Carta dei Servizi

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Carta dei Servizi
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
La “Casa Facile” è una porta che l’Istituto Autonomo Case
Popolari di Foggia apre ai propri utenti per introdurli nelle finalità, nelle
procedure e nell’organizzazione dell’Ente.
Come si ottiene un alloggio di edilizia popolare? Come si richiede un
intervento di manutenzione? A quali uffici occorre rivolgersi e in quali
orari? Quale documentazione va prodotta?
A queste, come ad altre domande, il manualetto prova a fornire
risposte semplici, chiare e dirette, offrendo al contempo una nitida
fotografia della struttura amministrativa e tecnica dell’Istituto, il quadro
essenziale della normativa di riferimento, un’appendice completa e dedicata
alla modulistica. L’utente ha a sua disposizione uno strumento di agevole
consultazione che lo rende più vicino all’ente e consapevole dei suoi diritti
e doveri.
La “Casa Facile” non vuole essere solo una “bussola” per muoversi
correttamente all’interno dell’ente, ma soprattutto un mezzo di costante
dialogo, che consenta di migliorare l’organizzazione e i servizi dell’Istituto
modellandoli sulle esigenze espresse dai suoi fruitori, chiamati a sentirsi parte
dell’amministrazione, la parte più importante, in un rinnovato rapporto
di fiducia e reciproca collaborazione. Per questo motivo l’’IACP di
Foggia ha inteso rivisitare il proprio sito internet rendendolo fruibile e ricco
d’informazioni per quanti quotidianamente s’interfacciano con l’ente.
L’obiettivo, che si intende perseguire, è porre le basi di un “patto” tra
utenti e Amministrazione con la convinzione che la nostra missione non
può prescindere da un’azione sinergica con le parti sociali, sindacali e con le
istituzioni impegnate a garantire sul territorio il diritto alla casa, il rispetto
della legalità e il perseguimento degli obiettivi sociali e di eguaglianza.
Il Commissario Straordinario
Vice Prefetto
Dott. Donato Cafagna
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
L’istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Foggia nell’ambito della propria
attività, è impegnato da tempo con determinazione e convinzione nel perseguimento
di obiettivi finalizzati all’innovazione ed al miglioramento dei servizi offerti alla propria
utenza.
La consapevolezza del fondamentale ruolo che la pubblica amministrazione riveste nello
sviluppo del proprio territorio, e la certezza che un impegno sinergico tra le istituzioni
può meglio garantire questo risultato, conduce lo IACP di Foggia ad intensificare i propri
sforzi per un miglioramento globale della qualità dei servizi offerti.
A tal fine è in corso nel nostro Ente un profondo processo di trasformazione atto ad
allineare idealmente la nostra attività con le aspettative dell’utenza.
L’innovazione non può prescindere dalla semplificazione delle attività amministrative,
per il perseguimento della quale l’IACP si è attivato da tempo nel rispetto di quanto
statuito dalla legislazione vigente adattando i propri procedimenti e la modulistica.
L’elevato livello di informatizzazione raggiunto dall’ente è un traguardo importante che
nel contempo chiama ad una maggiore convergenza di tutti i nostri sforzi per poter
offrire a coloro i quali si interfacciano con lo IACP risposte immediate ed esaustive.
A questo proposito stiamo lavorando sul sito web istituzionale che vuole essere più
di una vetrina della nostra organizzazione, una mappa puntuale in grado di orientare
l’utente e di offrire interattivamente risposte alle proprie istanze.
Nel contempo ci impegniamo a rafforzare il servizio ricevimento pubblico che già offre
una preziosa assistenza quantitativa e qualitativa, garantita tra l’altro da personale
professionalmente qualificato, pensando ad un ufficio relazioni con il pubblico che
possa ancora più efficacemente offrire supporto alla nostra utenza.
Tutti i nostri sforzi risulterebbero vani se non ossequiassimo un principio fondamentale
della attività amministrativa e soprattutto dell’azione di questo ente.
Alla trasparenza delle nostre azioni dedichiamo particolare attenzione consentendo con
la celerità che la legge ci attribuisce e sempre nel rispetto di essa i diritti di partecipazione e di accesso agli aventi diritto ai sensi della legge 241 del 1990.
Proseguiamo con passione il nostro lavoro, consapevoli che la forte responsabilità che
ci accompagna è mantenere sempre vivo il rapporto di fiducia che ci lega ai nostri
utenti.
Il Coordinatore Generale
Ing. Antonio Raffaele di Stefano
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COME RAGGIUNGERCI?
L’Istituto Autonomo Case Popolari è a Foggia in via Romolo Caggese, n. 2
nei pressi della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi e di fianco
ai giardini della Villa Comunale.
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COME CONTATTARE GLI UFFICI DELL’ENTE?
Chiamando al numero telefonico
oppure scrivendo tramite:
fax al numero 0881 778861 o
e-mail: [email protected]
Per comunicare con
 il Commissario :
 il Coordinatore:
 il Dirigente Tecnico:
 il Dirigente Amministrativo
 Casella di posta certificata:
0881 762111
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
QUALI SONO GLI ORARI DI RICEVIMENTO PUBBLICO?
Gli uffici dell’Ente ricevono il pubblico:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
8,30 - 11,30
16,00 - 17,30
8,30 - 11,30
16,00 - 17,30
È sempre a disposizione degli utenti il sito internet istituzionale
www.iacpfg.gov.it ricco di informazioni e della modulistica necessaria.
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QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO?
Il quadro normativo di riferimento per le attività di competenza dell’IACP è
costituito da una serie di provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel
tempo in considerazione anche dell’evoluzione che ha caratterizzato l’esistenza
degli Istituti Autonomi Case popolari e la successiva delega dello Stato alle
Regioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
La legge della Regione Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984 costituisce l’essenziale
riferimento per ciò che riguarda l’assegnazione e la determinazione dei canoni
di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Si riportano i provvedimenti legislativi statali e regionali più significativi:
Legge 30 dicembre 1960 n. 1676 “Norme per la costruzione di abitazioni
per i lavoratori agricoli”.
Legge 14 febbraio 1963 n. 60 e successivo regolamento di attuazione “Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA CASA”.
Legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento per l’edilizia
residenziale pubblica”.
D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 “Norme per l’assegnazione e la revoca
nonché per la determinazione e revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 “Norme per la riorganizzazione delle
amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia
residenziale pubblica”.
Legge 8 agosto 1977 n. 513 “Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei
programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
minimo dell’edilizia residenziale pubblica”.
Legge 27 luglio 1978 n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.
Legge 5 agosto 1978 n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale”.
Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 “ Norme per l’assegnazione
e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica”.
Legge 24 dicembre 1993 n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica”.
Legge Regione Puglia n. 3 del 23 gennaio 1996 “Adeguamento canoni di
locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Legge Regione Puglia n. 15 del 13 luglio 1998 “Disciplina canoni di
locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
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Legge 431 del 9 dicembre 1998 art. 2 comma 3 “Disciplina delle locazioni
e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
Legge Regione Puglia n. 1 del 12 gennaio 2005 art. 60 “Regolarizzazione
rapporto locativo alloggi di ERP”.
Legge Regione Puglia n. 22 del 19 luglio 2006 CAPO III artt. 10 e 11
“Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Legge Regione Puglia n. 40 del 31 dicembre 2007 artt. 20 e 21 “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica”.
Legge Regione Puglia n. 5 del 16 marzo 2009 “Norme urgenti in materia
di regolarizzazione del rapporto locativo e proroga delle commissioni
per la formazione delle graduatorie e per la mobilità degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica”.
Palazzo delle Statue già I.A.C.P. - Foggia
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QUALI SONO I DIRITTI DELL’ASSEGNATARIO?
Nel rispetto del regolamento generale approvato dalla Regione Puglia e delle
disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica l’assegnatario nell’uso
dell’alloggio ha il diritto di:










occupare l’alloggio avuto in consegna e sottoscrivere il contratto di locazione
con lo I.A.C.P.
Abitare nell’alloggio assegnato, con la garanzia che tale diritto sia esteso
anche ai propri familiari conviventi, nel caso di decesso o di separazione
da parte dell’assegnatario.
Pagare un canone proporzionato al reddito complessivo percepito dal nucleo
familiare.
Ottenere una modifica del canone attribuito, qualora muti il reddito percepito
dal nucleo familiare.
Ospitare nell’abitazione assegnata, previa autorizzazione dell’Ente, persone
estranee al nucleo familiare, per un periodo non superiore ad un anno per
obiettive esigenze di assistenza.
Autogestire i servizi e gli spazi comuni assegnati all’immobile. Gli inquilini,
che occupano alloggi dove è stato costituito il condominio, hanno diritto
di voto nelle decisioni che riguardano le spese e la gestione dei servizi.
Usufruire degli interventi di manutenzione straordinaria, con esclusione di
quelli di ordinaria manutenzione che restano a carico degli assegnatari.
Richiedere e ricevere le informazioni relative al contratto, all’importo dei
canoni, e su tutte le altre attività che riguardano l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di E.R.P.
Accedere alla documentazione che lo riguarda direttamente e che è in possesso dell’Istituto. L’accesso agli atti dell’assegnatario può avvenire anche
da parte delle organizzazioni sindacali opportunamente delegate.
Ricevere dai dipendenti dell’ente disponibilità e cortesia.
…E I DOVERI?


Osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel contratto di locazione stipulato con l’Istituto e nel regolamento generale approvato dalla
Regione Puglia nonché quelle riportate nel regolamento di autogestione
del condominio.
Rispettare le regole di convivenza civile e di buon vicinato con gli altri
assegnatari.
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







Corrispondere regolarmente il canone di locazione.
Presentare periodicamente la documentazione relativa al reddito complessivo
del nucleo familiare per consentire l’aggiornamento del canone di locazione.
Abitare, stabilmente, l’alloggio ottenuto in assegnazione in particolare:
• occuparlo entro il trentesimo giorno dell’atto della stipula contrattuale;
• rappresentare con adeguata istanza al Comune e/o all’Istituto, a seconda
dei casi, le motivazioni dell’eventuale rifiuto ad occupare l’unità abitativa
incorrendo in mancanza nella decadenza dall’assegnazione;
• non cedere e non subaffittare l’alloggio assegnato a terzi;
• non adibire l’abitazione e/o le sue pertinenze ad usi diversi da quelli
stabiliti.
Mantenere l’alloggio assegnato con la massima diligenza. L’Istituto, all’atto
della stipula contrattuale, acquisisce una somma, pari a due mensilità del canone a titolo di deposito cauzionale, che sarà trattenuta dall’Ente nel caso in
cui l’alloggio venisse riconsegnato in uno stato diverso da quello originario.
Eseguire i lavori di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento
dell’efficienza dell’alloggio.
Acquisire, preventivamente, le autorizzazioni necessarie per eseguire lavori
diversi dalla manutenzione che comportino modifiche strutturali o variazioni
dello stato originario dell’alloggio. Qualsiasi miglioria non dà diritto comunque
ad alcuna indennità.
Rispettare il regolamento condominiale, di autogestione ed il regolamento
generale per la disciplina degli alloggi di ERP approvato dall’Ente.
Versare regolarmente all’amministratore o al responsabile dell’Autogestione le
spese condominiali richieste.
Edificio I.A.C.P. di via Frassati - Foggia
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COME SI OTTIENE UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA?
Ai sensi della legge della Regione Puglia n. 54 del 1984 all’assegnazione degli
alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune in cui
gli stessi sono ubicati. Il bando di concorso, finalizzato alla formazione delle
graduatorie generali e permanenti, viene pubblicato per almeno 15 giorni
consecutivi, mediante affissione di manifesti, nell’albo pretorio dei comuni
interessati nonché nella sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari. La diffusione
del bando è data inoltre dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di
categoria. Il bando di concorso viene, inoltre, inviato al Ministero Affari Esteri
affinché venga curata l’affissione presso le sedi consolari.
L’art. 2 della legge regionale n. 54 del 1984 stabilisce quali sono i requisiti per
l’assegnazione. Ogni aspirante assegnatario, in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge, può partecipare ad una sola assegnazione nell’ambito regionale
presentando, entro i termini fissati dal bando di concorso, la domanda redatta
su apposito modulo fornito dal Comune.
La stessa amministrazione comunale provvede all’istruttoria delle pratiche ed
alla formazione delle graduatorie provvisorie che vengono approvate definitivamente dalla Commissione Provinciale di assegnazione nominata dalla Giunta
Regionale.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
Edificio I.A.C.P. di via Bellucci - Foggia
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COME AVVIENE L’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO?
