giochi e scommesse - Dike Giuridica Editrice

Transcript

giochi e scommesse - Dike Giuridica Editrice
Capitolo XI
GIOCHI E SCOMMESSE
di Silvio Marco Guarriello
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 1.1. Sale da gioco e sale da biliardo: definizione; riferimenti
normativi. – 1.2. Autorizzazioni, titoli abilitativi in generale. – 1.3. L’autorizzazione Comunale. – 1.4. Il
nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria. – 1.5. La licenza del Questore. – 1.6. Requisiti personali,
professionali e finanziari. – 1.7. Le sanzioni. – 2. Scommesse. – 2.1. Introduzione. – 2.2. Definizione
di scommessa. – 2.3. Il controllo statale. Le funzioni dell’AAMS (oggi Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli). Il Sistema Concessorio. – 2.4. L’autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. e la normativa comunitaria. – 2.5. Le sanzioni. – 3. Giochi d’azzardo. – 3.1. La disciplina penale del gioco d’azzardo. – 3.2. La
normativa in materia di gioco automatico. – 3.3. L’art. 110 t.u.l.p.s.; rapporti con l’art. 718 c.p. ed altre
fattispcie penali; la depenalizzazione delle violazioni in materia di gioco automatico e l’intervento della
Corte Costituzionale. – 3.4. La normativa anti-riciclaggio.
1. Considerazioni introduttive
La materia del “gioco” nelle sue varie forme, di abilità, vincita, strumento (gioco lecito e
illecito, sale da gioco e da biliardo, scommesse, giochi d’azzardo, gioco con e senza vincita in denaro,
con apparecchi meccanici, a mezzo internet, ecc.) è oggetto di disciplina nella legislazione statale
e degli enti locali. L’interesse in tale settore da parte degli organi dello Stato e della P.S.
si spiega con varie ragioni perché in tale ambito le situazioni concrete possono rientrare
nell’ambito di interessi già normativamente disciplinati – o collidere con questi ultimi1.
Nella consapevolezza, quindi, della costante evoluzione della materia si proverà a
offrire un quadro attuale della normativa vigente.
1.1. Sale da gioco e da biliardo. Definizioni. Riferimenti normativi
Con riferimento alle sale da gioco e da biliardo le definizioni, alla luce della vigente
normativa2 sono:
(Es. tutela della sicurezza pubblica; tutela delle entrate patrimoniali dello Stato; tutela dei soggetti deboli (minori,
persone affette da c.d. “ludopatia”; contemperamento con interesse degli enti locali). Inoltre, il progresso tecnologico rende necessario un costante aggiornamento della disciplina di nuovi fenomeni, in quanto l’evoluzione di
hardware e software – anche al fine di eludere la normativa vigente – può determinare l’uso di ritrovati tecnici
non più rispondenti a quelli degli apparecchi già oggetto di disciplina.
2
La disciplina di settore è dettata da più normative, fra queste le principali sono: * R.D. 773/31 (t.u.l.p.s.), in
1
220
Compendio di Pubblica Sicurezza
–“sala da giochi” – locale destinato a giochi leciti effettuati mediante: apparecchiature
da svago, divertimento ed intrattenimento azionabili mediante gettoni, con comandi
manuali o con funzionamento meccanico, elettrico, elettronico, video games, laser
games, slot machines; giochi con le carte e simili che non diano diritto a vincite in
denaro; sono ammessi tavoli da ping-pong e biliardi purché accessori alla attività
principale di sala giochi e non prevalenti rispetto alle altre attrazioni.
–“sala da biliardo” – locali ove il gioco avviene con prevalenza dell’uso di biliardi dei
vari tipi consentiti e regolamentati (con buche e senza buche, per carambola, per
stecca, ecc.);
–“struttura polifunzionale” – locale che non sia destinato esclusivamente a sala giochi o
da bigliardo e nel quale siano contemporaneamente presenti sia attrezzature sportive (bowling, bocce, ping-pong, biliardi e simili dei tipi consentiti ed omologati od
omologabili) sia attrazioni tradizionali come previste per le sale giochi.
1.2. Autorizzazioni – titoli abilitativi in generale
L’avvio di una sala da gioco e/o da biliardo richiede il conseguimento di tre diversi
provvedimenti abilitativi: – la licenza del Questore con finalità di salvaguardia di ordine e sicurezza pubblica; – il nulla osta dell’amministrazione finanziaria con finalità di tutela degli
interessi erariali e patrimoniali dello Stato e tutela dei soggetti deboli (minori e persone
affette da ludopatia); – l’autorizzazione comunale con finalità di tutela della concorrenza, del
pacifico ed ordinato svolgimento delle attività civili nel contesto comunale, della regolare
circolazione stradale e del rispetto della normativa urbanistica e sanitaria.
