RIM

Transcript

RIM
RIM
RETICOLO IDRICO
MINORE
Comune di
MEDIGLIA
EL . 2 Reticolo Idrico Minore
Relazione
Regolamento
Aggiornamento ai
sensi della DGR n.
X/883 del 31/10/2013
Data
gennaio
2014
Adozione
Approvazione
Direttore tecnico C.P.U.srl
Alessandro Magli
Pubblicazione BURL
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
1
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
INDICE
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ ................................................................................................................. 4
ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO ........................................................................... 4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E COMPETENZE ........................................................ 5
ART. 4 – POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE.............................................................. 6
ART. 5 - FASCE DI RISPETTO ...................................................................................................................... 6
ART. 6 - ATTIVITA’ VIETATE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE ................................................ 7
ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE ........................................ 8
ART. 8 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI ........................................................................................... 11
ART. 9 - SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE........................................... 11
ART. 10 - USO DELLE ACQUE SUPERFICIALI .......................................................................................... 12
ART. 11 - SOTTOPASSI .............................................................................................................................. 12
ART. 12 - GRIGLIE ...................................................................................................................................... 13
ART. 13 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA ................................................................................................. 13
ART. 14 - UTILIZZO CORSI D’ACQUA ...................................................................................................... 14
ART. 15 - OBBLIGO DEI FRONTISTI E DEI PRIVATI ................................................................................ 14
ART. 16 – VIGILANZA E SANZIONI........................................................................................................... 15
ART. 17 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI ....................................................................... 16
ART. 18 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA................................................................ 16
ART. 19 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO ................................................................ 18
ART. 21 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA................................................................................................. 19
ART. 22 – NORMA FINALE ....................................................................................................................... 20
ALLEGATO A............................................................................................................................................... 21
APPENDICE - NORME FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO................................................................... 22
2
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
3
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui
corsi d’acqua e all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina
le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di
Mediglia ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale del 31/10/2013 n X/883
“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia
idraulica”.
L’obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del
territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue
modifiche e trasformazioni.
Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli
articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di
manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d’acqua del
territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e
modalità d’intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.
Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di
evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto.
Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell’Amministrazione Comunale, mediante
deliberazione di Giunta comunale, autorizzare deroghe adeguatamente motivate.
L’Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia
l’osservanza.
Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d’acqua
e delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore ha un valore puramente indicativo; la
corretta ubicazione del corso d’acqua sarà da valutarsi in loco mentre l’estensione
della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito
secondo le modalità descritte nell’allegato A.
ART. 2 – DOCUMENTI DELLO STUDIO DEL RETICOLO
Sulla base dei contenuti della D.G.R. X/883 del 31.10.2013 il documento di Polizia
Idraulica è costituito da:
4
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
 Elaborato tecnico: composto dalla cartografia e dalla relazione tecnica nella
quale viene illustrato come si è proceduto all’individuazione, classificazione e
salvaguardia dei corsi d’acqua. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico
individuato distinto in:
- Reticolo Idrico principale: di competenza della Regione Lombardia
- Reticolo Idrico Minore: di competenza del comune di Mediglia.
- Reticolo di Bonifica: di competenza dei Consorzi di Bonifica.
- Reticolo Privato.
 Elaborato normativo – Regolamento Comunale di Polizia Idraulica: nel quale
sono riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico,
all’interno delle fasce di rispetto. All’interno del regolamento è riportato anche
lo schema di misura dell’estensione della fascia di rispetto.
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E COMPETENZE
La Carta Idrografica individua, ai fini della relativa classificazione:
- Reticolo Idrico Principale: Fiume Lambro (Allegato A alla Dgr X/883 del 31.10.2013).
L’Autorità deputata allo svolgimento dell’Attività di Polizia Idraulica è la Regione
Lombardia.
-
Reticolo Consortile (Allegato D alla Dgr X/883 del 31/10/2013): i Consorzi di
Bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica sul Reticolo di competenza
consortile secondo le disposizioni del Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3
“Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5
dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale”.
-
Reticolo Idrico Minore; il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sul Reticolo
Idrico Minore in conformità al presente regolamento.
-
Il reticolo idrico privato.
Restano esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di
acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.
