Sentenza-tar-tarsu-nov-2016

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Sentenza-tar-tarsu-nov-2016
Pubblicato il 24/10/2016
N. 02626/2016 REG.PROV.COLL.
N. 03442/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2011, proposto da Antonio
Anzalone, Carmelo Arangio, Pietro Giovanni Maria Borghese, Rosario Bruno,
Francesco Buscemi, Mariano Casano, Silvio Castagna, Guerino Colantuono,
Giuseppe Crupi, Giuseppe Dello Spedale Bassetta, Antonio Di Bella, Rosa Folisi,
Calogero Giudea, Filippo La Paglia, Francesco La Paglia, Agata Lanzafame,
Giuseppe Leonardo, Mario Matina, Natale Mocciaro, Giovanni Morgano,
Giovanni Rabiolo, Pietro Ragona, Cateno Roccaro, Angelo Rosso, Assunto Paolo
Savarino, Antonino Senofante, Giuseppe Vanadia Bartolo, Candido Vazzano,
Calogero Vitale, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Antonella Samperi,
Cinzia Adamo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Irene Emanuela
Paglia in Catania, Via F.Sco Fusco, 2;
contro
Comune di Calascibetta, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
- dell'atto di deliberazione, verbale n. 34, del Consiglio Comunale di Calascibetta
relativo alla modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il dott. Francesco Mulieri
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consiglio Comunale di Calascibetta, nell'adunanza del 27.06.2011 – riprendendo
la proposta di delibera n. 8 del 20.06.2011, avente ad oggetto “modifica al
regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U.” - con delibera verbale
n. 34, approvava detta proposta e deliberava la modifica del regolamento comunale
per l'applicazione della T.A.R.S.U. (già approvato con delibera C.S. n. 205/94,
ratificata con atto del Consiglio Comunale n. 41/95 e successive modifiche ed
integrazioni), introducendo all'art. 11 comma 3, la lettera "G", “box, garage,
cantine e ripostigli: riduzione del 90%”.
La modifica entrava in vigore dal l ° gennaio 2011.
Contro tali determinazioni insorgono i ricorrenti, deducendo:
1) violazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997: l'introduzione della lettera g) al
comma 3 dell'art. 11 del Regolamento Comunale Tarsu di Calascibetta, che fa
riferimento alla sola riduzione del 90% per box, cantine, garage e ripostigli, nella
totale assenza della previsione di una rispettiva categoria, sarebbe una illegittima
modifica in senso peggiorativo per i contribuenti, alla luce di quanto previsto dallo
stesso regolamento agli art. 5 e 9, relativi rispettivamente alle ipotesi di esclusioni
dalla tassa e alle classi contributive, violando i limiti imposti dalla legge.
2) violazione dell’art. 62, co. 2, del D.lgs. n. 507/93 e dell’art. 5 del Regolamento
comunale TARSU: le citate disposizioni menzionano esplicitamente i casi di
esonero o esclusione dalla tassa, per la sussistenza di condizioni obiettive che
impediscono la presunzione sulla produzione di rifiuti (riguardanti la natura o
l'assetto delle superfici, il particolare uso delle stesse ovvero l'obiettiva condizione
di non utilizzabilità immediata) e la giurisprudenza tributaria, in molteplici
occasioni, avrebbe chiarito che i locali accessori alle abitazioni come i "garage",
cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici
assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani
3) violazione dell’art. 68 del D.lgs. n. 507/93 e dell’art. 9 del Regolamento
comunale TARSU: il regolamento comunale non menzionerebbe la categoria, o
sottocategoria, relativa ai locali (box, garage, cantine e ripostigli) per cui è stata
introdotta la riduzione del 90% con la delibera oggetto di impugnazione; ciò in
quanto si tratterebbe di locali accessori al bene principale, con ridotta di
produzione di rifiuti e se il legislatore avesse voluto creare una specifica categoria
dei locali oggetto della modifica regolamentare, avrebbe indicato chiaramente tale
possibilità, consentendo così ai Comuni di potere regolamentare in materia.
