Opuscolo informativo congedi

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Opuscolo informativo congedi
Indice
Indice......................................................................................................................... 1
Introduzione.............................................................................................................. 3
Per le mamme........................................................................................................... 4
Congedo di maternita’ .............................................................................................................. 4
Anticipazione del congedo di maternità ............................................................................ 4
Prolungamento del congedo di maternità ......................................................................... 5
Flessibilità del congedo di maternità................................................................................. 5
Congedo di maternità e parto prematuro.......................................................................... 6
Congedo di maternità: madri adottive e affidatarie ........................................................... 6
Controlli medici durante la gravidanza.............................................................................. 6
Se la lavoratrice non è una dipendente a tempo indeterminato ma è: .................................... 6
Lavoratrice part-time ......................................................................................................... 6
Lavoratrice interinale......................................................................................................... 7
Socie di cooperative.......................................................................................................... 7
Lavoratrice autonoma ....................................................................................................... 7
Lavoratrice libera professionista ....................................................................................... 8
Collaboratrice coordinata e continuativa........................................................................... 9
Congedo Parentale ................................................................................................................ 10
Congedi e permessi per la malattia di tua figlia o tuo figlio.................................................... 10
Riposi giornalieri..................................................................................................................... 11
I diritti ...................................................................................................................................... 11
Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo ...................................... 11
Divieto di licenziamento .................................................................................................. 12
Dimissioni........................................................................................................................ 12
Divieto lavoro notturno .................................................................................................... 12
Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione .................................................... 12
Figlia/o con grave handicap ................................................................................................... 13
Per i papà ................................................................................................................ 14
Congedo di paternità .............................................................................................................. 14
Riposi giornalieri..................................................................................................................... 14
Congedo parentale................................................................................................................. 15
Se il lavoratore non è un dipendente a tempo indeterminato ma è: ...................................... 16
Lavoratore part-time........................................................................................................ 16
Lavoratore interinale ....................................................................................................... 16
Socio di cooperative........................................................................................................ 16
Collaboratore coordinato e continuativo ......................................................................... 16
Congedi e permessi per la malattia dei figlio ......................................................................... 17
I Diritti ..................................................................................................................................... 17
Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo ...................................... 17
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Divieto di licenziamento .................................................................................................. 17
Dimissioni........................................................................................................................ 18
Divieto lavoro notturno .................................................................................................... 18
Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione .................................................... 18
Figlia/o con grave handicap ................................................................................................... 18
Per saperne di più .................................................................................................. 20
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Introduzione
Il presente documento, previsto dal progetto “Genitori domani” quale strumento
operativo di informazione rivolto ai genitori, si propone di veicolare in forma semplice e
sintetica i principali contenuti previsti dall’attuale normativa vigente per la tutela della
maternità e paternità.
In tal senso, la guida non va a sostituire il testo delle leggi vigenti, la l..53/2000 e il Testo
Unico, d.lgs. 151/20001, cui anzi si rimanda per i necessari approfondimenti, ma si
propone piuttosto di porre in evidenza i principali ambiti normati e le tutele previste per
entrambi i genitori lavoratori, indicando dunque quelle parti che si riferiscono in modo
specifico ai congedi di maternità, paternità e parentali.
La guida è stata suddivisa, per favorirne la consultazione, in due parti distinte, la prima
si rivolge alle madri, la seconda ai padri, cui vengono illustrati in forma semplificata: il
congedo di maternità e paternità, i congedi parentali, i congedi e permessi per la
malattia dei figli, i riposi giornalieri, i principali diritti previsti in materia di mantenimento
del posto di lavoro, il divieto di licenziamento, le dimissioni, il divieto di lavoro notturno e
la possibilità di chiedere un anticipo della liquidazione. In linea con quanto previsto dalla
normativa, si pongono inoltre in evidenza le fattispecie connesse a figli adottivi o
affidatari o portatori di handicap.
Infine, nella parte conclusiva del testo di riportano i soggetti (istituzioni e rappresentanti
dei lavoratori) cui ci si può rivolgere e i siti internet da cui è possibile scaricare la
normativa o la modulistica di riferimento.
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Per le mamme
Congedo di maternita’
Dopo la nascita della figlia o del figlio la madre deve stare a casa dal lavoro per un
periodo che si chiama congedo per maternità.
