Regolamento - Gruppo BPM

Transcript

Regolamento - Gruppo BPM
Si segnala che le Obbligazioni (come di seguito definite) sono disciplinate dal presente regolamento e le stesse
sono emesse a valere sul Prospetto di Offerta, pubblicato presso la Consob in data 12 marzo 2013, a seguito
di approvazione comunicata con nota n. 13016840 del 27 febbraio 2013 (il “Prospetto”)
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA “BANCA
OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI"
POPOLARE
DI
MILANO
S.C.r.l.
Il presente regolamento (il "Regolamento disciplina i titoli di debito le "Obbligazioni" e ciascuna
una "Obbligazione") che Banca Popolare di Milano S.C.r.l. (l'"Emittente") emetterà, di volta in
volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca Popolare di
Milano S.C.r.l. - Obbligazioni Strutturate su Tassi” (il "Programma").
Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un "Prestito
Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate in documenti denominati "Condizioni
Definitive", ciascuno dei quali è riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive
relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate mediante deposito presso
la CONSOB e messe a disposizione sul sito internet dell’Emittente www.bpm.it secondo quanto
previsto dall’articolo 6, comma 3 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e
successive modifiche ed integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal
presente Regolamento unitamente a quanto contenuto Condizioni Definitive di tale Prestito,
redatte sulla base del modello allegato al Prospetto sub Appendice A.
Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni
In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare
totale massimo del Prestito (l'"Ammontare Totale Massimo"), sempre espresso in Euro, il numero
totale massimo di Obbligazioni da emettersi a fronte di tale Prestito e il valore nominale di
ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").
Ciascun Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al
regime di dematerializzazione di cui agli artt. 83-bis ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
successive modifiche ed integrazioni (il “TUF”) ed in conformità al "Regolamento recante la disciplina
dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione"
(adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008).
Articolo 1-bis – Tipologie di Obbligazioni
Nell’ambito del Programma, l’Emittente potrà procedere ad emettere, ad esito delle operazioni di
collocamento disciplinate dal successivo articolo 2, le seguenti tipologie di Obbligazioni:
(a) Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor con eventuali Cedole Fisse
(b) Obbligazioni su Differenziale tra Tassi con eventuali Cedole Fisse
(c) Obbligazioni Fixed to Floating
(d) Obbligazioni Floating to Fixed
(e) Obbligazioni Reverse Floater con eventuali Cedole Fisse
(f) Obbligazioni Range Accrual con Eventuali Cedole Fisse
(g) Obbligazioni Digital Rate con eventuali Cedole Fisse
Con riferimento al possibile rimborso anticipato nonché alle modalità di calcolo e pagamento degli
interessi, il presente Regolamento riporta, all’articolo 6-bis ed all’articolo 7, disposizioni specifiche
applicabili a ciascuna tipologia di Obbligazioni.
Articolo 2 - Collocamento
Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dall’Emittente medesimo e/o da uno o più
soggetti incaricati del collocamento (ciascuno un "Soggetto Incaricato del Collocamento",
"Soggetto Collocatore" o "Collocatore"), la cui identità sarà indicata nelle Condizioni Definitive
relative al singolo Prestito Obbligazionario, durante il periodo indicato nelle Condizioni Definitive
del singolo Prestito (il "Periodo di Sottoscrizione" o "Periodo di Offerta"), secondo una o più delle
modalità di seguito descritte (ciascuna una "Modalità di Collocamento").
Le Modalità di Collocamento utilizzabili saranno le seguenti:
(a) Collocamento in Sede: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione presso le sedi e
dipendenze dei Soggetti Incaricati del Collocamento. L'adesione all'offerta sarà realizzata mediante
la compilazione dell'apposita modulistica.
(b) Collocamento Fuori Sede: le Obbligazioni saranno cioè offerte in sottoscrizione fuori dai locali
commerciali di pertinenza dei Soggetti Incaricati del Collocamento mediante l'utilizzo di
promotori finanziari. In tale ipotesi, la sottoscrizione del modulo di adesione all'Offerta potrà
avvenire anche presso sedi/filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento oppure presso il
domicilio del sottoscrittore a condizione, in quest0ù’ultimo caso, che la firma venga raccolta da un
promotore finanziario.
(c) Collocamento On-line: le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione su uno o più siti
internet indicati nelle Condizioni Definitive e la sottoscrizione avverrà mediante apposite
procedure informatiche.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l’efficacia dei contratti conclusi
fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di
sottoscrizione degli stessi da parte dell’investitore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in
cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede, ove ai sensi della
normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore, sarà indicata nelle
relative Condizioni Definitive.
Ai sensi dell’articolo 67–duodecies del D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), l’efficacia dei
contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un
consumatore è sospesa, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo,
per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli
stessi da parte del consumatore. Conseguentemente, l’eventuale data ultima in cui sarà possibile
aderire all’Offerta mediante contratti conclusi tramite tecniche di comunicazione a distanza, ove ai
sensi della normativa applicabile sia previsto il diritto di recesso a favore dell’investitore sarà
indicata nelle relative Condizioni Definitive.
Modalità e termini specifici di recesso ai sensi della normativa vigente alla data di pubblicazione
delle Condizioni Definitive per le ipotesi di Collocamento Fuori Sede e Collocamento On-line
saranno indicati - ove previsti - nelle Condizioni Definitive.
Resta ferma in ogni caso l’applicazione dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, ai sensi del quale
“gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima
della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi
dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o
imprecisioni previsti dall’articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva
dell’offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato
dall’emittente o dall’offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è
indicata nel supplemento”.
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito potranno prevedere, in relazione a una o più
Modalità di Collocamento e/o ad uno o più Soggetti Incaricati del Collocamento, una diversa
durata del Periodo di Offerta (un "Periodo di Offerta Specifico").
Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni
non inferiore ad uno o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto
Minimo"). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di
prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.
Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale Massimo,
l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente
l'accettazione di ulteriori richieste da parte di ciascuno dei Soggetti Incaricati del Collocamento.
L'Emittente potrà, in un qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (e/o del Periodo di
Offerta Specifico) (i) estendere la durata del Periodo di Offerta (e/o del Periodo di Offerta
Specifico), (ii) chiudere anticipatamente l'offerta delle Obbligazioni, in ciascun caso dandone
comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente
www.bpm.it.
Articolo 3 - Godimento e Durata
Le Obbligazioni avranno la durata indicata nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni incominciano a produrre interessi dalla Data di Emissione o dalla diversa data
indicata nelle Condizioni Definitive (la “Data di Godimento”) e cessano di essere fruttifere alla
data ivi indicata (la "Data di Scadenza").
L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali
dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna
una "Data di Regolamento").
Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa
coinciderà con la Data di Emissione.
Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni
effettuate prima della Data di Emissione saranno regolate alla Data di Emissione. Le sottoscrizioni
effettuate successivamente alla Data di Emissione saranno regolate alla prima Data di
Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso, ed a condizione che la cedola
prevista in relazione alla prima data di pagamento utile sia una cedola di ammontare già certo alla
chiusura del collocamento, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito), da corrispondere per
la sottoscrizione delle Obbligazioni, dovrà essere maggiorato del rateo interessi implicitamente
maturato tra la Data di Emissione e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo sarà calcolato
secondo la convenzione ACT/365 (1).
Articolo 4 - Prezzo di emissione
Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione"), sempre pari al Valore
Nominale, sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.
Resta fermo che nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori
avvenisse ad una data successiva alla Data di Emissione (anche in conseguenza di una Riapertura
dell’Offerta), ed a condizione che la Cedola prevista in relazione alla prima data di pagamento
utile sia soltanto una Cedola di ammontare predefinito alla chiusura del collocamento, il Prezzo di
Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi implicitamente maturato tra la Data di
Emissione e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione
ACT/365 (1). Ove, al contrario, siano previste cedole indicizzate, l’investitore che sottoscriva le
Obbligazioni ad una data successiva alla Data di Emissione non dovrà versare alcun rateo.
La convenzione suddetta si basa sul numero di giorni effettivi del Periodo di Calcolo diviso per 365 oppure, se una
parte di tale Periodo di Calcolo cade in un anno bisestile, la somma di (i) il numero effettivo di giorni nei quali la parte
del Periodo di Calcolo cade in un anno bisestile diviso per 366 e (ii) il numero effettivo di giorni di quella parte del
1
Periodo di Calcolo relativa all'anno non bisestile diviso per 365.
Articolo 5 - Commissioni ed oneri
L’entità e la natura delle eventuali commissioni e degli eventuali oneri impliciti a carico del
sottoscrittore sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Articolo 6 - Rimborso
Salvi i casi di Rimborso Anticipato ai sensi dell’articolo 6-bis successivo, ciascun Prestito sarà
rimborsato in un’unica soluzione, alla pari, alla Data di Scadenza, cessando di essere fruttifero
dalla stessa data.
Le Obbligazioni appartenenti alle tipologie (c) e (d) di cui all’articolo 1-bis precedente
(Obbligazioni Fixed to Floating e Obbligazioni Floating to Fixed) non potranno prevedere ipotesi di
Rimborso Anticipato.
Articolo 6-bis – Rimborso Anticipato
Fatta eccezione per le Obbligazioni appartenenti alle tipologie (c) e (d) di cui all’articolo 1-bis
precedente (Obbligazioni Fixed to Floating e Obbligazioni Floating to Fixed), ove previsto dalle
Condizioni Definitive, le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente secondo una
delle modalità di seguito specificate. In particolare:
A)
(i)
le Condizioni Definitive relative ad Obbligazioni appartenenti alle tipologie (a), (e)
ed (f) di cui all’articolo 1-bis precedente (Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o
Floor, Obbligazioni Reverse Floater con eventuali Cedole Fisse e Obbligazioni
Range Accrual con eventuali Cedole Fisse) potranno prevedere una tra le tre
clausole di rimborso anticipato di seguito specificate alle lettere (A), (B) e (C) (Call
dell’Emittente, Call Barriera e Opzione TARN);
(ii)
le Condizioni Definitive relative ad Obbligazioni appartenenti alla tipologia (b) di
cui all’articolo 1-bis precedente (Obbligazioni su Differenziale tra Tassi con eventuali
Cedole Fisse) potranno prevedere la clausola di rimborso anticipato di seguito
specificata alla lettera (C) (Opzione TARN);
(iii)
le Condizioni Definitive relative ad Obbligazioni appartenenti alla tipologia (g) di
cui all’articolo 1-bis precedente (Obbligazioni Digital Rate), prevederanno sempre la
clausola di rimborso anticipato di seguito specificata alla lettera (B) (Call Barriera);
Rimborso Anticipato ad iniziativa dell’Emittente (“Call dell’Emittente”):
in corrispondenza di una o più delle Date di Pagamento (come di seguito definite) indicate nelle
Condizioni Definitive, che cada non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura dell’offerta
(ciascuna, una “Data Call”), l’Emittente avrà diritto di procedere al rimborso anticipato dell’intero
Prestito Obbligazionario, ad un prezzo per Obbligazione (il “Prezzo Call”) indicato nelle
Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data Call, ed almeno pari al Valore Nominale. Ai fini
dell’esercizio della Call dell’Emittente, l’Emittente stesso pubblicherà un avviso ai sensi
dell’articolo 14 del presente Regolamento, con il preavviso minimo e in ogni caso non inferiore a
cinque giorni lavorativi, indicato nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cesseranno di essere
fruttifere a partire dalla Data Call rispetto alla quale la Call dell’Emittente sia stata eventualmente
esercitata.
