Unico PF 2016 - ODCEC Forlì

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STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
I quadri RF e RG:
redditi di impresa
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Unico PF 2016
LE NOVITA’ DEL QUADRO RF
STUDI SI SETTORE
UNICO 2016
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
UNICO 2015
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Unico PF 2016
Codice
esclusione
Situazione
Compilazione modello
studi di settore
Inizio dell’attività nel periodo d’imposta
NO
2
Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta
NO
3
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad €
5.164.569 e fino a € 7,5 milioni
SI
4
Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad € 7,5
milioni.
NO
5
Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a
liquidazione ordinaria
NO
6
Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
(SI fino allo scorso anno)
(SI fino allo scorso anno)
NO
Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività

7




Mancato inizio dell’attività produttiva a causa di impianti non ultimati
per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore,
autorizzazioni amministrative necessarie richieste, ma non ancora
rilasciate e svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica,
che non consente l’autonoma realizzazione di proventi.
Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di
tutti i locali in cui si effettua la produzione.
Affitto dell’unica azienda, da parte dell’imprenditore individuale.
Attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA.
Interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di
provvedimenti disciplinari
(attività
professionali).
STUDIO SIRRI
-GAVELLI
-ZAVATTA & ASSOCIATI
SI
(oltre alla
compilazione delle
«annotazioni»)
Le novità dell’Unico PF 2016
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Unico PF 2016
Codice
esclusione
Situazione
Compilazione modello
studi di settore
Determinazione del reddito con criteri forfetari
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Incaricati alle vendite a domicilio
NO
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Classificazione dell’attività in una categoria reddituale
diversa da quella prevista dal quadro degli elementi
contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore
NO
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Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, se l’attività
cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nel
medesimo studio di settore.
SI
12
Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli
studi di settore per il periodo di imposta 2015 così come
previsto dal D.M. 11 febbraio 2008 (art. 2 e 5). In particolare,
l’art. 6, D.M. 28 dicembre 2012, modificando il D.M. 11 febbraio
2008, ha confermato il diverso utilizzo degli studi di settore
solo per i seguenti soggetti:
 società cooperative a mutualità prevalente;
 soggetti IAS;
 soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività
contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di
garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di
bancoposta”.
SI
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SI (non quadro F)
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Quadro RF
INAPPLICABILITA’ PER «MULTIATTIVITA’» E AFFITTO D’AZIENDA
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Le risultanze degli studi di settore sono inapplicabili (ma il modello va
ugualmente compilato) anche nelle seguenti situazioni:
- impresa «multiattività» con due o più attività non rientranti nello stesso
studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività
non rientranti tra quelle dello studio relativo all’attività prevalente superi il
30% del totale dei ricavi dichiarati;
- contribuente che esercita come attività prevalente quella di affitto di
aziende (codice ATECO: 68.20.02)
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LE NOVITA’ DEL QUADRO RF
REDDITO D’IMPRESA IN CONTABILITA’ ORDINARIA
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IL QUADRO RG10: LE NOVITA’
UNICO 2016
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UNICO 2015
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IL QUADRO RG22: LE NOVITA’
UNICO 2016
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UNICO 2015
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Riservato alla maggior
quota deducibile
derivante dall’applicazione
del “maxi ammortamento”
introdotto dall’art. 1, comma
91, Finanziaria 2016
Tipologia intervento
43
per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
nel Comune in cui ha sede l’impresa
44
per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nella
Regione o nelle Regioni confinanti
45
per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre la Regione o le Regioni confinanti
Cod.
Tipologia intervento
50
Maggior valore delle quote ammortamento e dei
canoni di leasing relativo agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10 al
31.12.2015, il cui costo di acquisizione è
maggiorato del 40% (maxi ammortamento ex art. 1,
comma 91, Finanziaria 2016)
In merito si evidenzia che ai righi
RF18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR”,
RF21 “Ammortamenti non deducibili” ed
RF31 “Altre variazioni in aumento”
va indicata la quota indeducibile come di consueto (senza considerare il maxi ammortamento)
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Riservati alla
deduzione forfetaria
delle spese
non documentate
a favore delle imprese
di autotrasporto di
cose per conto terzi,
in contabilità ordinaria
Cod.
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ESEMPIO – IMPRESA IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Dal momento che il bene ha un costo unitario inferiore a € 516,46, il relativo costo
è interamente deducibile nell’esercizio di acquisizione e andrà indicato a rigo RG19.
Il maxi-ammortamento calcolato sul costo di acquisto, pari ad € 172 (430*1,4),
andrà invece riportato a rigo RG22 (altri componenti negativi), con il codice 27
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La ditta individuale Massimiliano Toti, in contabilità semplificata,
ha acquistato nel mese di novembre 2015
un armadio in metallo uso archivio al prezzo di € 430, oltre IVA.
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Quadro LM: il regime «dei
minimi» e quello forfettario
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LE NOVITA’ DEL QUADRO LM
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Colonna inserita con il Provvedimento di rettifica
dei modelli del 31/03/2016
per indicare il ‘‘maxi-ammortamento’’ (e canone di leasing)
per i contribuenti minimi (Circolare n. 12/E/2016)
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Unico PF 2016
ESEMPIO – REGIME DEI MINIMI
L’Ing. Rossi, in quanto minimo, può dedurre integralmente la spesa sostenuta
per l’acquisto dei beni strumentali suindicati,
con applicazione della maggiorazione del 40% del costo d’acquisto per l’anno 2015.
La spesa complessivamente deducibile, da indicare a rigo LM5, campo 2,
sarà pari ad € 1.211, data dalla somma tra € 273 (195*1,4) ed € 938 (670*1,4).
Il maxi-ammortamento, da indicare a campo 1, ammonta a € 346 (78+268).
78+268
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273+938
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L’Ing. Giorgia Rossi, contribuente minimo,
ha acquistato in data 26 ottobre 2015 una piantana per € 195, IVA compresa,
oltre ad una scrivania nuova in legno per l’importo di € 670, IVA compresa.
