COMUNITA` EUROPEA: le regole per l`ARCHITETTO IL
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COMUNITA` EUROPEA: le regole per l`ARCHITETTO IL
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA COMUNITA’ EUROPEA: le regole per l'ARCHITETTO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA U.E. PER TUTTE LE PROFESSIONI Cari Collegi ARCHITETTI In un mercato della “professione in crisi” mi è sembrato utile e necessario per Tutti voi fare il “punto” sulle direttive U.E. sull’esercizio della professione di Architetto in Europa. Già dal 24 novembre 2007 si applicano nuove regole per la mobilità dei professionisti intellettuali nell'Unione Europa. In quella data entrò in vigore il decreto legislativo 206 del 9.11.2007 (GU 9 novembre 2007 S.O. 228) che ha recepito in Italia la direttiva 2005/36/CE. La direttiva ha consentito il riconoscimento delle qualifiche professionali di tutte le professioni intellettuali, tranne quella di notaio. La professione di architetto e le professioni sanitarie avevano già conseguito il riconoscimento europeo sin dagli anni 80 del secolo passato. Le preesistenti disposizioni sono state incluse nella nuova direttiva. La direttiva del settore architettura dell'anno 1985, è stata abrogata e di conseguenza non è più applicabile il relativo decreto di recepimento in Italia, DLgs 129/1992. Questo è da considerare implicitamente abrogato, anche se non è stato formalmente cancellato perché alcune parti minori dello stesso sono ancora applicabili. Le condizioni di mobilità degli architetti pertanto non hanno subito sostanziali modificazioni. Le norme specifiche per gli architetti sono contenute nel DLgs 206/2007 negli articoli da 52 a 58. Gli architetti che intendono svolgere la propria attività in un altro paese dell'Unione Europea continueranno a fruire del riconoscimento automatico dei propri titoli. L'art. 52 del D.Lgs 206/2007 ha confermato quasi letteralmente i requisiti per la formazione dell'architetto contenuti negli 11 punti della abrogata direttiva 85/384/CEE. La direttiva 2005/36/CE definisce con semplicità l'attività professionali dell'architetto con l'art. 48. Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle abitualmente esercitate con il titolo”professionale di architetto.” Una definizione la cui minimalità è dovuta al fatto che deve essere applicabile a tutti gli Stati membri. Per alcuni Stati, come Italia, Francia e Spagna, solo gli architetti iscritti all'Ordine Professionale possono esercitare la professione, mentre per il Regno Unito chiunque può firmare un progetto ma solo gli architetti possono usare il titolo di Architetto, per altri Stati del nord Europa è libera sia l'attività professionale che l'uso del titolo. L'art. 54 del D. Lgs 206/2007 stabilisce che il riconoscimento delle nostre autorità attribuisce ai Diplomi di Laurea dei paesi esteri la stessa efficacia dei Diplomi Italiani per l'accesso all'attività nel settore dell'Architettura e per il suo esercizio con il titolo professionale di Architetto. Il che significa, a mio avviso, che un Architetto di paesi che non hanno l'esame di abilitazione professionale, come Francia, Spagna e Regno Unito, possono esercitare in Italia solo con il Diploma di Laurea, mentre un Architetto Italiano deve avere superato l'esame di Stato. Una innovazione non positiva per gli Architetti: la direttiva del 1985 aveva istituito presso l'Unione Europea un “Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'architettura” che verificava la rispondenza dei corsi di laurea nazionali ai contenuti della formazione stabiliti dalla direttiva architetti. Tale Comitato è stato abolito e sostituito da un “Comitato di regolamentazione” che si occupa di tutte le professioni e che può fare la verifica solo a posteriori e su richiesta. Per questo Ovviamente ne consegue una minore tutela della qualità della formazione degli architetti. Vorrei evidenziare che l'art. 31 comma 8 del D. Lgs 206/2007, stabilisce che il Ministero dell'Università notifica alla Commissione Europea le disposizioni che adotta in materia di formazione,ed inoltre per i soli titoli di formazione nel settore dell'Architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri. Il decreto prevede all'art. 26 che in caso di problemi relativi al riconoscimento di una professione, l'autorità competente debba consultare anche l'Ordine Professionale. Ma Attenzione in caso di professione non retta da un Ordine, devono essere consultate associazioni rappresentative di detta professione. A tal fine vengono indicati i criteri per individuare quale associazione sia rappresentativa della professione. Ma allora la definizione di associazione professionale dell'art. 26 costituisce di fatto una anticipazione della riforma delle Professioni di AREA TECNICA in Italia. Come a Voi Tutti noto da tempo le associazioni sono molto avversate dagli Ordini che ne rifiutano la indebita concorrenza, perciò questo punto, in realtà marginale, è l'unico che ha suscitato, in passato, una accesa opposizione da parte del CUP Nazionale e degli Ordini e che se non combattuto efficacemente porterebbe alla soppressione degli Ordini con un indubbio danno alla COMPETITIVITA’ EUROPEA della Professione di Architetto! Quindi bando alle chiacchere ed agli inutili contenziosi sulle competenze dei Tecnici diplomati o Laureati che senza regole certe non si potranno mai derimere e che di fatto muteranno alla prossima sentenza, ma TUTTI i TECNICI ITALIANI ed i loro Consigli Nazionali puntino alla Riforma delle Professioni di Area Tecnica che di fatto OGGI PIU’ CHE MAI è divenuta IMPROCASTINABILE ! di Vittorio Foschi architetto Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena del 14.03.2010