Specchio benefici Vittime del Dovere

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Specchio benefici Vittime del Dovere
COMMENTO ED ANALISI DELLO SPECCHIO “BENEFICI VITTIME DEL
DOVERE” PREVISTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
(*) Nella definizione delle Vittime del Dovere manca proprio la base di partenza e, chissà
perché, proprio la legge madre di riferimento: legge n. 466 del 13 agosto 1980 art. 3,
che, guarda caso, è ben precisata e ribadita anche con la legge n. 266 del 23 dicembre
2005 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006) che viene di seguito riportata “integralmente”:
Comma 563:
Per vittime del dovere “devono” intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466 (personale delle Forze Armate dello Stato “in servizio di
ordine pubblico o di soccorso”, anche per eventi occorsi al di fuori del territorio
Nazionale) ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto
un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Comma 564:
Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto
infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in
occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai
confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
“particolari condizioni ambientali od operative”.
Per effetto del comma 564 il legislatore ha, di fatto, equiparato altre tipologie di Vittime
alle Vittime del Dovere definite ai sensi e per gli effetti della legge 466/1980 art. 3 (ma,
proprio per effetto dell’equiparazione, i “soggetti equiparati” sono in tutto e per tutto
Vittime del Dovere e tali devono essere considerati).
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(**) Viene precisato che il limite annuo di spesa è previsto entro i 10 milioni di euro:
assolutamente impreciso perché non tiene conto dei fondi stanziati ad hoc per tutte le
Vittime del Dovere; il limite annuo di spesa di 10 milioni di euro è solo quanto stanziato e
previsto “esclusivamente” per le Vittime dell’uranio impoverito, ovvero, Vittime del
Dovere ai sensi della legge 266/2005, comma 564.
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(***) Con la legge n. 407/1998 art. 2 è stato istituito l’assegno vitalizio, nella misura
originariamente prevista di 500 mila lire, pari a 258,23 euro, soggetto alla perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni; non reversibile, ha natura di indennizzo ed é esente dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
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(****) Nella Nota viene precisato:
“N.B.- I militari feriti nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose ed i
superstiti dei medesimi uccisi nelle medesime circostanze a causa di eventi accaduti a
decorrere dal 1.1.1990 - destinatati dei benefìci introdotti per la generalità delle vittime dal
1.1.2007 e 1.1.2008 - si differenziano dalle altre in quanto a decorrere dal 01 gennaio
2001 hanno, in aggiunta ai benefici stessi potuto godere : rif. legge n. 388/2000, art 82
(legge finanziaria per l'anno 2001)”.
Anche qui vengono, distrattamente o volutamente, tralasciati punti e dettagli di
fondamentale importanza per la corresponsione dei benefici, nel modo e nella misura,
previsti dalla normativa vigente a favore delle Vittime del Dovere e loro familiari; infatti il
legislatore ha previsto espressamente l’estensione dei benefici delle leggi 302/1990 e
407/1998 al “PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 466 DEL 13
AGOSTO 1980”, non soltanto, quindi, ai “militari feriti nell’adempimento del dovere
a causa di azioni criminose” come invece precisato nella nota sopra riportata, tenuto
conto che questa categoria di Vittime rappresenta solo una delle tipologie di Vittime
previste dall’art. 3 della legge 466/80 e ribadite dalla legge 266/2005 comma 563, e
precisamente quelle definite con la lettera: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
infatti nello specchio dei benefici previsti da PREVIMIL si è ritenuto applicare i benefici
previsti, rispettivamente, ai punti (# assegno vitalizio elevato a 500 euro), (## esenzione
IRPEF sul trattamento di pensione di reversibilità) e (### esenzione IRPEF sul trattamento
di pensione diretta di prima categoria) riportati in pag. 3, solo alle Vittime definite nella
“lettera a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”; è evidente che ciò non
rappresenta il dovuto e doveroso riconoscimento che lo Stato ha voluto attribuire a tutte le
Vittime del Dovere: infatti, se così realmente fosse, sarebbe palesemente in netto
contrasto con l’art. 3 della Costituzione Italiana perché nello stesso articolo sono compresi
anche i militari, Vittime:
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
La legge 23-12-2000 n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), con l’art. 82 (Disposizioni in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), precisa che: al personale di
cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del
dovere a causa di azioni criminose, al personale delle Forze Armate dello Stato
“servizio di ordine pubblico o di soccorso”, anche per eventi occorsi al di fuori del
territorio Nazionale, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a
decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefìci previsti dalla citata legge
n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 .
ECCO IL MOTIVO E LA RAGIONE PER CUI, ALLE VITTIME DEL DOVERE (TUTTE
QUELLE DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATE NELL’ART. 3 DELLA LEGGE 466/80)
SONO ESTESI TUTTI I BENEFICI DELLE LEGGI 302/90 E 407/98 A DECORRERE DAL
1° GENNAIO 1990;
INFATTI LO STESSO ARTICOLO “PRECISA”, RAFFORZANDO IL CONCETTO, CHE
INVECE PER LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA DECORRONO DAL 1° GENNAIO 1967:
“i benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n.
