Area della Regolazione e Tutela del Mercato FORUM UCISP

Transcript

Area della Regolazione e Tutela del Mercato FORUM UCISP
Area della Regolazione e Tutela del Mercato
UFFICIO METRICO
Organismo Notificato per la Verificazione CE n.0251
Via Camperio, 1 – 20123 Milano – Tel. 02/8515.4671 – Fax 02/8515.4684
FORUM UCISP
Via Console Flaminio 19 – 20134 Milano
Del 10 luglio 2007 – Milano
Attività dei laboratori per l’esecuzione della verifica periodica:
aspetti generali, problematiche, criticità
1. I Laboratori accreditati: Soggetti muniti della capacità giuridica di
certificazione pubblica ed incaricati di Pubblico Servizio.
Il D.M. 28 marzo 2000, n. 182 del Ministero dell’Industria e Commercio, all’art. 4
prevede che:
La Verificazione Periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle
Camere di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzie di
indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Pertanto, dopo il trasferimento alle CCIAA delle funzioni degli ex Uffici Prov.li Metrici
operato con Dec.Lgs.vo 112/98 e con decorrenza 1.1.2000, il legislatore italiano
sull’onda di un processo di semplificazione e in base pure al c.d. principio di
sussidiarietà attribuisce a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione la funzione di
(controllo) e certificazione, prima assolutamente riservata alla Stato, anche a soggetti
diversi: i Laboratori accreditati.
Tale apertura va comunque letta alla luce della successiva riforma attuata con Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 avente per titolo: “Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione”, ove all’art. 3 sancisce la legislazione esclusiva dello Stato
in materia di pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
L’inciso non è di poco conto: in sostanza il processo di devoluzione di competenze che
prima erano dello Stato verso soggetti privati trova un limite (invalicabile) appunto in
tutte quelle materie ove la competenza dello stesso è esclusiva per disposizione di legge,
peraltro di rango costituzionale.
Solo le Direttive Comunitarie possono incidere nell’Ordinamento giuridico nazionale:
cioè in ragione del noto principio che l’appartenenza di uno Stato alla Comunità
Internazionale importa un’autolimitazione alla sovranità legislativa degli Stati membri.
2. Principio di personalità dell’Accreditamento del Laboratorio.
Il D.M. 10 dicembre2001 avente titolo “Condizioni e modalità di riconoscimento
dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della Verificazione Periodica degli strumenti
di misura”, stabilisce all’art. 2 le condizioni giuridico-amministrative, secondo cui:
a)
il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da
vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con
gli utenti metrici;
b)
se il laboratorio fa parte di un’organizzazione più ampia avente un
interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la
struttura che svolge l’attività di verificazione periodica deve essere
distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di
manutenzione e riparazione;
c)
il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del
segreto professionale.
Il legislatore quindi, se da un lato non ha richiesto che il laboratorio debba avere una
propria autonoma personalità giuridica, che avrebbe realizzato la fattispecie dei c.d.
laboratori di “parte terza”, dall’altro ha comunque voluto tenere ben distinte le attività di
manutenzione/riparazione da quelle di taratura e relativa certificazione.
In base ai principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di concessioni e
devoluzione di funzioni pubbliche, solo il Soggetto giuridico che consegue una
particolare riconoscimento può farlo valere: in base ed alle condizioni dalla Legge
previste.
Ne discende quindi che la capacità certificatoria dei Laboratori è indelegabile: pertanto
è solo il laboratorio accreditato, ovvero il personale incaricato, del quale sono state
accertate dall’Ente Camerale accreditante i requisiti prescritti ed incluso nel relativo
elenco, che può svolgere le operazioni di verificazione periodica presso gli Utenti
metrici.
L’eventuale conferimento a terzi da parte di un laboratorio accreditato di tale funzione
(pubblica), importa il promovimento della misura della sospensione e/o revoca da parte
della CCIAA accreditante, non escludendosi che tale fattispecie possa integrare elemento
di reato.
3. Il problema della legalizzazione degli strumenti metrici: aspetti e criticità.
Com’è noto la Verificazione periodica è l’istituto previsto dall’art. 12 del T.U. della
Leggi Metriche 23 agosto 1890 n. 7088, regolato dapprima dal Regolamento sul Servizio
Metrico e poi dal citato D.M. 28 marzo 2000, n. 182, ed all’art. 2 così definiva:
La verificazione periodica degli strumenti di misura consiste nell’accertare il
mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della
fede pubblica, nonché l’integrità dei sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi
di protezione revisti dalle norme vigenti.
Ne discende quindi, in base a tale formulazione, che il difetto anche di una sola delle 2
condizioni già enunciate costituisce elemento di improcedibilità all’esecuzione della
Verificazione periodica su uno strumento di misura, ad esempio, i cui errori superano la
tolleranza e/o difetti dei bolli o sigilli legali previsti dal relativo “piano di
legalizzazione”: sigilli la cui funzione è intesa alla salvaguardia del requisito di
“sicurezza metrologica” di cui all’art. 5 del vigente Regolamento di Fabbricazione
Metrica.
A scanso di possibili equivoci ciò vale per tutti i soggetti abilitati dalla Legge ad
eseguire le operazioni di verificazione periodica: gli Uffici Metrici delle CCIAA ed i
Laboratori accreditati.
Invero si è dovuto attendere la Direttiva 30 luglio 2004, per avere una disciplina più
puntuale e organica circa la regolamentazione dei sigilli dei laboratori: più in generale
quale deve essere il comportamento di un laboratorio nei confronti di uno strumento a lui
sottoposto mancante dei previsti sigilli di sicurezza.
Al riguardo, l’art. 6 della predetta Direttiva detta un disciplinare ben specifico di quelli
che sono gli obblighi di laboratori in tale concreta ipotesi: essi devono informare entro il
termine previsto e stabilito dalla CCIAA che ha rilasciato l’accreditamento dell’accertata
mancanza dei sigilli legali.
Da ultimo, una breve considerazione sul comma 5 dell’art. 6 della citata Direttiva: da un
lato la medesima prevede che se la riparazione di uno strumento è svolta da una struttura
che ricomprende al proprio interno un laboratorio, la Verifica periodica deve essere
svolta entro e non oltre i due giorni lavorativi dallo stesso Laboratorio, dall’altro la
disposizione non esclude che l?Utente metrico possa farla svolgere da soggetto abilitato
diverso.
Ritengo che in tema di metrologia legale, in qualsiasi Stato-Ordinamento, il rispetto di
un sistema di regole, più che la previsione di un sistema stesso astrattamente previsto –
ben congegnato ma sempre perfettibile – sia la migliore garanzia della tutela della fede
pubblica fede che si dispiega verso tutti gli elementi di filiera: per una crescita della
civiltà della misura che è, e divenga nel pari, misura della civiltà.
Il Capo del Servizio Ispettivo
Ispettore Metrico
Claudio Capozza
Allegati:
-
Determina della Giunta CCIAA di Milano n. 180 del 26 giugno 2006