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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Commercio e Servizi
ai Consumatori, via RR. Garibaldi, 7 - cap 00145 Roma. - DGR n. 313/2013 - Utenti e Consumatori - Programma
Generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori denominato “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”, di
cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 Marzo 2013 (art. 148 della legge 23 Dicembre 2000, n. 388).
INDICE
La nostra economia: consumatori fra cittadinanza ed educazione economica
Testi redatti con la consulenza di
Avv. Marco Marinaro
Consigli pratici di tutela a cura di
Cittadinanzattiva - servizio PIT di informazione, assistenza e consulenza ai
cittadini sui servizi di pubblica utilità
Progetto grafico
Alessandro Casanova
Stampa
G.S.G. Grafica
INTRODUZIONE
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IO E LA BANCA
Conto corrente
Strumenti di pagamento
Pagamenti elettronici
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IL CREDITO
Credito immobiliare - mutui
Credito al consumo
Carte revolving
Prestiti personali
Cessione del quinto
Prestiti e polizze accessorie
Sovraindebitamento
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IL RISPARMIO
Prodotti di investimento
MiFID
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LA MIA ECONOMIA
Gestione e uso consapevole del denaro. Consigli pratici di tutela
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
INTRODUZIONE
Nell’ambito del Programma generale delle iniziative a vantaggio dei consumatori finanziato dalla
Regione Lazio e denominato “Regione Lazio per il Cittadino Consumatore IV”, le associazioni di
consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva Lazio Onlus, Confconsumatori Lazio e Movimento
Consumatori Sez. di Roma Capitale1, hanno deciso di impegnarsi insieme nella realizzazione di
un progetto di educazione finanziaria e cittadinanza economica.
Possedere cultura economica non significa soltanto conoscere le modalità per investire i propri
risparmi o per accedere al credito, ma affrontare con consapevolezza tutta una serie di scelte
ed azioni quotidiane che vanno dalla gestione del budget personale o familiare o del primo
stipendio all’apertura di un conto in banca, dall’utilizzo di una carta di credito all’acquisto di
una casa o di un bene di consumo in prestito, senza tralasciare l’accettazione di un determinato
lavoro o la gestione di un cambio di tenore di vita. La cittadinanza e l’educazione economica
riguardano dunque tutte le fasi della vita caratterizzate da decisioni di guadagno e di spesa
anche molto diverse nel tempo e dal susseguirsi di decisioni finanziarie di cruciale importanza.
Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che i cittadini abbiano la responsabilità di
sviluppare le proprie competenze economiche e finanziarie durante tutta la loro vita e ha più
volte ribadito la necessità di migliorare la tutela dei consumatori nei mercati, in presenza di
strumenti finanziari sempre più complessi.
Secondo la definizione dell’OCSE, “l’educazione finanziaria è un processo attraverso il quale i
consumatori, risparmiatori, investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti
e dei concetti che ne sono alla base e attraverso istruzioni, informazioni, consigli sviluppano
attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi e le opportunità di fare scelte informate,
dove ricevere supporto o aiuto per realizzare tali scelte e quali azioni intraprendere per
migliorare il proprio il livello di protezione”.
Esercitare una piena cittadinanza economica significa quindi acquisire conoscenze e capacità
che consentano di arrivare a prendere, in un contesto reale, decisioni informate e consapevoli
nella gestione dell’economia personale.
Rivolgendosi ai consumatori – che vivono l’economia reale in qualità di cittadini alle prese con
la spesa quotidiana per i consumi, ma anche come risparmiatori, piccoli investitori e soggetti
attivi all’interno del sistema dei servizi bancari, finanziari e assicurativi – il progetto “La nostra
economia: consumatori fra cittadinanza ed educazione economica” ha lo scopo di contribuire
ad accrescere l’informazione sui prodotti e sugli strumenti, a sensibilizzare ed educare ad
un uso più consapevole del denaro in termini di spesa, investimenti e risparmio, e a fornire
assistenza per la tutela dei diritti e per la fruizione di tutte le opportunità scaturenti da una
piena cittadinanza economica.
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Via Valassina, 22 - 20159 Milano (MI)
www.altroconsumo.it
Via Domenico Silveri, 10 – 00165 Roma (RM)
www.lazio.cittadinanzattiva.it
Via Spalato, 11 – 00198 Roma (RM)
www.confconsumatorilazio.jimdo.com
Via Pomponazzi, 10 - 00195 Roma (RM)
www.movimentoconsumatori.it
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
IO E LA BANCA
Conto corrente
Il conto corrente rappresenta uno strumento fondamentale nei rapporti con la banca e
consente al cliente di realizzare diverse operazioni tra cui: l’accredito di stipendio o pensione,
il pagamento automatico delle bollette relative alle utenze, effettuare pagamenti rateali per
l’acquisto di diversi beni di consumo, accreditare somme di denaro a favore di una persona
o di altri soggetti (bonifici), utilizzare la carta di debito e la carta di credito, gestire le varie
operazioni o per telefono (phone banking) o attraverso Internet (home banking).
