Sentenza Consiglio di Stato n. 5693/03

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Sentenza Consiglio di Stato n. 5693/03
N.5693/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.5827/1998, proposto da STASI
Carmela, rappresentata e difesa dall’avv. Franco CARROZZO,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Edoardo
BRUNO, in Roma, viale Giulio Cesare, n.95;
contro
Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in
carica, e Provveditorato agli Studi di Brindisi, in persona del
Provveditore
p.t.,
rappresentati
e
difesi
dall’Avvocatura
Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici di
quest’ultima, in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia - Lecce, sez. I, 26 marzo
1998, n. 317, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 il
consigliere Rosanna De Nictolis e uditi l’avv. Carrozzo per
l’appellante e l'avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il
DFR
Reg.Dec.
N. 5827 Reg.Ric.
ANNO
1998
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Ministero appellato;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. L’odierna appellante impugnava innanzi al T.A.R. per
la Puglia – Lecce, il provvedimento del Provveditore agli studi
di Brindisi, 23 maggio 1991, n.50205, con cui le veniva negato
il riconoscimento del servizio prestato come insegnante di
scuola materna, sia pre-ruolo (anni scolastici 1971-1972,
1972-1973, 1973-1974) sia di ruolo (anni scolastici dal 1974
al 1987-1988), nel passaggio a decorrere dal 1° settembre
1988 al ruolo della scuola di istruzione secondaria di secondo
grado.
Deduceva violazione dell’art.83, D.P.R. 31 maggio 1974,
n.417, dell’art.57, L. 11 luglio 1980, n.312, e osservava che
avendo l’art.57, L. n.312 del 1980 consentito il passaggio ai
ruoli della scuola superiore anche dei docenti della scuola
materna, l’art.83, D.P.R. n.417/1974 deve essere interpretato
nel senso che anche ai docenti che abbiano conseguito il
passaggio dal ruolo della scuola materna ad un ruolo della
scuola secondaria va riconosciuta l’anzianità di servizio
maturata nel precedente ruolo ai fini giuridici ed economici.
Il T.A.R. adito, con la sentenza in epigrafe, respingeva il
ricorso, osservando che le norme non prevedono la valutazione
del servizio prestato presso la scuola materna, e tale sistema
non
sarebbe
costituzionalmente
illegittimo,
perché
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rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore la scelta se
valutare o meno le pregresse esperienze professionali.
2. Ha interposto appello l’originaria ricorrente ribadendo
le censure di cui al ricorso di primo grado e muovendo
motivate critiche alla sentenza gravata.
3. L’appello è parzialmente fondato, limitatamente al
mancato riconoscimento del pregresso servizio quale docente
di scuola materna di ruolo, mentre è infondato in ordine al
mancato riconoscimento del pregresso servizio quale docente
di scuola materna non di ruolo.
3.1. Giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Gli artt.1 e 2, D.L. 19 giugno 1970, n.370, conv. nella L.
26 giugno 1970, n.576, riconoscevano in determinati casi di
passaggio del personale docente da ruoli inferiori a ruoli
superiori il pregresso servizio, sia di ruolo che non di ruolo.
Tra tali casi di riconoscimento del pregresso servizio di
ruolo o non di ruolo non era espressamente contemplato
quello del passaggio di docente di scuola materna al ruolo dei
docenti della scuola superiore di secondo grado.
La giurisprudenza ha sempre affermato che nel pubblico
impiego
statale,
e
nel
pubblico
impiego
scolastico
in
particolare, i casi in cui nei passaggi di ruolo viene
riconosciuta
l’anzianità
pregressa
costituiscono
benefici
eccezionali a fronte dell’opposta regola generale secondo cui il
passaggio di ruolo non comporta la conservazione della
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pregressa
anzianità.
Sicché
tali
casi
hanno
carattere
eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica
(C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1982, n.536; C. Stato, sez.VI, 25
ottobre 1996, n.1405; C. Stato, sez.VI, 3 novembre 1997,
n.1586; C. Stato, sez.VI, 29 ottobre 1998, n.1294).
Alla luce del dettato degli articoli 1 e 2, D.L. n.370 del
1970, l’amministrazione scolastica sostiene che all’odierna
appellante, transitata dal ruolo dei docenti della scuola
materna
al
ruolo
dei
docenti
della
scuola
secondaria
superiore, non competerebbe il riconoscimento della pregressa
anzianità.
3.2. Siffatta conclusione non può però essere condivisa,
per quel che riguarda il pregresso servizio di ruolo quale
docente di scuola materna (ed escluso quello non di ruolo),
alla luce delle norme legislative sopravvenute al D.L. n.370 del
1970 (secondo quanto già statuito dalla sezione, con la
pronuncia 27 agosto 2001, n.4512).
In particolare, dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974,
n.417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità
orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore
(art.77) e ha altresì disposto in termini generali che <<in caso
di passaggio anche a seguito di concorso del personale
direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio
prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo
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ruolo, mediante ricostruzione di carriera>> (art.83).
