Deontologia professionale e conflitto di interesse
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Deontologia professionale e conflitto di interesse
478 La prevenzione dell’illegalità nel SSN N. 203 - 2014 Deontologia professionale e conflitto di interesse Sergio Bovenga Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Grosseto Componente Comitato Centrale FNOMCEO Abstract I conflitti di interesse rappresentano un problema molto avvertito in tutte le società evolute e pertanto interessano a pieno titolo anche il mondo della medicina. Non a caso tale questione è regolata perfino attraverso norme deontologiche oltre che giuridiche. Ma la deontologia e la legislazione non possono essere sufficienti se il problema dei conflitti di interesse non viene avvertito in tutta la sua importanza dal singolo operatore e tale percorso, di conoscenza prima e di consapevolezza poi, dovrebbe iniziare già a partire dagli studi universitari. Invece, purtroppo, non mancano evidenze che indicano un approccio al tema dei conflitti di interesse da parte degli studenti universitari molto simile a quello dei medici. “Il Codice di deontologia medica identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica, che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e dell’odontoiatra. Il Codice impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti rilevanti ed incidenti sul decoro della professione”. Quanto appena riportato non è altro che uno stralcio del primo articolo (art 1) che apre il Codice di deontologia nella sua ultima stesura approvata dal Consiglio nazionale della FNOMCeO a Torino nel 2014. Già l’incipit delle regole deontologiche chiarisce il contesto in cui i professionisti esercenti le professioni di medico ed odontoiatra si impegnano a svolgere la professione assumendo come valori intrinseci la dignità, il decoro, l’indipendenza e la qualità. Tra l’altro appare chiaro da subito, perché volutamente esplicitato, che i comportamenti presi in considerazione non riguardano strettamente l’ambito di esercizio della professione ma anche quelli ‘assunti al di fuori dell’esercizio professionale’. Partendo da queste premesse assume uno straordinario ed inequivocabile significato l’articolo 30 del Codice (Conflitto di interessi), non a caso rientrante fra gli articoli che, al titolo III definiscono i ‘Rapporti con la persona assistita’. “Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la pubblica amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati”. Nel suddetto articolo vi sono due verbi che assumono valore assoluto: il primo chiede al medico di evitare qualsiasi condizione di conflitto di interessi; il secondo prescrive di dichiarare le condizioni di conflitto di interessi. Le ragioni sono facilmente intuibili: non esiste e non può esistere un elenco di condizioni e circostanze nelle quali il conflitto può concretizzarsi ma è altrettanto vero che qualora tali eventualità dovessero realizzarsi esse vanno rese trasparenti a tutti per consentire a ciascuno di poter valutare con discernimento la correttezza del comportamento e delle azioni messe in campo dal professionista. I principi già citati, elementari nella loro introiezione intuitiva, sono tutt’altro che semplici da attualizzare nel quotidiano. Infatti accanto a situazioni chiaramente configurabili come confliggenti ve ne sono molte altre, forse la gran parte, che si collocano in una sorta di zona grigia che richiede una contestualizzazione caso per caso. Proprio per questa ragione l’articolo del Codice inerente il conflitto di interessi, semplice nella sua enunciazione N. 203 - 2014 di principi, ha richiesto, a parere degli estensori, alcune ulteriori specificazioni costituite dagli indirizzi applicativi allegati all’articolo stesso, che di seguito si riportano. “Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione. 1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti all’esercizio professionale. 2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attraverso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente. 3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale. 4. I medici o le associazioni professionali che effettuano campagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria, devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati. 5. Il medico ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca. 6. Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di trasparenza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubblicazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato; chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale sponsor. 