contratto di prestazione di servizi di preincubazione

Transcript

contratto di prestazione di servizi di preincubazione
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PREINCUBAZIONE
SCRITTURA PRIVATA
Con la presente scrittura privata, nel seguito definita Contratto, da valere ad ogni effetto di legge,
TRA
-
BIC LAZIO S.p.A., con sede legale in Roma, Via Casilina, 3/T partita IVA 04571231002, rappresentata dal suo
Presidente dott. Enrico D’Agostino (nel seguito denominata “BIC Lazio”)
E
-
________________________, nato a _________________ il ________________, residente a
________________ (_____) in Via ______________________, (nel seguito denominato “Utente”)
-
_________________________________, con sede legale in _______________ (_____), Via
____________________, partita IVA________________________, rappresentata dal suo Legale
rappresentante Sig. _______________________ (nel seguito denominato “Utente”)
PREMESSO
A) che la Regione Lazio, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 45 dello Statuto regionale e dagli orientamenti
espressi dagli organismi europei tesi a favorirne l’organizzazione, nella varie regioni della Comunità, di centri di
impresa e di innovazione, ha promosso con la legge regionale 03.04.1990, n. 35, la costituzione nella regione Lazio
di una società di capitali denominata “B.I.C. Lazio”;
B) che l’Unione Europea riconosce il ruolo degli incubatori di imprese nella promozione dell’imprenditorialità,
dell’occupazione e della crescita economica, sottolineandone, nelle linee guida dei Fondi Strutturali per il 20002006, l’importanza quale strumento fondamentale delle politiche regionali dell’Unione;
C) che a BIC Lazio, in conformità con i suoi scopi statutari volti a favorire la nascita di nuova imprenditorialità,
vengono assegnati, da parte della Regione Lazio, fondi per la gestione della L.R. 35/90, così come modificata
dall’articolo 12 della L.R. 59/96 e dall’articolo 22 della L.R. 7/99, per lo svolgimento di diverse attività tra cui la
realizzazione e gestione di incubatori destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali;
D) che BIC Lazio ha realizzato l’Incubatore d’imprese ITech, all’interno dell’area del Tecnopolo Tiburtino, finanziato
dal Docup Ob. 2 Regione Lazio 2000/2006, Asse III “Valorizzazione dei sistemi locali”, Sottomisura III.1.1.
“Completamento, realizzazione e potenziamento di infrastrutture nelle aree attrezzate e di insediamento
produttivo”, Ambito 5, con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 567/04, pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 1 al B.U.R.L. n. 21 del 30.07.04;
E) che il BIC Lazio svolge le suddette funzioni anche in partnership con altri soggetti sulla base di
accordi/programmi finalizzati all’integrazione delle competenze necessarie per l’efficace svolgimento delle attività
di assistenza;
F) che l'Utente ha richiesto a BIC Lazio di essere ammesso a fruire dei servizi di preincubazione erogati
dall'Incubatore nella fase pre-competitiva;
G) che BIC Lazio ha aderito alla richiesta dell'Utente di cui al precedente punto F.
SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Nello spirito di quanto detto in premessa, con il presente Contratto, BIC Lazio mette a disposizione dell'Utente, un
sistema articolato ed integrato di servizi di preincubazione. In particolare:
1. servizi consulenziali da erogarsi a titolo gratuito a cura di BIC Lazio, fino ad un massimo di tre, con i
contenuti e le modalità indicate nel “Piano di dettaglio dei servizi Consulenziali” concordato con l’Utenete
ed allegato al presente contratto di prestazione di servizi (allegato A).