Il regolamento è avvenuto pochi giorni dopo.
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LE NOVITA’ DEL QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI
a specifici elementi relativi all’attività ex art. 1, c. 73, Finanziaria 2015
alla mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, ex art. 1, c. 69, Finanziaria 2015
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la nuova Sezione “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa,
arti e professioni – Obblighi informativi”, costituita dai righi da RS371 a RS381,
nella quale devono essere fornite alcune informazioni aggiuntive in merito:
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RITENUTE SUBITE PER ERRORE
DA CONTRIBUENTI FORFETTARI O MINIMI
e poi riportarle a rigo RN33, col. 4
e/o al rigo LM41
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In alternativa alla ritenuta di rimborso (art. 38, D.P.R. n. 602/73)
è possibile computarle in dichiarazione, indicandole a rigo RS40 di UNICO 2016 PF.
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ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO
In realtà, egli svolge contestualmente due differenti attività,
caratterizzate da due diversi codici Ateco, nell’ambito di due gruppi differenti.
-
Nel caso in esame il contribuente, infatti, nel 2015, ha incassato:
12.000 euro come intermediario del commercio di tessuti (cod. attività 46.16.03);
8.000 euro come commercio all’ingrosso di pellicce (cod. attività 46.42.20).
Ha versato 2.000 euro di contributi.
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Giovanni Bianchi ha iniziato l’attività nel 2015
aprendo la partita Iva il 1° maggio nel regime forfettario,
disponendo di tutte le condizioni richieste dal comma 65
per essere considerato una ‘‘nuova attività’’.
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Unico PF 2016
ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO
L’importo indicato al rigo LM34 è al netto della riduzione di un terzo
prevista dal comma 65 per le ‘‘nuove attività’’.
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Ecco come si presenta la compilazione del quadro LM di Unico 2016.
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ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO
-
ragguagliare ad anno i ricavi incassati (20.000 / 8 * 12) = 30.000;
-
verificare nella tabella allegata alla Legge di Stabilità 2016 (e non in quella
riportata nelle istruzioni di Unico) qual è, tra le attività svolte, il gruppo Ateco con
la soglia maggiore (in questo caso quello del commercio all’ingrosso: 50.000
euro);
-
verificare se il limite è rispettato (30.000 < 50.000 OK).
Anche per il 2016 il Sig. Bianchi rientra nel regime forfettario.
Egli non avrà più l’agevolazione della riduzione di un terzo del reddito
ma quella dell’aliquota d’imposta al 5%,
prevista dal comma 111 della Legge di Stabilità 2016.
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Per verificare se anche nel 2016 è possibile applicare il regime forfettario
occorre compiere «tre mosse»:
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Le novità dell’Unico PF 2016
L’ACE e la sua possibile
trasformazione in credito
IRAP
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Unico PF 2016
TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP
I modelli dichiarativi 2016 confermano
quanto già era emerso dai modelli 2015:
La possibilità, introdotta
dall’articolo 19, comma 1, del
D.L. n. 91/2014, di trasformare
l’eccedenza ACE non utilizzata
in credito IRAP comporta una
compilazione attenta della
dichiarazione IRAP per via
del possibile utilizzo di tre
diverse variabili (si veda “Il
Sole-24 Ore” del 19 marzo):
la seconda delle cinque quote annuali
dell’importo convertito in UNICO 2015
la prima delle quote derivanti dalla
trasformazione operata in UNICO 2016
l’eventuale eccedenza non utilizzata nel
modello IRAP 2015 e riportata a nuovo,
da indicare a rigo IS85, colonna 4
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l’ammontare ACE prodotto dalla società di persone
non può transitare nella dichiarazione IRAP della medesima,
perché deve essere attribuita preventivamente al socio,
il quale, se ritiene, può convertirla (totalmente o parzialmente)
in credito nella propria (eventuale) dichiarazione IRAP.
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Unico PF 2016
Con riferimento alle imprese IRPEF (individuali o societarie),
il meccanismo deve raccordarsi con la peculiare modalità
di applicazione dell’agevolazione per questi soggetti.
Il “bonus” ACE riduce il reddito complessivo soggetto ad IRPEF
(e non la base imponibile per la contribuzione previdenziale),
ma solo nei limiti del reddito d’impresa (o di partecipazione)
di cui esso si compone.
Sugli altri redditi del contribuente, la progressività dell’IRPEF
viene ripristinata considerando, ai fini degli scaglioni,
anche l’importo corrispondente all’ACE.
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Infatti, a norma dell’articolo 1 del D.L. n.201/2011 e del decreto attuativo 14 marzo 2012,
per le imprese IRPEF si considera, in luogo dell’incremento del capitale proprio
rispetto al 31 dicembre 2010 (riferimento d’obbligo per i soggetti IRES),
l’intero ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio
al termine di ciascun esercizio, indipendentemente dalla sua formazione,
compresa l’eventuale riserva di rivalutazione o di conferimento
e con la sola decurtazione derivante dai prelievi del titolare (o dei soci) in conto utili.
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Unico PF 2016
La conversione in credito IRAP avviene
applicando all’importo da trasformare
l’aliquota proporzionale per scaglioni di cui all’articolo 11 TUIR
(non, quindi, quella media o quella marginale).
La facoltà in esame verrà sfruttata in presenza di modesti (o nulli)
redditi d’impresa da parte di imprenditori “organizzati”, e quindi soggetti all’IRAP.
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Nel caso dell’imprenditore individuale,
l’ACE viene determinato compilando il rigo RS37
(vedi esempio prossima slide).
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ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP





Considerato che l’importo dell’ACE relativa all’esercizio 2015 da trasformare
in credito d’imposta IRAP ammonta ad euro 4.050 (90.000 x 4,5%) e che, pertanto,
tale importo rientra nel primo scaglione di reddito (da zero a 15.000,00 euro),
viene utilizzata l’aliquota del 23%, relativa a tale scaglione.