Il conto corrente è un contratto che il cliente stipula in forma scritta con la banca a pena di
nullità, dopo aver attentamente letto il foglio informativo delle condizioni contrattuali che la
banca deve fornire al cliente per la trasparenza dell’operazione. A tal fine al cliente, quando
sottoscrive il contratto, deve essere consegnato insieme alla copia dello stesso anche il
“documento di sintesi” dal quale risultano brevemente e chiaramente le condizioni relative
al conto corrente. Con questo contratto la banca si impegna a eseguire operazioni di incasso
e di pagamento indicate dal cliente nel proprio interesse, utilizzando le somme di denaro da
questi versate, nonché a consentire il prelevamento dei risparmi accumulati e inutilizzati. Il
cliente è tenuto a pagare alla banca spese e commissioni e non può effettuare operazioni che
superino l’ammontare delle somme disponibili. Le operazioni effettuate vengono registrate e
riportate sull’estratto conto che può avere cadenze diverse secondo le esigenze del correntista
(mensile, trimestrale, annuale).
Per ogni operazione nell’estratto conto vengono riportate due date: la data contabile, che
riguarda il momento in cui l’operazione viene registrata e la data valuta, che indica il momento
da cui decorrono gli interessi.
L’apertura di un conto corrente e la disponibilità di somme consente al cliente di utilizzare
un’ampia gamma di strumenti di pagamento, rispetto ai quali è opportuno prendere visione
dei fogli informativi relativi ai prodotti offerti, seguire le indicazioni d’uso fornite dai prestatori,
conoscere i diritti e gli obblighi previsti per l’utente.
Strumenti di pagamento
I pagamenti possono essere effettuati in contanti. Il contante (banconote e monete) consente
un immediato trasferimento di valore tra due soggetti ed è subito riutilizzabile. Il contante
viene in genere utilizzato per effettuare transazioni di importo limitato tra soggetti fisicamente
presenti (face to face); esso garantisce, in via generale, l’anonimato delle operazioni.
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Esistono però strumenti alternativi al contante, offerti da intermediari autorizzati (banche,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste), che consentono un trasferimento di
fondi dal debitore al creditore attraverso un processo articolato: l’attivazione del pagamento
da parte dell’utente; la gestione dell’ordine all’interno di un circuito che consente lo scambio
dell’informazione di pagamento tra prestatori di servizi, il regolamento della transazione.
Sono strumenti di pagamento alternativi i seguenti.
Assegno
Esistono due tipologie di assegni, quello bancario e quello circolare.
L’assegno bancario è un titolo di credito cartaceo contenente l’ordine scritto impartito da un
correntista alla propria banca di pagare a terzi (o a se stesso) una somma di denaro. Esso può
essere pagato dalla banca del cliente che ha emesso l’assegno al momento della presentazione
del titolo.
L’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca per somme disponibili presso di
essa al momento dell’emissione. Come per l’assegno bancario, il presentatore può richiederne
il pagamento in contante, ma la banca è tenuta ad adottare ogni cautela per prevenire usi non
corretti o fraudolenti del titolo; l’importo dell’assegno può essere versato su un conto corrente.
Bonifico
È l’ordine dato dal debitore di trasferire una somma sul conto di un creditore, di norma con
addebito sul proprio conto corrente. Il tempo massimo di esecuzione dell’operazione è di un
giorno lavorativo dopo l’accettazione dell’ordine da parte dell’intermediario; per i bonifici
cartacei tale termine può essere prorogato di un’ulteriore giornata lavorativa. Dal 1° agosto
2014 i bonifici in formato domestico sono stati sostituiti definitivamente dal bonifico europeo
(SEPA credit transfer - SCT).
Addebito diretto
È un ordine, dato dal creditore, di trasferire una somma di denaro sul proprio conto, addebitando
quello del debitore; viene di solito utilizzato per pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza
predeterminata (es. pagamento utenze). Il debitore autorizza preventivamente l’addebito sul
suo conto firmando un contratto presso l’impresa fornitrice o, in alcuni casi, presso la propria
banca. Dal 1° agosto 2014 gli addebiti diretti vengono eseguiti in formato europeo (SEPA direct
debit –SDD).
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
Carte di pagamento
Sono tradizionalmente tessere plastificate, con un microchip e una banda magnetica, emesse
da intermediari autorizzati; esse consentono di prelevare contante da sportelli automatici
(ATM) e pagare presso gli esercenti (tramite POS - Point Of Sale), digitando un codice segreto
(PIN) o apponendo la firma. Possono anche essere utilizzate per concludere transazioni di
commercio elettronico in Internet. Esistono altresì carte di pagamento che, per transazioni di
importo limitato, non richiedono la digitazione del PIN.