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base all’ordine della graduatoria definitiva approvata dalla Commissione Provinciale di assegnazione,
è effettuata dal Sindaco del Comune territorialmente competente che vi
provvede con apposito decreto.
Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto fissando il giorno e
il luogo per la scelta dell’alloggio. La scelta degli alloggi è compiuta dagli
assegnatari in base all’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
L’Istituto Autonomo Case Popolari non svolge alcuna funzione in ordine
alla gestione delle graduatorie e all’emanazione del provvedimento di
assegnazione L’ente partecipa alle operazioni di scelta degli alloggi da
parte degli assegnatari nella giornata e nell’ora concordata con il Comune
interessato.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
Edificio I.A.C.P. di via Lussemburgo - Foggia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COME SI DETERMINA IL CANONE DI LOCAZIONE?
Il canone di locazione, determinato in base ai parametri oggettivi e modulato in
relazione al reddito secondo percentuali previste dalla legge, decorre dal mese
successivo alla consegna dell’alloggio.
La legge regionale n. 54 del 1984, definisce i criteri per la determinazione del
canone oggettivo che viene determinato moltiplicando il costo base unitario di
produzione per la superficie convenzionale ed è aggiornato sulla base dell’indice ISTAT e dei vari coefficienti moltiplicativi simili a quelli previsti dalla legge
dell’equo canone (vetustà, stato di conservazione, livello, ubicazione, ecc…).
Stabilito il canone oggettivo, si applica, in funzione dello stesso, il canone soggettivo, in relazione alla situazione reddituale complessiva del nucleo familiare.
Il limite reddituale previsto dalla legge quale requisito per l’assegnazione è pari a
€ 13.000,00. Il canone di locazione massimo, applicato agli inquilini con reddito
superiore ai limiti di decadenza, non deve essere superiore al canone concordato,
depositato nel Comune interessato, in base agli Accordi previsti dall’art. 2, comma
3 legge n. 431 del 1998, ed in caso di mancato deposito nel Comune interessato,
al canone concordato più basso presso un Comune confinante o a quello più vicino
con canone concordato depositato.
Il canone di locazione minimo dal 1° settembre 2006 è stato stabilito in € 25,00.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via Togliatti - Torremaggiore
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COME SI DIVENTA INQUILINI DELL’IACP?
Successivamente al provvedimento di assegnazione acquisito dal Comune,
l’Istituto invia specifica convocazione all’interessato con l’indicazione della
documentazione anagrafica e reddituale dell’intero nucleo da esibire al fine
della determinazione del canone soggettivo di locazione.
Per la stipula del contratto occorre:
• un documento di riconoscimento in corso di validità;
• il codice fiscale.
E’ necessario, inoltre, provvedere al pagamento delle seguenti spese:
• il deposito cauzionale pari a 2 (due) mensilità del canone di locazione;
• il canone di locazione del mese corrente;
• il 50% dell’imposta annuale di registro del 2% calcolata sull’ammontare
annuo del canone di locazione;
• bolli e diritti di segreteria per la redazione del contratto di locazione.
A tal fine vengono inviati all’assegnatario tutti i bollettini necessari ai predetti
versamenti.
Il contratto di locazione viene sottoscritto in duplice copia, una per l’assegnatario, e viene trasmesso telematicamente agli uffici competenti del Ministero
delle Finanze per la registrazione. All’atto della stipula viene consegnato il
Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
Successivamente viene effettuata la consegna dell’alloggio da parte di un
tecnico dell’Istituto, che provvede a redigere apposito verbale.
L’assegnatario che, previa diffida dello I.A.C.P., non sottoscriva il contratto di
locazione e non prenda in consegna l’alloggio ovvero non lo occupi stabilmente
entro 30 giorni (60 per gli emigranti) dalla consegna delle chiavi, è dichiarato
decaduto dall’Amministrazione Comunale competente, che lo esclude altresì
dalla graduatoria.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
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COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE?
Il pagamento del canone di locazione è uno specifico obbligo dell’assegnatario che deve provvedervi nel rispetto dei tempi e delle modalità definiti dal
contratto.
L’Istituto invia bimestralmente un bollettino di pagamento prestampato che
l’inquilino è tenuto a pagare presso qualsiasi ufficio postale entro la prima decade del mese di riferimento, il pagamento effettuato oltre i termini comporta
l’applicazione di interessi moratori pari al tasso ufficiale di sconto.
In caso di mancata ricezione del bollettino necessario per il pagamento, è
possibile richiederlo direttamente presso gli uffici dell’Istituto.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via Perosi - Foggia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COSA COMPORTA IL MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE?
La legge regionale n. 54 del 1984 all’art. 17 prevede che la morosità superiore
ai due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del
contratto con conseguente dichiarazione di decadenza dall’assegnazione.
La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso
dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine
perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
La morosità può essere sanata anche mediante rateizzazione secondo le modalità
stabilite dall’amministrazione.
Le richieste di rateizzazione e riconoscimento di debito, devono essere sottoscritte in presenza di un funzionario dell’Istituto previo versamento di un
acconto.
Il pagamento rateale comporta la corresponsione degli interessi pari al tasso
ufficiale di sconto.
Dopo l’accoglimento della richiesta da parte dell’ente, l’inquilino assume l’obbligo del pagamento delle rate.
Il mancato pagamento di una sola rata determina la risoluzione dell’accordo.
In tal caso, l’istituto agisce ai sensi di legge con aggravio di spese ed oneri
vari.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
Edificio I.A.C.P. “Borgo Croci” - Foggia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
SONO PREVISTI AIUTI PER GLI INQUILINI IN DIFFICOLTÀ?
Ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n.54 del 1984 l’Istituto Autonomo
Case Popolari istituisce un Fondo Sociale da utilizzarsi per la corresponsione di
contributi a favore di assegnatari che non siano in grado di sostenere l’onere
per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati
dall’Ente, nonché per i cambi di alloggio.
La Commissione per la gestione del fondo sociale, operante presso la sede dello
I.A.C.P., valuta le istanze pervenute verificando la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge e ammette al contributo, con apposito provvedimento
amministrativo, i soggetti aventi titolo.
Presso gli sportelli dell’Istituto, i Comuni territorialmente competenti e le
organizzazioni sindacali a tutela degli inquilini sono in distribuzione i modelli
da compilare per l’accesso al Fondo Sociale.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via Bernini - Manfredonia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COME VIENE AGGIORNATA LA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE?
L’Istituto biennalmente provvede ad aggiornare la situazione reddituale degli assegnatari, che ricevono, presso il proprio domicilio, la modulistica corredata dalle
istruzioni per una corretta dichiarazione. L’Istituto attraverso l’Ufficio relazioni con
il pubblico e le Organizzazioni Sindacali dell’utenza fornisce le indicazioni utili
per la corretta compilazione della scheda che va presentata, nel termine stabilito,
direttamente all’IACP o per il tramite dei sindacati dell’utenza.
Il canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per
il quale è stata accertata la situazione reddituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione reddituale richiesta o
di palese inattendibilità della stessa, agli assegnatari sarà applicato il canone
concordato depositato presso il comune di ubicazione dell’immobile.
Per gli assegnatari che dovessero presentare la documentazione dopo il termine
di scadenza, l’eventuale cambiamento di fascia avverrà dal mese immediatamente
successivo alla consegna stessa.
L’assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito
inferiore qualora abbia subito nell’anno precedente una diminuzione di reddito.
La collocazione è disposta dall’ente gestore, su apposita istanza dell’interessato,
con decorrenza dal mese successivo alla data dell’istanza.
L’Istituto si attiverà nei controlli e nelle verifiche di quanto dichiarato ed in caso
di dichiarazioni mendaci sarà avviato il procedimento legale previsto dalla vigente
normativa.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via IV Novembre - Candela
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COSA ACCADE QUANDO VARIA IL NUCLEO FAMILIARE?
L’ampliamento stabile del nucleo familiare è consentito, qualora non comporti la
perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica
dell’ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da
vincolo di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche
a persone estranee a condizione che siano riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza caratterizzata da mutua solidarietà
ed assistenza economica ed affettiva.
Il soggetto che viene inserito stabilmente nel nucleo familiare dell’assegnatario
acquisisce il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di
gestione.
Su richiesta dell’Ente, l’assegnatario deve autocertificare la posizione reddituale
complessiva dei soggetti per i quali avanza richiesta di ampliamento.
… E SE SI HA LA NECESSITÀ DI OSPITARE TEMPORANEAMENTE
TERZE PERSONE?
L’alloggio di E.R.P. deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario e dai
componenti del suo nucleo familiare così come risulta dalla certificazione
anagrafica. E’ vietata, pertanto, qualsiasi forma di coabitazione con altri nuclei
familiari.
L’ospitalità temporanea di terze persone è ammessa, previa autorizzazione dello
I.A.C.P., per un periodo non superiore ad un anno a condizione che la richiesta
scaturisca da obiettive esigenze di assistenza o da altro giustificato motivo.
L’istanza dell’assegnatario deve contenere le motivazioni che determinano
l’ospitalità temporanea al fine di consentire all’ente gestore la valutazione per
la successiva autorizzazione.
L’ospitalità temporanea non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta
nessuna variazione di carattere gestionale.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
È POSSIBILE SUBENTRARE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE?
In caso di decesso dell’assegnatario, il coniuge superstite e, in mancanza di
quest’ultimo, i restanti componenti del nucleo familiare aventi diritto nell’ordine
stabilito dalla legge possono subentrare nell’assegnazione e nel contratto di
locazione.
In caso di separazione fra i coniugi, l’Ente gestore (IACP) provvede al subentro
uniformandosi alla decisione del giudice.
Gli aventi diritto al subentro nell’ordine sono i seguenti:
• coniuge, figli legittimi e naturali conviventi;
• convivente more-uxorio con almeno due anni di convivenza;
• ascendenti, discendenti, collaterali fino al 3 grado e gli affini fino al
2 grado con almeno 2 anni di convivenza.
Il subentro va richiesto compilando il modulo fornito dall’ente, Se sussistono
i requisiti verrà volturato il contratto di locazione e, dal mese successivo alla
richiesta, verrà ricalcolato il canone di locazione. In caso di morosità pregressa,
se ne richiede l’estinzione eventualmente anche ratealmente.
Se non sussistono i requisiti occorre restituire l’alloggio entro 30 (trenta)
giorni dalla relativa comunicazione, in mancanza gli occupanti senza titolo
saranno perseguiti ai sensi di legge ed il recupero dell’alloggio avverrà per le
vie legali.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via Machiavelli - Foggia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COSA FARE SE CI SI ALLONTANA TEMPORANEAMENTE DALL’ALLOGGIO?
L’assegnatario che, per ragioni straordinarie e gravi, debba assentarsi temporaneamente, insieme a tutto il nucleo familiare, deve chiederne l’autorizzazione
all’Ente Gestore (IACP) .
La richiesta deve essere documentata. Se si tratta di allontanamento per
cure mediche occorre allegare idonea documentazione medica, comprovante
i problemi di salute.
L’assegnatario può trasferirsi temporaneamente, con tutto il nucleo familiare,
dall’alloggio dandone comunicazione scritta all’istituto che può autorizzare o
meno la richiesta.
In caso contrario, l’abbandono dell’alloggio determina la perdita dei requisiti
inerenti la permanenza duratura e stabile con conseguente decadenza dall’assegnazione.
L’assegnatario deve presentare all’Ente Gestore (IACP) la richiesta di autorizzazione, indicando le motivazioni per cui si trasferisce ed allegare idonea
documentazione.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale.
Edificio I.A.C.P. di via L. da Vinci - Lucera
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
COME SONO GESTITI I CONDOMINI IACP?
L’Istituto promuove ed attiva l’autogestione da parte degli assegnatari degli
alloggi, dei servizi accessori e degli spazi comuni. Alle autogestioni costituite
l’Ente fornisce l’assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per il
loro funzionamento. Gli assegnatari che nei confronti dell’autogestione si
rendono morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono
considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
L’Ente versa all’autogestione le quote insolute e procede nei confronti degli
assegnatari morosi per il recupero delle somme versate.
Per la costituzione ed il funzionamento dell’autogestione, l’Istituto fornisce
un regolamento tipo.
Nel caso in cui gli assegnatari degli stabili non costituiscono l’autogestione,
l’Ente promuove gli atti preliminari per la costituzione del condominio e da quel
momento cessa l’obbligo da parte degli assegnatari di corrispondere all’Ente
gestore le spese generali di amministrazione.
