Unico PF 2016 - ODCEC Forlì
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Unico PF 2016 - ODCEC Forlì
STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 I quadri RF e RG: redditi di impresa 66 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RF STUDI SI SETTORE UNICO 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 UNICO 2015 67 Unico PF 2016 Codice esclusione Situazione Compilazione modello studi di settore Inizio dell’attività nel periodo d’imposta NO 2 Cessazione dell’attività nel periodo d’imposta NO 3 Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad € 5.164.569 e fino a € 7,5 milioni SI 4 Ammontare dei ricavi/compensi dichiarati superiore ad € 7,5 milioni. NO 5 Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a liquidazione ordinaria NO 6 Periodo di non normale svolgimento dell’attività dovuta a liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. (SI fino allo scorso anno) (SI fino allo scorso anno) NO Altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività 7 Mancato inizio dell’attività produttiva a causa di impianti non ultimati per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore, autorizzazioni amministrative necessarie richieste, ma non ancora rilasciate e svolgimento esclusivo di attività di ricerca propedeutica, che non consente l’autonoma realizzazione di proventi. Interruzione dell’attività per tutto l’anno a causa di ristrutturazione di tutti i locali in cui si effettua la produzione. Affitto dell’unica azienda, da parte dell’imprenditore individuale. Attività sospesa ai fini amministrativi previa comunicazione alla CCIAA. Interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari (attività professionali). STUDIO SIRRI -GAVELLI -ZAVATTA & ASSOCIATI SI (oltre alla compilazione delle «annotazioni») Le novità dell’Unico PF 2016 1 68 Unico PF 2016 Codice esclusione Situazione Compilazione modello studi di settore Determinazione del reddito con criteri forfetari 9 Incaricati alle vendite a domicilio NO 10 Classificazione dell’attività in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello del proprio studio di settore NO 11 Modifica in corso d’anno dell’attività esercitata, se l’attività cessata e quella iniziata hanno codici non compresi nel medesimo studio di settore. SI 12 Inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta 2015 così come previsto dal D.M. 11 febbraio 2008 (art. 2 e 5). In particolare, l’art. 6, D.M. 28 dicembre 2012, modificando il D.M. 11 febbraio 2008, ha confermato il diverso utilizzo degli studi di settore solo per i seguenti soggetti: società cooperative a mutualità prevalente; soggetti IAS; soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 - “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi” o dal codice 66.19.40 - “Attività di bancoposta”. SI STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI SI (non quadro F) Le novità dell’Unico PF 2016 8 Quadro RF INAPPLICABILITA’ PER «MULTIATTIVITA’» E AFFITTO D’AZIENDA STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le risultanze degli studi di settore sono inapplicabili (ma il modello va ugualmente compilato) anche nelle seguenti situazioni: - impresa «multiattività» con due o più attività non rientranti nello stesso studio di settore, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle dello studio relativo all’attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati; - contribuente che esercita come attività prevalente quella di affitto di aziende (codice ATECO: 68.20.02) 70 Unico PF 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RF REDDITO D’IMPRESA IN CONTABILITA’ ORDINARIA 71 Unico PF 2016 IL QUADRO RG10: LE NOVITA’ UNICO 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 UNICO 2015 72 Unico PF 2016 IL QUADRO RG22: LE NOVITA’ UNICO 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 UNICO 2015 73 Unico PF 2016 Riservato alla maggior quota deducibile derivante dall’applicazione del “maxi ammortamento” introdotto dall’art. 1, comma 91, Finanziaria 2016 Tipologia intervento 43 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel Comune in cui ha sede l’impresa 44 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nella Regione o nelle Regioni confinanti 45 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre la Regione o le Regioni confinanti Cod. Tipologia intervento 50 Maggior valore delle quote ammortamento e dei canoni di leasing relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10 al 31.12.2015, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40% (maxi ammortamento ex art. 1, comma 91, Finanziaria 2016) In merito si evidenzia che ai righi RF18 “Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR”, RF21 “Ammortamenti non deducibili” ed RF31 “Altre variazioni in aumento” va indicata la quota indeducibile come di consueto (senza considerare il maxi ammortamento) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Riservati alla deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria Cod. 74 Unico PF 2016 ESEMPIO – IMPRESA IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA Dal momento che il bene ha un costo unitario inferiore a € 516,46, il relativo costo è interamente deducibile nell’esercizio di acquisizione e andrà indicato a rigo RG19. Il maxi-ammortamento calcolato sul costo di acquisto, pari ad € 172 (430*1,4), andrà invece riportato a rigo RG22 (altri componenti negativi), con il codice 27 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La ditta individuale Massimiliano Toti, in contabilità semplificata, ha acquistato nel mese di novembre 2015 un armadio in metallo uso archivio al prezzo di € 430, oltre IVA. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Quadro LM: il regime «dei minimi» e quello forfettario 76 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO LM Le novità dell’Unico PF 2016 Colonna inserita con il Provvedimento di rettifica dei modelli del 31/03/2016 per indicare il ‘‘maxi-ammortamento’’ (e canone di leasing) per i contribuenti minimi (Circolare n. 12/E/2016) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 77 Unico PF 2016 ESEMPIO – REGIME DEI MINIMI L’Ing. Rossi, in quanto minimo, può dedurre integralmente la spesa sostenuta per l’acquisto dei beni strumentali suindicati, con applicazione della maggiorazione del 40% del costo d’acquisto per l’anno 2015. La spesa complessivamente deducibile, da indicare a rigo LM5, campo 2, sarà pari ad € 1.211, data dalla somma tra € 273 (195*1,4) ed € 938 (670*1,4). Il maxi-ammortamento, da indicare a campo 1, ammonta a € 346 (78+268). 