Dura 2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo oppure 1 mese prima della nascita e 4
dopo. Se la bimba o il bimbo sono nati prematuri, rispetto alla data prevista, la mamma
può stare a casa anche i giorni che non hai utilizzato prima del parto.
Ai fini della tutela della madre e del bambino è vietato far lavorare la donna in
gravidanza:
-
durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto;
-
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente fra la data presunta e
la data effettiva del parto;
-
durante i tre mesi dopo il parto.
Tali disposizioni si applicano anche alle lavoratrici a domicilio e alle lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari (colf).
Presentando al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva
entro trenta giorni, la madre riceverà l’80% dello stipendio (molti contratti di lavoro
prevedono l’integrazione al 100%) e il periodo di assenza conta come anzianità di
servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie.
Se la madre intende godere di ferie o permessi ha diritto di chiederli in aggiunta rispetto
al congedo per maternità.
Anticipazione del congedo di maternità
Il periodo di congedo di maternità può essere anticipato dall’Ispettorato del lavoro su
richiesta della lavoratrice e/o a seguito di accertamenti ispettivi: •
-
fino a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui la lavoratrice risulti
occupata in lavori che in relazione allo stato di gravidanza siano da ritenersi gravosi
e pregiudizievoli;
-
per periodi stabiliti dall’Ispettorato del lavoro:
a) quando vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che
possono essere aggravate dallo stato di gravidanza;
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b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
La lavoratrice che intende chiedere il congedo di maternità anticipato deve presentare
domanda all’Ispettorato del lavoro del luogo di residenza abituale con raccomandata
AR, indicando i motivi della richiesta. Alla domanda deve essere allegato il certificato di
gravidanza rilasciato dallo specialista convenzionato.
Nei casi di richiesta di congedo anticipato per gravi complicanze della gestione o di
preesistenti forme morbose che possono essere aggravate dallo stato di gravidanza, la
lavoratrice deve allegare anche un certificato medico rilasciato dall’ASL competente,
attestante le condizioni di salute.
L’anticipazione del congedo di maternità si applica anche alle lavoratrici a domicilio e
alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf).
Prolungamento del congedo di maternità
Il congedo di maternità può essere prolungato fino a sette mesi dopo il parto quando la
lavoratrice, addetta a lavori insalubri e nocivi, non possa essere spostata ad altre
mansioni.
La lavoratrice deve presentare apposita domanda, con raccomandata AR, all’Ispettorato
del lavoro del luogo di residenza.
Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (cinque mesi), la
lavoratrice può scegliere di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza a condizione che
il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini
della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non
arrechi pregiudizio alla salute della futura mamma e del nascituro.
La futura mamma potrà richiedere al datore di lavoro di lavorare fino alla fine dell’ottavo
mese di gravidanza solo nel caso in cui:
-
• sia regolare la gravidanza al momento della richiesta;
-
• non vi sia un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro;
-
• siano venute meno le cause che abbiano in precedenza portato a un
provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nelle prime fasi della gravidanza;
-
• non vi sia pericolo per la gravidanza derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente
di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro senza possibilità di spostamento o
di modifica delle mansioni e/o dell’orario;
-
• non vi siano controindicazioni derivanti dalle modalità di raggiungimento del posto
di lavoro.
La lavoratrice che intende avvalersi del congedo di maternità flessibile deve presentare
apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità
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allegando le certificazioni sanitarie che devono essere acquisite nel corso del settimo
mese di gravidanza.
Congedo di maternità e parto prematuro
Qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, i giorni di astensione
obbligatoria non goduti prima del parto andranno aggiunti al periodo di congedo di
maternità dopo il parto.
La neomamma è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del
parto.
Congedo di maternità: madri adottive e affidatarie
Il congedo di maternità spetta anche alle madri adottive e/o affidatarie per i tre mesi
successivi all’ingresso nella famiglia del bambino a condizione che lo stesso, al
momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. Nel caso
di adozione e/o affidamento internazionale il congedo di maternità spetta anche se il
minore adottato o affidato ha superato i sei anni di età e fino al compimento della
maggiore età.
Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale la lavoratrice e il lavoratore
hanno, inoltre, diritto di fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e/o l’affidamento. Il periodo di
congedo non è nè retribuito, nè indennizzato.
Controlli medici durante la gravidanza
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami
prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui
debbano essere effettuate durante l’orario di lavoro. La lavoratrice deve presentare al
datore di lavoro apposita domanda e la relativa documentazione attestante la data e
l’orario di effettuazione degli esami.
Se la lavoratrice non è una dipendente a tempo indeterminato ma è:
Lavoratrice part-time
Per le lavoratrici e/o lavoratori, compresi quelli adottivi e/o affidatari, a part-time
orizzontale, verticale o ciclico valgono tutte le disposizioni stabilite dalla legge per le
lavoratrici a tempo pieno, ad eccezione dei riposi giornalieri per l'allattamento del
bambino che sono solo di un'ora quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Le
relative indennità per congedo di maternità e/o paternità, congedi parentali e permessi
sono riproporzionate sulla base dell’orario ridotto.
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Lavoratrice interinale
Alle lavoratrici e/o ai lavoratori temporanei, compresi quelli adottivi e/o affidatari, si
applicano tutte le disposizioni previste dalla legge in materia di tutela della maternità e
paternità. In particolare, ai lavoratori e alle lavoratrici assunti con contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo l’indennità di maternità è corrisposta secondo i criteri
applicati ai lavoratori del settore terziario in cui sono inquadrati per legge.
Socie di cooperative
Tutte le disposizioni previste dalla legge ai fini della tutela della maternità e paternità si
applicano anche alle lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli adottivi e/o
affidatari, di società cooperative, anche se soci di queste ultime.
Se si tratta di lavoratrici e/o lavoratori dipendenti ai fini del calcolo delle prestazioni di
maternità e/o di paternità si applicano le disposizioni generali, mentre per le lavoratrici
e/o lavoratori soci di cooperative o di enti cooperativi anche di fatto, di cui al DPR
602/70, l'importo dei trattamenti economici è determinato sulla base del salario medio
convenzionale fissato annualmente dal Ministero del Lavoro.
Lavoratrice autonoma
Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, commercianti,
imprenditrici agricole) hanno diritto a un’indennità giornaliera di maternità per i due mesi
antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi al parto indipendentemente
dall’astensione dal lavoro. Se si tratta di lavoratrici adottive e/o affidatarie il diritto
all’indennità spetta per un periodo di tre mesi dalla data di ingresso in famiglia del
bambino adottato e/o affidato a condizione che lo stesso non abbia superato i sei anni di
età o i diciotto anni di età in caso di adozioni internazionali.
L’INPS ha precisato che le disposizioni si applicano agli ingressi in famiglia avvenuti dal
24 gennaio 2001 in poi. Ai fini della corresponsione dell’indennità la lavoratrice deve
presentare all’INPS domanda in carta libera, corredata da un certificato di assistenza al
parto o certificazione o autocertificazione da cui risulti la maternità.
La misura dell’indennità è pari a:
• 80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone e per le imprenditrici agricole.
• 80% del salario minimo giornaliero per gli impiegati dell’artigianato e del settore
commercio, per le lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciale.
In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di
gravidanza, la lavoratrice ha diritto a un’indennità per la durata di trenta giorni calcolata
secondo le modalità sopra indicate.
Congedo parentale
Le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, commercianti,
imprenditrici agricole), madri di bambini nati dal 1° gennaio 2000, hanno diritto a un
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congedo parentale indennizzato della durata di tre mesi, anche frazionabili, da utilizzare
entro il primo anno di età del bambino.
L’INPS ha precisato che:
-
• l’indennità spetta nella misura del 30% della retribuzione convenzionale
determinata secondo la categoria di appartenenza;
-
• l’indennità spetta solo nel caso in cui durante il congedo vi sia l’effettiva astensione
dal lavoro da parte della lavoratrice, comprovata tramite autocertificazione;•
-
la lavoratrice deve presentare domanda prima dell’inizio del periodo di astensione
con la conseguenza che non sono indennizzati i periodi successivi alla
presentazione della domanda.