Nelle assemblee condominiali gli assegnatari hanno diritto al voto per le delibere
relative alle spese e alla gestione di servizi a rimborso.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. autogestione canone sociale
Edificio I.A.C.P. di via Parini - Foggia
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
NEL RAPPORTO LOCATIVO È POSSIBILE IL CAMBIO DI ALLOGGIO?
Al fine di evitare situazioni di sovraffollamento degli alloggi e disagi abitativi
di carattere sociale, il Comune d’intesa con l’Ente gestore, e sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, predispone programmi di mobilità dell’utenza
da effettuarsi sia mediante il cambio di alloggi già assegnati, sia riservando
un’aliquota non superiore al 10% da assegnare.
Per il cambio degli alloggi, gli assegnatari che si trovino in condizioni particolari devono avanzare richiesta motivata al Comune; la Commissione valuterà
le richieste e, in ordine di priorità, stilerà la graduatoria.
Il cambio è comunicato agli interessati i quali nei trenta giorni successivi
possono presentare opposizione alla commissione che decide entro i successivi
trenta giorni.
Per ciascuno assegnatario è ammesso un solo cambio nell’arco di cinque anni
salvo l’insorgenza di situazioni gravi ed imprevedibili.
Oltre alla mobilità programmata è previsto lo scambio consensuale tra assegnatari previa autorizzazione dell’ente gestore che verifica l’assenza di condizioni
che ostino al mantenimento dell’alloggio.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
Edificio I.A.C.P. di via Borsellino - San Paolo di Civitate
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
È POSSIBILE ACQUISTARE UN ALLOGGIO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA?
La legge n. 560 del 1993 ha previsto per l’assegnatario la possibilità dì acquisto dell’alloggio condotto a locazione purché inserito nel piano di cessione
autorizzato dalla Regione Puglia. Può comprare l’alloggio, inserito nel piano
di vendita, sia l’assegnatario che un familiare con lui convivente da almeno
cinque anni.
Nel caso di acquisto da parte del familiare convivente è fatto salvo il diritto
di abitazione in favore dell’assegnatario.
Ai fini dell’acquisto è necessario che vi sia:
- assenza di morosità nel pagamento dei canoni di locazione e di eventuali
servizi;
- possesso dei requisiti previsti per conservare la qualifica di assegnatario;
- assenza di procedimenti amministrativi o giudiziari con riferimento agli
obblighi inerenti la qualifica di assegnatario.
II valore base necessario per calcolare il prezzo di vendita è quello catastale.
Su tale valore si applica una decurtazione dell’1% riferita ad ogni anno di occupazione dell’alloggio sino ad un massimo di venti anni ed una maggiorazione
per lavori di manutenzione straordinaria eventualmente effettuati.
Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 10% del prezzo
di cessione;
- pagamento immediato di una quota pari al 30% del prezzo di cessione
con dilazione della parte restante in non più di 15 anni con applicazione del tasso di interesse legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia
dell’ente del prezzo dilazionato.
Gli alloggi acquistati non possono essere alienati né essere modificati nella
destinazione d’uso per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del
contratto d’acquisto. In caso di vendita lo IACP ha diritto di prelazione che
il cessionario può estinguere con il pagamento di una somma pari al 10% del
valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. cessione alloggi e patrimonio
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
A CHI SPETTA LA MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE ?
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L’Istituto in quanto proprietario degli alloggi ha tra i suoi compiti anche quello di eseguire tutte le opere di manutenzione straordinaria che si rendessero
necessarie per il fabbricato e per gli alloggi stessi. Le opere comprendono
tutte quelle attività tecniche mirate ad ottenere interventi di recupero anche
strutturale del fabbricato e degli alloggi nonché a realizzare, integrare e conformare alla normativa vigente, gli impianti.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Con l’emanazione da parte della Regione Puglia del Regolamento generale di
disciplina del rapporto di locazione degli utenti, ed a seguito dell’accordo siglato con le organizzazioni dell’utenza, sono state ben individuate le categorie
di opere rientranti nella manutenzione ordinaria a carico dell’assegnatario e
quelle rientranti nella manutenzione a carico dell’IACP, meglio specificate nel
Regolamento di autogestione.
La manutenzione ordinaria comprende gli interventi che devono essere eseguiti per mantenere lo stato di efficienza degli alloggi, del fabbricato e degli
impianti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi
di finitura, degli impianti tecnologici e loro componenti, attraverso opere di
riparazione e/o sostituzione degli stessi.
È dovere dell’inquilino mantenere con cura l’alloggio provvedendo direttamente
alla manutenzione prevista nel Regolamento per gli assegnatari di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
PROCEDURA
Gli interventi sono eseguiti su segnalazione di guasto da parte dell’inquilino
indirizzata all’Ufficio Manutenzione dell’IACP:
• per iscritto;
• di persona presso l’ufficio, durante gli orari di apertura al pubblico,
previa compilazione di apposito modello;
• nei casi di urgenza con telegramma o fax.
Nei fabbricati dove vi è Condominio con amministrazione o Autogestione, le
richieste di piccole manutenzioni relative alle parti comuni, al funzionamento
dei servizi accessori o impianti condominiali vanno indirizzate all’Amministratore o al Responsabile dell’Autogestione.
L’inquilino deve indicare il tipo di guasto avvenuto, l’indirizzo, nome e cognome
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del titolare del contratto, il codice assegnato dall’IACP così come riportato sui
bollettini, il recapito telefonico e gli orari in cui poter effettuare il sopralluogo
nell’alloggio.
Un tecnico dell’IACP o un addetto della ditta incaricata, con autorizzazione rilasciata dall’IACP, eseguirà un sopralluogo per verificare il guasto e per procedere
all’esecuzione dei lavori qualora siano indispensabili e improcrastinabili.
NOTE E OSSERVAZIONI
I lavori potranno essere a totale o parziale carico dell’IACP o dell’inquilino in
base al regolamento vigente.
Per quanto riguarda i guasti agli impianti, l’inquilino è tenuto a comunicarli
tempestivamente all’Ufficio Manutenzione in quanto può essere ritenuto responsabile di eventuali danni provocati alle parti comuni degli edifici o agli alloggi
stessi imputabili alla mancata o intempestiva segnalazione del guasto.
L’inquilino è tenuto, inoltre, in presenza di eventuali danni, ad adoperarsi per
limitarne al massimo l’entità.
Ufficio competente: settore tecnico/u.o. manutenzione
Edificio I.A.C.P. di via Fortore - San Severo
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IN QUALI CASI SI ESTINGUE IL RAPPORTO LOCATIVO?
L’estinzione del rapporto locativo si ha nei seguenti casi:
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
scadenza del termine delle assegnazioni disposte con specifici provvedimenti
previsti dalla normativa;
decesso dell’assegnatario in assenza di soggetti con diritto al subentro;
riconsegna spontanea dell’alloggio libero da persone e da cose;
mancato pagamento dei canoni di locazione e/o quote servizi dovuti all’Ente
gestore;
provvedimento di decadenza emesso, ai sensi dell’articolo 19 della legge
regionale 54 del 1984, dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’alloggio
nelle seguenti ipotesi:
• cessione o sublocazione anche parziale dell’alloggio;
• non occupazione stabile dell’alloggio;
• mutazione della destinazione d’uso;
• destinazione dell’alloggio ad attività illecite ed immorali;
• perdita dei requisiti per l’assegnazione
annullamento disposto dal Sindaco del Comune competente ai sensi dell’art.
18 della L.R.P. 54 /84 per i seguenti motivi:
• assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di
documentazione risultata falsa;
• assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell’assegnazione stessa.
… E COME SI RICONSEGNA L’ALLOGGIO?
Nei casi di estinzione del rapporto locativo, l’alloggio dovrà essere riconsegnato
all’Ente gestore nelle stesse condizioni nelle quali fu originariamente trasferito,
salvo il deterioramento dovuto all’uso. L’ Ente gestore provvederà a rilasciare
apposita documentazione liberatoria.
Ove l’alloggio risultasse occupato abusivamente, l’assegnatario non sarà ritenuto
liberato dal pagamento del canone e sarà perseguito per la cessione abusiva.
Se l’alloggio risultasse non sgombero da masserizie, per abbandono delle stesse
da parte dell’assegnatario, la cauzione a suo tempo versata sarà trattenuta
dall’Istituto a compensazione delle spese di sgombero e saranno addebitate le
maggiori spese eventualmente occorse. Nella ipotesi che la riconsegna avvenisse
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da parte degli eredi, gli stessi devono procedere alla riconsegna dell’alloggio e
al pagamento della morosità salvo documentata rinuncia all’eredità.
Ufficio competente: settore amministrativo/u.o. contabilità inquilinato
Edificio I.A.C.P. di via Leopardi - San Paolo di Civitate
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QUALI SONO E DOVE OPERANO
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL’INQUILINATO?
Le organizzazioni sindacali operanti sul territorio provinciale sono SUNIA, SICET,
UNIAT e ASSOCASA. Con le predette organizzazioni, l’Istituto ha sottoscritto
singole convenzioni per effetto delle quali agli assegnatari associati l’addebito
della quota di iscrizione avviene direttamente sul bollettino del canone di
affitto. Si riportano di seguito gli indirizzi delle sedi delle organizzazioni:
ASSOCASA
Via D. Cirillo, 5 – Foggia
Tel. 0881.770079 - fax 0881.772108
Segretario Provinciale : Gerardo DE FEUDIS
e-mail: [email protected]
SICET
Via Trento, 42 – Foggia
Tel. 0881-724857 fax 0881-771681/310249
Segretario Provinciale : Angelo SGOBBO
e-mail:[email protected]
SUNIA
Via della Repubblica, 68 – Foggia
Tel. 0881/778447 Fax: 0881/773493
Segretario Provinciale: Angelo DE PALMA
e-mail: [email protected]
UNIAT
via La Greca, 12 - Foggia
Tel. 0881/709716 fax 0881/709716
Segretario Provinciale: Francesco DI PASQUALE
e-mail: [email protected]
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO
• AUTOCERTIFICAZIONE
• DIRITTO ALLA PRIVACY
• DIRITTO DI ACCESSO
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AUTOCERTIFICAZIONE
Con l’entrata in vigore del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 si è dato attuazione ad un importante processo di semplificazione dell’azione amministrativa.
Il principio generale dell’autocertificazione diventa elemento imprescindibile
della corretta azione amministrativa. Le richieste che l’inquilino ha interesse
ad inoltrare all’ente sono fortemente semplificate attraverso la facoltà riconosciuta allo stesso di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni,
attestanti stati, qualità personali e fatti, apposite dichiarazioni sottoscritte
dall’interessato.
Ad esempio, per la voltura del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario o in caso di separazione tra coniugi, è sufficiente compilare i moduli
già predisposti dall’ufficio ed autocertificare stati, fatti e qualità personali
che l’Istituto provvederà autonomamente ad accertare. Stessa cosa dicasi per
le richieste di ampliamento stabile del nucleo familiare e per le richieste di
riduzione canone ai sensi degli art. 16 e 33 della L.R.54/84.
COSA È AUTOCERTIFICABILE?
Per l’Istituto sono quindi “autocertificabili” i seguenti dati:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- stato civile (celibe/nubile, coniugata/o, separata/o, dì fatto o di diritto,
divorziata/o, vedova/o);
- stato di famiglia e sue modifiche;
- esistenza in vita e decesso di coniuge e parenti fino al terzo grado;
- iscrizione agli Albi, Elenchi della P.A. o collegi professionali;
- titolo di studio e qualifica professionale;
- situazione reddituale propria e del proprio nucleo familiare;
- indicazione del codice fiscale e della Partita I.V.A.;
- condizione rispetto al lavoro (autonomo, dipendente, pensionata/o,
casalinga, studente, in cerca di occupazione, etc...);
- indicazione delle persone fiscalmente a carico;
- tutti gli altri dati relativi allo stato civile;
- certificato penale e dei carichi pendenti.
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L’URP provvede a distribuire a coloro i quali ne facciano richiesta, modelli
già predisposti per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di
notorietà.
Ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 lo IACP provvede d’ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali che regolano la materia.
DIRITTO ALLA PRIVACY
Con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” si è consacrato definitivamente “il diritto alla riservatezza”
ossia il diritto riconosciuto all’individuo di escludere dall’altrui conoscenza
tutto quanto riguarda la propria vita privata.
