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RIM RETICOLO IDRICO MINORE Comune di MEDIGLIA EL . 2 Reticolo Idrico Minore Relazione Regolamento Aggiornamento ai sensi della DGR n. X/883 del 31/10/2013 Data gennaio 2014 Adozione Approvazione Direttore tecnico C.P.U.srl Alessandro Magli Pubblicazione BURL RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE 1 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO INDICE ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ ................................................................................................................. 4 ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO ........................................................................... 4 ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E COMPETENZE ........................................................ 5 ART. 4 – POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE.............................................................. 6 ART. 5 - FASCE DI RISPETTO ...................................................................................................................... 6 ART. 6 - ATTIVITA’ VIETATE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE ................................................ 7 ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE ........................................ 8 ART. 8 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ........................................................................................... 11 ART. 9 - SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE........................................... 11 ART. 10 - USO DELLE ACQUE SUPERFICIALI .......................................................................................... 12 ART. 11 - SOTTOPASSI .............................................................................................................................. 12 ART. 12 - GRIGLIE ...................................................................................................................................... 13 ART. 13 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA ................................................................................................. 13 ART. 14 - UTILIZZO CORSI D’ACQUA ...................................................................................................... 14 ART. 15 - OBBLIGO DEI FRONTISTI E DEI PRIVATI ................................................................................ 14 ART. 16 – VIGILANZA E SANZIONI........................................................................................................... 15 ART. 17 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI ....................................................................... 16 ART. 18 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA................................................................ 16 ART. 19 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO ................................................................ 18 ART. 21 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA................................................................................................. 19 ART. 22 – NORMA FINALE ....................................................................................................................... 20 ALLEGATO A............................................................................................................................................... 21 APPENDICE - NORME FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO................................................................... 22 2 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE 3 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d’acqua e all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Mediglia ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 31/10/2013 n X/883 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”. L’obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d’intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale. Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell’Amministrazione Comunale, mediante deliberazione di Giunta comunale, autorizzare deroghe adeguatamente motivate. L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l’osservanza. Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d’acqua e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d’acqua sarà da valutarsi in loco mentre l’estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell’allegato A. ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO Sulla base dei contenuti della D.G.R. X/883 del 31.10.2013 il documento di Polizia Idraulica è costituito da: 4 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE Elaborato tecnico: composto dalla cartografia e dalla relazione tecnica nella quale viene illustrato come si è proceduto all’individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d’acqua. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico individuato distinto in: - Reticolo Idrico principale: di competenza della Regione Lombardia - Reticolo Idrico Minore: di competenza del comune di Mediglia. - Reticolo di Bonifica: di competenza dei Consorzi di Bonifica. - Reticolo Privato. Elaborato normativo – Regolamento Comunale di Polizia Idraulica: nel quale sono riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all’interno delle fasce di rispetto. All’interno del regolamento è riportato anche lo schema di misura dell’estensione della fascia di rispetto. ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E COMPETENZE La Carta Idrografica individua, ai fini della relativa classificazione: - Reticolo Idrico Principale: Fiume Lambro (Allegato A alla Dgr X/883 del 31.10.2013). L’Autorità deputata allo svolgimento dell’Attività di Polizia Idraulica è la Regione Lombardia. - Reticolo Consortile (Allegato D alla Dgr X/883 del 31/10/2013): i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica sul Reticolo di competenza consortile secondo le disposizioni del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”. - Reticolo Idrico Minore; il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore in conformità al presente regolamento. - Il reticolo idrico privato. Restano esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche. 5 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO ART. 4 – POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE Il comune esercita le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree, sul Reticolo Idrico Minore in conformità a quanto previsto dagli allegati C ed E della Deliberazione di Giunta regionale del 31/10/2013 n. X/883 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Il Comune può affidare ai Consorzi di bonifica la gestione del Reticolo Idrico Minore, o gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica, in conformità alla Deliberazione di Giunta regionale del 31.10.2013 n. X/883. ART. 5 - FASCE DI RISPETTO Le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore devono garantire la conservazione dell’ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle opere idrauliche, consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d’acqua. La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal limite esterno della sponda dell’alveo, o, in presenza di argini in rilevato, dal limite esterno dell’argine stesso; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda; l’allegato A del presente regolamento illustra la modalità di individuazione. Nella Carta Idrografica sono individuate: le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore: metri 5 per ogni lato. le fasce di rispetto fluviale relative al Fiume Lambro contenute nel Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)= 10 metri per ogni lato; fatte salve eventuali diverse determinazioni dei Consorzi, le fasce di rispetto del reticolo dei Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010 così identificate: - 10 m per ogni lato: Colatore Addetta - 5 m per ogni lato: altri corsi d’acqua inseriti nel reticolo idrico consortile. In merito alle attività vietate o consentite lungo il Fiume Lambro (Reticolo Idrico Principale) e nelle relative fasce di rispetto fluviale si rinvia alle norme del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI). 