LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI CAMPERS E ROULOTTES

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LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI CAMPERS E ROULOTTES
LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DI CAMPERS E ROULOTTES
Relazione di Maurizio Marchi,
Comandante Corpo P.M. Gambettola
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Sommario
A. La classificazione dei veicoli
B. Autocaravan e accessori
C. La circolazione e la sosta di autocaravan e caravan
D. I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone
E. La patente di guida necessaria
F. I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone
G. Il traino di caravan o di altri veicoli: dispositivi retrovisori laterali
H. Il traino ed i limiti massimi di velocità
I. Il traino di caravan o di altri veicoli: la targa ripetitrice
J. Il traino di caravan o di altri veicoli: l’assicurazione
K. Le ipotesi di infrazioni
L. Normativa e circolari
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articolo 185 codice della strada
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303)
e successive modificazioni - aree
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303)
e successive modificazioni - segnaletica
Decreto Ministeriale13 marzo 2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle
caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan - Gazzetta Ufficiale N. 135 del
13 Giugno 2006 - Ministero Infrastrutture e Trasporti
Decreto Ministeriale 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e
rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) - G.U. n. 160 del 9.7.1985
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 401 (G.U. n. 241 del 13.10.1992) - Regolamento recante le
caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui
organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan
Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie - (G.U. n. 95
del 24.4.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli sull’Isola del Giglio - (G.U. n.
122 del 27.5.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
DIRETTIVE 24 ottobre 2000. (G.U. n. 301 del 28.12.00). "Direttiva sulla corretta ed uniforme
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e
la manutenzione. "
Circolare 28 marzo 1985 protocollo CIRCOLARE N. 983/85 - Circolazione e sosta delle "AUTOCARAVAN" -– Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione e Traffico
circolare 17 giugno 1985 – protocollo n. 2238/4120(0) - D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e
funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche sportive
(T.A.T.S.) –D.C. IV n. A068 - Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV Direzione
Centrale – Divisione 41
circolare 15 luglio 1986 protocollo n. 2495/4120(0) - Posti letto stabilmente installati nelle
autocaravan - Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale –
Divisione 41
circolare 21 gennaio 1987 protocollo n. 4735/4120(0) - B007 – Classificazione autocaravan –
Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
Circolare 15 dicembre 1988 - Traino di rimorchi con autocaravan - 15 dicembre 1988 - Prot. n.
2994/4335 – Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione Civile – Divisione 43
circolare 4 novembre 1993 - protocollo n. 390/4120/(0) - D.C. IV n. A112 - CIRCOLARE N. 209/93
- Sbalzo posteriore della caravan –Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV
Direzione Centrale – Divisione 41
risposta a quesito anno 2005 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione - Esposto circa divieti di transito e sosta
per autocaravan nel Comune di Roccaraso (prot. n.1132/2005)
REGIONE LAZIO - LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1996, n. 54 - (G.U. 3a s.s. n. 16 del
19.4.1997) - Regolamento del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per
veicoli autosufficienti.
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A
La classificazione dei veicoli
Per quanto concerne la classificazione si distinguono nelle seguenti categorie:
autoveicoli ad uso
Sono autoveicoli classificati ad uso speciale utilizzabili esclusivamente
abitazione
per l’alloggio di persone senza prescrizioni costruttive da rispettare
salvo quelle inerenti i limiti di sagoma e massa di cui agli articoli 61 e
62 codice della strada, nonché dalle normative comunitarie
Rimorchi attrezzati per
uso abitazione
Vale quanto specificato per gli autoveicoli ad uso abitazione. Quello
che cambia è il solo fatto di essere trainato con le conseguenze in
merito all’obbligo dei dispostivi di frenatura, targatura ed eventuali
dispositivi retrovisori laterali aggiuntivi nel veicolo trainante qualora la
sagoma del rimorchio ecceda in larghezza quella della motrice
Autocaravan
Sono autoveicoli classificati dall’54 comma lettera m) come “veicoli
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente”.
Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 – protocollo
n. 2851/M362 – emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale
per la motorizzazione, gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1,
M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui – anche se si tratta di modelli
probabilmente raramente disponibili sul mercato italiano, esiste la possibilità di
prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al
trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima
superiore a 5 t)
Da rilevare che la normativa comunitaria definisce invece gli
autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere
adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette,
attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
Da ricordare inoltre che nei primi anni ottanta, a seguito di alcune
modifiche legislative, l’allora direzione generale della motorizzazione
civile dispose l’adeguamento del parco circolante dei veicoli al fine di
regolarizzarlo con quanto previsto dalle nuove disposizioni; per il
controllo su strada il problema praticamente non si pone in quanto il
veicolo, dall’epoca ad oggi, è stato senza dubbio stato sottoposto a più
di una revisione periodica ai sensi dell’articolo 80 codice della strada
Questo tipo di veicolo è caratterizzato dalla presenza permanente di una
carrozzeria coibentata contenente mobili, tavolini, cucina,
elettrodomestici, servizi igienici, ecc
Per effetto delle direttive 98/14/CE (recepita in Italia con DM 4 agosto
1998) e 2001/116 (recepita in Italia con DM 20 giugno 2002) è previsto
che nelle autocaravan siano presenti almeno le seguenti attrezzature:
posti a sedere e tavolo, cuccette (si possono ottenere anche ribaltando i
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sedili), attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli
Per la trasformazioni di un autoveicolo in autocaravan è necessaria
visita e prova: in difetto sanzione di cui all’articolo 78 codice della
strada
Caravan
sono classificati fra i rimorchi con tutto quanto ne consegue in merito
alle prescrizioni relative all’agganciamento, massa, sagoma, dispostivi
di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi
retrovisori laterali aggiuntivi, ecc.
Trattasi di veicoli utilizzati prevalentemente (e pertanto non
esclusivamente) per essere utilizzati a fini ricreativi con alloggio delle
persone a veicolo fermo
Rimorchi adibiti a
spettacolo viaggiante
Possono circolare su strada solamente con una speciale autorizzazione
valida un anno rinnovabile a seguito di visita e prova.
Non rientrano nella classificazione di rimorchi.
Devono ovviamente rispettare le prescrizioni inerenti agganciamento,
dispostivi di frenatura, illuminazione, ripetizione della targa, dispositivi
retrovisori laterali aggiuntivi, ecc.
Non possono essere utilizzati come abitazione o come caravan e
pertanto l’eventuale annotazione riportata sulla carta di
circolazione che consenta la presenza saltuaria degli accessori tipici
dell’abitazione deve essere considerata non più valida
L’eventuale installazione di una cellula abitativa sul veicolo deve essere
considerata come una cosa trasportata
Recentemente, la materia è stata disciplinata dal “Decreto Ministeriale 13.3.2006 del
Ministero Infrastrutture e Trasporti –pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno
2006 - Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive
funzionali delle autocaravan e dei caravan” che ha:
• adeguato le caratteristiche tecniche e costruttive di autocaravan e caravan al
progresso tecnico conformemente alle vigenti norme comunitarie o ai regolamenti
UN/ECE ad esse equivalenti e nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui alle
norme UNI EN 1646 e UNI EN 1645
• armonizzato le procedure di omologazione nel rispetto delle norme comunitarie
• previsto che restano salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio
delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto; le norme applicabili sono quelle in base
alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine. Decorsi sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, non e' piu' possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di
autocaravan e di caravan, nonche' procedere all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla
circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal decreto.
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B
Autocaravan e accessori
Possono essere installati:
strutture portabiclette nella parte posteriore del Non occorre visita e prova purchè si tratti di
veicolo
struttura leggera di tipo amovibile omologabile
quale unità tecnica indipendente
strutture portasci nella parte posteriore del Non occorre visita e prova purchè si tratti di
veicolo
struttura leggera di tipo amovibile omologabile
quale unità tecnica indipendente
strutture portabagagli nella parte posteriore del Non occorre visita e prova purchè si tratti di
veicolo
struttura leggera di tipo amovibile omologabile
quale unità tecnica indipendente
Struttura nella parte posteriore per trasporto Occorre visita e prova
oggetti
Struttura nella parte posteriore per trasporto Occorre visita e prova
ciclomotori
Struttura nella parte posteriore per trasporto Occorre visita e prova
motocicli
Istallazione di impianto GPL di tipo combinato: Occorre visita e prova
cioè con possibilità di alimentare sia il motore
del veicolo che i servizi di bordo
L’installazione dell’impianto può essere
effettuata, come previsto dalla legge 122/1992,
solamente dalle imprese iscritto nel registro
delle imprese di autoriparazione nelle sezioni di
meccanica e motoristica o di elettrauto
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C
Le ordinanze di divieto di sosta
Con la "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. " pubblicata sulla G.U. n. 301 del 28.12.2000 sono
state fatte alcune precisazioni importanti:
§ Ferma restante la necessità di rendere noti i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
medianti i prescritti segnali è indispensabile emettere l’ordinanza prevista solamente dopo un’adeguata
istruttoria. Ne consegue che un’ordinanza che nella premessa riporti solamente i riferimenti agli articoli di
legge non è corretta
§ Le carenze istruttorie più frequenti riguardano la poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni
oggetto dei provvedimento, oppure la mancanza di opportune indagini, stime e rilievi preventivi,
necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che possono essere mosse in sede
di ricorso
§ Emergono spesso casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento,
quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od
obiettivi estranei alla circolazione stradale: è il caso tipico del divieto di sosta per sole autocaravan per
favorire la presenza di autoveicoli che possano portare clientela ad esercizi pubblici o negozi in genere
§ la direttiva cita il caso di ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui
finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi
di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7: come
ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente
campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami
raccolti negli appositi bottini
In sostanza sono viziate tutte quelle ordinanze che stabiliscono un divieto generico per
caravan ed autocaravan senza precise argomentazioni e giustificazioni
In pratica può essere effettuata la sosta purchè:
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•
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•
•
•
•
non si tratti di zona per la quale è previsto il divieto di sosta per i veicoli in genere
se è prevista una regolamentazione a disco orario deve essere rispettata
nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50%
rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona
l’autoveicolo non deve poggiare sul suolo salvo che con le ruote
non deve emettere deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico
non deve occupare comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio
dell’autoveicolo medesimo
qualora vengano rispettate le summenzionate condizioni, è lecito pernottare all’interno
dell’autocaravan in sosta
il divieto di sosta per soli autocaravan può essere previsto dalle amministrazioni locali solo qualora il
provvedimento escluda dalla sosta anche tutti gli altri veicoli con analoghe caratteristiche
dimensionali e di massa e solo se legittimato da oggettive situazioni d’intransitabilità
lo stesso vale per i parcheggi pubblici e per le aree private aperte all’uso pubblico, dotati di sbarra
orizzontale che impedisce l’accesso a veicoli con altezza superiore a m 2.00. Le sbarre sono
legittime solo qualora all’interno dell’area ci sia un effettivo impedimento strumentale per la sosta di
veicoli di tali dimensioni e mai quando rendano inopinatamente impossibile il diritto di circolazione
o di sosta dei summenzionati mezzi: per esempio alberi con rami bassi, arredo urbano particolare,
lampioni, ecc
si ha campeggio invece ogni qualvolta non si rientri nelle condizioni di sosta sopra ricordate: per
esempio l’aver appoggiato uno scalino per terra, che permetta un più agevole accesso
all’autocaravan, integra già un’ipotesi di campeggio e non di sosta
da ricordare che ai sensi dell’articolo 158 comma 3 nei centri abitati è vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione
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D
La patente di guida necessaria
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
Non traina
Categoria B
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
SUPERIORE a 3,5 T
Non traina
Categoria C
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA CARRELLO APPENDICE
Categoria B
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA CARRELLO APPENDICE
Categoria C
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg)
Categoria B
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg)
Categoria C
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg)
Categoria B
purchè la massa compl.