7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono dichiarare alla rivista scientifica, nella quale La prevenzione dell’illegalità nel SSN 479 intendono pubblicare, il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi dei dati. 8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizionamenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione di dipendenza o di vulnerabilità”. Il conflitto di interessi genericamente inteso richiede, per verificarsi, la presenza di tre elementi chiave: – una relazione di agenzia, ossia una relazione tra un soggetto delegante (principale) e uno delegato (agente), in cui il secondo ha il dovere di agire nell’interesse (primario) del primo; – la presenza di un interesse secondario nel soggetto delegato (di tipo finanziario o di altra natura); – la tendenziale interferenza dell’interesse secondario con l’interesse primario (il termine “tendenzialmente” vuole sottolineare che l’interferenza si presenta con diversa intensità a seconda dell’agente portatore dell’interesse secondario e della rilevanza assunta da tale interesse). Ovviamente vi è una sostanziale differenza tra un conflitto di interesse ed un fatto corruttivo e sarebbe profondamente sbagliato confonderne le fattispecie. Essere in conflitto di interessi (teorico) e abusare effettivamente della propria posizione, facendo prevalere l’interesse secondario su quello primario (fatto concreto), restano due aspetti molto distinti: una persona in conflitto di interessi, infatti, potrebbe non agire mai in modo improprio (rimanendo tale conflitto praticamente inespresso); infatti il conflitto di interessi non è un evento o comportamento (come la corruzione), ma una situazione o condizione, un insieme di circostanze che creano o aumentano il rischio che gli interessi primari possano essere compromessi dall’inseguimento di quelli secondari. La corruzione è la degenerazione di un conflitto di interessi, in quanto c’è sempre il prevalere di un interesse secondario su uno primario. Il conflitto di interessi, invece, segnala solo la presenza di interessi in conflitto (anche solo in modo potenziale o apparente). Il conflitto di interessi, a differenza della corruzione, è caratterizzato da una portata ben più ampia di relazioni sociali ed economiche, la maggior parte delle quali non è classificata come reato, nonostante la sua presenza possa tendenzialmente violare l’equilibro socialmente accettabile tra l’interesse privato e i doveri e le responsabilità di un individuo. Ecco perché, a mio parere, il conflitto di 480 La prevenzione dell’illegalità nel SSN interessi, paradossalmente, può essere meglio regolato ispirandosi a norme deontologiche piuttosto che a norme giuridiche. Secondo una corrente definizione di corruzione, il termine deriva dal latino corruptio, composto da con e rumpere che significa rompere; implica perciò che qualcosa, con l’atto della corruzione, viene rotto e questo qualcosa può essere rappresentato da un codice di regole morali o più specificamente da regole e leggi. Secondo una frequente rappresentazione si possono distinguere tre diverse fattispecie di conflitto di interessi: attuale, potenziale e apparente. Il conflitto di interessi è attuale (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l’interesse primario e quello secondario entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze. Il conflitto di interessi è potenziale quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un’altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di conflitto di interessi attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa. Il conflitto di interessi è apparente (anche detto conflitto di interessi percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l’interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario. Come sottolineato in letteratura, interventi efficaci di prevenzione del conflitto d’interessi dovrebbero agire necessariamente su più piani: legislativo, etico-deontologico e soprattutto formativo. Bisognerebbe quindi non solo istituire un quadro legislativo appropriato ed efficace, ma anche incrementare le competenze del singolo medico relativamente alla scelta di fonti informative attendibili ed infine fornirgli gli strumenti adeguati a fronteggiare le strategie di marketing delle case farmaceutiche ovvero le metodiche di arruolamento e coinvolgimento nella ricerca e nelle sperimentazioni. N. 203 - 2014 Questa è la base sulla quale il Centro di studi e ricerche in “Salute Internazionale e Interculturale” (CSI), un centro universitario nato nel 2002 presso il Dipartimento di medicina e sanità pubblica dell’Università di Bologna, che si occupa attivamente di formazione e didattica universitaria, oltre che di ricerca, ha ritenuto interessante, attraverso uno studio “ad hoc”, valutare le conoscenze e l’atteggiamento degli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Bologna nei confronti di tali tematiche. L’obiettivo specifico dello studio è stato quello di esplorare la percezione degli studenti e il loro atteggiamento nei confronti del problema e le strategie di comportamento. Le conclusioni alle quali