407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1967”.
Legge 24-12-2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
TUTTE LE VITTIME ( Terrorismo, Criminalità organizzata e del Dovere) ED I LORO
FAMILIARI SUPERSTITI DESTINATARI DELL’ASSEGNO VITALIZIO MENSILE
DISPOSTO DALL’ART. 2 DELLA 407/98, ORIGINARIAMENTE PARI A LIRE 500 MILA
(PARI AD EURO 258,23) CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2004 HANNO DIRITTO
ALLO STESSO ASSEGNO VITALIZIO MENSILE ELEVATO AD EURO 500,
SOGGETTO A RIVALUTAZIONE ANNUALE.
VIENE ANCHE SOTTOLINEATO ED EVIDENZIATO CHE ANCHE ALLE VITTIME DEL
DOVERE DEVE ESSERE AUMENTATO L’IMPORTO DELL’ASSEGNO AD EURO 500,
PERCHE’ SI PRECISA CHE:
UNICA DIFFERENZA CHE HA PREVISTO IL LEGISLATORE:
- Vittime del Dovere a decorrere dal 1° gennaio 1990
- Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata a decorrere dal 1°
gennaio 1967
Anche il Presidente del Consiglio, con la Direttiva del 27 luglio 2007, a tal proposito,
espressamente, precisa: “Lo speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro,
solo limitatamente a coloro che già beneficiano dell'analoga provvidenza di cui
all'art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge all'assegno vitalizio di 500 euro.
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Per completezza d’informazione si riportano di seguito importanti provvedimenti in
favore delle Vittime del Dovere che prevedono:
-
assegno vitalizio;
benefici correlati al trattamento pensionistico;
applicazione dei benefici di guerra;
esenzione fiscale;
diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
esenzione dai ticket sanitari.
Decreto del Presidente della Repubblica 07 luglio 2006, n 243
omissis…
Art. 3. Termini e modalità delle procedure
Comma 7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.
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Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata.
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, Vista la
legge 23 novembre 1998, n. 407;
Ritenuto di dover riunire e coordinare le disposizioni dettate dai decreti ministeriali
e di dover disciplinare le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n.
407, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge;
Art. 1.
Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di
attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai
decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991,
n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 2.
Amministrazioni competenti.
1.
2.
3.
4.
5.
All'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle
leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407,
in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli
stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidita’ indicate dalle citate
leggi nell'adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a)
il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli
appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della
guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b)
il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i
giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile
dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia
penitenziaria;
c)
il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente
in ordine all'attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone
che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
All'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in
alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l'amministrazione competente,
nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero
dell'interno - Direzione generale dei servizi civili.
Per i “benefici correlati al trattamento pensionistico”, per le “esenzioni fiscali”
e per “i benefici di guerra”, provvedono per i dipendenti pubblici le
amministrazioni di appartenenza.
Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.
Art. 3.
Avvio del procedimento.
1.
Per il conferimento dei benefici gli interessati debbono presentare apposita
domanda.
2.
Si può prescindere dalla medesima e procedere d'ufficio per i dipendenti
pubblici vittime del dovere.
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti.
4.
Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20
ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché
corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le
altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di
cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i
trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i
benefici di cui agli articoli 9 (APPLICAZIONE DEI BENEFICI DI GUERRA) , 14
(DIRITTO DI ASSUNZIONE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) e 15
(ESENZIONE DAI TICKET SANITARI) della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni
altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di
cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
Art. 5.
Valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare.
1.
Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che
hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione
medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le
modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, in base alla tabella delle menomazioni approvata con il
decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47 del 26 febbraio 1992)
e successive modificazioni, tenuto conto che la percentualizzazione del danno
biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri
applicativi, approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
in data 12 luglio 2000 (G.U. n. 172 del 25 luglio 2000) e successive modificazioni,
esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato
il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata,
stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta
comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o
del rapporto d'impiego.
4.
La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di 60
(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; il Comitato, nel giorno fissato dal
Presidente; sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione
da causa di servizio con parere da comunicare entro 15 (quindici) giorni
all’Aministrazione. A seguito del D.P.R. 243/2006 con l’art. 6, comma 4, il comitato
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle
infermità dipendenti da causa di servizio “alle particolari condizioni ambientali od
operative di missione” e si pronuncia con parere da comunicare
all’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni.
5.
La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di
decesso,quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza.
6.
Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione
integrata, è definitivo.
Art. 6.
Procedimento di competenza del Ministero dell'interno di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti pubblici rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
1. Ai fini della concessione dei benefici, le amministrazioni competenti provvedono
entro il termine stabilito dal regolamento di cui agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 7.
Procedimento di competenza del Ministero di grazia e giustizia di concessione dei benefici
in favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
Art. 8.
Procedimento di competenza del Ministero della difesa di concessione dei benefici in
favore dei superstiti delle vittime del dovere e dei dipendenti rimasti invalidi
nell'adempimento del dovere, nonché delle persone legalmente richieste di assistenza.
Art. 9.