B)
Rimborso Anticipato Barriera (“Call Barriera”):
qualora in relazione ad una cedola pagabile non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di
chiusura dell’offerta, si verifichi la Condizione Call Barriera (come di seguito definita), l’Emittente
sarà tenuto a rimborsare anticipatamente le Obbligazioni in corrispondenza della Data di
Pagamento della cedola considerata. La “Condizione Call Barriera” si verifica quando il Tasso di
Riferimento (come di seguito definito) risulta (i) pari o superiore, ovvero (ii) pari o inferiore,
secondo quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, ad un determinato valore
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a tale Periodo di Calcolo (il “Tasso Barriera”). Il
prezzo a cui saranno rimborsate anticipatamente le Obbligazioni (il “Prezzo Call Barriera”) sarà
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento, e sarà almeno pari
al Valore Nominale. La Call Barriera sarà efficace a condizione che l’Emittente pubblichi un avviso
ai sensi dell’articolo 14 del presente Regolamento, con il preavviso minimo indicato nelle
Condizioni Definitive e in ogni caso non inferiore a cinque giorni lavorativi. Le Obbligazioni
cesseranno di essere fruttifere a partire dalla Data di Pagamento della cedola in relazione alla quale
la Condizione Call Barriera si è verificata.
C)
Rimborso Anticipato TARN (“Opzione TARN”):
qualora, in corrispondenza della Data di Pagamento o di una delle Date di Pagamento (come di
seguito definite) indicate nelle Condizioni Definitive, che cada non prima che siano trascorsi 18
mesi dalla chiusura dell’offerta (ciascuna di esse una “Data TARN”), gli interessi
complessivamente maturati in relazione a ciascuna Obbligazione raggiungano o superino una
certa soglia, espressa in termini percentuali rispetto al Valore Nominale dell'Obbligazione ed
indicata nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data TARN (la "Soglia TARN"),
l’Emittente sarà tenuto a rimborsare anticipatamente le Obbligazioni. La cedola corrisposta alla
Data di Pagamento in cui la Soglia TARN è stata raggiunta o superata (la “Data Trigger”) sarà pari
alla differenza tra la Soglia TARN e l'ammontare complessivo (espresso in termini percentuali
rispetto al Valore Nominale) delle cedole messe in pagamento alle precedenti Date di Pagamento.
Il prezzo a cui saranno rimborsate anticipatamente le Obbligazioni (il “Prezzo TARN”) sarà
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data TARN, e sarà almeno pari al
Valore Nominale. L’esercizio automatico dell’Opzione TARN sarà efficace a condizione che
l’Emittente pubblichi un avviso ai sensi dell’articolo 14 del presente Regolamento, con il preavviso
minimo indicato nelle Condizioni Definitive, in ogni caso non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere a partire dalla Data di Pagamento della cedola nel
cui Periodo di Calcolo gli interessi complessivamente maturati in relazione a ciascuna
Obbligazione abbiano eventualmente raggiunto o superato la Soglia TARN.
Articolo 7 - Interessi
(a)
Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor con eventuali Cedole Fisse
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito potranno prevedere, in corrispondenza di una
o più date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Fissa”), il pagamento di
cedole fisse (ciascuna una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua,
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
Le Condizioni Definitive prevederanno sempre, in corrispondenza di una o più date di pagamento
(ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Variabile” e, insieme alle Date di Pagamento
delle Cedole Fisse, le “Date di Pagamento”) il pagamento di cedole variabili, se positive (ciascuna
una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse variabile (il “Tasso Variabile”), determinato come di seguito indicato e sempre
rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
(i)
Tasso Variabile con Cap
Il Tasso Variabile è pari al minore tra il Cap ed il Tasso di Riferimento (TR), ciascuno come
di seguito definito. In formula:
TV = Min (Cap; TR)
(ii)
Tasso Variabile con Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il Tasso di
Riferimento (TR). In formula:
TV = Max (Floor; TR)
(iii)
Tasso Variabile con Cap e Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il minore tra il
Cap ed il Tasso di Riferimento (TR). In formula:
TV = Max [Floor; Min (Cap; TR)]
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza della data indicata
nelle Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Cedola Variabile (la “Data di
Rilevazione”), eventualmente maggiorato o diminuito di un valore (lo “Spread”) espresso
in punti base (dove un punto base è pari a 0,01%) rispetto a ciascuna Cedola Variabile, ed
arrotondato allo 0,01% più vicino.
Per “Cap”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
-
il “Cap Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali,
previsto nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il Cap
Semplice potrà assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date di
Pagamento delle Cedole Variabili;
-
il “Cap Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il
Tasso Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente
precedente alla Cedola Variabile considerata, eventualmente maggiorato o
diminuito di un valore predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive in
relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il Cap Ratchet potrà essere
previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Cap applicabile alla
prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Cap Semplice.
Per “Floor”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
(b)
-
il “Floor Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali,
previsto nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il
Floor Semplice potrà assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle
Date di Pagamento delle Cedole Variabili;
-
il “Floor Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il
Tasso Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente
precedente alla Cedola Variabile considerata, eventualmente maggiorato o
diminuito di un valore predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive in
relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il Floor Ratchet potrà essere
previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Floor applicabile alla
prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Floor Semplice.
Obbligazioni su Differenziale tra Tassi con eventuali Cedole Fisse
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito potranno prevedere, in corrispondenza di una
o più date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Fissa”), il pagamento di
cedole fisse (ciascuna una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua,
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
Si segnala che (i) il Tasso Fisso potrà essere diverso per ciascuna cedola (senza necessariamente
seguire un andamento crescente o decrescente) e (ii) che le Cedole Fisse potranno essere previste in
aggiunta alle Cedole Variabili ovvero in corrispondenza di Date di Pagamento in cui non è
previsto il pagamento delle Cedole Variabili (come di seguito descritte) e, pertanto, il piano
cedolare potrebbe prevedere un’alternanza tra Cedole Fisse e Cedole Variabili.