Pertanto, il credito d’imposta IRAP ammonta a 931,50 euro (4.050 x 23%),
arrotondato a 932 euro.
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Le novità dell’Unico PF 2016

Una ditta individuale, in contabilità ordinaria, presenta la seguente situazione:
patrimonio netto alla chiusura del bilancio relativo al 2015 (comprensivo del
risultato d’esercizio ed al netto dei prelievi): euro 90.000;
reddito d’impresa (indicato nel rigo RF101): euro 1.000;
altri redditi: euro 40.000;
eccedenza ACE riportata dagli esercizi precedenti: euro 5.000;
IRAP di competenza dell’esercizio: euro 600;
acconti IRAP 2015: euro 200.
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Unico PF 2016
ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP
La quota di credito d’imposta fruibile in ciascun esercizio sarà pari a
(932 / 5) = 186,40 euro (arrotondato a 186 euro).
Pertanto, nel modello UNICO PF 2016 il rigo RS37 verrà così compilato:
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Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in cinque quote annuali
di pari importo in compensazione dell’IRAP relativa all’anno 2015
e di quella relativa ai quattro periodi d’imposta successivi
(l’utilizzo del credito viene effettuato direttamente nel Mod. IRAP/2016,
essendo stato previsto un apposito rigo, e non nel modello F24).
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ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP
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Passando alla compilazione del modello IRAP 2016, a quadro IS,
andrà compilato il rigo IS85, colonna 5,
indicando l’importo complessivo del credito d’imposta IRAP
derivante dalla trasformazione dell’ACE, pari ad euro 932.
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ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP
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Un quinto di tale importo (euro 186) va riportato al rigo IR22.
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Questo perché il rendimento del capitale proprio prodotto dalla società di persone
ha una destinazione obbligata, vale a dire la dichiarazione dei soci,
cui l’eccedenza verrà attribuita in trasparenza.
Ciò significa che l’eventuale conversione in credito IRAP
avviene in presenza di due condizioni ben definite:
a) la quota di ACE attribuita al socio
eccede il reddito d’impresa
(ovvero di partecipazione)
da lui dichiarato
b) il socio, in virtù di altra impresa
personalmente esercitata,
presenta una dichiarazione IRAP
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Per le società di persone e assimilate, il rigo RS45 del modello UNICO SP 2016
non prevede (come già nel 2015)
né la colonna della trasformazione dell’eccedenza ACE in IRAP
né quella del riporto a nuovo.
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Unico PF 2016
Poiché non è frequente che il socio abbia una propria impresa che paga l’IRAP,
questo vincolo risulta piuttosto pesante.
Sarebbe opportuno permettere al socio
di “restituire” alla società l’eccedenza non utilizzata,
consentendo a quest’ultima di effettuare la conversione.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Le società di persone, pertanto, come tutti i soggetti “trasparenti”,
non possono compensare, neppure in parte,
il proprio debito IRAP con l’eccedenza ACE prodotta (Circolare n. 21/E/2015),
né esse possono mai riportare a nuovo nelle proprie dichiarazioni
l’eccedenza ACE non utilizzata, dovendola sempre attribuire ai soci.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Gli acconti per il 2016
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Unico PF 2016
IL RICALCOLO DELL’ACCONTO
Infatti, in questo caso,
l’importo dell’acconto «storico»
non deve considerare il componente negativo di reddito,
per cui occorre operare (a rigo RN61/RN62)
il relativo ricalcolo
(e il rigo RN34 «differenza» perde il suo tradizionale
ruolo di base di calcolo dell’acconto).
Per i minimi v. rigo LM42
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Le novità dell’Unico PF 2016
Il caso più comune di ricalcolo dell’acconto in UNICO PF 2016
è quello di chi (contribuente ordinario o semplificato)
ha effettuato dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
investimenti in beni strumentali materiali nuovi,
meritevole di «superammortamenti» o «supercanoni».
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Le novità dell’Unico PF 2016
Il quadro RW:
focus sul monitoraggio fiscale
delle attività
detenute all’estero
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Unico PF 2016
Quadro RW
Investimenti all’estero e attività
estere di natura finanziaria
Si ricorda che il quadro RW va compilato, in generale, dalle persone fisiche (oltre
che dagli enti non commerciali e società semplici ed equiparate)
residenti in Italia, che detengono investimenti e attività di natura finanziaria
all’estero, sia ai fini del monitoraggio fiscale che per la (eventuale)
determinazione dell’IVIE e dell’IVAFE dovute
In particolare, l’obbligo di monitoraggio continua a sussistere, come nel
precedente periodo dichiarativo, per i c/c e depositi bancari esteri
che hanno raggiunto nel corso del periodo d’imposta
un valore massimo complessivo > € 10.000, mentre ai fini IVAFE rileva
sempre il valore medio complessivo di giacenza (soglia di € 5.000)
Da UNICO
2016!!
Tuttavia, si segnala che l’art. 2 della L. n. 186/2014
ha elevato a € 15.000 il limite per il monitoraggio fiscale dei
c/c e depositi bancari
esteri, a decorrere dal 1° gennaio 2015
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Come noto, a decorrere dal modello UNICO PF 2014
la struttura del quadro RW è stata completamente modificata.
Infatti, l’art. 9, L. n. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”),
ha sostituito gli artt. 4, 5 e 6, D.L. n. 167/1990, apportando una serie di importanti
modifiche alla disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”
(dovrebbe riferirsi alla
totalità dei c/c e depositi
detenuti all’estero)
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Unico PF 2016
Quadro RW
Investimenti all’estero e attività
estere di natura finanziaria
Campo 20
Le novità dell’Unico PF 2016
La struttura del quadro RW è invariata rispetto all’anno precedente,
comprese le due caselle introdotte in UNICO 2015
Deve essere barrato se il contribuente adempie soltanto agli obblighi di
monitoraggio fiscale, e non è anche tenuto al versamento dell’IVIE/IVAFE
Deve essere barrato per indicare che esistono più di due cointestatari
Campo 24
Strumento
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA &
ASSOCIATI di controllo per l’Agenzia!!
