo di esecuzione delle attività, dei periodi di avversità stagionali statisticamente influenti sulla zona dove le attività saranno effettuate, nonché dei normali periodi di riposo festivo o per ferie del personale e dei fornitori; j) di avere la proprietà dell’attrezzatura, dell’equipaggiamento dei o l’effettiva mezzi, disponibilità maestranze tecnico necessari per e l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro(fatte salve le prestazioni che si intendono subappaltare); k) di impegnarsi a mantenere ferma e vincolante la propria offerta per 180 giorni dalla data presentazione della stessa e a rinnovare la validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione Appaltante Il Responsabile del Procedimento e l’Appaltatore hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto in data ________ e depositato agli atti della Stazione Appaltante, del permanere delle condizioni che consentono piena eseguibilità delle attività oggetto dell’accordo. Tutto ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i predetti comparenti, nel nome come sopra, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - (OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – DESCRIZIONE DELLE PRESTRAZIONI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO) Il presente Accordo Quadro contiene le disposizioni normative di carattere generale che regoleranno i rapporti giuridicocontrattuali intercorrenti tra Operatore economico firmatario del presente Accordo (di seguito Affidatario) e Romagna Acqua Società delle Fonti S.p.A. (di seguito anche Stazione Appaltante), aventi ad oggetto la prestazione delle attività di cui al par. 3 del presente articolo, formalizzati con il perfezionamento di distinti contratti (di seguito denominati Contratti specifici) ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo. Gli affidamenti dei Contratti specifici avverranno sulla base delle specifiche esigenze della Stazione Appaltante. L’Affidatario si impegna a ad effettuare le attività oggetto dell’Accordo Quadro seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza professionale, nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio di cui alla Documentazione di Gara nel suo complesso, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto indicato nell’“Offerta tecnica”, allegata al presente Accordo e nei documenti contrattuali come meglio descritti al successivo articolo 9. L’Accordo Quadro ha per oggetto: - l’esecuzione di servizi di reperibilità e pronto intervento, oltre che di manutenzione ordinaria o straordinaria, programmati e in emergenza delle reti e degli impianti tecnologici di Romagna Acque S.p.A. (prestazione principale); - l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, oltre a modesti interventi di miglioramento, di riqualificazione e di estensione, sulle medesime reti ed impianti tecnologici (prestazioni secondarie); L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività contrattuali di che trattasi alle condizioni di cui al presente Accordo quadro ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché alle condizioni indicate nei Contratti Specifici derivanti dal presente Accordo Quadro. Le attività che formano oggetto dell’Accordo Quadro si svilupperanno sulle strutture indicativamente descritte al punto 2 delle Norme di Partecipazione alla procedura di gara che è stata esperita per l’aggiudicazione dell’accordo e la cui documentazione forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo. La descrizione di cui sopra ha carattere indicativo e non limitativo in quando le attività si potranno sviluppare in tutte le aree, manufatti, edifici di proprietà della Stazione Appaltante, asserviti o in altro modo vincolati dalla Stazione Appaltante o in aree e manufatti a qualunque altro titolo inte- ressati dalle tubazioni, apparecchiature e loro accessori o da altre opere di interesse della Stazione Appaltante: La forma e le dimensioni delle diverse opere summenzionate, saranno altresì stabilite all’atto dell’avvio/consegna dei singoli Contratti Specifici ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo, in quanto per la particolarità degli interventi, non è possibile una loro preventiva e puntuale definizione. La Stazione Appaltante, nella figura del Direttore dell’esecuzione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nell’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo quadro (nonché di cui ai distinti Contratti Specifici che verranno affidati in forza del presente accordo), anche in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune, nell’interesse della buona riuscita delle medesime attività contrattuali, senza che l’Affidatario possa da ciò trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, salvi i compensi previsti nel presente Accordo. Non viene accordato all’Affidatario il diritto di esclusiva previsto dall’Art. 1567 del Codice Civile; pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione di attività contrattuali della stessa natura ad altri imprenditori o di eseguirle direttamente con personale proprio. L’Affidatario si impegna espressamente a stabilire cordiali rapporti di collaborazione con questi ultimi, evitando ogni interferenza e sovrapposizione di attività e di consentire loro l’accesso alla zona delle attività contrattuali, attraverso anche eventuali passaggi e strade di servizio costruite a sue spese, l’uso parziale o totale dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, ecc..., per tutto il tempo occorrente senza pretendere compensi o indennità di sorta. Art. 2 - (AMMONTARE DELl’ACCORDO QUADRO) L’importo massimo spendibile stimato per il periodo di durata del presente Accordo Quadro (anni 2), non vincolante per la Stazione Appaltante, è pari ad € 2.805.589,15 - diconsi duemilioniottocentocinquemilacinquecentoottantanove/15 - (oltre IVA), oltre oneri per la sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso pari a € 194.410,85 – diconsi centonovantaquattromilaquattrocentodicieci/85 - (oltre IVA). L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. La Stazione Appaltante non è comunque obbligata a richiedere l’esecuzione di prestazioni fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui sopra. Non esiste pertanto alcuna garanzia di completa fruizione dell’importo dell’accordo quadro E’ garantita comunque nel biennio contrattuale la realizzazione dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti della società, per un importo di 1.750.000,00 € (diconsi Unmilionesettecentocinquantamila/00) al lordo del ribasso offerto in fase di gara e quindi per un importo netto di € ____________,00 (oltre IVA) – oneri della sicurezza diretti e specifici compresi Ai fini della determinazione del corrispettivo di contratto, il ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario, verrà applicato ai singoli prezzi dell’”Elenco dei prezzi assoggettabili a ribasso (non comprendenti mano d’opera in economia e oneri diretti di sicurezza)” arrotondando il prodotto risultante alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5, e per difetto quando la terza cifra decimale sia inferiore a 5. Per ogni singola voce il prezzo di contratto sarà pari alla somma fra il prodotto così ottenuto ed il corrispondente onere diretto di sicurezza. In caso di lavori eseguiti in economia, la mano d’opera verrà compensata con la corrispondente voce di prezzo, non ribassabile, indicata nell’elaborato “ elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza”. Saranno inoltre riconosciuti gli oneri di sicurezza specifici per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 30.000,00 in proporzione all’importo delle attività contabilizzate art. 27. a misura come definito al successivo Le quantità indicate nel “Computo metrico estimativo prezzi assoggettabili a ribasso” e nel “Computo metrico estimativo oneri diretti di sicurezza”, sono indicative ed hanno valore solo ai fini dell’aggiudicazione della gara. Le attività contrattuali saranno individuate a seconda delle effettive esigenze del Stazione Appaltante; pertanto le quantità delle attività potranno subire consistenti variazioni rispetto alle quantità aventi natura puramente indicativa esposte nei sopra richiamati documenti di gara. I prezzi offerti dall’Affidatario per ogni singola categoria sono ritenuti sufficientemente remunerativi di ogni spesa generale o particolare indipendentemente dalle quantità eseguite in quanto essi comprendono: per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per adempiere a tutte le prescrizioni del presente Accordo in tema di manodopera oltre a quelle per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere; per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi pronti all’uso; per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera; per i servizi ed i lavori: tutte le spese dei mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di ca- ve, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi, discarica ecc. e quant’altro occorrente per dare l’attività contrattuale compiuta a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi anzidetti sotto le condizioni tutte del contratto, si intendono dunque accettati dall’Affidatario in base a calcoli di convenienza a suo rischio e pericolo. L’importo dell’Accordo può variare in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, ferma restando la garanzia di realizzazione nel biennio dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti della società, per un importo di 1.750.000,00 € (diconsi Unmilionesettecentocinquantamila/00) al lordo del ribasso offerto in fase di gara- – oneri della sicurezza diretti e specifici compresi I prezzi di contratto che verranno applicati ai singoli Contratti Specifici sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, fatta salva, a partire dal secondo anno di vigenza del medesimo, la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, con le modalità stabilite nell’art. 115 del Decreto medesimo. In mancanza di pubblicazione dei dati rilevati dall’istituto di statistica, di cui al precedente paragrafo, le revisione viene operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati mensilmente pubblicato dall’ISTAT. I Contratti Specifici discendenti dal presente Accordo quadro sono affidati dall’Affidatario con che l’applicazione si intendono dei prezzi comprensivi di offerti tutti gli oneri a carico dell’Affidatario stesso per l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni ad esso affidate e per il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione e protezione infortuni ivi inclusi quelli