Le carte di pagamento si suddividono in carte di credito, carte di debito e prepagate (moneta
elettronica).
La carta di credito viene rilasciata da una banca o da una società emittente sulla base di un
contratto e consente acquisti presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante presso
gli sportelli automatici: questa operazione è un anticipo di contante che prevede il pagamento
di un interesse. Gli importi spesi sono pagati dal titolare della carta in un momento successivo
all’utilizzo, generalmente ogni mese, in un’unica soluzione o a rate; normalmente vengono
addebitati su un conto corrente, ma è possibile anche un pagamento diretto.
La carta di debito è rilasciata da una banca, o altro intermediario, presso il quale si ha un
conto. Consente acquisti presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante - senza
interessi - da sportelli automatici. Sono previsti limiti di importo mensili per gli acquisti, mensili
e giornalieri per i prelievi di contante. A differenza della carta di credito, con la carta di debito
le operazioni vengono addebitate di volta in volta sul conto del debitore e, se mancano i fondi,
l’operazione non è autorizzata. Presso gli ATM si possono anche pagare bollette, effettuare
ricariche telefoniche o accedere ad altri servizi.
La carta prepagata consente di effettuare pagamenti e prelievi a valere su una somma
pre-depositata dal titolare presso la società emittente. Per avere una carta prepagata non
è necessario essere titolari di un conto corrente. Questo tipo di carta può essere anonima
o nominativa, ricaricabile o non ricaricabile. I pagamenti e i prelievi effettuati riducono
automaticamente la somma versata dal titolare alla società emittente fino a esaurimento della
stessa.
soluzioni sono state sviluppate per l’effettuazione dei pagamenti tramite telefono cellulare e
tablet (m-payments).
Tra le modalità innovative di utilizzo degli strumenti di pagamento rileva la tecnologia
“contactless” che non richiede l’inserimento fisico, ma il semplice avvicinamento della carta di
pagamento al dispositivo POS. Se la stessa carta viene collocata all’interno di telefoni cellulari
o tablet è possibile pagare avvicinando il cellulare o il tablet al POS.
Pagamenti elettronici (e-payments) e attraverso il telefono cellulare (m-payments)
La diffusione delle nuove tecnologie informatiche ha favorito lo sviluppo di servizi di pagamento
in internet, denominati pagamenti elettronici (e-payments). Essi includono un’ampia gamma
di soluzioni che vanno dall’utilizzo in rete di strumenti tradizionali all’offerta di servizi di
pagamento innovativi, sviluppati soprattutto a supporto del commercio elettronico; analoghe
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LA NOSTRA ECONOMIA:
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IL CREDITO
Credito immobiliare – mutui
Il mutuo è lo strumento per il cliente per ottenere dalla banca, o da un altro intermediario
finanziario il prestito di una somma di denaro per l’acquisto e/o la ristrutturazione, costruzione
di un immobile per un certo periodo di tempo che può variare dai 5 ai 30 anni ed il prestito
ottenuto può coprire fino all’80% del valore dell’immobile (in taluni casi anche il 100% con
ulteriori garanzie).
È un contratto in base al quale un soggetto mutuante, che è la banca, presta del denaro a
un altro soggetto, il mutuatario, che può essere un privato o una società. Il contratto prevede
l’obbligo da parte del mutuatario di restituire il prestito ratealmente entro un periodo di tempo
stabilito corrispondendo degli interessi.
A tal fine la banca predispone un piano di rientro, il “piano d’ammortamento”, il cui tasso di
interesse può essere fisso per tutta la durata del prestito o variabile secondo criteri stabiliti
nel contratto.
Per ottenere il prestito il cliente deve prestare idonee garanzie ed il mutuo è detto ipotecario
perché una delle garanzie richieste dalla banca è l’ipoteca sull’immobile, iscritta fino
all’estinzione del debito; inoltre il cliente non deve aver subito protesti e deve possedere un
reddito fisso idoneo al pagamento delle rate.
Può chiedere un mutuo chi è maggiorenne, residente in Italia anche se cittadino straniero, e
non deve avere più di 75 anni alla scadenza del mutuo. I documenti richiesti riguardano:
1. la persona: dati anagrafici, copia dell’ultima busta paga, modello CUD, dichiarazione del
datore di lavoro attestano l’anzianità di servizio;
2. l’immobile: planimetria dell’immobile, certificato catastale, atto di provenienza dell’immobile,
copia del compromesso di vendita, polizza di assicurazione contro il rischio di incendio.
Stipulando un mutuo con la banca occorre affrontare delle spese, in primo luogo quelle relative
all’istruttoria e alla perizia immobiliare, attività che la banca compie prima di stipulare il
contratto per accertarsi del reddito del cliente, del valore dell’immobile ed alla conformità dello
stesso alle norme sull’abusivismo edilizio. L’ammontare di queste spese non è fisso, ma varia
in relazione all’istituto di credito scelto. Il cliente deve poi sostenere le spese del notaio, sia per
il contratto di compravendita che per quello di mutuo.