autorizzata del rimorchio
non superi la tara della
motrice
CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO
NON sup. a 3,5 T
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg)
Categoria B+E
CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO
sup. a 3,5 T
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
NON SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg)
CON MASSA DEL COMPLESSO A PIENO CARICO
NON sup. a 3,5 T, ma con massa complessiva autorizzata del
Categoria B+E
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rimorchio superiore alla tara della motrice
Autocaravan di massa massima complessiva autorizzata
SUPERIORE a 3,5 T
TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. a 750 kg)
Categoria C+E
Ipotesi teorica per le argomentazioni esposte nel paragrafo inerente la Categoria D
classificazione dei veicoli
AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 –M3
Non traina
Ipotesi teorica per le argomentazioni esposte nel paragrafo inerente la classificazione
dei veicoli
Categoria D
AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 –M3
TRAINA CARRELLO APPENDICE
AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 –M3
TRAINA RIMORCHIO LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata non sup. a 750 kg)
Categoria D
AUTOCARAVAN classificato nella categorie internazionali M2 –M3
TRAINA RIMORCHIO NON LEGGERO
(cioè di massa massima complessiva autorizzata sup. 750 kg)
Categoria D+E
Tenuto conto delle presumibili difficoltà che si possono a volte riscontrare in sede di controllo della
categoria di patente necessaria per condurre un determinato veicolo, si ritiene utile riportare le seguenti
considerazioni.
Ancora prima di esaminare la tipologia di veicolo è necessario ricordare che qualora non sia
sufficiente, in ragione del traino, la patente B, quella necessaria non è la C bensì la B+E, (ovviamente
nell'ipotesi di patenti C+E oppure D+E la B+E è da ritenersi ricompresa)
Per comprendere se in ragione del traino un veicolo necessita o meno di patente E, è necessario effettuare un
accurato controllo, possibilmente munendosi di carta e penna e tracciando due colonne "come quelle della
schedina"
A questo punto esamineremo il veicolo motrice ipotizzando che in quel momento non stia trainando nulla.
In pratica la domanda è la seguente: se
non vi fosse nulla al traino, quale patente sarebbe necessaria per quel veicolo motrice?
La risposta a questa domanda dovrà essere inserita nella prima colonna... e così, per esempio, indicheremo,
in ragione della portata massima complessiva autorizzata della motrice la lettera B oppure C (oppure D
qualora si tratti di veicoli con un numero di posti a sedere superiore a 8 + il conduente)
Fatto questo passeremo all'esame di quanto trainato e così se al traino abbiamo:
1. un carrello appendice, nella seconda colonna indicheremo un trattino (in quanto il carrello
appendice non ha alcuna ripercussione sulla categoria di patente di guida)
2. un rimorchio leggero, cioè di massa massima complessiva autorizzata (quindi non il peso del
momento!) non superiore a 750 kg, nella seconda colonna indicheremo un trattino (in quanto il
rimorchio leggero non ha alcuna ripercussione sulla categoria di patente di guida)
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3. se invece quanto trainato è un rimorchio di massa massima complessiva autorizzata superiore a 750
kg, indipendentemente dalla classificazione o meno in TATS, faremo sempre riferimento per il
controllo non la peso del momento, bensì alla massa complessiva ed a questo punto:
§ se nella prima colonna era inserita una lettera C (patente C) nella seconda inseriremo
SEMPRE la lettera E
§ se nella prima colonna era inserita una lettera D (patente D) nella seconda inseriremo
SEMPRE la lettera E
§ se nella prima colonna era inserita una lettera B (patente B) per la seconda colonna sarà
necessario effe ttuare ben DUE controlli:
1^ CONTROLLO: carte di circolazione alla mano si sommano le due masse massime complessive
autorizzate. Se il risultato è superiore a 3,5 T, nella seconda colonna indicheremo la lettera E. Ne consegue
che la patente necessaria sarà la B+E. ATTENZIONE: la C non sostituisce la B+E, al limite la C+E!
2^ CONTROLLO DA EFFETTUARE SOLAMENTE SE AL 1^ CONTROLLO LA SOMMA DEI
DUE VALORI PREVISTI HA DATO RISULTATO NON SUPERIORE A 3,5 T: carte di circolazione
alla mano si annota la massa massima complessiva autorizzata del rimorchio (pertanto non il peso al
momento del controllo!), poi si annota la TARA della motrice. Se la complessiva del rimorchio supera la tara
della motrice (indipendentemente dal superamento o meno nella somma di 3,5 T) ne lla seconda colonna si
indica la lettera E
In pratica con un controllo effettuato come sopra riportato, le due colonne tracciate su carta rappresentano
idealmente il complesso veicolare.
Una Volta indicata la lettera della categoria di patente sufficiente per condurre la motrice, questa non
cambia più. Poi si faranno, come già visto, i controlli per verificare se è necessario aggiungere anche la
lettera E
E
I sistemi di ritenuta ed il trasporto di persone
Per quanto concerne modalità prescrizioni a carico del conducente e per il trasporto di
passeggeri, sono applicabili integralmente le disposizioni di cui agli articoli 169 e 172 cds con le
seguenti precisazioni:
articolo 169 cds
L'articolo 54 cds ed al comma primo classifica gli autoveicoli parlando di:
- autovetture alla lettera A
- autocaravan alla lettera M
L'articolo 169 comma 5 è prevista la possibilità di due bambini in sovrannumero solamente sulle
autovetture, Ne consegue pertanto che non è consentito il sovrannumero sugli autocaravan
articolo 172 cds
§ le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i
posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall’origine di idonei punti
di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui
contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte
le autovetture dotate fin dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui
trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che
derivano dai veicoli della categoria internazionale M1
§ Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1
e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore
a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente
omologati ed adeguati al loro peso
§ Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1
e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore
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§
§
§
§
§
a 36 Kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente
omologati ed adeguati al loro peso
Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un
livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli
della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta.
Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le
stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non
possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini
Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’,
invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età
superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori;
possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza.
E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma
3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente
stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S.
I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo
omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o
alle equivalenti direttive comunitarie
Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere
obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le
dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate
nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(UN/ECE) (1). Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d’intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (all. 4) una sintesi
delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la
circolazione in Italia
Secondo il comma 5 dell’art. 172 C.d.S, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che
l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione
di quest’obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di
incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art. 172 C.d.S.
Da ricordare inoltre l’articolo 82 cds per quanto concerne il trasporto di persone sui caravan:
in pratica sui caravan (sono quelli che vengono trainati e pertanto sono classificati come
rimorchi) non possono prendere posto passeggeri durante la marcia ed in caso di violazione è
necessario applicare la sanzione prevista dall’articolo 82 comma 8 e 10 cds con sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (da 6 a 12 in caso di
recidiva)
10
F
§
§
§
§
§
Il traino di caravan o di altri veicoli: dispositivi retrovisori laterali
Per gli autoveicoli è previsto l’obbligo di:
Dispositivo retrovisore interno
Dispositivo retrovisore esterno sinistro
Da ricordare però che:
Il dispositivo retrovisore interno non è obbligatorio se non consente la visibilità della zona
retrostante il veicolo
Il dispositivo retrovisore esterno sinistro è facoltativo, ma diventa obbligatorio se quello interno
non consente la visibilità della zona retrostante il veicolo, oppure se il retrovisore non consente
una visibilità posteriore pari ad una larghezza di almeno 20 metri fino alla distanza di 60 metri
alle spalle del conducente
Nell’ipotesi di traino di caravan oppure di TATS, se la parte del complesso veicolare trainata
rende inefficaci i dispositivi retrovisori laterali del veicolo motrice, devono essere collocati due
retrovisori esterni aggiuntivi (uno a dx ed uno a sx) in modo tale da essere regolabili, asportabili
e che non sporgano per più di 20 centimetri dalla sagoma più ingombrante del complesso
veicolare
G
Il traino ed i limiti massimi di velocità
Premesso che debbono essere comunque rispettati i limiti massimi di velocità previsti dalla
segnaletica verticale o di centro abitato, nell’ipotesi di traino di rimorchio (anche leggero), il
complesso veicolare che si forma prende il nome di autotreno che, come previsto dall’articolo 54
comma 1 lettera “h” è “un complesso di veicoli costituito da due unità distinte, agganciate, delle
quali una motrice”.
