Articolo - Comune di Santa Maria Capua Vetere

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Articolo - Comune di Santa Maria Capua Vetere
1. Autentica della firma sul passaggio di proprietà
E’ possibile fare in Comune l’autentica della firma sul passaggio di proprietà di beni mobili
registrati, quali automezzi (compresi camions e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e
imbarcazioni.
Il venditore e proprietario del veicolo (indicato nel Foglio Complementare per le auto immatricolate
fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) firma la Dichiarazione di
vendita davanti al funzionario comunale.
L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma
solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento
valido.
Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali: gli sportelli Telematici
dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto, gli uffici provinciali
dell'ACI che gestiscono il PRA, gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Per chi ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati dal 1993 in poi): la firma del venditore va
fatta sulla Dichiarazione di vendita che si trova nel riquadro “T”, sul retro del Certificato di Proprietà
(CDP).
Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal
modello: numero del certificato di proprietà (riportato sul CDP), dati anagrafici dell'acquirente (nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) ed il prezzo di vendita.
Per chi non ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati prima del 1993 con Foglio
complementare): deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale
devono essere riportati i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e il codice
fiscale dell’acquirente, la targa e i dati del mezzo, il prezzo di vendita e la data.
Per chi ha ereditato un veicolo: in questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una
dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l'intestazione
ai medesimi del veicolo. Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi.
Auto intestata a più persone: la dichiarazione di vendita viene fatta sul CDP (se presente) o su atto
separato ed è necessaria la firma di tutti gli intestatari. Le firme possono essere effettuate anche in
momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell’ultima firma
autenticata).
Comunione dei beni: se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i
coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non
compare sul certificato di proprietà. E' necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario
al momento dell'autentica.
Beni appartenenti a società: nel caso il bene oggetto della vendita sia intestato a società la
dichiarazione di vendita, redatta sul CDP (se presente) o su atto separato deve essere firmata dal
legale rappresentante della Ditta o Società che risulta intestataria del veicolo, che deve dimostrare di
avere poteri di firma esibendo una visura camerale o altra documentazione idonea (statuto, delibera
societaria, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con validità non superiore ai 6 mesi) con
indicazione dei poteri di firma - dichiarazione sostitutiva.
Procura a vendere: coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad
eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi
tale facoltà. La dichiarazione di vendita è redatta con atto separato in unica copia citando gli estremi
della Procura (data di rilascio, notaio autenticante numero di repertorio).
Imbarcazioni: la dichiarazione di vendita viene fatta su atto separato ed è prevista solo per le
imbarcazioni e non per i natanti (i natanti sono: unità da diporto a remi - unità da diporto di lunghezza
dello scafo pari o interiore a 10 metri - ogni unità da diporto di cui ai punti precedenti destinata dal
proprietario alla sola navigazione in acque interne).
Casi particolari:
vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di
vendita è redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati
dell’acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, indica di essere proprietario ma non
intestatario al PRA del veicolo.
Variazione di denominazione sociale:
la Società che ha cambiato denominazione o ragione sociale deve rettificare i dati sul certificato di
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proprietà del bene mobile di proprietà della società presso gli enti competenti, prima di procedere alla
vendita dello stesso.
Variazione di nome o cognome:
l'intestatario del veicolo che ha cambiato il proprio nome o cognome deve provvedere alla rettifica dei
dati sul certificato di proprietà del bene mobile, presso gli enti competenti, prima di procedere alla
vendita dello stesso.
Smarrimento certificato di proprietà o foglio complementare:
prima di procedere alla vendita del mezzo, è necessario provvedere alla denuncia alle Autorità di
Pubblica Sicurezza e richiedere il duplicato dei documenti presso gli enti competenti.
Il venditore si presenta allo sportello con il certificato di proprietà del veicolo già compilato nel riquadro
"T" oppure con dichiarazione di vendita compilata separatamente nei casi previsti.
Il venditore firma davanti al funzionario comunale incaricato dell'autentica, esibendo un documento di
identità valido e la documentazione di seguito indicata, a seconda dei casi:
• persona giuridica (Ditta, Società ecc.): documentazione attestante i poteri di firma: statuto, delibera
societaria, certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri
di firma, dichiarazione sostitutiva.
• procuratore speciale: Procura rilasciata dal notaio.
La trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico deve avvenire entro 60
giorni dall’autentica della firma e può essere effettuata in qualsiasi Pubblico Registro Automobilistico
indipendentemente dalla provincia di residenza dell'acquirente e del venditore. Tutte le informazioni
relative al passaggio di proprietà sono disponibili nel sito dell’ACI.
Costo
1 marca da bollo da euro 16.00; euro 0.52 per diritti di segreteria.
Normativa
Le norme: art. 7 del D.Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto
2006
Il dirigente
dott. S. Schiavone
Il funzionario Incaricato
Dott. Mele Maria
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