78+268 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 273+938 Le novità dell’Unico PF 2016 L’Ing. Giorgia Rossi, contribuente minimo, ha acquistato in data 26 ottobre 2015 una piantana per € 195, IVA compresa, oltre ad una scrivania nuova in legno per l’importo di € 670, IVA compresa. Il regolamento è avvenuto pochi giorni dopo. 78 Unico PF 2016 LE NOVITA’ DEL QUADRO RS – PROSPETTI COMUNI a specifici elementi relativi all’attività ex art. 1, c. 73, Finanziaria 2015 alla mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, ex art. 1, c. 69, Finanziaria 2015 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 la nuova Sezione “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”, costituita dai righi da RS371 a RS381, nella quale devono essere fornite alcune informazioni aggiuntive in merito: 79 Unico PF 2016 RITENUTE SUBITE PER ERRORE DA CONTRIBUENTI FORFETTARI O MINIMI e poi riportarle a rigo RN33, col. 4 e/o al rigo LM41 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 In alternativa alla ritenuta di rimborso (art. 38, D.P.R. n. 602/73) è possibile computarle in dichiarazione, indicandole a rigo RS40 di UNICO 2016 PF. 80 Unico PF 2016 ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO In realtà, egli svolge contestualmente due differenti attività, caratterizzate da due diversi codici Ateco, nell’ambito di due gruppi differenti. - Nel caso in esame il contribuente, infatti, nel 2015, ha incassato: 12.000 euro come intermediario del commercio di tessuti (cod. attività 46.16.03); 8.000 euro come commercio all’ingrosso di pellicce (cod. attività 46.42.20). Ha versato 2.000 euro di contributi. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Giovanni Bianchi ha iniziato l’attività nel 2015 aprendo la partita Iva il 1° maggio nel regime forfettario, disponendo di tutte le condizioni richieste dal comma 65 per essere considerato una ‘‘nuova attività’’. 81 Unico PF 2016 ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO L’importo indicato al rigo LM34 è al netto della riduzione di un terzo prevista dal comma 65 per le ‘‘nuove attività’’. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Ecco come si presenta la compilazione del quadro LM di Unico 2016. 82 Unico PF 2016 ESEMPIO – REGIME FORFETTARIO - ragguagliare ad anno i ricavi incassati (20.000 / 8 * 12) = 30.000; - verificare nella tabella allegata alla Legge di Stabilità 2016 (e non in quella riportata nelle istruzioni di Unico) qual è, tra le attività svolte, il gruppo Ateco con la soglia maggiore (in questo caso quello del commercio all’ingrosso: 50.000 euro); - verificare se il limite è rispettato (30.000 < 50.000 OK). Anche per il 2016 il Sig. Bianchi rientra nel regime forfettario. Egli non avrà più l’agevolazione della riduzione di un terzo del reddito ma quella dell’aliquota d’imposta al 5%, prevista dal comma 111 della Legge di Stabilità 2016. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Per verificare se anche nel 2016 è possibile applicare il regime forfettario occorre compiere «tre mosse»: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’ACE e la sua possibile trasformazione in credito IRAP 84 Unico PF 2016 TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP I modelli dichiarativi 2016 confermano quanto già era emerso dai modelli 2015: La possibilità, introdotta dall’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 91/2014, di trasformare l’eccedenza ACE non utilizzata in credito IRAP comporta una compilazione attenta della dichiarazione IRAP per via del possibile utilizzo di tre diverse variabili (si veda “Il Sole-24 Ore” del 19 marzo): la seconda delle cinque quote annuali dell’importo convertito in UNICO 2015 la prima delle quote derivanti dalla trasformazione operata in UNICO 2016 l’eventuale eccedenza non utilizzata nel modello IRAP 2015 e riportata a nuovo, da indicare a rigo IS85, colonna 4 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 l’ammontare ACE prodotto dalla società di persone non può transitare nella dichiarazione IRAP della medesima, perché deve essere attribuita preventivamente al socio, il quale, se ritiene, può convertirla (totalmente o parzialmente) in credito nella propria (eventuale) dichiarazione IRAP. 85 Unico PF 2016 Con riferimento alle imprese IRPEF (individuali o societarie), il meccanismo deve raccordarsi con la peculiare modalità di applicazione dell’agevolazione per questi soggetti. Il “bonus” ACE riduce il reddito complessivo soggetto ad IRPEF (e non la base imponibile per la contribuzione previdenziale), ma solo nei limiti del reddito d’impresa (o di partecipazione) di cui esso si compone. Sugli altri redditi del contribuente, la progressività dell’IRPEF viene ripristinata considerando, ai fini degli scaglioni, anche l’importo corrispondente all’ACE. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Infatti, a norma dell’articolo 1 del D.L. n.201/2011 e del decreto attuativo 14 marzo 2012, per le imprese IRPEF si considera, in luogo dell’incremento del capitale proprio rispetto al 31 dicembre 2010 (riferimento d’obbligo per i soggetti IRES), l’intero ammontare del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, indipendentemente dalla sua formazione, compresa l’eventuale riserva di rivalutazione o di conferimento e con la sola decurtazione derivante dai prelievi del titolare (o dei soci) in conto utili. 86 Unico PF 2016 La conversione in credito IRAP avviene applicando all’importo da trasformare l’aliquota proporzionale per scaglioni di cui all’articolo 11 TUIR (non, quindi, quella media o quella marginale). La facoltà in esame verrà sfruttata in presenza di modesti (o nulli) redditi d’impresa da parte di imprenditori “organizzati”, e quindi soggetti all’IRAP. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Nel caso dell’imprenditore individuale, l’ACE viene determinato compilando il rigo RS37 (vedi esempio prossima slide). 87 Unico PF 2016 ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP Considerato che l’importo dell’ACE relativa all’esercizio 2015 da trasformare in credito d’imposta IRAP ammonta ad euro 4.050 (90.000 x 4,5%) e che, pertanto, tale importo rientra nel primo scaglione di reddito (da zero a 15.000,00 euro), viene utilizzata l’aliquota del 23%, relativa a tale scaglione. Pertanto, il credito d’imposta IRAP ammonta a 931,50 euro (4.050 x 23%), arrotondato a 932 euro. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Una ditta individuale, in contabilità ordinaria, presenta la seguente situazione: patrimonio netto alla chiusura del bilancio relativo al 2015 (comprensivo del risultato d’esercizio ed al netto dei prelievi): euro 90.000; reddito d’impresa (indicato nel rigo RF101): euro 1.000; altri redditi: euro 40.000; eccedenza ACE riportata dagli esercizi precedenti: euro 5.000; IRAP di competenza dell’esercizio: euro 600; acconti IRAP 2015: euro 200. 88 Unico PF 2016 ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP La quota di credito d’imposta fruibile in ciascun esercizio sarà pari a (932 / 5) = 186,40 euro (arrotondato a 186 euro). Pertanto, nel modello UNICO PF 2016 il rigo RS37 verrà così compilato: STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in cinque quote annuali di pari importo in compensazione dell’IRAP relativa all’anno 2015 e di quella relativa ai quattro periodi d’imposta successivi (l’utilizzo del credito viene effettuato direttamente nel Mod. IRAP/2016, essendo stato previsto un apposito rigo, e non nel modello F24). 89 Unico PF 2016 ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Passando alla compilazione del modello IRAP 2016, a quadro IS, andrà compilato il rigo IS85, colonna 5, indicando l’importo complessivo del credito d’imposta IRAP derivante dalla trasformazione dell’ACE, pari ad euro 932. 90 Unico PF 2016 ESEMPIO – TRASFORMAZIONE ACE IN IRAP STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Un quinto di tale importo (euro 186) va riportato al rigo IR22. 91 Unico PF 2016 Questo perché il rendimento del capitale proprio prodotto dalla società di persone ha una destinazione obbligata, vale a dire la dichiarazione dei soci, cui l’eccedenza verrà attribuita in trasparenza. Ciò significa che l’eventuale conversione in credito IRAP avviene in presenza di due condizioni ben definite: a) la quota di ACE attribuita al socio eccede il reddito d’impresa (ovvero di partecipazione) da lui dichiarato b) il socio, in virtù di altra impresa personalmente esercitata, presenta una dichiarazione IRAP STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Per le società di persone e assimilate, il rigo RS45 del modello UNICO SP 2016 non prevede (come già nel 2015) né la colonna della trasformazione dell’eccedenza ACE in IRAP né quella del riporto a nuovo. 92 Unico PF 2016 Poiché non è frequente che il socio abbia una propria impresa che paga l’IRAP, questo vincolo risulta piuttosto pesante. Sarebbe opportuno permettere al socio di “restituire” alla società l’eccedenza non utilizzata, consentendo a quest’ultima di effettuare la conversione. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le società di persone, pertanto, come tutti i soggetti “trasparenti”, non possono compensare, neppure in parte, il proprio debito IRAP con l’eccedenza ACE prodotta (Circolare n. 21/E/2015), né esse possono mai riportare a nuovo nelle proprie dichiarazioni l’eccedenza ACE non utilizzata, dovendola sempre attribuire ai soci. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Gli acconti per il 2016 94 Unico PF 2016 IL RICALCOLO DELL’ACCONTO Infatti, in questo caso, l’importo dell’acconto «storico» non deve considerare il componente negativo di reddito, per cui occorre operare (a rigo RN61/RN62) il relativo ricalcolo (e il rigo RN34 «differenza» perde il suo tradizionale ruolo di base di calcolo dell’acconto). Per i minimi v. rigo LM42 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il caso più comune di ricalcolo dell’acconto in UNICO PF 2016 è quello di chi (contribuente ordinario o semplificato) ha effettuato dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 investimenti in beni strumentali materiali nuovi, meritevole di «superammortamenti» o «supercanoni». STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il quadro RW: focus sul monitoraggio fiscale delle attività detenute all’estero 96 Unico PF 2016 Quadro RW Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria Si ricorda che il quadro RW va compilato, in generale, dalle persone fisiche (oltre che dagli enti non commerciali e società semplici ed equiparate) residenti in Italia, che detengono investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, sia ai fini del monitoraggio fiscale che per la (eventuale) determinazione dell’IVIE e dell’IVAFE dovute In particolare, l’obbligo di monitoraggio continua a sussistere, come nel precedente periodo dichiarativo, per i c/c e depositi bancari esteri che hanno raggiunto nel corso del periodo d’imposta un valore massimo complessivo > € 10.000, mentre ai fini IVAFE rileva sempre il valore medio complessivo di giacenza (soglia di € 5.000) Da UNICO 2016!! Tuttavia, si segnala che l’art. 2 della L. n. 186/2014 ha elevato a € 15.000 il limite per il monitoraggio fiscale dei c/c e depositi bancari esteri, a decorrere dal 1° gennaio 2015 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Come noto, a decorrere dal modello UNICO PF 2014 la struttura del quadro RW è stata completamente modificata. Infatti, l’art. 9, L. n. 97/2013 (c.d. “Legge Europea 2013”), ha sostituito gli artt. 4, 5 e 6, D.L. n. 167/1990, apportando una serie di importanti modifiche alla disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale” (dovrebbe riferirsi alla totalità dei c/c e depositi detenuti all’estero) 97 Unico PF 2016 Quadro RW Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria Campo 20 Le novità dell’Unico PF 2016 La struttura del quadro RW è invariata rispetto all’anno precedente, comprese le due caselle introdotte in UNICO 2015 Deve essere barrato se il contribuente adempie soltanto agli obblighi di monitoraggio fiscale, e non è anche tenuto al versamento dell’IVIE/IVAFE Deve essere barrato per indicare che esistono più di due cointestatari Campo 24 Strumento STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI di controllo per l’Agenzia!! 