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Unico PF 2016
IVAFE
Quadro RW
In particolare, sono stati modificati i commi 18, 20 e 21 dell’art. 19, D.L. n. 201/2011,
prevedendo che il presupposto impositivo ai fini IVAFE non è più
il possesso di ‟attività finanziarie all’estero”,
bensì il possesso di ‟prodotti finanziari”, ‟conti correnti” e ‟libretti di risparmio” all’estero;
tali modifiche sono in vigore dal 25 novembre 2014
Dalla lettura della nuova norma,
le quote di partecipazioni in società estere (oltre ai crediti per finanziamenti soci
in società estere, ai metalli preziosi e alle valute estere), devono essere
escluse dall’ambito applicativo dell’IVAFE, in quanto non espressamente richiamate
nella definizione di prodotto finanziario contenuta nel T.U.F. (art. 1, lett. u), D.Lgs. n. 58/1998);
peraltro, l’Agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata
Dubbio
su tali novità, e in merito si attendono chiarimenti ufficiali
A decorrere dal 2014, l’IVAFE è calcolata con un’aliquota pari al 2‰ (1,5 nel 2013);
per ogni c/c e i librettoSdi
risparmio
detenuto
è sempre pari ad € 34,20
TUDIO
SIRRI-G
AVELLI-Zall’estero
AVATTA &l’imposta
ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Si fa inoltre presente che,
con l’art. 9 della L. n. 161 del 30.10.2014 ( c.d. ‟Legge Europea 2013 bis”)
sono state apportate modifiche in ordine all’ambito applicativo dell’IVAFE,
poiché, secondo l’UE, alcune attività finanziarie detenute all’estero risultavano
maggiormente tassate rispetto alle medesime detenute in Italia, risultandone una
chiara violazione del principio di libera circolazione dei capitali
N.B.
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Unico PF 2016
L’intervento normativo era stato sollecitato dalla procedura d’infrazione attivata dalla
Commissione UE nei confronti dell’Italia (caso EU Pilot 1711/11/TAXU),
per la sproporzione delle sanzioni previste in caso di violazioni
relative alla compilazione del quadro RW
A seguito dell’emanazione del Provvedimento 18.12.2013, denominato
“Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale
contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 …”,
l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 38/E del 23.12.2013,
che ha aggiornato, sostituendola, la Circolare n. 45/E del13.9.2010
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
L’art. 9 della L. n. 97/2013, c.d. “Legge Europea 2013”,
ha sostituito gli artt. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990, apportando
già a decorrere dall’anno scorso una serie di
importanti modifiche alla disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”.
100
Unico PF 2016
 non vanno più comunicati i trasferimenti per cause diverse da
investimenti e attività finanziarie estere (sezione I, quadro RW) nonché i
trasferimenti per investimenti e attività finanziarie estere (sezione III,
quadro RW);
 la consistenza (non solo a fine periodo) delle attività finanziarie e
patrimoniali detenute all’estero rileva senza limite d’importo (in
precedenza le consistenze andavano comunicate soltanto se superiori a €
10.000), ad eccezione dei depositi e dei c/c bancari detenuti all’estero,
per i quali è stato “ripristinato”, in sede di conversione del D. L. n.
4/2014 (contenente la disciplina sulla “voluntary disclosure”) con la L. n.
50/2014, il precedente limite di € 10.000, ora portato a € 15.000;
 è stata introdotta la figura del “titolare effettivo” delle attività all’estero
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Le novità dell’Unico PF 2016
Va evidenziato, in particolare, che in base a tale disciplina, in vigore già dal
modello UNICO 2014 e riproposta in UNICO 2016:
101
Unico PF 2016
AMBITO SOGGETTIVO

le persone fisiche;

gli enti non commerciali;

le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR;
residenti fiscalmente in Italia.
Non soggetti
a IVAFE e IVIE
All’adempimento in esame sono interessate anche le persone fisiche esercenti
attività d’impresa/lavoro autonomo, relativamente alle operazioni effettuate
nell’esercizio di tali attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale e quindi della
compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero nell’anno, a
prescindere dall’importo (ad eccezione di c/c e depositi bancari all’estero):
102
Unico PF 2016
AMBITO SOGGETTIVO
PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA

è iscritta nelle anagrafi comunali della popolazione residente. Soltanto a
fine anno è possibile verificare la residenza fiscale in Italia (183 o 184 giorni in
caso di anno bisestile);

ha in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Sono altresì interessati dall’adempimento in esame i cittadini italiani
(persone fisiche) che, ai sensi del comma 2-bis del citato art. 2
non risultano più iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente
poiché trasferitisi in Stati c.d. “black list” (D.M. 04.05.1999).
Tali soggetti infatti si considerano, salvo prova contraria,
soggetti residenti fiscalmente in Italia
Attenzione!
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Le novità dell’Unico PF 2016
Occorre rammentare che una persona fisica si considera fiscalmente residente in
Italia, ex art. 2, comma 2, TUIR, se, alternativamente, per la maggior parte
dell’anno:
103
Unico PF 2016
AMBITO SOGGETTIVO
ASSOCIAZIONI ED ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA
ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 3, TUIR
si considerano residenti fiscalmente in Italia
se per la maggior parte del periodo d’imposta
hanno la sede legale/sede dell’amministrazione/oggetto principale
nel territorio dello Stato
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Le novità dell’Unico PF 2016
Le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali,
104
Unico PF 2016
ESONERI SOGGETTIVI
 gli enti commerciali, società di persone/di capitali, le società cooperative
e società di fatto “ad eccezione delle società semplici”;
 gli Enti pubblici e gli altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR;
 gli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) se “il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza
prudenziale”;
 i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6, D.L. n.
351/2001 e le forme pensionistiche complementari ex art. 17, D.Lgs. n.
