INFORMAZIONI SUL CONFIDI Sede Legale

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INFORMAZIONI SUL CONFIDI Sede Legale
FOGLIO INFORMATIVO
Numero 2 aggiornato al 02/01/2012
Relativo all’offerta in sede di garanzia
INFORMAZIONI SUL CONFIDI
Sede Legale - Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze
Telefono 055/2707266 – Fax 055/281615
E-mail: [email protected]
sito internet: www.confidimpresetoscane.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 01180550483
Codice Fiscale n. 01180550483 e Partita I.V.A.: 01180550483
Iscritto elenco ex art. 107 TUB con codice identificativo 19525.5
CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATA DAL CONFIDI
Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti
intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei finanziamenti in questione. Pertanto, gli
intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei
finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente,
qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita,
incondizionata, e irrevocabile”. Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma
sussidiaria gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può
però opporre all’intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.
L’intervento dei Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi
stesso si configura nei confronti del socio come un “credito di firma”. Pertanto, il socio è tenuto a
corrispondere al Confidi le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, le spese di rinnovo della garanzia
nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il
successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).
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L’eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di
inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei
crediti garantiti può trasformare, qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del
credito, i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal
caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi
interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese
documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di
mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari
garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto “principali
oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”).
PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI
Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri:
1.
Spese di istruttoria. Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per
verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso
concesso o da concedere da parte delle banche o di altri intermediari finanziari. Tali spese sono pari
all’ 1,00% (percentuale massima applicabile) dell'importo nominale del finanziamento con un
minimo pari a € 500 (cinquecento);
2.
Spese rinnovo della garanzia. Il socio deve riconoscere annualmente al Confidi le spese che il
medesimo Confidi sostiene per verificare la persistenza delle condizioni del socio con riferimento alle
quali fu rilasciata la garanzia relativamente ai finanziamenti con durata fino a 18 mesi. Tali spese
sono determinate in misura fissa e sono pari a € 150,00(centocinquanta)per ciascuna linea di fido in
essere al 31/12 dell’anno precedente quello di riferimento.;
3.
Commissioni per la prestazione della garanzia. Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di
perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato
rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori,
che a loro volta si rivalgono, in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta
remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale del finanziamento con
riferimento alla tipologia e alla durata del finanziamento da concedere e al grado di rischiosità
attribuito dalla banca o da altro intermediario finanziario al socio richiedente, così come riportato
nel seguente schema.
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Tipologia del finanziamento richiesto dal
socio del Confidi alle banche o ad altri
intermediari
Finanziamenti a breve termine con durata
fino a 18 mesi
Finanziamenti chirografari per investimenti
a medio/lungo termine con durata oltre 18
mesi e fino a 240 mesi
Finanziamenti chirografari per liquidità a
medio/lungo termine con durata oltre 18
mesi e fino a 240 mesi
Finanziamenti ipotecari a medio/lungo
termine con durata oltre 18 mesi e fino a
240 mesi
Leasing immobiliare
Leasing strumentale
Commissione massima senza controgaranzia
2,00% annuo sull’importo del finanziamento
nominale
1,00% annuo sull’importo del finanziamento
nominale con un minimo del 3,00% con
riferimento alla complessiva durata del
finanziamento
1,20% annuo sull’importo del finanziamento
nominale con un minimo del 3,60% con
riferimento alla complessiva durata del
finanziamento
0,70% annuo sull’importo del finanziamento
nominale con un minimo del 7,00% con
riferimento alla complessiva durata del
finanziamento
0,70% annuo sull’importo del finanziamento
nominale con un minimo del 7,00% con
riferimento alla complessiva durata del
finanziamento
1,00% annuo sull’importo del finanziamento
nominale con un minimo del 3,00% con
riferimento alla complessiva durata del
finanziamento
3.bis Spese per acquisizione di controgaranzie da Ente privato: max 0,25% annuo sull’importo del
finanziamento nominale.
4.
Interessi di mora su crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per
cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi
relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata
con riferimento all’ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal
Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio
da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo
vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:
Interessi di mora =
5.
Capitale x giorni x tasso legale
36.500
Spese di recupero dei crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per
cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo
(legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i
soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.
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RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA
GARANZIA
L’importo minimo delle spese di istruttoria deve essere riconosciuto al Confidi al momento della
presentazione della richiesta di garanzia. L’eventuale restante importo deve essere riconosciuto al Confidi
in un’unica soluzione al momento dell’erogazione/messa a disposizione del finanziamento garantito dal
Confidi stesso. Il socio, pertanto, provvederà ad autorizzare l’intermediario garantito a riconoscere al
Confidi il predetto importo.
Le spese di rinnovo della garanzia devono essere riconosciute annualmente al Confidi entro il 30 giugno di
ogni anno, di norma per tramite autorizzazione RID .
La commissione di garanzia concernente i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi deve essere
corrisposta dal socio al Confidi in un'unica soluzione al momento dell’erogazione del finanziamento
garantito.
La commissione di garanzia concernente i finanziamenti con durata fino a 18 mesi deve essere corrisposta
al Confidi dal socio all’inizio di ogni trimestre solare di norma tramite autorizzazione RID.
Le predette spese e commissioni non vengono restituite al socio a seguito dell’estinzione anticipata –
anche parziale - del finanziamento rispetto alla sua durata originaria.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI
Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso
rilasciata dall’intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi
stesso rilasciata dall’intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata
dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli
importi pagati per spese e per commissioni.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L’intervento del Confidi in garanzia del socio si
chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso
di chiusura anticipata dell’operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio
da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell’eventuale escussione delle garanzie
rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci
debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci
debitori inadempienti, all’atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del
valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del
credito.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che
determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso
i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata dal Confidi da parte degli
intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale
credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.
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Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per
lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Imprese Toscane Soc. Coop.Soc. Coop. – Sede di Firenze
Unità Crediti Via Valfonda 9, 50123 Firenze, fax: 055.281615, o per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica: [email protected]. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni.
Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il socio può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro, si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla
Banca d’Italia.
Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite
convenzioni con Confidi Imprese Toscane Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione.
Confidi: i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed
imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Finanziamento chirografario per investimenti : credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo
esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un
intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato agli investimenti in risorse
strutturali dell’impresa socia del Confidi.
Finanziamento chirografario per liquidità : credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo
esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un
intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato alla gestione finanziaria
dell’impresa socia del Confidi.
Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario
garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro
soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).
Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso,
verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti
intermediari al medesimo socio del Confidi.
Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a
favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.
Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.
Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi.
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