Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli
Transcript
Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli
Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli Articolo 186 C.d.S. L’attuale Codice della Strada prevede che, qualora un conducente venga sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, viene considerato in stato di ebbrezza e soggetto alle relative sanzioni Legge 30.03.2001 nr. 125 L’articolo 15 della L. 125/2001 vieta a tutto il personale impiegato nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Nel provvedimento del 16 marzo 2006 – Conferenza tra Stato Regioni – tra le attività che prevedono tale rischio sono ricomprese anche le attività di trasporto professionali Esiste, pertanto, una sostanziale differenza tra la norma prevista dall’articolo 186 - 187 del Codice della Strada e quella tesa alla tutela e prevenzione degli infortuni da parte dei lavoratori Articolo 186 del C.d.S. • L’accertamento viene effettuato durante la guida dei veicoli da parte delle Forze dell’Ordine Articolo 15 L.125/2001 • L’accertamento viene effettuato presso il luogo di lavoro da parte del medico competente Il tasso alcolemico in Europa Articolo 186 bis C.d.S. • Conducenti di età inferiore a anni 21 • Conducenti nei primi tre Per alcune categoria di anni di conseguimento persone, non è ammessa patente B la guida dopo aver • Conducenti che assunto sostanze esercitano l’attività di alcoliche (tasso uguale a trasporto di persone 0) (artt. 85,86 e 87) Articolo 186 bis C.d.S. Per alcune categorie di persone, non è ammessa la guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (tasso uguale a 0) • Conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose (artt. 88,89 e 90) • Conducenti di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 T (anche con rimorchio) Articolo 186 bis C.d.S. • Conducenti di veicoli superiori a 8 posti, oltre al conducente • Per alcune categoria • Conducenti di di persone, non è autobus ammessa la guida • Conducenti di dopo aver assunto autoarticolati ed sostanze alcoliche autosnodati (tasso uguale a 0) Articolo186 C.d.S. Sanzioni Tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,50 (Per conducenti speciali – art. 186 bis C.d.S.) • Sanzione amministrativa di €uro 155 (raddoppiate in caso di sinistro stradale). • Per il minore di anni 18 ritardo nel conseguimento della patente • Decurtazione punti 5 Articolo186 C.d.S. Sanzioni • Sanzione amministrativa di €uro 500 (aumento per Articolo 186/2° lett. A conducenti art. 186 bis) Tasso alcolemico superiore a 0,50 e • Sospensione patente da 3 a non superiore a 0,80 6 mesi • Decurtazione punti 10 Articolo186 C.d.S. Sanzioni Articolo 186/2° lett. B Tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,50 • Reato penale • Ammenda da €uro 800 a €uro 3200 e arresto fino a 6 mesi • Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno • Decurtazione punti 10 Articolo186 C.d.S. Sanzioni Articolo 186/2° lett. C Tasso alcolemico superiore a 1,50 • Reato penale • Ammenda da €uro 1500 a €uro 6000 e arresto da 6 mesi a 1 anno • Sospensione patente da 1 a 2 anni • Decurtazione punti 10 Articolo186 C.d.S. Sanzioni Articolo 186/2° lett. C Tasso alcolemico superiore a 1,50 • Confisca del veicolo (salvo appartenga persona estranea) • Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio o per il conducente mezzi pesanti o autobus • Sottoposizione visita medica Articolo 186 C.d.S. Sanzioni • Aumento delle sanzioni in caso di: – Sinistro stradale – Accertamento dopo le ore 22 e prima delle ore 7 Articolo186 C.d.S. Sanzioni Articolo 186/7° Rifiuto dell’accertamento • Reato penale • Ammenda da €uro 1500 a €uro 6000 e arresto da 6 mesi a 1 anno • Sospensione patente da 6 mesi a 2 anni • Confisca del veicolo • Decurtazione punti 10 Articolo 186 C.d.S. L’accertamento della guida in stato di ebbrezza viene effettuato Nei confronti dei conducenti i cui accertamenti preliminari abbiano dato esito positivo Articolo 186 C.d.S. L’accertamento della guida in stato di ebbrezza viene effettuato • Nel caso di incidenti stradali – Nei confronti di tutti i conducenti coinvolti – Anche