252/2005.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Nella Circolare n. 38/E/2013 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che NON sono
tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale:
105
Unico PF 2016
ESONERI SOGGETTIVI
L’Agenzia rammenta che in base all’art. 38, D.L. n. 78/2010, sono esonerati dalla
presentazione del quadro RW:
 i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi
internazionali che prestano attività lavorativa all'estero (ad esempio, persone fisiche
che lavorano presso ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) per “tutte le attività
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero”. L’esonero è applicabile anche al
coniuge, se non esercita una propria attività lavorativa, ai figli ed ai minori a carico
dei dipendenti pubblici. Non sono altresì tenuti all’obbligo in esame i dipendenti di
ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro “per i quali è prevista la
notifica alle autorità locali” ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche/consolari e che mantengono la residenza in Italia ex art. 1, comma 9, lett.
b), Legge n. 470/88;
 i c.d. transfrontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale
detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa”.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Lavoratori all’estero
106
Unico PF 2016
ESONERI SOGGETTIVI
Considerato che ora il monitoraggio fiscale non è più collegato
all’esistenza delle attività estere al 31.12, l’Agenzia precisa che:
“l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto
qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior
parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui
trasferito le attività detenute all’estero”
Circolare n. 38/E/2013
N.B.
Il lavoratore all’estero è tale se nell’arco dell’anno ha lavorato all’estero
per più 183 giorni, anche non continuativi
L’esonero si applica fino quando sono trascorsi sei mesi dall’interruzione del
rapporto di lavoro all’estero
L’esonero non riguarda la compilazione per IVIE e IVAFE
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Le novità dell’Unico PF 2016
Lavoratori all’estero
107
Unico PF 2016
ESONERI OGGETTIVI
L’esonero riguarda anche le predette attività
per le quali il contribuente risulta “titolare effettivo”,
sempreché le partecipazioni siano
amministrate o gestite da un intermediario residente.
Il quadro RW NON va, quindi, compilato con riferimento:
 alle attività finanziarie e patrimoniali in gestione/amministrazione ad intermediari
finanziari italiani;
 ai contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di
intermediari finanziari italiani in qualità di controparti ovvero come mandatari di una
delle controparti contrattuali;
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi
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Le novità dell’Unico PF 2016
Nella Circolare n. 38/E/2014 l’Agenzia precisa che,
dopo l’intervento del citato art. 9, per l’esclusione dal monitoraggio fiscale non è più
sufficiente che i flussi finanziari e i redditi da monitorare siano stati riscossi
per il tramite di intermediari residenti, essendo necessaria anche la
“tassazione” da parte del soggetto che interviene nella riscossione degli stessi.
108
Unico PF 2016
ESONERI OGGETTIVI
In mancanza di tale affidamento, le suddette attività vanno indicate nel quadro RW,
evidenziando che non hanno prodotto redditi nell’anno o che sono infruttifere
L’Agenzia rammenta altresì che il quadro RW NON va compilato con riferimento
 alle somme versate, per legge, a forme di previdenza complementare (ad
esempio, “il secondo pilastro svizzero”);
 alle somme versate, in virtù di contratti collettivi nazionali (non per accordi
individuali), a forme di previdenza complementare;
 alle attività oggetto di rimpatrio (fisico/giuridico) ex art. 13-bis, D.L. n. 78/2009,
detenute in Italia.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Le attività estere infruttifere non vanno comunicate
se affidate in amministrazione o gestione ad un intermediario italiano
che ne cura i flussi (investimenti/disinvestimenti/pagamento relativi proventi).
109
Unico PF 2016
ATTIVITA’ IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO
CAMBIO
Almeno così si esprimono le istruzioni,
seppure in contrasto con l’art. 4, c. 4 D.L. n. 167/90)
Come valore iniziale si utilizza il cambio medio del mese
di dicembre dell’anno precedente (o del mese di inizio del rapporto)
(Circolare n. 10/E/2014; per il 2015, Provvedimento del 14.01.2015).
Per il valore finale del 2015 cfr. Provvedimento del 15 febbraio 2016
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Le novità dell’Unico PF 2016
Il contribuente deve indicare il controvalore in euro
utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia
emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili
agli effetti delle norme dei titoli I e II TUIR.
110
Unico PF 2016
TIPOLOGIE DI DETENZIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
Circolare n. 38/E/2013
L’adempimento in esame scaturisce dalla detenzione all’estero di consistenze a
titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della
loro acquisizione e quindi anche se pervenute da eredità o donazioni
In presenza di più diritti reali (ad esempio, nuda proprietà e usufrutto) la
comunicazione va effettuata da ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario,
poiché “sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in
grado di generare redditi imponibili in Italia”)
Se le consistenze estere sono in comunione o cointestate, ciascun
intestatario dovrà comunicare nel quadro RW l’intero valore della stessa e la
percentuale di possesso
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Le novità dell’Unico PF 2016
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 38/E rammenta che:
111
Unico PF 2016
TIPOLOGIE DI DETENZIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 38/E rammenta che:
L’adempimento in esame interessa non solo il titolare delle consistenze
detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la
possibilità di movimentazione.
ESEMPIO
Il quadro RW va compilato dal soggetto residente in Italia
delegato al prelievo su un c/c bancario estero
(l’obbligo non sussiste in caso di mera delega ad operare per conto dell’intestatario,
come, ad esempio, nel caso di amministratori di società)
L’adempimento in esame interessa anche i soggetti che detengono le attività
all’estero per il tramite di interposta persona. In merito l’Agenzia indica, a titolo
di esempio, il soggetto che ha l’effettiva disponibilità di attività estere risultanti
“formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente), a
fiduciarie estere oppure a soggetti esteri fittiziamente interposti.
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Le novità dell’Unico PF 2016
Circolare n. 38/E/2013
112
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Tale definizione è stata mutuata dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007.
In merito, l’Agenzia, nella citata Circolare n. 38/E, evidenzia che, con riferimento:
ALLE
SOCIETÀ
È considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche) che:
 possiede/controlla le stesse direttamente/indirettamente mediante una
percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto anche tramite azioni al portatore (non si deve trattare di una società quotata).