98 Unico PF 2016 IVAFE Quadro RW In particolare, sono stati modificati i commi 18, 20 e 21 dell’art. 19, D.L. n. 201/2011, prevedendo che il presupposto impositivo ai fini IVAFE non è più il possesso di ‟attività finanziarie all’estero”, bensì il possesso di ‟prodotti finanziari”, ‟conti correnti” e ‟libretti di risparmio” all’estero; tali modifiche sono in vigore dal 25 novembre 2014 Dalla lettura della nuova norma, le quote di partecipazioni in società estere (oltre ai crediti per finanziamenti soci in società estere, ai metalli preziosi e alle valute estere), devono essere escluse dall’ambito applicativo dell’IVAFE, in quanto non espressamente richiamate nella definizione di prodotto finanziario contenuta nel T.U.F. (art. 1, lett. u), D.Lgs. n. 58/1998); peraltro, l’Agenzia delle entrate non si è ancora pronunciata Dubbio su tali novità, e in merito si attendono chiarimenti ufficiali A decorrere dal 2014, l’IVAFE è calcolata con un’aliquota pari al 2‰ (1,5 nel 2013); per ogni c/c e i librettoSdi risparmio detenuto è sempre pari ad € 34,20 TUDIO SIRRI-G AVELLI-Zall’estero AVATTA &l’imposta ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Si fa inoltre presente che, con l’art. 9 della L. n. 161 del 30.10.2014 ( c.d. ‟Legge Europea 2013 bis”) sono state apportate modifiche in ordine all’ambito applicativo dell’IVAFE, poiché, secondo l’UE, alcune attività finanziarie detenute all’estero risultavano maggiormente tassate rispetto alle medesime detenute in Italia, risultandone una chiara violazione del principio di libera circolazione dei capitali N.B. 99 Unico PF 2016 L’intervento normativo era stato sollecitato dalla procedura d’infrazione attivata dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia (caso EU Pilot 1711/11/TAXU), per la sproporzione delle sanzioni previste in caso di violazioni relative alla compilazione del quadro RW A seguito dell’emanazione del Provvedimento 18.12.2013, denominato “Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 …”, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 38/E del 23.12.2013, che ha aggiornato, sostituendola, la Circolare n. 45/E del13.9.2010 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’art. 9 della L. n. 97/2013, c.d. “Legge Europea 2013”, ha sostituito gli artt. 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990, apportando già a decorrere dall’anno scorso una serie di importanti modifiche alla disciplina del c.d. “monitoraggio fiscale”. 100 Unico PF 2016 non vanno più comunicati i trasferimenti per cause diverse da investimenti e attività finanziarie estere (sezione I, quadro RW) nonché i trasferimenti per investimenti e attività finanziarie estere (sezione III, quadro RW); la consistenza (non solo a fine periodo) delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero rileva senza limite d’importo (in precedenza le consistenze andavano comunicate soltanto se superiori a € 10.000), ad eccezione dei depositi e dei c/c bancari detenuti all’estero, per i quali è stato “ripristinato”, in sede di conversione del D. L. n. 4/2014 (contenente la disciplina sulla “voluntary disclosure”) con la L. n. 50/2014, il precedente limite di € 10.000, ora portato a € 15.000; è stata introdotta la figura del “titolare effettivo” delle attività all’estero STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Va evidenziato, in particolare, che in base a tale disciplina, in vigore già dal modello UNICO 2014 e riproposta in UNICO 2016: 101 Unico PF 2016 AMBITO SOGGETTIVO le persone fisiche; gli enti non commerciali; le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR; residenti fiscalmente in Italia. Non soggetti a IVAFE e IVIE All’adempimento in esame sono interessate anche le persone fisiche esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di tali attività, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale e quindi della compilazione del quadro RW per le attività detenute all'estero nell’anno, a prescindere dall’importo (ad eccezione di c/c e depositi bancari all’estero): 102 Unico PF 2016 AMBITO SOGGETTIVO PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA è iscritta nelle anagrafi comunali della popolazione residente. Soltanto a fine anno è possibile verificare la residenza fiscale in Italia (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile); ha in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. Sono altresì interessati dall’adempimento in esame i cittadini italiani (persone fisiche) che, ai sensi del comma 2-bis del citato art. 2 non risultano più iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione residente poiché trasferitisi in Stati c.d. “black list” (D.M. 04.05.1999). Tali soggetti infatti si considerano, salvo prova contraria, soggetti residenti fiscalmente in Italia Attenzione! STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Occorre rammentare che una persona fisica si considera fiscalmente residente in Italia, ex art. 2, comma 2, TUIR, se, alternativamente, per la maggior parte dell’anno: 103 Unico PF 2016 AMBITO SOGGETTIVO ASSOCIAZIONI ED ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI IN ITALIA ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. d), e 73, comma 3, TUIR si considerano residenti fiscalmente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale/sede dell’amministrazione/oggetto principale nel territorio dello Stato STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, 104 Unico PF 2016 ESONERI SOGGETTIVI gli enti commerciali, società di persone/di capitali, le società cooperative e società di fatto “ad eccezione delle società semplici”; gli Enti pubblici e gli altri soggetti ex art. 74, comma 1, TUIR; gli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR) se “il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale”; i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità ex art. 6, D.L. n. 351/2001 e le forme pensionistiche complementari ex art. 17, D.Lgs. n. 252/2005. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Nella Circolare n. 38/E/2013 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che NON sono tenuti al rispetto degli obblighi del monitoraggio fiscale: 105 Unico PF 2016 ESONERI SOGGETTIVI L’Agenzia rammenta che in base all’art. 38, D.L. n. 78/2010, sono esonerati dalla presentazione del quadro RW: i contribuenti la cui residenza fiscale è determinata ex lege o in base ad accordi internazionali che prestano attività lavorativa all'estero (ad esempio, persone fisiche che lavorano presso ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) per “tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero”. L’esonero è applicabile anche al coniuge, se non esercita una propria attività lavorativa, ai figli ed ai minori a carico dei dipendenti pubblici. Non sono altresì tenuti all’obbligo in esame i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro “per i quali è prevista la notifica alle autorità locali” ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche/consolari e che mantengono la residenza in Italia ex art. 1, comma 9, lett. b), Legge n. 470/88; i c.d. transfrontalieri “limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa”. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Lavoratori all’estero 106 Unico PF 2016 ESONERI SOGGETTIVI Considerato che ora il monitoraggio fiscale non è più collegato all’esistenza delle attività estere al 31.12, l’Agenzia precisa che: “l’esonero previsto per tale categoria di soggetti deve essere riconosciuto soltanto qualora l’attività lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al rientro in Italia abbia qui trasferito le attività detenute all’estero” Circolare n. 38/E/2013 N.B. Il lavoratore all’estero è tale se nell’arco dell’anno ha lavorato all’estero per più 183 giorni, anche non continuativi L’esonero si applica fino quando sono trascorsi sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero L’esonero non riguarda la compilazione per IVIE e IVAFE STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Lavoratori all’estero 107 Unico PF 2016 ESONERI OGGETTIVI L’esonero riguarda anche le predette attività per le quali il contribuente risulta “titolare effettivo”, sempreché le partecipazioni siano amministrate o gestite da un intermediario residente. Il quadro RW NON va, quindi, compilato con riferimento: alle attività finanziarie e patrimoniali in gestione/amministrazione ad intermediari finanziari italiani; ai contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi con l’intervento di intermediari finanziari italiani in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Nella Circolare n. 38/E/2014 l’Agenzia precisa che, dopo l’intervento del citato art. 9, per l’esclusione dal monitoraggio fiscale non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi da monitorare siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo necessaria anche la “tassazione” da parte del soggetto che interviene nella riscossione degli stessi. 108 Unico PF 2016 ESONERI OGGETTIVI In mancanza di tale affidamento, le suddette attività vanno indicate nel quadro RW, evidenziando che non hanno prodotto redditi nell’anno o che sono infruttifere L’Agenzia rammenta altresì che il quadro RW NON va compilato con riferimento alle somme versate, per legge, a forme di previdenza complementare (ad esempio, “il secondo pilastro svizzero”); alle somme versate, in virtù di contratti collettivi nazionali (non per accordi individuali), a forme di previdenza complementare; alle attività oggetto di rimpatrio (fisico/giuridico) ex art. 13-bis, D.L. n. 78/2009, detenute in Italia. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Le attività estere infruttifere non vanno comunicate se affidate in amministrazione o gestione ad un intermediario italiano che ne cura i flussi (investimenti/disinvestimenti/pagamento relativi proventi). 109 Unico PF 2016 ATTIVITA’ IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO CAMBIO Almeno così si esprimono le istruzioni, seppure in contrasto con l’art. 4, c. 4 D.L. n. 167/90) Come valore iniziale si utilizza il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente (o del mese di inizio del rapporto) (Circolare n. 10/E/2014; per il 2015, Provvedimento del 14.01.2015). Per il valore finale del 2015 cfr. Provvedimento del 15 febbraio 2016 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei titoli I e II TUIR. 110 Unico PF 2016 TIPOLOGIE DI DETENZIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO Circolare n. 38/E/2013 L’adempimento in esame scaturisce dalla detenzione all’estero di consistenze a titolo di proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervenute da eredità o donazioni In presenza di più diritti reali (ad esempio, nuda proprietà e usufrutto) la comunicazione va effettuata da ogni titolare (usufruttuario e nudo proprietario, poiché “sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi imponibili in Italia”) Se le consistenze estere sono in comunione o cointestate, ciascun intestatario dovrà comunicare nel quadro RW l’intero valore della stessa e la percentuale di possesso STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 38/E rammenta che: 111 Unico PF 2016 TIPOLOGIE DI DETENZIONE DELLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO L’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 38/E rammenta che: L’adempimento in esame interessa non solo il titolare delle consistenze detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. ESEMPIO Il quadro RW va compilato dal soggetto residente in Italia delegato al prelievo su un c/c bancario estero (l’obbligo non sussiste in caso di mera delega ad operare per conto dell’intestatario, come, ad esempio, nel caso di amministratori di società) L’adempimento in esame interessa anche i soggetti che detengono le attività all’estero per il tramite di interposta persona. In merito l’Agenzia indica, a titolo di esempio, il soggetto che ha l’effettiva disponibilità di attività estere risultanti “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente), a fiduciarie estere oppure a soggetti esteri fittiziamente interposti. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Circolare n. 38/E/2013 112 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Tale definizione è stata mutuata dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007. In merito, l’Agenzia, nella citata Circolare n. 38/E, evidenzia che, con riferimento: ALLE SOCIETÀ È considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche) che: possiede/controlla le stesse direttamente/indirettamente mediante una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto anche tramite azioni al portatore (non si deve trattare di una società quotata). Tale criterio è soddisfatto se la suddetta percentuale è superiore al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale; esercita comunque, “in altro modo”, il controllo sulla direzione delle stesse STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La figura del “titolare effettivo” rappresenta una delle novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina. In base al citato art. 4, infatti, il monitoraggio fiscale non interessa soltanto il possessore “formale” delle attività estere ma anche “coloro che possono esserne considerati i titolari effettivi”. 