Per quanto attiene la velocità, come previsto dall’articolo 142 comma 3 lettera “h” la
velocità degli autotreni non può superare:
§ 70 km/h fuori dei centri abitati
§ 80 km/h sulle autostrade
In caso di accertata violazione, ai sensi del comma 11 del citato articolo 142, le
sanzioni sono raddoppiate
H
Il traino di caravan o di altri veicoli: la targa ripetitrice
L’articolo 100 prevede:
§ al comma 3 l’obbligo per i rimorchi (nel caso che interessa in questa relazione i “caravan”) di
essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione
§ al comma 4 l’obbligo per i rimorchi, quando sono trainati, di essere muniti posteriormente anche
di una targa ripetitrice riportante i dati di immatricolazione del veicolo trainante (motrice)
La mancanza di targa propria del rimorchio, o di targa ripetitrice configura la violazione di cui
all’articolo 100 comma 11 cds con pagamento in misura ridotta di Euro 71,00.
La stessa sanzione è previs ta qualora sia presente una targa ripetitrice di un altro veicolo: non
si configura pertanto la più grave violazione prevista dal successivo comma 12, non trattandosi di
targa non propria o contraffatta
11
I
Il traino di caravan o di altri veicoli: l’assicurazione
Per quanto concerne la copertura assicurativa sono opportune alcune considerazioni:
§ nel caso della copertura assicurativa per il traino, può essere trainato qualsiasi rimorchio, ferma
restante la verbalizzazione di eventuali comportamenti per violazione alle norme di cui agli
articoli 63 e 167
§ qualora il rimorchio trainato ecceda i limiti prescritti per il veicolo trainante e desumibili dalla
carta di circolazione o dalla categoria del veicolo, il complesso veicolare sarà comunque munito
di copertura assicurativa, spettando eventualmente alla compagnia assicuratrice un'eventuale
rivalsa per la violazione delle norme contrattuali
§ non è possibile richiedere l'esibizione ai sensi degli articoli 181 e 180 del contrassegno e del
certificato assicurativo dei rimorchi quando agganciati alla motrice: proprio in ragione del fatto
della non obbligatorietà della singola copertura
§ la copertura assicurativa per i rimorchi è infatti prevista solamente quando il veicolo si chiama
"rimorchio" (o semirimorchio), quando cioè è veicolo a sè stante staccato dalla motrice
(cosiddetta assicurazione per rischio statico)
per quanto concerne il controllo dei rimorchi (o semirimorchi) in sosta staccati dal veicolo che li
traina, non vi è obbligo di esporre il contrassegno in quanto l’articolo 181 cds lo prevede solo per
gli autoveicoli ed i motoveicoli esclusi i motocicli
J
Le ipotesi di infrazioni
1. Autocaravan con struttura nella parte Articolo 78/3 e 4 cds
posteriore per trasporto oggetti senza visita Pagamento misura ridotta Euro 357,00
e prova
Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione
2. Struttura nella parte
trasporto ciclomotori
posteriore
per Articolo 78/3 e 4 cds
Pagamento misura ridotta Euro 357,00
Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione
3. Struttura nella parte
trasporto motocicli
posteriore
per Articolo 78/3 e 4 cds
Pagamento misura ridotta Euro 357,00
Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione
4. Istallazione di impianto GPL di tipo Articolo 78/3 e 4 cds
combinato: cioè con possibilità di Pagamento misura ridotta Euro 357,00
alimentare sia il motore del veicolo che i Sanzione accessoria: ritiro carta circolazione
servizi di bordo
5. struttura nella parte posteriore del veicolo
che, pur non essendo soggetta a visita e
prova (oppure con regolare visita e prova),
non è stata segnalata con il prescritto
pannello quadrangolare rifrangente
Articolo 164/ 6 e 8
Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
Ritiro patente di guida e carta di circolazione
fino al ripristino
6. struttura nella parte posteriore del veicolo
che, pur non essendo soggetta a visita e
prova (oppure con regolare visita e prova),
copre la targa del veicolo
Articolo 164/1 e 8 cds
Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
Ritiro patente di guida e carta di circolazione
fino al ripristino
7. struttura nella parte posteriore del veicolo Articolo 164/1 e 8 cds
12
che, pur non essendo soggetta a visita e Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
prova (oppure con regolare visita e prova), Ritiro patente di guida e carta di circolazione
copre i dispositivi di illuminazione o di fino al ripristino
segnalazione visiva del veicolo
8. persone trasportate sul caravan durante la Articolo 82/8 e 10 cds
marcia (attenzione alla terminologia: il Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
caravan è quello trainato!)
Sanzione accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi (da 6 a
12 in caso di recidiva)
9. autocaravan che traina rimorchio senza i Articolo 72/13 cds
prescritti dispositivi retrovisori
Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
10. autocaravan che traina rimorchio senza Articolo 100/3 e 11 cds
targa ripetitrice
Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
11. caravan in
assicurativa
sosta
senza
copertura Articolo 193 comma 2 cds
Pagamento in misura ridotta Euro 761,00
Sequestro del veicolo
12. autocaravan (o caravan) che scarica residui Articolo 185 comma 4, 5 e 6 cds
organici su strade od aree pubbliche
Pagamento in misura ridotta Euro 71,00
L’infrazione può concorrere con le ipotesi
previste dall’articolo 15 cds con obbligo di
ripristino
13. Quale conducente di autocaravan dotato di Articolo 15/1, lettera f) e 3 cds
apposito impianto interno di raccolta dei Pagamento in misura ridotta Euro 21,00
residui organici li scaricava sulla via ….. al obbligo di ripristino dei luoghi
di fuori dell’apposito impianto di
smaltimento igienico sanitario insudiciando
così la strada
14. Quale conducente di autocaravan dotato di
apposito impianto interno di raccolta dei
residui organici li scaricava su un’area
privata (prato) al di fuori dell’apposito
impianto di smaltimento igienico sanitario
Articoli 192 e 255 decreto legislativo
n. 152/2006
Sanzione da euro 105,00 a 620,00
(se il rifiuto è immesso nelle acque superficiali o
sotterranee o è pericoloso)
pagamento in misura ridotta Euro 206,67
Sanzione da euro 25,00 a euro 155,00
negli altri casi
pagamento in misura ridotta Euro 50,00
Ripristino stato dei luoghi
15. campeggiava in area vietata dal Articolo _____ comma ___ regolamento
regolamento comunale (oppure legge comunale
regionale)
13
16. occupava il suolo abusivamente
Articolo 20/1 e 4 cds
Pagamento in misura ridotta Euro 143,00
Obbligo della rimozione delle opere
17. sosta di caravan nel centro abitato
Articolo 158/3 e 6 cds
Pagamento in misura ridotta Euro 35,00
Sanzione accessoria della rimozione
18. Effettuava campeggio sulla carreggiata Articolo 175/7 lettera d) e 14 cds
(ovvero su rampa, svincolo, area di servizio Pagamento in misura ridotta Euro 35,00
o altra pertinenza) autostradale
L
Normativa e circolari
1.
Decreto Legislativo 285/92 – codice della strada
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli
effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina
prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in
misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del
50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4.È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al
di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni
di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienicosanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti
interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per
l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e
14
l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate
le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici
e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.
2.
Art. 378. - Impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 CdS)
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le
acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade
e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di
assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle
aree
attrezzate
riservate
alla
sosta
e
al
parcheggio
delle
autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle
aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la
costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche,
ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10
maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio
dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi,
devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le
acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al
numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi
autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione
depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento
periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina
in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e successive
modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali
protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire
agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso
e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e)
la
legge
regionale
disciplina
ulteriori
caratteristiche
dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione
ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade
l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole
danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le
15
disposizioni
di
cui
al
presente
articolo,
salvo
diversa
disciplina
regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono
obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti
negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle
liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo
1
della
legge
25
agosto
1991,
n.
284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore,
dall'apposito segnale stradale ( fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto ( fig.
II.179 ) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.
16
3.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28
dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
…(omissis)…
TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II
3 - LA SEGNALETICA VERTICALE (ART. 39 C.S.)
D) SEGNALI DI INDICAZIONE
Art. 136. - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 39 C.s.).
…(omissis)…
11. Il segnale CAMPEGGIO (fig.
II. 363)
indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed
autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di
caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su
quella urbana periferica.
…(omissis)…
20. Il segnale AREA
ATTREZZATA CON IMPIANTI
DI SCARICO (fig. II.377)
4.
indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio
delle autocaravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti
negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri
autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2006
Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive
funzionali delle autocaravan e dei caravan.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
•
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 285, recante il «Codice della strada», e le
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 54, comma 1, lettera m),
56, comma 2, lettera e) e 61, comma 3;
•
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive
17
modifiche ed integrazioni;
•
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di
recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001, che
adegua al progresso tecnico la direttiva n. 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
•
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con
cui e' stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di
omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, macchine
operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e le successive modifiche ed
integrazioni;
•
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche
applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;
•
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce le specifiche
tecniche e funzionali delle autocaravan,caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature
turistiche e sportive;
Considerata la necessita' di adeguare al progresso tecnico le caratteristiche costruttive delle
autocaravan e dei caravan e di armonizzare le procedure di omologazione degli stessi con il
quadro normativo comunitario;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.