5
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
ART. 4 – POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDRICO MINORE
Il comune esercita le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei
canoni per occupazione e uso delle aree, sul Reticolo Idrico Minore in conformità a
quanto previsto dagli allegati C ed E della Deliberazione di Giunta regionale del
31/10/2013 n. X/883 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei
canoni di polizia idraulica”e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
Il Comune può affidare ai Consorzi di bonifica la gestione del Reticolo Idrico Minore, o
gestire in forma associata le funzioni di polizia idraulica, in conformità alla
Deliberazione di Giunta regionale del 31.10.2013 n. X/883.
ART. 5 - FASCE DI RISPETTO
Le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore devono garantire la conservazione
dell’ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle
opere idrauliche, consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del corso d’acqua.
La profondità delle fasce di rispetto deve intendersi misurata, in orizzontale, dal limite
esterno della sponda dell’alveo, o, in presenza di argini in rilevato, dal limite esterno
dell’argine stesso; nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze
possono essere calcolate con riferimento alla sommità della sponda; l’allegato A del
presente regolamento illustra la modalità di individuazione.
Nella Carta Idrografica sono individuate:
 le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore: metri 5 per ogni lato.
 le fasce di rispetto fluviale relative al Fiume Lambro contenute nel Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)= 10 metri per ogni lato;
 fatte salve eventuali diverse determinazioni dei Consorzi, le fasce di rispetto
del reticolo dei Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n.
3/2010 così identificate:
- 10 m per ogni lato: Colatore Addetta
- 5 m per ogni lato: altri corsi d’acqua inseriti nel reticolo idrico
consortile.
In merito alle attività vietate o consentite lungo il Fiume Lambro (Reticolo Idrico
Principale) e nelle relative fasce di rispetto fluviale si rinvia alle norme del Piano
Stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI).
6
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
In merito alle attività vietate o consentite lungo i corsi d’acqua dei Consorzi di Bonifica
e nelle relative fasce di rispetto si rinvia al Regolamento Regionale n. 3/2010.
ART. 6 - ATTIVITA’ VIETATE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE
Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, lungo l’alveo dei corsi
d’acqua appartenenti del Reticolo Idrico Minore è vietata:
 la formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero
deflusso delle acque;
 l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi
d’acqua;
 qualunque opera o fatto che possa alterare negativamente la resistenza e la
convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini, loro accessori e manufatti
attinenti;
 le piantagioni che s’inoltrino dentro gli alvei a costringerne la sezione normale e
necessaria al libero deflusso delle acque;
 l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie; qualunque concessione
di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga
riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
 il danneggiamento, lo sradicamento e l’abbruciamento dei ceppi degli alberi; la
rimozione degli alberi è consentita qualora la loro presenza possa intralciare il
regolare deflusso delle acque;
 il danneggiamento di opere che sostengano le ripe dei corsi d’acqua;
 lo spostamento, la copertura o la tombinatura;
 il posizionamento longitudinalmente in alveo di infrastrutture a rete in genere
che riducano la sezione del corso d’acqua;
 i depositi di materiale che possano ostacolare il deflusso delle acque.
Fatte salve le attività consentite di cui al successivo articolo, nelle fasce di rispetto dei
corsi d’acqua appartenenti del Reticolo Idrico Minore è vietata:
 la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione sia fuoriterra che interrata;
 i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del
terreno;
 qualunque manufatto, opera, piantagione o deposito di materiale che possa
ostacolare stabilmente l’uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
7
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
ART. 7 - ATTIVITA' CONSENTITE RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE
Gli interventi elencati di seguito, da eseguirsi lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico
minore o nelle relative fasce di rispetto, potranno essere eseguiti previa ottenimento
di idoneo provvedimento autorizzativo di cui al successivo articolo.
Lungo i corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore potranno essere realizzate le seguenti
opere:
 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni
connessi al corso d’acqua stesso;
 la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse pubblico non
altrimenti localizzabili e relativi impianti;
 le opere necessarie all’attraversamento del corso d’acqua come passerelle,
ponticelli, ponti, guadi ecc..;
 sottopassaggi pedonali o carreggiabili;
 rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
 la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione
e la captazione per approvvigionamento idrico;
 la ricostruzione delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti
sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici
e canali demaniali;
 scarichi di fognature private per acque meteoriche;
 scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
 scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici;
 posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo.
 gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti canali ecc.
 posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.
 la copertura dei corsi d’acqua imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumità;
 le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non
superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la
corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali
opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali
da permettere l’accesso al corso d’acqua; la realizzazione di muri spondali
verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno
di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento
a causa della limitatezza delle aree disponibili;
 la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo
stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi;
8
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE




la ricostruzione di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili, esistenti;
lo spostamento, la copertura o la tombinatura rese necessarie da ragioni di
interesse pubblico;
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria e di
restauro e risanamento conservativo di beni esistenti;
gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica.
Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua potranno essere realizzate le seguenti opere:
 interventi connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in
sicurezza da rischio idrogeologico;
 interventi di sistemazione a verde compreso piantagioni, alberature e siepi a
distanza adeguata dal corso d’acqua in modo da lasciare uno spazio per il
passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dell’alveo;
 la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete di interesse
pubblico non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di
compatibilità dell’intervento;
 rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
 la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d’acqua;
 la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piene;
 la manutenzione, senza variazioni di posizione e forma, dei fabbricati e simili
esistenti nelle fasce di rispetto;
 la posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo;
 movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del
terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero e bonifica
ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico;
 scavi eseguiti sopra falda ad una distanza minima dal corso d’acqua pari alla
profondità massima dello scavo stesso. Gli scavi permanenti in falda dovranno
mantenersi alla distanza minima corrispondente alla fascia di rispetto dal corso
d’acqua;
 interventi di demolizione;
 serre sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell’attività agricola;
 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di immobili esistenti purchè
non riducano la distanza esistente dal corso d’acqua;
 posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche ecc.;
9
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
 realizzazione di linee aeree telefoniche, di teleferiche ecc.
 la posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature,
gasdotti, metanodotti ecc.;
 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle
acque reflue;
 interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e
all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza
antropica;
 depositi temporanei di materiale, purchè non classificabile come rifiuto o
materiale potenzialmente contaminante, a distanza adeguata dal corso d’acqua
in modo da lasciare uno spazio per il passaggio dei mezzi necessari alla
manutenzione dell’alveo;
 il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con
l’assetto della fascia di rispetto;
 l’esercizio di attività autorizzate con provvedimenti autorizzativi sovracomunali
e limitatamente all’efficacia del provvedimento stesso;
 opere attinenti a regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione
e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque
reflue;
 parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili e strade in genere, anche funzionali alle
pratiche agricole, compresa la realizzazione di accessi carrai, scivoli e spazi di
manovra veicolare, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei
canali;
 recinzioni, fatte salve le seguenti distanze minime da mantenere dall’argine del
corso d’acqua:
- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate
da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri
materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti
metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino
l’accesso all’alveo e siano di facile rimozione (nell’eventuale
autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con
l’indicazione che in ogni momento l’organo preposto alla
manutenzione del corso d’acqua potrà richiederne la rimozione per
motivate ragioni di ordine idraulico).
10
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
ART. 8 – PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI
Le attività di cui al precedente articolo possono essere realizzate previo ottenimento
del provvedimento autorizzativo comunale, così individuato:
 concessione di polizia idraulica nel caso di occupazione o attraversamenti di
area demaniale (sono considerate aree demaniali l’alveo e gli argini in rilevato
se presenti; sono altresì demaniali le fasce di rispetto solo se di proprietà
comunale);
 nulla osta idraulico nel caso non via sia occupazione o attraversamento di area
demaniale
Le istanze per l’ottenimento del predetto provvedimento autorizzativo devono essere
presentate al protocollo comunale che le trasmette alla struttura comunale
competente.
Le istanze devono essere presentate utilizzando il modello comunale all’uopo
predisposto e pubblicato sul sito comunale; alle istanze deve essere allegata la
documentazione indicata nel successivo art. 20.
Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, la struttura comunale competente
rilascia il provvedimento finale; il predetto termine può essere interrotto per motivata
richiesta di documenti integrativi o di modifiche rispetto al progetto originario; il
termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della
documentazione integrativa o modificativa.
Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al versamento di un canone e
di una cauzione di cui al successivo art. 17.
Le attività istruttorie comunali conseguenti ad un’istanza possono essere supportate
da altri enti, nonché da esperti esterni all’ente aventi particolare e qualificata
esperienza nelle materie e nei temi coinvolti dall’oggetto della stessa istruttoria; le
relative spese sono a carico dell’interessato, titolare dell’istanza.