se sottoposti a cure mediche presso strutture ospedaliere Modalità di accertamento • Per mezzo degli strumenti in dotazione alle Forze di Polizia (precursori ed etilometri) • Tramite esami del sangue laddove il conducente si trova sottoposto a cure mediche a seguito di sinistro Articolo 187 C.d.S. L’articolo 187 del C.d.S. vieta la guida di veicoli alle persone che si trovino sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope Articolo 187 C.d.S. Sostanze stupefacenti tradizionali • • • • • • Cocaina Eroina Hashish Mariuana LDS Extasi Articolo 187 C.d.S. Sostanze psicotrope Sono sostanze che appartengono comunque alla categoria degli stupefacenti in quanto alterano la capacità di autodeterminazione del soggetto Molte di queste sostanze vengono utilizzate per la preparazione di farmaci, anche comuni (antistaminici – tranquillanti – ecc.) Articolo 187 C.d.S. Nel caso di assunzione di tali farmaci è pertanto vietato porsi alla guida di veicoli, anche se tali farmaci sono stati regolarmente prescritti dal medico Articolo 589 C.p. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (….) Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Articolo 590 C.p. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. (….) Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. In caso di sinistro stradale con esito mortale o lesioni gravissime o gravi E’ DISPOSTA la verifica presso il vettore, committente, caricatore e proprietario della merce, del rispetto delle norme sulla sicurezza stradale Articolo 219 C.d.S. • Comma 3-ter: – Quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dall’accertamento del reato. Articolo 219 C.d.S. • Comma 3-quater: – La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1 lettera b), c) e d) che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2 lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. Validità patente di guida Patente di categoria C-E E’ possibile condurre autotreni ed autoarticolati con m.c.p.c. superiore a 20 t. fino al compimento del 68° anno di età previa acquisizione di attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica legale. Patente di categoria C-E L’attestazione ha validità annuale e deve essere conservata a bordo del veicolo ed esibita unitamente alla patente di guida. Patente di categoria C-E La mancanza dell’attestazione consente esclusivamente la guida dei veicoli con m.c.p.c. non superiore a 20 t. Patente di categoria D E’ possibile condurre autobus e veicoli destinati al trasporto di persone superiori a 8 posti, oltre al conducente, fino al compimento del 68° anno di età previa acquisizione di attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica legale. Patente di categoria D Nel caso di riclassificazione a patente inferiore avvenuta da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di categoria D previa esibizione dell’attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici acquisita presso la commissione medica legale. Patente di categoria D Qualora la riclassificazione sia avvenuta da più di tre anni, il rilascio della patente di categoria D avviene con obbligo di revisione non oltre 30 giorni dalla data di rilascio. Validità patente di guida I titolari di patente di categoria A, B, C, e E, dopo il compimento del 77° anno di età, possono ottenere il rinnovo di validità del documento sino al compimento dell’80° anno di età se esibiscono apposita certificazione da parte dei previsti medici certificatori monocratici. Validità patente di guida Se il rinnovo di validità avviene a seguito di accertamento dei prescritti requisiti fisici e psichici presso la commissione medica locale, il rinnovo si ha per il periodo indicato nella certificazione stessa e comunque non oltre l’82° anno di età (validità massima 3 anni). Validità patente di guida Dal compimento dell’80° anno di età, la patente di guida potrà essere confermata di validità solo a seguito di visita biennale presso le commissioni mediche locali. Notifica delle violazioni Notifica delle violazioni Quando non sia stato possibile procedere a notifica immediata, la violazione deve essere notificata ai soggetti