113 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO FONDAZIONI/TRUST CHE AMMINISTRANO E DISTRIBUISCONO FONDI È considerato “titolare effettivo” la persona fisica (o le persone fisiche): beneficiaria di almeno il 25% del patrimonio (nel caso di beneficiari determinati); nel cui interesse principale è istituita o agisce la stessa (nel caso di beneficiari non determinati); che esercitano un controllo su almeno il 25% del patrimonio della stessa. L’individuazione del “titolare effettivo” va verificata con riferimento al possesso di partecipazioni/“interessenze” in società (o altri istituti giuridici) non fittiziamente interposti. Infatti, in presenza di “soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo” STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI N.B. Le novità dell’Unico PF 2016 ALLE 114 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Circolare n. 38/E/2013 Sul punto, l’Agenzia precisa infatti che: “si possono verificare distinte fattispecie a seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva” Il soggetto residente in Italia che ha una “partecipazione rilevante come definita dalla normativa antiriciclaggio” (partecipazione > al 25%) in una società che detiene attività estere deve indicare, in linea generale, nel quadro RW il valore e la percentuale della partecipazione STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Dopo aver precisato che il contribuente che detiene all’estero investimenti o attività di natura finanziaria è obbligato al monitoraggio fiscale, indicando il valore degli stessi e la quota di possesso (espressa in percentuale) nel quadro RW, l’Agenzia evidenzia che si possono verificare differenti ipotesi nel caso in cui il contribuente detenga gli investimenti/attività estere tramite società o altre entità giuridiche 115 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Partecipazioni in società italiane che detengono attività all’estero Sul punto, infatti l’Agenzia delle entrate precisa che “l’obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero” In tal caso infatti l’Amministrazione finanziaria è in grado di accertare i redditi dei soci “utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall’ordinamento interno” Diversamente, il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni in società italiane che, sommate alle partecipazioni dirette ed indirette in società estere, concorrano ad integrare, in capo allo stesso, il requisito di “titolare effettivo” di attività estere, deve indicare nel quadro RW il valore complessivo della partecipazione nella società estera, detenuta direttamente e indirettamente, e la percentuale della stessa “determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo alla partecipazione indiretta” STUDIO SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA & Arelativo SSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni dirette “rilevanti” in società italiane che detengono attività all’estero NON DEVE, con riferimento alle stesse, compilare il quadro RW 116 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Partecipazioni in società site in Paesi non collaborativi che detengono attività all’estero In tal caso assume rilevanza il valore dei beni dei soggetti controllati localizzati in Paesi non collaborativi, dei quali il soggetto residente risulta essere il “titolare effettivo”; l’ Agenzia, sul punto, precisa che: Circolare n. 38/E/2013 “Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio” STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Il soggetto residente in Italia che detiene partecipazioni “rilevanti” in società residenti in Paesi non collaborativi, non deve indicare nel quadro RW il valore delle partecipazioni, bensì il valore delle attività estere detenute dalla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa 117 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Per ragioni di semplificazione, il contribuente indicherà nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo degli investimenti/attività estere di cui risulta essere il titolare effettivo, predisponendo un apposito prospetto (da esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria) nel quale dettagliare i valori delle stesse Inoltre, l’Agenzia precisa che: “Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel quadro RW indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di «titolare effettivo».” Circolare n. 38/E/2013 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Detenzione di attività estere per il tramite di società 118 Unico PF 2016 RILEVANZA DEL TITOLARE EFFETTIVO Con riferimento allo status di “titolare effettivo” l’Agenzia precisa che: si configura anche nel caso di sottoscrizione da parte del contribuente di una polizza con una assicurazione estera, le cui attività sottostanti “siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi” da indicare nel quadro RW; rilevano anche le partecipazioni imputate ai familiari ovvero detenute in via indiretta, tenendo conto del c.d. “effetto demoltiplicativo”. Attenzione! Inoltre, il “contribuente è tenuto a verificare se durante l’intero periodo d’imposta lo status di titolare effettivo si è realizzato anche per un solo giorno”. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Partecipazioni in società site in Paesi non collaborativi che detengono attività all’estero 119 Unico PF 2016 ESEMPIO 1 Ogni comproprietario deve indicare nel quadro RW l’intero valore dell’immobile (600.000) e la propria percentuale di possesso (20%). Comproprietario quota 20% Comproprietario quota 20% Comproprietario quota 20% Comproprietario quota 20% Immobile sito all’estero (valore € 600.000) Quadro RW € 600.000 (20%) Quadro RW € 600.000 (20%) Quadro RW € 600.000 (20%) Quadro RW € 600.000 (20%) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 5 persone fisiche sono comproprietarie di un immobile all’estero del valore di € 600.000. Comproprietario quota 20% Quadro RW € 600.000 (20%) 120 Unico PF 2016 ESEMPIO 2 Il contribuente dovrà indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società. Socio 30% Società sita in Paese White List obbligazioni estere immobili esteri c/c bancario estero Quadro RW Valore partecipazione società estera STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica ha una partecipazione del 30% in una società sita in un Paese white list che possiede all’estero investimenti e attività finanziarie. 121 Unico PF 2016 ESEMPIO 3 Il contribuente NON deve compilare il quadro RW. Socio 50% Società sita in Italia 100% Società estera obbligazioni estere immobili esteri Quadro RW & ASSOCIATI STUDIO SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA c/c bancario estero Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica ha una partecipazione del 50% in una società italiana che detiene una partecipazione del 100% in una società estera la quale detiene investimenti ed attività finanziarie all’estero. 