L’INPS ha precisato che il diritto al congedo e il relativo trattamento economico spetta
anche nel caso di adozioni e/o affidamenti di minori che al momento dell’adozione o
affidamento abbiano fino a dodici anni di età. In tale caso il congedo di tre mesi deve
essere richiesto entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Al fine di permettere alla lavoratrice autonoma di assentarsi dal lavoro per la cura dei
figli la legge stabilisce che la stessa può assumere un lavoratore o una lavoratrice a
tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi entro il primo anno di vita del
bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o in
affidamento.
In tale ipotesi per i lavoratori e le lavoratrici assunti è previsto uno sgravio contributivo in
misura pari al 50% per tutta la durata del contratto a termine.
Lavoratrice libera professionista
Le libere professioniste iscritte alle varie casse di previdenza (notariato, avvocati e
procuratori, farmacisti, veterinari, medici, geometri, sportivi, dottori commercialisti,
ingegneri e architetti liberi professionisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del
lavoro, nonché le varie Casse dopo la legge 335/95) hanno diritto a un’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi al parto
indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro. Se si tratta di lavoratrici adottive
e/o affidatarie il diritto all’indennità spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato e/o
affidato a condizione che lo stesso non abbia superato i sei anni di età.
Ai fini della corresponsione dell’indennità la lavoratrice libera professionista deve
presentare a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto apposita domanda in carta semplice alla Cassa
di appartenenza, corredata dal certificato medico comprovante la data di inizio della
gravidanza e la data presunta del parto, e un’autocertificazione attestante che la
lavoratrice non ha diritto all’indennità di maternità a titolo di lavoratrice autonoma o
subordinata. Se si tratta di libere professioniste adottive e/o affidatarie la domanda deve
essere presentata entro centottanta giorni dall’ingresso del bambino in famiglia e deve
essere corredata da un’autocertificazione attestante:
a) il non diritto all’indennità di maternità a qualsiasi altro titolo;
b) la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia.
Alla domanda va inoltre allegata copia autenticata del provvedimento di adozione o di
affidamento.
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L’indennità è pari all’80% dei 5/12 del reddito percepito dalla lavoratrice e denunciato ai
fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda. In ogni caso l’indennità
non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura
dell’80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio.
In caso di aborto spontaneo o terapeutico la lavoratrice ha diritto:
-
• all’indennità di maternità nella misura intera nel caso in cui l’interruzione avvenga
dopo il sesto mese di gravidanza;
-
• all’indennità di maternità nella misura pari all’80% di una mensilità del reddito
percepito dalla lavoratrice e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a
quello della domanda nel caso in cui l’interruzione di gravidanza avvenga tra il terzo
e il sesto mese. Comunque l’indennità non può essere inferiore all’80% di una
mensilità del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio.
Collaboratrice coordinata e continuativa
A partire dal 1° gennaio 1998 anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata del 14%
presso l’INPS (collaboratrici coordinate e continuative, libere professioniste non iscritte
ad altre casse di previdenza, venditrici porta a porta) hanno diritto all’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi al parto,
indipendentemente dall’astensione dal lavoro.
L’indennità di maternità che è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia
non spetta alle lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e/o alle
pensionate.
Per avere diritto all’indennità di maternità è necessario che risulti accreditato a favore
della futura mamma lo 0,50% di almeno tre mensilità versate nei dodici mesi precedenti
i due mesi anteriori la data del parto.
In caso di adozione o affidamento l’indennità spetta, sulla base di idonea
documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della
lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia
superato i sei anni di età. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale
l’indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia
della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o
dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età.
L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della
gestazione, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo breve lasso
temporale, è considerato parto a tutti gli effetti. Da ciò deriva che la lavoratrice ha diritto
all’indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi. L’interruzione
spontanea, terapeutica o volontaria di gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno
dall’inizio della gestazione è considerato aborto e non dà titolo nè all’assegno per
aborto, nè all’indennità di maternità. La lavoratrice può far valere il diritto all’indennità di
malattia secondo le disposizioni previste per tale prestazione (es. degenza ospedaliera).
L’indennità di maternità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile
in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione
coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, riferito ai dodici
mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Nel caso in cui l’anzianità
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assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennità sono
determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza dell’anzianità stessa.