In ossequio a tali norme l’Istituto ha provveduto ad adeguare le strutture ed
i propri procedimenti amministrativi. I dati vengono trattati esclusivamente
dagli addetti agli uffici interessati, i dipendenti operano nel rispetto della
legislazione sulla privacy.
PERCHÉ L’ISTITUTO DEVE TRATTARE DATI PERSONALI
DEGLI ASSEGNATARI?
All’Istituto occorre conoscere alcuni dati personali degli assegnatari e dei loro
familiari principalmente allo scopo di:
• calcolare il giusto canone di locazione, aggiornarlo e rivederlo;
• verificare l’adeguatezza dell’alloggio alle esigenze del nucleo familiare;
• verificare che l’assegnatario conservi i requisiti previsti dalla legge per
restare nell’alloggio;
• verificare che l’assegnatario che richiede qualche ulteriore beneficio a proprio vantaggio (ad esempio il contributo a carico del fondo sociale) abbia
i requisiti per ottenerlo.
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IN QUALE MODO VENGONO TRATTATI I DATI DELL’ISTITUTO?
In forma manuale ed automatizzata da persone ufficialmente incaricate a farlo,
opportunamente istruite ed informate dei vincoli imposti dal d.lgs. 196/2003
ed adottando tutte le misure di sicurezza necessarie ad escludere che ai dati
possano accedere persone non autorizzate.
Il “titolare” del trattamento di dati personali è l’I.A.C.P. (Istituto Autonomo
per le Case Popolari) nella persona del suo rappresentante legale.
È obbligatorio per l’assegnatario fornire i dati e quali sono le conseguenze del
suo rifiuto a fornirli?
Se l’assegnatario vuole conservare il rapporto di locazione alle migliori condizioni possibili ad esempio il canone, deve fornire i dati personali che l’Istituto gli richiede: lo stabilisce la legislazione vigente (in particolare la Legge
Regionale 54/84).
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti può provocare per l’assegnatario
l’applicazione di provvedimenti negativi previsti dalla legge come ad esempio
la determinazione del canone massimo, la decadenza dall’assegnazione, la
mancata erogazione di contributi a carico del Fondo Sociale.
L’ISTITUTO PUÒ COMUNICARE AD ALTRI I DATI CHE TRATTA?
L’Istituto può comunicare ad altri i dati solo per adempiere ad un obbligo
che una legge, un regolamento o la normativa comunitaria gli impone oppure
se risulti necessario per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali. La
comunicazione dei dati ad altri enti pubblici avviene esclusivamente in base
agli adempimenti previsti dalla legge. Lo I.A.C.P. non trasmette né comunica
informazioni personali o dati sensibili a privati, né comunica gli stessi dati per
fini commerciali, propagandistici o di ricerche di mercato.
In particolare, per garantire un più elevato livello di sicurezza dei dati personali
gestiti, l’Istituto:
- ha ottimizzato le protezioni che limitano l’accesso telematico agli archivi
contenenti informazioni dell’utenza;
- ha in corso una attività di riorganizzazione complessiva dell’archivio utenza
così da pervenire alla conservazione delle informazioni nel rispetto del decreto
legislativo 196/2003;
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- ha affidato la custodia dell’archivio a determinate persone opportunamente
edotte sulla disciplina della privacy;
- con la sistematica applicazione dell’ autocerficazione, non richiede più
complessive certificazioni, ma singoli elementi autocertificabili;
- ha regolamentato il diritto d’accesso;
- ad ogni comunicazione di dati, da parte dell’utente, richiede l’autorizzazione
al trattamento degli stessi ai soli fini istituzionali dell’Ente
Lo Iacp informa preventivamente l’utente circa le caratteristiche e le finalità del
trattamento dei dati di cui è titolare chiedendone espressamente il consenso
nel rispetto del dettato normativo di cui al d.lgs. 196 del 2003.
DIRITTO DI ACCESSO
In ossequio al disposto della legge 241/1990, l’Istituto ha elaborato alcuni
interventi di regolamentazione relativamente all’accesso ai documenti amministrativi.
Al fine di favorire la partecipazione e assicurare l’imparzialità e la trasparenza
dell’azione amministrativa dell’ente è garantito l’esercizio del diritto di visione
degli atti del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono, ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge n. 241/90 e successive modifiche
ed integrazioni.
L’accesso ai documenti amministrativi consiste nella possibilità della loro conoscenza mediante visione o estrazione di copia o altra modalità idonea a consentirne
l’esame in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
Il diritto di accesso è altresì riconosciuto alle associazioni degli inquilini in quanto
portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi da essi rappresentati necessariamente connessi ai documenti per i quali si chiede l’accesso.
È inoltre riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti e cioè ai soggetti che vantino un interesse diretto ed
immediato per agire in via giurisdizionale o amministrativa, nonché a coloro che
dimostrino di avere un interesse personale ad avere conoscenza di determinati
documenti amministrativi, al fine di far valere specifiche situazioni di vantaggio,
altrimenti non utilizzabili.
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COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO?
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita in via informale mediante richiesta anche verbale al responsabile del procedimento di accesso.
L’interessato deve:
• far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi;
• indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi
che ne consentano l’individuazione;
• specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della
richiesta;
• precisare se intende prendere visione del documento, estrarne copia, trascrivere il testo o effettuare copia dei dati informativi.
La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità, se ne dispone
l’accoglimento mediante l’indicazione della pubblicazione contenente la notizia, l’esibizione del documento, l’estrazione di copia ovvero altra modalità
idonea.
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua
identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse personale e concreto all’accesso o sull’accessibilità del procedimento di accesso il
richiedente è invitato a presentare istanza formale.
La richiesta deve contenere tutte le indicazioni e i dati previsti per l’accesso
informale e qualora sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro dieci giorni, è tenuto a darne comunicazione al richiedente con
raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la
ricezione.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine massimo di trenta
giorni dalla presentazione dell’istanza e nel caso di richieste irregolari o incomplete tale termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta
perfezionata.
Nel rispetto della normativa sulla privacy nessun soggetto, all’infuori dell’interessato o di persona all’uopo delegata, fatta eccezione per i casi previsti dalla
legge e con le modalità da essa previste, può accedere ai dati conservati dallo
I.A.C.P. presso l’archivio dell’utenza.
Per facilitare gli utenti, presso gli sportelli dell’Istituto, sono in distribuzione
dei modelli per la richiesta di accesso agli atti.
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REGOLAMENTO GENERALE
DI DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE
DEGLI ALLOGGI
DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Approvato con delibera di
Giunta Regione Puglia n. 4093 del 9 giugno 1986
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Art. 1
L’assegnatario, nell’uso dell’alloggio, convenuto espressamente ed esclusivamente in quello di abitazione, è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni
contenute nel contratto di locazione e nel presente regolamento generale
di disciplina del rapporto di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
Art. 2
L’alloggio deve essere occupato, entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro
sessanta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all’estero, salvo proroga da
concedersi da parte dell’Ente gestore a seguito di motivata istanza.
Art. 3
L’Ente gestore è esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti
alle persone e allo stabile, causati da fatti, omissioni o colpe dell’assegnatario
o di terzi in genere.
L’assegnatario risponde, salvo prova contraria, dei deterioramenti e dei danni
provocati per colpa sua, dei suoi familiari, conviventi o dipendenti, all’alloggio,
allo stabile ed alle sue pertinenze. In caso di inottemperanza provvede l’Ente
gestore a propria cura ed a spese dell’assegnatario. L’assegnatario, nel servirsi
della casa locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia; gli è
fatto divieto di destinare l’alloggio o parte di esso ad uso diverso da quello di
abitazione o ad usi comunque che ne peggiorino lo stato o che siano causa di
disturbo nei confronti degli alloggi circostanti, secondo le norme vigenti.
L’assegnatario non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche di
qualsiasi natura ed entità all’alloggio, accessori o pertinenze comprese, ed
ai suoi impianti, senza il consenso scritto dell’Ente gestore. Tale consenso,
peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di
sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti
dall’Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.
È fatto salvo all’Ente gestore il diritto di chiedere la restituzione dell’alloggio
in pristino a spese dell’assegnatario.
Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dall’assegnatario,
previa autorizzazione dell’Ente, non potrà mai compensare i deterioramenti,
anche se questi si siano verificati senza colpa dell’assegnatario stesso.
Qualora dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate all’alloggio, accessori e pertinenze comprese, anche se autorizzati dall’Ente, derivassero danni
sia all’alloggio stesso, sia ad altri alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi
risponderà direttamente l’assegnatario.
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
In caso di inottemperanza provvederà l’Ente gestore a propria cura ed a spese
dell’assegnatario. Qualora la cosa locata necessiti di riparazioni non a carico
dell’assegnatario, questi è tenuto a darne immediata comunicazione all’Ente
gestore che provvederà alla realizzazione delle relative opere. I danni causati
dalla mancata o ritardata comunicazione sono da addebitarsi all’assegnatario. In
ogni caso, l’assegnatario è tenuto a consentire l’accesso all’immobile da parte
dell’Ente gestore o suoi incaricati per effettuare le riparazioni necessarie.
Se, in assenza dell’assegnatario, si rendessero necessarie o indifferibili talune
riparazioni, l’Ente gestore è autorizzato ad accedere nella casa locata ed a provvedervi; l’onere sarà a carico dell’assegnatario qualora le spese siano comprese
tra quelle poste a suo carico.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 54/84, in caso di decesso dell’assegnatario,
subentrano nell’assegnazione nell’ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi,
naturali, riconosciuti ed adottivi e gli affiliati, conviventi con l’assegnatario al
momento del decesso e facenti parte del nucleo familiare.
Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti,
i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado,
purché la stabile convivenza con l’assegnatario defunto duri almeno da due
anni prima della data del decesso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Inoltre, possono essere ammessi al subentro nell’assegnazione, anche persone
non legate all’assegnatario da vincoli di parentela o affinità, qualora siano
riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza
con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva,
la convivenza duri da almeno due anni prima della data di decesso dell’assegnatario ed i componenti siano inseriti nello stato di famiglia.
È ammessa, inoltre, previa autorizzazione dell’Ente Gestore, la ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore ad un anno, qualora
l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obbiettive esigenze di assistenza a
tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’Ente
Gestore. Tale ospitalità non ingenera alcun diritto al subentro.
In caso di separazione, di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli
effetti civili dello stesso, l’Ente Gestore provvederà all’eventuale voltura del
contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice o in mancanza
alla volontà dei coniugi.
Al momento della voltura del contratto di cui ai precedenti I-IV comma l’Ente
Gestore verifica, nei confronti del subentrante e degli altri componenti il nucleo
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familiare, la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento di un alloggio di E.R.P.
e l’inesistenza, comunque, di condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio,
dando comunicazione al Comune interessato dell’avvenuto subentro.
In difetto di tali requisiti e/o condizioni, i familiari ed eventuali conviventi
dovranno rilasciare l’alloggio, libero da persone e cose ed in buono stato d’uso
e manutentivo, in favore dell’Ente Gestore il quale, altrimenti, procederà nei
loro confronti ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 54/84 e successive eventuali
modificazioni e/o integrazioni che si intendono integralmente richiamate.
Art. 5
II canone di locazione è calcolato secondo quanto previsto dagli artt. dal 25
al 32 della Legge Regionale 20.12.1984, n. 54.
Il canone così determinato viene ridotto sulla base del reddito complessivo del
nucleo familiare dell’assegnatario il quale è collocato a tal fine in una delle fasce
di reddito di cui all’art. 33 della citata legge, sulla base della documentazione
anagrafica e fiscale richiesta dall’Ente Gestore.
Qualora la documentazione non venga prodotta, o sia inattendibile, il reddito
dell’assegnatario è determinato secondo le modalità dell’art. 35 della legge
di che trattasi.
Limitatamente al nucleo familiare che non goda di redditi derivanti da lavoro
autonomo ed abbia redditi compresi tra lo zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta dell’interessato, è ridotto, ove risulti superiore,
alla misura del 10% - attualmente 11% - del reddito complessivo annuo del
nucleo familiare dell’assegnatario stesso.
Il canone di locazione non può comunque essere inferiore a € 25 - mensili
o superiore al canone concordato. (Legge Regione Puglia n. 22 del 19 luglio
2006).*
Il canone sociale è poi integrato, se l’alloggio di cui al presente contratto è
stato ultimato prima del 31.12.1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati
sulla base del 50% delle variazioni annuali, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. Il canone sociale,
inoltre, è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R.