Campo di applicazione
•
1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi
2 e 3 ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n.
277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' quello di
accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione degli stessi.
Art. 2.
Caratteristiche costruttive
1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste
dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi. In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano
diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le
cuccette e gli armadi o ripostigli.
2. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle
disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui
all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.
3. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle
norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».
18
Art. 3.
Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2,
comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in
conformita' alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di
accertamento dei loro requisiti di idoneita' alla circolazione.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio delle estensioni delle
medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le
omologazioni di origine.
2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' piu' possibile rilasciare
l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' procedere all'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente
decreto.
Art. 5.
Norme abrogate
1. E' abrogato il decreto ministeriale: decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche
applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2006
Il Ministro: Lunardi
5.
D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.) - G.U. n. 160 del 9.7.1985
Specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (testo unico),
con il quale è stato approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale è
stato emanato il relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale si stabiliscono le modalità di
19
recepimento delle direttive della Comunità Economica Europea relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , che modifica l'art. 26 del testo
unico, già modificato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1976, n. 313, alle lettere g), h), i) ed
aggiunge la lettera l) che introduce tra gli autoveicoli la nuova categoria denominata
"autocaravan";
Visto l'art. 3 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che modifica l'art. 28 del testo unico,
con l'aggiunta, dopo la lettera d), delle lettere e) ed f) che introducono tra i rimorchi le
nuove categorie denominate rispettivamente "caravan" e "rimorchi per trasporto di
attrezzature turistiche e sportive" (rimorchi T.A.T.S.);
Ritenuto che le nuove tre categorie di veicoli, per le speciali caratteristiche funzionali,
rispondono alle specifiche indicate rispettivamente alla lettera f) dell'art. 26 e d) dell'art. 28
del testo unico per i ve icoli per uso speciale e per trasporti specifici;
Rilevato che le disposizioni vigenti in materia, date con provvedimenti amministrativi
ovvero con tabelle di normalizzazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei
trasporti, ai sensi dell'art. 462 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, sono state emanate allo scopo di fornire un complesso di disposizioni adeguate alle
esigenze del momento, in attesa di nuovi provvedimenti legislativi atti a disciplinare - in via
definitiva - la materia stessa;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 20 luglio 1983) che stabilisce le norme tecniche da applicare ai veicoli per
trasporto promiscuo di persone e cose ed autocaravan;
Visto l'art. 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che demanda al Ministro dei
trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le
procedure necessarie da applicare alle autocaravan, caravan e rimorchi T.A.T.S.;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Il presente decreto si applica ai veicoli definiti dal testo unico all'art, 26, lettera l) ed
all'art. 28, lettere e) ed f), rispettivamente quali:
- autocaravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente
per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il
conducente;
N.B.: da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 – protocollo n. 2851/M362
– emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli
autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei
posti, per cui – anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato
italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t)
- caravan: rimorchio stradale, ad un asse o due assi posti a distanza non superiore ad un
metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad
alloggio a veicolo fermo;
- rimorchio T.A.T.S.: rimorchio stradale ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, munito di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive, che non devono costituire oggetto di commercio, quali,
imbarcazioni, velivoli, veicoli, animali domestici per attività sportive o partecipazione a
mostre o a gare.
20
Art. 2
Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive dei veicoli di cui all'art. 1 sono stabilite nell'allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Nello stesso allegato sono indicati i particolari costruttivi e dimensionali e le modalità
di verifica relative, che formeranno oggetto di tabelle di unificazione a carattere definitivo
approvate dal Ministero dei trasporti.
Art. 3
Omologazione
Le verifiche e le prove per l'omologazione sono stabilite all'art. 221 del regolamento di
esecuzione del testo unico, nonché dai decreti emessi dal Ministero dei trasporti ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in applicazione alle direttive
comunitarie che, per le autocaravan, vengono applicate secondo le disposizioni emanate
con il decreto ministeriale 16 giugno 1983.
Art. 4
Norme Transitorie
Le disposizioni dell'allegato tecnico al presente decreto, obbligatorie ai sensi dell'art.
13 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, per i veicoli che saranno presentati all'omologazione
(art. 53 del testo unico) o saranno riconosciuti idonei alla circolazione (art. 54 del testo
unico) a partire dal 1° luglio 1985, potranno essere applicate a richiesta del costruttore per i
veicoli di cui all'art. 1 presentati all'omologazione o al riconoscimento di idoneità prima di
tale data.
I veicoli di cui all'art. 1 precedentemente omologati, ma ripresentati all'omologazione
successivamente a tale data per la modifica di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art. 225
del regolamento di esecuzione del testo unico, sono soggetti alle disposizioni del presente
decreto solo per le parti oggetto delle modifiche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, addì 28 maggio 1985
Il Ministro: SIGNORILE
ALLEGATO TECNICO
AL DECRETO MINISTERIALE 28 MAGGIO 1985 SULLE SPECIFICHE TECNICHE E
FUNZIONALI DELLE AUTOCARAVAN, CARAVAN E RIMORCHI PER IL
TRASPORTO DI ATTREZZATURE TURISTICHE E SPORTIVE (T.A.T.S.)
1.
DEFINIZIONI.
1.1. Lunghezza carrozzeria caravan.
Lunghezza non comprensiva degli accessori fissi o mobili sistemati esternamente alla
parte anteriore e posteriore della cassa.
1.2. Lunghezza massima dei rimorchi T.A.T.S.
E' la distanza tra le estremità anteriore e posteriore, con la traversa posteriore parta
segnali in posizioni di massima elongazione, se mobile.
1.3. Larghezza massima delle attrezzature trasportabili su un rimorchio T.A.T.S.
21
E' la distanza fa i bordi esterni delle superfici luminose delle luci di posizione
posteriori del rimorchio, maggiorata di 0,3 m per ciascun lato, ovvero delle analoghe quote
risultanti dall'applicazione della Direttiva n. 76/756/CEE sulla installazione dei dispositivi
di illuminazione e segnalazione e successivi emendamenti, nel rispetto della larghezza
massima rimorchiabile dei veicolo trattore.
1.4. Interesse.
Distanza tra i piani verticali trasversali passanti per i centri di due appoggi consecutivi.
Le modalità di rilevamento sono demandate a tabelle di unificazione a carattere
definitiva.
1.5. Timone.
Struttura di collegamento compresa tra i due piani verifica di perpendicolari al piano
longitudinale mediano del veicolo, l'uno passante per il centro della cavità dell'occhione e
l'altro passante per il primo collegamento della struttura stessa alla carrozzeria o al primo
appoggio del carico trasportabile sulla struttura, così come è stabilito dal costruttore.
La misura della lunghezza del limone e degli spazi liberi in relazione agli ingombri
anteriori delle infrastrutture del rimorchio, nonché la verifica del carico statico
sull'occhione, sono eseguite con modalità stabilite in tabelle di unificazione a carattere
definitivo.
2. MASSE.
2.1. Massa massima autorizzata:
- caravan: 1.750 kg;
- rimorchi T.A.T.S.: 2.000 kg;
- autocaravan: 8.000 kg.
Nel rispetto delle norme di legge vigenti, la Direzione Generale M.C.T.C. potrà
autorizzare valori superiori a quelli suddetti, compatibilmente con compravate esigenze di
impiego.
2.2. Massa statica sull'occhione del timone: non deve essere inferiore al 4 per cento né
superiore al 7 per cento della massa massima attribuita al veicolo, e comunque non
superiore a 120 kg.
2.3. Massa minima degli accessori mobili per autocaravan e caravan.
Gli accessori mobili sono inclusi nel computo dei bagagli, la cui massa minima è così
stabilita:
- autocaravan: 20 kg per ogni persona trasportata, guidatore compreso;
- caravan: 0,2 volte la tara.
2.4. Le modalità per la verifica delle masse sono stabilite in tabelle di unificazione a
carattere definitivo.
3
DIMENSIONI.
3.1. Sbalzo posteriore.
3.1.1. Autocaravan.
22
Lo sbalzo posteriore, misurato secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione
a carattere definitivo, può essere al massimo uguale al 65 per cento dell'interasse.
3.1.2. Caravan e rimorchi T.A.T.S.
Lo sbalzo posteriore, misurata seconda le modalità indicate in tabelle di unificazione
a carattere definitivo, può superare il 50 per cento dell'interasse, nel rispetto delle
prescrizioni relative alla massa statica sull'occhione.
3.2. Altezza massima caravan.
Ai fini della determinazione dell'altezza massima in rapporto alla larghezza della
carreggiata del veicolo di cui al terzo comma dell'art. 32 del testo unico, modificato dalla
legge 10 febbraio 1982, n. 38, non si considerano le sporgenze relative ai camini, antenne e
aeratori.
4 PRESCRIZIONI TECNICHE.
4.1. Autocaravan,
4.1.1. Accessi e abitabilità.
4.1.1.1. Zona guida.
Parte dell'unità abitativa anteriore al piano verticale trasversale, tangente alla parte
posteriore dello schienale sedile del conducente in posizione di guida. Tale sedile,
se registrabile, deve essere posizionato nella lacca corrispondente alla metà della
corsa di registrazione e lo schienale, se regolabile, deve essere inclinato rispetto
alla verticale nella posizione più vicina possibile a 25°.