Procedimento di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli stranieri o degli
apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o dei superstiti.
Art. 10.
Definizione dei procedimenti di concessione dei benefici in favore dei cittadini, degli
stranieri o degli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sulla base delle
risultanze giudiziarie successivamente intervenute.
Art. 11.
Istituzione e composizione della commissione consultiva presso il Ministero dell'interno.
Art. 12.
Sospensione dei termini.
Art. 13.
Individuazione dei destinatari dei benefici.
Art. 14.
Pagamento degli assegni vitalizi.
1.
Al pagamento degli assegni vitalizi, sia provvisori che definitivi, provvedono i
dipartimenti provinciali del tesoro competenti in relazione alla residenza degli
interessati.
2.
L'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
3.
L'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 15.
Attribuzione e pagamento di due annualità del trattamento pensionistico di riversibilità
liquidato secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092.
1.
All'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 23 novembre
1998, n. 407: due annualità di pensione, in favore dei superstiti dei soggetti deceduti per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come risulta modificato dall'art. 1, comma 1,
della predetta legge 23 novembre 1998, n. 407, nonché ai superstiti delle vittime delle
azioni terroristiche, provvedono, d'ufficio, le amministrazioni competenti a norma
dell'art. 2 del presente regolamento per gli eventi verificatisi successivamente all'11
dicembre 1998. Per gli eventi verificatisi prima della data suddetta le amministrazioni
competenti procedono su domanda degli interessati.
Art. 16.
Esenzione IRPEF del trattamento speciale di riversibilità e delle pensioni privilegiate
dirette di prima categoria nei confronti dei destinatari dei benefici previsti dalla
legge 23 novembre 1998, n. 407.
1.
L'esenzione dall'IRPEF del trattamento speciale di riversibilità corrisposto ai
superstiti dei caduti è applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di
spesa, a decorrere dall'11 dicembre 1998. Le amministrazioni competenti a norma
dell'art. 2 del presente regolamento provvedono, a titolo ricognitivo, ad inviare apposita
informazione ai cennati enti pagatori dei trattamenti speciali di riversibilità.
2.
L'indennità integrativa speciale è corrisposta dai medesimi ordinatori
secondari di spesa con decorrenza dalla data del trattamento speciale, osservando le
modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407,
sempreché tale indennità non sia stata ricompresa nella liquidazione dello speciale
trattamento di pensione in godimento.
3.
L'esenzione dall'IRPEF del trattamento privilegiato di prima categoria, con
assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, erogato ai soggetti che abbiano
subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni per gli atti di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è
applicata d'ufficio da parte degli ordinatori secondari di spesa, a decorrere dall'11
dicembre 1998, per gli eventi verificatisi successivamente a detta data.
4.
Per gli eventi verificatisi prima dell'11 dicembre 1998, si procede a domanda
degli interessati.
Art. 17.
Rivalutazione degli assegni vitalizi.
1.
L'importo degli assegni vitalizi è rivalutato annualmente dai dipartimenti
provinciali del tesoro competente all'erogazione:
a)
per l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
in misura pari al tasso dell'inflazione calcolato sulla base dei dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica;
b)
per l'assegno vitalizio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, secondo la perequazione automatica prevista dall'art. 11 del decreto-legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.
Art. 18.
Applicazione dei benefici di guerra.
1.
All'attribuzione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore degli
invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra, provvedono le
amministrazioni competenti su domanda degli interessati, corredata dalla apposita
certificazione del prefetto del luogo di residenza.
2.
All'erogazione delle somme eventualmente spettanti in via continuativa si provvede
con le modalità di cui agli articoli precedenti.
Art. 19.
Certificazioni attestanti le condizioni di invalido civile o di caduto a causa di atti di
terrorismo o di criminalità organizzata o comune.
1.
Il prefetto del luogo di residenza rilascia la certificazione attestante la
condizione di invalido o di caduto su domanda dell'interessato ovvero dei familiari
superstiti aventi titolo.
2.
Nella certificazione sono indicati, contestualmente alla qualifica di cui al
comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora
si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la
patologia invalidante, la percentuale della invalidità.
Art. 20.
Modalità e termini del procedimento relativo alle certificazioni.
1.
Il prefetto provvede, in ordine alle richieste delle certificazioni, sulla base del
provvedimento di attribuzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda, ovvero dalla data della ricevuta di comunicazione del provvedimento
medesimo, se successiva.
Art. 21.
Contributi alle spese funerarie.
1.
Il contributo alle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge 13 agosto
1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato
nella misura vigente: quota fissa di lire cinquecentomila; lire centomila per ogni familiare
convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non deve superare in ogni
caso l'importo complessivo di lire un milione.
2.
Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n.
466, il beneficio è corrisposto a domanda degli aventi diritto.
Art. 22.
Verifiche periodiche. Termini.
1.
I Ministri competenti verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e
la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano
tutte le misure di rispettiva competenza.
Art. 23.
Norme abrogate.
1.
Il presente decreto sostituisce le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 30 ottobre
1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n.
377 ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364, che sono
contestualmente abrogate.