Le Condizioni Definitive prevederanno sempre, in corrispondenza di una o più date di pagamento
(ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Variabile” e, insieme alle Date di Pagamento
delle Cedole Fisse, le “Date di Pagamento”) il pagamento di cedole variabili, se positive (ciascuna
una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse variabile (il “Tasso Variabile”), determinato come di seguito indicato e sempre
rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
(i)
Tasso Variabile Semplice
Il Tasso Variabile è pari al Tasso Differenziale (TD) (come di seguito definito). In formula:
TV = TD
(ii)
Tasso Variabile con Cap
Il Tasso Variabile è pari al minore tra il Cap (come di seguito definito) ed il Tasso
Differenziale (TD). In formula:
TV = Min (Cap; TD)
(iii)
Tasso Variabile con Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il Tasso
Differenziale (TD). In formula:
TV = Max (Floor; TD)
(iv)
Tasso Variabile con Cap e Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il minore tra il
Cap ed il Tasso Differenziale. In formula:
TV = Max [Floor; Min (Cap; TD)]
Per “Tasso Differenziale” si intende il prodotto tra un moltiplicatore (M) e la differenza tra
il Tasso A ed il Tasso B. In formula:
TD = M * (Tasso A – Tasso B)
dove:
“M” indica il “Moltiplicatore” ovverosia il numero, maggiore o uguale a 1, indicato
nelle Condizioni Definitive;
“Tasso A” e “Tasso B” indicano i valori dei due Tassi Sottostanti (come definiti
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rispettivamente indicati come tali nelle
Condizioni Definitive e rilevati in corrispondenza della data ivi indicata con
riferimento a ciascuna Cedola Variabile (la “Data di Rilevazione”), ciascuno
arrotondato allo 0,01% più vicino.
Per “Cap” si intende il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto nelle
Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile;
Per “Floor” si intende il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto nelle
Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile.
Il Cap e il Floor potranno assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date
di Pagamento delle Cedole Variabili.
(c)
Obbligazioni Fixed to Floating
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito prevederanno, in corrispondenza di una o più
date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”), il pagamento di cedole fisse (ciascuna
una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse
fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data
di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale,
sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente
Regolamento).
Si segnala che il Tasso Fisso potrà essere diverso per ciascuna cedola (senza necessariamente
seguire un andamento crescente o decrescente).
In occasione di ciascuna delle Date di Pagamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna
una “Data Switch”), l’Emittente avrà facoltà di sostituire le Cedole Fisse previste a partire da tale
Data di Pagamento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza, con altrettante Cedole Variabili (come di
seguito definite) (tale facoltà, l’“Opzione Switch”). Ai fini dell’esercizio dell’Opzione Switch,
l’Emittente pubblicherà un avviso ai sensi dell’articolo 14 del presente Regolamento, con il
preavviso minimo, in ogni caso non inferiore a cinque giorni lavorativi, indicato nelle Condizioni
Definitive.
Validamente esercitata l’Opzione Switch, in corrispondenza delle Date di Pagamento comprese tra
la Data Switch (inclusa) e la Data di Scadenza, l’Obbligazionista avrà il diritto di ricevere cedole
variabili, se positive (ciascuna una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al
Valore Nominale un tasso di interesse variabile annuo lordo calcolato sulla base del valore assunto
dal c.d. tasso sottostante (scelto fra EURIBOR, LIBOR o Constant Maturity Swap) eventualmente
maggiorato o diminuito di un valore percentuale predefinito (il cosiddetto spread) e arrotondato
allo 0,01% più vicino (il “Tasso Variabile”) e rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
(i)
Tasso Variabile Semplice
Il Tasso Variabile è pari al Tasso di Riferimento (TR) (come di seguito definito). In formula:
TV = TR
(ii)
Tasso Variabile con Cap
Il Tasso Variabile è pari al minore tra il Cap (come di seguito definito) ed il Tasso di
Riferimento (TR). In formula:
TV = Min (Cap; TR)
(iii)
Tasso Variabile con Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il Tasso di
Riferimento (TR). In formula:
TV = Max (Floor; TR)
(iv)
Tasso Variabile con Cap e Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il minore tra il
Cap ed il Tasso di Riferimento (TR). In formula:
TV = Max [Floor; Min (Cap; TR)]
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza della data indicata
nelle Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Cedola Variabile (la “Data di
Rilevazione”), eventualmente maggiorato o diminuito di un valore (lo “Spread”) espresso
in punti base (dove un punto base è pari a 0,01%) rispetto a ciascuna Cedola Variabile, ed
arrotondato allo 0,01% più vicino.
Per “Cap”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
il “Cap Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto
nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il Cap Semplice potrà
assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento delle Cedole
Variabili;
il “Cap Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il Tasso
Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente precedente alla Cedola
Variabile considerata, eventualmente maggiorato o diminuito di un valore predeterminato,
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il
Cap Ratchet potrà essere previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Cap
applicabile alla prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Cap Semplice.
Per “Floor”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
il “Floor Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto
nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il Floor Semplice potrà
assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento delle Cedole
Variabili;
il “Floor Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il Tasso
Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente precedente alla Cedola
Variabile considerata, eventualmente maggiorato o diminuito di un valore predeterminato,
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il
Floor Ratchet potrà essere previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Floor
applicabile alla prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Floor Semplice.
(d)
Obbligazioni Floating to Fixed
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito prevederanno, in corrispondenza di una o più
date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento”), il pagamento di cedole variabili, se
positive (ciascuna una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse variabile (il “Tasso Variabile”), determinato come di seguito
indicato, e rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente
Regolamento).