Incubatore di Roma ITech
Contratto di prestazione di servizi Preincubazione
Vers.4 – Mag ‘09
1
2. servizi consulenziali da erogarsi a titolo gratuito o oneroso a cura di altri soggetti, partner di BIC Lazio,
attivabili nel corso del periodo di preincubazione, con i contenuti e le modalità indicate nel “Piano di
dettaglio dei servizi Consulenziali” concordato con l’Utente ed allegato al presente contratto di prestazione
di servizi (allegato A)
3. assegnazione a titolo gratuito di una postazione di lavoro predisposta con pc, linea telefonica (con
limitazione alle chiamate urbane ed interurbane) e collegamento internet, collocata nella stanza
contrassegnata con il numero 20 nell'allegata planimetria (allegato B) e facente parte dell’Incubatore BIC
Lazio ITech sito in Roma, Via G.Peroni, 442/444;
4. servizi di facilities (attività di reception e controllo ingressi; distribuzione posta; vigilanza; manutenzione
ordinaria e straordinaria, pulizia degli ambienti comuni).
Art. 3 – Orari
Il personale BIC Lazio è a disposizione dell’Utente per l’erogazione del servizio di cui al precedente art. 2 nei giorni
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, esclusi tutti i giorni festivi e quelli
cadenti in festività nazionali e locali.
Art. 4 - Modalità per la fruizione dei servizi
L'Utente si impegna espressamente a:
1) con riferimento ai servizi di cui all’Articolo 2 punto 1, 2
-
seguire con impegno e diligenza quanto stabilito all’interno del “Piano di dettaglio dei servizi
Consulenziali”, partecipando attivamente alle attività concordate e dimostrando piena disponibilità e
collaborazione con i soggetti incaricati dell’erogazione dei servizi. In tale ambito, BIC Lazio si riserva il
diritto di monitorare lo sviluppo delle attività svolte dagli utenti al fine di fornire in maniera efficace i
servizi concordati.
2) con riferimento ai servizi di cui all’Articolo 2 punto 3, 4
-
usufruire dei servizi secondo la diligenza del "buon padre di famiglia" e mantenendo in buono stato tutte le
strutture e le attrezzature dell'Incubatore realizzate o installate per la prestazione dei servizi stessi; in ogni
caso l'Utente sarà tenuto a risarcire BIC Lazio per tutti gli eventuali danni da lui cagionati alle strutture e
alle attrezzature di cui sopra;
-
non svolgere attività che possano cagionare danni ai locali utilizzati; richiedere preventivamente consenso
scritto di BIC Lazio per qualunque modificazione interna od esterna ai locali e a ripristinare le condizioni
iniziali al momento del rilascio dell'immobile; non introdurre nei locali: carburanti, armi, materiale
esplosivo o comunque pericoloso ai fini dell'incolumità delle persone e delle cose e nocivo per la salute,
animali, apparecchi che producano rumori superiori a 80 decibel o, anche se di rumorosità inferiore, che
superino i limiti previsti dalla normativa vigente per il caso specifico, materiali o macchinari con peso
superiore a 400 kg/m2, beni non commerciali per legge; richiedere alle competenti autorità tutte le
autorizzazioni, concessioni o licenze previste dalle leggi per l’esercizio dell’attività (Vigili del Fuoco, ASL,
Comune, ecc.).
-
osservare tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale (emissioni atmosferiche, rumori, scarico
di effluenti da lavorazioni, smaltimento rifiuti), nonché quelle in materia di salubrità ed igiene del posto di
lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro (D.leg. 626/94).
Art. 5 - Esonero da responsabilità
BIC Lazio non assume alcuna responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivare all'Utente dalla fruizione
dei servizi a questo forniti a fronte del presente Contratto. Pertanto l'Utente esonera BIC Lazio da ogni possibile
richiesta di risarcimento di danni od altro, impegnandosi fin d'ora a rinunciare ad ogni e qualsiasi azione di rivalsa
nei confronti di BIC Lazio stesso.
Parimenti BIC Lazio non risponde nel modo più assoluto nei confronti dell'Utente di eventuali furti di qualsiasi
genere da questo subiti nei locali utilizzati o negli spazi ad uso comune.
BIC Lazio è, altresì, espressamente esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione e/o sospensione anche
parziale di tutti o di parte dei servizi offerti, verificatasi per qualunque causa e/o ragione, non dipendenti da dolo o
colpa grave di BIC Lazio, senza che l’Utente possa pretendere indennizzo alcuno, nonché esigere l’eventuale
risarcimento del danno arrecato all’Utente stesso.