4.1.1.2. Prescrizioni generali.
Per ciascun trasportato deve essere previsto un posto letto ed un posto a sedere
stabilmente ancorata alla struttura del veicolo.
I posti letto, almeno per il 50 per cento, devono risultare stabilmente installati.
Si considerano stabilmente installati anche letti derivanti da trasformazioni dei
sedili con eventuali aggiunte di parti.
I sedili per il trasporto dei passeggeri, ad esclusione di quelli nella zone guida,
devono essere contrassegnati con una targhetta riportante la scritta "POSTO A
SEDERE PER PASSEGGERO", oppure con un simbolo grafico indicato in
tabella di unificazione.
4.1.1.3. Prescrizioni specifiche.
Nella costruzione delle autocaravan devono essere osservate le prescrizioni
specifiche indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, relative alle
caratteristiche e ai metodi di verifica per:
- accesso tra zona guida e restante parte dell'unità abitativa;
- numero e ubicazione delle porte di accesso e finestre;
23
- caratteristiche delle porte e finestre;
- caratteristiche dei sedili sistemati nell'unità abitativa;
- caratteristiche dei posti letto;
- dimensioni della zona cucina;
- vano servizi igienici;
- serbatoio acque, tenendo conto che l'autocaravan deve essere autonomo e
isolato, lo scarico delle acque non deve avvenire direttamente nell'ambiente
esterno;
- impianti di servizio attinenti la funzione abitativa.
4.1.2. Visibilità anteriore versa l'alta del conducente.
Deve essere assicurata una sufficiente visibilità anteriore versa l'alto del conducente,
qualora l'allestimento preveda l'installazione della mansarda. Per la verifica del
campo di visibilità anteriore verso l'alto si fa rinvio ad apposite tabelle di
unificazione a carattere definitivo.
4.1.3. Superfici trasparenti.
Tutte le superfici trasparenti interessanti il campo di visibilità del conducente
devono essere in vetro di sicurezza di tipo approvato.
4.2. Caravan.
4.2.1. Accessi e abitabilità.
Si applicano, ove pertinenti, le prescrizioni indicate ai precedenti punti 4.1.1.2. e
4.1.1.3. Per le variazioni alle suddette prescrizioni si rinvia a tabelle di unificazione
a carattere definitivo.
4.2.2. Superfici trasparenti.
Le superfici trasparenti, oltre che con i vetri di sicurezza di tipo approvato, possono
essere realizzate in materiali diversi.
5. CALCOLI DI VERIFICA.
Con tabelle di unificazione a carattere definitivo, sono indicati i criteri per l'esecuzione
dei calcoli di verifica del telaio, del timone, degli assali e delle sospensioni.
6.
TRENI COSTITUITI DA AUTOVEICOLO E CARAVAN O RIMORCHIO
T.A.T.S.
24
T.A.T.S.
6.1. Prescrizioni applicabili ai veicoli trattori.
I veicoli trattori devono essere equipaggiati con due specchi retrovisori esterni, uno per
lato, Tali specchi, che possono essere regolabili e/o asportabili, non devono sporgere più di
20 cm dalla sagoma del veicolo di maggiore ingombra trasversale costituente il treno: il
limite di 20 cm può non essere osservato se il bordo inferiore dello specchio è ad una
altezza non inferiore a 2 m.
6.2. Accertamento di idoneità al traino.
6.2.1. Verifica della massa rimorchiabile.
Ad una autovettura, ad un veicolo per trasporto promiscuo di persone e cose e ad
una autocaravan può essere attribuita una massa rimorchiabile non superiore al
valore della tara (massa del veicolo in ordine di marcia più conducente) nei limiti
stabiliti dall'articolo 257 del regolamento di esecuzione del testo unico, se sono
verificate le seguenti condizioni.
6.2.1.1. Il veicolo a pieno carico, trainante un rimorchio di massa complessiva pari
alla massa rimorchiabile richiesta, e che in assetto orizzontale scarichi sul
gancio un carico statico pari al 4 per cento della massa rimorchiabile
richiesta, è in grado di spuntare per cinque volte consecutive su una
pendenza dell'8 per cento, con le modalità stabilite in tabelle di unificazione
a carattere definitivo.
Sono escluse da questa verifica le autocaravan derivate da autotelai o autoveicoli
di tipo omologato per i quali sia già stata riconosciuta una massa rimorchiabile
non inferiore a quella richiesta.
6.2.2. Organo di traino supplementare.
In conformità con le prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione a carattere
definitivo tra l'autoveicolo trattore e la caravan o il rimorchio T.A.T.S., allorché non
dotati di sistema di frenatura di tipo automatico, deve essere presente un organo di
traino supplementare.
6.2.3. Determinazione della larghezza massima del rimorchio abbinabile.
Il valore della larghezza massima del rimorchio abbinabile è determinato, con valore
arrotondato a 5 cm superiori, dalla somma della larghezza massima della motrice più
0,7 m .
6.2.4. I rimorchi T.A.T.S., indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico
riconosciuta all'atto dell'omologazione, potranno essere trainati anche con motrici
aventi massa rimorchiabile inferiore a tale valore, a condizione che il valore
minimo della massa complessiva a pieno carico, richiesto dal costruttore, non sia
inferiore al valore minimo della massa con la quale risulta verificata la
compatibilità degli impianti di frenatura, seconda quanto prescritto al punto 9
dell'allegato VI alla Direttiva n. 71/320/CEE e successivi emendamenti.
La verifica specifica sarà effettuata compilando apposito verbale redatto secondo lo
schema previsto nell'appendice 4 della citata direttiva.
Tale valore minimo della massa complessiva a pieno carico deve essere indicata sul
modello D.G.M. 405 e riportato sulla targhetta del costruttore, prevista dal decreto
ministeriale 30 settembre 1978 (Direttiva n. 78/507/CEE), sotto o accanto alle
indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno
25
indicazioni prescritte, nel modo seguente: "Massa minima complessiva a pieno
carico riconosciuta, per il traino: ..... kg".
Sul libretto di uso e manutenzione in dotazione al rimorchio deve essere riportata
una specifica annotazione per informare l'utente sulle caratteristiche di traino del
rimorchio stesso.
6.
Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 401 (G.U. n. 241 del 13.10.1992)
Regolamento recante le caratteristiche tecniche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati
nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni
delle autocaravan
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 14 ottobre 1991, n. 336, in materia di disciplina della costruzione, circolazione e
sosta delle autocaravan;
Considerata l'esigenza di dover disciplinare ai sensi dell'art. 5, comma 4, della predetta legge,
le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici
e delle acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400/88;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1
1. I liquidi e le sostanze chimiche di cui all'art. 5, comma 4, della legge 14 ottobre 1991, n.
336, impiegati, sotto forma di preparati, nel trattamento de i residui organici e delle acque chiare e
luride raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan, devono avere le seguenti
caratteristiche intrinseche:
- biodegradabilità dei tensioattivi sintetici presenti, non inferiore al 90%;
- non classificabilità come preparati molto tossici, tossici, cancerogeni, mutageni, teratogeni,
altamente infiammabili, infiammabili ed esplosivi ai sensi del decreto ministeriale 28 gennaio
1992, recante norme in materia di classificazione e disciplina dell'imballaggio e della
etichettatura di preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla
Commissione delle Comunità europee, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
2. I preparati di cui al comma 1 devono svolgere le seguenti azioni:
- igienizzante con potere battericida ovvero batteriostatico;
- detergente;
- disgregante;
- deodorante.
3. I preparati di cui al comma 1 devono essere etichettati conformemente alla vigente
normativa ivi citata; le etichette di tali preparati devono altresì riportare le indicazioni relative ai
dosaggi di impiego ai quali gli utilizzatori devono attenersi.
26
Art. 2
1. E' concesso un periodo di mesi tre dalla data di entrata in vigore del presente decreto per
l'adeguamento della produzione alle presenti disposizioni.
2. E' concesso un ulteriore periodo di mesi sei per la commercializzazione delle scorte non
conformi al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 maggio 1992
Il Ministro dell'ambiente: RUFFOLO
IL MINISTRO DELLA SANITA': DE LORENZO
7.
Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 - Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie - (G.U. n.
95 del 24.4.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO MINISTERIALE
29 marzo 2006
(G.U. n. 95 del 24.4.2006)
Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato con decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione
stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile;
Vista la delibera delle giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 febbraio 2006, n. 15;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 6842/06/13.12/GAB in data 28
febbraio 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione siciliana comunicato con nota del
Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 127 del 23 marzo 2006;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della
circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore
appartenenti a persone non stabilmente residenti ne lle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
- dal 1° maggio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;
- dal 1° luglio 2006 al 31 ottobre 2006 divieto per l'isola di Alicudi;
27
- dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con
l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;
2) per le isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai
proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2005, limitatamente ad uno
solo dei citati veicoli per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di
spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso al comune, di
volta in volta, secondo le necessità;
4) ai veicoli delle forze dell'ordine.
B) Lipari - Vulcano:
1) agli autoveicoli, ciclomotor i e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate
all'esterno del perimetro urbano, che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2005, limitatamente ad un solo veicolo
per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o
certificato rilasciato dal comune;
2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;
3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in
possesso di prenotazione di almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa
privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto,
i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato
o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo
visibile, all'interno del veicolo;
4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per
almeno 7 giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì
stazionino per tutto il periodo del soggiorno;
5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale
permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno
scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi:
1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo
di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;
2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale
permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;
3) agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di
almeno 7 giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno
dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la
corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.
28
Art. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveic oli che trasportano invalidi, purché muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 , rilasciato da una competente autorità italiana o estera.
Art. 4
Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di
concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5
Sanzioni
Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 357 a Euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 22 dicembre 2004 , come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
Art. 6
Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza
sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 29 marzo 2006
Il Ministro: LUNARDI
8.