coinvolti entro 90 giorni (se nel territorio italiano), ovvero 360 giorni (se residenti all’estero) dal suo accertamento. Notifica delle violazioni Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, per il notificatore il computo dei termini cessa al momento della consegna dell’atto all’organo incaricato della notifica; mentre per il destinatario la stessa si concretizza al momento del ricevimento dell’atto. Notifica delle violazioni Qualora la violazione sia già stata notificata al trasgressore, la notifica nei confronti degli altri soggetti obbligati deve essere effettuata nel termine massimo di 100 giorni dall’accertamento. Notifica delle violazioni Il termine per la notifica decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione (es. leasing, noleggi, ecc.) tramite pubblici registri, archivi M.c.t.c. o archivi anagrafici o tributari. Revisione dei veicoli Revisione veicoli Tutti i veicoli devono essere sottoposti a revisione secondo le disposizioni di cui all’articolo 80 del C.d.S., ovvero secondo appositi calendari emanati con decreti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per determinate categorie di veicoli (es. ciclomotori). Revisione veicoli • Autovetture • autoveicoli trasporto cose o uso speciale non superiore 3,5 t • Autoveicoli uso promiscuo • Prima revisione dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione • Successivamente ogni due anni Revisione veicoli • Veicoli destinati al trasporto di persone (+8 posti) • Veicoli trasporto cose superiore 3,5 t; • Rimorchi sup. 3,5 t; • Ambulanze, taxi, veicoli noleggio con conducente. • Revisione annuale. Revisione veicoli La revisione deve essere effettuata (ovvero prenotata) entro il mese di prima immatricolazione (per la prima volta) ovvero entro il mese dell’ultima revisione Articolo 80 C.d.S. La mancata revisione del veicolo, accertata sulla viabilità ordinaria, comporta la sanzione di €uro 155, raddoppiabile nel caso di revisione omessa per più volte in relazione alle cadenze previste Articolo 80 C.d.S. L’organo accertatore, inoltre, annota sul documento di circolazione la sospensione del veicolo dalla circolazione sino ad avvenuto adempimento. Viene autorizzato il solo rientro in sede e alla presentazione per la visita di revisione. Articolo 80 C.d.S. In caso di circolazione durante il periodo di sospensione si incorre nella sanzione pari a €uro 1842 e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di recidiva si procede alla confisca del veicolo. Articolo 80 C.d.S. Produrre agli organi competenti un’attestazione di falsa revisione comporta la sanzione pari a €uro 389, nonché il ritiro della carta di circolazione e, in alcuni casi, la denuncia penale. Articolo 176 C.d.S. Qualora la mancata revisione venga accertata in ambito autostradale la sanzione è sempre pari a €uro 155, ma con fermo amministrativo del veicolo che potrà essere restituito solo dopo la presentazione dell’avvenuta prenotazione della visita di revisione. Validità patente di guida Patente di categoria C-E E’ possibile condurre autotreni ed autoarticolati con m.c.p.c. superiore a 20 t. fino al compimento del 68° anno di età previa acquisizione di attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica legale. Patente di categoria C-E L’attestazione ha validità annuale e deve essere conservata a bordo del veicolo ed esibita unitamente alla patente di guida. Patente di categoria C-E La mancanza dell’attestazione consente esclusivamente la guida dei veicoli con m.c.p.c. non superiore a 20 t. Patente di categoria D E’ possibile condurre autobus e veicoli destinati al trasporto di persone superiori a 8 posti, oltre al conducente, fino al compimento del 68° anno di età previa acquisizione di attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso la commissione medica legale. Patente di categoria D Nel caso di riclassificazione a patente inferiore avvenuta da non più di tre anni, può essere rilasciata una nuova patente di categoria D previa esibizione dell’attestazione di sussistenza dei requisiti fisici e psichici acquisita presso la commissione medica legale. Patente di categoria D