1.3. L’autorizzazione comunale
I Comuni, in genere, sono dotati di un regolamento3 adottato nei limiti della loro
particolare gli artt. 86, 88 e 110; * R.D. 635/’40 (regolamento t.u.l.p.s.) – D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convetrito con modifiche con legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 7; * legge 388/2000, artt. 37, 38, 39; * D.L. 29
novembre 2008, n. 185 Articolo 30-bis, commi 1, 2 e 3; *L. 27 dicembre 2002, n. 289 – pdf (30.00 KB) – Art. 22; *
D.P.R. 26-10-1972 n. 640, Articoli 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies e 15; – Regolamenti comunali – Decreti
Direttoriali dell’A.A.M.S, fra cui rilevano in particolare: * Decreto Direttoriale Prot. n. 2011/2876/Strategie/
UD – relativo agli interventi programmati nel settore dei giochi pubblicato sulla sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del
14 novembre 2011; *Decreto Interdirettoriale prot. 1584/CGV, del 20 aprile 2010 – modifiche al Decreto Interdirettoriale 8 novembre 2005 n. 133/UDG concernente le regole tecniche degli apparecchi da intrattenimento
senza vincita in denaro; *Decreto direttoriale n. 398/CGV del 10 marzo 2010; * Decreto Direttoriale del 21
febbraio 2008 N° 371/CGV; * D. Dirett. n° CGV/50/2007; * Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 17 settembre 2007; * Decreto Direttoriale 11 aprile 2011 – Modalità di calcolo e di versamento dell’imposta
unica sui giochi di cui al: * Decreto Direttoriale n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011; * Decreto
Direttoriale 10 gennaio 2011 – Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi
di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza; * Provvedimento n. 2011/388/
Strategie/UD del 3 febbraio 2011 – Adozione del protocollo di comunicazione da parte dei concessionari per
l’esercizio dei giochi di cui al D. Dirett. 10/01/2011.
3
In genere, il regolamento comunale si preoccupa di accertare e disciplinare i seguenti aspetti e requisiti: – sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente; – localizzazione della sala giochi o da bigliardo che deve essere
CAPITOLO XI – GIOCHI E SCOMMESSE
221
potestà normativa. La procedura prevista per ottenere il titolo è quella della cd. S.C.I.A.
ex art. 19 l. 241/90 (Segnalazione Certificata Inizio Attività).
Si è posto il problema se in materia vi sia anche una concorrente competenza delle
Regioni. La Corte Costituzionale nella sentenza del 10 novembre 2011, n. 300 ha
precisato che tale competenza può essere esercitata solo nei limiti delle attribuzioni
previsti dalla Costituzione, senza sconfinamento nella materia riservata alla potestà
dello Stato4.
1.4. Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
Il nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi è rilasciato dall’Ufficio regionale o sede distaccata dell’Autorità dei Monopoli di Stato (ora Agenzie delle Dogane e
dei Monopoli)5, autorità garante della legalità e della sicurezza in questa materia6. Tale
procedura è prevista dall’art. 38 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e regolamentata da vari
compatibile con la destinazione degli immobili stabilita dagli strumenti urbanistici; – compatibilità ambientale, e
quella derivante dalla legge 447/95 ((requisiti di accessibilità per i portatori di handicap); – distanza dei locali da
ospedali, case di cura, residenze per anziani, scuole, chiese e, in genere, luoghi di culto; – distanza da altro esercizio che svolga la medesima attività; – disciplina degli orari di apertura; – idoneità dei locali con riferimento alla
superficie minima del locale ed alla dichiarazione di conformità igienico-sanitaria; – sussistenza di condizioni di
sorvegliabilità esterna ed interna; – sussistenza di adeguati standard di parcheggio e verifica circa l’interferenza
dell’afflusso degli avventori con la regolare circolazione stradale.
4
La Corte Costituzionale, ha statuito che fissare limiti di distanza tra le sale giochi e i cosiddetti luoghi sensibili
significa “tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario
o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto
urbano, la viabilità e la quiete pubblica”. La Corte ha precisato che l’esercizio di detti poteri non è riconducibile alla
competenza legislativa statale in materia di «ordine pubblico e sicurezza», materia che, per consolidata giurisprudenza, attiene alla «prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico», inteso questo quale «complesso dei
beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale».
Secondo la Consulta le disposizioni si inseriscono in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli
e degli esercizi commerciali, fissando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di
attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, essendo dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti
maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale e
a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano,
la viabilità e la quiete pubblica. In particolare le disposizioni impugnate non incidono direttamente sull’individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità)
che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili
od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco,
vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate. Le
regioni non hanno titolo a dettare norme sul contingentamento degli apparecchi con vincita in denaro, perché la
normativa in questione oggi può essere considerata attratta nella materia fiscale; sia le regioni che i comuni hanno
tuttavia la possibilità di intervenire nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
5
Va rilevato che in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge del 7 Agosto 2012,
n. 135, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere
dal 1° dicembre 2012 assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6
L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola il comparto del gioco pubblico in Italia attraverso
una verifica costante dell’operato dei concessionari e una mirata azione di contrasto all’irregolarità. Assicura la
trasparenza del gioco mediante la verifica di conformità alle prescrizioni normative degli apparecchi e delle loro
modalità di funzionamento.