In seguito alla stipulazione di un mutuo si possono ottenere delle agevolazioni fiscali in sede
di dichiarazione dei redditi, per determinati importi e soddisfatte determinate condizioni. Sono
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considerati detraibili gli interessi passivi e gli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario
sottoscritto per l’acquisto della prima casa.
Il contratto di mutuo prevede l’obbligo del pagamento periodico delle rate fino ad estinzione
del debito, se il mutuatario non paga le rate la banca può esigere la restituzione delle quote
di capitale non ancora restituite oltre all’importo delle rate non pagate. Anche se, in relazione
alle diverse situazioni che possono aver determinato il mancato pagamento, è possibile che
siano proposte al cliente soluzioni alternative, ad esempio la rinegoziazione se ne sussistono
le condizioni.
Surroga o portabilità. - Nel corso della durata del mutuo talune condizioni possono
cambiare (situazione patrimoniale del cliente, mutato contesto economico, offerte della
banca, condizioni più vantaggiose di altre banche, rifiuto della propria banca di rinegoziare
il mutuo), in relazione a queste eventualità la L. n. 40 del 2007 ha riconosciuto al
mutuatario la possibilità di trasferire, senza sopportare costi, il proprio mutuo a
un’altra banca, mantenendo il debito residuo, ma con la possibilità di cambiare il tasso
da fisso a variabile o viceversa pagando rate meno pesanti oltre a poter allungare la
durata originaria.
Rinegoziazione. - Per modificare le condizioni di un mutuo esistente può non essere
indispensabile la portabilità, infatti il cliente può anche rinegoziare il mutuo con la propria
banca, senza con ciò dover estinguere il mutuo preesistente. Con la rinegoziazione
possono essere modificate alcune condizione del contratto (durata, tipo di tasso) senza
sopportare costi troppo eccessivi.
Estinzione anticipata. - È possibile estinguere il mutuo prima della scadenza del termine,
rimborsando anticipatamente la banca della somma residua, in tutto o in parte, con ciò
risparmiando tutti gli interessi non ancora maturati. Con decorrenza dal 2 febbraio 2007
sono state abolite le penali di estinzione anticipata totale o parziale sui mutui contratti
(con finanziarie, banche o enti previdenziali) per l’acquisto o la ristrutturazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica
o professionale da parte di persone fisiche. Per chi ha stipulato un mutuo prima di
quella data la legge stabilisce dei limiti massimi per le penali di estinzione anticipata.
Credito al consumo
Dalla banca o da una società finanziaria è possibile ottenere la disponibilità di una somma di
danaro o di parte di essa per l’acquisto di beni e servizi o per esigenze di natura personale e
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ED EDUCAZIONE ECONOMICA
familiare (c.d. credito al consumo). Si tratta di stipulare un contratto che consente appunto di
ottenere un credito per le finalità appena indicate.
In realtà questo finanziamento può essere realizzato in due modi distinti, in particolare:
- acquistando un bene con pagamento rateale attraverso un’operazione di finanziamento
conclusa direttamente presso il rivenditore del bene stesso. In realtà il credito è finanziato
da un terzo soggetto, una società finanziaria, che concede il prestito su presentazione di
una busta paga ed eventualmente di altre garanzie quando l’importo finanziato lo richiede.
Stabilito un numero di rate, viene richiesta la modalità di pagamento, di solito a mezzo
bollettini postali o con addebito sul conto corrente del cliente;
- ottenendo un finanziamento dalla banca, che chiede come requisiti un reddito fisso da lavoro,
tale da garantire il pagamento periodico delle rate a un tasso concordato. In mancanza di un
reddito fisso o se l’entità del prestito non è garantita dalla capacità finanziaria del cliente, la
banca chiede anche la fideiussione, cioè la firma a garanzia, di un’altra persona. A differenza
della prima ipotesi, in questo caso è possibile ottenere un unico prestito per affrontare spese
di natura diversa.
Anche per la stipulazione di un contratto di credito al consumo deve essere indicato il capitale
prestato, il numero delle rate da rimborsare e la loro entità. Altro elemento che deve essere
riportato sui contratti è il tasso di interesse applicato al finanziamento e qui vengono di
norma indicati il TAN (tasso annuo nominale) e il TAEG (tasso annuo effettivo globale, cioè
il TAN più le commissioni e le spese).