Qualora la riclassificazione sia avvenuta da più di tre anni, il rilascio della patente di categoria D avviene con obbligo di revisione non oltre 30 giorni dalla data di rilascio. Validità patente di guida I titolari di patente di categoria A, B, C, e E, dopo il compimento del 77° anno di età, possono ottenere il rinnovo di validità del documento sino al compimento dell’80° anno di età se esibiscono apposita certificazione da parte dei previsti medici certificatori monocratici. Validità patente di guida Se il rinnovo di validità avviene a seguito di accertamento dei prescritti requisiti fisici e psichici presso la commissione medica locale, il rinnovo si ha per il periodo indicato nella certificazione stessa e comunque non oltre l’82° anno di età (validità massima 3 anni). Validità patente di guida Dal compimento dell’80° anno di età, la patente di guida potrà essere confermata di validità solo a seguito di visita biennale presso le commissioni mediche locali. Notifica delle violazioni Notifica delle violazioni Quando non sia stato possibile procedere a notifica immediata, la violazione deve essere notificata ai soggetti coinvolti entro 90 giorni (se nel territorio italiano), ovvero 360 giorni (se residenti all’estero) dal suo accertamento. Notifica delle violazioni Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, per il notificatore il computo dei termini cessa al momento della consegna dell’atto all’organo incaricato della notifica; mentre per il destinatario la stessa si concretizza al momento del ricevimento dell’atto. Notifica delle violazioni Qualora la violazione sia già stata notificata al trasgressore, la notifica nei confronti degli altri soggetti obbligati deve essere effettuata nel termine massimo di 100 giorni dall’accertamento. Notifica delle violazioni Il termine per la notifica decorre dal momento in cui l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione (es. leasing, noleggi, ecc.) tramite pubblici registri, archivi M.c.t.c. o archivi anagrafici o tributari. Revisione dei veicoli Revisione veicoli Tutti i veicoli devono essere sottoposti a revisione secondo le disposizioni di cui all’articolo 80 del C.d.S., ovvero secondo appositi calendari emanati con decreti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per determinate categorie di veicoli (es. ciclomotori). Revisione veicoli • Autovetture • autoveicoli trasporto cose o uso speciale non superiore 3,5 t • Autoveicoli uso promiscuo • Prima revisione dopo 4 anni dalla data di prima immatricolazione • Successivamente ogni due anni Revisione veicoli • Veicoli destinati al trasporto di persone (+8 posti) • Veicoli trasporto cose superiore 3,5 t; • Rimorchi sup. 3,5 t; • Ambulanze, taxi, veicoli noleggio con conducente. • Revisione annuale. Revisione veicoli La revisione deve essere effettuata (ovvero prenotata) entro il mese di prima immatricolazione (per la prima volta) ovvero entro il mese dell’ultima revisione Articolo 80 C.d.S. La mancata revisione del veicolo, accertata sulla viabilità ordinaria, comporta la sanzione di €uro 155, raddoppiabile nel caso di revisione omessa per più volte in relazione alle cadenze previste Articolo 80 C.d.S. L’organo accertatore, inoltre, annota sul documento di circolazione la sospensione del veicolo dalla circolazione sino ad avvenuto adempimento. Viene autorizzato il solo rientro in sede e alla presentazione per la visita di revisione. Articolo 80 C.d.S. In caso di circolazione durante il periodo di sospensione si incorre nella sanzione pari a €uro 1842 e fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di recidiva si procede alla confisca del veicolo. Articolo 80 C.d.S. Produrre agli organi competenti un’attestazione di falsa revisione comporta la sanzione pari a €uro 389, nonché il ritiro della carta di circolazione e, in alcuni casi, la denuncia penale. Articolo 176 C.d.S. Qualora la mancata revisione venga accertata in ambito autostradale la sanzione è sempre pari a €uro 155, ma con fermo amministrativo del veicolo che potrà essere restituito solo dopo la presentazione dell’avvenuta prenotazione della visita di revisione.