La lavoratrice deve presentare apposita domanda all’INPS entro un anno dalla fine del
periodo indennizzabile (il termine decorre dalla fine dei tre mesi dopo il parto) corredata
da idonea certificazione
Congedo Parentale
Se la madre è una lavoratrice dipendente, per l’astensione maternità, può richiedere
l’astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale.
E’ possibile usufruire del congedo anche contemporaneamente al papà.
Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina e per
un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa
che può essere preso anche per un solo giorno.
Nel caso in cui la madre sia l’unico genitore, ha diritto ad usufruire di un periodo di
congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi.
Il datore di lavoro va avvisato almeno 15 giorni prima della data prevista per
l’astensione.
Per quanto riguarda l’indennità l’INPS verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di
età del bambino. Successivamente la madre non percepirà nessuna retribuzione a
meno che il suo reddito sia inferiore a 2,5 volte i trattamento minimo di pensione.
Il periodo di congedo ti viene calcolato nell’anzianità di servizio.
Se la madre è una lavoratrice autonoma e la/il figlia/o è nata/o a decorrere dal 1°
gennaio 2000, la madre ha diritto al congedo parentale comprensivo di trattamento
economico limitatamente a 3 mesi ed entro il primo anno di età.
Congedi e permessi per la malattia di tua figlia o tuo figlio
Se il/la figlio/a si ammala il permesso può essere preso in alternativa al papà fino all’8°
anno di età di tua figlia/o e spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore
non ne abbia diritto.
Fino ai 3 anni – la madre può assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli
di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio/a. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età, è elevato a sei anni.
Dai 3 agli 8 anni - Se il bambino/a si dovesse ammalare la madre può assentarsi dal
lavoro per un max di 5gg lavorativi all’anno per ogni figlio/a (anche per le adozioni e gli
affidamenti).
Nel caso, però in cui, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età
compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre
anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
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Va presentato un certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio
Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore/trice.
Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero del figlio/a nel periodo delle ferie, queste
possono venire sospese per l’intera durata del ricovero.
Dal punto di vista retributivo non è prevista nessuna indennità, i congedi sono utili
invece per il calcolo dell’anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive. Per quanto
riguarda il trattamento previdenziale i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bimbo/a
prevedono la contribuzione figurativa, tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione è figurativa
ridotta.
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita della bambina/o la mamma ha la possibilità di avvalersi di
riposi giornalieri.
Se la madre ha un orario superiore a 6 ore può disporre di due riposi anche cumulabili
nella giornata 1 ora per ogni riposo.
Se ha un orario inferiore alle 6 ore può disporre di 1 solo riposo.
Nel caso in cui la madre fruisca di Asilo nido o di struttura idonea istituita dall’azienda
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze il periodo di riposo ha la durata di 1/2
ora.
Nel caso del parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate dal papà.
Nel caso di adozione o di affidamento puoi utilizzare le medesime regole entro il primo
anno di età della bimba/o
Dal punto di vista retributivo i riposi corrispondono a tutti gli effetti alla durata e
retribuzione del lavoro. Quindi l’INPS interviene sull’intero ammontare della retribuzione.
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da contribuzione
figurativa.
I diritti
Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo
Al rientro dal congedo per maternità ha diritto a conservare il suo posto di lavoro, nella
stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e hai diritto di restarvi fino al
compimento di un anno di età del/la bimba/o. La madre lavoratrice deve essere adibita
alle stesse mansioni che svolgeva prima del congedo oppure ad altre mansioni che il
contratto collettivo consideri equivalenti.
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Anche al rientro dopo un congedo parentale, dopo un permesso o un riposo hai gli
stessi diritti.
Divieto di licenziamento
La madre lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza
(anche se il datore di lavoro ancora non ne era stato informato) fino al compimento di un
anno di età del/la bimbo/a.
Il licenziamento può essere invece comunicato se c’è colpa grave che costituisca giusta
causa, se l’azienda dove la madre collocata cessi l’attività, se sia terminata la
prestazione per la quale eri stata assunta oppure sia scaduto il contratto a termine e
anche se non ha superato il periodo di prova. Su quest’ultima ipotesi però bisogna
verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perchè la madre è rimasta
incinta.