222
Compendio di Pubblica Sicurezza
Decreti Direttoriali e Circolari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-7. In vari
decreti e circolari dell’Amministrazione finanziaria sono previste le regole, sia procedurali per ottenere detto nulla osta, sia tecniche per la produzione, istallazione e verifica
degli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 T.u.l.p.s.; sono indicati i criteri relativi
al c.d. “contingentamento” – ovvero la limitazione numerica dei congegni all’interno
di un locale – e la separazione dai locali nei quali sono collocati i giochi utilizzabili dai
minori. Sono previsti due diversi nulla osta:
– il primo è il cd nulla osta di distribuzione che deve essere richiesto dal produttore o
dall’importatore, secondo la tipologia di apparecchio;
– il secondo è il nulla osta per la messa in esercizio, il quale deve essere richiesto dal
gestore o dal provider per poter collocare ed attivare il singolo apparecchio all’interno
dell’esercizio commerciale. Detto nulla osta è rilasciato ad personam, in quanto ogni
volta che un apparecchio passa ad un nuovo gestore, quest’ultimo dovrà richiedere
a sua volta il nulla osta di messa in esercizio, benché in realtà si riferisca allo stesso
apparecchio.
Ogni apparecchio dovrà essere munito, con onere a carico del produttore o dell’importatore, di una specifica scheda in cui siano esplicitate le caratteristiche tecniche,
hardware, software e di memoria, modalità di funzionamento, criteri di distribuzione
del premio, nonché di quali dispositivi di sicurezza è dotato ogni apparecchio. Il congegno potrà circolare solo se munito sia del nulla osta alla distribuzione sia della scheda
esplicativa.
Le procedure8 per richiedere, ed ottenere, il nulla osta si differenziano, inoltre, in
virtù del tipo e delle caratteristiche tecniche dell’apparecchio:
– art. 110 comma 7 T.ULP.S. nulla osta per gli apparecchi che non distribuiscono premi in denaro. In questo caso all’atto della richiesta di nulla osta per la distribuzione, il
produttore o l’importatore provvederanno: – autocertificazione di conformità degli
Fra i quali si segnalano quello del 27/10/2003, il Decreto Interdirettoriale dell’8\11\2005, la Circolare del 18
novembre 2005, il Decreto Direttoriale del 18/01/2007, il Decreto interdirettoriale del 20\4\10, la Circolare
del 22\4\2010.
8
Per quanto attiene alle disposizioni con cui vengono emanate le “Regole tecniche relative ad apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento” al fine di integrare la disciplina degli artt. 110, commi 6, 7 del T.u.l.p.s., l’Amministrazione finanziaria ha stabilito: – che gli apparecchi per giochi leciti debbono essere muniti di dispositivi che
ne garantiscono, dopo il rilascio del “nulla osta di distribuzione”, la immodificabilità delle caratteristiche tecniche
e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi. – la necessaria adozione di misure, anche di tipo
“informatico”, che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, di un dispositivo
che impedisca l’accesso alla memoria in modo che laddove vi sarà la manomissione dei dispositivi (hardware,
software, schede ecc.), anche se solo tentata, la stessa dovrà risultare automaticamente segnalata sullo schermo
video dell’apparecchio o del congegno; – nella richiesta di “nulla osta di distribuzione”, il produttore/importatore
è tenuto ad indicare la denominazione commerciale del modello di apparecchio nonché la denominazione della
scheda di gioco collegata all’apparecchio per cui richiede il nulla osta. – il gestore che richiede il “nulla osta per
la messa in esercizio”, a sua volta, deve indicare il codice identificativo dell’apparecchio riportato sul “nulla osta di
distribuzione”. – nel caso in cui, su un apparecchio dotato dei due nulla osta, fosse necessario sostituire la scheda
di gioco, il produttore/importatore dovrà richiedere un nuovo “nulla osta di distribuzione”; il gestore, a sua volta,
ottenuto dal produttore/importatore copia del relativo nulla osta di distribuzione richiederà un nuovo “nulla osta
per la messa in esercizio”, consegnando all’Ufficio competente il vecchio nulla osta.
7
CAPITOLO XI – GIOCHI E SCOMMESSE
223
apparecchi; – indicazione del numero di congegni cui detta autocertificazione si
riferisce, identificazione degli apparecchi di un numero progressivo;
– art. 110, comma 6 T.u.l.p.s. – nulla osta per gli apparecchi che distribuiscono premi
in denaro. Per questa tipologia di congegni:
• il produttore o il distributore presentano un modello di apparecchio all’organo
tecnico dell’amministrazione finanziaria. Quest’ultima effettuerà le verifiche e accerterà la conformità alla legge;
• i gestori di detti apparecchi e dei congegni che distribuiscono premi in denaro, a
loro volta, dovranno richiedere il nulla osta per l’esercizio, precisando sia il numero
progressivo di ogni apparecchio o congegno nella loro disponibilità sia gli estremi
del nulla osta e della certificazione rilasciati al produttore o all’importatore.
Controlli. La legge prevede che tutti gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza e
gli ufficiali di polizia tributaria possono effettuare il controllo degli apparecchi, controllo che può avvenire anche a campione. È invece previsto che le ispezioni e gli accertamenti finalizzati a rilevare eventuali violazioni in materia di imposte appartiene all’esclusiva competenza della guardia di finanza. Per tale finalità è consentito agli stessi di
accedere alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori, anche se solo detenuti.