122 Unico PF 2016 ESEMPIO 4 Il contribuente “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e la relativa percentuale pari al 45% (20% + 25%). 50% Società IT 50% Socio 20% Società Paese White List Quadro RW Valore partecipazione società Paese White List e percentuale di partecipazione (45%) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione del 20% in una società sita in un Paese white list (partecipazione diretta) e una partecipazione del 50% in una società italiana che detiene una partecipazione del 50% (partecipazione indiretta) nella prima società. 123 Unico PF 2016 ESEMPIO 5 Il contribuente deve indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione nella società estera. Socio quota 26% Società sita in Paese NON White List obbligazioni Italia immobili Italia c/c bancario Italia Quadro RW Valore partecipazione in società sita in Paese NON White List STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione in una società sita in un Paese NON white list in misura pari al 26% che detiene investimenti ed attività finanziarie in Italia. 124 Unico PF 2016 ESEMPIO 6 Il contribuente deve indicare nel quadro RW le attività detenute all’estero dalla società estera. Socio quota 26% Società sita in Paese NON White List obbligazioni estero immobili estero c/c bancario estero Quadro RW Valore delle attività detenute dalla società NON White List e percentuale di partecipazione (26%) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione in una società sita in un Paese NON white list in misura pari al 26% che detiene investimenti ed attività finanziarie all’estero. 125 Unico PF 2016 ESEMPIO 7 Il coniuge del socio ha una partecipazione del 15% nella medesima società. Entrambi i soggetti sono titolari effettivi degli investimenti e delle attività della società estera e, pertanto, ciascuno deve indicare nel proprio quadro RW il valore complessivo degli stessi e la percentuale di partecipazione nella società. Socio Coniuge 15% 15% Società sita in Paese NON White List obbligazioni estero immobili estero c/c bancario estero Le novità dell’Unico PF 2016 Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione del 15% in una società estera sita in un Paese NON white list, che detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. Quadro RW coniuge: Quadro RW socio: valore attività società all’estero valore attività società all’estero (obbligazioni, immobili e c/c) e (obbligazioni, immobili e c/c) e di partecipazione (15%) percentuale di partecipazione STUDIO S(15%) IRRI-GAVELLI-ZAVATTA & Apercentuale SSOCIATI 126 Unico PF 2016 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE Per la valorizzazione delle ATTIVITA’ FINANZIARIE va fatto riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile IVAFE (2 per mille), ossia (Circ. 28/E/2012): valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute (attività negoziate in mercati regolamentati); valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati regolamentati; valore di rimborso, in mancanza del valore nominale; costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso N.B. In caso di cessione va applicato il criterio LIFO (ceduti per primi quelli acquistati in data più recente) STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Attività finanziarie – redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera 127 Unico PF 2016 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE Come evidenziato dall’Agenzia nel Provvedimento 18.12.2013 C/C BANCARI E LIBRETTI DI RISPARMIO STOCK OPTION Per i c/c bancari e i libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi va indicato, oltre alla consistenza iniziale e al valore medio di giacenza, anche l’ammontare massimo raggiunto in corso d’anno Per le stock option va indicato “quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta” Vanno indicate solo quando, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del titolo sottostante. Non vanno, inoltre, indicate nel periodo in cui il diritto non può essere esercitato, secondo il piano assegnazione, né essere ceduto. STUDIO SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA & AdiSSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Attività finanziarie – redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera 128 Unico PF 2016 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE “attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia” (mera possibilità), a prescindere dall’importo (ad eccezione della deroga per c/c e depositi bancari) Il quadro RW del mod. UNICO 2015 deve essere utilizzato sia per il monitoraggio fiscale che per la liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE N.B. Ciò crea problemi ogni qual volta le regole sono differenti Ad esempio, in caso di nuda proprietà/usufrutto: il monitoraggio è a carico di entrambi, l’imposta carico del solo usufruttuario STUDIO SIRRI-GAVELLI -ZAVATTA &èAa SSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Nel quadro RW vanno indicate le attività detenute all’estero nell’anno 129 Unico PF 2016 ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO RW E IVAFE Infatti, per quanto riguarda i depositi e i c/c bancari all’estero, mentre ai fini del monitoraggio fiscale rileva il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno (soglia: 15.000 € dal 2015), ai fini IVAFE rileva il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti (soglia: 5.000 €), a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il valore massimo complessivo annuo di un c/c bancario estero non supera € 15.000, il contribuente, ai fini del monitoraggio fiscale, non sarà tenuto alla comunicazione nel quadro RW; per quanto riguarda l’IVAFE, invece, l’imposta non sarà dovuta se il medesimo c/c bancario presenta un valore medio annuo di giacenza non superiore ad € 5.000 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Come anticipato, l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) deve essere dichiarata nel quadro RW; tuttavia, la soglia oltre la quale l’IVAFE risulta dovuta non coincide con quella rilevante ai fini del monitoraggio fiscale e della compilazione del quadro RW 130 Unico PF 2016 MOD. UNIVO PF 2016 – QUADRO RW Un c/c di valore massimo non superiore al limite di € 15.000, con una giacenza