Al presente regolamento è allegato il prospetto per la determinazione del canone
di locazione (All.A), il cui estratto è allegato al contratto di locazione.
* (Comma così modificato dalla legge citata)
Art. 6
La morosità nel pagamento del canone di locazione superiore a due mesi
comporta, salvo i casi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto, con
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conseguente decadenza dell’assegnazione.
La morosità può tuttavia essere sanata, per non più di una volta nel corso
dell’anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine
perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.
Il tasso d’interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di
sconto.
Art. 7
L’assegnatario, qualora non sia in grado di sostenere l’onere per il pagamento
dei canoni di locazione, per il rimborso dei servizi prestati dall’Ente Gestore
nonché per il cambio dell’alloggio, può chiedere la corresponsione di contributi
da prelevarsi dal fondo sociale, secondo le modalità stabilite dall’apposito
regolamento.
Art. 8
L’Ente Gestore promuove l’autogestione da parte degli assegnatari dei servizi
accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili.
Per gli alloggi ultimati dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 54/84, viene effettuata l’autogestione dal momento della consegna dell’alloggio e l’assegnatario
si impegna ad assumere i relativi oneri.
Per gli alloggi già assegnati, l’Ente Gestore attiva, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della predetta legge regionale, la costituzione delle autogestioni dei servizi. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni,
l’assegnatario è tenuto a rimborsare all’Ente Gestore i costi diretti ed indiretti
dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto
redatto dallo stesso Ente. L’assegnatario, che nei confronti dell’autogestione
si renda moroso nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, è considerato a tutti gli effetti inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto
di locazione.
L’assegnatario, nel caso in cui l’alloggio oggetto del presente contratto sia
compreso in stabile a regime condominiale, ha diritto di voto, in luogo dell’Ente
Gestore, per le delibere concernenti le spese e le modalità di gestione dei servizi
a rimborso compreso il riscaldamento, e si impegna, senza eccezione alcuna,
a versare le somme rivenienti da dette spese direttamente all’Amministrazione
del condominio.
Art. 9
L’assegnatario deve provvedere agli interventi di ordinaria manutenzione necessari alla conservazione dell’alloggio, dell’immobile e delle loro pertinenze,
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per la parte posto a sua carico dal C.C. e dal presente contratto.
Sono in linea generale a carico dell’assegnatario, salvo quanto stabilito dagli
appositi regolamenti di cui all’art. 38 L.R. n. 54/84, gli oneri di ordinaria
manutenzione qui di seguito riportati:
A) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI IL SINGOLO ALLOGGIO:
• riparazione rubinetteria per deterioramento causato dall’uso;
• sostituzione dei sanitari in genere (vasche da bagno, lavandini etc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da ascriversi a vetustà;
• sostituzione e riparazione di parte delle persiane, serrande, avvolgibili,
porte, deteriorati o rotti per cause che non siano da ascriversi a vetustà;
• sostituzione e riparazione di mattonelle del pavimento o rivestimento,
deteriorate o rotte per fatti non dovuti a vetustà;
• tinteggiatura delle pareti, verniciatura opere in legno, sostituzione rivestimenti di carta da parati rotti o deteriorati;
• piccole riparazioni o sostituzioni delle apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle sottotraccia, sostituzione interruttori, prese etc.;
• sostituzione di vetri rotti nell’alloggio, nelle cantine, nei garage;
• svuotamento delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque
chiare;
• disotturazione delle colonne di scarico in genere;
• sostituzione di cappe, areatori, boccaioli, portelli di areazione e di ispezione;
• riparazioni del manto di copertura del tetto per guasti causati da lavori di
installazione o riparazione antenne TV;
• riparazioni di piccola manutenzione dell’impianto elettrico.
B) ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI LE PARTI COMUNI:
• per gli impianti di riscaldamento centralizzato di produzione di acqua calda e
di approvvigionamento idrico sono a carico dell’assegnatario la manutenzione
e la riparazione delle parti qui di seguito riportate: pulizia della caldaia,
della canna fumaria, dei depositi di combustibile, la normale manutenzione
della caldaia, del bruciatore ed altri impianti come premistoppe, ugelli,
guarnizioni, radiatori, bollitori di acqua calda, pompe, depuratori, contatori
ed estintori;
• per l’impianto dell’ascensore sono a carico dell’assegnatario: la sostituzione
dei pattini, serrature, lampade, pulsantiere, piccole riparazioni delle parti
elettriche e meccaniche, l’abbonamento manutenzione, visite periodiche
degli organi preposti;
• riparazione infissi in conseguenza dell’uso;
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• riparazione delle apparecchiature di comando per funzionamento automatico
dei cancelli; sostituzione e riparazione di serrature e chiudiporte;
• manutenzione dell’impianto TV centralizzato ed oneri concernenti l’aggiunta
di nuove ed altre bande per l’ispezione canali;
• mano d’opera per la tenuta del giardino, nonché l’acquisto dei concimi o la
riparazione degli attrezzi necessari per la manutenzione dello stesso;
• sostituzione dell’attrezzatura e parti mobili di arredo e di completamento
dello stabile (bacheche, plafoniere);
• servizi di disinfezione in genere;
• costi di consumo dell’acqua per servizi comuni; pulizia scale, androni viali
in comune;
• riparazione inferriate, cancellate, infissi, vetrate e locali, tinteggiatura e
verniciatura;
• sostituzione di vetri e riparazione balconi comuni se il guasto è dovuto a
colpa dell’inquilino;
• riparazione impianto citofonico, esclusa la parte di singola pertinenza;
• piccole riparazioni ordinarie delle parti comuni;
• piccole riparazioni degli scarichi degli apparecchi igienico/sanitari.
Art. 10
La risoluzione del contratto si verifica qualora nei confronti dell’assegnatario
venga emesso provvedimento del sindaco competente:
A) di annullamento dell’assegnazione:
• per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento
dell’assegnazione stessa;
• per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
B) di decadenza dell’assegnazione:
• per mancata occupazione dell’alloggio entro 30 giorni dalla consegna,
ovvero 60 giorni se trattasi di lavoratore emigrato all’estero, salvo proroga
da concedersi dall’Ente Gestore a seguito di motivata istanza;
• per aver ceduto a qualsiasi titolo o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio
assegnato;
• per non abitare stabilmente nell’alloggio assegnato, salvo autorizzazione
da concedersi da parte dell’Ente Gestore a seguito di motivata istanza, o
per aver mutato la destinazione d’uso dello stesso alloggio;
• per aver adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;
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• per aver perduto i requisiti per l’assegnazione fatta eccezione per il limite
di reddito;
• per aver fruito di un reddito annuo per due anni consecutivi, superiore al
doppio del limite di reddito, secondo quanto previsto dall’art. 20 della L.R. n.
54/84.
La risoluzione ipso jure del contratto con conseguente decadenza dell’assegnazione si verifica, inoltre, nel caso di morosità superiore a due mesi, salvo
quanto previsto dalla legge.
Art. 11
Ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di E.R.P., nonché dei disagi abitativi di carattere sociale,
l’alloggio, oggetto del presente contratto, potrà essere inserito nel programma
di mobilità dell’utenza predisposto dal Comune d’intesa con l’Ente Gestore,
sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.
In tal caso l’assegnatario si impegna sin d’ora ad effettuare il trasferimento
nell’altro alloggio assegnato. Le domande degli assegnatari interessati al programma di mobilità vanno indirizzate al Comune, corredate dalla motivazione
del cambio di alloggio, dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare,
della zona o Comune di preferenza.
La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dalla Commissione per la mobilità. Il cambio di alloggio è comunicato agli interessati che,
nei successivi 30 gg., possono presentare opposizione alla Commissione che
decide entro i successivi 30 gg.
Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell’arco di 5
anni, salvo l’insorgenza di situazioni gravi ed imprevedibili.
Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei requisiti per la permanenza di
un alloggio di E.R.P. e qualora non siano state violate clausole contrattuali.
Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta
dell’Ente Gestore e del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra
assegnatari previa autorizzazione dell’Ente Gestore, che verifica l’assenza di
condizioni che ostino al mantenimento dell’alloggio. Il cambio di alloggio può
avvenire anche tra Comuni diversi.
Art. 12
GLI ASSEGNATARI DEVONO:
• servirsi della casa locata con la diligenza del buon padre di famiglia ed attenersi ai regolamenti municipali e alle ordinanze riguardanti la pulizia e l’igiene
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emanate dalle competenti autorità;
• curare la più scrupolosa nettezza non solo dell’alloggio, ma anche dei locali
e degli spazi di uso comune;
• sorvegliare con la maggior cura i propri bambini al fine di evitare che arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini;
• i bambini potranno servirsi per i loro giochi degli spazi a ciò destinati, ove
esistano, e non devono trattenersi sulle scale e passaggi d’uso comune;
• per i danni arrecati dai propri bambini a persone o cose ne rispondono i
genitori o i parenti che li hanno in costodia;
• riconsegnare l’alloggio locatogli in buono stato di conservazione;
• comunicare subito all’Ente Gestore le variazioni dello stato di famiglia.
Art. 13
È VIETATO AGLI ASSEGNATARI:
• usare in modo improprio le parti comuni;
• recare disturbo ai coinquilini con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
• tenere materiale infiammabile in quantità superiore a quelle necessaria per
gli usi domestici; tenere materiale pericoloso sia nell’alloggio che nei locali
accessori;
• tenere materiale di peso eccedente quello del normale arredo negli alloggi,
sui balconi, nei solai;
• apporre targhe ed insegne in genere senza il benestare dell’Ente Gestore,
sono invece consentite le targhe per gli indirizzi sui singoli portoni di ingresso;
• gettare negli scarichi e negli immondezzai materiale che possa ostruire le
tubazioni di scarico;
• depositare all’esterno delle finestre, sui ballatoi, sui pianerottoli, sulle
terrazze e negli spazi comuni, utensili, attrezzi ecc.;
• tenere vasi o altri recipienti sui davanzali delle finestre o all’esterno dei
balconi in posizioni pericolose per l’incolumità delle persone;
• tenere animali che rechino molestia ai coinquilini o rappresentino pericolo
di danno per le condizioni igieniche dello stabile;
• mutare la destinazione d’uso dei balconi accessori, delle autorimesse e
delle pertinenze.
Art. 14
L’Ente Gestore si riserva di procedere, quando lo ritenga opportuno, ad ispezionare gli alloggi per verificare la buona tenuta d’essi e l’osservanza da parte
dell’assegnatario degli obblighi contrattuali.
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Regolamento
per l’autogestione dei servizi
accessori degli spazi comuni e
della manutenzione ordinaria
da parte degli utenti
di alloggi E.R.P.
(art. 38 L.R. n. 54 del 20/12/1984 )
Delibera C.d.A. n. 196 del 23/6/1994
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Articolo 1
(L’autogestione)
Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano l’autogestione dei
servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria da parte
degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica facenti parte
dell’edificio sito in_________alla via ________________ secondo gli oneri
posti a carico degli assegnatari e dell’autogestione cui all’Allegato 1 che fa
parte integrante del presente regolamento.
Articolo 2
(Amministrazione)
In base alla normativa di legge esistente, l’Ente gestore, in seguito denominato “Ente” affida agli utenti degli alloggi del complesso l’amministrazione
dei servizi, degli spazi comuni, della manutenzione, dei servizi accessori del
complesso e si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la gestione, lo stato
manutentivo delle parti comuni e dei servizi.
Articolo 3
(L’Autogestione di più fabbricati o scale)
Qualora più autogestioni siano comprese in un complesso edilizio aventi parti
e servizi comuni, gli amministratori delle varie palazzine dovranno eleggere
un amministratore di comune fiducia per l’espletamento dei compiti successivamente previsti dal presente Regolamento.
Articolo 4
(Assemblea costitutiva dell’autogestione)
L’autogestione è formalmente costituita con apposita assemblea convocata
dall’Ente. In detta assemblea si sottoscrive il regolamento dell’autogestione, le
tabelle di riparto delle spese e vengono elette le strutture dell’autogestione.
Articolo 5
(Organi dell’autogestione)
Sono organi dell’autogestione:
• L’Assemblea degli assegnatari;
• l’Amministratore;
• l’Amministratore fiduciario qualora più autogestioni siano comprese in
un complesso avente servizi e parti comuni.
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Articolo 6
(Assemblea di autogestione)
L’assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno e comunque
entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione
del rendiconto, l’approvazione del Bilancio di previsione e l’approvazione del
relativo riparto delle spese fra gli assegnatari.