Successivamente, l’art.57, L. 11 luglio 1980, n.312, ha
generalizzato per il personale della scuola la possibilità di
passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto
delle condizioni dell’art.77, D.P.R. n.417 del 1974, sia la
mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della
scuola
superiore),
sia
la
mobilità
verticale
verso
l’alto
(passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la
mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un
ruolo inferiore).
Sebbene il dato testuale dell’art.57, L. n.312 del 1980,
non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute
induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di
mobilità sopra indicati; in particolare:
1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista
dall’inciso secondo cui <<I passaggi di ruolo di cui all'articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n.417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad
un altro superiore (…)>> (art.57, comma 1);
2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a
ruolo inferiore è prevista dall’inciso: <<I passaggi di ruolo di
cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n.417, possono essere disposti (…) da un
ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono
consentiti i correlativi passaggi inversi>> (art. 57, comma 1);
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3) la mobilità verticale verso l’alto da ruolo inferiore a ruolo
superiore è prevista dall’inciso secondo cui: <<Detti passaggi
sono consentiti altresì (…) al personale insegnante delle scuole
materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo
77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417>> (art. 57, comma 2).
Quanto, in particolare, all’art.57, co. 2, L. n.312 del
1980, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di
ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi
alla mobilità verticale verso l’alto, non esistendo ruoli di
docenti inferiori a quello della scuola materna.
La giurisprudenza di questo Consesso ha del resto già
avuto modo di statuire che l'art.57 della legge 11 luglio 1980
n.312 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna
avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo,
creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della
scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di
scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso,
oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
ed artistica>> (C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1992, n.536; C. Stato,
sez.VI, 17 febbraio 1999, n.151; C. Stato, sez.VI, 27 dicembre
2000, n.6861; C. Stato, sez.VI, 27 agosto 2001, n.4712).
3.3. Questa Sezione ha inoltre già statuito che in
applicazione del combinato disposto degli artt.57, L. n.312 del
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1980 e 83, D.P.R. n.417 del 1974, deve essere riconosciuta ai
docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della
scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata
nella scuola materna, con argomenti da cui non c’è ragione di
discostarsi nel caso di specie, e che di seguito si riportano (C.
Stato, sez.VI, 27 dicembre 2000, n.6861).
Vero è che l’art.57, L. n.312 del 1980, non si occupa
espressamente del problema della conservazione o meno
dell’anzianità maturata nel ruolo precedente.
Ma l’art.57, nel consentire i passaggi di ruolo alle
condizioni di cui al D.P.R. n.417 del 1974, deve ritenersi
operare un rinvio anche all’art.83, D.P.R. n.417 del 1974, che
prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di
passaggio da un ruolo ad altro.
Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire
dell’art.57, L. n.312/1980, l’art.83 previgente va letto, pena la
incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento,
alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato
nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il
passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata
nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.
3.4. Dunque, se in passato gli artt.1 e 2, D.L. n.370 del
1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa
anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a
quello della scuola superiore, attualmente l’art.57, L. n.312
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del 1980 e l’art.83, D.P.R. n.417 del 1974 generalizzano la
mobilità verticale verso l’alto, consentendo la conservazione
dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo.
3.5. Va precisato che il pregresso servizio che va
riconosciuto
in
sede
di
ricostruzione
della
carriera
dell’appellata è solo quello maturato <<nel ruolo>> inferiore, ai
sensi dell’art.83, D.P.R. n.417 del 1974, e non anche quello
prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest’ultimo,
non previsto dal citato art. 83.
E, invero, da un lato, il riconoscimento del pregresso
servizio <<non di ruolo>> è previsto in casi tassativi dagli
articoli 1 e 2, D.L. n.370 del 1970, casi tra cui non è
contemplato quello, odierno, del passaggio di docente dalla
scuola materna alla scuola superiore. Dall’altro, lato, l’art.83,
D.P.R. n.417 del 1974, nel generalizzare la conservazione della
pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad
altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità <<di ruolo>> e
non anche a quella <<non di ruolo>> (C. Stato, sez.VI, 27
agosto 2001, n.4512; C. Stato, sez.VI, 8 luglio 1992, n.536).
3.6. Pertanto, nel caso di specie, alla odierna appellante
l’amministrazione doveva riconoscere, in sede di ricostruzione
della carriera, il servizio prestato quale docente di ruolo della
scuola materna, e non anche il servizio prestato quale docente
della scuola materna non di ruolo.
Sotto tale profilo, l’appello merita parziale accoglimento.
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In
considerazione
della
parziale
riforma
della
sentenza gravata, le spese di lite possono essere interamente
compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione
sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie in parte.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli
onorari di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione
alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17
giugno 2003, con la partecipazione di:
Giorgio Giovannini
- Presidente
Sergio Santoro
- Consigliere
Luigi Maruotti
- Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani
- Consigliere
Rosanna De Nictolis
- Cons. rel ed est.
Presidente
Consigliere
Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.....................................
(Art.55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
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CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria