Le società cooperative: Nozione di società

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Le società cooperative: Nozione di società
Le società cooperative:
adempimenti in tema di costituzione – modello di riferimento srl/spa - iscrizione all’Albo
Relazione di Barbara Daniele
Nozione di società cooperativa: l’art. 2511 c.c. stabilisce che le cooperative sono società a
capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative ...
Per inquadrare correttamente sul piano giuridico la natura della società cooperativa occorre
ricondurre la definizione codicistica di cooperativa a quella di società (rif. art. 2247 c.c.): Con il
contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividere gli utili.
Il concetto di divisione degli utili di cui all’art. 2247 c.c. va letto in funzione della causa
mutualistica: la cooperativa è – a tutti gli effetti – una impresa e, come tale, sottoposta alle
regole di mercato (competitività, qualità, prezzi, domanda/offerta, etc.), è quindi fondamentale
che produca utili. La differenza fra lo scopo mutualistico e quello lucrativo consiste nel differente
modo di destinare tali utili che non andranno a remunerare il capitale sociale dei soci/azionisti,
ma verranno reinvestiti in cooperativa e – nei limiti previsti dalla legge – distribuiti ai soci sotto
forma di vantaggio mutualistico.
Il procedimento costitutivo di una cooperativa nel nostro ordinamento ha quindi natura
contrattuale.
Si tratta di un contratto pluripersonale (per costituire una cooperativa occorrono almeno 3 soci),
consensuale (atto volontario), oneroso (rapporto di scambio → vantaggio mutualistico), con
comunione di scopo (causa di mutualità) che si realizza attraverso:
→ l’esercizio in comune di una attività economica
→ il conferimento dei soci
→ il perseguimento scopo mutualistico
Il procedimento costitutivo del contratto è recepito dall’atto costitutivo che regola lo svolgimento
dell’attività mutualistica e dallo statuto che norma il funzionamento della società.
Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.
Ai sensi dell’art. 2521 la società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere
che la società svolga la propria attività anche con terzi.
Tale aspetto rappresenta la prima discriminante: la cooperativa può operare solo con i soci
(prevalenza assoluta), prevalentemente con i soci ma anche con terzi (mutualità prevalente),
con soci (sempre e comunque diversamente non si perseguirebbe lo scopo mutualistico) ma
prevalentemente con terzi (mutualità non prevalente).
Il codice civile stabilisce che l’atto costitutivo debba indicare una serie di informazioni comuni
anche alle altre forme societarie di riferimento (spa-srl):
Ufficio Revisioni – Barbara Daniele
Relazione per il Corso di Formazione ed Aggiornamento:” Le Cooperative” – Torino 04/11/2011 – Ordine dei Dottori
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il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è
ripartito in azioni, il loro valore nominale;
il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere
eseguiti i conferimenti;
le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
le forme di convocazione dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
il numero dei componenti del collegio sindacale;
la nomina dei primi amministratori e sindaci;
l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle
società.
Introducendo alcune previsioni particolari per le cooperative:
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le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni
o 30% a riserva legale - 3% FF.MM. – riserve indivisibili
o rif. art. 2545-sexies disciplina dei ristorni
la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.
o l’attività svolta dalla cooperativa e prevista nello statuto deve essere coerente con i
requisiti dei soci al fine di poter soddisfare le esigenze espresse dai soci medesimi
per le cooperative a mutualità prevalente l’art. 2514 c.c. prevede l’obbligo di inserire nello
statuto le clausole mutualistiche:
o il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni
postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;
o il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
o l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici.
o gli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non possono comportare una
remunerazione superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i
dividendi .
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i
criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I
regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti
dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie (regolamento socio-lavoratore ex art. 6, L.142/2001 - regolamento dei
conferimenti – regolamento dei ristorni – regolamento del prestito sociale, regolamento soci
sovventori/finanziatori, etc.).
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Modelli societari: la cooperativa che fa riferimento alle norme sulle spa e la cooperativa
che fa riferimento alle norme sulle srl.
Secondo il legislatore del 1942, il modello di riferimento per integrare la disciplina della società
cooperativa era costituito esclusivamente dalle norme sulla società per azioni limitatamente agli
istituti espressamente richiamati dall'articolo 2516 c.c. – allora vigente - e in particolare alle
norme in materia di conferimenti, prestazioni accessorie, assemblee, amministratori, sindaci,
libri sociali, bilancio, liquidazione.
Con la riforma del diritto societario del 2003 l’approccio si modifica e si prevede (rif. art. 2519
c.c.) che il criterio di applicazione delle norme che regolano la società per azioni e la società a
responsabilità limitata sia funzionale alla compatibilità con la struttura della società cooperativa,
con la funzione della causa mutualistica e con gli istituti tipici della cooperazione.
Se l'atto costitutivo nulla dispone il modello di riferimento della società cooperativa è costituito
dalla società per azioni. Per applicare le norme sulla SRL lo statuto lo deve prevedere
espressamente e devono concorrere i presupposti dimensionali che consentano l’applicazione di
questa tipologia societaria.
La scelta tra il modello s.p.a. e il modello s.r.l. deve essere conforme a questi criteri.
Esclusivo
Modello s.r.l.
Modello s.p.a.
Da 3 ad 8 soci solo persone fisiche
soci >20
attivo patrimoniale > € 1.000.000
Da 9 a 20 soci
Opzionale ovvero
soci >20
attivo patrimoniale < € 1.000.000
L’applicazione del modello srl è quindi possibile quando ricorrono requisiti dimensionali tali
consentire la diretta partecipazione e il coinvolgimento del socio nella vita della società, nella
sua amministrazione e nell'attività di controllo o perché il numero dei soci è sufficientemente
ridotto da agevolare un controllo reciproco o perché l’attività dal punto di vista economicopatrimoniale ha una consistenza contenuta e quindi può essere gestita con una struttura più
semplificata e meno onerosa.
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La cooperativa che fa riferimento alle norme sulle SPA
La compatibilità della disciplina SPA con le norme della società cooperativa si misura in funzione
della coerenza con il fine mutualistico della cooperativa.
Le cooperative SPA, con un numero di soci superiore a nove, le quali perdano il requisito minimo
possono in alternativa adottare la normativa delle SRL.
Alle cooperative è data la possibilità di integrare, nel termine massimo di un anno, il numero
minimo di soci se questo diviene inferiore a quello stabilito dal codice civile e dalle leggi speciali.
Nel dettaglio:
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non si applicano le norme in tema di denominazione sociale: la ragione sociale della
cooperativa deve contenere la specifica di ”società cooperativa” senza riferimenti relativi
alla forma spa;
non si applicano le norme in tema di ammontare minimo del capitale sociale (capitale
variabile e principio della porta aperta);
si applica la disciplina dei conferimenti;
si applicano le norme sul deposito dell'atto costitutivo e sulla nullità della società;
sono applicabili le norme in materia di patti parasociali;
sono applicabili gli istituti delle SPA finalizzati alla capitalizzazione della società (es.
patrimoni destinati ad uno specifico affare – rif. art. 2447- bis e seguenti)
si applica integralmente la disciplina prevista per la società per azioni agli strumenti
finanziari con o senza diritto di voto.
si applica integralmente se non è derogata da leggi speciali la disciplina delle obbligazioni
(rif. artt. 2410 e seguenti, c.c.)
si applicano in linea generale le norme in materia di assemblea, con l’ eccezione prevista
dall' art. 2538, c.c. (le maggioranze per la costituzione e la validità delle assemblee sono
previste dall'atto costitutivo)
o diritto di intervento in assemblea → status di socio da almeno tre mesi (rif. art.
2538, c.c.)
o rappresentanza in assemblea → limite di 10 deleghe e solo a favore di soci
cooperatori (rif. art. 2539, c.c.)
sono applicabili i modelli di amministrazione previsti per le SPA condizionati da alcune
deroghe specifiche:
o non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste
dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei
soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (rif. art. 2544,
c.c.)
o il consiglio di amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci
cooperatori (rif. art. 2542, c.c.)
o rispetto ai modelli dualistico e monistico sono previste deroghe alla disciplina
generale:
modello dualistico (rif. art. 2409-octies c.c.) (l’assemblea nomina il Consiglio di Sorveglianza che
approva il bilancio e nomina il Consiglio di gestione)
• i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti
tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
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• i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti
del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.
• i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori sono scelti tra gli
stessi soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
giuridiche. In presenza di soci finanziatori, essi non possono eleggere più di un terzo dei
componenti del consiglio di gestione.
• Qualora i possessori di strumenti finanziari eleggano una parte del consiglio di
sorveglianza è loro onere scegliere almeno uno dei componenti tra gli iscritti all'albo dei
revisori contabili.
modello monistico (rif. art. 2409-sexiesdecies c.c.) (l’assemblea nomina il Consiglio di
Amministrazione che nomina al suo interno il Comitato per il Controllo sulla Gestione)
Gli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari:
• non possono essere più di un terzo del totale;
• non possono ad essi attribuirsi deleghe operative;
• non possono fare parte del comitato esecutivo.
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trovano applicazione le norme in materia di collegio sindacale condizionate – anche in questo
caso - alcune deroghe:
o (rif. art. 2543, comma 1, c.c.) obbligo di dotarsi del collegio sindacale nei casi previsti
dall’art. 2477, comma 3, c.c. nonché quando la società emette strumenti finanziari
non partecipativi
o (rif. art. 20, comma 8, d.l. 91/2014) con l’abrogazione del comma 2 dell'articolo 2477
c.c. le cooperative SPA e le cooperative SRL non devono più fare riferimento al
requisito del capitale sociale per valutare l'obbligatorietà dell'organo di controllo, ma
devono fare riferimento agli altri requisiti previsti dall'articolo 2477 c.c.
nelle cooperative spa trova sempre applicazione la disciplina relativa alla revisione legale dei
conti (rif. art. 2409-bis c.c. – d.lgs.39/2010).
La cooperativa che fa riferimento alle norme sulle SRL
Come già si è detto, l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di
soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad
un milione di euro (rif. art. 2519 c.c.).
Nella società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria è molto ampia, sia con riguardo ai
modelli di gestione sia con riguardo alle dinamiche decisionali.
Tale libertà è controbilanciata dal diritto riconosciuto individualmente a ciascun socio, di
esercitare l'azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca degli amministratori in caso di
gravi irregolarità gestorie (rif. art. 2476, c.c. il socio ha diritto di personale ispezione dei libri e
dei documenti sociali, nonché di chiedere all'amministratore tutte le informazioni che ritiene
utili).
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Nel dettaglio:
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non è possibile delegare il voto in assemblea né la partecipazione al processo decisionale
extra-assembleare
non possono essere emessi strumenti finanziari partecipativi, ma solo titoli di debito, possono
essere offerti in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori
qualificati (rif. art. 2526, comma 4, c.c.)
ricorrendo i presupposti legislativi per l’obbligatorietà della nomina (rif. art. 2477, comma
3,c.c.) o per scelta volontaria, è possibile nominare un organo di controllo interno, collegiale
o monocratico (sindaco unico), qualora lo statuto non disponga diversamente, l’organo di
controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Albo delle società Cooperative
(Rif. D.M. 23 giugno 2004, pubblicato nella G.U. n. n. 162 del 13 luglio 2004)
Come si è detto all’inizio, l’art. 2511 c.c. nel definire la società cooperativa stabilisce che le
cooperative sono (…) iscritte presso l'albo delle società cooperative (articolo modificato dalla L.
99/2009).
Il provvedimento di istituzione dell’Albo nasce dall’esigenza di creare un registro anagrafico in
grado di “censire” tutte le Cooperative ed i Consorzi con sede nel territorio nazionale, siano essi
dotati o meno del requisito della mutualità prevalente ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514
del nuovo Codice Civile.
Con l’istituzione di questo Albo presso il Ministero delle attività produttive si completa il quadro
della riforma della vigilanza delle società cooperative (2002) e del diritto societario (2003).
Con la modifica introdotta dall’art. 10, L.99/2009 all’art. 2511 c.c., l’iscrizione all’Albo assume
carattere costitutivo della società cooperativa.
L’Albo è gestito con modalità informatiche, direttamente dagli Uffici del Registro delle imprese,
tenuti dalle Camere di Commercio.
