Deliberazione n. 18 del 19 marzo 2014

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Deliberazione n. 18 del 19 marzo 2014
Comitato regionale per le comunicazioni
PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE N. 18 del 19 marzo 2014
OGGETTO N. 5/a
Definizione della controversia XXXXXXXX XXXXXXX
TELECOM ITALIA XXX
Pres.
Presidente: Mario Capanna
Ass.
X
Membro: Giuseppe Bolognini
X
Membro:Oliviero Faramelli
X
Membro: Matteo Fortunati
X
Membro: Margherita Vagaggini
X
Presidente: Mario Capanna
Estensore: Barbara Sammarco
Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri
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contro
Comitato regionale per le comunicazioni
Definizione della controversia
XXXXXXXXX XXXXXXXXX contro TELECOM ITALIA XXX
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA
la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare,
l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;
VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle
comunicazioni elettroniche”;
VISTE la legge regione dell'Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di
comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le
comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante
“regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per
le comunicazioni”;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e
successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione
delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);
VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante
“approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di
risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;
VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;
VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui
all'articolo 3 dell'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato
regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;
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VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.179/03/CSP del 24 luglio
2003 , pubblicata in G.U. n.193 del 21 agosto 2003, “Approvazione della direttiva generale in
materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera
b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;
VISTA la delibera n.73/11/CONS “approvazione del regolamento in materia d'indennizzi
applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle
fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14
novembre 1995 n.481” (di seguito Regolamento Indennizzi);
VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 19 ottobre 2012 - prot.
n. 5108 - con la quale la XXXXXXXXX XXXXXXXXX corrente in Via XXXXX XXXX n. XX,
XXXXXXXXX (XX), ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni
dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con Telecom;
VISTA la nota datata 29 ottobre 2012 – prot.n. 5284 - con la quale il Responsabile del
procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del
procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;
VISTA la memoria difensiva dell'istante pervenuta il 14 novembre 2012 – prot.n. 6013;
VISTA la memoria difensiva dell'operatore pervenuta il 7 dicembre 2012 -prot.n.150- contenente
una proposta transattiva;
LETTA la convocazione per l'udienza del 19 febbraio 2013 effettuata in adempimento della
richiesta dell'operatore;
LETTO il verbale di udienza del 19 febbraio 2013 con il quale il responsabile del procedimento
Avv. Di Cola, ritenuta insufficiente la documentazione in atti disponeva l'acquisizione di copia
delle schede contabili della società istante dalla medesima esibite in udienza;
CONSIDERATO che con il medesimo verbale si ordinava all'operatore di produrre, entro 60
giorni dalla data dell'udienza, copia delle fatture emesse all'istante nel periodo 1 settembre 2011
in poi;
VISTA la documentazione depositata dall'operatore in data 16 aprile 2013, in esecuzione del
verbale sopra richiamato;
VISTA la nota del 4 marzo 2014, prot. n. 1897 con la quale si comunica alle parti la sostituzione
del Responsabile del procedimento Avv. Sabrina Di Cola con l'Avv. Barbara Sammarco;
VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione (UG 1078/2012);
VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 17 marzo 2014 e la proposta del
Dirigente del Servizio;
UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;
CONSIDERATO
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quanto segue:
1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
1.1-L'istante nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue:
a)-di avere sottoscritto in data 28 agosto 2011 con la società Telecom un contratto di telefonia
denominato
“Impresa
semplice”
relativamente
alla
tre
utenze
mobili
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX e XXXXXXXXX e alla nuova utenza fissa numero XXXXXXXXXX;