Incubatore di Roma ITech
Contratto di prestazione di servizi Preincubazione
Vers.4 – Mag ‘09
2
L'Utente rimane l'unico responsabile per danni a cose e a persone (dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti,
visitatori, altri utenti, ecc.) che dovessero accadere negli ambienti a lui affidati o per cause derivanti dalla attività da
lui esercitata.
L’utente esonera espressamente BIC Lazio della responsabilità per ogni eventuale danno che possa derivargli dal
fatto o dall’omissione sia di altre imprese operanti nell’ambito degli spazi ad uso esclusivo, sia di terzi presenti in tali
spazi o negli spazi di uso comune.
Art. 6 - Autonomia delle parti
L'Utente e BIC Lazio sono soggetti pienamente autonomi, in particolare sotto l'aspetto operativo, gestionale,
patrimoniale e societario. Pertanto:
A. tra il personale dell'Utente da un lato (in caso di impresa già costituita) e BIC Lazio dall'altro non intercorre, né
potrà mai intercorrere alcun rapporto di dipendenza o di lavoro subordinato, né mai i dipendenti dell'Utente
potranno rivendicare tali qualifiche; l’Utente e tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro in generale e di lavoro sommerso
(L.383/2001 e s.m.i) e si impegna altresì a garantire condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro (e s.m.i.) applicabili;
B. l'Utente non potrà in alcun modo utilizzare la denominazione sociale di BIC Lazio;
C. BIC Lazio è autorizzato fin d'ora dall'Utente ad inserire la denominazione e/o il marchio di questo nei propri
depliants, o supporti promozionali, cartacei, video, audio, nell'ambito delle proprie strategie di comunicazione
anche abbinando detta denominazione e/o marchio al marchio e/o segni distintivi di BIC Lazio;
D. la gestione dell'impresa dell'Utente spetta solamente ed unicamente agli amministratori e agli organi sociali
dell'Utente stesso;
E. BIC Lazio non può interferire in alcun modo sulle scelte di carattere gestionale riguardanti l'Utente, ma si limita
unicamente a fornire i servizi oggetto del presente Contratto.
Art. 7 - Imposte
Le imposte per l'esercizio di imprese, arti e professioni, relative all'attività svolta dall'Utente, sono interamente a
carico dell'Utente stesso.
L'Impresa libera BIC Lazio da qualsiasi responsabilità verso le PP.AA. locali e nazionali.
Art. 8 - Durata
Il presente Contratto ha la durata di mesi _______(______________) a partire dalla data della sua
sottoscrizione da parte dell’Utente. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto automaticamente senza alcuna
possibilità di rinnovo tacito.
L’Utente dovrà lasciare la postazione utilizzata libera da persone e vuota di cose proprie, senza alcuna preventiva
comunicazione di BIC Lazio, entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza del presente contratto.
Nessuna indennità sarà dovuta, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, all'Utente al momento dell'uscita
dall’Incubatore.
Art. 9 – Penalità
Nel caso in cui l'Utente non dovesse provvedere a liberare la postazione messa a sua disposizione nel termine di cui
al precedente Articolo, sarà tenuto al risarcimento del danno in relazione all'impedimento all'ingresso di altri
beneficiari.
Art. 10- Recesso
È data facoltà all'Utente di recedere anticipatamente dal Contratto, anche senza preavviso. BIC Lazio si riserva il
diritto di rescindere il contratto anticipatamente nei seguenti casi:
mancata fruizione dei servizi da parte del beneficiario per oltre un mese;
mancata collaborazione nello svolgimento delle previste attività di erogazione dei servizi e monitoraggio.
Incubatore di Roma ITech
Contratto di prestazione di servizi Preincubazione
Vers.4 – Mag ‘09
3
Art. 11 - Corrispettivo dei servizi forniti e termini di pagamento
Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui al precedente Art. 2 è il seguente:
RIFERIMENTO SERVIZI
servizi art 2. punto 1 - servizi consulenziali BIC
CORRISPETTIVO
Gratis
servizi art 2. punto 2 - servizi consulenziali altri partner
Gratis o a pagamento sul singolo caso
servizi art 2. punto 3 – utilizzo postazione operativa
Gratis
servizi art 2. punto 4 – facilities
Gratis
Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto
E' fatto espresso ed assoluto divieto all'Utente di cedere in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti a
lui nascenti dal presente Contratto e/o consentire a terzi di valersi dei servizi e/o spazi forniti da BIC Lazio.
