contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di

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contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO SCOLASTICO
Con la presente scrittura privata redatta su tre originali, uno dei quali per l’Agenzia delle Entrate, tra
l’arch. Cristina Renne, dirigente della divisione edilizia scolastica e sportiva, servizi alla persona, tutela
ambientale, nata a Como il 31/03/1966, la quale agisce in nome e per conto del Comune di
Borgomanero con sede a Borgomanero, corso Cavour n.16, (Cod.Fisc.:82001370038) – quale locatario
– e il Sig. Don Eugenio Grazioli nato a XXX il XXX che agisce quale rappresentante legale della
Parrocchia di Santo Stefano di Borgomanero, con sede legale in (28021) Borgomanero, Via Manzoni
n.15 (P.IVA/Cod.Fisc.: 01347530030), autorizzato dalla Curia di Novara con nota prot. _______ del
___________a firma di __________________, che accetta - quale locatore - si stipula il presente
contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di abitazione:
1) Oggetto del contratto
Il locatore concede in locazione al locatario, che accetta, la porzione di immobile sita al piano
rialzato in via Don Luigi Godio n. 26, censita al NCT Comune di Borgomanero FG. 16
Mappali 1253-633 e al NCEU Comune di Borgomanero Foglio 16 Mappale 1253 Sub. 4
Categoria D6 Reddito Catastale Euro 2.223,00 ora adibita a Scuola per l’Infanzia Don Luigi
Lucchini e da destinare a punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale.
La porzione di immobile data in locazione comprende sia l'unità immobiliare come di seguito
individuata, sia i beni mobili che ne costituiscono l'arredo.
La porzione di immobile data in locazione è costituita dai locali al piano rialzato adibiti a
scuola per l'infanzia; i locali del piano seminterrato e del piano primo dell'immobile rimarranno
in uso esclusivo del locatore, ad eccezione dei locali tecnici in comune.
Il cortile interno, individuato dai mappali 1253 (parte) e 633, rimarrà in comune al locatario ed
al locatore.
L'uso del cortile interno da parte di quest'ultima avverrà solamente al di fuori degli orari di
utilizzo della scuola dell'infanzia.
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L’unità è di classe energetica F e l’indice di prestazione energetica è 81,44 Kwh/m3, come da
attestazione del 22.12.2010, certificato n. 2010 1016070052 con scadenza il 22/12/2020.
2) Durata del contratto
La locazione avrà la durata di sei anni, dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2022, ai sensi
dell’art. 27 della legge n.392/1978, e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di sei anni
con apposito provvedimento.
3) Clausole di recesso
Il locatario si riserva la possibilità di recedere dal contratto senza obbligo di indennizzo alcuno
nei confronti del locatore qualora, a causa di sopravvenuti obblighi di legge, la struttura
divenga inidonea agli usi previsti, con un preavviso tramite raccomandata A.R. di almeno 30
giorni naturali e consecutivi.
Nel caso la struttura richieda la temporanea chiusura parziale o totale, il locatario non potrà
avanzare pretese alcune verso il locatore.
4)
Canone di locazione
Il canone di locazione è stabilito in complessive € 14.100,00 annue, detto canone è ripartito in
due rate da versarsi entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.
5)
Utilizzo della struttura
I locali si concedono per uso scuola dell’infanzia statale e attività correlate.
E' vietato l'utilizzo della struttura, da parte del locatario, per usi diversi da quelli del presente
articolo.
6)
Modalità di consegna e riconsegna della struttura
Il locatario dichiara di conoscere la situazione della porzione di immobile affittata, di averlo
trovato adatto all’uso convenuto, privo da difetti che possono influire sulla salute di chi lo
occupa e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da
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questo momento custode dello stesso, accettando il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova.
E’ autorizzata la ripartizione degli spazi interni mediante elementi di arredo o altro con carattere
di temporaneità.
Ogni ulteriore aggiunta/modifica dei locali oggetto della locazione che non possa essere tolta in
qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione che si rendesse
necessaria ai fini didattici non potrà essere fatta dal locatario, a proprio carico, senza il preventivo
consenso scritto del locatore, al quale a conclusione dei lavori dovranno essere trasmesse le
dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli impianti alle vigenti normative.
Resta inteso che al locatario non è riconosciuta alcuna indennità per le migliorie apportate e,
pertanto, al momento del rilascio la porzione di immobile dovrà essere restituito con l’annessa
miglioria.
I beni presenti, oggetto di inventario, sono dati in uso gratuito al locatario nello stato in cui si
trovano; gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni, salvo il
normale deperimento d'uso.
Il locatario dovrà far utilizzare i beni in modo corretto.
7)
Responsabilità del locatario
Per tutta la durata del contratto, il locatario sarà considerato, ai termini di legge, responsabile e
custode delle proprietà ad esso affidate.