b)-di aver incluso nel pacchetto “Impresa semplice”anche le due utenze fisse gia' in essere
aventi numero XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX;
c)-di aver pattuito per il pacchetto completo (linea voce+Isdn, linea analogica dedicata per
adsl+Intercom e adsl flat premium, router wi-fi e alice mobile traffico illimitato, pc Samsung,
stampante Samsung e tre telefoni cellulari gratuiti con tariffazioni Tim flex, Tim valore 12 New e
Tim valore top unlimited) la spesa complessiva mensile di €. 274,00 inclusa IVA, come risulta
dal documento allegato agli atti sottoscritto dall'istante e dall'Agente per conto di Telecom;
d)-di non aver mai ricevuto la stampante Samsung e le componenti legate al computer;
e)-di avere ricevuto impropriamente la fattura relativa al computer in data 27 settembre 2011 di
€. 1.728,00;
f)-di avere ripetutamente contestato, nell'immediatezza, la fattura di cui al punto che precede
oltre alle altre fatture pervenute contenti importi non corrispondenti a quanto pattuito;
g)-di non avere ricevuto riscontro dall'operatore ai reclami in quanto quest'ultimo segnalava, per
errore, un guasto alla linea senza fare alcun cenno all'aspetto relativo alle fatturazioni
ingiustificate;
h)-di aver corrisposto a Telecom, forzatamente ed interamente in quanto la modalità di
pagamento indicata era il RID bancario, per il periodo dal mese di settembre 2011 al febbraio
2013, la somma complessiva di €. 10.231,21 - Iva inclusa- a fronte della somma dovuta da
contratto pari ad €. 274,00 – iva inclusa al mese, quindi complessivi €. 4.932,00 (18mesix274.00€.);
Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti dell'operatore il rimborso
delle somme portate dalle fatture, indebitamente pagate, pari ad €. 5.300,00, alla data del
febbraio 2013, oltre a quelle sino ad oggi pagate e non dovute.
1.2-L'operatore nei propri scritti difensivi, in sintesi, solleva preliminarmente un eccezione di
incompetenza per materia del Corecom in considerazione del fatto che l'oggetto della
controversia sembra essere la risoluzione contrattuale del contratto di vendita rateale, la quale
esula da quelle individuate nell'art. 2 comma 1 della Delibera 173/07/CONS e ss.mm.
Inoltre, considerate le circostanze in cui fu stipulato l'accordo, formula la proposta transattiva di
seguito indicata, senza assunzione di responsabilità: “...sospensione del pagamento delle rate
relative al Pc a far data dal 2° bimestre 2013 con cessione della proprietà all'istante senza
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ulteriori oneri – sospensione del pagamento delle rate relative ai tre apparati smart phone a far
data dal 2° bimestre 2013 con cessione all'istante in proprietà esclusiva senza oneri ulteriori –
cessazione dell'utenza XXXXXXXXXXX senza oneri per l'istante – trasformazione delle utenze
radiomobili da abbonamento a prepagato in esenzione spese “
Sulla base di detta rappresentazione l'operatore chiede volersi fissare udienza di di discussione
anche al fine di ricercare una eventuale soluzione conciliativa che ponga fine alla controversia.
2.-RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME
2.1- In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'operatore, la
quale per i motivi che seguono è infondata.
L'operatore indica quale oggetto della controversia la risoluzione del contratto di vendita rateale
di apparecchiature di telecomunicazioni.
Dall'esame degli atti si evince che la fattispecie di che trattasi riguarda la mancata trasparenza
contrattuale e la conseguente fatturazione non giustificata e quindi rientra nel disposto di cui
all'art. 2 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori
di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, il quale
dispone che “... sono rimesse alla competenza dell’Autorità le controversie in materia di
comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle
disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme
legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi”.
2.2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
In base alla documentazione disponibile in atti e alle dichiarazioni rese dalle parti, deve qui
evidenziarsi che la vicenda oggetto della presente disamina si incentra sulla mancata
applicazione delle condizioni contrattuali, proposte e sottoscritte, e la fatturazione, a carico
dell’utente, di voci supplementari di costo non previste all’atto della stipula del contratto.
Si ritiene che, con riferimento alla conclusione dei contratti, attraverso la propria rete di vendita
anche se svolta in outsourcing, l’operatore sia responsabile della condotta degli agenti, e delle
informazioni contrattuali dagli stessi rese all’atto della stipula della proposta contrattuale, in tal
caso, l’agente di Telecom ha rappresentato all’utente condizioni economiche particolarmente
vantaggiose per ottenere l’assenso alla conclusione del contratto.