6 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE In merito alle attività vietate o consentite lungo i corsi d’acqua dei Consorzi di Bonifica e nelle relative fasce di rispetto si rinvia al Regolamento Regionale n. 3/2010. ART. 6 - ATTIVITA’ VIETATE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, lungo l’alveo dei corsi d’acqua appartenenti del Reticolo Idrico Minore è vietata: la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque; l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua; qualunque opera o fatto che possa alterare negativamente la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti attinenti; le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie; qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati; il danneggiamento, lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi; la rimozione degli alberi è consentita qualora la loro presenza possa intralciare il regolare deflusso delle acque; il danneggiamento di opere che sostengano le ripe dei corsi d’acqua; lo spostamento, la copertura o la tombinatura; il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture a rete in genere che riducano la sezione del corso d’acqua; i depositi di materiale che possano ostacolare il deflusso delle acque. Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti del Reticolo Idrico Minore è vietata: la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione sia fuoriterra che interrata; i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno; qualunque manufatto, opera, piantagione o deposito di materiale che possa ostacolare stabilmente l’uso cui sono destinate le fasce di rispetto; 7 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE Gli interventi elencati di seguito, da eseguirsi lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico minore o nelle relative fasce di rispetto, potranno essere eseguiti previa ottenimento di idoneo provvedimento autorizzativo di cui al successivo articolo. Lungo i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore potranno essere realizzate le seguenti opere: le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d’acqua stesso; la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e relativi impianti; le opere necessarie all’attraversamento del corso d’acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc..; sottopassaggi pedonali o carreggiabili; rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde; la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico; la ricostruzione delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; scarichi di fognature private per acque meteoriche; scolmatori di troppo pieno di acque fognarie; scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici; posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo. gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc. posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc. la copertura dei corsi d’acqua imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità; le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi; 8 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE la ricostruzione di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili, esistenti; lo spostamento, la copertura o la tombinatura rese necessarie da ragioni di interesse pubblico; gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo di beni esistenti; gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica. Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua potranno essere realizzate le seguenti opere: interventi connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico; interventi di sistemazione a verde compreso piantagioni, alberature e siepi a distanza adeguata dal corso d’acqua in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell’alveo; la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento; rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili; la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua; la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene; la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili esistenti nelle fasce di rispetto; la posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo; movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero e bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico; scavi eseguiti sopra falda ad una distanza minima dal corso d’acqua pari alla profondità massima dello scavo stesso. Gli scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima corrispondente alla fascia di rispetto dal corso d’acqua; interventi di demolizione; serre sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di immobili esistenti purchè non riducano la distanza esistente dal corso d’acqua; posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.; 9 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO realizzazione di linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc. la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti ecc.; l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue; interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; depositi temporanei di materiale, purchè non classificabile come rifiuto o materiale potenzialmente contaminante, a distanza adeguata dal corso d’acqua in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell’alveo; il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l’assetto della fascia di rispetto; l’esercizio di attività autorizzate con provvedimenti autorizzativi sovracomunali e limitatamente all’efficacia del provvedimento stesso; opere attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue; parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili e strade in genere, anche funzionali alle pratiche agricole, compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di manovra veicolare, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali; recinzioni, fatte salve le seguenti distanze minime da mantenere dall’argine del corso d’acqua: - metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili); - metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l’accesso all’alveo e siano di facile rimozione (nell’eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l’indicazione che in ogni momento l’organo preposto alla manutenzione del corso d’acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico). 