relativi ai piani di sicurezza. Art. 3 - (CORRISPETTIVI – ATTIVITA’ DA CONTABILIZZARE IN ECONOMIA) Nell’ambito di ogni singolo Contratto Specifico discendente dal presente Accordo quadro le prestazioni in economia dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Esecuzione e saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del capitolato speciale. Tali prestazioni dovranno essere dettagliatamente contabilizzate a consuntivo (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal Direttore dell’Esecuzione. Il prezzo relativo alla mano d’opera, indicata nell’elaborato “Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza” fisso e non ribassabile, comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, le spese generali e l’utile dell’Affidatario. Nel prezzo dei trasporti e dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, l’assistenza, la spesa per i pezzi combustibili, di ricambio, l’energia la elettrica, manutenzione di i lubrificanti, qualunque i tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo delle attività. Le forniture richieste all’Affidatario, i cui prezzi non siano stati offerti in sede di gara, saranno liquidate a presentazione di fattura, maggiorate della percentuale per spese generali ed utile indicata nel “Modello di dichiarazione per presentazione offerta economica” (Modello C), presentato dall’Affidatario ed allegato al presente accordo quadro. I prezzi dei materiali che verranno riconosciuti includeranno tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, i trasporti. Art. 4 - (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'offerta dell'Affidatario non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Affidatario dalla Stazione Appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge. NORME GENERALI Art. 5 - (OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO) Con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla contabilità ed alla verifica di conformità delle attività contrattuali, la Stazione Appaltante non risulta obbligata all’applicazione né del Capitolato Generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente, né del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Tuttavia la Stazione Appaltante, come previsto dall’art. 339, comma 2 del Regolamento n. 207/2010, con riferimento alla disciplina dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla contabilità delle attività di contratto ed alla verifica di conformità delle attività contrattuali decide di applicare i sopracitati regolamenti per quanto non previsto e comunque non in contrasto con le norme contrattuali ed il Capitolato Speciale e, in generale, con i contenuti di tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabili) posti a base della procedura di affidamento, ed in particolare le seguenti parti del Regolamento: parte II, Titolo VII, il solo articolo 146, Titolo VIII, capo I (Direzione dei Lavori), capo II (Esecuzione dei lavori), Sezione I, Sezione III limitatamente agli articoli 158, 159, 160, 163, 164, 165 e 167, Sezione IV, Titolo IX, capo I (Scopo e forma della contabilità), Capo II (Contabilità dei lavori in economia), Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità)e Titolo X, Capo I (Disposizioni preliminari), Parte IV, Titolo III, il solo art. 310 e Titolo IV (Verifica di conformità). E’ inoltre esclusa espressamente l’applicazione dell’articolo 1 comma 2del Capitolato Generale n. 145/2000. Si intendono pertanto espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture d.lgs. 12 aprile 2006 n°163, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, il Capitolato Generale approvato con d.m. 19 aprile 2000 n°145, che trovano applicazione quindi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla contabilità delle attività contrattuali ed alla verifica di conformità delle attività contrattuali di cui al presente appalto, per quanto non previsto dal presente e comunque non in contrasto con quanto disciplinato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Speciale e, in generale, in tutti gli atti ed elaborati (amministrativi, tecnici, contabi- li) posti a base della procedura di affidamento. Nel seguito il d.lgs 12 aprile 2006 n°163 verrà denominato Codice dei contratti, il Capitolato Generale d’Appalto (D.M. n°145/2000) verrà denominato Capitolato Generale, il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n°207/2010) verrà denominato Regolamento. L’accordo quadro (ed i relativi Contratti specifici) è inoltre regolato, per quanto non in contrasto con le norme del presente Accordo e del Capitolato Speciale, dal D.lgs 09 aprile 2008 n°81 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Affidatario si intende inoltre obbligato all'osservanza: delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione delle attività di contratto, relativi agli obblighi in materia di assunzione e assicurazioni di tutto il personale dipendente; di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle emanate dagli enti competenti (U.S.L., I.S.P.E.S.L., ecc..); di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità pubbliche che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare ritardo e limitazioni nello sviluppo delle attività di contratto, egli non potrà accampare alcun diritto contro la Stazione Appaltante; Per quanto riguarda l'impiego di materiali da costruzione per i quali si abbiano norme ufficiali, l'Affidatario, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione lavori delle prestazioni e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente alle prestazioni contrattuali Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni del Capitolato Generale e del Regolamento che trovano applicazione nel presente Accordo. Art. 6 - (CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO) L'assunzione dell'Accordo quadro implica da parte dell'Affidatario la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle attività contrattuali, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavidotti, condotte ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa debba essere deviata o meno), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti, l’andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare le attività contrattuali tutte eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali e del Capitolato Speciale che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza di assumere le attività contrattuali, anche in relazione al prezzo da lui offerto sull'importo base stabilito dalla Stazione Appaltante. Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della viabilità di accesso alle zone di espletamento del servizio, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade. In conseguenza, i relativi corrispettivi stabiliti si intendono, senza restrizione alcuna, offerti ed accettati dall'Affidatario come remunerativi di ogni spesa generale o particolare, in quanto essi comprendono: per le attività computate a misura: tutte le spese dei mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi ecc. e quant'altro occorrente per dare le attività compiute a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Affidatario dovrà sostenere a tale scopo, nonché quanto occorre per rendere libera l'area da eventuali sovrastrutture o sottostrutture; per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, cali perdite, sprechi ecc... nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera; per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere; per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti all'uso; I corrispettivi, sotto le condizioni tutte del contratto e del capitolato, si intendono dunque accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell’accordo quadro fatto salvo quanto disposto all’art. 2 in tema di revisione periodica dei prezzi. Con la firma dell’Accordo, l'Affidatario riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi ha tenuto conto di quanto può occorrergli per eseguire ogni singola prestazione compiuta a l’Affidatario nell’offerta regola d'arte, riconosce degli incluso altresì obblighi e di degli l’utile aver d’impresa; tenuto oneri conto conseguenti all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, ritenendo remunerativo il corrispettivo all’uopo previsto. L’Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione delle attività contrattuali, la mancata conoscenza di elementi non valutati. Art. 7 - (DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO) Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2, comma 1 del Capitolato Generale l’Affidatario deve eleggere il proprio do- micilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dell’Esecuzione. Tutte le notifiche, le comunicazioni ed ogni altra notificazione del Direttore dell’Esecuzione e del Responsabile del Procedimento o del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Responsabile dei Lavori, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, saranno fatte a mani proprie dell’Affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni affidate. Art. 8 - (DOMICILIO DELLA STAZIONE APPALTANTE – RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE) La Stazione Appaltante ha domicilio presso la propria sede legale. Nei rapporti con l’Affidatario, la Stazione Appaltante è rappresentata presso i cantieri, per quanto concerne il presente accordo e dei relativi successivi Contratti specifici e per ogni conseguente effetto, dal Direttore dell’Esecuzione del presente accordo. Tutti i rapporti che l’Affidatario ha con la Stazione Appaltante avvengono esclusivamente per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del presente accordo. Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del Contratto d’appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive necessarie, ivi compresa l’applicazione delle penali. Art. 9 - (CONTRATTO - DOCUMENTI DEL CONTRATTO) L’Accordo quadro viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri contrattuali e modalità dedotti e risultanti dall’allegato Capitolato Speciale nonché, dagli altri documenti di gara, che l’Affidatario dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: “Modello di dichiarazione per presentazione offerta economica” (Modello C), presentato dall’Affidatario in fase di gara; Elenco prezzi di contratto dove ogni voce (con la sola esclusione dei prezzi della mano d’opera in economia) è risultante dalla sommatoria dei singoli prezzi tratti dall’”Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza” e dei corrispondenti prezzi tratti dall’”Elenco dei prezzi assoggettabili a ribasso (non comprendenti mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza)” a cui è stato applicato il ribasso offerto dal concorrente risultato aggiudicatario, quale desumibile dalla sopra citata offerta economica, arrotondando il prodotto risultante alla seconda cifra decimale, con arrotondamento per eccesso quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5, e per difetto quando la terza cifra decimale sia inferiore a 5. Per ogni singola voce (con la sola esclusione dei prezzi della mano d’opera in economia) il prezzo di contratto sarà quindi pari alla somma fra l’onere diretto di sicurezza ed il corrispondente prodotto così ottenuto. I prezzi di contratto della mano d’opera in economia saranno invece pari a quelli indicati nell’elaborato “ Elenco prezzi mano d’opera in economia ed oneri diretti di sicurezza” senza applicazione di alcun ribasso. Piano della sicurezza e coordinamento; Relazione tecnica illustrativa della struttura operativa e organizzazione messi a disposizione per l’esecuzione delle attività che potranno essere affidate a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro (Modello B1), presentato dall’Affidatario in fase di gara. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e controfirmati dall’Affidatario, i seguenti documenti: Capitolato speciale; elaborati del progetto definitivo posto a base di gara; La Stazione Appaltante può consegnare all’Affidatario, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali, disegni e documenti progettuali dei singoli interventi di manutenzione con relative prescrizioni esecutive. In caso di discordanza tra due o più documenti contrattuali, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello dei seguenti secondo l’ordine nel quale i documenti stessi sono elencati nel comma precedente del presente articolo a meno di deroga esplicitamente espressa in un documento successivo secondo il suddetto ordine, con preciso riferimento alla clausola derogata ed al documento precedente che la contiene. Il presente Accordo, come pure i suoi allegati, nonché i Contratti specifici applicativi dello stesso devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione dell’Accordo quadro, non potrà essere rivelato a terzi. In particolare l’Affidatario non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti tutte le attività oggetto dell’Accordo Quadro né autorizzare terzi a farlo. Art. 10 - (DURATA DELL’ACCORDO QUADRO - RINNOVO) Il presente accordo avrà durata 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula dello stesso accordo quadro, con facoltà di un rinnovo di anno in anno, per una durata complessiva massima di anni 4 e per un ulteriore importo complessivo massimo per il biennio successivo di 3.000.000,00 EUR comprensivi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Qualora, per motivi imprevisti, le attività di singoli Contratti specifici si dovessero protrarre oltre la durata dell’accordo quadro specificata al presente art.10, per le medesime attività troveranno comunque applicazione le norme contrattuali, nonché i prezzi unitari di contratto. Art. 11 - (SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE) Tutte le spese del presente Accordo, inerenti e conseguenti (imposte, tasse), nonché dei singoli Contratti Specifici sono a totale carico dell’Affidatario. Sono altresì a carico dell’Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività contrattuali derivanti dal presente Accordo Quadro dal giorno dell’avvio/consegna a quello della data di intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità dell’Accordo quadro. Ai fini fiscali si dichiara che le attività contrattuali derivati dal presente Accordo Quadro sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Art. 12 - (GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA) A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questo richiamati, l’Affidatario ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), con le forme di cui alla scheda tecnica 1.2 dello schema tipo 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, mediante polizza fidejussoria assicurativa / fidejussione bancaria / atto di fideiussione n. in data / / rila- sciata/o dalla Compagnia di Assicurazioni / Istituto di Credito / Società di intermediazione finanziaria autorizzata “ ”, Agenzia/filiale di , per l’importo complessivamente garantito di Euro . L’importo garantito è calcolato sull’importo massimo spendibi- le nell’ambito dell’accordo quadro assunto pari a 3.000.000/00 €. Avendo l’Affidatario offerto in sede di gara un ribasso del , %, l’ammontare della cauzione definitiva è fissato nella misura del , %, (in presen- za del caso specifico) essendo stato aumentato, rispetto alla misura del 10,00%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente la misura del 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la misura del 20%, nonché ridotta al 50%, essendo l’Affidatario in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, di cui all’art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006. Ai sensi dell’art.113 del d.lgs n°163/2006 la cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle attività contrattuali nel limite massimo del 75% dell’importo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare da parte della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell’Affidatario di copia degli stati di avanzamento firmati dal Direttore dell’Esecuzione. La cauzione cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità delle attività svolte nell’ambito dell’Accordo quadro. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti forma- li, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni, liberatorie o restituzioni. La garanzia deve essere reintegrata, ogni qual volta la Stazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Art. 13 - (DANNI, RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE) L’Affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'Affidatario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, con decorrenza dalla data di avvio/consegna delle attività contrattuali e scadenza alle ore 24 del giorno di intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità delle attività dell’Accordo quadro, con polizza numero eseguite nell’ambito emessa in data / / curazioni “ dalla Compagnia di Assi- ”, Agenzia / Filiale di . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di attività aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all’Affidatario. La suddetta garanzia assicurativa deve inoltre prevedere una copertura per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (EURO cinquecentomila/00). Qualora i contratti di assicurazione di cui al presente articolo prevedano importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante ma a carico dell’Affidatario. In ogni caso scoperti o franchigie non possono essere superiori al valore di euro 10.000,00 per sinistro. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Art. 14 - (SUBAPPALTO) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art.118 del d.lgs. n°163/2006, e del D.lgs. 113/2007, è consentito, nel corso dell’esecuzione dei singoli Contratti Specifici, il subappalto delle sotto indicate tipologie di attività, che l’Affidatario ha espressamente indicato in fase di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla lettera d’invito, dal presente contratto e dall’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dalla vigente normativa. Con riferimento all’Accordo Quadro nel suo complesso è vietato il subappalto di attività per una quota superiore al 30% in termini economici dell’importo massimo spendibile. Con riferimento ai singoli Contratti Specifici la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del relativo contratto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.lgs. n°163/2006 l’Affidatario è obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative attività subappaltate; tale contratto deve essere sempre stipulato fra Affidatario e Subappaltatore A pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, il contratto dovrà contenere idonea clausola in cui si specifichi espressamente che il Subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010. Il Subappaltatore, per il tramite dell’Affidatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle attività in subappalto, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 81/2008: la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006. copia del piano operativo di cui all’art. 131, comma 2 lett. c, del Codice dei Contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’Affidatario ai sensi dell’art. 16 del presente contratto; Ai sensi dell’art. l’Affidatario 35, risponde comma in 28 del D.L. solido con il n° 223/06, Subappaltore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore L’Affidatario ha obbligo di imporre al Subappaltatore l’osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della Stazione Appaltante e ogni altra eventuale obbligazione indicata dalla Stazione Appaltante stessa nell’autorizzazione. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto ai Subappaltatori – Cottimisti. E’ quindi fatto obbligo all’Affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di subappaltatori e cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Affidatario. I pagamenti sono subordinati all’acquisizione del DURC del Subappaltatore e all’accertamento che lo stesso Subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore. Si precisa altresì che è onere dell’Affidatario corrispondere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi alle prestazioni affidata in subappalto, ai Subappaltatori. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore , il Direttore dell’esecuzione invita per iscritto quest’ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni; nel caso di formale contestazione, il medesimo Direttore dell’esecuzione provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. Qualora l’Affidatario non provveda nei termini agli adempimenti sopra richiamati, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Affidatario non provveda. Nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, qualora la Stazione Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il Subappaltatore incompetente o inaffidabile, lo comuni- cherà per iscritto all’Affidatario, il quale deve prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del Subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Affidatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissate per l’ultimazione delle prestazioni. L’Affidatario è altresì solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Art. 15 - (AVVIO/CONSEGNA DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI) L’esecuzione delle attività ha inizio dopo la stipula del presente accordo quadro, in seguito all’avvio/consegna dei singoli Contratti specifici di affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo ai sensi dell’art. 18 del presente Accordo Contestualmente alla stipula del presente accordo l’Affidatario sottoscrive il verbale che attesta il permanere delle condizioni di piena eseguibilità delle attività oggetto dell’accordo. (ovvero, in alternativa, in caso d’urgenza) Le attività oggetto di affidamento sono state consegnate e iniziate prima della stipula contratto del presente Accordo, per i motivi descritti nel verbale che attesta il permanere delle condizioni di piena eseguibilità delle attività oggetto dell’accordo, ai sensi, dell’Art. 302, commi 2 e 3, del Regolamento. Art. 16 - (SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI) L’Affidatario deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L’Affidatario dovrà inoltre dare attuazione agli strumenti operativi per la gestione delle attività di contratto volti al miglioramento degli aspetti di sicurezza oltre i requisiti minimi previsti dal Piano di Sicurezza, così come eventualmente indicato in sede di offerta nel “Modello per la redazione della relazione tecnica illustrativa della struttura operativa e organizzazione messi a disposizione per l’esecuzione delle attività che potranno essere affidate a seguito della sottoscrizione dell’accordo quadro (Modello B1). Nello specifico, si renderanno comunque necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle aree della Stazione Appaltante ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98. Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all’interno di spazi nei quali siano in corso attività da par- te di altri soggetti, l’Affidatario si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza. In particolare, l’Affidatario ed il Subappaltatore dovranno munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto dei successivi Contratti Specifici di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del committente. L’Affidatario è tenuto, nella realizzazione delle attività, all’applicazione di quanto contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni, fornito dalla Stazione Appaltante che costituisce un piano di sicurezza generale per le tipologie di lavori e servizi previsti nell'ambito dell'appalto specifico in oggetto al quale l'Affidatario dovrà attenersi in fase di esecuzione delle attività. Il piano di igiene e sicurezza definisce i rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, ai dispositivi ed all’installazione per la messa in opera, all’utilizzazione di sostanze o preparati, ai movimenti del personale, all’organizzazione del cantiere, esso indica inoltre le misure di protezione collettive o, in mancanza di queste, le protezioni individuali da adottare per ovviare ai rischi e le condizioni nelle quali dovranno essere effettuati i controlli dell’applicazione di tali misure e la manutenzione degli apparecchi stessi. Al momento dell’avvio/ consegna di ogni singolo contratto specifico, l’Affidatario aggiudicatario è tenuto a presentare al Coordinatore per l’esecuzione: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle attività di contratto, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Il piano verrà aggiornato ed integrato dal Coordinatore per l’esecuzione ogni qualvolta questi ne ravvisi l’opportunità in relazione all’andamento delle attività ed alle proposte formulate dall’Affidatario, sia prima dell’inizio delle attività, che in corso di esecuzione. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. La Stazione Appaltante provvederà ai sensi del decreto legislativo 81/2008 alla designazione del Coordinatore per l'esecuzione delle attività di contratto che avrà competenza per tutti i contratti specifici affidati nell’ambito dell’accordo quadro e riguardanti in tutto o in parte attività identificabili come lavori. Il Coordinatore in fase di esecuzione provvederà: ad adeguare il piano di sicurezza al cantiere specifico; a verificare con opportune azioni di coordinamento e con- trollo, l'applicazione, da parte dell'Affidatario appaltatrice ed eventuali subappaltatori, delle disposizioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento; a verificare l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza dell'Affidatario; ad adempiere a quanto previsto all'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Affidatario dovrà presentare un piano operativo di sicurezza specifico per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle attività, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza. Anche in tale caso le eventuali integrazioni non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Le gravi e ripetute violazioni della normativa vigente in ma- teria previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro da parte dell’Affidatario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori il Responsabile dei Lavori o comunque il rappresentante della Stazione Appaltante, potrà ordinare la sospensione delle attività contrattuali, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a inosservanza di norme in materia di igiene o sicurezza sul lavoro ed a pericolo grave ed imminente, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Affidatario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Affidatario delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione delle attività contrattuali previsti dal contratto. Art. 17 - (DIREZIONE DELL’ESECUZIONE) La Stazione Appaltante eserciterà le proprie funzioni di direzione e controllo a mezzo di apposito Ufficio di Direzione dell’esecuzione, a cui compete la gestione delle prestazioni e la contabilità. Il Direttore dell’Esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante, ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle prestazioni e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’Affidatario, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dell’esecuzione ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio del Direttore dell’Esecuzione ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti che svolgeranno le funzioni di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere. In relazione ed a completamento di quanto disposto dal Capitolato Generale, si stabilisce che l’Affidatario è colui che assume il compimento delle prestazioni contrattuali con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari. A titolo indicativo e non esaustivo all’Affidatario pertanto compete, con le conseguenti responsabilità: nominare il Direttore tecnico di cantiere, che ha il compito di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività oggetto dell’appalto, e comunicarlo alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il Direttore dell’Esecuzione ha il diritto di esi- gere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del Direttore di cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. In caso di perduranti inadeguatezze del personale dell’Affidatario, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, con richiesta di risarcimento di eventuali danni. comunicare alla Stazione Appaltante ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; redigere il Piano operativo di sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto quanto indicato e prescritto nell’allegato XV del Decreto Legislativo n. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del e relative cantiere e responsabilità nell’esecuzione delle attività di contratto; predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione delle attività di contratto, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli; predisporre le occorrenti opere provvisionali, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti all’agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento; provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi; provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, una volta ultimate le attività di contratto, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere; approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere prestazioni affidate; disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi delle attività di contratto, segnalando al Direttore dell’esecuzione l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo; corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; provvedere alla fedele esecuzione delle opere date in Appalto, in base alle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dell’Esecuzione, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte; promuovere ed istituire un sistema gestionale permanente ed organico diretto all’individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’Affidatario; promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati; promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti; affiggere e custodire nei cantieri una copia della notifica preliminare. fornire alle imprese subappaltatrici: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnicoorganizzativo; le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008; le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Affidatario con esonero totale della Stazione Appaltante. L’Affidatario è l’unico responsabile dell’esecuzione delle attività appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette attività e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera l'Affidatario dalle responsabilità, circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle attività, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione. La Stazione Appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni ivi compresa il rifacimento di attività o la demolizione di lavorzioni male eseguite a giudizio insindacabile del Direttore dell’Esecuzione, in qualsiasi momento anche se posteriore all'esecuzione delle opere e fino al certificato di verifica di conformità. Art. 18 - (PROCEDURA PER IL PERFEZIONAMENTO DEI CONTRATTI SPECIFICI DERIVANTI DALL’ACCORDO QUADRO) La Stazione Appaltante, nel corso del periodo di validità del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 222, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base di specifiche esigenze che dovessero presentarsi, nell’ambito delle medesime tipologie di attività oggetto del presente Accordo, potrà avviare l’esecuzione dei contratti specifici derivanti dall’accordo