Carte revolving
Nel settore del credito al consumo altro modo per ottenere un prestito non finalizzato, è
costituito dalle carte revolving, simili materialmente ad una carta di credito, ma in realtà un
vero e proprio prestito con interessi e rate da pagare. In tal modo del prestito concesso, una
sorta di linea di credito revolving accreditata sulla carte o direttamente sul conto corrente del
cliente, il cliente stesso può usufruire per fare acquisti in determinati negozi convenzionati o
per prelevare contanti da sportelli bancomat. Con questo tipo di prestito la somma pagata quale
rata mensile va a reintegrare la somma iniziale di prestito, risultando così immediatamente
disponibile al cliente, limitatamente alla somma capitale, detratti quindi gli interessi. In effetti
la carta revolving non prevede un importo di rata ed un numero di rate prefissato, in teoria
è un credito illimitato con una durata temporale infinita, dato che il rimborso effettuato dal
cliente reintegra il prestito ed il non utilizzo della carta consente comunque di avere sempre
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a disposizione una somma di denaro senza dover pagare nulla, ad eccezione per le eventuali
spese annuali della carta. Il pericolo di questa sorta di continua disponibilità sta nel rischio
di sovraindebitamento, evitabile tenendo sempre sotto controllo le entrate e le uscite.
Prestiti personali
Si tratta di prestiti con finanziamento a tasso fisso e con rate costanti mensili. Non occorre
finalizzare il prestito all’acquisto di un determinato bene o servizio ed in genere non sono
richieste garanzie reali (pegni o ipoteche), al più la banca potrà richiedere la firma di un
garante. Di solito il prestito viene erogato con accredito sul conto corrente del soggetto che ha
fatto richiesta e le rate vengono pagate con addebito diretto sul conto corrente (RID) oppure
con pagamento tramite bollettino postale.
Per ottenere un prestito personale è sufficiente avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni,
avere un reddito documentabile, non essere protestati. In ogni caso le condizioni indispensabili
per ottenere un prestito possono variare da ente ad ente, in genere sono criteri che comunque
permettano di valutare uno stato economico positivo del richiedente. La solvibilità dovrà
comunque essere dimostrata con la busta paga, la dichiarazione dei redditi o il cedolino della
pensione per i pensionati.
Il prestito personale è un contratto redatto in doppia copia e firmato da entrambi i contraenti,
non necessita di atto pubblico, essendo sufficiente anche la semplice scrittura privata.
Cessione del quinto
I dipendenti pubblici statali, i dipendenti di aziende private (sas, srl, snc, spa, etc.) che
abbiano comunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato, inoltre i pensionati INPS
possono richiedere una particolare forma di prestito personale non finalizzato all’acquisto
di un particolare bene o servizio. Si tratta di un tipo di prestito garantito: le rate (ad
importo fisso e non superiori alla quinta parte dello stipendio) vengono direttamente
trattenute dallo stipendio, perciò è impossibile non onorarle, a meno che non si perda il
lavoro (ed anche in questo caso la garanzia è un’assicurazione obbligatoria che garantisce
il credito in caso di morte, malattia ed appunto perdita del lavoro). Non possono accedere
al prestito i titolari di una pensione di invalidità civile e di reversibilità, mentre la durata
del prestito per il lavoratore a termine non può mai durare oltre il termine del contratto
di lavoro.
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Prestiti e Polizze accessorie
Strettamente connesso all’ottenimento di un prestito è il rischio che il cliente non sia più in
grado di ripagarlo. Per prevenire e risolvere i problemi legati a questa eventualità chi eroga il
prestito spesso richiede al cliente la stipulazione di una polizza assicurativa, idonea in effetti a
tutelare non soltanto la banca, ma anche il cliente, nel caso che eventi sopravvenuti (malattia,
perdita di lavoro, difficoltà economiche, morte, invalidità, ecc.) impediscano il parziale o totale
rimborso delle rate.
Ovviamente stipulare queste polizze significa dover sostenere dei costi aggiuntivi che
incideranno sul costo finale del prestito. È possibile conoscere preventivamente questi
costi confrontando più polizze tra loro utilizzando il rispettivo TAEG (tasso annuo effettivo
globale) e cioè il costo reale del prestito. Importante è dunque leggere con attenzione e
valutare le informative precontrattuali e le clausole per non essere poi costretti a pagare
somme non preventivate.
Le polizze assicurative sui prestiti sono polizze non obbligatorie, quindi la loro stipulazione
è facoltativa (tranne in alcuni casi come ad esempio in caso di cessione del quinto, dove
l’obbligatorietà è prevista dalla legge; oppure quando in particolari condizioni di reddito
le banche pongano la stipulazione quale condizione necessaria). In ogni caso, prima della
sottoscrizione le banche devono sottoporre al cliente almeno due diversi preventivi di
compagnie assicurative non ricollegabili alla banca o all’intermediario finanziario.
positivo lo omologa così vincolando i creditori. Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto
dal giudice, il debitore potrà accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante il
procedimento e prima della omologazione il giudice può sospendere ogni azione esecutiva dei
creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il
debitore viene esdebitato, cioè viene liberato da ogni debito ancora non onorato per il nuovo
inizio (fresh start).