Il locatario ha l’obbligo di custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia
l’immobile, curarne quindi, per intero ed a proprie spese, la manutenzione ordinaria di cui
all’art.3, comma 1 lettera a), del D.P.R. n.380/2001.
Il locatore potrà accedere alla struttura data in locazione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le
indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.
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Il locatario è direttamente responsabile nei confronti del locatore dei danni causati al bene
oggetto di locazione compresi quelli causati da terzi.
Ne consegue l’assunzione di responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare alla struttura
e/o relativi impianti durante o in conseguenza del suo utilizzo.
Il locatario pertanto si impegna a:
-assicurare l'uso diligente dei beni oggetto del contratto di locazione, da parte del proprio
personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
-a tenere sollevata ed indenne il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare
a cose e persone o a causa delle attività svolte all'interno della struttura o in relazione alle stesse,
la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente al locatario. Lo stesso non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente
contratto, senza formale autorizzazione del locatore.
8) Oneri a carico del locatore
Il locatore provvede alla manutenzione straordinaria di cui all’art.3, comma 1, lettera b), del
D.P.R.n.380/2001, in particolare quelle relative alla manutenzione della copertura, delle
murature e delle strutture portanti, degli interventi finalizzati al mantenimento dell’efficienza di
impianti e caldaie, anche con sostituzione parziale di parti o totale.
Rimangono, comunque, a carico del locatario le spese di manutenzione straordinaria
conseguenti alla negligente manutenzione ordinaria.
Il locatore si impegna a stipulare assicurazione sullo stabile a tutela di danni causati dalla
struttura e dagli impianti; si impegna inoltre ad effettuare, a proprio esclusivo carico, entro il
mese di giugno 2016 i seguenti lavori:
-messa a norma dei serramenti esterni del piano rialzato, con apertura a vasistas e a bandiera, al
fine di rispettare i rapporti aeranti previsti dalla normativa vigente in materia;
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-chiusura delle porte esistenti di accesso dal piano rialzato al vano scale di collegamento tra i
piani;
-frazionamento dell'impianto idrico, elettrico e termico;
-pulizia dell'area esterna del cortile, compreso lo svuotamento dei cestini e la verifica
dell'integrità dell'area e delle attrezzature dopo ogni utilizzo concordato con il locatario.
-delimitazione del cortile interno con idonea recinzione priva di cancelletto di accesso, in
corrispondenza della struttura esistente a scopi sportivi data in comodato gratuito.
9) Oneri del locatario
Sono a carico del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria di cui all’art.3, comma 1 lettera
a), del D.P.R. n.380/2001 oltre alle spese di funzionamento e di gestione della porzione di
immobile, di cui all'art.1, concessa in locazione.
Le utenze saranno frazionate entro giugno 2016 a carico del locatore ai sensi dell'art.9, in modo
da rilevare letture separate dei consumi relativi alle spese di luce, acqua, riscaldamento, relativi
al piano rialzato dato in locazione.
Sono pertanto a carico del locatario:
- tutte quelle riparazioni di piccola manutenzione quali quelle da farsi agli impianti di acqua,
gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei
soffitti, alle marmette, piastrelle di pavimentazione e di rivestimento, etc..;
-l'installazione di paraspigoli, attrezzature ed accessori necessari al corretto funzionamento della
scuola dell’infanzia ed azioni atte a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza
all'interno dei locali e dell'area del presente contratto;
-gli oneri accessori di normale conduzione relativi al servizio di pulizia, il taglio dell'erba, la
pulizia del cortile, la manutenzione delle siepi, la potatura degli alberi, raccolta e smaltimento
differenziato dei rifiuti, la tassa rifiuti;
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- ogni opera di adeguamento del locale alle proprie esigenze, previa autorizzazione scritta da
parte del locatore.
10) Oneri fiscali accessori
Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in € 14.100,00 annui ed è
soggetto al pagamento dell’imposta di registro a norma di legge.
E’ a carico del locatario l’imposta di bollo per il contratto e quella di registro in caso di suo
recesso anticipato, mentre l’imposta di registro annuale è ripartita nella misura del 50% tra le
parti, come stabilito dalla vigente normativa in materia.
11) Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’esecuzione del presente contratto le parti
fanno riferimento al foro territorialmente competente, escludendo il collegio arbitrale. Ai fini
delle relative notificazioni il locatario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio
presso il Comune di Borgomanero, corso Cavour 16. Per tutto quanto non previsto, il presente
contratto è disciplinato dagli artt. da 1571 a 1606 del Codice Civile e dalla legge n. 392/1978,
alle quali le parti si rimettono.
12) Trattamento dei dati
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi con il rapporto di locazione l. n. 675/1996.
Borgomanero, lì
Il Locatore
Il Locatario
A norma degli artt.1341 e 1342 c.c., le Parti, con riguardo agli artt.3-4-5-6-7-8-10-11-12, dichiarano di
approvarli, reietta ogni reciproca eccezione.
Il Locatore
Il Locatario
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