1.5. La licenza del Questore
L’autorizzazione ex art. 86 del T.u.l.p.s. va richiesta al competente Questore con
autocertificazione dei requisiti9. Il Questore, oltre che accertare la sussistenza degli stessi,
Quanti metri quadrati sono destinati all’area di vendita; – ove agisca per conto di una società o di un’associazione, il richiedente dovrà allegare il titolo che lo legittima a richiedere il rilascio della relativa licenza
di P.S.; – la denominazione della sala; – il numero di apparecchi previsti, secondo le varie tipologie indicate
dall’art. 110 T.u.l.p.s.; – la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà svolta l’attività; – l’allegato planimetrico con la specificazione dei metri quadrati dell’area di vendita del locale (intesa come sopra specificato);
– l’esatta ubicazione degli apparecchi o congegni (di cui si dovrà specificare l’esatta tipologia) che dovranno
essere collocati in maniera da rispettare i limiti previsti dalle disposizioni del Ministero dell’Economia e delle
Finanze; – l’agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d’uso all’attività richiesta (o fornendo gli
atti rilasciati dal Comune o con autocertificazione); – accettazione, previa nomina da parte del richiedente, di
eventuale preposto alla gestione dell’attività; – conformità dell’impianto elettrico alle norme CEE qualora non
espressamente indicato nel certificato di agibilità; – copia dei nulla osta rilasciati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 38 legge n. 388/2000, e
successive modificazioni; – copia della licenza di P.S. del noleggiatore; – contratto di noleggio degli apparecchi
e congegni o tra richiedente e rete telematica; – tariffa dei prezzi da sottoporre al visto dell’Ufficio (solo per i
biliardi, per i quali deve essere indicato il costo della singola partita ovvero quello orario); – igienicità dei locali
ai sensi della normativa vigente (non viene richiesta qualora già contemplata nel certificato di agibilità). Ai fini
del rilascio dei titoli autorizzativi di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s., sarà inoltre accertato: – la
sorvegliabilità dei locali (ossia l’accessibilità direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell’art.
153 regolamento di esecuzione del testo unico; – la limitata emissione di suoni che deve avvenire nei limiti
di legge, requisito che va documentato con idonea documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico
abilitato competente in acustica ambientale, nella quale dovrà anche essere specificata l’indicazione delle misure
previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall’attività o dagli impianti; – il possesso del certificato di
prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente,
per sale da gioco con capienza superiore a 100 persone.
9
224
Compendio di Pubblica Sicurezza
ove rileverà situazioni particolari, può disporre, ai sensi dell’art. 9 del T.u.l.p.s., le prescrizioni che nel caso concreto riterrà necessarie al fine della tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica.
Le sale da giochi non rientrano tra i locali di pubblico spettacolo e non sono sottoposte ai controlli da parte della commissione provinciale di vigilanza.
1.6. Requisiti personali, professionali e finanziari
Per ottenere l’autorizzazione bisogna possedere anche alcuni requisiti soggettivi. Il
Questore, al fine del rilascio dei titoli autorizzativi di cui agli artt. 86 e 88 del T.u.l.p.s.,
è tenuto ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti morali
previsti dal D.LGS. 159/2011 (cd codice antimafia) trattandosi di titoli autorizzativi di
pubblica sicurezza10. Tale titolo è necessario anche per colui che raccoglie scommesse
per conto di un allibratore straniero e, in assenza, la condotta è punibile ai sensi dell’art.
4 l. 401/’8911
1.7. Le sanzioni
Le sanzioni previste per i trasgressori sono di tipo sia amministrativo sia penale.
Nel caso in cui, in occasione di controlli ispettivi, si rileverà che gli apparecchi presentano una scheda di gioco non conforme a quella riportata sui nulla osta di “distriPertanto, può negare il rilascio della licenza, in virtù del disposto degli artt. 11 e 131 del T.u.l.p.s., a coloro
che sono stati condannati con sentenza ad una pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo
e che non abbia ancora ottenuto la riabilitazione. La licenza, inoltre, può essere negata a coloro che sono
sottoposti a misura di sicurezza personale, oppure a che è stato dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza. Altra categoria di soggetti cui può essere rifiutato il rilascio dell’autorizzazione di polizia
è quella di coloro che sono stati condannati per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine
pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità Art. 11 T.u.l.p.s.: – “Salve
le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi
ha riportato una condanna appena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato
condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all’autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). Le autorizzazioni devono essere revocate quando
nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono
essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego
dell’autorizzazione”. Art. 92: – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico non può
essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica
o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o, per abuso di sostanze stupefacenti. Art. 131: – le autorizzazioni di
polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere
concedute a chi è incapace di obbligarsi.
11
Cass. Sez. 3 n. 37851/’14.
10
CAPITOLO XI – GIOCHI E SCOMMESSE
225
buzione” e di “messa in esercizio”, l’Amministrazione Finanziaria deve procedere alla
revoca del nulla osta12.
In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta
una tabella nella quale sono indicati i giochi d’azzardo ed i giochi vietati. In detta tabella13 e sono indicati:
– i giochi d’azzardo;
– i giochi che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse;
– le prescrizioni e i divieti specifici che il Questore ritenga di disporre nel pubblico
interesse.
In via generale può dirsi che le trasgressioni meramente formali alla disciplina
dell’art. 110 T.u.l.p.s. sono punite in genere con una sanzione amministrativa pecuniaria.
A questa può affiancarsi anche la sospensione dell’attività14.
Nell’ipotesi di accertamento di determinate violazioni è preclusa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento,
per un periodo di cinque anni.