media superiore a € 5.000, non è rilevante per il monitoraggio fiscale ma va assoggettato all’IVAFE (in misura fissa, € 34,20). E viceversa Attenzione! STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 La semplificazione, tendente ad escludere la compilazione del quadro RW in presenza di valori non significativi, non fa venire meno però la compilazione dello stesso per la determinazione dell’IVAFE 131 Unico PF 2016 ESEMPIO STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Conto corrente detenuto in Svizzera cointestato con coniuge Giacenza media € 9.000,00 Picco € 13.000,00 Fruttifero di interessi 132 Unico PF 2016 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE In tal caso, il contribuente indicherà nel quadro RW: i valori complessivi iniziali e finali; la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività, rapportati alla relativa consistenza; l’IVAFE complessiva dovuta per il gruppo di attività. Tale modalità di compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che il contribuente conservi un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, nel quale specificare i dati delle singole attività finanziarie, i criteri di raggruppamento adottati nonché le modalità di calcolo dell’IVAFE STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Nelle istruzioni ad UNICO PF 2016 si legge che, in presenza di più operazioni della stessa natura, è possibile aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee, ossia caratterizzate dai medesimi codici ‟investimento” e ‟Stato estero” 133 Unico PF 2016 DOSSIER TITOLI L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per un dossier titoli detenuto presso un intermediario non residente, non è necessario indicare il valore di ciascun titolo (con criterio LIFO e giorni di detenzione) ma è possibile compilare un solo rigo con i valori iniziali e finali dell’intero dossier ed il periodo dell’anno in cui il dossier era in essere Tuttavia andrebbe conservato un prospetto esplicativo con tutti i movimenti Questa semplificazione non vale per i redditi da dichiarare nei quadri RM, RT ed RL, dove i titoli vanno considerati singolarmente. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Circolare n. 12/E/2016 Unico PF 2016 134 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE Attività patrimoniali in grado di produrre redditi imponibili in Italia costo risultante dall’atto di acquisto/contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; valore di mercato rilevabile a fine anno nel luogo in cui è sito l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza della relativa documentazione. Qualora l’immobile non sia più posseduto alla data del 31.12 va fatto riferimento al valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione; per gli immobili acquisiti per successione/donazione va fatto riferimento al valore indicato nella dichiarazione di successione/atto registrato; in mancanza, al costo di acquisto/costruzione sostenuto dal de cuius/donante; in mancanza, al valore di mercato; valore catastale, rivalutato, per immobili in Paese UE/SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Irlanda, Liechtenstein, Norvegia). In uno specifico campo del quadro RW (col. 6) va indicato il criterio di valorizzazione utilizzato. Per le attività patrimoniali estere diverse dagli immobili per le quali non è dovuta l’IVIE va indicato il costo d’acquisto o il valore di mercato all’inizio/fine del periodo di detenzione dell’anno. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Per la valorizzazione delle ATTIVITA’ PATRIMONIALI va fatto riferimento ai criteri di determinazione della base imponibile IVIE (0,76% o 0,4%), ossia (Circ. 28/E/2012): 135 Unico PF 2016 ATTIVITA’ OGGETTO DEL MONITORAGGIO FISCALE STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 Circolare n. 28/E/2012: base imponibile IVIE per immobili UE/SEE 136 Unico PF 2016 REGIME SANZIONATORIO Sanzioni in capo al contribuente Stati NON black list Obbligo di dichiarazione Stati black list ex art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990 dal 3% al 15% di quanto non dichiarato dal 6% al 30% di quanto non dichiarato € 258 dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario) La sanzione non si applica sul valore al termine del periodo di detenzione Circolare n. 12/E/2016 (col. 8 quadro RW) eventualmente ponderato per i giorni si possesso se non prolungatosi per l’intero periodo d’imposta. Per contiSTUDIO correnti e-G libretti siAVATTA tratta del medio di giacenza. SIRRI AVELLI-Z & Avalore SSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 L’art. 5, D.L. n. 167/1990 così come modificato dalla L. n. 97/2013 ha rimodulato la disciplina sanzionatoria correlata alle violazioni relative al quadro RW, prevedendo quanto di seguito sintetizzato. 137 Unico PF 2016 QUADRO RW E RAVVEDIMENTO OPEROSO Paesi non black list 2011 (2010* per A.E.) se dichiarazione presentata 2010 (2009* per A.E.) se dichiarazione omessa Paesi black list 2007 se dichiarazione presentata * Interpretazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 472/97 STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI 2005 se dichiarazione omessa Le novità dell’Unico PF 2016 ANNI RAVVEDIBILI 138 Unico PF 2016 QUADRO RW E RAVVEDIMENTO OPEROSO Ricordarsi che: b) occorre regolarizzare anche eventuali redditi non dichiarati e IVIE o IVAFE non assolta; tanto è vero che in genere il quadro RW del 2014 è stato ‘‘ravveduto’’ entro il 29.12.2015. c) l’art. 12, c. 2, D.L. n. 78/09 prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Stati ‘‘black list’’ in violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) si presumono costituiti, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, con raddoppio delle sanzioni. d) per l’accertamento della violazione di cui sopra e per le violazioni degli obblighi di monitoraggio di tali investimenti e attività finanziarie, i termini di accertamento sono raddoppiati. e) le attività finanziarie all’estero di presumono (salvo prova contraria) fruttifere di interessi, a meno che non si indichi il contrario in dichiarazione. f) per effetto dell’art. 1, c. 3, D.Lgs. n. 471/97 per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione delle imposte dirette riguardanti redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di 1/3. STUDIO SIRRI-GAVELLI-ZAVATTA & ASSOCIATI Le novità dell’Unico PF 2016 a) la VD esplica i suoi effetti sino alle violazioni commesse al 30.09.2014 (UNICO 2014)