Tale criterio è soddisfatto se la suddetta percentuale è superiore al 25% + 1 di
partecipazione al capitale sociale;
 esercita comunque, “in altro modo”, il controllo sulla direzione delle stesse
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Le novità dell’Unico PF 2016
La figura del “titolare effettivo” rappresenta una delle novità
più importanti introdotte dalla nuova disciplina.
In base al citato art. 4, infatti,
il monitoraggio fiscale non interessa soltanto il possessore “formale” delle attività estere
ma anche “coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi”.
113
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
FONDAZIONI/TRUST CHE AMMINISTRANO E DISTRIBUISCONO FONDI
È considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche):
 beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio (nel caso di beneficiari
determinati);
 nel cui interesse principale è istituita o agisce la stessa (nel caso di beneficiari
non determinati);
 che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio della stessa.
L’individuazione del “titolare effettivo” va verificata
con riferimento al possesso di partecipazioni/“interessenze”
in società (o altri istituti giuridici) non fittiziamente interposti.
Infatti, in presenza di “soggetti meramente interposti,
il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario
indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo”
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
N.B.
Le novità dell’Unico PF 2016
ALLE
114
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Circolare n. 38/E/2013
Sul punto, l’Agenzia precisa infatti che:
“si possono verificare distinte fattispecie a seconda del veicolo
attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva”
Il soggetto residente in Italia che ha una “partecipazione rilevante
come definita dalla normativa antiriciclaggio” (partecipazione > al 25%)
in una società che detiene attività estere deve indicare,
in linea generale, nel quadro RW
il valore e la percentuale della partecipazione
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Dopo aver precisato che il contribuente che detiene all’estero investimenti o attività di
natura finanziaria è obbligato al monitoraggio fiscale,
indicando il valore degli stessi e la quota di possesso (espressa in percentuale)
nel quadro RW, l’Agenzia evidenzia che si possono verificare differenti ipotesi
nel caso in cui il contribuente detenga gli investimenti/attività estere
tramite società o altre entità giuridiche
115
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Partecipazioni in società italiane che detengono attività all’estero
Sul punto, infatti l’Agenzia delle entrate precisa che
“l’obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste
esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero”
In tal caso infatti l’Amministrazione finanziaria è in grado di accertare i redditi dei soci
“utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall’ordinamento interno”
Diversamente, il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni in società
italiane che, sommate alle partecipazioni dirette ed indirette in società estere,
concorrano ad integrare, in capo allo stesso, il requisito di “titolare effettivo”
di attività estere, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo
della partecipazione nella società estera,
detenuta direttamente e indirettamente, e la percentuale della stessa
“determinata tenendo conto
dell’effetto
demoltiplicativo
alla partecipazione indiretta”
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA & Arelativo
SSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni dirette “rilevanti”
in società italiane che detengono attività all’estero
NON DEVE, con riferimento alle stesse, compilare il quadro RW
116
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Partecipazioni in società site in Paesi non collaborativi che detengono attività all’estero
In tal caso assume rilevanza il valore dei beni dei soggetti controllati
localizzati in Paesi non collaborativi, dei quali il soggetto residente
risulta essere il “titolare effettivo”; l’ Agenzia, sul punto, precisa che:
Circolare n. 38/E/2013
“Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa
sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi
e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio”
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni “rilevanti”
in società residenti in Paesi non collaborativi,
non deve indicare nel quadro RW il valore delle partecipazioni,
bensì il valore delle attività estere detenute dalla società,
nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa
117
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Per ragioni di semplificazione, il contribuente indicherà nel quadro RW, per ciascuna
società, il valore complessivo degli investimenti/attività estere di cui risulta essere il
titolare effettivo, predisponendo un apposito prospetto
(da esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria)
nel quale dettagliare i valori delle stesse
Inoltre, l’Agenzia precisa che:
“Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati
e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti,
vanno valorizzate direttamente nel quadro RW
indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano
in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di «titolare effettivo».”
Circolare n. 38/E/2013
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Detenzione di attività estere per il tramite di società
118
Unico PF 2016
RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Con riferimento allo status di “titolare effettivo” l’Agenzia precisa che:
 si configura anche nel caso di sottoscrizione da parte del contribuente di una
polizza con una assicurazione estera, le cui attività sottostanti “siano rappresentate
da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi”
da indicare nel quadro RW;
 rilevano anche le partecipazioni imputate ai familiari ovvero detenute in via indiretta,
tenendo conto del c.d. “effetto demoltiplicativo”.
Attenzione!
Inoltre, il “contribuente è tenuto a verificare se
durante l’intero periodo d’imposta
lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno”.
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Partecipazioni in società site in Paesi non collaborativi che detengono attività all’estero
119
Unico PF 2016
ESEMPIO 1
Ogni comproprietario deve indicare nel quadro RW l’intero valore dell’immobile
(600.000) e la propria percentuale di possesso (20%).
Comproprietario
quota 20%
Comproprietario
quota 20%
Comproprietario
quota 20%
Comproprietario
quota 20%
Immobile sito all’estero (valore € 600.000)
Quadro RW
€ 600.000 (20%)
Quadro RW
€ 600.000 (20%)
Quadro RW
€ 600.000 (20%)
Quadro RW
€ 600.000 (20%)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
5 persone fisiche sono comproprietarie di un immobile all’estero del valore di €
600.000.
Comproprietario
quota 20%
Quadro RW
€ 600.000 (20%)
120
Unico PF 2016
ESEMPIO 2
Il contribuente dovrà indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella
società.
Socio
30%
Società sita in Paese White List
obbligazioni estere
immobili esteri
c/c bancario estero
Quadro RW
Valore partecipazione società estera
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica ha una partecipazione del 30% in una società sita in un Paese
white list che possiede all’estero investimenti e attività finanziarie.