Oltre a quanto già detto, il Questore, quando riscontra violazioni di rilevante gravità
in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni,
sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione è
computato nell’esecuzione della sanzione accessoria. La sospensione da parte del sindaco e quella del Questore sono due istituti aventi diverso presupposto e diversa finalità15.
Nel caso in cui un soggetto avvii un’attività di sala giochi senza autorizzazione del
comune, utilizzando solo apparecchi leciti di puro trattenimento, sarà punito a norma
dell’art. 17-bis, primo comma,T.u.l.p.s. Chi esercita una sala da giochi leciti senza licenza, viola l’art. 86 del T.U.L. PS.
Al contrario, in caso di un locale autorizzato nel quale viene installato un apparecchio da gioco di tipo vietato, la condotta è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 110
che secondo le evenienze concrete del caso e le reali responsabilità, potrà riguardare il produttore, l’importatore
o il gestore, secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modificazioni.
13
La tabella, che deve riportare espressamente il divieto delle scommesse, deve essere vidimata dal sindaco o suo
delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d’azzardo stabiliti dal Questore, o se si tratta
di giochi in uso in tutto lo Stato, dal ministero dell’interno (art. 195 Reg. T.u.l.p.s.).
14
Le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente,
con ordinanza motivata.
15
Il Sindaco potrà, e dovrà, sospendere o revocare la licenza in conseguenza di un accertamento definitivo di
responsabilità, in quanto il suo accertamento è finalizzato alla salvaguardia dei beni sopra indicati. Il Questore
può disporre la sospensione con un autonomo provvedimento adottato anche prima dell’accertamento definitivo.
Le ragioni di tali differenze di poteri si rinvengono nella diversa ratio sottesa alle norme che attribuiscono i poteri
alle due figure indicate: infatti, poiché il Questore procede per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, circostanza
che potrebbe richiedere un intervento immediato, può anche adottare un provvedimento dopo un accertamento
sommario, purché le ragioni risultino dalla motivazione.
12
Compendio di Pubblica Sicurezza
226
T.u.l.p.s. Tale sanzione si applica anche nei confronti del soggetto non autorizzato all’apertura della sala giochi.
Con decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modifiche dalla l. 8
novembre 2012, n. 189 all’art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco,
misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica), al
comma 4 sono state previste disposizioni con le quali sono vietati messaggi pubblicitari
concernenti il gioco con vincite in denaro.Tali disposizioni si riferiscono anche agli apparecchi da gioco previsti dall’art. 110, comma 6 T.u.l.p.s. e le formule di avvertimento
previste dalla legge (circa la natura dei giochi e delle possibilità reali di vincita) devono
essere applicate anche su detti apparecchi. Inoltre le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta
di scommesse, formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto
di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
2. Scommesse
2.1. Introduzione
La materia delle scommesse ha interessato, e tuttora interessa, il mondo del diritto
da più punti di vista: – rilevanza giuridica della scommessa; – natura giuridica della
pattuizione inerente la scommessa; – natura dell’obbligo giuridico nascente da detta
pattuizione; – tutela giuridica in sede processuale di detti obblighi. Le questioni che rilevano dal punto di vista del diritto civile, sostanziale e processuale16 e dal punto di vista
tributario17 saranno tralasciate in questa sede, dove ci soffermeremo sui profili connessi
all’ordine pubblico ed al rilievo penale, con riferimenti anche alla compatibilità del
diritto nazionale con quello dell’Unione Europea. Si tratta di una materia interessata
da numerosi e recenti interventi legislativi, nonché da controversie giurisprudenziali.
2.2. Definizione di scommessa
Si può affermare che scommessa18 viene intesa come “la contesa o sfida, fra due o
Il codice civile (artt. 1933 ss.) distingue i due contratti in base alla nozione comune, disciplinando però
solo quelli (non importa se di gioco o scommessa) nei quali sia prevista una posta patrimoniale. La vecchia
impostazione, che riconduceva la scommessa all’interno della categoria delle obbligazioni naturali, negava
la natura contrattuale della stessa poiché sfornita della tutela che l’ordinamento riserva a tale figura sembra
oramai superata tale disputa sulla natura contrattuale della scommessa, la quale va riconosciuta a tutti gli effetti l’oggetto del contratto di scommessa consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna
di un altro bene.
17
L’ordinamento tributario non resta estraneo al mondo delle scommesse, in quanto la presenza di atti a contenuto patrimoniale consente di qualificare diverse fattispecie come idonee alla contribuzione fiscale.
18
L’art. 88 T.u.l.p.s. stabilisce che “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti
concessionari o autorizzati direttamente parte del competente Ministero o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di orga16
CAPITOLO XI – GIOCHI E SCOMMESSE
227
più persone, con riferimento alla verità di un fatto, o di un’affermazione, oppure con riferimento
al verificarsi di un evento già accaduto – ma ignoto ai contendenti – o da verificarsi nel futuro”
elemento essenziale della scommessa è l’aleatorietà che prevale su ogni abilità.
La scommessa si distingue dal gioco e la distinzione oggi generalmente riconosciuta può così sintetizzarsi: – nel gioco vi è un ruolo attivo del soggetto circa
l’accadimento dell’evento cui è subordinata la vincita (o la perdita), e, in tal caso, il
partecipe si pone in competizione con altro soggetto o con l’organizzatore del gioco;
– la scommessa si caratterizza per il fatto che il ruolo di chi vi partecipa è totalmente estraneo ed ininfluente circa il verificarsi dell’accadimento dal quale dipenderà
la vincita o la perdita.