(i)
Tasso Variabile Semplice
Il Tasso Variabile è pari al Tasso di Riferimento (TR) (come di seguito definito). In formula:
TV = TR
(ii)
Tasso Variabile con Cap
Il Tasso Variabile è pari al minore tra il Cap (come di seguito definito) ed il Tasso di
Riferimento (TR). In formula:
TV = Min (Cap; TR)
(iii)
Tasso Variabile con Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il Tasso di
Riferimento (TR). In formula:
TV = Max (Floor; TR)
(iv)
Tasso Variabile con Cap e Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) ed il minore tra il
Cap ed il Tasso di Riferimento (TR). In formula:
TV = Max [Floor; Min (Cap; TR)]
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza della data indicata
nelle Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Cedola Variabile (la “Data di
Rilevazione”), eventualmente maggiorato o diminuito di un valore (lo “Spread”) espresso
in punti base (dove un punto base è pari a 0,01%) rispetto a ciascuna Cedola Variabile, ed
arrotondato allo 0,01% più vicino.
Per “Cap”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
il “Cap Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto
nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il Cap Semplice potrà
assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento delle Cedole
Variabili;
il “Cap Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il Tasso
Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente precedente alla Cedola
Variabile considerata, eventualmente maggiorato o diminuito di un valore predeterminato,
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il
Cap Ratchet potrà essere previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Cap
applicabile alla prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Cap Semplice.
Per “Floor”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
il “Floor Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali, previsto
nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile; il Floor Semplice potrà
assumere valori diversi in corrispondenza di ciascuna delle Date di Pagamento delle Cedole
Variabili;
il “Floor Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il Tasso
Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente precedente alla Cedola
Variabile considerata, eventualmente maggiorato o diminuito di un valore predeterminato,
indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il
Floor Ratchet potrà essere previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Floor
applicabile alla prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Floor Semplice.In occasione di
ciascuna delle Date di Pagamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna una “Data
Switch”), l’Emittente avrà facoltà di sostituire le Cedole Variabili previste a partire da tale Data di
Pagamento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza, con altrettante cedole fisse (ciascuna una
“Cedola Fissa”).
In occasione di ciascuna delle Date di Pagamento indicate nelle Condizioni Definitive (ciascuna
una “Data Switch”), l’Emittente avrà facoltà di sostituire le Cedole Variabili previste a partire da
tale Data di Pagamento (inclusa) e sino alla Data di Scadenza, con altrettante cedole fisse (ciascuna
una “Cedola Fissa”).
Validamente esercitata l’Opzione Switch, in corrispondenza delle Date di Pagamento comprese tra
la Data Switch (inclusa) e la Data di Scadenza, l’obbligazionista avrà il diritto di ricevere cedole
fisse (ciascuna, una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un
tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni Definitive in
relazione a ciascuna Data di Pagamento ed espresso su base annua, al lordo ed al netto dell’effetto
fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente
Regolamento).
(e)
Obbligazioni Reverse Floater con eventuali Cedole Fisse
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito potranno prevedere, in corrispondenza di una
o più date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Fissa”), il pagamento di
cedole fisse (ciascuna una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua,
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
Si segnala che (i) il Tasso Fisso potrà essere diverso per ciascuna Cedola (senza necessariamente
seguire un andamento crescente o decrescente) e (ii) che le Cedole Fisse potranno essere previste in
aggiunta alle Cedole Variabili ovvero in corrispondenza di Date di Pagamento in cui non è
previsto il pagamento delle Cedole Variabili (come di seguito descritte) e, pertanto, il piano
cedolare potrebbe prevedere un’alternanza tra Cedole Fisse e Cedole variabili.
Le Condizioni Definitive prevederanno sempre, in corrispondenza di una o più date di pagamento
(ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Variabile” e, insieme alle Date di Pagamento
delle Cedole Fisse, le “Date di Pagamento”) il pagamento di cedole variabili, se positive (ciascuna
una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse variabile (il “Tasso Variabile”), determinato come di seguito indicato, sempre rapportato
al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
(i)
Tasso Variabile Semplice
Il Tasso Variabile è pari alla differenza tra il Tasso Predefinito (TP) ed il prodotto tra la
Partecipazione (P%) ed il Tasso di Riferimento (TR), ciascuno come di seguito definito. In
formula:
TV = TP – (P%*TR)
(ii)
Tasso Variabile con Floor
Il Tasso Variabile è pari al maggiore tra il Floor (come di seguito definito) e la differenza tra
il Tasso Predefinito (TP) ed il prodotto tra la Partecipazione (P%) ed il Tasso di Riferimento
(TR). In formula:
TV = Max [Floor; TP – (P%*TR)]
Per “Tasso Predefinito” si intende il tasso fisso predefinito indicato nelle Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile;
Per “Partecipazione” si intende il valore percentuale predefinito inferiore, pari o superiore
a 100%, indicato nelle Condizioni Definitive;
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza della data indicata
nelle Condizioni Definitive con riferimento a ciascuna Cedola Variabile (la “Data di
Rilevazione”), eventualmente maggiorato o diminuito di un valore (lo “Spread”) espresso
in punti base (dove un punto base è pari a 0,01%) rispetto a ciascuna Cedola Variabile, ed
arrotondato allo 0,05% più vicino.
Per “Floor”, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nelle Condizioni Definitive, può
intendersi:
(f)
-
il “Floor Semplice”, ovverosia il valore puntuale, espresso in termini percentuali,
previsto nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile;
-
il “Floor Ratchet”, ovverosia, solo ove sia prevista più di una Cedola Variabile, il
Tasso Variabile calcolato in relazione alla Cedola Variabile immediatamente
precedente alla Cedola Variabile considerata, eventualmente maggiorato o
diminuito di un valore predeterminato, indicato nelle Condizioni Definitive in
relazione a ciascuna Cedola Variabile. Resta inteso che il Floor Ratchet potrà essere
previsto solo a partire dalla seconda Cedola Variabile, e che il Floor applicabile alla
prima Cedola Variabile sarà necessariamente un Floor Semplice.