Anche se la madre collaboratrice domestica e la sua gravidanza è iniziata all’interno del
periodo di lavoro non puòvenir licenziata fino al terzo mese dopo il parto.
Non può neanche essere sospesa dal lavoro a meno che venga sospesa l’attività
dell’azienda o del reparto e non può neanche essere messa in mobilità.
La madre può essere licenziata perchè chiedei congedi parentali o si assenta per una
malattia del/la bimbo/a.
Dimissioni
Se la mamma presenta le dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di
età del/la bimbo/a ha diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di
licenziamento e non deve comunicarle con il preavviso previsto dal contratto.
Le dimissioni non sono valide se non sono convalidate dall’Ispettorato del Lavoro.
Divieto lavoro notturno
Fino al compimento di un anno di età del/la bimbo/a la mamma non può lavorare dalle
ore 24 alle ore 6, mentre non à obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che il/la
bimbo/a non abbia compiuto i tre anni di età.
Se la madre è l’unica affidataria del/la figlio/a convivente non sei obbligata a prestare il
lavoro notturno fino all’età di dodici anni.
Se la madre ha a carico un/a figlio/a o altra persona disabile non è mai obbligata a
prestare il lavoro notturno.
Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione
Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui la madre ha un’indennità
ridotta, ha diritto a richiedere al datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come
per le spese mediche o per l’acquisto della casa.
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Figlia/o con grave handicap
Nel caso in cui il figlio/a sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla
legge 104/92, i permessi e i riposi previsti dalla medesima legge possono essere
cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.
Fino ai 3 anni di età del bimbo/a
•
Estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, sempre che il figlio/a non sia
ricoverato/a in istituti specializzati a tempo pieno.
•
Diritto a 2ore di riposo giornaliero.
Dai 3 agli 18 anni di età del bimbo/a
•
3 gg di permesso mensile, anche continuativi.
Oltre i 18 anni
•
3 gg di permesso mensile, anche continuativi a condizione che il figlio/a conviva con
te o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo.
Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo
parentale l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione.
Per quanto riguarda, invece, i riposi giornalieri e i permessi mensili la retribuzione è
completa. Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.
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Per i papà
Congedo di paternità
Il padre lavoratore ha diritto a stare a casa dal lavoro per un periodo che si chiama
congedo di paternità e che dura per tutto il tempo che sarebbe spettato alla mamma
(complessivamente cinque mesi) quando è l’unico genitore, oppure la mamma è
gravemente malata.
In tal caso il papà dovrà solo presentare al datore di lavoro la certificazione che attesti la
morte, l’abbandono, la grave infermità della mamma o l’affidamento esclusivo.
E’ previsto l’80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l’integrazione al
100%) e il periodo di assenza viene calcolato come anzianità di servizio, anche ai fini
della 13ª e delle ferie. Se il padre vuole, ha il diritto di utilizzare ferie o permessi in
aggiunta o in sostituzione al congedo per paternità.
Se il padre si trova in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle
liste, mentre l’indennità di mobilità ti continuerà a essere pagata sempre per il periodo
massimo previsto.
Il padre in congedo di paternità non viene cancellato dalla lista se, durante il congedo,
rifiuta un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.
Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e potrà chiedere il congedo per paternità
nel caso in cui i bambini/e:
-
Non abbiano più di sei anni, a meno che i bimbi vengano da un paese straniero
-
Non abbia già chiesto il congedo la mamma
-
La mamma non ci sia o sia gravemente malata
Riposi giornalieri
Durante il primo anno di vita della bambina/o il padre ha la possibilità di avvalersi di
riposi giornalieri nei casi in cui:
-
i figli o le figlie siano affidati solo al papà;
-
la mamma lavoratrice dipendente non li utilizzi;
-
la mamma non sia lavoratrice dipendente;
-
vi sia il decesso o una grave malattia della mamma.
Solo in questi casi:
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-
Se il papà ha un orario superiore a 6 ore può disporre di due riposi anche cumulabili
nella giornata. Un’ora per ogni riposo.
-
Se ha un orario inferiore alle 6 ore può disporre di 1 solo riposo.