Alla luce della vigente normativa è possibile distinguere quattro diverse tipologie di
scommesse19:
– scommesse tutelate, caratterizzate dal fatto che le stesse assumono alla base un evento
sportivo. Queste trovano tutela nell’ordinamento civilistico (art. 1934 c.c. norme che
consente l’azione in giudizio per il pagamento della posta promessa); – scommesse
proibite, sanzionate dagli artt. 718 ss. c.p., perché ritenute contrarie a norme imperative o all’ordine pubblico; – scommesse non proibite, disciplinate dall’art. 1933 c.c.;
–scommesse regolamentate disciplinate (dall’art. 88 T.u.l.p.s., l. 401\89 e dalla normativa di settore citata in nota sopra). Ulteriore distinzione che viene fatta è quella
fra scommesse occasionali, quando le stesse intervengono fra privati, e scommesse
organizzate, laddove uno dei soggetti sia un gestore professionale.
2.3. Il controllo statale. Le funzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli20
(già dell’AAMS). Il sistema concessorio
L’art. 88 T.u.l.p.s. subordina il rilascio della licenza alla preventiva concessione o
autorizzazione per l’attività di raccolta delle scommesse da parte dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ADeM)o dell’ente che ha ottenuto la concessione e che può,
a sua volta, autorizzare altri operatori. Inoltre per la trasmissione telematica dei dati è
necessaria l’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni21.
nizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione, laddove
ciò sia consentito dalla stessa concessione o autorizzazione”
19
Per lungo tempo si è posto il problema se l’ordinamento doveva tutelare tale tipo di accadimento. Nel corso
del tempo si è registrata un’evoluzione normativa eterogenea: (civilistica; di ordine pubblico; penale; tributario).
20
In applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge del 7 Agosto 2012, n. 135, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1°
dicembre 2012 assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
21
Il settore, quindi, è totalmente controllato dallo Stato. Tuttavia la disciplina si è evoluta dovendo prendere atto
delle esigenze di un settore che si sviluppava e che necessitava di maggiore liberalizzazione sia per adeguare l’ordinamento interno a quello dell’Unione Europea, sia per adeguarlo al progresso tecnologico in quanto mediante
i collegamenti telematici era in grado di superare le barriere statali e doganali. L’Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato, istituita nel 1927, divenne, poi, affidataria della gestione dei giochi a pronostici in virtù del
d.l. vo 14 aprile 1948, n. 496. Con detta legge veniva attribuita al Ministero delle Finanze la gestione diretta, o
228
Compendio di Pubblica Sicurezza
Attualmente, l’attività di scommesse viene esercitata tramite concessioni che l’ADeM (prima AAMS) rilascia ad operatori privati o, comunque, estranei all’amministrazione finanziaria statale22. Dette concessioni possono essere rilasciate solo a chi ha le
capacità tecniche e mediante procedure di gara aperte alle quali sono ammessi anche
operatori con sede in ambito UE. Quindi è necessario che l’operatore: – abbia ottenuto
il rilascio della concessione per l’esercizio dell’attività di gioco e di scommesse, da parte
del C.O.N. I. o dell’U.N. I.R.E. (soggetti che, come abbiamo detto sono a loro volta,
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze–Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato (AAMS) ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ad organizzare le scommesse e ad affidare la loro gestione a terzi, con riferimento ad eventi
sportivi dagli stessi controllati); – ottenga l’autorizzazione alla trasmissione di dati per
via telematica da parte del Ministero per le Comunicazioni; – consegua il rilascio della
licenza di polizia ex art. 88 T.u.l.p.s.
2.4. L’autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s. e la normativa comunitaria
Lo Stato, in virtù del disposto del TULPS, esercita il controllo con finalità preventive
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su coloro che chiedono di operare nel
settore delle scommesse. Inoltre l’art. 4, l. n. 401/1989 sanziona penalmente la condotta
di coloro che senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 T.u.l.p.s.23,
raccolgono scommesse di qualsiasi tipo, sia provenienti dall’Italia che all’estero, effettuate anche per via telefonica o telematica, oppure emettano o accettino i biglietti di
lotteria o di altre scommesse.
tramite soggetti autorizzati, delle scommesse su eventi sportivi in relazione ad eventi organizzati da federazioni
appartenenti al C.O.N. I. ed all’U.N. I.R.E. Il Ministero delle Finanze, a sua volta, individuò l’organo attraverso
cui esercitare la sua funzione nell’AAMS. Dopo vari interventi normativi, un momento importante è rappresentato separazione fra la gestione dei Tabacchi (che vengono demandante ad un apposito Ente) e quello del
settore del gioco e delle scommesse (Decreto legge n. 456/1996 e decreto legislativo n. 283/1998). L’AAMS a
partire da questo momento concentra la sua attività sul riassetto del settore dei giochi e delle scommesse, che, nel
corso degli anni, virtù della normativa primaria e secondaria che si succederà, sarà destinatario di un imponente
riorganizzazione. Il Decreto del Ministero delle Finanze del 31 gennaio del 2000, n. 29 attirbuisce all’AAMS le
competenze relative alla istituzione ed alla gestione del gioco del bingo – La legge n. 383/2001 prevede che la
gestione di tutti i giochi a pronostici venga affidata ad un’unica struttura statale. Il D.P.R. 24 gennaio 2002 n.
