Flessibilità in uscita
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Flessibilità in uscita
COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO DALLA LEGGE FORNERO ALLE TUTELE CRESCENTI Redatto da Ufficio Legale FLESSIBILITà IN USCITA IL NUOVO ART.18 Le disposizioni sotto riportate rientrano in un decreto attuativo del Jobs Act, approvato il 24/12/2014 dal Consiglio dei Ministri. Le commissioni parlamentari hanno 30 giorni per valutarlo, poi tornerà al Consiglio. È pertanto ancora suscettibile di variazioni fino a pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale. flessibilità in uscita LICENZIAMENTO illegittimità del licenziamento PRIMA DEL JOBS ACT si applica legge n.92/2012 Legge Fornero DOPO IL JOBS ACT solo lavoratori assunti con “Contratto a Tutele Crescenti” Illegittimità per GMS, GMO, giusta causa, motivo economico Aziende con meno di 15 dipendenti per contratti a tempo indeterminato Aziende con più di 15 dipendenti per contratti a tempo indeterminato NO REINTEGRA (ART.18) SI REINTEGRA (ART.18) ATTENZIONE: se le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti fanno superare il numero di 15 dipendenti si applica a tutti i lavoratori la normativa nuova del job act a tutele crescenti. Illegittimità per vizio di forma o di procedura disciplinare Illegittimità per GMS o GS successivo a iter disciplinare se il fatto non sussiste Licenziamento orale, nullo o discriminatorio In caso di illegittimità del licenziamento per GMS (Giustificato Motivo Soggettivo), GMO (Giustificato Motivo Oggettivo), giusta causa o per vizi di procedura, si applicano i medesimi regimi sanzionatori di cui sotto, ma con indennità dimezzate e in ogni caso nel limite massimo di 6 mensilità di retribuzione - continua a non essere mai prevista la “reintegra” NO REINTEGRA indennità decontribuita di 2 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 4 - max 24) NO REINTEGRA indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 12) REINTEGRA REINTEGRA risarcimento pari a risarcimento pari a retribuzione retribuzione persa fino a persa fino a max 12 mensilità min. 5 mensilità versamento contributi versamento contributi In alternativa alle procedure su indicate viene prevista una “conciliazione standard agevolata”: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento, in sede di conciliazione (dtl/sindacale/presso commissione di certificazione), un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato - se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione. flessibilità in uscita Licenziamento: giustificato motivo oggettivo motivo economico Licenziamento: giustificato motivo oggettivo/motivo economico Definizione: flessibilità in uscita Licenziamento per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro. ESEMPI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Cessazione dell’attività produttiva, soppressione del posto o del reparto, motivi tecnologici (introduzione di nuovi macchinari che “sostituiscono” personale), esternalizzazione delle attività di reparto, superamento periodo di comporto In caso di giudizio l’onere della prova è in capo al datore di lavoro: deve dimostrare situazioni sfavorevoli “strutturali” (es. grave e drastica riduzione dei costi) Dopo il licenziamento cosa può succedere? 1° possibilità flessibilità in uscita il datore di lavoro può decidere unilateralmente di non rischiare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e propone di conciliare prima e indipendentemente da qualsiasi azione del lavoratore Conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento una conciliazione (offerta economica) in sede dtl/sindacale/presso commissione di certificazione. Scopo: se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione (tombale) Offerta economica prevista: un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato 2° possibilità il lavoratore impugna il licenziamento impugnazione tramite lettera di avvocato o sindacato con rivendicazioni del lavoratore entro 60 gg. dal licenziamento (pena perdita del diritto di impugnare) soluzione stragiudiziale = il datore di lavoro decide di conciliare presso le sedi preposte (giudice/sindacato/dtl): modalità conciliazione transattiva: ottenimento di denaro da parte del lavoratore accettata dal datore di lavoro Scopo: evitare di andare in giudizio (in tribunale) e rapporto di lavoro estinto in modo tombale (mai più potrà impugnare) soluzione giudiziale = il datore di lavoro ignora l’impugnazione: il lavoratore ha 180 gg. di tempo dalla data di licenziamento per ricorrere in giudizio (cioè ricorso in tribunale) il giudice valuta il licenziamento “legittimo” : il “giustificato motivo oggettivo” sussiste: è giudicato vero, costo per il datore di lavoro pari a zero, spese processuali in capo al lavoratore il giudice valuta il licenziamento “illegittimo” : il “giustificato motivo oggettivo” è giudicato falso Licenziamento illegittimo flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 2 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 4 - max 24) Eliminata la reintegra, obbligatoria prima della Legge Fornero, standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) flessibilità in uscita Licenziamento: giustificato motivo soggettivo Licenziamento: giustificato motivo soggettivo Definizione: flessibilità in uscita Licenziamento per ragioni legate alla condotta del lavoratore , notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (obblighi sia lavorativi che morali) Occorre riconoscere al lavoratore il preavviso previsto dal CCNL ESEMPI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Esempi di natura “professionale” Esempi di natura “morale” diffamazione dei superiori, minacce e percosse al datore di lavoro, reiterate violazioni delle sanzioni disciplinari, alterazione dolosa delle presenze, appropriazione indebita di beni aziendali, abbandono ingiustificato del posto di lavoro (comportamento privato del lavoratore lesivo dell’immagine del datore di lavoro): resa falsa testimonianza in causa civile, molestie sessuali nei confronti di terzi, spaccio di sostanze stupefacenti in caso di giudizio l’onere della prova è in capo al datore di lavoro Dopo il licenziamento cosa può succedere? 