Le sezioni dell’Albo e i soggetti tenuti all’iscrizione
L’Albo si compone di due sezioni:
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nella prima sezione si dovranno iscrivere le società cooperative a mutualità prevalente, di cui
agli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C., beneficiarie dei vantaggi fiscali in quanto svolgono la
maggior parte della propria attività in favore dei soci (mutualità oggettiva) ed adottano per
statuto le clausole mutualistiche (mutualità soggettiva);
nella seconda sezione si dovranno iscrivere le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente.
La presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese determina, nel
caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative;
L'ufficio del registro delle imprese trasmette all'albo delle società cooperative la comunicazione
di iscrizione, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro
o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto
albo;
Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo
2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso
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la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici previsti dalla legge
(modello C17 sino ad aprile 2014 - S1, S2, B attualmente).
Le categorie dell’ Albo
Ogni cooperativa deve sempre specificare nella domanda di iscrizione, sia nella prima (CMP) che
nella seconda sezione (CMNP), la categoria di appartenenza.
Le categorie previste dal D.M. 23 giungo 2004 sono le seguenti:
1) cooperative di produzione e lavoro;
2) cooperative di lavoro agricolo;
3) cooperative sociali;
4) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
5) cooperative edilizie di abitazione;
6) cooperative della pesca;
7) cooperative di consumo;
8) cooperative di dettaglianti;
9) cooperative di trasporto;
10) consorzi cooperativi;
11) consorzi agrari;
12) banche di credito cooperativo;
13) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
14) altre cooperative.
Deroghe al regime di prevalenza
(Rif. ART. 111-septies Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)
Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono
considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a
mutualità prevalente.
Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 c.c. (imprenditore
agricolo) sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2513 del codice.
(Rif. D.M. 30 dicembre 2005)
Cooperative di lavoro.
Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di
prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità' lavorative non socie
assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione
con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa
disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.
Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera
impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.
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Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica.
Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i
ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a
rapporti obbligatori imposti.
Cooperative agricole di allevamento e di conduzione.
Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei
soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento
stesso.
Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza e'
rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell'estensione totale
dei terreni condotti dalla cooperativa.
Enti di formazione.
Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del
requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 del codice civile, i finanziamenti erogati
da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.
Cooperative per il commercio equo e solidale.
Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti
di cui all'art. 2513 del codice civile, le cooperative che operano prevalentemente nei settori di
particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.
Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di
attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi
acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b)
ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo
indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.
Società finanziarie.
Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n.
49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità
prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 del codice civile.
Cooperative giornalistiche.
Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo
del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da
disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.
Cooperative di consumo operanti nei territori montani.
Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla
legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, si intendono a mutualità
prevalente.
Calamità naturali.
Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice
civile a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate
dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli
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impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies
inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.
Soci di enti giuridici.
Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lettera a), tra le cessioni di beni
e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone
fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.
Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti
dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le pubbliche
amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi
sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art.
55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali.
A conclusione della panoramica sui principali adempimenti in tema di costituzione è importante
sottolineare che le scelte operate in sede di costituzione (mutualità prevalente assoluta,
mutualità prevalente con possibilità di lavorare con terzi, mutualità non prevalente, modello srl
o spa, oggetto sociale e scopo mutualistico, requisiti dei soci, sezione e categoria dell’Albo), sia
che siano imposte dal legislatore, sia che siano lasciate all’autonomia dei soci fondatori,
rappresentano oltre che un atto dovuto, il binario entro cui si realizza in concreto l’operatività
della cooperativa dal punto di vista organizzativo e gestionale.
E’ necessario quindi, che gli amministratori ed i soci conoscano bene gli atti costitutivi della
cooperativa e questi diventino uno strumento di governo e di guida consapevole e condiviso.
Spesso tali adempimenti sono considerati solo burocratici e quindi sottovalutati come strumento
operativo e concreto, mentre sarebbe importante maturare il significato degli indirizzi e delle
finalità che si intende dare all’attività economica da esercitare inserendola in un quadro
normativo e regolamentare coerente alle reali esigenze e modellato in modo da consentirne una
adeguata realizzazione.
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