33, individua detta struttura nell’AAMS – va anche ricordato che nel settore hanno rilevo le attività della Sisal
per quanto concerne sia la gestione sia la creazione, progettazione dei giochi; di rilievo è anche l’attività della –
Sogei S.p.A. partner tecnologico delle strutture qualitative del comparto fiscale che ha, fra gli altri, il compito di
realizzare i sistemi informatici che permettono all’AAMS l’esercizio delle attività di controllo, gestione, garanzia
e trasparenza, nella gestione delle concessioni in materia, inoltre ha anche il compito di decidere i palinsesti ai
quali devono adeguarsi i soggetti autorizzati ad operare nel settore delle scommesse ed ha il potere di abilitare
le scommesse.
22
Il decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto: – L’apertura di 2600 nuove agenzie su tutto il territorio
nazionale; – La fissazione di nuove aliquote); – L’introduzione di nuove formule di giochi.
23
Secondo l’art. 88 T.u.l.p.s. l’autorizzazione per l’esercizio delle scommesse non può essere concessa: – a chi
abbia subito una condanna a determinate pene o per particolari delitti, ad esempio, per reati contro la moralità
pubblica ed il buon costume o per violazione della normativa relativa ai giochi d’azzardo; – a chi non ha ottenuto
la concessione o l’autorizzazione da parte del Ministero o di altri enti.
CAPITOLO XI – GIOCHI E SCOMMESSE
229
Si è posto il problema se detta normativa ponga un’indebita restrizione alla libertà
di stabilimento e alla libera prestazione di servizi nell’ambito dell’Unione Europea e
si ponga, quindi in contrasto con gli articoli 49 e 56 del trattato UE (già artt. 43 e 49
TCE).
La questione è stata più volte oggetto di intervento della giurisprudenza amministrativa e penale italiana ed è stata portata anche all’esame della Corte di Giustizia
Europea24 che ha chiarito entro che limiti la materia può essere disciplinata dalla norCon la recentissima sentenza 22 gennaio 2015 la CdG è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito di una
controversia che oppone la StanleyInternational Betting Ltd e la Stanleybet Malta Ltd al Ministero dell’Economia
e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, in merito alla conformità alla normativa
dell’Unione alle disposi zioni con le quali in Italia è stata disposta l’indizione di una nuova procedura di gara
per l’affidamento di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato. La CdG ha affermato
che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere
interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento,
che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle
rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze
delle concessioni. La sentenza ha precisato che in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un
ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le esigenze che la tutela del consumatore e dell’ordine sociale
comporta e, a condizione che siano inoltre rispettati i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, spetta a
ciascuno Stato membro decidere se, nel contesto dei legittimi scopi da esso perseguiti, sia necessario vietare totalmente o parzialmente attività riconducibili ai giochi e alle scommesse, oppure soltanto limitarle e prevedere a tal
fine modalità di controllo più o meno rigorose. Pertanto, in tale peculiare contesto, il riordino del sistema delle
concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze può, in virtù della previsione di una durata delle
nuove concessioni più breve rispetto a quella delle concessioni rilasciate in passato, contribuire ad un coerente
perseguimento dei legittimi obiettivi della riduzione delle occasioni di gioco o della lotta contro la criminalità
collegata a detti giochi e può altresì soddisfare i requisiti di proporzionalità imposti. Prima la questione era
stata affrontata con varie decisioni. Fra queste la sentenza 6 novembre 2003, Gambelli et al., C-243/01,
relativa ad un giudizio penale contro persone che gestivano in Italia centri di trasmissione dati per la raccolta di
scommesse per conto di una società straniera avente sede in altro stato membro, ha ritenuto incompatibile con il
diritto dell’UE – per violazione del diritto di stabilimento – il divieto posto alle società di capitali di partecipare
ai bandi per l’ottenimento delle concessioni amministrative. Secondo la Corte di Giustizia è possibile stabilire
restrizioni ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi solo laddove
sussistono “motivi imperativi di interesse generale e le restrizioni siano adeguate e proporzionato a garantire il conseguimento
dello scopo perseguito”. Inoltre, dette restrizioni non devono essere discriminatorie. La Corte ha ritenuto che mere
esigenze di natura fiscale non possono “giustificare le restrizioni alla normativa comunitaria. Eventualmente delle restrizioni potranno essere compatibili solo se giustificate da esigenze di carattere sociale, di tutela de consumatore e di prevenzione
delle ludopatie, di contrasto del crimine”. Inoltre, affermava anche che lo Stato non può invocare restrizioni fondate
su esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica laddove è lo stesso Stato che induce ed incoraggi i
consumatori a partecipare alle lotterie, ai giuochi d’azzardo o alle scommesse con la finalità di ottenerne benefici
dal punto di vista erariale; – con la sentenza Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica et al., cause riunite
C-338/04, C-359/04 e C-360/04, la normativa italiana è stata ritenuta incompatibile con il diritto comunitario,
per violazione della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi nella parte in cui prevedeva
l’esclusione dai bandi delle società di capitali e stabiliva sanzioni penali nei confronti di chi, escluso dai bandi in
virtù di detta normativa illegittima, esercitava comunque l’attività di raccolta di scommesse in via telematica con
società aventi sede in Stati europei. Inoltre, ha affermato che è necessario accertare se le restrizioni siano imposte
per raggiungere realmente l’obiettivo di prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti, valutazione che, per le società di capitali quotate in borsa, deve tener conto anche del fatto che si tratta
di soggetti che legittimamente operano in un regime regolamentato; – con la sentenza IV Sez., sent. Costa
e Cifone, 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata
in ordine alla legittimità degli atti per il rilascio delle nuove concessioni emanati in Italia nel 2006 sulla base del
D. L. 4/07/2006, n. 223, conv. in Legge 4/08/2006, n. 248. In particolare ha verificato se gli stessi, formalmente
24
230
Compendio di Pubblica Sicurezza
mativa interna. La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato25 ha sempre assunto una posizione di tutela “interna” in quanto ha sempre ritenuto legittimo il
regime autorizzatorio previsto dall’art. 88 T.u.l.p.s.
