INFORMAZIONI SUL CONFIDI Sede Legale
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INFORMAZIONI SUL CONFIDI Sede Legale
FOGLIO INFORMATIVO Numero 2 aggiornato al 02/01/2012 Relativo all’offerta in sede di garanzia INFORMAZIONI SUL CONFIDI Sede Legale - Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze Telefono 055/2707266 – Fax 055/281615 E-mail: [email protected] sito internet: www.confidimpresetoscane.it Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 01180550483 Codice Fiscale n. 01180550483 e Partita I.V.A.: 01180550483 Iscritto elenco ex art. 107 TUB con codice identificativo 19525.5 CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA PRESTATA DAL CONFIDI Il Confidi garantisce il rimborso dei finanziamenti concessi ai propri soci dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. In particolare, il Confidi, su richiesta dei soci, presta una garanzia ai predetti intermediari volta ad assicurare il puntuale rimborso dei finanziamenti in questione. Pertanto, gli intermediari garantiti possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso dei finanziamenti direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente, qualora il Confidi abbia rilasciato una garanzia diretta e cioè una garanzia “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile”. Nel caso invece in cui il Confidi abbia rilasciato una garanzia in forma sussidiaria gli intermediari garantiti possono richiedere il rimborso del finanziamento al Confidi, il quale può però opporre all’intermediario il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente. L’intervento dei Confidi a garanzia dei finanziamenti concessi dai predetti intermediari ai soci del Confidi stesso si configura nei confronti del socio come un “credito di firma”. Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere al Confidi le spese di istruttoria della richiesta di garanzia, le spese di rinnovo della garanzia nonché la commissione a fronte del rischio assunto con la prestazione della garanzia stessa (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”). Foglio Informativo Pag. 1 di 5 L’eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari garantiti, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare, qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito, i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. In tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto “principali oneri da sostenere per la prestazione della garanzia da parte del Confidi”). PRINCIPALI ONERI DA SOSTENERE PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI Per il rilascio della garanzia richiesta il socio deve sostenere i seguenti oneri: 1. Spese di istruttoria. Il socio deve riconoscere al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per verificare le capacità del socio di rimborsare alle scadenze convenute il finanziamento allo stesso concesso o da concedere da parte delle banche o di altri intermediari finanziari. Tali spese sono pari all’ 1,00% (percentuale massima applicabile) dell'importo nominale del finanziamento con un minimo pari a € 500 (cinquecento); 2. Spese rinnovo della garanzia. Il socio deve riconoscere annualmente al Confidi le spese che il medesimo Confidi sostiene per verificare la persistenza delle condizioni del socio con riferimento alle quali fu rilasciata la garanzia relativamente ai finanziamenti con durata fino a 18 mesi. Tali spese sono determinate in misura fissa e sono pari a € 150,00(centocinquanta)per ciascuna linea di fido in essere al 31/12 dell’anno precedente quello di riferimento.; 3. Commissioni per la prestazione della garanzia. Il socio deve remunerare il Confidi del rischio di perdita al quale lo stesso Confidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori, che a loro volta si rivalgono, in caso di inadempimento dello stesso socio, sul Confidi. La predetta remunerazione viene determinata in percentuale del valore nominale del finanziamento con riferimento alla tipologia e alla durata del finanziamento da concedere e al grado di rischiosità attribuito dalla banca o da altro intermediario finanziario al socio richiedente, così come riportato nel seguente schema. Foglio Informativo Pag. 2 di 5 Tipologia del finanziamento richiesto dal socio del Confidi alle banche o ad altri intermediari Finanziamenti a breve termine con durata fino a 18 mesi Finanziamenti chirografari per investimenti a medio/lungo termine con durata oltre 18 mesi e fino a 240 mesi Finanziamenti chirografari per liquidità a medio/lungo termine con durata oltre 18 mesi e fino a 240 mesi Finanziamenti ipotecari a medio/lungo termine con durata oltre 18 mesi e fino a 240 mesi Leasing immobiliare Leasing strumentale Commissione massima senza controgaranzia 2,00% annuo sull’importo del finanziamento nominale 1,00% annuo sull’importo del finanziamento nominale con un minimo del 3,00% con riferimento alla complessiva durata del finanziamento 1,20% annuo sull’importo del finanziamento nominale con un minimo del 3,60% con riferimento alla complessiva durata del finanziamento 0,70% annuo sull’importo del finanziamento nominale con un minimo del 7,00% con riferimento alla complessiva durata del finanziamento 0,70% annuo sull’importo del finanziamento nominale con un minimo del 7,00% con riferimento alla complessiva durata del finanziamento 1,00% annuo sull’importo del finanziamento nominale con un minimo del 3,00% con riferimento alla complessiva durata del finanziamento 3.bis Spese per acquisizione di controgaranzie da Ente privato: max 0,25% annuo sull’importo del finanziamento nominale. 