121
Unico PF 2016
ESEMPIO 3
Il contribuente NON deve compilare il quadro RW.
Socio
50%
Società sita in Italia
100%
Società estera
obbligazioni estere
immobili esteri
Quadro
RW & ASSOCIATI
STUDIO SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA
c/c bancario estero
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica ha una partecipazione del 50% in una società italiana che detiene
una partecipazione del 100% in una società estera la quale detiene investimenti ed
attività finanziarie all’estero.
122
Unico PF 2016
ESEMPIO 4
Il contribuente “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della
partecipazione nella società estera e la relativa percentuale pari al 45% (20% + 25%).
50%
Società IT
50%
Socio
20%
Società Paese White List
Quadro RW
Valore partecipazione società Paese White List e
percentuale di partecipazione (45%)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione del 20% in una società sita in
un Paese white list (partecipazione diretta) e una partecipazione del 50% in una società
italiana che detiene una partecipazione del 50% (partecipazione indiretta) nella prima
società.
123
Unico PF 2016
ESEMPIO 5
Il contribuente deve indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione nella
società estera.
Socio
quota 26%
Società sita in Paese NON White List
obbligazioni Italia
immobili Italia
c/c bancario Italia
Quadro RW
Valore partecipazione in società sita in Paese NON White List
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione in una società sita in un Paese
NON white list in misura pari al 26% che detiene investimenti ed attività finanziarie in
Italia.
124
Unico PF 2016
ESEMPIO 6
Il contribuente deve indicare nel quadro RW le attività detenute all’estero dalla società
estera.
Socio
quota 26%
Società sita in Paese NON White List
obbligazioni estero
immobili estero
c/c bancario estero
Quadro RW
Valore delle attività detenute dalla società NON White List e
percentuale di partecipazione (26%)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione in una società sita in un Paese
NON white list in misura pari al 26% che detiene investimenti ed attività finanziarie
all’estero.
125
Unico PF 2016
ESEMPIO 7
Il coniuge del socio ha una partecipazione del 15% nella medesima società.
Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività della società estera
e, pertanto, ciascuno deve indicare nel proprio quadro RW il valore complessivo degli stessi e
la percentuale di partecipazione nella società.
Socio
Coniuge
15%
15%
Società sita in Paese NON White List
obbligazioni estero
immobili estero
c/c bancario estero
Le novità dell’Unico PF 2016
Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione del 15% in una società estera sita
in un Paese NON white list, che detiene all’estero investimenti e attività estere di natura
finanziaria.
Quadro RW coniuge:
Quadro RW socio:
valore attività società all’estero
valore attività società all’estero
(obbligazioni, immobili e c/c) e
(obbligazioni, immobili e c/c) e
di partecipazione (15%)
percentuale di partecipazione
STUDIO S(15%)
IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & Apercentuale
SSOCIATI
126
Unico PF 2016
ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
Per la valorizzazione delle ATTIVITA’ FINANZIARIE va fatto riferimento ai criteri di
determinazione della base imponibile IVAFE (2 per mille), ossia (Circ. 28/E/2012):
 valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo
di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute (attività negoziate in mercati
regolamentati);
 valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati
regolamentati;
 valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
 costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso
N.B.
In caso di cessione va applicato il criterio LIFO
(ceduti per primi quelli acquistati in data più recente)
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Attività finanziarie – redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera
127
Unico PF 2016
ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
Come evidenziato dall’Agenzia nel Provvedimento 18.12.2013
C/C BANCARI E
LIBRETTI DI RISPARMIO
STOCK OPTION
Per i c/c bancari e i libretti di risparmio
detenuti in Paesi non collaborativi va indicato,
oltre alla consistenza iniziale e al valore medio di
giacenza, anche l’ammontare massimo
raggiunto in corso d’anno
Per le stock option va indicato “quale valore
iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e
quale valore finale il valore corrente del
sottostante al termine
del periodo d’imposta”
Vanno indicate solo quando, al termine del periodo d’imposta,
il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del titolo sottostante.
Non vanno, inoltre, indicate nel periodo in cui il diritto
non può essere
esercitato,
secondo
il piano
assegnazione, né essere ceduto.
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA
& AdiSSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Attività finanziarie – redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera
128
Unico PF 2016
ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
“attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia”
(mera possibilità), a prescindere dall’importo
(ad eccezione della deroga per c/c e depositi bancari)
Il quadro RW del mod. UNICO 2015 deve essere utilizzato
sia per il monitoraggio fiscale
che per la liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE
N.B.
Ciò crea problemi ogni qual volta le regole sono differenti
Ad esempio, in caso di nuda proprietà/usufrutto:
il monitoraggio è a carico
di entrambi,
l’imposta
carico del solo usufruttuario
STUDIO
SIRRI-GAVELLI
-ZAVATTA &èAa
SSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Nel quadro RW vanno indicate le attività detenute all’estero nell’anno
129
Unico PF 2016
ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO
RW E IVAFE
Infatti, per quanto riguarda i depositi e i c/c bancari all’estero,
mentre ai fini del monitoraggio fiscale rileva il
valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno (soglia: 15.000 € dal 2015),
ai fini IVAFE rileva il valore medio di giacenza annuo
risultante dagli estratti conto e dai libretti (soglia: 5.000 €),
a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno.
Se il valore massimo complessivo annuo di un c/c bancario estero
non supera € 15.000, il contribuente, ai fini del monitoraggio fiscale,
non sarà tenuto alla comunicazione nel quadro RW;
per quanto riguarda l’IVAFE, invece, l’imposta non sarà dovuta
se il medesimo c/c bancario presenta un
valore medio annuo di giacenza non superiore ad € 5.000
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Come anticipato, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero
(IVAFE) deve essere dichiarata nel quadro RW;
tuttavia, la soglia oltre la quale l’IVAFE risulta dovuta non coincide con quella
rilevante ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW
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Unico PF 2016
MOD. UNIVO PF 2016 – QUADRO RW
Un c/c di valore massimo non superiore al limite di € 15.000,
con una giacenza media superiore a € 5.000,
non è rilevante per il monitoraggio fiscale
ma va assoggettato all’IVAFE (in misura fissa, € 34,20).