Decreto Ministeriale 28 aprile 2006 - Norme sull'afflusso de i veicoli sull’Isola del Giglio (G.U. n. 122 del 27.5.2006) – Ministero Infrastrutture e Trasporti
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360 , concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione
stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni
relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'isola del Giglio in data 22 febbraio 2006,
n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti
a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli
autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 54/2006 - Area III/P.A. del
21 aprile 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le
quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le
ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1
Divieti
1. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006, sono vietati l'afflusso, e la circolazione sull'isola
del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa
nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.
29
2. Dal 24 luglio 2006 al 28 agosto 2006 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli
appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.
3. Dal 1° giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal 16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 è
vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non
stabilmente residenti nell'isola stessa.
Art. 2
Deroghe
1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto
per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici,
con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;
b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana,
previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola,
previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;
d) veicoli con targa estera;
e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla
circolazione vigente sulle strade dell'isola;
f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;
g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorità italiana o estera;
h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro
veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione
rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.
2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al
divieto per i seguenti veicoli:
a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici,
con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio
frazione isola di Giannutri;
b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;
c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una
competente autorità italiana o estera;
d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed
inerti;
e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete
fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.
Art. 3
Autorizzazioni
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono
stabilite dal comune stesso.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della
giustizia in data 22 dicembre 2004 , come arrotondati ai sensi dell'art. 195 , comma 3-bis, del sopra
richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
30
Art. 5
Vigilanza
Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza
sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro: LUNARDI
9.
DIRETTIVE 24 ottobre 2000. (G.U. n. 301 del 28.12.00)
"Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. "
…(omissis)…
4.3 Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell'istruttoria
Meritevoli di attenzione sono i provvedimenti per la regolazione della circolazione che devono
essere resi noti attraverso i prescritti segnali stradali, di cui è cenno nell'art. 5, comma 3, del
Codice. Gli Enti proprietari di strade, attraverso gli organi competenti, sono tenuti ad emanare le
apposite ordinanze previste agli articoli 6 e 7 che, ad avviso di questo Ministero, meritano da parte
dei competenti uffici una maggiore cura nella loro istruttoria e formulazione.
Lo scrivente, nei limiti delle competenze attribuitegli dall'articolo 37, comma 3 del Codice sui
ricorsi gerarchici, ha avuto modo di esaminare i provvedimenti che dispongono la collocazione non
sempre idonea della segnaletica a causa di difetti sostanziali, con riverberi sul piano giuridico.
Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello della
poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimento. In tali casi questo
Ministero ha dovuto disporre l'annullamento dei medesimi con conseguente disagio per
l'amministrazione emittente e con inutile dispendio di risorse economiche.
Si segnala, inoltre, tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle
opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il
provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che vengono mosse in sede di ricorso. È evidente che
tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adottate in
ragione degli obiettivi che si intendono perseguire.
A tale proposito si ritiene oltremodo necessario che sia curata la continua formazione ed
aggiornamento del personale, in particolare tecnico, degli Enti proprietari di strade. Per tale
attività si potrà fare affidamento sull'azione di supporto e coordinamento dell'Ispettorato Generale
per la Circolazione e Sicurezza Stradale.
…(omissis)…
5. IMPIEGHI NON CORRETTI DELLA SEGNALETICA STRADALE
5.1 Casi piu' ricorrenti di vizi dei provvedimenti
Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello
sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del
traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale.
31
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore,
le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non
espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a
norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans
(spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che
vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di
motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo della quiete pubblica, come se tutti i veicoli
di quella categoria fossero non in regola con i dispositivo previsti dal Codice e pertanto fonte di
disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli per i quali le
norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; l'imposizione di limiti
massimi di velocità localizzati non giustificati dalle effettive condizioni della strada o da esigenze di
sicurezza.
…(omissis)…
10.
Circolazione e sosta delle "AUTO-CARAVAN"
Circolare 28 marzo 1985 protocollo CIRCOLARE N. 983/85 – Ministero dei Lavori Pubblici –
Ispettorato Generale Circolazione e Traffico
OGGETTO: Circolazione e sosta delle "AUTO-CARAVAN".
A) PREMESSA
La presente circolare è volta a meglio uniformare, su tutto il territorio nazionale, la
disciplina della circolazione e sosta delle auto-caravan.
B) DEFINIZIONE DELLE AUTO-CARAVAN
Con l'entrata in vigore della legge 18.2.1982, n. 38 , le autocaravan sono state
ricomprese (art. 2) fra gli autoveicoli elencati nell'art. 26 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393. Esse
- art. 26, lett. L sono caratterizzate dalla speciale carrozzeria e dalla permanente
destinazione "trasporto ed alloggio di persone" - essendo notoriamente fornite di letti a di
autonomi mezzi di raccolta delle acque luride - e sono inoltre assoggettate alle stesse norme
tecniche delle autovetture e/o autobus (art. 2, terzo comma, legge n. 38/82).
Ne consegue che l'autocaravan, ove sia utilizzato in ordinarie forme di circolazione
stradale (compresa la sosta), come per il turismo itinerante, è un autoveicolo che per le sua
caratteristiche va assimilato alla autovetture e/o autobus, ciò soprattutto ai fini della
legittima individuazione dei soggetti obbligati dai provvedimenti limitativi della
circolazione stradale che possono essere disposti dalle autorità preposte.
C) LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DEI CENTRI
ABITATI
Il primo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 393/59 attribuisce al Prefetto il potere di
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade correnti fuori dei centri abitati, quando sussistano motivi di sicurezza pubblica,
esigenze di carattere militare o motivi di pubblico interesse.
I provvedimenti debbono essere emanati in conformità alla direttive dal Ministero dei
LL. PP. Per affatto della entrata in vigore dell'art. 96 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616
l'attribuzione, limitatamente ai motivi di pubblico interesse, è stata devoluta al Presidente
dall'Amministrazione Provinciale.
Unico oggetto dei provvedimenti di cui trattasi è la sospensione della circolazione
nelle strade fuori dei centri abitati o per quelle che, pur attraversando detti centri, non sia no
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comunali come espressamente dispone il terzo comma dell'articolo 4.
La sospensione della circolazione deve essere temporanea, cioè deve essere prefissato
nel tempo il momento del suo venir meno.
Si può dire che i provvedimenti previsti dall'articolo 3 - primo comma - sono
determinati nell'oggetto e discrezionali nei motivi.
Questa discrezionalità riceve però una prima limitazione per il fatto che i motivi di
sicurezza pubblica, le esigenze di carattere militare ed i motivi di pubblico interesse
debbono essere relativi alla circolazione stradale sicché detti motivi ed esigenze non
possono giustificare un intervento limitativo in materia di circolazione stradale quando non
abbiano ad oggetto specifico proprio la sicurezza dalla circolazione.
I motivi di pubblico interesse a di sicurezza pubblica e le esigenze di carattere militare,
sono da intendere, quindi, come pubblico interesse ad una regolare e non pericolosa
circolazione, sicurezza pubblica di circolazione ed esigenza di carattere militare della
circolazione.
Quanto sopra vale ad individuare i presupposti del provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione sulle strade, in quanto queste sono le circostanza che si
risolvono in motivi dell'atto.
Le Autorità preposta alla circolazione sulle strade extra urbana non possono, perciò
emanare provvedimenti limitativi ai sensi del C.d.S. che individuino e colpiscono, fra tutte
le possibili categorie di utenti, le sole autocaravan senza ulteriore logica e precisa
specificazione dei motivi per cui soltanto questa categoria di autoveicoli - proprio in quanto
tale - possa nuocere al regolare andamento della circolazione stradale, e non, invece, altri
mezzi di peso o ingombro pari o superiore.
Il terzo comma dell'art. 3 dal D.P.R. n. 393/59 disciplina poi i poteri degli Enti
proprietari della strada poste fuori dei centri abitati, e cioè i poteri dello Stato, delle
Regioni, delle Province e dai Comuni.
E' attribuito all'ente proprietario dalla strada il potere di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle
caratteristiche strutturali delle strade.
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni possono, però essere stabiliti dagli Enti
proprietari delle strada solo per ciascuna strada o per un tratto di essa, sicché non è
consentita l'adozione di un provvedimento relativo a più strade, nel quale cioè sia stabilito
un obbligo, un divieto ovvero una limitazione riguardanti tutte le strade scorrenti fuori dei
centri abitati di proprietà dell'ente che adotta il provvedimento (e ciò, tra l'altro, anche per
la obiettiva difficoltà, per l'utente, di individuare, di volta in volta, quale sia l'Ente
proprietario).
Il dover inerire ad una singola strada ovvero ad un tratto di essa è stabilito,
ovviamente, al fine di consentire la necessaria specifica e puntuale valutazione delle
esigenze della circolazione e dalle caratteristiche strutturali di una strada ben individuata, e
far si che, in effetti, il provvedimento concreto risponda effettivamente alla sua finalità di
tutela della circolazione in quel preciso e circoscritto ambito stradale. Ciò che non esclude,
peraltro, la possibilità di una unificazione formale in un solo atto di più provvedimenti
concernenti una molteplicità di strade i quali siano in ogni caso, il frutto anche di una
pluralità di specifici apprezzamenti.
La disposizione consente anche che l'obbligo, il divieto o la limitazione siano relativi a
determinate categorie di utenti, ma pure in tal caso vale quanto si è appena detto, sicché non
solo i relativi provvedimenti limitativi dovranno essere sempre motivati dalle esigenze della
circolazione e delle caratteristiche strutturali delle singole strade, ma dovranno anche avere
specifico riguardo, naturalmente, alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza
che, di volta in volta, si intende investire con tali provvedimenti.