Art. 13 - Disposizioni finali
Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente atto fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti
disposizioni del presente contratto conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l’eliminazione della
disposizione nulla distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle parti nella stipulazione del
presente contratto. In tal caso, le parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi
diritti ed obblighi nel contesto della nuova situazione.
Il presente contratto è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto
qui non espressamente disposto.
Qualsiasi modifica o deroga del presente contratto non potrà avvenire ed essere comprovata che mediante atto
scritto sottoscritto dalle medesime contraenti.
Per quanto possa occorrere, l'Utente espressamente esonera da ogni e qualsiasi responsabilità la Regione Lazio per
ogni qualsiasi controversia dovesse insorgere tra lui e BIC Lazio, in relazione all'interpretazione, la validità e
l'esecuzione del presente Contratto.
Art. 14 - Foro competente
Ogni controversia che sorga in relazione all’esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente
contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Roma, derogando sin d’ora le parti alle ordinarie regole
di competenza per il territorio.
A tal fine, le Parti accettano tale esclusiva competenza giurisdizionale e rinunciano al diritto di adire qualsiasi foro
eventualmente concorrente od alternativo.
Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 l’Utente prende atto che il trattamento sarà realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni rappresentate dalla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati personali.
Il trattamento sarà effettuato oltre che in forma manuale e con supporti cartacei, anche con l'ausilio di sistemi
informatici, mediante i quali saranno elaborati e conservati i dati personali. Il trattamento è finalizzato a permettere
l’esecuzione del presente contratto e l’aggiornamento del sito www.biclazio.it nelle sezioni dedicate. Il conferimento
dei dati è necessario per adempiere gli obblighi contrattuali.
I dati personali, oggetto del trattamento, potranno essere conosciuti dai responsabili ed incaricati, i cui nominativi
sono inseriti nell’elenco aggiornato dei responsabili ed incaricati del trattamento, consultabile presso la Segreteria
Generale di BIC Lazio S.p.A.
I dati personali potranno essere comunicati a tutor o consulenti esterni a BIC Lazio S.p.A limitatamente
all’erogazione dei servizi consulenziali; Regione Lazio e società della rete regionale il cui elenco è consultabile sul
sito della Regione Lazio; consulenti esterni a BIC Lazio per gli adempimenti amministrativi e consulenziali
naturalmente collegati all’esecuzione del presente contratto.
L’Utente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 (accesso, correzione,
integrazione, cancellazione, ecc) rivolgendosi al Titolare, BIC Lazio SpA.
Incubatore di Roma ITech
Contratto di prestazione di servizi Preincubazione
Vers.4 – Mag ‘09
4
Art. 16 - Allegati
Costituiscono allegati del presente contratto e, quindi, secondo le pattuizioni che precedono, parte integrante e
sostanziale dello stesso:
Allegato A: “PIANO DI DETTAGLIO DEI SERVIZI CONSULENZIALI”
Allegato B: “PLANIMETRIA DELL’INCUBATORE”;
Allegato C: “VERBALE DI CONSEGNA ED INVENTARIO DEI BENI”;
Allegato D: “INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”.
Roma,
BIC Lazio S.p.A.
_______________
Dott. Enrico D’Agostino
……….……………….
Presidente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Utente dopo aver preso visione del presente atto, dichiara di aver
letto compiutamente tutte le clausole e di accettarle senza alcuna riserva. In particolare dichiara di approvare specificatamente le pattuizioni di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 che si danno quindi per approvate e ben conosciute.
BIC Lazio S.p.A.
_________________
Dott. Enrico D’Agostino
……….……………….
Presidente
Incubatore di Roma ITech
Contratto di prestazione di servizi Preincubazione
Vers.4 – Mag ‘09
5