COMUNITA` EUROPEA: le regole per l`ARCHITETTO IL

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COMUNITA` EUROPEA: le regole per l`ARCHITETTO IL
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
COMUNITA’ EUROPEA: le regole per l'ARCHITETTO
IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA U.E. PER TUTTE LE PROFESSIONI
Cari Collegi ARCHITETTI
In un mercato della “professione in crisi” mi è sembrato utile e necessario per
Tutti voi fare il “punto” sulle direttive U.E. sull’esercizio della professione di
Architetto in Europa.
Già dal 24 novembre 2007 si applicano nuove regole per la mobilità dei
professionisti intellettuali nell'Unione Europa.
In quella data entrò in vigore il decreto legislativo 206 del 9.11.2007 (GU 9
novembre 2007 S.O. 228) che ha recepito in Italia la direttiva 2005/36/CE.
La direttiva ha consentito il riconoscimento delle qualifiche professionali di
tutte le professioni intellettuali, tranne quella di notaio.
La professione di architetto e le professioni sanitarie avevano già conseguito
il riconoscimento europeo sin dagli anni 80 del secolo passato.
Le preesistenti disposizioni sono state incluse nella nuova direttiva.
La direttiva del settore architettura dell'anno 1985, è stata abrogata e di
conseguenza non è più applicabile il relativo decreto di recepimento in Italia,
DLgs 129/1992.
Questo è da considerare implicitamente abrogato, anche se non è stato
formalmente cancellato perché alcune parti minori dello stesso sono ancora
applicabili.
Le condizioni di mobilità degli architetti pertanto non hanno subito sostanziali
modificazioni.
Le norme specifiche per gli architetti sono contenute nel DLgs 206/2007 negli
articoli da 52 a 58.
Gli architetti che intendono svolgere la propria attività in un altro paese
dell'Unione Europea continueranno a fruire del riconoscimento automatico dei
propri titoli.
L'art. 52 del D.Lgs 206/2007 ha confermato quasi letteralmente i requisiti per
la formazione dell'architetto contenuti negli 11 punti della abrogata direttiva
85/384/CEE.
La direttiva 2005/36/CE definisce con semplicità l'attività professionali
dell'architetto con l'art. 48.
Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di architetto sono quelle
abitualmente esercitate con il titolo”professionale di architetto.”
Una definizione la cui minimalità è dovuta al fatto che deve essere applicabile
a tutti gli Stati membri.
Per alcuni Stati, come Italia, Francia e Spagna, solo gli architetti iscritti
all'Ordine Professionale possono esercitare la professione, mentre per il
Regno Unito chiunque può firmare un progetto ma solo gli architetti possono
usare il titolo di Architetto, per altri Stati del nord Europa è libera sia l'attività
professionale che l'uso del titolo.
L'art. 54 del D. Lgs 206/2007 stabilisce che il riconoscimento delle nostre
autorità attribuisce ai Diplomi di Laurea dei paesi esteri la stessa efficacia dei
Diplomi Italiani per l'accesso all'attività nel settore dell'Architettura e per il suo
esercizio con il titolo professionale di Architetto. Il che significa, a mio avviso,
che un Architetto di paesi che non hanno l'esame di abilitazione
professionale, come Francia, Spagna e Regno Unito, possono esercitare in
Italia solo con il Diploma di Laurea, mentre un Architetto Italiano deve avere
superato l'esame di Stato.
Una innovazione non positiva per gli Architetti: la direttiva del 1985 aveva
istituito presso l'Unione Europea un “Comitato consultivo per la formazione
nel campo dell'architettura” che verificava la rispondenza dei corsi di laurea
nazionali ai contenuti della formazione stabiliti dalla direttiva architetti.
Tale Comitato è stato abolito e sostituito da un “Comitato di
regolamentazione” che si occupa di tutte le professioni e che può fare la
verifica solo a posteriori e su richiesta.
Per questo Ovviamente ne consegue una minore tutela della qualità della
formazione degli architetti.
Vorrei evidenziare che l'art. 31 comma 8 del D. Lgs 206/2007, stabilisce che il
Ministero dell'Università notifica alla Commissione Europea le disposizioni
che adotta in materia di formazione,ed inoltre per i soli titoli di formazione nel
settore dell'Architettura, questa notifica è inviata anche agli altri Stati membri.
Il decreto prevede all'art. 26 che in caso di problemi relativi al riconoscimento
di una professione, l'autorità competente debba consultare anche l'Ordine
Professionale.
Ma Attenzione in caso di professione non retta da un Ordine, devono essere
consultate associazioni rappresentative di detta professione.
A tal fine vengono indicati i criteri per individuare quale associazione sia
rappresentativa della professione.
Ma allora la definizione di associazione professionale dell'art. 26 costituisce
di fatto una anticipazione della riforma delle Professioni di AREA TECNICA in
Italia.
Come a Voi Tutti noto da tempo le associazioni sono molto avversate dagli
Ordini che ne rifiutano la indebita concorrenza, perciò questo punto, in realtà
marginale, è l'unico che ha suscitato, in passato, una accesa opposizione da
parte del CUP Nazionale e degli Ordini e che se non combattuto
efficacemente porterebbe alla soppressione degli Ordini con un indubbio
danno alla COMPETITIVITA’ EUROPEA della Professione di Architetto!
Quindi bando alle chiacchere ed agli inutili contenziosi sulle competenze dei
Tecnici diplomati o Laureati che senza regole certe non si potranno mai
derimere e che di fatto muteranno alla prossima sentenza, ma TUTTI i
TECNICI ITALIANI ed i loro Consigli Nazionali puntino alla Riforma delle
Professioni di Area Tecnica che di fatto OGGI PIU’ CHE MAI è divenuta
IMPROCASTINABILE !
di Vittorio Foschi architetto
Presidente Ordine Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena
del 14.03.2010