10 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE ART. 8 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI Le attività di cui al precedente articolo possono essere realizzate previo ottenimento del provvedimento autorizzativo comunale, così individuato: concessione di polizia idraulica nel caso di occupazione o attraversamenti di area demaniale (sono considerate aree demaniali l’alveo e gli argini in rilevato se presenti; sono altresì demaniali le fasce di rispetto solo se di proprietà comunale); nulla osta idraulico nel caso non via sia occupazione o attraversamento di area demaniale Le istanze per l’ottenimento del predetto provvedimento autorizzativo devono essere presentate al protocollo comunale che le trasmette alla struttura comunale competente. Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello comunale all’uopo predisposto e pubblicato sul sito comunale; alle istanze deve essere allegata la documentazione indicata nel successivo art. 20. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, la struttura comunale competente rilascia il provvedimento finale; il predetto termine può essere interrotto per motivata richiesta di documenti integrativi o di modifiche rispetto al progetto originario; il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa o modificativa. Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di un canone e di una cauzione di cui al successivo art. 17. Le attività istruttorie comunali conseguenti ad un’istanza possono essere supportate da altri enti, nonché da esperti esterni all’ente aventi particolare e qualificata esperienza nelle materie e nei temi coinvolti dall’oggetto della stessa istruttoria; le relative spese sono a carico dell’interessato, titolare dell’istanza. Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica, nonché l’idoneo titolo edilizio, eventualmente necessari alla realizzazione dell’opera. ART. 9 - SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile i corsi d’acqua censiti sono dichiarati demanio pubblico fluviale; tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell’ente (artt. 826, 828, 829 C.C.). 11 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali, propone le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell’Agenzia del demanio. Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d’acqua appartenente al demanio fluviale abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, può richiedere la sdemanializzazione di tale superficie ai competenti uffici dell’Agenzia del demanio. Le richieste di sdemanializzazione sono inviate ai competenti uffici dell’Agenzia del demanio secondo la procedura indicata nella Deliberazione di Giunta regionale n. 7/20212 del 14/01/2005 “Modalità operative per l’espressione dei pareri regionali di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”. Ai sensi dell’art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione. ART. 10 - USO DELLE ACQUE SUPERFICIALI In materia di utilizzo della acque superficiali si rinvia al Regolamento regionale 24/03/2006 n. 2, che ripartisce le diverse competenze tra Regione e Provincia. ART. 11 - SOTTOPASSI I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d’acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l’ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione. Non potranno essere realizzati sottopassi in “botte a sifone”, salvo impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di pubblica utilità. 12 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE ART. 12 - GRIGLIE All’imboccatura dei tratti dei corsi d’acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l’intasamento delle tubazione da parte di detriti e di materiali trasportati dalle acqua. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena. Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l’apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario. ART. 13 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA L’autorizzazione allo scarico nei corsi d’acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate (Nulla osta idraulico) ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità (Provincia), ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 06 n. 152 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ai sensi dei Regolamenti Regionali n.3 e n. 4 del 24/03/2006, ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale. La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti: 13 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali - 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua. ART. 14 - UTILIZZO CORSI D’ACQUA Nel caso di corsi d’acqua del reticolo idrico minore o privato utilizzati per l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione o altro, i soggetti interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o licenza di attingimento, da parte dell’ente provinciale. Nel caso di attingimento da corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore, le relative opere e infrastrutture necessarie, purchè non rientranti tra le attività vietate di cui al precedente art. 6, sono autorizzate ai sensi del precedente art. 8. Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. ART. 15 - OBBLIGO DEI FRONTISTI E DEI PRIVATI I frontisti, proprietari, usufruttuari o conduttori di fondi o edifici nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore o lungo le rive del reticolo idrico privato, devono: - provvedere alla manutenzione delle loro proprietà in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del corso d’acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua o pericolo per la pubblica incolumità; - tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei ponti e gli sbocchi dei suddetti fossi nel corso d’acqua; - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso; 14 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE consentire il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corso d’acqua e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso stesso. Il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con privati o enti per la manutenzione dell’alveo del corso d’acqua del Reticolo Idrico Minore. - Il diritto dei frontisti di munire le sponde di strutture o interventi di difesa dei loro beni è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale ai diritti di terzi. La realizzazione delle suddette difese nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale di cui al precedente art. 8. ART. 16 – VIGILANZA E SANZIONI Le attività` concernenti la vigilanza, l’accertamento e la contestazione delle violazioni, relative al Reticolo Idrico Minore competono al Comune. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia. In caso di opere edilizie abusive si applica il procedimento di cui agli artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001. In caso di opere abusive realizzate all’interno del Parco Agricolo Sud Milano si applica il procedimento di cui agli artt. 80 della Legge regionale 12/2005. Qualora si accertata la realizzazione di opere abusive nell’area di proprietà del demanio si applica l’art. 35 del DPR 380/2001. In caso di opere in assenza di provvedimento autorizzativo di cui al precedente art. 8 o eseguite in maniera difforme dallo stesso, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino è disposta con apposita Ordinanza Sindacale. Il Comune dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni. 15 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO ART. 17 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone. In caso il canone annuale sia superiore a 300 euro il concessionario dovrà versare, solo per il primo anno, una cauzione pari ad una annualità del canone. . La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell’ concessione medesima. I canoni per i corsi d’acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei corsi d’acqua. I suddetti canoni sono determinati dal Responsabile del procedimento in conformità dell’allegato C della Deliberazione Giunta regionale n. X/883/2013. Il canone: è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10); è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692); è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione. La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune. ART. 18 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull’evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento per tratti di lunghezza significativa. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali, conseguentemente 16 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE all’espressione di parere di Variante allo Studio del reticolo Idrico minore, rilasciato dall’autorità competente. 17 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO ART. 19 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all’Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all’interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell’impresa o della ditta che per ordine delle amministrazioni poste a tutela del corso d’acqua ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. ART. 20 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISTANZA AUTORIZZATIVA Le richieste del provvedimento autorizzativo comunale di cui al precedente art. 8 all’esecuzione delle opere consentite ai sensi del precedente art. 7, dovranno essere presentate al Servizio Protocollo del Comune. Le domande dovranno essere corredate da: 1. N. 2 copie cartacee della Relazione tecnica costituita da: a) descrizione delle opere oggetto di concessione; b) luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale); c) motivazione della realizzazione dell'opera; d) caratteristiche tecniche dell'opera;nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Po di compatibilità idraulica delle infrastrutture approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 11/05/1999, come aggiornata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 05/04/2006 , gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso di piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale. e) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) Relazione idraulica con verifiche di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla suddetta Direttiva dell'Autorità di Bacino del Po. f) Relazione geologica e geotenica (opere di particolare rilevanza). 2. Ricevuta di versamento spese d'istruttoria 3. N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da: a) corografia scala 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione. 18 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE b) estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione. c) sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione. d) sezione, pianta e particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione. e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 4. N. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (formati: doc, xls, jpg, pdf, dwg). 5. Documentazione amministrativa allegata: a) se in area di Parco Agricolo Sud Milano: Autorizzazione paesistica rilasciata dall’Ente Parco; b) nel caso di scarico: autorizzazione (o protocollo dell'istanza) dell'Amministrazione provinciale nei casi in qui sia richiesta dalla normativa vigente. La struttura comunale competente può, motivatamente e mediante determinazione dirigenziale, modificare il suddetto elenco degli elaborati, in quanto attività gestionale dipendente dalla tipologia dell’intervento richiesto.I provvedimenti autorizzativi rilasciati dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate; per il versamento dei relativi canoni e cauzioni, se dovuti, si rinvia al precedente art. 17. ART. 21 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale suddivisi per competenza. N. Nome del corso d’acqua Tipologia Competenza Fascia di rispetto 10 Fiume Lambro Reticolo Idrico Principale Regione Lombardia 1 Colatore Addetta Reticolo Consortile Roggia Gerina Addetta Reticolo Consortile Consorzio di Bonifica Muzza- Bassa lodigiana Consorzio di Bonifica Muzza- Bassa lodigiana 10 2 3 19 5 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO Reticolo Consortile Consorzio di Bonifica Muzza- Bassa lodigiana Consorzio di Bonifica Muzza- Bassa lodigiana Comune di Mediglia 5 4 Roggia Borra 5 Fontanile Tombone o Gavazza Ramo 58 Roggia Crosina Reticolo Idrico Minore 61 Roggia Muzzetta Reticolo Idrico Minore Comune di Mediglia 5 62 Cavo Sellera Reticolo Idrico Minore Comune di Mediglia 5 Reticolo Consortile 5 5 ART. 22 – NORMA FINALE In caso di modifiche o integrazioni alle norme e ai provvedimenti citati nel presente regolamento, le stesse si intendono automaticamente richiamate senza necessità di aggiornamento delle presenti norme. Ai fini dell’efficacia del Documento di polizia idraulica, lo stesso deve essere recepito all’interno del PGT secondo il procedimento di cui all’art. 13 della Legge regionale 12/2005, previa acquisizione del parere tecnico vincolante della Regione Lombardia. Non comportano variante del PGT le varianti al Documento di polizia idraulica che non modificano l’individuazione del reticolo idrico minore, le fasce di rispetto e le attività vietate o consentite; tali varianti sono approvate con deliberazione di Consiglio comunale. 20 RIM 2 REGOLAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE ALLEGATO A Ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento la profondità delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda esterna dell’alveo o, in presenza di argini in rilevato, dal piede esterno dello stesso; il presente allegato A illustra la modalità di individuazione; sono considerate aree demaniali l’alveo e gli argini in rilevato se presenti; sono altresì demaniali le fasce di rispetto solo se di proprietà comunale. SCHEMA DI MISURA DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CORSO D’ACQUA 21 RIM COMUNE DI MEDIGLIA PROVINCIA DI MILANO APPENDICE - NORME FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO - - Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”; Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998”; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”; Deliberazione di Giunta regionale del 25 ottobre 2012, n. IX/4287 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”. Deliberazione di Giunta regionale del 31 Ottobre 2013, n. X/883 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”. 22