-
Nel caso in cui fruisca di Asilo nido o di struttura idonea, istituita dall’azienda
nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, il periodo di riposo ha la durata di
1/2 ora.
Nel caso del parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere
utilizzate dal papà.
Nel caso di adozione o di affidamento può utilizzare le medesime regole entro il primo
anno di età della bimba/o.
Dal punto di vista retributivo i riposi corrispondono a tutti gli effetti alla durata e
retribuzione del lavoro. Quindi l’INPS interviene sull’intero ammontare della sua
retribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da
contribuzione figurativa.
Congedo parentale
Se il padre ha un lavoro dipendente, può richiedere l’astensione facoltativa dal lavoro,
che si chiama congedo parentale.
E’ possibile usufruire del congedo anche contemporaneamente alla mamma e il diritto
può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina e per un
periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che
può essere fruito anche per un solo giorno.
Nel caso in cui il padre sia l’unico genitore, ha diritto a usufruire di un periodo di
congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi, se ne chiede
almeno tre consecutivi la durata massima arriva agli 11 mesi.
E’ necessario preavvisare il datore di lavoro almeno 15gg prima della data in cui si
intende iniziare l’astensione.
Per quanto riguarda l’indennità l’INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di
età del bambino. Successivamente il papà non percepirà nessuna retribuzione a meno
che il reddito sia inferiore a 2,5 volte i trattamento minimo di pensione.
Il periodo di congedo viene calcolato nell’anzianità di servizio e i periodi di congedo
entro i 3 anni di età del bimbo/a prevedono la contribuzione figurativa, tra i 3 e gli 8 anni
la contribuzione è figurativa ridotta.
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Se il lavoratore non è un dipendente a tempo indeterminato ma è:
Lavoratore part-time
Per i lavoratori, compresi quelli adottivi e/o affidatari, a part-time orizzontale, verticale o
ciclico valgono tutte le disposizioni stabilite dalla legge per i lavoratori a tempo pieno, a
eccezione dei riposi giornalieri per l'allattamento del bambino che sono solo di un'ora
quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore. Le relative indennità per congedo di
paternità, congedi parentali e permessi sono riproporzionate sulla base dell’orario
ridotto.
Lavoratore interinale
Ai lavoratori temporanei, compresi quelli adottivi e/o affidatari, si applicano tutte le
disposizioni previste dalla legge in materia di tutela della paternità.
Socio di cooperative
Tutte le disposizioni previste dalla legge ai fini della tutela della paternità si applicano
anche alle lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli adottivi e/o affidatari, di
società cooperative, anche se soci di queste ultime.
In tale ipotesi per i lavoratori e le lavoratrici assunti è previsto uno sgravio contributivo in
misura pari al 50% per tutta la durata del contratto a termine.
Collaboratore coordinato e continuativo
A partire dal 1° gennaio 1998 anche i lavoratori is critti alla gestione separata dell’INPS
hanno diritto all’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del
parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di
morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento l’indennità di
paternità spetta nell’ulteriore ipotesi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta.
L’indennità di paternità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile
in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione
coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, riferito ai dodici
mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di
riferimento e l’indennità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di
decorrenza dell’anzianità stessa.
Il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS entro un anno dalla fine del
periodo indennizzabile (il termine decorre dalla fine dei tre mesi dopo il parto) corredata
da idonea certificazione
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Congedi e permessi per la malattia dei figlio
Se il figlio/a si ammala, il papà ha diritto a rimanere a casa, in alternativa alla mamma
fino all’8° anno di età del figlio/a. Il congedo sp etta al genitore richiedente anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto.
Fino ai 3 anni – Il papà può assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di
tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun
figlio/a. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età, è elevato a sei anni.
Dai 3 agli 8 anni - Se il bambino/a si dovesse ammalare, il padre può assentarsi dal
lavoro fino a 5giorni lavorativi all’anno per ogni figlio/a (anche per le adozioni e gli
affidamenti). Nel caso, però in cui, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha
un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei
primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
E’ necessario presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice.
Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero del figlio/a nel periodo delle ferie, queste
possono venire sospese per l’intera durata del ricovero.
Dal punto di vista retributivo non è prevista nessuna indennità, i congedi sono utili
invece per il calcolo dell’anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive.