Sovraindebitamento
In relazione alle numerose e diversificate possibilità di ottenere prestiti, occorre riferirsi
alle possibilità ed ai rischi di un sovraindebitamento. In proposito, la L. n.3 del 2012 ha
introdotto nell’ordinamento italiano, per la prima volta, una procedura di esdebitazione
destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge
fallimentare. Il procedimento è rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e consente la
cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore che si trovi in una condizione di
sovra indebitamento (e cioè una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte
ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere
regolarmente alle proprie obbligazioni). Il procedimento per la composizione delle crisi da
sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito e poi al tribunale con
una proposta di accordo ai creditori o con una proposta di piano di rientro. Perché l’accordo
sia raggiunto occorre l’adesione di creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
crediti. Quanto al piano di rientro, il giudice ne verifica la fattibilità e l’idoneità e in caso di esito
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IL RISPARMIO
Avere la possibilità di risparmiare comporta di conseguenza la possibilità di poter investire
i propri risparmi in modo da poter ottenere un rendimento. Investire per ottenere un
rendimento significa inevitabilmente correre dei rischi. Più alto sarà il rendimento più alto
sarà il rischio. Il mercato finanziario offre un grande varietà di strumenti e prodotti finanziari
nei quali poter investire il proprio risparmio: occorre avere le idee chiare ed essere consapevoli
delle caratteristiche del prodotto nel quale si intende investire, soprattutto instaurando un
rapporto di estrema chiarezza e trasparenza con i consulenti finanziari che si occupano degli
investimenti e valutare attentamente le proprie capacità di rischio. Non esistono infatti prodotti
finanziari ad alto rendimento che non comportino un rischio elevato. Altra regola fondamentale
nel risparmio e nell’investimento è la diversificazione, al fine di ripartire le possibilità di
rendimento e quindi di rischio su di una varietà di prodotti finanziari.
In effetti il mercato finanziario offre una vasta gamma di possibilità di investimento e quindi di
rischio: titoli di Stato, buoni fruttiferi postali, azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento.
Prodotti di investimento
a. I titoli di Stato
Lo Stato, per finanziare ed incrementare le proprie entrate, ricorre anche a prestiti
rappresentati da titoli a scadenza breve e medio lunga. Tra cui:
- Buoni ordinari del Tesoro (BOT): prestiti a breve termine sottoscritti da banche e
investitori istituzionali e successivamente acquistati dai risparmiatori, con scadenza a
tre, sei e dodici mesi al massimo e il rendimento è rappresentato dalla differenza tra il
prezzo di acquisto e quello di rimborso. Acquistabili per un minimo di 1.000,00 euro.
- Certificati zero coupon: del tutto analoghi ai precedenti (BOT), se ne differenziano per
la durata (24 mesi); acquistabili per un minimo di 1.000,00 euro.
- Certificati di credito del Tesoro (CCT): si differenziano dai BOT per la durata più lunga
e per il rendimento indicizzato con cedole semestrali. Acquistabili per un minimo di
1.000,00 euro.
- Buoni del Tesoro Poliennali (BTP): si tratta di titoli a tasso fisso per una durata dai 3 ai
30 anni, con cedola semestrale. Acquistabili per un minimo di 1.000.00 euro.
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b. I buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali sono emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato e
collocati sul mercato soltanto dalle Poste italiane. Sono nominativi, non sono trasferibili
(solo per successione) e non possono essere costituiti in pegno. Ne esistono diversi tipi:
- Buoni fruttiferi postali “ordinari”:
- Buoni fruttiferi postali “indicizzati a scadenza”
- Buoni fruttiferi postali a 18 mesi
- Buoni fruttiferi postali “indicizzati all’inflazione italiana”
- Buoni fruttiferi postali “BFPPremia”
- Buoni fruttiferi postali per i minori
c. Le obbligazioni
Le obbligazioni costituiscono altra possibile forma di investimento da parte del risparmiatore:
si tratta di titoli emessi dalle società, quindi non dallo Stato, per finanziare l’attività di
impresa, fissando dei tassi di interesse da riconoscere ai sottoscrittori di certo inferiori
a quelli che gli istituti bancari chiederebbero per elargire prestiti alle sudddette società.
Tale tipo di investimento risulta essere più vantaggioso anche per il risparmiatore che di
norma ottiene tassi più vantaggiosi rispetto ai titoli di Stato, anche se in ogni caso si tratta
di un investimento più rischioso in quanto legato ai rischi dell’impresa svolta dalla
società emittente. Essenziale è pertanto, prima dell’investimento, valutare la consistenza
e la solidità patrimoniale della società in questione. A tal fine il consulente finanziario sarà
in grado di fornire al cliente ogni sorta di informazione per adeguatamente valutare gli
investimenti e dunque la scelta delle obbligazioni; in ogni caso lo stesso risparmiatore
interessato all’acquisto potrà valutare la solidità della società emittente mediante il
rating. Si tratta di un punteggio espresso in lettere indicato accanto alla quotazione delle
obbligazioni sulle pagine dei quotidiani finanziari, che classifica le obbligazioni in base alla
loro rischiosità.