L’assemblea si riunisce, in via straordinaria:
• su richiesta scritta motivata dell’Ente;
• quando vi sia la richiesta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, formulata
da almeno un sesto degli assegnatari;
• tutte le volte che l’amministrazione lo reputi necessario.
Articolo 7
(Convocazione assemblea)
L’assemblea è convocata a cura dell’amministratore mediante avviso da affiggersi sugli appositi spazi comuni, ove esistenti, riservati alle comunicazioni e
comunque mediante avviso individuale da inviarsi con lettera raccomandata
a tutti gli assegnatari almeno cinque giorni prima della data fissata per la
riunione. E’ consentita, inoltre, la comunicazione mediante lettera a mano con
ritiro della ricevuta di comunicazione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
• il luogo, la data e l’ora della riunione che, in seconda convocazione dovrà
avere luogo almeno a ventiquattro ore di distanza dalla prima;
• l’indicazione degli argomenti da trattare.
L’assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario scegliendoli
tra gli assegnatari presenti.
Ogni assegnatario ha diritto a farsi rappresentare nell’assemblea da altro assegnatario o da altra persona con delega scritta da apporsi in calce all’avviso
di convocazione.
Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.
Articolo 8
(Validità di costituzione dell’assemblea)
L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento
di tanti assegnatari che rappresentino 667 millesimi di quota generale, in
seconda convocazione con l’intervento di tanti assegnatari che rappresentino
334 millesimi di quota generale.
La validità dell’assemblea deve essere accertata all’inizio della riunione ed è
efficace per tutta la sua durata.
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Articolo 9
(Validità delle deliberazioni)
Sono valide le deliberazioni approvate, in prima convocazione o in seconda
convocazione, con il voto favorevole che rappresenti almeno la metà più uno
degli assegnatari presenti.
Ogni assegnatario è portatore di un voto indipendentemente dall’ampiezza e dal
valore dell’unità immobiliare che ha in uso. Per la validità delle deliberazioni
concernenti la revoca dell’ amministratore, le liti attive - salvo quelle relative
alla morosità del pagamento delle quote da parte degli assegnatari, in quanto
rientranti nelle attribuzioni dell’ amministratore - le proposte di innovazione agli
impianti ed allo stabile, comunque, sempre previa autorizzazione dell’Istituto,
le proposte di variazione alle tabelle di riparto delle spese, è necessario il voto
favorevole della metà più uno degli assegnatari.
Articolo 10
(Verbale deliberazioni dell’assemblea)
Delle deliberazioni dell’ assemblea si redige seduta stante il verbale sull’ apposito
registro tenuto dall’ amministratore, che viene letto, approvato e sottoscritto
dal Presidente, dal Segretario dell’assemblea e da almeno un assegnatario.
L’amministratore, a norma dell’art. 1137 del C.C. dovrà dare comunicazione delle
deliberazioni adottate agli assegnatari assenti con lettera raccomandata.
E’ consentita la comunicazione mediante lettera a mano con ritiro della dichiarazione di ricevuta della comunicazione.
Articolo 11
(Impugnazione delle deliberazioni)
Per le eventuali impugnazioni delle deliberazioni assembleari si applica la
disciplina prevista dall’art. 1137 del Codice Civile.
Articolo 12
(Compiti dell’assemblea)
Compiti dell’assemblea:
- nominare, confermare e revocare per giusta causa, in qualsiasi momento
l’amministratore;
- costituire il fondo di gestione;
- approvare il Bilancio preventivo, consuntivo ed il riparto delle spese tra gli
assegnatari nonché l’eventuale impiego del residuo attivo della gestione;
- approvare i contratti per le forniture dei servizi e le relative modalità di
erogazione;
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- stabilire quali spese l’amministratore possa effettuatare di propria iniziativa,
prelevando le somme dal fondo appositamente costituito;
- approvare il piano pluriennale di manutenzione ordinaria nonché le modalità
di esecuzione delle opere ed i relativi contratti;
- deliberare sulle spese di manutenzione ordinaria e sulla costituzione del
relativo fondo;
- approvare i contratti per la fornitura dei servizi;
- determinare l’eventuale compenso da corrispondere all’amministratore;
- disciplinare l’uso delle cose assegnate in godimento comune, nonché la
presentazione dei servizi all’interno dell’area di autogestione;
- deliberare l’esperimento di eventuali azioni legali contro gli assegnatari e
contro terzi;
- nominare eventuali collaboratori dell’amministratore.
Articolo 13
(Nomina dell’amministratore)
L’amministratore viene nominato dall’assemblea degli assegnatari con voto
favorevole di almeno la metà più uno del partecipanti all’autogestione e va
scelto, possibilmente, tra gli assegnatari stessi. L’amministratore dura in carica
un anno e può essere riconfermato.
Articolo 14
(Compiti dell’Amministratore)
L’amministratore ha la rappresentanza legale dell’autogestione al sensi dell’art.
1131 del C.C.
L’amministratore, in nome e per conto dell’autogestione, è tenuto a stipulare
i contratti di utenza idrica, fognante ed elettrica, nonché tutti gli altri che si
rendessero necessari per l’attività gestionale. Ha inoltre il compito di:
- convocare le assemblee;
- eseguire le deliberazioni delle assemblee degli assegnatari e curare l’osservanza del Regolamento per l’uso degli alloggi e delle parti comuni;
- operare il piano di riparto delle spese per la manutenzione e la gestione
dei servizi comuni, sulla base delle allegate tabelle e comunicarlo agli
assegnatari, riscuotendo dagli stessi le relative quote;
- riscuotere le quote di partecipazione alle spese degli assegnatari anche in
via giudiziaria-esecutiva, senza necessità di specifica deliberazione assembleare, in caso di morosità;
- avvalersi, ai sensi dell’art. 63 delle disp. att. c.c., in caso di morosità protratta per oltre sei mesi della facoltà di sospendere l’utilizzazione dei servizi
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comuni suscettibili di godimento separato, all’assegnatario moroso;
- riscuotere dagli assegnatari le quote di eventuali spese legali a carico
dell’autogestione;
- rendere il conto della propria gestione alla fine di ogni anno all’assemblea
degli assegnatari e all’Ente;
- convocare l’assemblea degli assegnatari da tenersi almeno due volte
l’anno;
- curare la gestione dell’autogestione;
- conservare ed aggiornare il libro di cassa evidenziando le entrate e le
uscite;
- conservare il registro dei verbali delle assemblee degli assegnatari;
- trasmettere, obbligatoriamente, copia del verbale di assemblea agli assegnatari assenti;
- mantenere i rapporti con l’Ente;
- informare l’Ente e il Comune su eventuali occupazioni abusive di alloggi e
di locali di uso comune;
- informare immediatamente l’Ente e il Comune su eventuali alloggi che
risultassero o venissero abbandonati da assegnatari;
- ricevere, per conto dell’autogestione, gli atti giudiziari e amministrativi.
Qualora il contenuto di tali atti dovesse esorbitare dalle attribuzioni
conferitegli dal presente regolamento, l’amministratore è tenuto a darne
immediata notizia agli assegnatari e all’Ente. Il mancato adempimento di
quanto innanzi prescritto può dare luogo alla revoca dell’incarico, oltre che
al risarcimento dell’eventuale danno provocato all’autogestione e all’Ente.
Articolo 15
(Rendiconto dell’esercizio annuale)
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L’Amministratore
è tenuto a presentare all’assemblea, da convocarsi entro il 31 gennaio di ogni
anno, il rendiconto annuale della gestione nonché il preventivo per la gestione
dell’anno successivo. Nel preventivo delle spese annuali e nel rendiconto le
spese stesse dovranno essere classificate oltre che per la destinazione, anche
secondo il criterio di ripartizione.
L’Amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e del rendiconto ad ogni
assegnatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea e, per
lo stesso periodo, dovrà tenere a disposizione degli assegnatari i documenti
giustificativi di spesa.
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Articolo 16
(Tabelle di riparto delle spese)
Le spese necessarie per il godimento delle parti comuni e per le prestazioni
dei servizi oggetto dell’autogestione sono suddivise in base alle tabelle di
riparto cui all’Allegato 2 che fa parte integrante del presente Regolamento,
ovvero secondo un diverso criterio purché approvato con la maggioranza dei
due terzi degli assegnatari.
L’ assegnatario non può in nessun caso sottrarsi al contributo della spesa
relativa ai vari servizi ed al godimento delle parti comuni stesse, salvo diverse
valutazioni e deliberazioni dell’assemblea.
Articolo 17
(Pagamento delle quote di autogestione e morosità)
Gli assegnatari che nei confronti dell’Ente gestore si rendano morosi nel pagamento degli oneri relativi ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli
effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione e l’Ente
gestore, su richiesta dell’ amministratore, versa all’ autogestione le quote insolute rilevate dal Conto Consuntivo approvato dall’assemblea, escluse quelle
derivanti da servizi che possono essere oggetto di godimento separato (acquaascensore) e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero
delle somme anticipate.
Articolo 18
(Responsabilità della gestione autonoma)
Gli assegnatari sono solidalmente responsabili per tutte le spese, oneri e obblighi di legge e anche fiscali, connessi all’autogestione. L’autogestione ha la
responsabilità esclusiva e totale nei confronti dei singoli assegnatari, dell’Ente
gestore, dell’Ente proprietario e dei terzi per danni a persone e a cose comunque
o da chiunque causati, compresi quelli dovuti a cattivo funzionamento degli
impianti, ad omessa o inadeguata manutenzione ed a guasto accidentale.
A copertura di detti rischi, la gestione autonoma dovrà stipulare idonee polizze
assicurative, da rivalutare annualmente ed a fornire copia all’Ente gestore.
Articolo 19
(Controllo della gestione autonoma)
L’Ente ha la facoltà di procedere, in qualunque momento ad ispezioni e controllo
per accertare che gli impianti e gli stabili non subiscano danneggiamenti per
cattivo uso o carenza di manutenzione. Ove si rendano necessari interventi
allo stabile o agli impianti per ovviare alle carenze riscontrate dall’Ente, questi
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stabilirà un termine entro il quale la gestione autonoma dovrà provvedervi.
Decorso inutilmente tale termine, l’Ente vi provvederà direttamente con addebito pro-quota ai singoli assegnatari, delle relative spese, maggiorate della
quota per spese generali prevista dalle disposizioni vigenti.
Articolo 20
(Alloggi non assegnati nell’ambito dell’autogestione)
Ove in un fabbricato vi siano alloggi non ancora assegnati, l’Ente gestore, in
sede di costituzione dell’autogestione convoca, in luogo degli assegnatari
non ancora individuati, l’Amministrazione Comunale, ovvero l’Amministrazione
preposta all’assegnazione.
In tali circostanze tutte le spese occorrenti per gli allacci ed il funzionamento
dei servizi saranno a carico dell’Amministrazione competente all’assegnazione,
cui l’amministrazione dell’autogestione dovrà rivolgersi.
Analoga procedura sarà esperita dall’amministratore ogni qualvolta un alloggio
dovesse rendersi libero per qualsiasi motivo, previo adempimento di quanto
previsto dall’art. 14 del presente regolamento.
Articolo 21
(Responsabilità degli assegnatari)
Gli assegnatari debbono attenersi alle norme contenute nel contratto di locazione e relativo Regolamento di disciplina del rapporto di locazione degli
alloggi di E.R.P., al presente regolamento, ai deliberati dell’assemblea. Gli
assegnatari inoltre debbono:
- usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la pacifica
convivenza tra gli assegnatari; essi sono responsabili anche per i loro familiari ed ospiti per danni comunque arrecati alle altre persone dimoranti
nello stabile, gli altri alloggi, alle parti di uso comune. Agli assegnatari è
fatto assolutamente divieto:
- di apportare varianti o modifiche alla consistenza degli alloggi, del fabbricato, degli accessori e pertinenze, senza la preventiva autorizzazione
dell’Ente e della assemblea;
- di tenere depositi di materiali infiammabili nell’alloggio o negli spazi di
uso comune o negli scantinati, in quantità superiore a quelle occorrenti
per usi domestici;
- di lasciare biciclette, motocicli o altri mezzi di locomozione negli androni
delle scale, nelle aree e nei locali di uso comune, salvo in quelli all’uopo
destinati;
- di apporre targhe e insegne in genere senza il preventivo benestare dell’Ente.
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Sono solamente consentite le targhe di uso sui singoli portoni.
Gli assegnatari non possono inoltre rinunciare ai diritti loro spettanti sugli
impianti o sulle parti di uso comune, ne esimersi dal contributo alle relative
spese di servizio e manutenzione.