4. Interessi di mora su crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal confidi), il socio deve remunerare il Confidi relativamente al credito per cassa. La predetta remunerazione (interessi di mora) viene determinata con riferimento all’ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziatori dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo: Interessi di mora = 5. Capitale x giorni x tasso legale 36.500 Spese di recupero dei crediti per cassa. Nel caso di trasformazione del credito di firma in credito per cassa (cfr. caratteristiche della garanzia prestata dal Confidi), le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa verso i soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi. Foglio Informativo Pag. 3 di 5 RICONOSCIMENTO DELLE SPESE E DELLE COMMISSIONI AL CONFIDI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA L’importo minimo delle spese di istruttoria deve essere riconosciuto al Confidi al momento della presentazione della richiesta di garanzia. L’eventuale restante importo deve essere riconosciuto al Confidi in un’unica soluzione al momento dell’erogazione/messa a disposizione del finanziamento garantito dal Confidi stesso. Il socio, pertanto, provvederà ad autorizzare l’intermediario garantito a riconoscere al Confidi il predetto importo. Le spese di rinnovo della garanzia devono essere riconosciute annualmente al Confidi entro il 30 giugno di ogni anno, di norma per tramite autorizzazione RID . La commissione di garanzia concernente i finanziamenti con durata superiore a 18 mesi deve essere corrisposta dal socio al Confidi in un'unica soluzione al momento dell’erogazione del finanziamento garantito. La commissione di garanzia concernente i finanziamenti con durata fino a 18 mesi deve essere corrisposta al Confidi dal socio all’inizio di ogni trimestre solare di norma tramite autorizzazione RID. Le predette spese e commissioni non vengono restituite al socio a seguito dell’estinzione anticipata – anche parziale - del finanziamento rispetto alla sua durata originaria. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DEL CONFIDI Recesso: Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall’intermediario finanziatore garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall’intermediario finanziatore garantito) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese e per commissioni. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L’intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente in caso di chiusura anticipata dell’operazione garantita o di recesso del socio (previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti). Inoltre, a seguito dell’eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia può chiudersi, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all’atto del rimborso da parte del Confidi stesso agli intermediari finanziatori del valore residuo dei crediti garantiti qualora il Confidi assuma direttamente le iniziative per il recupero del credito. Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia (che determina la trasformazione del credito di firma in credito per cassa): Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzie rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora. Foglio Informativo Pag. 4 di 5 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il socio può presentare un reclamo al Confidi, per lettera raccomandata A/R indirizzata a Confidi Imprese Toscane Soc. Coop.Soc. Coop. – Sede di Firenze Unità Crediti Via Valfonda 9, 50123 Firenze, fax: 055.281615, o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni. Se il socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il socio può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d’Italia. Banche o altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con Confidi Imprese Toscane Soc. Coop. in relazione a ciascuna tipologia di operazione. Confidi: i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Finanziamento chirografario per investimenti : credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato agli investimenti in risorse strutturali dell’impresa socia del Confidi. Finanziamento chirografario per liquidità : credito per cassa concesso sotto qualsiasi forma (a titolo esemplificativo mutui, aperture di credito in contro corrente, castelletti effetti ecc) da una banca o da un intermediario finanziario non assistito da alcuna garanzia reale e destinato alla gestione finanziaria dell’impresa socia del Confidi. Finanziamento ipotecario: credito per cassa concesso da una banca o da un intermediario finanziario garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca). Garanzia prestata dal Confidi: obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca o altro intermediario per garantire il rimborso del finanziamento concesso dai predetti intermediari al medesimo socio del Confidi. Intermediari finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei soci del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso. Offerta in sede: quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo. Socio del Confidi: le imprese che partecipano al capitale del Confidi. Foglio Informativo Pag. 5 di 5