quadro. La Stazione Appaltante procederà quindi, all’interno di un Ordine Scritto, alla definizione e declinazione dell’oggetto del singolo Contratto Specifico stabilendo tipologia e quantità delle attività richieste, durata, decorrenza, luogo di esecuzione ed eventuali ulteriori livelli di servizio attesi. Il perfezionamento di ogni Contratto Specifico avverrà quindi singolarmente con Ordini Scritti della Stazione appaltante con evidenziata la data di ultimazione delle attività. Detti Ordini sostituiranno a tutti gli effetti, per ogni singolo contratto specifico, il verbale di avvio/consegna delle attività oggetto dei singoli Contratti Specifici. Sarà obbligo dell’Affidatario inviare, entro tre giorni, l’Ordine Scritto controfirmato in segno di accettazione ed un programma dettagliato delle attività da eseguire. In caso di contratti specifici aventi ad oggetto attività di pronto intervento il contratto specifico potrà essere avviato tramite telefonata del tecnico reperibile della stazione appaltante che specificherà il luogo di esecuzione e le maestranze ed attrezzature richieste; l’Affidatario dovrà garantire l’intervento nei termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto, pena l’applicazione delle penali di cui al seguente art. 19. Sempre in caso di attività di pronto intervento l’ordine telefonico sarà confermato entro tre giorni da Ordine Scritto che preciserà tipologia e quantità delle attività richieste, durata, ed eventuali ulteriori livelli di servizio attesi. In genere l’Affidatario avrà facoltà di sviluppare le attività nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine prefissato, purché‚ questo, a giudizio della Direttore dell’Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle attività ed agli interessi del Stazione Appaltante. Il ritardo nell’ultimazione delle prestazioni, comporta l’applicazione delle penali previste all’art. 19. Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Affidatario che ha l'obbligo di rispettarlo. Le attività richieste in occasione di ciascun Contratto Specifico potranno essere affidate “a corpo”, “a misura” (giorna- te/uomo, ovvero altre metriche previste per il singolo Lotto) oppure in parte “a corpo” e in parte “a misura”. Tutte le spese e gli oneri dell’Affidatario relativi o propedeutici alle attività oggetto del Contratto Specifico (es: formazione del personale, presa in carico del servizio, ecc..) sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo servizio delle presatzioni dedotto nel relativo Contratto d'appalto. Sono, infine, comprese le eventuali spese di trasferta del personale e di tutta la documentazione fornita. Con riferimento a ciascun Contratto Specifico, verranno separatamente indicati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sino al raggiungimento dell’importo massimo indicato per gli oneri complessivi riferiti alla sicurezza di cui al precedente art. 2. Art. 19 - (PENALI) Qualora nell’esecuzione delle attività contrattuali l’Affidatario non osservasse i termini richiesti saranno applicate le seguenti penali: per ogni giorno nell’ultimazione o delle frazione di giorno attività, per le di quali ritardo sia stato fissato un termine per l’ultimazione, previa constatazione del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 300,00 (Trecento/00 Euro) giornaliera; in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio neve, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi di intervento, oltre i termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale, previa constatazione del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 500,00 ( Cinquecento/00 Euro) oraria; in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio di reperibilità idraulica, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi di intervento, oltre i termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale, previa constatazione del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 5.000,00 (Cinquemila/00 Euro) oraria; tale penale si applicherà anche qualora l’Affidatario si presenti nei termini richiesti ma privo anche solo di parte della dotazione di personale o mezzi richiesti e compresi nella dotazione che deve mantenere disponibile per pronto intervento e descritta all’art. 2 del Capitolato Speciale; in caso di richiesta di pronto intervento per il servizio approvvigionamento idrico per ogni ora o frazione di ora di ritardo nei tempi di intervento, oltre i termini previsti dall’art. 2 del Capitolato Speciale, previa constatazione del Direttore dell’esecuzione in apposito verbale, sarà applicata una penale di € 300,00 (Trecento/00 Euro) oraria; L’entità delle penali è da intendersi fissa ed invariabile, indipendentemente dagli effettivi danni subiti dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il dieci per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi complessivamente accumulati nell’esecuzione dei Contratti specifici siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’Affidatario e di incamerare la cauzione definitiva. Il mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque la non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera costituisce motivo di risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario con incameramento della cauzione definitiva. La stazione appaltante si riserva la facoltà di simulare situazioni di emergenza dell’Affidatario. dall’Affidatario In con tale verranno richiesta caso le regolarmente di pronto intervento prestazioni retribuite ai fornite prezzi previsti dal contratto. Anche in caso di interventi simulati, il mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque la non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera costituisce motivo di applicazione delle penali sopra descritte e di risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario con incameramento della cauzione definitiva. Art. 20 - (APPROVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E CUSTODIA) Spetta all’Affidatario l’approvvigionamento dei materiali nella qualità e quantità necessari per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Spetta all’Affidatario la custodia e la conservazione in condizioni idonee dei materiali e delle apparecchiature approvvigionate. Qualora l'Affidatario non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali entro i termini stabiliti dal contratto e dagli Appalti specifici, la Stazione Appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Affidatario a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Affidatario, precisando la qualità, le quantità, ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Affidatario stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Affidatario, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 15% (quindici per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Affidatario ai prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Affidatario è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Affidatario stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell'Affidatario, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Accordo Quadro o dalle vigenti leggi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire all'Affidatario gli accessori della condotta che avesse disponibili o che potesse comunque procurarsi. Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalesse di tale facoltà consegnerà all'Affidatario l'elenco particolareggiato delle apparecchiature a disposizione, dei luoghi e delle modalità di consegna. In caso di attività che prevedano l’installazione di cantieri fissi l’Affidatario dovrà istituire un servizio di custodia dei cantieri che deve essere affidato a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata; gli oneri per tale servizio sono compresi nelle spese generali. Art. 21 - (ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO) Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri già previsti contrattualmente, dal Capitolato Speciale e, altresì, quelli imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale. Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono interamente compensati nei prezzi contrattuali. 1 tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il pagamento di diritti se ed in quanto dovuti a sensi dei Regolamenti Comunali vigenti; 2 le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette alle attività ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Affidatario, con pieno sollievo tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza; 3 le spese occorrenti ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure attivandosi per eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti; 4 il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali ed in generale il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione delle attività fossero arrecati a persone ed a proprietà pubbliche e private; 5 l’Affidatario è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nell’ambito delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro e dei Contratti specifici, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Stazione Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Affidatario; 6 le spese per esperienze, assaggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall’Affidatario agli Istituti autorizzati di prova indicati dalla Stazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dell’esecuzione e così anche durante le operazioni di verifica di conformità delle attività contrattuali. 7 Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso la Direzione dell’Esecuzione o nei luoghi di esecuzione delle attività, munendosi di sigilli a firma del Direttore dell’esecuzione e dell’Affidatario nei modi più adatti a garantire la autenticità; 8 le spese, per le prove nell’officina di provenienza delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli apparecchi che l’Affidatario fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti della Stazione Appaltante e l’Affidatario sarà tenuto a rimborsare all’appaltante le spese all’uopo sostenute; 9 le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che si rendessero necessarie sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; 10 l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati le attività, l’onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direttore dell’Esecuzione; 11 la fornitura, dal giorno della consegna delle attività contrattuali, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; 12 l'esecuzione di quelle operazioni di tracciato, rilievo, indagini specifiche, dettagli costruttivi, ecc., necessarie a giudizio dell’Esecuzione insindacabile all’esecuzione delle del Direttore attività contrat- tuali; 13 la fornitura senza alcun rimborso spesa degli elaborati grafici costituenti il progetto costruttivo di dettaglio e di as-built che saranno richiesti dal Direttore dell’Esecuzione. 