33
D) LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI ABITATI
Il primo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 393/59 dispone che i Comuni possono, con
ordinanza del Sindaco, quale organo dal Comune, con efficacia limitata alla circolazione
nei centri abitati, adottare i provvedimenti indicati nel precedente articolo 3, commi primo,
secondo e terzo, tra cui:
- sospensione temporanea della circolazione di tutta o di alcune categoria di utenti per
motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico
interesse, conformemente alle direttive delle Ministro dei LL.PP.;
- stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa o per determinata categorie di utenti in relazione alle
esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade;
- vietare o limitare la sosta ovvero limitare il parcheggio dai veicoli e degli animali su
ciascuna strada o tratto di essa;
- disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio
stradale o per esigenze di carattere tecnico.
Si possono, nel marito, formulare le stesse considerazioni sovraesposte, precisando
inoltre che la "sosta" dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica
di circolazione stradale.
Anche nei centri abitati, quindi, provvedimenti a carico delle sole autocaravan non
sono ammissibili se non nei limiti e nei termini prima illustrati. e mai dunque in termini
puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso
e/o ingombro.
E) CONCLUSIONI
Quanto sin qui esposto si porta ad escludere che provvedimenti discriminatori a carico
della sola categoria delle auto-caravan, in quanto tale e perché tale - e al di fuori di altre
specifiche e pecuniarie considerazioni a tale sola categoria inerenti - possano essere assunti
dalle autorità competenti per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione e sulla base,
quindi, di disposizioni contenute nel Codice della strada, non escludono, per contro, la
possibilità che le Autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di
incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in questione con
specifica considerazione degli usi particolari cui questi veicoli possano essere adibiti, e
cioè:
1) alloggio di persone
2) soste invernali e simili.
Ciò peraltro potranno fare solo richiamandosi a distinte e specifiche disciplina
normativa (poste, ad esempio, a tutela della sanità ed igiene pubblica, ovvero della
sicurezza pubblica in quanto tale) e non richiamandosi, con non consentite motivazioni
ibrida, anche a disposizioni contenute nel Codice della strada.
Non potranno, peraltro, essere emanate ordinanze imitative con formule ambigue ("è
vietato il campeggio l'attendamento o la sosta", ad esempio, "alle roulotte o simili" o quanto
meno errate perché non conformi alle definizioni di legge "autocaravan o caravan giusta
legge n. 38/82).
Sempre esemplificando ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso
degli autoveicoli in determinate vie o strade al fine di impedire l'invasione massiccia di
terreni pubblici o privati, "il relativo provvedimento sarà di competenza del Prefetto per
motivi di esclusiva sicurezza pubblica".
D'altro canto poiché le autocaravan, in relazione agli usi speciali di cui si è detto,
danno luogo a forme di cosiddetto "campeggio libero", è evidente che la disciplina dallo
specifico uso è compito dalla vigilanza locale.
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Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base
a divieti di circolazione e sosta sulla strade, che si possano configurare come affettiva
azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la
medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono
perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione.
IL MINISTRO
Franco Nicolazzi
11. D.M. 28.5.1985 sulle specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche sportive (T.A.T.S.)
circolare 17 giugno 1985 – protocollo n. 2238/4120(0) - D.C. IV n. A068 - - Ministero dei
Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
La stessa legge, all'art. 13, dà parimenti mandato al Ministro dei trasporti di stabilire con
propri decreti le specifiche tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per
trasporto di attrezzature turistiche e sportive (T.A.T.S.).
Con il D.M. 16 giugno 1983, pubblicato sulla G.U n. 197 del 20.7.1983 e di cui si è
trasmessa copia con la circolare D.G. n. 170/83 del 12.7.1983, è stato stabilito che i veicoli
per trasporto promiscuo di persone e cose e le autocaravan devono essere conformi alle
norme tecniche applicabili ai veicoli delle classi internazionali M1, M2 ed M3, così come
definite nell'allegato I al D.M. 29 marzo 1974 sulle norme relative alla omologazione CEE
dei veicoli a motore, pubblicata nella G.U. n. 105 del 23.4.1974, pag. 2843.
Con il D.M. 28.5.1985, che viene ora trasmesso in allegata, vengono stabilite le
specifiche tecniche e funzionali cui devono rispondere le autocaravan, le caravan ed i
rimorchi T.A.T.S., cioè le caratteristiche di costituzione peculiari di tali veicoli.
Le caratteristiche costruttive di tali veicoli sono stabilite in un allegato tecnico, che
costituisce parte integrante del decreto stesso, e nel quale sono indicati i particolari
costruttivi e dimensionali e le modalità di verifica relative oggetto di tabelle di unificazione
a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 462 del D.P.R.
30.6.1959, n. 420.
Si ritiene utile fornire una elencazione delle tabelle di unificazione applicabili ai
veicoli in argomento:
- NC 188-01
- NC 188-02
-
Autocaravan - Accessi e abitabilità;
Autocaravan - Campo di visibilità del conducente verso l'alto;
- NC 488-01
- NC 434-10
-
Caravan - Abitabilità;
Rimorchi - Verifica delle strutture;
- NC 438-17
- NC 438-60
- NC 438-09
-
Rimorchi - Carico statico verticale sull'occhione del timone:
Rimorchi - Spazi liberi sul timone:
Rimorchi - Organo di traino supplementare;
- NC 138-30
-
Veicoli stradali - Caravan e rimorchi leggeri - Gancio a sfera Caratteristiche dimensionali;
- NC 138-40
- Veicoli stradali - Dispositivi di traino di categoria I e II;
- NC 438-40
- Veicoli stradali - Occhioni di categoria I e II.
Nella redazione del decreto in argomento si è tenuto conto delle disposizioni vigenti in
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materia, date con circolare, in attesa dell'emanazione di nuovi provvedimenti legislativi atti
a disciplinare, in via permanente, la materia stessa.
Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla data di decorrenza delle norme
contenute nel decreto, che viene fissata nel 1° luglio 1985.
Viene inoltre precisato che, per le domande di omologazione e di riconoscimento di
idoneità alla circolazione presentate entro detta data, le nuove norme possono essere subito
applicate, a richiesta.
IL DIRETTORE GENERALE
dr. ing. Gaetano Danese
12.
Posti letto stabilmente installati nelle autocaravan
circolare 15 luglio 1986 protocollo n. 2495/4120(0) - – Ministero dei Trasporti –
Direzione Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
In relazione ai quesiti qui rivolti in merito all'oggetto ed alla evoluzione del sistema di realizzazione
dei posti letto nelle autocaravan si fa presente che la definizione di posto letto "stabilmente
installato" riportata sia nel D.M. 28.5.85
che nella tabella CUNA NC 188-01, può essere
interpretata come segue:
• sono considerati "stabilmente installati" anche i posti letto derivati da trasformazioni di sedili
con eventuali aggiunte di parti;
• sono inoltre considerati "stabilmente installati" anche i posti letto ottenuti dalla
predisposizione di piani mobili (ad es. ribaltabili o basculanti) montati su leverismi od altri
sistemi, purché detti sistemi siano stabilmente fissati alla struttura della carrozzeria e
purché detti piani non siano asportabili.
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Mario Gaudiano
13.
Classificazione autocaravan
circolare 21 gennaio 1987 Prot. n. 4735/4120(0) - B007 – Ministero dei Trasporti – Direzione
Generale MCTC – IV Direzione Centrale – Divisione 41
E' stato rilevato che le molteplici espressioni adoperate sulle carte di circolazione per definire
l'autocaravan danno luogo spesso a notevoli inconvenienti ed equivoci sul piano pratico, in sede di
circolazione e sosta degli stessi veicoli.
Al riguardo si osserva che mediante la legge 10 febbraio 1982, n. 38 ed il successivo D.M. 28
maggio 1985 l'autocaravan è stata definitivamente inquadrata nelle sue caratteristiche tecniche e
funzionali (articolo 26, lettera l del testo unico, così modificato dall'articolo 2 della legge n. 38/82), e
definita come "autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per
essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente".
…(ndr) Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 – protocollo n.
2851/M362 – emessa dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli
autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui
– anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato italiano, esiste la possibilità
di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3
(veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e
massa massima superiore a 5 t) …(ndr)
Pertanto è necessario che, per la classificazione degli autoveicoli in questione, sulla carta di
circolazione venga usato esclusivamente il termine "autocaravan" adoperato dalla legge per
indicare la categoria del veicolo.
Per quanto concerne la definizione della carrozzeria, che deve rispondere solo alle
prescrizioni delle disposizioni di legge soprarichiamate, al fine di evitare difformità tra i vari uffici, si
dispone che in sede di omologazione (articolo 53 del testo unico) o di visita e prova delle
36
autocaravan ai sensi dell'articolo 54 del testo unico, nella compilazione dei documenti di
circolazione, alla voce "carrozzeria", venga adoperato unicamente il termine "chiusa" (articolo 226
del regolamento).
S'interessa la Divisione 47 ad inserire nell'elaboratore il codice corrispondente alla classe del
veicolo (autocaravan) ed alla carrozzeria (chiusa).
Gli Uffici Provinciali, a seguito di domanda di duplicato per adeguamento presentata dagli
interessati, potranno modificare nel senso di cui sopra le carte di circolazione delle autocaravan
omologate o approvate dopo l'entrata in vigore della legge succitata (tariffa 2d).
Per i modelli precedenti, l'adeguamento potrà aver luogo a seguito di visita e prova (tariffa 3a)
con il controllo di rispondenza alle norme della legge n. 38/82 (lunghezza max 8 m, carrozzeria per
trasporto e alloggio max 7 persone compreso il conducente) e con l'emissione di una nuova carta di
circolazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Ubaldo Quaranta
14.