Dalla documentazione prodotta dall'istante infatti (intendendosi per tale sia quella rinvenibile nel
presente procedimento che in quella riferita alla precedente fase conciliativa) risulta che tra le
parti in data 28 agosto 2011 è stato sottoscritto il contratto “Impresa semplice” per l'attivazione
di tre nuove utenze mobili e di una nuova utenza fissa al costo complessivo di €. 274,00 - Iva
inclusa.
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Che l'istante abbia in buona fede confidato di avere concluso il contratto con Telecom alle
condizioni economiche sopra descritte trova conferma nei prospetti agli atti, contenenti le
specifiche del pacchetto, sottoscritti dall'istante e dall'Agente Telecom.
Né in atti risulta che l'operatore abbia fornito all'istante le informazioni evidenzianti le condizioni
economiche poi in realtà fatturategli successivamente alla stipula ed alla attivazione dei servizi.
In tema di obblighi/oneri informativi a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche la
normativa prevede comportamenti diretti a garantire la massima trasparenza, chiarezza e
l'immediata percezione di tutte le voci di costo riferite alle singole offerte commerciali.
2.3-Dal mese di settembre sono cominciate ad arrivare all'istante sia la fattura di €. 1728,00
relativa all'acquisto del pc , che doveva essere gratuito secondo quanto previsto dal pacchetto,
sia le fatture relative alle utenze mobili e fisse contenenti importi non corrispondenti alle
condizioni contrattuali pattuite.
Nella specie è pacifico tra le parti che l'istante ha richiesto il rimborso delle somme non dovute
con numerose email e fax inviate all'Agente e all'operatore Telecom..
Difronte alle contestazioni dell'istante gravava sull'operatore l'onere di fornire la prova in ordine
alla corretta esecuzione del contratto.
Ciò in base al riparto dell'onere probatorio governato dal principio generale, da ultimo ribadito
da Cassazione civile,sezione II, 20 gennaio 2010 n.936 secondo cui “ il creditore che agisce
per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte , mentre il debitore convenuto è gravato
dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa .. Anche nel caso in cui sia dedotto
non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà
sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta
sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.”
In via generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. Civ. sez.
III, 17 febbraio 2006, n. 947), l’emissione della bolletta non costituisce un negozio di
accertamento,
idonea
a
rendere
certa
ed
incontestabile
l’entità
periodica
della
somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all’utente
le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell’operatore telefonico;
resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, sussiste in capo
all’operatore l’onere di provare l’esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di
contestazione del suo ammontare da parte dell’utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n.
10313).
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Peraltro, in sede di gestione di reclamo, la società medesima ha evidenziato solo un problema
tecnico alla linea senza riscontrare alcunchè in relazione alle fatture contenenti importi superiori
a quelli pattuiti. Nel caso di specie, si deve evidenziare che l’attività di gestione del cliente non è
stata svolta secondo il principio di trasparenza, in quanto a fronte delle richieste di chiarimenti
dell’utente l’operatore si è limitato ad affermare apoditticamente la correttezza degli addebiti
effettuati.
In ossequio della normativa in materia di trasparenza tariffaria, l'operatore avrebbe anche
dovuto, nel contempo, previamente informare l'istante, con la massima trasparenza, chiarezza
e immediata percezione , di tutte le voci di costo riferite alle singole offerte commerciali relative
al traffico dati su rete mobile.
Sul punto si vedano in particolare: l'art.70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'art.22 e
52 del Codice del consumo, l'art.1 del DL 31/01/2007 n.7 convertito in legge 2 aprile 2007 n.40,
le delibere Agcom n. 179/03/CSP, in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni e
n.326/10/CONS concernente misure di tutela degli utenti dei servizi di comunicazione mobili e
personali, alle quali gli operatori avevano l'obbligo di adeguarsi entro il 31 dicembre 2010.
Per quanto quì interessa anche tenendo conto che l'istante è una società, non qualificabile
come “consumatore” e, quindi, destinataria di una tutela più attenuata rispetto a quella riservata
a detta categoria di utenti, il comportamento tenuto dall'operatore non può ritenersi conforme al
principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile, che, vista la natura professionale del
soggetto coinvolto, deve essere interpretato con particolare rigore.
