Corte di Cassazione Terza civile Data: 25.10.2016

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Corte di Cassazione Terza civile Data: 25.10.2016
Il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non perde automaticamente la sua efficacia laddove il
processo penale si concluda con una sentenza di condanna generica, e con la rimessione delle parti
davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., comma 1, dovendo il giudizio proseguire in sede
civile per la determinazione del quantum dell'importo dovuto alla parte civile; a maggior ragione,
dunque, esso non perde efficacia in caso di sentenza di condanna generica, con riconoscimento di una
provvisionale ai sensi del secondo comma dell'art. 539 c.p.p.; in tal caso il sequestro si converte in
pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma conserva i suoi effetti per l'importo residuo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere Dott. RUBINO Lina - Consigliere Dott. TATANGELO Augusto - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21195 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da:
PARMALAT S.p.A. in amministrazione straordinaria, e PARMALAT FINANZIARIA S.p.A. in
amministrazione straordinaria, entrambe in persona del Commissario Straordinario, legale
rappresentante pro tempore, B.E. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli
avvocati Alberto Scotti (C.F.: SCT LRT 45E22 G337Z), Francesco Astone (C.F.: STN FNC 62A11 F839P) e
Andrea Zoppini (C.F.: ZPP NDR 65P15 H501F);
- ricorrenti nei confronti di:
P.G. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'avvocato Emanuele Daniele
Alemagna (C.F.: LMG MLD 64E08 F205Q);
- controricorrente per la cassazione della sentenza pronunziata dal Tribunale di Reggio Emilia n. 608/2014, depositata in
data 16 aprile 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 6 ottobre 2016 dal consigliere Augusto
Tatangelo;
uditi:
l'avvocato Francesco Astone, per le società ricorrenti;
l'avvocato Emanuele Daniele Alemagna, per il controricorrente;
il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha
concluso per l'accoglimento del ricorso.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Corte di Cassazione Terza civile Data: 25.10.2016 Numero: 21481
ESTREMI: Corte di Cassazione Terza civile Data: 25.10.2016 Numero: 21481
Svolgimento del processo
Ottenuto sequestro conservativo nei confronti di P.G. per l'importo di 2,63 miliardi di Euro, le società Parmalat
S.p.A. e Parmalat Finanziaria S.p.A. instaurarono giudizio di merito in sede civile, poi trasferito in sede penale
mediante costituzione di parte civile nel processo contro il debitore per bancarotta e altri reati. Dopo la condanna
in primo grado del P. ad una provvisionale di 2 miliardi di Euro, instaurarono diverse procedure esecutive, di cui
una presso il Tribunale di Reggio Emilia.
Una volta che, in grado di appello, la provvisionale venne ridotta a 6 milioni di Euro, il P. chiese in tali limiti la
riduzione e la conversione del pignoramento al giudice dell'esecuzione, il quale determinò su tale importo il
credito residuo e ne ordinò il pagamento, dichiarando poi estinta la procedura e disponendo la cancellazione
della trascrizione del sequestro e dei pignoramenti.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento di
cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, ritenendo che questo si fosse convertito in
pignoramento solo nei limiti dell'importo oggetto di condanna, e che non avesse conservato efficacia per la
differenza.
Ricorrono la Parmalat S.p.A. e la Parmalat Finanziaria S.p.A., sulla base di un unico motivo (articolato in quattro
profili), illustrato con memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Resiste con controricorso P.G..
Motivazione
1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2905 c.c., artt.
671, 686 e 669 novies c.p.c., art. 539 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost.; difetto assoluto di motivazione in
relazione all'art. 111 Cost.".
Il motivo è fondato.
Secondo il Tribunale di Reggio Emilia, una volta ottenuto sequestro conservativo, laddove l'azione civile sia
esercitata o trasferita in sede penale e il processo penale si concluda con una sentenza di condanna del
debitore in forma generica, con contestuale riconoscimento di una provvisionale di importo inferiore a quello del
sequestro, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., commi 1 e 2, quest'ultimo si convertirebbe in pignoramento limitatamente
all'importo della provvisionale, e perderebbe invece efficacia per l'importo residuo.
Ma, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., la condanna ad una provvisionale è possibile in caso di condanna generica
dell'imputato al risarcimento dei danni, con rimessione delle parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione.