Obbligazioni Range Accrual con eventuali Cedole Fisse
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito potranno prevedere, in corrispondenza di una
o più date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Fissa”), il pagamento di
cedole fisse (ciascuna una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale un tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua,
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
Si segnala che (i) il Tasso Fisso potrà essere diverso per ciascuna Cedola (senza necessariamente
seguire un andamento crescente o decrescente) e (ii) che le Cedole Fisse potranno essere previste in
aggiunta alle Cedole Variabili ovvero in corrispondenza di Date di Pagamento in cui non è
previsto il pagamento delle Cedole Variabili (come di seguito descritte) e, pertanto, il piano
cedolare potrebbe prevedere un’alternanza tra Cedole Fisse e Cedole Variabili.
Le Condizioni Definitive prevederanno sempre, in corrispondenza di una o più date di pagamento
(ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Variabile” e, insieme alle Date di Pagamento
delle Cedole Fisse, le “Date di Pagamento”) il pagamento di cedole variabili, se positive (ciascuna
una “Cedola Variabile”), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di
interesse variabile (il “Tasso Variabile”).
Il Tasso Variabile è pari al tasso determinato moltiplicando un determinato tasso fisso predefinito
per il rapporto tra il numero di giorni, compresi nel Periodo di Calcolo (come definito all’articolo
7-ter del presente regolamento) della Cedola Variabile, in cui risulta verificata la Condizione (come
di seguito definita) ed il numero complessivo di giorni compresi nello stesso Periodo di Calcolo. In
formula:
TV = TP * (n/N)
dove:
“TP” indica il “Tasso Predefinito”, ovverosia il tasso fisso predefinito, indicato nelle
Condizioni Definitive;
“n” indica il numero di giorni, compresi nel Periodo di Calcolo, in cui risulta verificata la
Condizione;
“N” indica il numero complessivo di giorni TARGET2 compresi nel Periodo di Calcolo.
La “Condizione”, rispetto ad un determinato giorno del Periodo di Calcolo, si verifica
quando il Tasso di Riferimento (come di seguito definito) risulta compreso tra il limite
inferiore (il “Limite Inferiore”) ed il limite superiore (il “Limite Superiore”) (inclusi)
indicati nelle Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Cedola Variabile.
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito
all’articolo 7-bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza di ciascun giorno
compreso nel Periodo di Calcolo, arrotondato allo 0,05% più vicino.
(g)
Obbligazioni Digital Rate
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito prevederanno, in corrispondenza di una o più
date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Fissa”), il pagamento di
cedole fisse (ciascuna una “Cedola Fissa”), il cui importo è calcolato applicando al Valore
Nominale il tasso di interesse fisso (il “Tasso Fisso”) indicato nelle medesime Condizioni
Definitive in relazione a ciascuna Data di Pagamento della Cedola Fissa ed espresso su base annua,
al lordo ed al netto dell’effetto fiscale, sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito
all’articolo 7-ter del presente Regolamento).
Si segnala che il Tasso Fisso potrà essere diverso per ciascuna Cedola (senza necessariamente
seguire un andamento crescente o decrescente).
Le Condizioni Definitive relative al singolo Prestito prevederanno inoltre, in corrispondenza di
una o più date di pagamento (ciascuna una “Data di Pagamento della Cedola Digitale”), che
potranno in tutto o in parte coincidere con le Date di Pagamento delle Cedole Fisse, il pagamento
di cedole a tasso fisso (ciascuna una “Cedola Digitale”) solo al verificarsi della Condizione di
Pagamento della Cedola Digitale. Ciascuna Cedola Digitale, se dovuta a seguito del verificarsi
della relativa condizione, è calcolata applicando al Valore Nominale il tasso di interesse fisso (il
“Tasso Digitale”) indicato nelle medesime Condizioni Definitive in relazione a ciascuna Data di
Pagamento della Cedola Digitale, ed espresso su base annua, al lordo ed al netto dell’effetto fiscale,
2
Il calendario operativo “Target” prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell’anno con esclusione delle
giornate di sabato e domenica, nonché il primo giorno dell’anno, il venerdì Santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio,
il 25 ed il 26 dicembre.
sempre rapportato al Periodo di Calcolo (come definito all’articolo 7-ter del presente
Regolamento).
La “Condizione di Pagamento della Cedola Digitale” si verifica se, durante il Periodo di Calcolo
della Cedola Digitale, il Tasso di Riferimento (come di seguito definito) risulta, (i) pari o superiore
o (ii) pari o inferiore (a seconda di quanto stabilito nelle Condizioni Definitive) ad un determinato
valore (il “Tasso Barriera”) indicato nelle Condizioni Definitive in relazione a tale Periodo di
Calcolo.
Per “Tasso di Riferimento” si intende il valore del Tasso Sottostante (come definito all’articolo 7bis del presente Regolamento) rilevato in corrispondenza della data indicata nelle Condizioni
Definitive con riferimento a ciascuna Cedola Digitale (la “Data di Rilevazione”).
A ciascuna Data di Pagamento potrà essere previsto il pagamento di una Cedola Digitale,
subordinatamente al verificarsi della Condizione, ovvero di una Cedola Fissa, oppure di entrambe
le Cedole.