giunge questo importante lavoro cui si rimanda in bibliografia1 è che vi è una scarsa percezione tra gli studenti, analogamente a quanto avviene per i medici, dell’entità e delle possibili ripercussioni del conflitto di interessi sulla professione medica e sulla salute dei pazienti. La mancanza di informazioni si declina in varie modalità: alcuni studenti non percepiscono affatto le questioni etiche che si celano dietro queste problematiche, mentre altri le percepiscono ma non hanno sufficienti strumenti informativi per coglierne le possibili ripercussioni e quindi tendono a sottostimarle. Il problema è che, a differenza di quanto avviene in altri paesi, in cui già da tempo si discute sulle problematiche connesse alle condizioni di conflitto di interessi e alle possibili ripercussioni da esse derivanti, in Italia, e in particolare in ambito universitario, il dibattito sul rapporto tra medici ed Industria farmaceutica è relativamente giovane e spesso legato ad episodi che si configurano come scandali e non ad un percorso organico. Viceversa i luoghi privilegiati per costruire la giusta consapevolezza e produrre anticorpi verso i conflitti di interesse sono (o dovrebbero essere) proprio le Università, dove studenti e specializzandi acquisiscono non solo le conoscenze e le competenze mediche ma apprendono anche un modo di vivere la professione. Occorre avere il coraggio di affrontare con chiarezza tali problematiche, promuovendo la cultura dell’etica sociale e della deontologia professionale. Infatti nessuna legge sulla regolamentazione del conflitto di interesse potrà mai sostituire la costante attenzione di ogni singolo medico alla propria integrità e al proprio rigore professionale. È necessario individuare strategie per generare cambiamenti dal basso verso l’alto, non solo dall’alto verso il basso, soprattutto coinvolgendo i professionisti sanitari in un percorso formativo che metta al primo posto il decoro e la dignità professionale, che rappresentano gli antidoti naturali contro il conflitto di interessi. Se tali antidoti non La prevenzione dell’illegalità nel SSN N. 203 - 2014 trovano collocazione già nelle fasi di costruzione del corpo professionale medico ben difficilmente potranno trovarlo in un momento successivo quando anzi, una volta assunto lo status di ‘prescrittore’, il sistema viene ulteriormente rinvigorito anche grazie all’aggiornamento medico continuo (ecm) che in un numero considerevole di casi viene direttamente finanziato dall’industria. La domanda che dovremmo porci è: va bene così o possiamo temere effetti negativi per l’integrità dei professionisti e la salute dei cittadini? Ma perché la sponsorizzazione si verifica soltanto per i prescrittori e non anche per gli altri professionisti? E perché vengono definite spese di formazione (solo per evitare restrizioni legali sulle attività di commercializzazione) quelle che in realtà sono voci che rientrano nel marketing? Goldfinger (Presidente del Committee on Commercial Support dell’APA) affermava che ‘Le case farmaceutiche non sono un’associazione benefica. Dunque è altamente improbabile che offrano grosse somme di denaro senza chiedere nulla in cambio. Chi paga il pifferaio, sceglie la musica’. Eppure l’Industria farmaceutica dà un contributo rilevante ai progressi medici. La collaborazione con essa è pertanto una cosa rilevante e necessaria. Per risolvere il conflitto di interessi non è necessario (né possibile) evitare qualsiasi rapporto a condizione però che la formazione sia chiaramente distinta dal marketing. Anche perché la 481 domanda che un qualsiasi cittadino (o esercente una professione diversa da quella medica e sanitaria in genere) si pone è molto semplice: tutti gli altri pagano per la propria formazione; perché i medici (e altri sanitari) no? Io penso che non sia accettabile che esigenze di mercato (legittime) incrinino il rapporto di fiducia tra professionisti della salute e cittadini. Non è possibile confondere il legittimo sostegno a prodotti industriali validi (e tanto vale anche per la ricerca biomedica) con il sostegno ai prescrittori (o ricercatori) di tali prodotti. Forse abbiamo tutti bisogno di un po’ di coraggio per avviare un processo di chiara delimitazione dei reciproci campi di azione (forse più semplice nella formazione che nella ricerca) e tale processo può e deve trovare le sue basi naturali nella deontologia e nell’etica professionale di ciascuno dei professionisti ma anche di ogni soggetto legittimo portatore di interessi, tanto che si tratti di un singolo operatore piuttosto che di un’azienda, una università o una multinazionale. Bibliografia 1 Fabbri et Al: Conflitto di interessi tra medici e industria farmaceutica. Studio quali-quantitativo sulla percezione degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Bologna. R&P 2008; 24: 242-254 2 Codice di Deontologia Medica: FNOMCeO 2014