Ed è pacifico che "la conversione del sequestro in pignoramento che secondo l'art. 686 c.p.p., comma 1, e
art. 474 c.p.p., comma 2, n. 1, può avvenire solo in seguito alla pronuncia di sentenza che abbia
dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e costituisca perciò titolo esecutivo - nel
caso di condanna generica ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p., si verifica solo in seguito al passaggio in
giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel
processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione
della garanzia reale nell'atto esecutivo" (Cass. penale, Sez. 6, n. 42698 del 10 luglio 2008, dep. 14 novembre
2008, Fabris; Sez. 3, Ordinanza n. 13981 del 12 aprile 2012; Sez. 4, Sentenza n. 9851 del 6 marzo 2015, Rv.
262439, Biagini).
La relativa azione civile può essere promossa senza limiti di tempo, ad eccezione di quello generale della
prescrizione ("nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza penale, che contenga anche la condanna generica
al risarcimento del danno, l'azione per la relativa quantificazione si prescrive, a norma dell'art. 2953 c.c., nel
termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui la sentenza stessa era divenuta irrevocabile": Cass. civile, Sez.
3, Sentenza n. 6901 del 07/04/2015, Rv. 635239).
La giurisprudenza di questa Corte, in sede penale, ha altresì chiarito che il sequestro conservativo sui beni
dell'imputato non perde efficacia laddove il processo penale si concluda senza l'assoluzione di questi
con sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere definitiva (art. 317 c.p.p.), ma con una
sentenza di condanna (o anche con mero patteggiamento della pena) che non dia luogo alla formazione
di un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., ma che renda necessaria la prosecuzione del processo
per la determinazione del quantum del risarcimento in sede civile, purchè la riassunzione del processo
in tale sede abbia luogo nei termini previsti per l'esercizio dell'azione di merito in caso di misura
cautelare conservativa concessa ante causam (Cass. penale, Sez. 1, n. 22062 del 21 gennaio 2011 - dep. 1
giugno 2011, Gaucci: "il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia
definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede
penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'art. 669
octies c.p.c.").
In motivazione così si esprime la sentenza sopra richiamata: "la disposizione dell'art. 317 c.p.p., comma 4, che
prevede i casi in cui il sequestro conservativo perde efficacia non può che essere letta ed interpretata alla luce
dei presupposti e della ratio della misura cautelare appena richiamati. Nella giurisprudenza penale è considerato
dato pacifico che il sequestro conservativo esplica una funzione cautelare a tutela dei diritti derivanti dalle
statuizioni civili di condanna al risarcimento del danno anche in forma generica, ai sensi dell'art. 539 c.p.p.,
nonchè dalle statuizioni della futura sentenza civile di condanna al pagamento della somma liquidata quale
ammontare del risarcimento (Sez. 3, n. 26105, 06/05/2009, Valle; Sez. 6, n. 1614, 27/04/1995, Saladino).
In detti casi - è stato affermato (Sez. 6, n. 42698, 10/07/2008, Fabris) - la conversione del sequestro in
pignoramento, che secondo l'art. 686 c.p.p., comma 1, e l'art. 474 c.p.p., comma 2, n. 1, può avvenire soltanto in
seguito alla pronuncia di sentenza che abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile e
costituisca perciò titolo esecutivo, si verifica solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice
civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di
esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell'atto esecutivo (Cass. civ., Sez. 3,
03/09/2007 n. 18536; Sez. 3, 29/04/2006 n. 10029).
Pertanto, pur non operando una conversione immediata del sequestro conservativo in pignoramento, il
sequestro mantiene il suo effetto di garanzia. Non diversamente deve ritenersi che, a seguito della sentenza di
applicazione della pena, il sequestro conservativo penale non viene meno ma segue l'azione civile. Tanto,
invero, risulta evidente alla luce della disciplina in tema di sequestro conservativo del codice di procedura civile
che consente di individuare i rapporti con il sequestro conservativo disposto in sede penale e di rilevare come la
perdita di efficacia del sequestro conservativo sia prevista sempre come conseguenza o del definitivo
accertamento dell'insussistenza del diritto al risarcimento fatto valere, cui si collega strumentalmente l'azione
cautelare, ovvero all'inerzia della parte nel portare avanti la sua pretesa sostanziale"...... "Risulta evidente,
quindi, che non può ricondursi un effetto estintivo del sequestro conservativo a vicende processuali quale è il cd.