Con specifico riferimento alle modalità di rimborso delle Obbligazioni si precisa che, dopo che
siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura dell’Offerta, l’avverarsi della Condizione determina altresì il
rimborso anticipato dell’Obbligazione. Pertanto, nel momento in cui in un determinato Periodo di
Calcolo della Cedola Digitale si verifichi la Condizione, alla prima Data di Pagamento utile sarà
corrisposta la Cedola Digitale e l’eventuale Cedola Fissa e le Obbligazioni saranno rimborsate
anticipatamente.
Articolo 7-bis – Tasso Sottostante
Per “Tasso Sottostante” si intende il tasso di interesse di mercato indicato come tale nelle
Condizioni Definitive ed individuato tra i seguenti:
A)
Tassi Euribor
L'acronimo EURIBOR indica gli "Euro Inter Bank Offered Rate", ovverosia i tassi calcolati e
pubblicati dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation) in
corrispondenza di ogni giorno lavorativo TARGET alle ore 11.00 (ora di Bruxelles), che
rappresentano i tassi di riferimento a cui le principali banche europee si scambiano depositi
su scadenze comprese tra una settimana e dodici mesi. All'interno della categoria
"EURIBOR" è dunque possibile distinguere più tassi, a seconda della durata dei depositi
interbancari presi a riferimento.
Il tasso Euribor scelto come Tasso Sottostante potrà essere il tasso Euribor mensile, il tasso
Euribor trimestrale, il tasso Euribor semestrale, oppure il tasso Euribor annuale, così come
indicato nelle Condizioni Definitive, ed il suo valore sarà conoscibile attraverso i circuiti
Bloomberg e Reuters nonché attraverso i principali quotidiani economici.
B)
Tassi Libor
L'acronimo LIBOR indica i "London Inter Bank Offered Rate", ovverosia i tassi calcolati e
pubblicati dalla British Bankers’ Association in corrispondenza di ogni giorno lavorativo
TARGET alle ore 11.00 (ora di Londra), che rappresentano i tassi di riferimento al quale le
principali banche di Londra (Regno Unito) si scambiano depositi su scadenze sino a
cinquant’anni. All'interno della categoria "LIBOR" è dunque possibile distinguere più tassi,
a seconda della durata dei depositi interbancari presi a riferimento e della valuta dei
depositi.
Il tasso Libor scelto come Tasso Sottostante potrà essere il tasso Libor mensile, il tasso Libor
trimestrale, il tasso Libor semestrale, oppure il tasso Libor annuale, così come indicato nelle
Condizioni Definitive, ed il suo valore sarà conoscibile attraverso i circuiti Bloomberg e
Reuters nonché attraverso i principali quotidiani economici.
C)
Tassi CMS
L’acronimo CMS indica i tassi “Constant Maturity Swap”, ovverosia i tassi swap Euro in
forma Constant Maturity, calcolati e pubblicati dalla Federazione Bancaria Europea
(European Banking Federation) in corrispondenza di ogni giorno lavorativo TARGET alle ore
11.00 (ora di Bruxelles). All’interno della categoria “CMS” è possibile distinguere più tassi,
a seconda della durata di riferimento.
Il tasso CMS scelto come Tasso Sottostante potrà essere uno dei tassi CMS di durata
compresa tra 1 e 30 anni, così come indicato nelle Condizioni Definitive, ed il suo valore
sarà conoscibile attraverso i circuiti Bloomberg e Reuters nonché attraverso i principali
quotidiani economici.
Eventi relativi al Tasso Sottostante
Salvo ove diversamente previsto nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito Obbligazionario,
qualora non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il valore del Tasso Sottostante, si
applicherà, in luogo di tale valore, la media aritmetica delle quotazioni fornite da cinque banche di
primaria importanza entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno in cui il valore del Tasso
Sottostante dovrebbe essere rilevato, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in
cui tale alternativa non sia possibile, il valore del Tasso Sottostante in oggetto sarà identico al
primo valore immediatamente precedente che sia disponibile.
Nel caso del verificarsi di un evento che determini l'indisponibilità permanente del Tasso
Sottostante, l'Emittente e l'Agente di Calcolo, agendo in buona fede e secondo la prassi di mercato,
individueranno un tasso di mercato sostitutivo, caratterizzato da metodologie di calcolo e
disponibilità delle informazioni che sia assimilabile al Tasso Sottostante divenuto
permanentemente indisponibile ovvero, nel caso in cui non siano disponibili tassi di mercato
sostitutivi, provvederanno a calcolare un tasso alternativo attraverso metodologie oggettive,
verificabili e aderenti alla prassi di mercato, nell'esclusivo interesse del portatore dei titoli.
Articolo 7-ter – Periodo di Calcolo
Per “Periodo di Calcolo” si intende il periodo di calcolo di ciascuna Cedola, determinato in base
ad una delle seguenti modalità, secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni
Definitive.
A)
Modalità unadjusted
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento Originaria (inclusa) e quella
immediatamente successiva (esclusa).
Per “Data di Pagamento Originaria” si intende la Data di Pagamento della Cedola indicata nelle
Condizioni Definitive, senza tener conto dell’adeguamento di tale data derivante dall'applicazione
della pertinente Business Day Convention (come definita all’articolo 7-quater del presente
Regolamento).
Per quanto riguarda la prima Cedola, il Periodo di Calcolo è invece compreso tra la Data di
Godimento e la prima Data di Pagamento Originaria.
B)
Modalità adjusted
Il Periodo di Calcolo è compreso tra la Data di Pagamento Effettiva (inclusa) e quella
immediatamente successiva (esclusa). Per “Data di Pagamento Effettiva” si intende la Data di
Pagamento della Cedola, soggetta ad adeguamento in conformità alla pertinente Business Day
Convention (come definita all’articolo 7-quater del presente Regolamento).
Per quanto riguarda la prima Cedola, il Periodo di Calcolo è invece compreso tra la Data di
Godimento e la prima Data di Pagamento Effettiva.
Articolo 7-quater – Convenzione di Calendario (Business Day Convention)
Per "Business Day Convention" si intende, a seconda di quanto indicato nelle Condizioni
Definitive, una delle seguenti due convenzioni.
A)
Following Business Day Convention
Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno non lavorativo, la stessa si intenderà spostata al
primo giorno lavorativo successivo.
B)
Modified Following Business Day Convention
Qualora una Data di Pagamento cada in un giorno non lavorativo, la stessa si intenderà spostata al
primo giorno lavorativo successivo, salvo il caso in cui tale giorno lavorativo cada nel mese solare
successivo; in tal caso la Data di Pagamento si intenderà spostata al giorno lavorativo
immediatamente precedente.
Articolo 8 - Servizio del prestito
Il rimborso del Valore Nominale a scadenza sarà effettuato per il tramite di Monte Titoli S.p.A.
Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno
effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Per giorno lavorativo, ai fini dell’intero Regolamento, si intende un giorno in cui il sistema
"TARGET" è operativo.
Articolo 9 - Regime Fiscale
Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di
pubblicazione del presente Prospetto di Base e applicabile a certe categorie di investitori fiscalmente
residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad un’impresa commerciale
nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia. Gli Investitori sono tenuti a consultare i
loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della vendita delle
Obbligazioni.
Redditi di capitale: gli interessi rivenienti dalle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 1° aprile 1996, n.
239 e successive modifiche ed integrazioni, attualmente pari al 20%. Tale imposta sostitutiva deve
essere applicata dall’intermediario aderente al sistema Monte Titoli presso il quale sono
depositate le Obbligazioni.
Gli interessi periodicamente percepiti da soggetti residenti in Stati aderenti all’Unione Europea
sono soggetti agli obblighi di segnalazione previsti dalla Direttiva 2003/48/CE in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, recepita in Italia dal d.
lgs. 18 aprile 2005, n. 84.
Gli interessi prodotti dalle Obbligazioni e percepiti da soggetti residenti negli Stati di cui al
Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 non sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista
dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs. 1 aprile 1996, n. 239 se: 1) le Obbligazioni sono depositate presso
intermediari italiani e 2) il depositante ha consegnato all’intermediario l’autocertificazione prevista
dal Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
Redditi diversi: la vendita o il rimborso delle obbligazioni detenute da soggetti diversi dagli
esercenti attività d’impresa genera un “reddito diverso” di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-ter, del
DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sulle Imposte sui
Redditi). Tali redditi sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota prevista dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive
modifiche ed integrazioni, attualmente pari al 20%, che viene assolta:

dal detentore delle obbligazioni qualora abbia optato per il c.d. “Regime della
Dichiarazione”;

dall’intermediario presso il quale sono depositate le obbligazioni se il depositante ha optato
per il regime del “Risparmio Amministrato”, di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 21
novembre 1997 n. 461 o per il regime del “Risparmio Gestito”, previsto dall’art. 7 del
Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461.
I redditi diversi derivanti dalla vendita o rimborso delle obbligazioni realizzati da soggetti
residenti negli Stati di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 non sono mai soggetti
all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e
successive modifiche ed integrazioni, se: 1) le obbligazioni sono depositate presso intermediari
italiani e 2) il depositante ha consegnato all’intermediario l’autocertificazione prevista dal Decreto
Ministeriale 12 dicembre 2001.
Sono a carico degli obbligazionisti tutte le altre imposte e tasse presenti e future che per legge
colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse
collegato.
Articolo 10 - Termini di prescrizione
I diritti relativi agli interessi ed al capitale si prescrivono rispettivamente decorsi 5 e 10 anni dalla
data di scadenza.
Articolo 11 - Mercati e Negoziazione
Correntemente non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito
del Programma su alcun mercato regolamentato, né su alcun Sistema Multilaterale di
Negoziazione.
Ove indicato nelle Condizioni Definitive relative al singolo Prestito ovvero successivamente
comunicato mediante avviso sul sito internet dell’Emittente, le Obbligazioni potranno essere
negoziate da Banca Akros S.p.A. in qualità di Internalizzatore Sistematico ai sensi dell’articolo 78
del D. Lgs. 58/1998, e successive modificazioni.
L’Emittente si riserva in ogni caso il diritto di richiedere l’ammissione a quotazione presso i
mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A., ovvero Sistemi Multilaterali
di Negoziazione, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie. In caso di ammissione a quotazione
delle Obbligazioni su mercati regolamentati di qualsivoglia natura, l’Emittente ne darà
comunicazione ai portatori delle Obbligazioni nelle Condizioni Definitive (ovvero, ove la
negoziazione sia successiva all’emissione, attraverso un apposito avviso pubblicato sul sito
internet dell’Emittente).
Articolo 12 - Garanzie
Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il
presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni, il presente Regolamento o il Prospetto, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l’obbligazionista rivesta la qualifica di
consumatore ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo), il foro di
residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
Articolo 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ai titolari delle Obbligazioni sono validamente effettuate, salvo ove
diversamente previsto dalla normativa applicabile, mediante avviso messo a disposizione sul sito
internet dell'Emittente: www.bpm.it.
Articolo 15 - Varie
L’Emittente si riserva il diritto di integrare e modificare, senza il consenso del titolare delle
Obbligazioni, le disposizioni del presente Regolamento in caso di errori materiali o in presenza di
condizioni palesemente incomplete o contraddittorie.
Tali integrazioni e modifiche sono consentite solo ove le stesse non peggiorano, nella sostanza, la
posizione economica del titolare delle Obbligazioni. Le integrazioni e le modifiche al Regolamento
saranno comunicate agli investitori con un apposito avviso da pubblicare secondo le modalità di
cui all'articolo 14 del presente Regolamento, contestualmente trasmesso alla CONSOB.
La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si
applicano le norme di legge.