Il provvedimento autorizzativo di cui al presente articolo non sostituisce
l’autorizzazione paesaggistica, nonché l’idoneo titolo edilizio, eventualmente necessari
alla realizzazione dell’opera.
ART. 9 - SDEMANIALIZZAZIONE E MODIFICA LIMITI AREA DEMANIALE
Ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile i corsi d’acqua censiti sono dichiarati
demanio pubblico fluviale; tali beni sono inalienabili e non possono formare oggetto di
diritti a favore di terzi, se non attraverso procedura di sdemanializzazione e
trasferimento del bene demaniale al patrimonio dell’ente (artt. 826, 828, 829 C.C.).
11
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali,
propone le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell’Agenzia del demanio.
Il privato, proprietario di un fondo attraversato da corso d’acqua appartenente al
demanio fluviale abbandonato da tempo e privo di significato idraulico, può richiedere
la sdemanializzazione di tale superficie ai competenti uffici dell’Agenzia del demanio.
Le richieste di sdemanializzazione sono inviate ai competenti uffici dell’Agenzia del
demanio secondo la procedura indicata nella Deliberazione di Giunta regionale n.
7/20212 del 14/01/2005 “Modalità operative per l’espressione dei pareri regionali di
sdemanializzazione delle aree del demanio idrico”.
Ai sensi dell’art. 115, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, le aree di demanio fluviale di nuova
formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
ART. 10 - USO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
In materia di utilizzo della acque superficiali si rinvia al Regolamento regionale
24/03/2006 n. 2, che ripartisce le diverse competenze tra Regione e Provincia.
ART. 11 - SOTTOPASSI
I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto
smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica
idraulica.
I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo
scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza
della sezione di collegamento.
Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corso d’acqua,
questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze
idrauliche ed in modo che ne sia garantita l’ispezione e lo svolgimento dei lavori di
manutenzione.
Non potranno essere realizzati sottopassi in “botte a sifone”, salvo impossibilità di
soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per casi di
pubblica utilità.
12
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
ART. 12 - GRIGLIE
All’imboccatura dei tratti dei corsi d’acqua intubati dovranno essere posti elementi
filtranti, o griglie, allo scopo di evitare l’intasamento delle tubazione da parte di detriti
e di materiali trasportati dalle acqua.
Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non
diminuire la sezione utile di deflusso.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura
degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.
Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l’apertura in caso
di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere
presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e la manutenzioni ordinarie e
straordinarie, saranno a carico del concessionario.
ART. 13 - SCARICHI IN CORSI D’ACQUA
L’autorizzazione allo scarico nei corsi d’acqua ai sensi del presente Regolamento è
rilasciata solamente sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate (Nulla osta
idraulico) ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo
scarico, sotto l’aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità (Provincia), ai
sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 06 n. 152 con le modifiche apportate dal
D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 e ai sensi dei Regolamenti Regionali n.3 e n. 4 del
24/03/2006, ha la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico
superficiale.
La materia è normata dall’art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio
per l’Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l’emanazione di una
direttiva in merito da parte dell’Autorità di Bacino. In generale dovrà essere verificata,
da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a
smaltire le portate scaricate.
Nelle more dell’emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali
indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento
Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai
corsi d’acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.
I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
13
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle
aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree
già dotate di pubbliche fognature.
Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella
medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di
dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi nel corso d’acqua.
ART. 14 - UTILIZZO CORSI D’ACQUA
Nel caso di corsi d’acqua del reticolo idrico minore o privato utilizzati per
l’approvvigionamento e la condotta di acque per l’irrigazione o altro, i soggetti
interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o licenza di
attingimento, da parte dell’ente provinciale.
Nel caso di attingimento da corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore, le
relative opere e infrastrutture necessarie, purchè non rientranti tra le attività vietate di
cui al precedente art. 6, sono autorizzate ai sensi del precedente art. 8.
Tutti gli interventi su corsi d’acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel
reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell’efficienza delle
canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove
questa risulti essere stata compromessa.
ART. 15 - OBBLIGO DEI FRONTISTI E DEI PRIVATI
I frontisti, proprietari, usufruttuari o conduttori di fondi o edifici nelle fasce di rispetto
del reticolo idrico minore o lungo le rive del reticolo idrico privato, devono:
- provvedere alla manutenzione delle loro proprietà in modo da evitare ogni
qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle
pertinenze del corso d’acqua ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo
comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua o pericolo per la
pubblica incolumità;
- tenere sempre bene efficienti i fossi che circondano o dividono i terreni, le luci dei
ponti e gli sbocchi dei suddetti fossi nel corso d’acqua;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami delle piantagioni laterali
al corso d'acqua che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa naturale o
artificiale, causino interferenza con il corso d'acqua stesso;
14
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
consentire il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corso d’acqua e
l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si
dovessero rendere necessarie sul corso stesso.
Il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con privati o enti per la
manutenzione dell’alveo del corso d’acqua del Reticolo Idrico Minore.
-
Il diritto dei frontisti di munire le sponde di strutture o interventi di difesa dei loro beni
è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso
ordinario delle acque né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui,
pubbliche o private, alle derivazioni e agli opifici legittimamente stabiliti e in generale
ai diritti di terzi.
La realizzazione delle suddette difese nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore è
condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale di cui al precedente art. 8.
ART. 16 – VIGILANZA E SANZIONI
Le attività` concernenti la vigilanza, l’accertamento e la contestazione delle violazioni,
relative al Reticolo Idrico Minore competono al Comune.
Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione
statale e regionale in materia.
In caso di opere edilizie abusive si applica il procedimento di cui agli artt. 27 e seguenti
del DPR 380/2001.
In caso di opere abusive realizzate all’interno del Parco Agricolo Sud Milano si applica il
procedimento di cui agli artt. 80 della Legge regionale 12/2005.
Qualora si accertata la realizzazione di opere abusive nell’area di proprietà del
demanio si applica l’art. 35 del DPR 380/2001.
In caso di opere in assenza di provvedimento autorizzativo di cui al precedente art. 8 o
eseguite in maniera difforme dallo stesso, la diffida a provvedere alla rimozione e
riduzione in pristino è disposta con apposita Ordinanza Sindacale.
Il Comune dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le
opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire
le disposizioni.
15
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
ART. 17 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E CAUZIONI
Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un canone. In
caso il canone annuale sia superiore a 300 euro il concessionario dovrà versare, solo
per il primo anno, una cauzione pari ad una annualità del canone.
.
La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell’ concessione medesima.
I canoni per i corsi d’acqua del reticolo minore di competenza comunale, sono
introitati dal comune e destinati per attività di polizia idraulica e manutenzione dei
corsi d’acqua.
I suddetti canoni sono determinati dal Responsabile del procedimento in conformità
dell’allegato C della Deliberazione Giunta regionale n. X/883/2013.
Il canone:
 è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno
di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il
canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun
mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni
minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per
intero; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n.
10);
 è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori
dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo
della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con
modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
 è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di leggi o
provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.
La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o
assicurativa, oppure tramite versamento a favore del Comune.
ART. 18 – VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D’ACQUA
Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d’acqua
finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio
interessato.
Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e
morfologiche sull’evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle
dell’area interessata dall’intervento per tratti di lunghezza significativa.
La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto
e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali, conseguentemente
16
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
all’espressione di parere di Variante allo Studio del reticolo Idrico minore, rilasciato
dall’autorità competente.
17
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
ART. 19 – DANNI ALL’INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO
Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all’Amministrazione Comunale o Regionale
il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all’interno della
fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell’impresa o della ditta che per ordine
delle amministrazioni poste a tutela del corso d’acqua ha effettuato gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART. 20 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL’ATTO DELL’ISTANZA AUTORIZZATIVA
Le richieste del provvedimento autorizzativo comunale di cui al precedente art. 8
all’esecuzione delle opere consentite ai sensi del precedente art. 7, dovranno essere
presentate al Servizio Protocollo del Comune.
Le domande dovranno essere corredate da:
1. N. 2 copie cartacee della Relazione tecnica costituita da:
a) descrizione delle opere oggetto di concessione;
b) luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
c) motivazione della realizzazione dell'opera;
d) caratteristiche tecniche dell'opera;nel caso di difese spondali si deve
adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una
soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere
con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai
sensi della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Po di compatibilità
idraulica delle infrastrutture approvata con deliberazione del Comitato
Istituzionale n. 2 del 11/05/1999, come aggiornata con deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 10 del 05/04/2006 , gli effetti dell'intervento in
progetto sulle modalità di deflusso di piena e sulle modifiche
all'ecosistema spondale.
e) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.)