E viceversa
Attenzione!
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Le novità dell’Unico PF 2016
La semplificazione,
tendente ad escludere la compilazione del quadro RW
in presenza di valori non significativi,
non fa venire meno però la compilazione dello stesso
per la determinazione dell’IVAFE
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Unico PF 2016
ESEMPIO
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Conto corrente detenuto in Svizzera cointestato con coniuge
Giacenza media € 9.000,00
Picco € 13.000,00
Fruttifero di interessi
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Unico PF 2016
ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
In tal caso, il contribuente indicherà nel quadro RW:
 i valori complessivi iniziali e finali;
 la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività,
rapportati alla relativa consistenza;
 l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività.
Tale modalità di compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che il
contribuente conservi un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, nel quale specificare i dati delle singole attività finanziarie, i
criteri di raggruppamento adottati nonché le modalità di calcolo dell’IVAFE
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Le novità dell’Unico PF 2016
Nelle istruzioni ad UNICO PF 2016 si legge che, in presenza di più operazioni della
stessa natura, è possibile aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie
omogenee, ossia caratterizzate dai medesimi codici ‟investimento” e ‟Stato estero”
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DOSSIER TITOLI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
per un dossier titoli detenuto presso un intermediario non residente,
non è necessario indicare il valore di ciascun titolo
(con criterio LIFO e giorni di detenzione)
ma è possibile compilare un solo rigo
con i valori iniziali e finali dell’intero dossier
ed il periodo dell’anno in cui il dossier era in essere
Tuttavia andrebbe conservato un prospetto esplicativo con tutti i movimenti
Questa semplificazione non vale per i redditi
da dichiarare nei quadri RM, RT ed RL,
dove i titoli vanno considerati singolarmente.
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Circolare n. 12/E/2016
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ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
Attività patrimoniali in grado di produrre redditi imponibili in Italia
 costo risultante dall’atto di acquisto/contratti da cui risulta il costo complessivamente
sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà;
 valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in mancanza
del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l’immobile
non sia più posseduto alla data del 31.12 va fatto riferimento al valore dell’immobile
rilevato al termine del periodo di detenzione;
 per gli immobili acquisiti per successione/donazione va fatto riferimento al valore
indicato nella dichiarazione di successione/atto registrato; in mancanza, al costo di
acquisto/costruzione sostenuto dal de cuius/donante; in mancanza, al valore di mercato;
 valore catastale, rivalutato, per immobili in Paese UE/SEE che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni (Irlanda, Liechtenstein, Norvegia).
In uno specifico campo del quadro RW (col. 6) va indicato il criterio di valorizzazione
utilizzato. Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta
l’IVIE va indicato il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio/fine del periodo di
detenzione dell’anno. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
Per la valorizzazione delle ATTIVITA’ PATRIMONIALI va fatto riferimento ai criteri di
determinazione della base imponibile IVIE (0,76% o 0,4%), ossia (Circ. 28/E/2012):
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Unico PF 2016
ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE
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Le novità dell’Unico PF 2016
Circolare n. 28/E/2012: base imponibile IVIE per immobili UE/SEE
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REGIME SANZIONATORIO
Sanzioni in capo al contribuente
Stati NON black list
Obbligo di
dichiarazione
Stati black list
ex art. 4, comma 1,
D.L. n. 167/1990
dal 3% al 15%
di quanto non dichiarato
dal 6% al 30%
di quanto non dichiarato
€ 258
dichiarazione tardiva
(presentata entro 90 giorni dal termine ordinario)
La sanzione non si applica sul valore al termine del periodo di detenzione
Circolare
n. 12/E/2016
(col. 8 quadro RW) eventualmente ponderato per i giorni si possesso
se non prolungatosi per l’intero periodo d’imposta.
Per contiSTUDIO
correnti
e-G
libretti
siAVATTA
tratta del
medio di giacenza.
SIRRI
AVELLI-Z
& Avalore
SSOCIATI
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L’art. 5, D.L. n. 167/1990 così come modificato dalla L. n. 97/2013
ha rimodulato la disciplina sanzionatoria correlata alle violazioni relative al quadro RW,
prevedendo quanto di seguito sintetizzato.
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QUADRO RW E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Paesi non black list
2011 (2010* per A.E.)
se dichiarazione
presentata
2010 (2009* per A.E.)
se dichiarazione
omessa
Paesi black list
2007
se dichiarazione
presentata
* Interpretazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 472/97
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2005
se dichiarazione
omessa
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ANNI RAVVEDIBILI
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Unico PF 2016
QUADRO RW E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Ricordarsi che:
b) occorre regolarizzare anche eventuali redditi non dichiarati e IVIE o IVAFE non
assolta; tanto è vero che in genere il quadro RW del 2014 è stato ‘‘ravveduto’’ entro il
29.12.2015.
c) l’art. 12, c. 2, D.L. n. 78/09 prevede che gli investimenti e le attività di natura
finanziaria detenute in Stati ‘‘black list’’ in violazione degli obblighi di monitoraggio
(quadro RW) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a
tassazione, con raddoppio delle sanzioni.
d) per l’accertamento della violazione di cui sopra e per le violazioni degli obblighi di
monitoraggio di tali investimenti e attività finanziarie, i termini di accertamento sono
raddoppiati.
e) le attività finanziarie all’estero di presumono (salvo prova contraria) fruttifere di
interessi, a meno che non si indichi il contrario in dichiarazione.
f) per effetto dell’art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni di omessa o infedele
dichiarazione delle imposte dirette riguardanti redditi prodotti all’estero, le sanzioni
sono aumentate di 1/3. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI
Le novità dell’Unico PF 2016
a) la VD esplica i suoi effetti sino alle violazioni commesse al 30.09.2014 (UNICO 2014)