Il congedo annuale - Confindustria Romania

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Il congedo annuale - Confindustria Romania
Nr.19/14.05.2012
Il congedo annuale
Il congedo annuale di cui i dipendenti non hanno beneficiato potra’ essere da questi recuperato
negli anni successivi o essere eventualmente risarcito?
Approfondimento
Il diritto al congedo annuale retribuito è garantito a tutti i dipendenti e non può costituire oggetto di
alcuna cessazione, rinuncia o limitazione. Il congedo viene concesso in base ad un orario collettivo o
individuale, che deve essere stabilito dal datore di lavoro dopo aver consultato il suo sindacato, i
rappresentanti dei dipendenti per le programmazioni collettive o il dipendente stesso per le
programmazioni individuali. La pianificazione va organizzata entro la fine dell’anno in corso per l’anno
successivo.
La legge dispone che attraverso la programmazione individuale e’ possibile stabilire la data di inizio del
congedo o, a seconda dei casi, il periodo in cui il dipendente ha diritto a goderne, periodo che non può
superare i 3 mesi. Una volta stabilito il periodo di congedo annuale, il dipendente ha la possibilita’ di
richiederlo con un anticipo di 60 giorni dalla data di inizio effettiva. In caso di programmazione divisa
dei concedi, il datore di lavoro ha l’obbligo di garantirne la pianificazione, in modo tale da permettere ad
ogni dipendente di usufruire di almeno 10 giorni lavorativi di congedo ininterrotto.
Il congedo deve essere concesso ogni anno. Tuttavia, e’ possibile usufruire del congedo nell'anno
successivo a quello dovuto, solo nei casi espressamente previsti dalla legge o in quelli contemplati dal
contratto collettivo di lavoro applicabile. Il datore di lavoro è obbligato ad autorizzare il congedo, entro
la fine dell'anno successivo a quello dovuto, a tutti i dipendenti che in un anno non abbiano goduto
integralmente del congedo di riposo di cui avevano diritto. Il dipendente ha l’obbligo di godere del
congedo annuale nel periodo in cui è stato programmato, ad eccezione delle situazioni espressamente
previste dalla legge o se, per ragioni oggettive, il congedo non puo’essere sfruttato.
Il Codice del Lavoro obbliga il datore di lavoro ad autorizzare il congedo, entro la fine dell'anno
successivo a quello dovuto, a tutti i dipendenti che durante un anno solare non ne abbiano usufruito. Il
datore di lavoro che non adempie alle regole previste dal Codice del Lavoro ne rispondera’
patrimonialmente. In questo senso, l’art. 253 comma (1) del Codice statuisce che: il datore di lavoro è
obbligato, ai sensi della legge e dei principi di responsabilità civile contrattuale, a risarcire il dipendente
che nell’adempimento dei suoi obblighi di lavoro abbia subito danni materiali o morali. In conclusione, il
diritto del dipendente di richiedere risarcimento per inadempienza del datore di lavoro in base a quanto
statuito dal Codice del Lavoro si prescrive entro 3 anni dalla data di esercizio del diritto all’azione,
in conformità all’art. 171 comma (1) lett. c) del Codice sul Lavoro.
Inoltre, i giorni di congedo di cui il dipendente non abbia usufruito durante l’anno in corso, possono
essere da questo recuperati in qualsiasi momento. Il Codice del Lavoro prevede il diritto per i
dipendenti di richiedere un minimo di 20 giorni di congedo, che possono essere richiesti al datore di
lavoro entro la fine dell'anno successivo a quello dovuto.
Le modifiche apportate al Codice del Lavoro non hanno previsto alcuna correzione ai provvedimenti sul
periodo di congedo annuale. Le disposizioni dell'ex art. 141, attuale art. 146 del Codice del Lavoro,
sono rimaste infatti invariate. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il congedo entro la fine
dell'anno successivo a quello dovuto. Nel caso in cui i giorni di congedo previsti dalla legge non si
possano recuperare, questi verranno pagati dal datore di lavoro.
Il Codice del Lavoro dispone, all’art. 146 comma (4), che, in caso di rescissione del contratto di lavoro,
il dipendente avra’ diritto a una retribuzione in contanti per il concedo annuale di cui non ha beneficiato.
Quando il dipendente non ha usufruito del congedo nell’anno in corso, e il datore di lavoro ha a
sua volta omesso di risolvere questa iniquità con la concessione del congedo nell’anno
successivo a quello dovuto, così come previsto dell’art. 146 comma (3) del Codice del lavoro, la
dottrina e la giurisprudenza prevedono che il dipendente ha diritto a un risarcimento pari
all'indennità che viene concessa per il congedo. Non si tratta di un’ipotesi di risarcimento danni in
contanti per il mancato concedo, ma di un caso particolare di responsabilità del datore di lavoro.
(*) Il datore di lavoro che non abbia concesso il congedo entro la fine dell’anno successivo a quello
dovuto, sarà obbligato a risarcire il dipendente con una somma uguale all’indennità di congedo che
sarebbe stata pagata al dipendente qualora quest’ultimo avesse goduto del congedo.
(**) Qualora la concessione del congedo non sia stata possibile nell'anno in corso, questo verrà
concesso nell'anno successivo a quello dovuto, e qualora questo non avvenisse, il datore di lavoro
sarà obbligato ad accordare al dipendente un risarcimento danni uguale all'indennità di congedo di cui
aveva diritto.
Fonti:
• (*) Ion Traian Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Presentazione generale ed osservazioni
critiche del nuovo Codice del Lavoro
• Corte d’Appello di Constanţa, sezione civile, minori e famiglia, lite di lavoro ed assicurazioni
sociali, decisione civile n. 393/CM del 06.11.2007, in “Rivista romena di diritto del lavoro n.
3/2008”
• CODICE DEL LAVORO del 24 gennaio 2003 (Legge N. 53 del 24 gennaio 2003) RIPUBBLICAZIONE – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 345 del 18 maggio 2011.
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