Relazione idraulica con verifiche di compatibilità idraulica firmata da un
tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla suddetta
Direttiva dell'Autorità di Bacino del Po.
f) Relazione geologica e geotenica (opere di particolare rilevanza).
2. Ricevuta di versamento spese d'istruttoria
3. N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:
a) corografia scala 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle
opere oggetto della concessione.
18
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
b) estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto
della concessione.
c) sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate
le opere oggetto della concessione.
d) sezione, pianta e particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere
oggetto della concessione.
e) documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
4. N. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (formati: doc, xls, jpg,
pdf, dwg).
5. Documentazione amministrativa allegata:
a) se in area di Parco Agricolo Sud Milano: Autorizzazione paesistica
rilasciata dall’Ente Parco;
b) nel caso di scarico: autorizzazione (o protocollo dell'istanza)
dell'Amministrazione provinciale nei casi in qui sia richiesta dalla
normativa vigente.
La struttura comunale competente può, motivatamente e mediante determinazione
dirigenziale, modificare il suddetto elenco degli elaborati, in quanto attività gestionale
dipendente dalla tipologia dell’intervento richiesto.I provvedimenti autorizzativi
rilasciati dovranno contenere indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle
quali sono assoggettate; per il versamento dei relativi canoni e cauzioni, se dovuti, si
rinvia al precedente art. 17.
ART. 21 – ELENCO DEI CORSI D’ACQUA
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei corsi d’acqua presenti nel territorio
comunale suddivisi per competenza.
N.
Nome del corso
d’acqua
Tipologia
Competenza
Fascia di
rispetto
10
Fiume Lambro
Reticolo Idrico
Principale
Regione Lombardia
1
Colatore Addetta
Reticolo
Consortile
Roggia Gerina Addetta
Reticolo
Consortile
Consorzio di Bonifica
Muzza- Bassa
lodigiana
Consorzio di Bonifica
Muzza- Bassa
lodigiana
10
2
3
19
5
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
Reticolo
Consortile
Consorzio di Bonifica
Muzza- Bassa
lodigiana
Consorzio di Bonifica
Muzza- Bassa
lodigiana
Comune di Mediglia
5
4
Roggia Borra
5
Fontanile Tombone o
Gavazza Ramo
58
Roggia Crosina
Reticolo Idrico
Minore
61
Roggia Muzzetta
Reticolo Idrico
Minore
Comune di Mediglia
5
62
Cavo Sellera
Reticolo Idrico
Minore
Comune di Mediglia
5
Reticolo
Consortile
5
5
ART. 22 – NORMA FINALE
In caso di modifiche o integrazioni alle norme e ai provvedimenti citati nel presente
regolamento, le stesse si intendono automaticamente richiamate senza necessità di
aggiornamento delle presenti norme.
Ai fini dell’efficacia del Documento di polizia idraulica, lo stesso deve essere recepito
all’interno del PGT secondo il procedimento di cui all’art. 13 della Legge regionale
12/2005, previa acquisizione del parere tecnico vincolante della Regione Lombardia.
Non comportano variante del PGT le varianti al Documento di polizia idraulica che non
modificano l’individuazione del reticolo idrico minore, le fasce di rispetto e le attività
vietate o consentite; tali varianti sono approvate con deliberazione di Consiglio
comunale.
20
RIM 2
REGOLAMENTO
RETICOLO IDRICO MINORE
ALLEGATO A
Ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento la profondità delle fasce di rispetto del
Reticolo Idrico Minore deve intendersi misurata, in orizzontale, dal piede della sponda
esterna dell’alveo o, in presenza di argini in rilevato, dal piede esterno dello stesso; il
presente allegato A illustra la modalità di individuazione; sono considerate aree
demaniali l’alveo e gli argini in rilevato se presenti; sono altresì demaniali le fasce di
rispetto solo se di proprietà comunale.
SCHEMA DI MISURA DELLA FASCIA DI RISPETTO DEL CORSO D’ACQUA
21
RIM
COMUNE DI MEDIGLIA
PROVINCIA DI MILANO
APPENDICE - NORME FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO
-
-
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico sulle opere idrauliche”;
Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici”;
Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998”;
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 “Regolamento di polizia idraulica ai
sensi dell’articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
Deliberazione di Giunta regionale del 25 ottobre 2012, n. IX/4287 “Riordino dei
reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
Deliberazione di Giunta regionale del 31 Ottobre 2013, n. X/883 “Riordino dei
reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”.
22