Le obbligazioni sono di diverso tipo.
- Obbligazioni a tasso fisso, con tasso di interesse fisso ogni 3, 6 o 12 mesi.
- Obbligazioni a tasso variabile, il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo
i tassi di mercato.
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
- Obbligazioni convertibili, a una scadenza prefissata, possono essere convertite in azioni
della stessa società emittente secondo un rapporto di cambio predeterminato.
- Obbligazioni Zero-Coupon: non liquidano periodicamente gli interessi ma li corrispondono
unitamente al capitale alla scadenza del titolo.
- Obbligazioni strutturate: il rendimento dipende dall’andamento di un’attività sottostante,
livello di rischio medio a medio-alto.
- Obbligazioni subordinate: obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare,
avverrà solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni. Il rischio pertanto è maggiore
rispetto alle altre obbligazioni, anche se il rendimento è superiore, secondo la regola
generale.
d. Le azioni
Le azioni sono titoli che rappresentano il capitale delle società emittenti e pertanto nel
momento in cui il risparmiatore acquista delle azioni acquisisce una parte della società
rappresentata dalle azioni acquistate.
Una società per azioni può essere quotata in borsa, rispettando tutte le normative di legge e
le disposizioni della Commissione Nazionale per le Società di Borsa (CONSOB), in tal caso le
sue azioni sono oggetto di acquisti e vendite a prezzi che variano in funzione delle condizioni
di mercato, della situazione politica nazionale e internazionale, nonché di altri fattori anche
speculativi non legati alla solidità della società. Il funzionamento dell’investimento azionario
non appare pertanto agevolmente comprensibile e gestibile al piccolo risparmiatore,
pertanto a quest’ultimo converrà sempre rivolgersi ai consulenti esperti della propria
banca, allo scopo di diversificare quanto più possibile le proprie scelte di investimento
con adeguati bilanciamenti tra titoli azionari e obbligazionari.
Le azioni si distinguono in:
- Azioni ordinarie: con dividendi e possibilità di votare nelle assemblee della società per
influire sulle scelte programmatiche.
- Azioni privilegiate: con dividendi ma senza possibilità di voto. In caso di eventi negativi
debbono essere rimborsate prima di quelle ordinarie.
- Azioni risparmio: con dividendi superiori ma senza diritto al voto.
e. I fondi comuni di investimento
Si tratta di altri strumenti finanziari che consentono investimenti diversificati, limitando
quindi i rischi, in quanto le perdite di taluni prodotti possono essere compensate dai
rendimenti di altri che pur fanno parte del fondo. I fondi comuni sono gestiti da società di
gestione del risparmio (SGR) per conto non di un singolo soggetto investitore, bensì per una
pluralità di sottoscrittori.
Il rischio e il rendimento di un fondo comune di investimento non derivano dal fondo in
sé ma dagli strumenti finanziari di cui è composto. Pertanto è in ogni caso fondamentale
la conoscenza della composizione del fondo e dei rischi connessi agli strumenti in cui lo
stesso investe: a tal fine rilevante è l’attività di informativa svolta dai consulenti. Infatti
prima della sottoscrizione occorre leggere con attenzione il Prospetto Informativo che
deve essere obbligatoriamente consegnato dal proponente l’investimento insieme al
Regolamento di Gestione; in entrambi i documenti sono contenute tutte le caratteristiche
dell’investimento, le modalità di partecipazione, i costi e le altre informazioni necessarie.
L’adesione al fondo si perfeziona con la compilazione del modulo di sottoscrizione e con
il versamento dell’importo che si intende investire secondo le modalità previste dal tipo di
fondo prescelto.
Con riguardo alla composizione, i fondi possono essere: obbligazionari, azionari o bilanciati, a
seconda della prevalenza di obbligazioni, azioni o di una combinazione equilibrata delle due.
Con riferimento ai rendimenti, si distinguono in fondi ad accumulazione (non c’è incasso di
rendimenti, ma il loro reinvestimento automatico fino alla scadenza) e fondi a distribuzione
di proventi (con distribuzione periodica dei risultati).
I sottoscrittori di un fondo hanno tutti gli stessi diritti ed in guadagni e le perdite sono in
proporzione delle quote possedute.
MiFID
Dal 1° novembre 2007 è in vigore la Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, nota come MiFID
(Market in Financial Instruments Directive) che disciplina, unitamente ad altri provvedimenti di
fonte comunitaria e nazionale, la prestazione dei servizi e delle attività di investimento.