patteggia-mento che, a norma dell'art. 444 c.p.p., comma 2, - in ragione della scelta dell'imputato (ovverosia del
soggetto che con riguardo all'azione di risarcimento rappresenta la parte convenuta) - forzatamente estromette
dal processo penale la parte civile imponendole, anche in deroga all'art. 75 c.p.p., comma 3, di proseguire
l'azione risarcitoria nella sede propria"......"Il diritto di azione e difesa della parte civile sarebbe gravemente
compromesso se si negasse in siffatta situazione la perdurante efficacia del sequestro conservativo
legittimamente ottenuto dalla parte civile, ai sensi dell'art. 316 c.p.p., a garanzia dei propri crediti prima d'essere
costretta a riassumere la sua pretesa nel giudizio civile. Se è vero, dunque, che - come sostenuto dal ricorrente -
il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento, ai sensi dell'art. 320 c.p.p., comma 1, solamente
in forza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria o di condanna al risarcimento del danno in favore
della parte civile che ne costituiscono il titolo, la circostanza, tuttavia, che il sequestro conservativo non possa
ancora convertirsi di diritto in pignoramento non implica affatto che esso non mantenga la funzione di garanzia
sua propria, quando il processo penale, lungi dall'essersi concluso con una sentenza irrevocabile di
proscioglimento o di non luogo a procedere, è stato definito con una sentenza irrevocabile con la quale è stata
applicata la vena, ex art. 444 c.p.p..
Naturalmente, non può per ciò solo ritenersi che il sequestro conservativo conservi effetti giuridici illimitati nel
tempo, stante la natura cautelare della misura che, come si è detto, è legittima solo in quanto funzionale e
collegata ad una pronunzia sul merito della domanda risarcitoria. Deve, quindi, ritenersi che - in analogia con
quanto dispone il codice di procedura civile nel caso di azioni cautelari ante causam o di azioni cautelari
collegate a domande per le quali sopravviene un difetto di giurisdizione (art. 669 nonies c.p.p., u.c.) - in caso di
applicazione di pena, il sequestro conservativo è destinato a divenire inefficace soltanto ove l'azione risarcitoria,
già esercitata in sede penale, non venga iniziata nei termini previsti dall'art. 669 octies c.p.c.".
Nella specie, peraltro, non assume rilievo la problematica del termine per l'inizio dell'azione in sede civile ai fini
della conservazione degli effetti del sequestro dopo la pronunzia della sentenza penale contenente condanna
generica dell'imputato ed eventuale provvisionale (secondo altro orientamento, potrebbe del resto ritenersi
diversamente da quanto sostenuto dalla giurisprudenza penale sopra richiamata - che la mancanza di una
espressa disciplina normativa impedisca di estendere analogicamente la previsione degli artt. 669 octies e 669
novies c.p.c., e che quindi il sequestro mantenga i suoi effetti indefinitamente, salva la possibilità per il
sequestrato di agire per l'accertamento negativo del diritto a cautela del quale esso venne autorizzato, così
ottenendo una sentenza di cognizione che ne determini la caducazione). Non risulta infatti posta nella presente
sede (nè risulta che sia stata posta in sede di merito) alcuna questione in ordine alla mancata o tardiva
riassunzione del giudizio in sede civile, dopo la pronunzia della sentenza penale che ha ridotto l'importo della
provvisionale.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "il sequestro conservativo sui beni dell'imputato non
perde automaticamente la sua efficacia laddove il processo penale si concluda con una sentenza di
condanna generica, e con la rimessione delle parti davanti al giudice civile, ai sensi dell'art. 539 c.p.p.,
comma 1, dovendo il giudizio proseguire in sede civile per la determinazione del quantum dell'importo
dovuto alla parte civile; a maggior ragione, dunque, esso non perde efficacia in caso di sentenza di
condanna generica, con riconoscimento di una provvisionale ai sensi del secondo comma dell'art. 539
c.p.p.; in tal caso il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della condanna provvisionale, ma
conserva i suoi effetti per l'importo residuo".
In base a tale principio, il sequestro ottenuto dalle società ricorrenti non avrebbe potuto ritenersi inefficace per la
sola circostanza della intervenuta condanna del debitore al pagamento di una provvisionale in misura inferiore
all'importo originario per cui esso era stato originariamente autorizzato, e di conseguenza non avrebbe potuto
essere disposta, per questo solo motivo, la cancellazione della sua trascrizione.
La pronunzia impugnata va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in persona di diverso
magistrato, perchè rivaluti la fattispecie, sulla base del principio di diritto sopra indicato, provvedendo anche in
ordine alle spese del giudizio di legittimità.
2. Il ricorso è accolto.
La pronunzia impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, perchè
rivaluti la fattispecie, sulla base del principio di diritto sopra indicato, provvedendo anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, che
provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2016 .