In ambito penale, l’evoluzione della giurisprudenza della S.C., sembra aver seguito, pur con qualche incertezza, i principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Invero le Sezioni Unite con le sentenze nn. 23271 e 23722 del 2004 avevano affermato che le disposizioni dell’art. 4 L. n. 401/1989 e dell’art. 88 T.u.l.p.s. non erano
in contrasto con i principi, previsti dai trattati dell’Unione, di libertà di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi. In particolare, secondo la S.C., la normativa interna
italiana è giustificata da specifiche finalità di ordine pubblico e di prevenzione della
infiltrazioni criminali nella gestione di giochi e scommesse e, quindi, a tal fine, stabilisce
restrizioni proporzionate alle finalità perseguite dal legislatore.
La sentenza della Corte di Giustizia, IV Sez., sent. Costa e Cifone, 16 febbraio 2012
sembra pienamente recepita in due diverse decisioni intervenute nel corso del 201226.
emanati per dare esecuzione alla normativa europea, nella sostanza, avevano l’obiettivo di favorire i soggetti che
già avevano ottenuto in passato le concessioni sulla base di una normativa che illegittimamente aveva escluso le
società di capitali straniere. In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittima applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 4 l. 401/1989 a soggetti che erano stati illegittimamente esclusi dai primi
bandi, bandi già ritenuti in contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE. L la Corte, assumendo quale presupposto la
illecita originaria esclusione, ha ritenuto che nei confronti di detti soggetti le sanzioni penali non possono essere
applicate perché ciò sarebbe in violazione degli artt. articoli 43 CE e 49 CE, dei principi di parità di trattamento
e di effettività. Inoltre, ha ritenuto non conforme al diritto dell’UE la condotta dello Stato che cerchi di rimediare
alle illegittimità connesse ad una precedente legislazione ritenuta non conforme al diritto dell’Unione mettendo
a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, condotta che sembra finalizzata a proteggere le posizioni
commerciali acquisite dagli operatori esistenti. Con specifico riferimento, poi, al diritto penale interno, ha affermato che non possono essere applicate sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di
scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nemmeno nei confronti di persone legate ad un
operatore che era stato illegittimamente escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche se vi è
stata una nuova gara che, tuttavia, non ha rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente
gara. Detta sentenza, stabilisce anche che, in virtù dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, ed
in virtù dell’obbligo dall’obbligo di trasparenza, le condizioni e le modalità di una gara devono essere formulate
in modo chiaro, preciso e univoco. Tale valutazione viene poi rimessa al giudice nazionale.
25
Il G.A. evidenzia la necessità di controllare l’operato degli scommettitori anche, e soprattutto, per impedire
le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata ed eventuali attività di riciclaggio. A tal fine, il Consiglio di
Stato ha valorizzato il disposto dell’art. 41, comma 2, Cost., il quale nel prevedere la libertà di iniziativa economica
privata stabilisce che la stessa non possa essere esercitata in contrasto con l’utilità sociale. Tuttavia, anche il Consiglio di Stato ha affermato che il contrasto alla criminalità organizzata ed al riciclaggio deve avvenire con modalità
compatibili con il diritto dell’UE e che non debba incidere irragionevolmente e in forma discriminatoria sulle
libertà c di stabilimento e di libera prestazione di servizi in ambito dell’Unione.
26
In particolare si afferma, da una parte, che non integra il reato di cui all’art. 4 della l. n. 401 del 1989 la raccolta
di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore
straniero (nella specie la “Stanley International Betting Ltd”) cui la licenza sia stata negata per illegittima esclusione dai
bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di giustizia CE,
del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE. (In motivazione la Corte ha disapplicato la disciplina di
cui all’art. 4 cit. a seguito della sentenza della Corte di giustizia CE nelle cause riunite C – 72/10 e C – 77/10 Costa
e Cifone). Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28413 del 10/07/2012 Cc. dep. 16/07/2012. D’altra parte, si afferma che
Integra il reato previsto dall’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte
di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero (nella specie la “Betrpo”) senza il
preventivo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza o la dimostrazione che l’operatore estero non abbia ottenuto