Circolare 15 dicembre 1988
Traino di rimorchi con autocaravan
15 dicembre 1988 - Prot. n. 2994/4335 – Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della
Motorizzazione Civile – Divisione 43
Si è ritenuto da parte di taluni Uffici Provinciali che gli autoveicoli della nuova categoria autocaravan
introdotta dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 , possano trainare esclusivamente
carrelli appendice o rimorchi T.A.T.S., e non invece rimorchi adibiti genericamente al trasporto di
merci.
In proposito si chiarisce quanto segue.
Con D.M. 16 giugno 1983 (G.U. n. 197 del 20.7.1983) , che detta norme tecniche applicabili ai
veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan, si è stabilito che tali veicoli
debbano comunque risultare conformi alle norme tecniche applicabili ai veicoli delle classi
internazionali M1, M2, M3, sia in sede di omologazione ai sensi dell'articolo 53 C.d.S., che di visita
e prova ai sensi dell'articolo 54 C.d.S.
Con successivo D.M. 28 maggio 1985 (G.U. n. 160 del 9.7.1985) relativo alle specifiche
tecniche e funzionali delle autocaravan, caravan e rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e
sportive, si prevedeva esplicitamente la possibilità di formare treni costituiti da autoveicolo e
caravan o rimorchi T.A.T.S., mentre si dettavano norme intese ad accertare l'idoneità al traino di
autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan.
Peraltro la legge 30 marzo 1987, n. 132 (G.U. n. 80 del 6.4.1987) stabilisce all'articolo 6, che
le disposizioni della legge 6.6.1974, n. 298 non si applicano al trasporto di cose su strada effettuato
con motoveicoli ed autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Ne deriva pertanto che le autovetture nonché gli autoveicoli per uso promiscuo, e le
autocaravan, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ai quali sono applicabili
norme tecniche relative alle classi internazionali M1 o M2, a norma del citato D.M. 16.6.1983, muniti
di idoneo gancio di traino, possano trainare, oltreché carrelli appendice, anche caravan e rimorchi
T.A.T.S, ovvero rimorchi atti al trasporto di cose, nel limite della massa rimorchiabile del veicolo
trattore.
Per le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t il traino sarà
invece limitato, oltreché ai carrelli appendice, alle caravan e ai rimorchi T.A.T.S., con esclusione
quindi dei rimorchi adibiti al trasporto di cose, in quanto il veicolo trattore, autocaravan, non può
essere autorizzato al trasporto di cose.
Il Centro Elaborazione Dati di questa Amministrazione aggiornerà le proprie procedure di
stampa in modo che l'accertata idoneità al traino per le tre categorie di veicoli sopra indicati
(autovetture, autoveicoli per uso promiscuo e autocaravan), dia luogo alla stampa di carta di
circolazione ove sia riportata la dicitura generica del tipo:
"Autoveicolo munito di gancio di categoria ......................... idoneo al traino di massa rimorchiabile
max di ............... kg".
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Ubaldo Quaranta
37
15.
circolare 4 novembre 1993 - protocollo n. 390/4120/(0) - D.C. IV n. A112 - CIRCOLARE N.
209/93 - Sbalzo posteriore della caravan –Ministero dei Trasporti – Direzione Generale MCTC – IV
Direzione Centrale – Divisione 41
L'allegato tecnico al D.M. 28.5.1985 - punto 3 prescrive che lo sbalzo posteriore delle caravan
possa superare il 50% dell'interasse, nel rispetto delle prescrizioni relative alla massa statica
sull'occhione.
Il successivo D.M. 14.10.1987, n. 437 , che ha modificato l'art. 221 del Regolamento di
esecuzione del testo unico - D.P.R. 30.6.1959, n. 420 - all'art. 1 punto 3 prescrive in linea generale
che lo sbalzo posteriore dei veicoli non debba eccedere il 60% dell'interasse.
Allo stesso punto è inoltre previsto che per i rimorchi ad uso speciale potranno essere
consentiti sbalzi superiori, purché autorizzati dalla Direzione Generale della motorizzazione e dei
trasporti in concessione.
La norma configura pertanto la possibilità di concedere deroghe sulla dimensione dello sbalzo
posteriore di particolari veicoli, qualora queste richieste siano connesse con il soddisfacimento di
specifiche esigenze funzionali e non costituiscano potenziale pericolo per la circolazione.
Una indagine condotta, esaminando un campione significativo di omologazioni di caravan di
recente costruzione, ha rilevato che il fenomeno della richiesta di deroghe in merito all'argomento in
oggetto è ormai generalizzato.
L'esperienza maturata nello specifico settore di omologazione induce a ritenere tecnicamente
accettabile un limite dimensionale dello sbalzo posteriore non superiore al 70% del valore
dell'interasse.
Considerata l'ampiezza e la generalizzazione del fenomeno, si può ritenere che uno sbalzo
posteriore delle dimensioni di cui sopra sia da considerare non eccezionale, ma riconducibile nella
"norma".
Le reiterate istanze di deroghe, presentate in fase di richieste di omologazione o di
approvazione delle case costruttrici, sono conseguentemente da considerare non indispensabili. Si
osserva infatti che l'istituto della deroga trova piena applicazione in relazione alla eccezionalità delle
circostanze che generano la richiesta ed in presenza di fondate motivazioni.
La presente circolare rappresenta pertanto, ai sensi delle norme sopracitate e delle valutazioni
di questa Direzione Generale, una preventiva autorizzazione che consente di accedere
all'omologazione o all'approvazione di caravan con sbalzo posteriore non superiore al 70%
dell'interasse, senza presentare preventivamente istanza di deroga.
Si rammenta inoltre che durante la fase di visita e prova delle caravan è richiesta una
particolare accuratezza nell'accertamento che:
- la parte a sbalzo posteriore, con il veicolo a pieno carico, si trovi al di sopra di un piano inclinato
di 7° sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più
prossime (p. 3, art. 1, D.M. 14.10.1987, n. 437) ;
- la massa statica sull'occhione del timone non sia inferiore al 4% né superiore al 7% della massa
massima attribuita al veicolo e comunque non superiore a 120 Kg (p. 2.2, alleg. tecn. al D.M.
28.5.1985) .
Il valore del carico statico verticale si rileva disponendo il centro della cavità dell'occhione del
timone del rimorchio ad una distanza dal suolo di 385 mm (CUNA NC 438-17).
IL DIRETTORE CENTRALE
dr. ing. Franco Zacchilli
38
16.
risposta a quesito anno 2005 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i
Trasporti Terrestri Direzione Generale della Motorizzazione - Esposto circa divieti di transito e
sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso (prot. n.1132/2005)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale della Motorizzazione
Oggetto: Esposto circa divieti di transito e sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso
(prot. n.
1132/2005).
Egr. Signori,
in merito all’esposto in oggetto, si riportano di seguito le norme di riferimento in materia di
circolazione degli
autocaravan.
L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato
1
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada).
Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli
autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano
sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede
stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a
pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.
185 c. 3).
E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di
fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).
Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della
strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).
Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3,
stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o
alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).
Esso, può, inoltre vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).
Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri
mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. f).
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art.
6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).
Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett.
e).
Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante
dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f).
Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h).
Da quanto sopra esposto si deduce che il comune, con ordinanza motivata in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare
permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti.
In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata,
vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.
Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza
1
Da ricordare però che, come ricordato nella circolare del 6 giugno 2005 – protocollo n. 2851/M362 – emessa dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1,
M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui – anche se si tratta di modelli probabilmente raramente disponibili sul mercato
italiano, esiste la possibilità di prevedere la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati
al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t)
39
emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio
ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione
o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare
categoria di utenti appare illegittimo.
A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei
Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice
della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”.
In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più
ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e
sosta di autocaravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e
invece, celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento
dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.
Ulteriore motivo di illegittimità appare, peraltro, l’estensione del divieto all’intero territorio comunale,
per di più in assenza di idonee aree di parcheggio riservate ad autocaravan; tale circostanza
configura inoltre violazione degli art. 3 e 16 della Costituzione.
L’attuale assetto normativo delle autonomie locali non consente, purtroppo, un diretto intervento di
questo Ufficio, se non nel caso di grave pericolo per la sicurezza; solo in tale ultima ipotesi, infatti,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Codice della Strada, il Superiore Ministero può disporre
l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti inadempienti.
Corre l’obbligo, tuttavia, di segnalare che, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione
Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, in relazione al prossimo
avvio del processo di riforma complessiva del Codice della Strada, è stato di recente istituito, con
D.M. 19 maggio 2004 n. 1905, un gruppo di lavoro incaricato di analizzare la situazione normativa
ed attuativa delle disposizioni in materia di segnaletica stradale, al fine di ottimizzarne l’impiego.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
(prot. n. 1132/2005)
Il direttore generale (dr. Sergio Dondolini)
17.
REGIONE LAZIO
LEGGE REGIONALE
13 dicembre 1996, n. 54
(G.U. 3a s.s. n. 16 del 19.4.1997)
Regolamento del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli
autosufficienti.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 13 dicembre 1996)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Finalità
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di
autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo
itinerante.
Art. 2 Aree di sosta
1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla
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sosta ed al parcheggio delle autocaravan e caravan.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo
185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , sono dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della città;
f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità
possibile.
3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva
non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con
apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.
4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un
periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al
limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.
5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro
piani urbanistici generali e particolareggiati.
- I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di
idonei spazi territoriali attrezzati per le finalità di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche
per attività multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformità a
quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Art. 3 Gestione delle aree
1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite
convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre
indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di
promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del
movimento turistico regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Lazio.
Roma, addì 13 dicembre 1996