I Diritti
Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo
Al rientro dal congedo per paternità vi è il diritto a conservare il posto di lavoro nella
stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e ha diritto di restarvi fino al
compimento di un anno di età del/la bimba/o.
Il padre dovrà essere adibito alle stesse mansioni che svolgeva prima del congedo
oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti. Anche al rientro
dopo un congedo parentale, dopo un permesso o un riposo il padre ha gli stessi diritti.
Divieto di licenziamento
Il padre non puoi essere licenziato se usufruisce del congedo per paternità fino al
compimento di un anno di età del/la bimbo/a.
Il licenziamento può essere invece comunicato se ci sia una colpa grave che costituisca
giusta causa, se l’azienda dove il padre era collocato cessi l’attività, se sia terminata la
prestazione per la quale era stato assunto oppure sia scaduto il contratto a termine ed
anche se non abbia superato il periodo di prova. Su quest’ultima ipotesi però bisogna
verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perchè il padre chiede di
usufruire del congedo per paternità.
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Il padre non può neanche essere sospeso dal lavoro a meno che venga sospesa
l’attività dell’azienda o del reparto e non può neanche essere messo in mobilità.
Il padre inoltre non può essere licenziato perchè chiede i congedi parentali o si assenta
per una malattia del/la bimbo/a.
Dimissioni
Se il padre sta fruendo del congedo per paternità, se presenta le dimissioni
volontariamente entro il compimento di un anno di età del/la bimbo/a, ha diritto a
richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non deve comunicarle
con il preavviso previsto dal contratto.
Le dimissioni tuttavia non sono valide se non sono convalidate dall’Ispettorato del
Lavoro.
Divieto lavoro notturno
Il padre non può essere obbligato a prestare il lavoro notturno se convive con la madre
(in alternativa a lei) e fino a che il/la bimbo/a non abbia compiuto i tre anni di età.
Se è genitore unico affidatario del/la figlio/a convivente il padre non può essere
obbligato a prestare il lavoro notturno fino all’età di dodici anni del figlio.
Se ha a carico un/a figlio/a o altra persona disabile non può mai venire obbligato a
prestare il lavoro notturno.
Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione
Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui è prevista l’indennità
ridotta, il padre ha diritto a richiedere al datore di lavoro un anticipo della liquidazione,
così come per le spese mediche o per l’acquisto della casa.
Figlia/o con grave handicap
Nel caso in cui il figlio/a sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla
legge 104/92, i permessi ed i riposi previsti dalla medesima legge possono essere
cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.
Fino ai 3 anni di età del bimbo/a è prevista l’estensione del congedo parentale ad un
max di 3 anni, sempre che il figlio/a non sia ricoverato/a in istituti specializzati a tempo
pieno. Vi è inoltre il diritto a 2 ore di riposo giornaliero.
Dai 3 agli 18 anni di età del bimbo/a sono previsti 3 gg di permesso mensile, anche
continuativi.
Oltre i 18 anni sono previsti i 3 gg di permesso mensile, anche continuativi a condizione
che tuo figlio/a conviva con te o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed
esclusivo.
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Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo
parentale l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione. Per quanto riguarda, invece,
i riposi giornalieri ed i permessi mensili la retribuzione è completa.
Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.
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Per saperne di più
Per scaricare i testi di legge integrali:
-
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal sito: www.welfare.gov.it
Per avere ulteriori informazioni sulle modalità di fruizione del diritto e per scaricare i
moduli necessari per presentare le varie domande previste per fruire dei congedi:
-
Inps, Piazzetta del Portello, 8 33170 Pordenone , tel.: 0434 527111, oppure dal sito:
www.inps.it
Se sono rimasti dei dubbi, se vi sono delle situazioni non chiare riguardanti il papà o la
mamma, è possibile mettersi in contatto con:
-
Consigliera regionale di parità, Via San Francesco 37, 34133 Trieste, tel. 040
3775150, e-mail: [email protected]
-
Cgil, Via San Valentino, 30 33170 Pordenone, tel 0434.54111
-
Cisl, Via San Valentino, 30 33170 Pordenone, tel 0434. 549911
-
Uil, Via San Valentino, 30 33170 Pordenone tel 0434. 541541
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