Gli assegnatari che riscattino l’alloggio rimangono comunque obbligati alla
osservanza del presente regolamento sino alla loro sostituzione con il regolamento di condominio.
Sono tenuti all’osservanza del presente regolamento anche gli assegnatari di
locali ad uso diverso compresi nel fabbricato in autogestione.
A carico degli assegnatari deve essere costituito, con delibera dell’assemblea,
un adeguato fondo di riserva, reintegrabile per assicurare la copertura delle
spese di gestione in presenza di eventuali insolvenze di assegnatari morosi.
Articolo 22
(Amministratore fiduciario)
Nel complessi composti da più palazzine o scale ed aventi servizi e spazi
comuni, si procederà alla nomina di un amministratore fiduciario, come da
precedente art. 3 che, di intesa tra gli amministratori delle singole palazzine
del complesso, curerà la conduzione dei servizi, della manutenzione ordinaria
e degli spazi comuni alle palazzine.
Articolo 23
(Nomina dell’Amministratore fiduciario)
La prima assemblea per la nomina dell’amministratore fiduciario viene convocata
e presieduta da un funzionario dell’Ente. Le assemblee successive degli amministratori delle autogestioni che costituiscono il complesso edilizio vengono
convocate dall’amministratore fiduciario anche su richiesta scritta e motivata
dell’Ente o di un numero di amministratori delle palazzine che rappresenti
almeno il 25% degli assegnatari interessati.
L’assemblea sarà comunque convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci riguardanti le spese comuni.
La convocazione contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione e
l’indicazione anche della seconda convocazione deve essere notificata a mezzo
raccomandata a tutti gli amministratori, almeno cinque giorni prima della data
prefissata. E’ prevista la convocazione mediante lettera a mano con ritiro di
dichiarazione di ricevuta.
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Articolo 24
(Assemblea degli amministratori)
L’assemblea elegge di volta in volta in Presidente e il Segretario. L’ assemblea
è regolarmente costituita con la partecipazione di un numero di amministratori
corrispondente almeno al 75% degli assegnatari interessati in prima convocazione e al 35% in seconda convocazione.
In caso di impedimento di un amministratore a partecipare alla riunione, lo
stesso potrà farsi rappresentare, con delega scritta da apporsi in calce all’avviso
di convocazione da persona appositamente nominata dalla rispettiva assemblea
degli assegnatari.
Ogni amministratore ha diritto a tanti voti quanti sono gli assegnatari rappresentati.
Le deliberazioni si considerano validamente approvate se riportano il voto
favorevole di un numero di amministratori corrispondenti almeno al 50%
più uno degli assegnatari rappresentati in assemblea si redige, seduta stante
sull’apposito registro dei verbali, conservato dall’amministratore fiduciario,
processo verbale che viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario dell’assemblea. Con le modalità degli articoli precedenti
l’amministratore fiduciario dovrà dare comunicazione delle deliberazioni agli
amministratori assenti.
Articoli 25
(Compiti dell’Assemblea degli Amministratori)
L’assemblea degli amministratori:
- nomina, revoca e sostituisce, per giusta causa, l’Amministratore fiduciario;
- prende atto delle parti, degli impianti e dei servizi di uso comune, all’amministrazione e manutenzione dei quali deve provvedere l’amministratore
fiduciario;
- approva i preventivi e i consuntivi predisposti dall’amministratore fiduciario
nonché il riparto delle spese tra le varie palazzine;
- stabilisce quali spese l’amministratore fiduciario può effettuare di propria
iniziativa e quali somme gli amministratori delle varie palazzine devono
allo scopo versargli mensilmente prelevandole dal fondo appositamente
costituito presso ogni amministrazione.
Articolo 26
(Compiti dell’amministratore fiduciario)
L’amministratore fiduciario è tenuto a sottoscrivere in nome e per conto del
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complesso tutti i contratti di utenza, idrico, fognario ed elettrico comune a più
palazzine e comunque tutti indistintamente gli altri che si rendessero necessari
per l’attività gestionale.
Le disposizioni tutte, di cui ai precedenti articoli, concernenti i compiti dell’Amministratore valgono anche per l’Amministratore fiduciario tenendo conto delle
diverse sfere di competenza.
Articolo 27
(Responsabilità dell’autogestione e dell’autogestione fiduciaria)
L’autogestione della palazzina e quella fiduciaria sono direttamente responsabili
di tutti gli obblighi fiscali, in quanto esistenti, con espressa rinuncia al diritto
di rivalsa nel confronti dell’Ente.
Articolo 28
(Oggetto dell’autogestione)
L’autogestione ha per oggetto tutti i servizi di uso comune, nessuno escluso;
a solo titolo di esempio: custodia, portierato ove esistente, pulizia degli spazi
e parti comuni, riscaldamento, condizionamento, ascensore, canoni acqua,
fogna ed energia elettrica e relativi consumi, pulizia e manutenzione ordinaria,
fognatura, fossa biologica, fornitura di altri servizi comuni e gestione degli
stessi.
Articolo 29
(Compiti dell’Ente gestore)
All’Ente gestore è riservato il compito di eseguire le opere di manutenzione non
contemplate nell’Allegato 1 e le opere di risanamento, di ammodernamento,
di ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad innovare o migliorare gli
immobili assegnati.
Nella determinazione delle quote “b” e “c” di cui all’art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, l’Ente gestore non tiene conto degli oneri posti a carico
degli assegnatari per l’autogestione, come da art. 38 Legge Regionale n. 54
del 20.12.1984.
L’Ente gestore ha facoltà di estendere l’autogestione delle opere di manutenzione non contemplate nell’Allegato 1, anche su richiesta dell’assemblea
dell’autogestione, riducendo in misura graduata relativamente agli oneri assunti
dall’autogestione, le quote “b” e “c” dei canoni mensili dei singoli assegnatari
come da precedente comma.
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ALLEGATO 1
(art. 1 del Regolamento per l’autogestione)
Manutenzione e conservazione dello stato d’uso relativo, alle parti comuni
dell’alloggio e alle parti singole. Forniture per il funzionamento dei servizi.
Oneri a carico degli assegnatari e dell’autogestione.
ARTICOLO 1
MANUTENZIONE E FORNITURE IN GENERE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI
1 - SGOMBERO RIFIUTI E SCARICHI:
- riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligenza di uso
o colpa;
- espurgo periodico delle fosse biologiche disotturazione delle colonne di
scarico, delle reti fognarie cortilive e relativi pozzetti per prevenire disfunzioni conseguenti all’uso;
- raccolta rifiuti e pulizia scala e quanto altro conseguenziale;
- Sgombero masserizie dai locali comuni, da corridoi, cantine e dai volumi
tecnici;
- sgombero neve;
2 - DISINFESTAZIONE:
- derattizzazione;
- disinfezione e disinfestazione in genere;
3 - COPERTURE:
- riparazione di tetti, terrazzi, lucernari per danni causati da negligenza ed
in particolare per colpa dovuta alla istallazione di antenne e comunque
dovute all’uso;
- riparazione alle grondaie e pluviali per i motivi di cui sopra e relativa pulizia.
4 - STRUTTURE MURARIE, SCALE, ATRII ECC...
- riattamento di finiture relative alle parti comuni per uso o danneggiate
dall’utente o da terzi per servizi forniti allo stesso;
- riparazione degli infissi per i comuni guasti dovuti all’uso;
- ricarica degli estintori e mantenimento in efficienza manichette antincendio istallate nelle parti comuni, e sostituzione in caso di manomissione o
sottrazione;
- verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne (scala, lavanderia,
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corridoi, cantine, infissi di uso comune);
- sostituzione vetri delle parti comuni dovuti all’uso (vetri vani scale, sale
riunioni, lavanderie, ecc.) o per danni;
- riparazione delle apparecchiature e delle centraline di comando per il funzionamento automatico dei cancelli;
- riparazione e sostituzione di serrature e chiudiporte, eventuale sostituzioni
chiavi;
- riparazione e sostituzione attrezzature e di parti mobili di arredo e di
completamento dello stabile (cartelli, casellari postali, bacheche, ecc.)
- pulizia delle canne fumarie e delle canne di esalazione.
5 - CORTILI E GIARDINI:
- messa a dimora o sostituzione e mantenimento alberi, prati;
- stesa inerti ghiaiosi per il mantenimento delle pavimentazioni cortilive e
Mac-Amdams;
- consumi di acqua e di energia elettrica per servizi comuni e loro efficiente
mantenimento;
- acquisto attrezzi comuni per la gestione ordinaria del verde;
- servizio di deblatizzazione;
- mano d’opera e sale per lo sgombero della neve.
-
ARTICOLO 2
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:
riparazione e sostituzione di valvole e detentori dei radiatori all’interno
degli alloggi, comprese le piccole sostituzioni dei corpi scaldanti;
ricarica estintori;
forza motrice, consumo energia elettrica e combustibile;
conduzione dell’impianto secondo la normativa vigente e relativa assicurazione contro i rischi da incendio e responsabile verso terzi;
tenuta libretto di centrale, prova di combustione ed altri adempimenti di
legge, relativi alla conduzione e all’esercizio dell’impianto e del deposito
combustibile relativi oneri per visita periodica Enti preposti e tasse;
taratura annuale dell’impianto e ogni qualvolta si renda necessario;
riparazione o ricostruzione dei rivestimenti in mattoni refrettari della
camera di combustione delle caldaie e riparazione delle elettropompe di
circolazione, riavvolgimento motori, riparazione bruciatore;
serraggio dei morsetti e viti, taratura apparecchi elettrici di protezione,
sostituzione di valvole elettriche, di interruttori di linee elettriche interne, di
elettrodi per l’accensione automatica di bruciatori, sostituzione di isolatori
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-
-
-
di lampade di segnalazione degli interruttori generali per l’esclusione della
corrente alle singole apparecchiature ed alle centrali;
eliminazione delle perdite di acqua dalle saracinesche e valvole per tubazioni, sostituzione di premistoppa e di guarnizioni;
sostituzione di termometri per la misurazione della temperatura dell’acqua
di andata e ritorno, di termostati di caldaie o di pompe, di valvole solenoidi
e di valvole a strappo;
sostituzione di valvole di fondo, di valvole di interruzione di flusso, di
segnalatori di livello, di idrometri, di valvole di sicurezza;
riparazioni di quadri elettrici di comando e di controllo di forza motrice ed
illuminazione;
pulizia dei locali delle caldaie, dei tubi da fumo, delle canne fumarie,
lubrificazione delle elettropompe e delle parti meccaniche dei bruciatori e
pulizia serbatoio;
additivi per combustione;
disincrostazione della camera combustione e canali da fumo caldaia;
manutenzione dell’apparecchio di termoregolazione e sostituzione termostato;
riparazione centraline elettromeccaniche, valvola miscelatrice, motori
conduttore, sonda esterna ed interna con sostituzione di elementi, nonché
riparazione dei contattori di calore;
messa a riposo degli impianti e opere conseguenti;
eventuali opere murarie attinenti alle riparazioni dei punti sopra-citati;
tutto quanto occorrente per il corretto funzionamento dell’impianto di
riscaldamento.
ARTICOLO 3
IMPIANTO DI ASCENSORE:
revisione del gruppo argano riduttore, sostituzione dei premistoppa. guarnizioni, paraoli, raschiolio, ghiere, spessori dadi e bulloni, riapertura dei
canali di lubrificazione, registrazione dei cuscinetti reggispinta, revisione
del quadro di manovra con sostituzioni delle parti logore: contattori, condensatori, relais, ecc.
revisione del gruppo freno con sostituzione dei ceppi e degli eccentrici,
regolazione del circuito di alimentazione del freno;
revisione dei carrelli delle porte di piano e cabina con sostituzione dei
contatti di controllo, regolazione della tensione ai contatti elettrici delle
serrature di piano, riavvolgimento motori;
sostituzione del lineolum del pavimento di cabina, riattivazione del pavimen-
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to di cabina e del vano corsa, mantenimento targa ENPI, targa di portata,
cartelli di fuori servizio, istruzioni manovra a mano e dell’inter ruttore sotto
vetro al P.T., sostituzione cinghia meccanismo di manovra porte;
- forza motrice e consumo energia elettrica;
- manutenzione in abbonamento a ditta abilitata secondo legge e visite degli
organi preposti al controllo e tasse;
- sostituzione delle funi di trazione per la presenza di fili rotti, su parere
dell’organo di controllo circa la sicurezza delle stesse, con altre nuove
complete di regolatore di tensione, compresa la sostituzione o rettifica
della puleggia di frizione; tutto quanto occorrente per riparazioni parti
meccaniche ed elettriche per guasti, ivi comprese le riparazioni delle porte, serrature e pulsantiere della cabina e dei piani, danneggiati o rotture
provocate dagli assegnatari o conseguimenti all’uso.