Né il comportamento dell'operatore può ritenersi conforme a quanto stabilito dall'art.4 della delibera Agcom n.179/03/CSP il quale prevede al comma 1 che “gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche economiche e tecniche di prestazione dei servizi
“ ; al comma 2 stabilisce che “la diffusione di qualsiasi informazione , in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi … avviene secondo criteri uniformi di
trasparenza, chiarezza e tempestività osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà...”; al comma 3 stabilisce che “..gli organismi di telecomunicazioni si impegnano a a) presentare in modo chiaro, esatto e completo ...in particolare i prezzi, l'unità di conteggio..”
Oltre ad aver tenuto un comportamento scorretto durante la fase precontrattuale, nella specie
l'operatore ha perseverato nel violare i principi di buona fede e lealtà anche nel corso dell'esecuzione del contratto con ciò violando anche il precetto di cui all'art. 1375 del codice civile.
Infatti, da quanto emerge dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti, a fronte della tempestiva contestazione delle fatture l'operatore non ha fornito all'istante spiegazioni esaurienti in
ordine alla mancata applicazione delle condizioni economiche rappresentate in fase pre-contrat-
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tuale, né ha provveduto a ri-calcolare il dovuto in conformità a quanto effettivamente accettato
dall'istante.
Considerato infine che quanto esposto in fattura dall'imprenditore, in presenza di contestazione
da parte del cliente, non ha alcun valore probatorio, trattandosi di documento unilateralmente
predisposto dall'imprenditore (cfr. da ultimo Cass. Civile sez. VI 11 marzo 2011 n.5915), ne
consegue che quanto preteso e fatturato da Telelcom in difformità a quanto previsto dall'offerta
sopra descritta “Impresa semplice” è illegittimo e va annullato, con conseguente obbligo per detto operatore di ricalcolare il dovuto dall'istante, rimborsandogli le somme indebitamente dallo
stesso corrisposte e regolarizzando la relativa posizione amministrativa e contabile.
Le somme da rimborsare dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla presentazione
della domanda al saldo ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
2.3-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste
a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n.
529/09/CONS.
DELIBERA
in accoglimento dell'istanza presentata il 19 ottobre 2012 - prot. n. 5108 - con la quale la
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX corrente in Via XXXXX XXXXX n. XX, XXXXXX, l'operatore
TELECOM ITALIA XXX in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra
indicati, è tenuto a:
a)-ricalcolare quanto effettivamente dovuto dall'istante con riferimento alle utenze mobili
XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX ed alle utenze fisse XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX in forza delle condizioni economiche di cui all'offerta
“Impresa Semplice” in atti, che prevede il pagamento di un canone mensile di euro 274,00-iva
inclusa-a fronte dei seguenti servizi (linea voce+Isdn, linea analogica dedicata per
adsl+Intercom e adsl flat premium, router wi-fi e alice mobile traffico illimitato, pc Samsung,
stampante Samsung e tre telefoni cellulari gratuiti con tariffazioni Tim flex, Tim valore 12 New e
Tim
valore
top
unlimited)
con
conseguente
obbligo
di
regolarizzare
la
posizione
contabile/amministrativa dello stesso, nonché di rimborsare allo stesso le somme che dal
detto ricalcolo risulteranno essere state indebitamente corrisposte, maggiorate degli interessi
legali a decorrere dal 19 ottobre 2011 al saldo effettivo;
b)-corrispondere all'istante la somma di € 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par.
III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS.
Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale
ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.
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L'operatore è tenuto ad effettuare il sopra indicato pagamento a mezzo assegno circolare non
trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento
della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine
dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.
Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato
con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente
provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento.
IL PRESIDENTE (Mario Capanna)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(Matteo Fortunati)
per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Dirigente
(Simonetta Silvestri)
Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2014\Versioni pubblicazione\19-03-2014\Deliberazione n. 18 del 19 marzo 2014.odt
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