Area della Regolazione e Tutela del Mercato FORUM UCISP
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Area della Regolazione e Tutela del Mercato UFFICIO METRICO Organismo Notificato per la Verificazione CE n.0251 Via Camperio, 1 – 20123 Milano – Tel. 02/8515.4671 – Fax 02/8515.4684 FORUM UCISP Via Console Flaminio 19 – 20134 Milano Del 10 luglio 2007 – Milano Attività dei laboratori per l’esecuzione della verifica periodica: aspetti generali, problematiche, criticità 1. I Laboratori accreditati: Soggetti muniti della capacità giuridica di certificazione pubblica ed incaricati di Pubblico Servizio. Il D.M. 28 marzo 2000, n. 182 del Ministero dell’Industria e Commercio, all’art. 4 prevede che: La Verificazione Periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. Pertanto, dopo il trasferimento alle CCIAA delle funzioni degli ex Uffici Prov.li Metrici operato con Dec.Lgs.vo 112/98 e con decorrenza 1.1.2000, il legislatore italiano sull’onda di un processo di semplificazione e in base pure al c.d. principio di sussidiarietà attribuisce a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione la funzione di (controllo) e certificazione, prima assolutamente riservata alla Stato, anche a soggetti diversi: i Laboratori accreditati. Tale apertura va comunque letta alla luce della successiva riforma attuata con Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 avente per titolo: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, ove all’art. 3 sancisce la legislazione esclusiva dello Stato in materia di pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; L’inciso non è di poco conto: in sostanza il processo di devoluzione di competenze che prima erano dello Stato verso soggetti privati trova un limite (invalicabile) appunto in tutte quelle materie ove la competenza dello stesso è esclusiva per disposizione di legge, peraltro di rango costituzionale. Solo le Direttive Comunitarie possono incidere nell’Ordinamento giuridico nazionale: cioè in ragione del noto principio che l’appartenenza di uno Stato alla Comunità Internazionale importa un’autolimitazione alla sovranità legislativa degli Stati membri. 2. Principio di personalità dell’Accreditamento del Laboratorio. Il D.M. 10 dicembre2001 avente titolo “Condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della Verificazione Periodica degli strumenti di misura”, stabilisce all’art. 2 le condizioni giuridico-amministrative, secondo cui: a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici; b) se il laboratorio fa parte di un’organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l’attività di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione; c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale. Il legislatore quindi, se da un lato non ha richiesto che il laboratorio debba avere una propria autonoma personalità giuridica, che avrebbe realizzato la fattispecie dei c.d. laboratori di “parte terza”, dall’altro ha comunque voluto tenere ben distinte le attività di manutenzione/riparazione da quelle di taratura e relativa certificazione. In base ai principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di concessioni e devoluzione di funzioni pubbliche, solo il Soggetto giuridico che consegue una particolare riconoscimento può farlo valere: in base ed alle condizioni dalla Legge previste. Ne discende quindi che la capacità certificatoria dei Laboratori è indelegabile: pertanto è solo il laboratorio accreditato, ovvero il personale incaricato, del quale sono state accertate dall’Ente Camerale accreditante i requisiti prescritti ed incluso nel relativo elenco, che può svolgere le operazioni di verificazione periodica presso gli Utenti metrici. L’eventuale conferimento a terzi da parte di un laboratorio accreditato di tale funzione (pubblica), importa il promovimento della misura della sospensione e/o revoca da parte della CCIAA accreditante, non escludendosi che tale fattispecie possa integrare elemento di reato. 3. Il problema della legalizzazione degli strumenti metrici: aspetti e criticità. Com’è noto la Verificazione periodica è l’istituto previsto dall’art. 12 del T.U. della Leggi Metriche 23 agosto 1890 n. 7088, regolato dapprima dal Regolamento sul Servizio Metrico e poi dal citato D.M. 28 marzo 2000, n. 182, ed all’art. 2 così definiva: La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità dei sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione revisti dalle norme vigenti. Ne discende quindi, in base a tale formulazione, che il difetto anche di una sola delle 2 condizioni già enunciate costituisce elemento di improcedibilità all’esecuzione della Verificazione periodica su uno strumento di misura, ad esempio, i cui errori superano la tolleranza e/o difetti dei bolli o sigilli legali previsti dal relativo “piano di legalizzazione”: sigilli la cui funzione è intesa alla salvaguardia del requisito di “sicurezza metrologica” di cui all’art. 5 del vigente Regolamento di Fabbricazione Metrica. A scanso di possibili equivoci ciò vale per tutti i soggetti abilitati dalla Legge ad eseguire le operazioni di verificazione periodica: gli Uffici Metrici delle CCIAA ed i Laboratori accreditati. Invero si è dovuto attendere la Direttiva 30 luglio 2004, per avere una disciplina più puntuale e organica circa la regolamentazione dei sigilli dei laboratori: più in generale quale deve essere il comportamento di un laboratorio nei confronti di uno strumento a lui sottoposto mancante dei previsti sigilli di sicurezza. Al riguardo, l’art. 6 della predetta Direttiva detta un disciplinare ben specifico di quelli che sono gli obblighi di laboratori in tale concreta ipotesi: essi devono informare entro il termine previsto e stabilito dalla CCIAA che ha rilasciato l’accreditamento dell’accertata mancanza dei sigilli legali. Da ultimo, una breve considerazione sul comma 5 dell’art. 6 della citata Direttiva: da un lato la medesima prevede che se la riparazione di uno strumento è svolta da una struttura che ricomprende al proprio interno un laboratorio, la Verifica periodica deve essere svolta entro e non oltre i due giorni lavorativi dallo stesso Laboratorio, dall’altro la disposizione non esclude che l?Utente metrico possa farla svolgere da soggetto abilitato diverso. Ritengo che in tema di metrologia legale, in qualsiasi Stato-Ordinamento, il rispetto di un sistema di regole, più che la previsione di un sistema stesso astrattamente previsto – ben congegnato ma sempre perfettibile – sia la migliore garanzia della tutela della fede pubblica fede che si dispiega verso tutti gli elementi di filiera: per una crescita della civiltà della misura che è, e divenga nel pari, misura della civiltà. Il Capo del Servizio Ispettivo Ispettore Metrico Claudio Capozza Allegati: - Determina della Giunta CCIAA di Milano n. 180 del 26 giugno 2006