La Direttiva nata con lo scopo di favorire l’integrazione dei mercati finanziari dell’Unione
Europea, ha sostituito la preesistente legislazione comunitaria e nazionale in materia,
introducendo alcune importanti novità, tra cui:
- abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati;
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
- adozione e comunicazione da parte degli intermediari di una nuova classificazione della
clientela;
LA MIA ECONOMIA
- introduzione del principio della best execution;
Gestione e uso consapevole del denaro. Consigli pratici di tutela.
- comunicazione ai clienti della strategia di esecuzione degli ordini;
- introduzione dei concetti di adeguatezza ed appropriatezza.
La MiFID riguarda soltanto alcuni prodotti di investimento, quali azioni, obbligazioni,
derivati e quote di fondi d’investimento. Non si riferisce a depositi o prestiti, né a prodotti
assicurativi.
Per i prodotti a cui si riferisce la MiFID, le imprese possono offrire servizi quali la gestione
degli investimenti per conto del cliente, consulenza in materia di investimenti o l’acquisto e la
vendita di prodotti finanziari.
Tre sono i principi fondamentali fissati dalla MIFID e che si applicano alle imprese che svolgono
attività di investimento per i risparmiatori:
- Agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti.
- Fornire informazioni appropriate e complete che siano corrette, chiare e non fuorvianti.
- Offrire dei servizi che tengano conto della situazione individuale di ogni singolo cliente.
I principi della MiFID si applicano in ogni fase del rapporto del cliente con l’impresa.
• La Sig.ra Elvira si è recata in un noto centro commerciale per l’acquisto di un cellulare
mediante un prestito. Pur avendo un c/c attivo e l’accredito dello stipendio, è stata rigettata
la domanda di finanziamento perché iscritta alla banca dati cattivi pagatori. Tuttavia, la
signora non ricorda di avere debiti.
• Il suggerimento per il consumatore che si trovi in una analoga situazione è di verificare
il CRIF e di richiedere la cancellazione dei propri dati, previa pagamento della morosità.
Infine, deve inviare un reclamo scritto alla società creditrice per lamentare il danno subito.
In caso di risposta insoddisfacente potrà rivolgersi all’Arbitro bancario e finanziario.
• Il Sig. Paolo aveva chiesto la ricongiunzione di due prestiti per l’importo complessivo di
€. 10.000,00 e gli è stato addebitato il tasso d’interesse di €. 3.000,00 che ritiene troppo
elevato.
• Il consumatore può verificare il tasso di riferimento previsto dalla Banca d’Italia per gli
interessi usurari e le condizioni contrattuali. In presenza di incongruenze, dovrà presentare
un reclamo alla Banca e, in caso di mancata risposta o insoddisfacente, potrà rivolgersi
all’Arbitro bancario e finanziario.
• Il Sig. Enrico, artigiano, ha difficoltà economiche ed è invalido civile. Non ha pagato 6 rate
del mutuo ed ha presentato, in un primo momento, la richiesta di rinegoziazione della rata
e, dopo a voce, la sospensione del mutuo, che è stata negata.
• In questo caso, il consiglio è di inviare una richiesta scritta di sospensione del mutuo
indirizzata alla Banca - sede legale gestione mutui ed alla filiale, nella quale evidenziare la
perdita di lavoro o problemi gravi di salute. E’ opportuno inoltre verificare se le precedenti
morosità sono state segnalate alla Banca dati cattivi pagatori.
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LA NOSTRA ECONOMIA:
CONSUMATORI FRA CITTADINANZA
ED EDUCAZIONE ECONOMICA
• La Sig.ra Marcella, a causa di sopravvenute difficoltà di natura personale, non riesce a
pagare le rate di un mutuo a tasso fisso con capitale residuo €. 50.000,00 in 14 anni. Si
rivolge alla banca per rinegoziare il tasso da fisso a variabile, e la durata del Piano, ma
senza esito.
• La rinegoziazione ha carattere facoltativo, tranne alcune eccezioni stabilite per la
rinegoziazione a tasso variabile, ed in presenza di alcune condizioni. Pertanto, nei casi
previsti il consumatore può rivolgersi ad un altro Istituto di credito che soddisfi le proprie
esigenze, mediante la surroga del mutuo.
• La Sig.ra Ornella si accorge che la carta di pagamento del padre è stata clonata e risultano
molti addebiti per l’importo complessivo di €. 1.400,00 mai fatti. Dopo aver bloccato la
carta e presentato una denuncia ai carabinieri, chiede il rimborso alla banca che risponde
negativamente, adducendo quale motivo del furto la mancata diligenza nella custodia del
PIN della carta.
• Il consumatore, in casi come questo, può inviare il reclamo e la documentazione all´Arbitro
bancario e finanziario.
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sono attivi gli sportelli territoriali di assistenza
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