14 per i luoghi oggetto di esecuzione di lavori la cui durata supera i 15 giorni lavorativi, l’esposizione giornaliera sul posto di lavoro in apposito luogo individuato, dell’elenco della manodopera che opera in cantiere con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. L’Affidatario ha obbligo di comunicare l’elenco delle maestranze impiegate nelle attività (comprensiva dei subappaltatori). Tale elenco dovrà essere aggiornato al variare delle maestranze impiegate. In particolare si precisa che l’Affidatario ha obbligo inoltre di comunicare mensilmente al Direttore dell’esecuzione il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso mese. Il Direttore dell’esecuzione ha il diritto di esigere dall’Affidatario la comunicazione scritta di tali dati entro il 10 di ogni mese successivo a quello cui i medesimi si riferiscono. La mancata ottemperanza dall’Affidatario alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 15 per i luoghi oggetto di esecuzione di lavori la cui durata supera i 15 giorni lavorativi o comunque per la cui esecuzione l’esposizione del cartello discende da un obbligo di legge, la fornitura ed installazione di idonei tabelloni di tipo e materiali che saranno prescritti dal Direttore dell’Esecuzione, con l’indicazione, in conformità allo schema tipo, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1.6.1990, dell’ente appaltante, del dell’Affidatario, Direttore del dell’Esecuzione , nome del dei progettisti, Responsabile del procedimento, del Responsabile dei lavori, dei Coordinatori per la sicurezza, del Direttore Tecnico dell'Affidatario, delle eventuali ditte subappaltatrici in conformità all’art. 118 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e secondo quanto sarà prescritto dalla Stazione Appaltante; l’ubicazione della tabella sarà preventivamente concordata con il Direttore dell’Esecuzione.; 16 ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dell’Esecuzione, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori con la sola esclusione della fascia di lavoro messa a disposizione del Stazione Appaltante. 17 laddove le prestazioni da realizzare dovessero interferire con opere preesistenti o con opere la cui progettazione è stata approvata dagli Organi Competenti, l’Affidatario è obbligato a tutti quegli adempimenti necessari alla salvaguardia di tali opere secondo le prescrizioni emanate in proposito dagli Enti interessati; 18 nell’esecuzione delle attività contrattuali l’Affidatario dovrà tenere conto della situazione idrica nella zona, assicurando il deflusso delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili; 19 l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che all’atto della consegna il Direttore dell’Esecuzione fisserà in relazione alle preesistenze ed alla sistemazione stradale o generale della zona; 20 eventuali allacciamenti necessari per la fornitura di energia elettrica o di altri servizi che si rendessero necessari per l’esecuzione delle attività contrattuali; 21 il carico il trasporto e lo scarico in discarica di tutti i materiali, provenienti dagli eventuali scavi e dalle demolizioni, indicati dal Direttore dell’Esecuzione. 22 l’impianto, la manutenzione, la sorveglianza, la recinzione e l’illuminazione dei cantieri, nonché la fornitura ed il noleggio o il rimborso delle spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali; 23 le esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, per la sicurezza delle strutture circostanti e del lavoro; 24 tutto quanto necessita per l’espletamento delle operazioni di collaudo statico, verifica di conformità delle attività contrattuali anche in corso d’opera, comprese le eventuali spese di laboratorio e relativo personale; 25 consentire nello l’accesso stesso e al cantiere nelle opere il libero passaggio costruite (fino all’approvazione del certificato di verifica di conformità), alle persone addette di altre imprese, alle quali siano state affidate attività non comprese nel presente Capitolato ed alle persone che eseguono servizi o lavori per conto diretto del Stazione Appaltante, nonché a richiesta del Direttore dell’Esecuzione, l’uso totale o parziale, da parte di detta Affidatario o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione delle attività contrattuali che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte per i quali, non potrà pretendere compensi di sorta; 26 l’assunzione diretta di tutte le notizie relative alle opere sotterranee di qualsiasi natura che possano intralciare l’esecuzione degli scavi; 27 le spese per le riparazioni di eventuali guasti che da propri operai o mezzi fossero arrecati ad opere in genere, condutture o cavi e canalizzazioni sotterranei od aerei, anche l’ultimazione se tali guasti si manifestassero dopo delle prestazioni, fino all’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando il Stazione Appaltante da ogni possibile addebito; 28 l’allestimento di tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei luoghi di effettuazione delle attività, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnali prescritti dal Codice della Strada e precedenti norme, nonché successive modificazioni ed integrazioni. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare le attività stesse dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Direttore dell’Esecuzione; 29 la sostituzione completa a spese dell’Affidatario di tutte le serrature delle aree e dei manufatti di proprietà del Stazione Appaltante in caso di perdita delle chiavi che il Stazione Appaltante stesso consegnerà all’Affidatario mediante apposito verbale; 30 l’onere per la raccolta periodica delle fotografie relative alle lavorazioni effettuate, durante la loro realizzazione volta e ad per dell’Esecuzione. ultimazione volta Le avvenuta, richieste fotografie del che saranno dalla formato di Direttore cartaceo 18x24 e su supporto informatico dovranno essere raccolte in appositi album e su ciascuna di esse dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico. 31 L’Affidatario nell’accettare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro, dichiara espressamente che nello stabilire l’importo dell’offerta, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati. Quando l’Affidatario non adempia agli oneri ed obblighi previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella comunicazione, di provvedere direttamente all’adempimento necessario, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Affidatario. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Affidatario, essi saranno fatti d’ufficio e il Stazione Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sull’acconto successivo. Sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba provvedere l’appaltante verrà applicata una maggiorazione del 15% per spese generali. Tale maggiorazione sarà ridotta al 5% qualora l’Affidatario ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica. Art. 22 - (RINVENIMENTI E DIFESA AMBIENTALE) Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona delle attività, spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Affidatario dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici del Direttore dell’Esecuzione che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. L’Affidatario, nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà provvedere a: evitare l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, in particolare l’Affidatario non dovrà, durante e dopo le fasi di getto, effettuare lavaggi e scarichi delle autobetoniere nelle aree di cantiere e nelle zone limitrofe. Tali operazioni dovranno essere eseguite nell’impianto di preconfezionamento del calcestruzzo. Per quanto riguarda lo stoccaggio degli oli e dei combustibili l’Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni del D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda lo smaltimento dei fanghi bentonitici eventualmente impiegati per la realizzazione di palificazioni l’Affidatario dovrà innanzitutto evitare, mediante l’approntamento di opportuni terrapieni, eventuali fuoriuscite dei fanghi al di fuori del perimetro del cantiere, tali fanghi dovranno poi essere smaltiti in discarica autorizzata con le modalità previste dal D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. evitare la propagazione di polveri nelle zone limitrofe al cantiere; in particolare l’Affidatario dovrà provvedere ad inumidire, nei periodi secchi, le aree in cui si deposita la polvere per impedire che questa possa venire sollevata e propagarsi nelle zone circostanti. effettuare la valutazione di impatto acustico dei cantieri; in particolare l’Affidatario dovrà attenersi a quanto prescritto dalle seguenti norme: legge 26 ottobre 1995 n°447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; l.r. 9 maggio 2001 n°15 “Disposizioni in Materia di inquinamento acustico”; deliberazione Giunta Regionale 21 gennaio 2002 n°45 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della l.r. 15/2001” (adempimenti e modalità per lo svolgimento di attività temporanee significative ai fini dell’inquinamento acustico); usare materiali riciclati come disposto dal d.m. 8 maggio 2003 n°203 ove possibile e previa approvazione del Direttore dell’esecuzione; in particolare per quanto riguarda il terreno di risulta dello scavo da utilizzare per i ripristini; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; in particolare l’Affidatario dovrà approntare opportuni contenitori in cui dovranno essere differenziati tutti i rifiuti ta/cartoni di a seconda imballaggio, della tipologia materiali (legno, ferrosi, car- materiali plastici, ecc.). Tali materiali dovranno poi essere trasportati in discariche autorizzate come previsto dal D.lgs. n°152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La documentazione attestante il conferimento dei rifiuti in discarica dovrà essere a disposizione del Direttore dell’Esecuzione. segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante ed al Direttore dell’Esecuzione il ritrovamento, nel corso delle attività di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. Art. 23 - (DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO) L'orario giornaliero delle attività sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove le prestazioni contrattuali vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Affidatario non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Affidatario non potrà a suo arbitrio far eseguire attività che richiedono la sorveglianza da parte del Direttore dell’esecuzione. Se, a richiesta dell'Affidatario, il Direttore dell’esecuzione autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Affidatario non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza. Art. 24 - (RECESSO DAL CONTRATTO- RISOLUZIONE DEL CONTRATTOFALLIMENTO) In materia di recesso dal contratto trova applicazione quanto previsto all’art. 134 del d.lgs n°163/2006, con esclusione dell’applicazione del comma 2 del medesimo articolo, sostituito dal presente periodo “Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’intero importo dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti della società (1.750.000,00 € al lordo del ribasso offerto in fase di gara (oltre IVA) – oneri della sicurezza diretti e specifici compresi), e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Pertanto, quando in corso di esecuzione dell’accordo quadro, sia superato l’importo corrispondente alla completa esecuzione dei servizi essenziali per garantire la continuità del servizio idrico ed il mantenimento in efficienza degli impianti della società, nulla sarà dovuto all’Affidatario, oltre il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.” Per recesso o risoluzione del contratto deve intendersi recesso o risoluzione dell’accordo quadro che comporterà a cascata recesso o risoluzione dei contratti specifici eventualmente in corso. In materia di risoluzione del contratto trova applicazione quanto previsto agli artt. 135 e 136 del Codice dei Contratti. La Stazione Appaltante ha l’obbligo di risolvere il contratto, qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione e/o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con incameramento della cauzione definitiva, mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto dei tempi di pronto intervento o comunque non completa disponibilità di personale e mezzi d’opera in caso di richiesta di pronto intervento; La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con incameramento della cauzione definitiva, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi: frode nell’esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’art. 135 del d.lgs. n°163/2006; ripetuto inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità nell’esecuzione delle o inidoneità, prestazioni anche solo contrattuali legale, derivanti dall’accordo quadro; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo; rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n°81/2008 o dei piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al ri- guardo dal Coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza e dal Responsabile dei Lavori; perdita, da parte l’espletamento dell’Affidatario, delle prestazioni, dei oltre requisiti che nel caso per di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 140 commi 1 e 2 del d.lgs. n°163/2006 per cui in caso di fallimento, o di liquidazione coatta o di concordato preventivo dello stesso Affidatario o di risoluzione dell’Accordo quadro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del d.lgs. n°163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3 del d.P.R. 252/1998, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle attività contrattuali. L’interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta, fino l’aggiudicatario. al quinto migliore offerente escluso L’affidamento all’Affidatario supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Art. 25 - (DANNI DI FORZA MAGGIORE) Non saranno riconosciuti danni per cause di forza maggiore. Rimane facoltà dell’Affidatario la stipula di assicurazioni a copertura di tali rischi sia per le opere eseguite che per le attrezzature di necessarie per l’esecuzione delle prestazioni. Art. 26 - (DISPONIBILITÀ ED OCCUPAZIONE DEI TERRENI) La Stazione Appaltante provvederà a sue cure e spese alle servitù ed agli espropri per le occupazioni permanenti eventualmente necessarie relativamente alle attività da eseguire. L’Affidatario provvederà invece, a sua cura e spese, a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per tutte le discariche o depositi di materiali e per tutto quanto necessario all’esecuzione delle attività. Resta in proposito precisato che l’Affidatario risponderà sempre e direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta la Stazione Appaltante che, pertanto, in ogni caso, rimarrà del tutto estranea. Art. 27 - (ANTICIPAZIONI ALL’AFFIDATARIO - CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’- PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO) Non è concessa all’Affidatario alcuna anticipazione sui corrispettivi contrattuali. Gli Stati d’Avanzamento, indipendentemente dalla data di stipula dell’Accordo quadro, matureranno ogni 2 mesi alle seguenti scadenze prefissate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 30 ottobre e 31 dicembre. Gli stati d’avanzamento delle attività contabilizzeranno con un unico documento la sommatoria di tutte le attività realizzate con i singoli Contratti specifici perfezionati nell’ambito dell’accordo quadro. La contabilizzazione delle attività eseguite nei Contratti specifici affidati nell’ambito del presente Accordo Quadro è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dell’esecuzione procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di verifica di conformità, delle misurazioni effettuate. I documenti contabili da adottare per l’accertamento e la contabilizzazione delle attività in appalto sono quelli previsti dagli 181 e seguenti del D.P.R. 207/10. Il calcolo dell’acconto verrà quindi effettuato sommando gli importi ottenuti moltiplicando le quantità delle attività svolte contabilizzate a misura per i rispettivi prezzi offerti. Il corrispettivo relativo all’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento verrà liquidato proporzionalmente all’importo delle attività svolte contabilizzate a misura come sopra contabilizzati. Nella contabilità di base per il pagamento delle rate di acconto sarà accreditato, oltre all'importo delle attività eseguite, anche metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto, accettati dal Direttore dell’Esecuzione, valutati a prezzi di sola fornitura. Non saranno invece tenuti in alcun conto le attività eseguite irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio del Direttore dell’Esecuzione e non conformi al contratto. Qualora si rendesse necessario eseguire attività non previste nell’oggetto dell’appalto si procederà alla determinazione dei relativi nuovi prezzi, concordandoli con l’Affidatario e sottoponendoli, prima dell’applicazione, alla necessaria approvazione. Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge (0,5% per infortuni), l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della Stazione Appal- tante verso l'Affidatario per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le eventuali penalità in cui l'Affidatario fosse incorso per ritardata ultimazione delle prestazioni oggetto di affidamento o per altri motivi. In aggiunta alle ritenute di legge (0,5% per infortuni), la Stazione Appaltante tratterrà ad ogni Stato di Avanzamento il 5% dell’importo contabilizzato; il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale, verrà effettuato solo dopo l’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità delle attività. Il termine per l’emissione gli Stati d’Avanzamento e del relativo certificato di pagamento non potrà superare il termine di 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni Stato d’Avanzamento. Il pagamento del certificato di pagamento avrà luogo entro i successivi 30 giorni dall’emissione dello stesso, previa presentazione di regolare fattura fiscale da parte dell’Affidatario. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti spettano all’Affidatario gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Ai sensi dell’art.35, comma 34 del d.l. n.°223/06, convertito nella legge n°248/06, l’emissione di ogni certificato di pagamento ed il pagamento della rata di saldo, sono subordinati all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Affidatario della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché di eventuali subappaltatori. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Capitolato Generale, i pagamenti a favore dell’Affidatario saranno effettuati mediante bonifico bancario sul Conto Corrente n. stato all’Affidatario “ , ”, acceso l’Istituto di Credito “ intepresso ”, Sede di , Coordinate Bancarie: Cod. ABI n. C.A.B. n. , , CIN Ai sensi dell’art.3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d’Appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, dell’Affidatario, il Sig. per conto , in qualità di legale rappresentante dell’Affidatario Art. 28 - (CONTO FINALE – CERTIFICATO DI CONFORMITA’) Il conto finale verrà compilato dal Direttore dell’Esecuzione, una volta ultimate le attività di tutti i contratti specifici assegnati nell’ambito del presente Accordo Quadro. Il certificato di verifica di conformità (art. 312, comma 1 del D.P.R. 207/10) sarà emesso entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione delle attività di tutti i contratti specifici assegnati nell’ambito del presente Accordo Quadro. Il certificato di conformità, una volta sottoscritto per accettazione dall’esecutore, verrà trasmesso per verifica ed approvazione al Consiglio di Amministrazione della Società Committente che entro SESSANTA giorni dal ricevimento potrà dichiararlo ammissibile o chiederne la revisione. Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro il trentesimo giorno dall’intervenuta dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità. Art. 29 - (MANUTENZIONE FINO ALLA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’) Sino che non sia intervenuto, con esito favorevole, la dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità, la manutenzione degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati nell’ambito dell’Accordo verrà tenuta a cura e spese dell’Affidatario. Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione e la dichiarazione di ammissibilità del certificato, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art.1669 del C.C., l’Affidatario sarà garante delle prestazioni e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, fatto salvo il caso in cui il Stazione Appaltante, in accordo con l’Affidatario, dovesse procedere all’esercizio degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati . Durante detto periodo l’Affidatario curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela. provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte del Direttore dell’Esecuzione ed eventualmente, a richiesta insindacabile di questa, anche mediante lavoro notturno. Ove l’Affidatario non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dell’Esecuzione con invito scritto, si provvederà di ufficio e la spesa andrà a debito dell’Affidatario stesso. E’ facoltà del Stazione Appaltante richiedere, prima dell’ultimazione, il funzionamento totale o parziale degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati senza che l’Affidatario abbia perciò diritto a speciali compensi. In tale circostanza il Direttore dell’Esecuzione provvederà prima della presa in consegna ad una verifica della rispondenza degli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati alle specifiche contrattuali. In caso di riscontro di non conformità tali da non pregiudicare il funzionamento, gli interventi di miglioramento o estensione rete realizzati potranno essere prese in consegna senza che ciò pregiudichi la totale responsabilità dell’Affidatario in merito alla rispondenza di quanto realizzato alle specifi- che di contratto. In caso di anticipata consegna delle opere la Stazione Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Affidatario gli interventi conseguenti a difetti di costruzione. Art. 30 - (ATTIVITA’ EVENTUALI NON PREVISTE) Per l’esecuzione di attività non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai e mezzi d’opera forniti dall’Affidatario e con provviste approvvigionate dal Stazione Appaltante. Le forniture richieste all’Affidatario, i cui prezzi non siano stati offerti in sede di gara, saranno liquidate a presentazione di fattura maggiorate delle spese generali e l’utile indicato nell’analisi dei prezzi esposte in sede d’offerta. Art. 31 - (CONTROVERSIE) Si applicano gli artt. 239 e 240 del d.lgs. 163/2006. L’Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione, senza sospendere o ritardare il regolare andamento lavori delle prestazioni affidate e ciò indipendentemente dalle riserve che lo stesso iscrive negli atti contabili. Domande, richieste, riserve devono essere formulate dall’Affidatario, a pena di decadenza, nel rispetto delle mo- dalità riportate negli Art. 155 (intendendosi per verbale di consegna l’ordine scritto di cui all’art. 18 del presente accordo), 158, 163, 164, 190, 191, 201, 233 (intendendosi per certificato di collaudo il certificato di verifica di conformità) e 304 del Regolamento. A tal fine ed in forza specificatamente di quanto espresso all’art. 5del presente Accordo, i sopra riportati articoli del d.P.R. 207/2010, assumono il valore di norme contrattuali applicabili a tutte le attività oggetto dell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che le stesse siano classificabili come servizi o come lavori. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è devoluta all’Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Forlì, con esclusione della competenza arbitrale. Art. 32 - (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPEDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA) Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Specifici derivanti l’Affidatario è obbligato al rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di tutela del posto di lavoro. L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nelle attività oggetto dell’Accordo quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria vigente nelle località e nei tempi in cui tali attività si svolgono. L’Affidatario si obbliga, in particolare, ad osservare la clausola relativa al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme contrattuali previste. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario fino al termine dell’Accordo quadro anche se egli non fosse aderente alle Associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell’Affidatario di cui è titolare e da ogni sua qualificazione giuridica ed economica. L’Affidatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni di tutte sull’assunzione, le leggi tutela, e dei protezione, regolamenti assicurazione vigenti ed assi- stenza dei lavoratori. L’Affidatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. L'Affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante la seguente documentazione: - dichiarazione autentica relativa all’organico medio annuo destinato al lavoro in oggetto distinto nelle varie qualifiche da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente; - modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; - documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici; tale documentazione deve essere presentata prima dell'inizio delle attività contrattuali e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. Tale documentazione deve inoltre essere presentata prima dell’ingresso in cantiere per ogni SubAffidatario o altro soggetto comunque operante in cantiere. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Affidatario l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se le prestazioni contrattuali sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni contrattuali sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’Affidatario e delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario o dei subappaltatori, qualora l’Affidatario invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario in esecuzione del contratto. In ogni momento il Direttore dell’esecuzione e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all’Affidatario e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale impiegato nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo quadro e verificarne l’effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Affidatario o del SubappaltatoreSubautorizzato. Ogni rinnovo o mutamento di assicurazione deve essere comunicato dall’Affidatario al Direttore dell’Esecuzione. La mancata o incompleta e, comunque, irregolare assicurazione obbligatoria del personale comporterà da parte della Stazione Appaltante la denuncia alle Autorità preposte per i provvedimenti contravvenzionali, anche quando si tratta di mancato rinnovo o aumento nei modi e termini previsti dalla legge. L’Affidatario dovrà trasmettere in copia al Direttore dell’Esecuzione ogni denuncia di infortunio che riguardi personale utilizzato dell’Accordo Quadro. nell’esecuzione delle attività oggetto Ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del d.lgs. n°81/2008, nonché, ai sensi dell’art. 2 del d.l. n°210/2002, convertito nella legge n°266/2002, l’Affidatario ha presentato apposito D.U.R.C. rilasciato dalla CAPE di in data / / n. Art. 33 - (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA) Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 67, D.lgs n. 159/2011 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data numero / / al di Prot., dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.. L’Affidatario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001 n°231. L'Affidatario dovrà dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante in relazione ad ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; la comunicazione deve avvenire entro gg. 15 dall'avvenuta modifica. Art. 34 - (TRATTAMENTO DATI PERSONALI - TRASPARENZA) Qualora nello svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto si rendesse necessario da parte sia di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. sia dell’Affidatario il trattamento di dati personali, le Società stesse si impegnano fin d'ora ad effettuare il medesimo trattamento nella piena osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., dichiarando di assumersi a tale riguardo ogni responsabilità di legge, e liberando pertanto le stesse da qualsiasi responsabilità in caso di trattamento effettuato in difformità dalla richiamata normativa. Nell’accettare il presente contratto l’Affidatario dichiara di essere informato dei principi e delle disposizioni del Codice Etico (visibile nel sito Internet della Società, alla pagina www.romagnacque.it/azienda.html) adottato da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e che il compimento del presente incarico/ordine deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; in caso di violazione di queste ultime da parte dell’Affidatario il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. Art. 35 - (OBBLIGHI DI CUI ALLA L. 136/2010 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA) L’Affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L’Affidatario di impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Forlì-Cesena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subsubappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Letto, confermato e sottoscritto: Il Rappresentante di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. L’AFFIDATARIO Art. 36 - (APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare tutte le condizioni del Capitolato Generale e del Regolamento che trovano applicazione nel presente Accordo. L’Affidatario dichiara di conoscere ed approvare specificatamente ed in particolare i seguenti articoli: - Art. 1 – Oggetto dell’Accordo quadro – Descrizione delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro; - Art. 2 – Ammontare dell’Accordo quadro; - Art. 5 - Osservanza di leggi, regolamenti e del Capitolato Generale d’Appalto; - Art. 6 – Conoscenza delle condizioni d’appalto - Art. 7 - Domicilio dell’Affidatario; - Art. 8 Domicilio della Stazione Appaltante - Rappresentanza della Stazione Appaltante; - Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro – Rinnovo; - Art. 13 – Danni, responsabilità verso terzi e assicurazione - Art. 17 – Direzione dell’esecuzione - Art. 18 – Procedura per il perfezionamento dei contratti specifici derivanti dall’accordo quadro - Art. 19 - Penali; - Art. 20 – Approvvigionamento dei materiali e custodia - Art. 21 – Oneri a carico dell’Affidatario - Art. 24 - Recesso dal contratto- Risoluzione del contratto- Fallimento; - Art. 25 - Danni di forza maggiore; - Art. 27 – Anticipazioni all’Affidatario – Contabilizzazione delle attività –Pagamenti in acconto e saldo - Art. 29 – Manutenzione fino alla dichiarazione di ammissibilità del certificato di verifica di conformità - Art. 31 – Controversie; e le seguenti norme contenute nel capitolato specia- le: art. 2 – Servizi di reperibilità; art. 3 – andamento e programma delle attività; L’Appaltatore