-
ARTICOLO 4
IMPIANTO DI AUTOCLAVE E RETE IDRICA DI ADDUZIONE:
riparazione e piccole sostituzioni di parti: valvole di sicurezza, membrane,
pressostati, componenti elettrici, cuscinetti, paracqua, interruttori di livello,
valvole di ritegno, ecc.;
eliminazione perdite d’acqua delle elettropompe di circolazione con eventuale sostituzione di guarnizioni e premistoppa, rettifica degli assi di rotazione,
riavvolgimento motori;
ricarica pressione serbatoio autoclave e manutenzione dei compressori
d’aria;
ispezione e collaudi periodici degli Enti preposti e relative tasse;
pulizia, lavaggio e disinfezione serbatoio di accumulo e del serbatoio dell’
autoclave;
forza motrice e consumo energia elettrica;
controllo preventivo periodico;
riparazione o sostituzione di tubazioni e condotte di adduzione in caso di
danneggiamento e/o di uso.
ARTICOLO 5
IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SUONERIA DELLE PARTI COMUNI:
- riparazione dell’impianto elettrico: suoneria, comando apriporta e cancelli,
illuminazione parti comuni, citofoni, pulsantiera esterna e piccole sostituzioni di parti come lampade, interruttori, starters, reattori, portalampade,
copertura eventuali punti luce, impianti di allarme, elettroserrature, ecc.,
compresa la sostituzione delle apparecchiature dovute all’uso;
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-
-
manutenzione delle parti sopracitate;
eventuali opere murarie attinenti al punti sopracitati;
consumo energia elettrica secondo bolletta enti erogatori;
mantenimento di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a braccio
o a pavimento), con relative chiavi, compresa la sostituzione delle apparecchiature dovute ad uso.
ARTICOLO 6
IMPIANTO CENTRALIZZATO TV:
integrazione dell’impianto centralizzato TV per la ricezione di eventuali atri
canali;
riparazione e manutenzione dell’impianto centralizzato - T.V. per la ricezione
di programmi nazionale compresa la sostituzione di:
singoli componenti;
sostituzione cavi, prese ed altri accessori per ampliamento della ricezione.
ARTICOLO 7
ONERI AMMINISTRATIVI:
- assicurazione sugli impianti;
- tasse sui passi carrai e per nettezza urbana;
- Imposte e tasse per occupazione di spazi pubblici e tasse in genere riferite
all’uso dell’alloggio.
ARTICOLO 8
CANONI E FOGNA
Tutti gli oneri derivanti dai consumi: consumo acqua (minimi, eccedenze e
dispersioni), lettura contatori singoli, consumi di acqua per servizi comuni,
canone relativo allo smaltimento e disinquinamento delle acque.
ARTICOLO 9
INTERVENTI A CARICO DIRETTO DELL’ASSEGNATARIO
1 - IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO:
- sostituzione e riparazione delle apparecchiature elettriche (interruttori,
prese di corrente, deviatori, pulsami, segnalatori acustici luminosi, ecc.) e
manutenzione straordinaria per cortocircuito o sovraccarico;
- manutenzione o sostituzione impianto citofoni o videocitofoni nella parte
interna dell’alloggio.
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2 - IMPIANTO IDRICO - SANITARIO - GAS ALLOGGIO:
- sostituzione e riparazione degli apparecchi sanitari in conseguenza dell’uso,
negligenza o colpa;
- sostituzione e riparazione della rubinetteria e dei raccordi, sifoni, ecc., in
conseguenza dell’uso, per negligenza o colpa;
- mantenimento dei contatori divisionali dell’acqua in conseguenza
dell’uso;
- riparazioni di tubazioni e condotte interne all’alloggio in caso di danneggiamento e/o di uso.
3 - RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
PER IMPIANTI AUTONOMI:
- manutenzione, riparazione e sostituzione apparecchiature che compongono l’impianto autonomo di riscaldamento a produzione acqua calda, della
caldaia, del bruciatore, in conseguenza dell’uso, per negligenza o colpa,
nonché delle canne fumarie e loro pulizia;
- riparazione e sostituzione di valvole e detentori dei radiatori all’interno
degli alloggi, comprese le piccole sostituzioni dei corpi scaldanti.
4 - SCALDABAGNO:
- manutenzione e sostituzione dello scaldabagno elettrico.
5 - PARETI E SOFFITTI, INTONACI, DIPINTURE, PARATI ALLOGGIO:
- ripristino di intonaci per danni causati dall’utente;
- rinnovi periodici delle finiture nelle pareti e nel soffitti nel corso della
locazione e verniciatura delle opere in legno e ferro;
- dipintura degli elementi radianti.
6 - MODIFICHE, INNOVAZIONI, MIGLIORIA E MANOMISSIONI ALLOGGIO:
- Modifiche, innovazioni e migliorie nel corso del rapporto di locazione e
tutte le riparazioni, le sostituzioni e ripristini conseguenti, effettuati dagli
inquilini, anche se autorizzati dall’Ente proprietario;
- la spesa relativa alla fornitura del materiale necessario per lavori di ripristino su opere eseguite dagli inquilini, anche se autorizzate e anche se i
lavori di riparazione sono di spettanza dell’Ente gestore (esempio, ripristino
rivestimento di piastrelle eseguito dall’inquilino su pareti sulle quali l’Ente
gestore è dovuto intervenire per riparazioni di sua competenza,):
- il ripristino delle manomissioni per negligenza o colpa degli impianti, dei
manufatti, ecc. sono a carico degli assegnatari;
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7 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ALLOGGIO:
- riparazione di pavimenti e rivestimenti in genere per uso e per danni dovuti
a negligenza o colpa.
8 - SERRAMENTI E INFISSI ALLOGGIO:
- riparazione infissi esterni e interni, e sostituzione di parti accessorie, maniglie, vetri, serrature, cornici, ecc. per uso o danni causati dall’inquilino;
- riparazione e sostituzione delle cinghie molle e cordelle di attacco al rullo
delle persiane avvolgibili, stecche e ganci, nonché degli accessori delle
porte di garages;
- verniciatura infissi e avvolgibili;
- sostituzione chiavi e serrature.
9 - APPARECCHI DI ESTRAZIONE E VENTILAZIONE ALLOGGIO:
- sostituzione, manutenzione e pulizia degli apparecchi di estrazione e ventilazione locali.
10 - IMPIANTO TV ALLOGGIO:
- manutenzione dell’impianto TV
11 - TARGHE:
- targhette nominativi personali per casellari postali, pulsantiere, citofono
e porte.
ARTICOLO 10
DISPOSIZIONE FINALE
Il principio regolatore, anche per le situazioni non richiamate puntualmente
nella casistica di cui sopra, è che tutte le spese per il mantenimento del buon
stato di uso e del corretto funzionamento dell’immobile e degli impianti sono
a carico, per le parti comuni, dell’autogestione e, per le parti comprese nel
singolo alloggio, dell’assegnatario.
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ALLEGATO 2
(ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE)
Tabelle di riparto delle spese a carico dell’assegnatario nell’ambito dell’autogestione
riferita alla tipologia fabbricato
La tabella
serve per suddividere le spese di:
a) manutenzione e forniture in genere relative alle parti comuni, cui all’art. 1
dell’Ali. 1 comma 1c/4a/4b/4f, riferite alla sola scalinata;
b) impianto centrale di riscaldamento;
c) impianto di ascensore;
d) impianto di autoclave;
e) impianto di illuminazione e suoneria delle parti comuni riferite alla sola
scala.
In detta tabella è riportata la superficie convenzionale dell’alloggio in base alla
Legge 392/78 e i coefficienti di ripartizione in base al piano. Per la suddivisione
delle spese si procede nel seguente modo:
Spesa-c-d-e
Il 50% della spesa totale va ripartita in base ai mq. di ciascun alloggio;
Il 50% della spesa totale va ripartita in base ai coefficienti della tabella;
Spesa b
L’80% della spesa totale va ripartita in base ai mq. di ciascun alloggio;
Il 20% della spesa totale va ripartita in base ai coefficienti della tabella.
Tutte le altre spese non elencate sopra (consumo acqua, altri oneri di cui all’art.
1 dell’All. 1, ecc.) vengono suddivisi tra gli assegnatari secondo le effettive
utilizzazioni o in parti uguali.
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
INDICE
Presentazione
pag.
1
Come raggiungerci?
pag.
3
Come contattare gli uffici dell’ente?
pag.
4
Qual è la normativa di riferimento?
pag.
5
Quali sono i diritti dell’assegnatario?
pag.
7
Come si ottiene un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica?
pag.
9
Come avviene l’assegnazione dell’alloggio?
pag. 10
Come si determina il canone di locazione?
pag. 11
Come si diventa inquilini dell’IACP?
pag. 12
Come avviene il pagamento del canone di locazione?
pag. 13
Cosa comporta il mancato pagamento dei canoni di locazione?
pag. 14
Sono previsti aiuti per gli inquilini in difficoltà?
pag. 15
Come viene aggiornata la situazione reddituale del nucleo familiare? pag. 16
Cosa accade quando varia il nucleo familiare?
pag. 17
E’ possibile subentrare nel contratto di locazione?
pag. 18
Cosa fare se ci si allontana temporaneamente dall’alloggio?
pag. 19
Come sono gestiti i condomini IACP?
pag. 20
Nel rapporto locativo è possibile il cambio di alloggio?
pag. 21
È possibile acquistare un alloggio di edilizia residenziale pubblica?
pag. 22
A chi spetta la manutenzione dell’immobile?
pag. 23
In quali casi si estingue il rapporto locativo?
pag. 25
Quali sono e dove operano le organizzazioni sindacali dell’inquilinato? pag. 27
Schede di approfondimento
pag. 29
Regolamento generale di disciplina del rapporto di locazione
pag. 35
Regolamento di autogestione
pag. 45
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
INDICE ANALITICO
Allontanamento temporaneo
- cosa fare se ci si allontana temporaneamente dall’alloggio?
pag. 19
Ampliamento nucleo familiare
- cosa accade quando varia il nucleo familiare?
pag. 17
Assegnazione alloggio
- come si ottiene un alloggio di edilizia residenziale pubblica?
- come avviene l’assegnazione dell’alloggio?
pag. 9
pag. 10
Autocertificazione
- autocertificazione/cosa è autocertificabile?
pag. 30
Cambio di alloggio
- nel rapporto locativo è possibile il cambio di alloggio?
pag. 21
Canone di locazione
- come si determina il canone di locazione?
- come avviene il pagamento del canone di locazione?
- cosa comporta il mancato pagamento del canone di locazione?
pag. 11
pag. 13
pag. 14
Censimento
- vedi anche Reddito/aggiornamento della situazione reddituale dell’inquilino
Condomini I.A.C.P.
- come sono gestiti i condomini I.A.C.P.?
pag. 20
Contratto
- come si diventa inquilini dell’I.A.C.P.?
pag. 12
Contributi
- sono previsti aiuti agli inquilini in difficoltà?
pag. 15
Diritto/i
- dell’assegnatario
- di accesso agli atti
- alla privacy
pag. 7
pag. 33
pag. 31
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Doveri
- dell’assegnatario
pag.
Estinzione rapporto locativo
- in quali casi si estingue il rapporto locativo?
pag. 25
7
Fondo Sociale
- vedi anche contributi/aiuti agli inquilini in difficoltà
Manutenzione
- a chi spetta la manutenzione dell’immobile?
pag. 23
Morosità
- vedi canone di locazione/mancato pagamento
Organizzazioni sindacali
- quali sono e dove operano le organizzazioni sindacali dell’inquilinato?
pag. 27
Privacy
- vedi anche diritto/i alla privacy
Reddito
- come viene aggiornata la situazione reddituale dell’inquilino?
pag. 16
Riconsegna alloggio
- come si riconsegna l’alloggio?
pag. 25
Scambio consensuale di alloggio
- nel rapporto locativo è possibile il cambio di alloggio?
pag. 21
Subentro
- è possibile subentrare nel contratto di locazione?
pag. 18
Vendita alloggi edilizia di residenziale pubblica
- è possibile acquistare un alloggio di edilizia residenziale pubblica?
pag. 22
Voltura
- vedi anche subentro
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