4) violazione dell’art. 65 del D.lgs. n. 507/93: la riduzione di cui si discute sarebbe
stata introdotta su una categoria non prevista dal regolamento, nonché in assenza
di previsione dell'aliquota tariffaria di riferimento, a cui applicare la riduzione
approvata con la delibera impugnata;
5) eccesso di potere, manifesta ingiustizia per contraddittorietà della motivazione e
per travisamento dei fatti: la modifica introdotta al regolamento si porrebbe in
evidente contrasto con la realtà sostanziale in quanto così facendo
l’Amministrazione comunale avrebbe introdotto una nuova categoria prima non
esistente peraltro presentando il tutto come una regalia alla cittadinanza.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio esamina congiuntamente le censure
formulate in ricorso, in quanto intimamente connesse, per rilevarne l’infondatezza.
Ciò in quanto esse muovono dall’assunto secondo cui l’introduzione della lettera g)
al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento Comunale Tarsu di Calascibetta - che fa
riferimento alla sola riduzione del 90% per box, cantine, garage e ripostigli sarebbe avvenuta nella totale assenza della previsione di una rispettiva categoria e
costituirebbe una illegittima modifica in senso peggiorativo per i contribuenti, alla
luce di quanto previsto dallo stesso regolamento agli art. 5 e 9, relativi
rispettivamente alle ipotesi di esclusioni dalla tassa e alle classi contributive,
violando i limiti imposti dalla legge.
Il Collegio ritiene tale assunto non condivisibile.
Invero il presupposto fattuale (o oggettivo) della Tarsu (Tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani) è individuato dall’ art. 62, comma 1, D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, secondo cui “la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti
nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o
comunque reso in maniera continuativa”.
Il tributo è escluso, tuttavia, per alcune fattispecie individuate in dettaglio dal
Legislatore, che altrimenti sarebbero state soggette ad ordinaria imposizione: l’art.
62, c. 2, cit., stabilisce in questo senso che “non sono soggetti alla tassa i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso
cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella
denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
Dal quadro sopra riferito emerge che il tributo è dovuto quando il soggetto passivo
occupa o detiene locali ed aree scoperte, poste nel territorio comunale e fra queste
vi rientrano, senza la necessità di configurare una categoria ad hoc, anche box,
cantine e garage.
Nei casi in cui il locale (e dunque anche le suddette pertinenze) o l’area scoperta
non possono produrre rifiuti, il tributo non è invece dovuto, a condizione che il
contribuente ne dia notizia in sede di dichiarazione e tale circostanza sia
obiettivamente riscontrabile da parte dell’Ente impositore: vi è, in altre parole, una
presunzione legale relativa di produttività dei rifiuti che il contribuente può vincere
facendosi carico del relativo onere probatorio.
Né a conclusioni diverse può giungersi, sulla scorta di quella giurisprudenza
tributaria, riciamata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui i locali accessori
alle abitazioni (come i garage, le cantine e i solai) utilizzati solo saltuariamente, non
sarebbero ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.
Infatti in senso opposto la Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. V, 31 gennaio
2011, n. 2202 che richiama Cassazione sez. trib. nn. 4766, 12084, 1503 e 17703 del
2004) ha avuto modo di affermare:
a) che il presupposto impositivo della Tarsu è soltanto la detenzione o la
disponibilità di immobili incombendo sul contribuente la prova della non idoneità
del bene a produrre;
b) natura di presunzione legale relativa di produttività derivante dalla disponibilità
del locale o area cui è plasmato l’art. 62 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993;
c) che le deroghe alla presunzione, previste dal seguente comma 2, non possono
essere ritenute in via presuntiva dal giudice tributario essendo onere del
contribuente indicare nella denuncia di occupazione o di variazione, le obbiettive
condizioni di inutilizzabilità, le quali, inoltre, devono essere debitamente
riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea
documentazione.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; la mancata
costituzione della controparte esonera il Collegio dal provvedere in ordine alle
spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania
(Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 con
l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente
Giuseppa Leggio, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Francesco Mulieri
IL PRESIDENTE
Gabriella Guzzardi