1° possibilità flessibilità in uscita il datore di lavoro può decidere unilateralmente di non rischiare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e propone di conciliare prima e indipendentemente da qualsiasi azione del lavoratore Conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento una conciliazione (offerta economica) in sede dtl/sindacale/presso commissione di certificazione. Scopo: se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione Offerta economica prevista: un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato 2° possibilità il lavoratore impugna il licenziamento impugnazione tramite lettera di avvocato o sindacato con rivendicazioni del lavoratore entro 60 gg. dal licenziamento (pena perdita del diritto di impugnare) soluzione stragiudiziale = il datore di lavoro decide di conciliare presso le sedi preposte (giudice/sindacato/dtl): modalità conciliazione transattiva: ottenimento di denaro da parte del lavoratore accettata dal datore di lavoro Scopo: evitare di andare in giudizio (in tribunale) e rapporto di lavoro estinto in modo tombale (mai più potrà impugnare) soluzione giudiziale = il datore di lavoro ignora l’impugnazione: il lavoratore ricorre in giudizio (cioè ricorso in tribunale) il giudice valuta il licenziamento “legittimo”: il motivo alla base del licenziamento (cioè GMO oppure GMS oppure GC) è giudicato vero, costo per il datore di lavoro pari a zero, spese processuali in capo al lavoratore il giudice valuta il licenziamento “illegittimo” : il “giustificato motivo soggettivo” è giudicato falso Licenziamento illegittimo perché c’è sproporzione tra fatto imputato al lavoratore e licenziamento (cioè fatto non così grave da giustificare il licenziamento) flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 2 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 4 - max 24) Eliminata la reintegra, obbligatoria prima della legge fornero, standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) Licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale (cioè quello che il datore di lavoro ha imputato al lavoratore non è mai esistito) flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) Reintegra: risarcimento pari a retribuzione persa fino a max 12 mensilità, versamento contributi Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) flessibilità in uscita Licenziamento: giusta causa detta anche “provvedimento disciplinare” conseguente a iter disciplinare (legge 300/70 art. 7) Licenziamento: giusta causa detta anche “provvedimento disciplinare” conseguente a iter disciplinare (legge 300/70 art. 7) Definizione: flessibilità in uscita Licenziamento per ragioni legate alla condotta del lavoratore, dipende da un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro Il datore di lavoro può recedere senza dare il preavviso, vista la gravità 1. i motivi di licenziamento per giusta causa sono spesso indicati dal CCNL in uso 2. il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto da iter disciplinare (il disciplinare è normato da ciascun Ccnl) ESEMPI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): rifiuto ingiustificato di eseguire la prestazione di lavoro, insubordinazione, lavoro in nero durante la malattia, assenza ingiustificata, sottrazione di beni aziendali o di colleghi, uso “provato” di stupefacenti, abuso di alcool e incidenti successivi in caso di giudizio l’onere della prova è in capo al datore di lavoro Dopo il licenziamento cosa può succedere? 1° possibilità flessibilità in uscita il datore di lavoro può decidere unilateralmente di non rischiare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e propone di conciliare prima e indipendentemente da qualsiasi azione del lavoratore Conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento una conciliazione (offerta economica) in sede dtl/sindacale/presso commissione di certificazione. Scopo: se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione Offerta economica prevista: un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato 2° possibilità il lavoratore impugna il licenziamento impugnazione tramite lettera di avvocato o sindacato con rivendicazioni del lavoratore entro 60 gg. dal licenziamento (pena perdita del diritto di impugnare) soluzione stragiudiziale = il datore di lavoro decide di conciliare presso le sedi preposte (giudice/sindacato/dtl): modalità conciliazione transattiva: ottenimento di denaro da parte del lavoratore accettata dal datore di lavoro Scopo: evitare di andare in giudizio (in tribunale) e rapporto di lavoro estinto in modo tombale (mai più potrà impugnare) soluzione giudiziale = il datore di lavoro ignora l’impugnazione il lavoratore ha 180 gg. di tempo dalla data di licenziamento per ricorrere in giudizio (cioè ricorso in tribunale) il giudice valuta il licenziamento “legittimo” : la “giusta causa” sussiste = è giudicata vera , costo per il datore di lavoro pari a zero, spese processuali in capo al lavoratore il giudice valuta il licenziamento “illegittimo” : la “giusta causa” è giudicata falsa Licenziamento illegittimo perché c’è sproporzione tra fatto imputato al lavoratore e licenziamento (cioè fatto non così grave da giustificare il licenziamento) flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 2 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 4 - max 24) Eliminata la reintegra, obbligatoria prima della legge fornero, standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) Licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto materiale (cioè quello che il datore di lavoro ha imputato al lavoratore non è mai esistito) flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) Reintegra: risarcimento pari a retribuzione persa fino a max 12 mensilità, versamento contributi Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) flessibilità in uscita Licenziamento: giustificato motivo oggettivo soggettivo o giusta causa Licenziamento: giustificato motivo oggettivo, soggettivo o giusta causa Definizione di VIZI FORMALI: flessibilità in uscita i licenziamenti per GMO, GMS o GC sono anche impugnabili esclusivamente per un vizio di forma il vizio di forma è proprio degli atti formali, ovvero quelli per cui la legge o altro disciplina una serie di elementi costitutivi essenziali. Significa che non sono state rispettate le forme prescritte per quell’atto dunque è viziato. ESEMPI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Il licenziamento viene intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge n. 604 del 1966 (“la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato” = non viene spiegato il motivo del licenziamento) o della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (“violazione della procedura disciplinare”) in caso di giudizio l’onere della prova è in capo al datore di lavoro Dopo il licenziamento cosa può succedere? 1° possibilità flessibilità in uscita il datore di lavoro può decidere unilateralmente di non rischiare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e propone di conciliare prima e indipendentemente da qualsiasi azione del lavoratore Conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento una conciliazione (offerta economica) in sede dtl/sindacale/presso commissione di certificazione. Scopo: se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione Offerta economica prevista: un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato 2° possibilità il lavoratore impugna il licenziamento Impugnazione tramite lettera di avvocato o sindacato con rivendicazioni del lavoratore (prescrizione di 5 anni) soluzione stragiudiziale = il datore di lavoro decide di conciliare presso le sedi preposte (giudice/sindacato/dtl): modalità conciliazione transattiva = ottenimento di denaro da parte del lavoratore accettata dal datore di lavoro Scopo: evitare di andare in giudizio (in tribunale) e rapporto di lavoro estinto in modo tombale (mai più potrà impugnare) soluzione giudiziale = il datore di lavoro ignora l’impugnazione il lavoratore ha 180 gg. di tempo dalla data di licenziamento per ricorrere in giudizio (cioè ricorso in tribunale) il giudice valuta il licenziamento “legittimo” = il motivo alla base del licenziamento (cioè gmo oppure gms oppure gc) è giudicato formalmente corretto - costo per il datore di lavoro pari a zero - spese processuali in capo al lavoratore il giudice valuta il licenziamento “illegittimo” = esistono i vizi di forma che lo rendono inefficace Licenziamento illegittimo flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: il datore di lavoro deve pagare al lavoratore una indennità decontribuita di 1 mensilità per ogni anno di anzianità (min. 2 - max 6) Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) Reintegra: risarcimento pari a retribuzione persa fino a max 12 mensilità, versamento contributi Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) flessibilità in uscita Licenziamento: discriminatorio, nullo, orale Licenziamento: discriminatorio - nullo - orale Definizione: flessibilità in uscita Licenziamento avviene da parte del datore di lavoro adducendo GMO, GMS o GC, di cui il lavoratore deve dimostrare l’illegittimità o per nullità o per discriminazione In questo caso l’onere della prova è spostato sul lavoratore ESEMPI (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Discriminatorio Nulli/Illeciti Orale credo politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato, motivo razziale, motivo di genere, handicap, orientamento sessuale se intimati perché sgraditi al datore di lavoro causa matrimonio, per fruizione congedi maternità e paternità comunicato senza forma scritta e non motivato Dopo il licenziamento cosa può succedere? 1° possibilità flessibilità in uscita il datore di lavoro può decidere unilateralmente di non rischiare l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore e propone di conciliare prima e indipendentemente da qualsiasi azione del lavoratore Conciliazione standard agevolata: il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro 60 gg. dal licenziamento una conciliazione (offerta economica) in sede dtl/sindacale/presso commissione di certificazione. Scopo: se il lavoratore accetta il rapporto di lavoro è estinto con rinuncia all’impugnazione Offerta economica prevista: un assegno di importo pari a 1 mese di retribuzione per ogni anno di servizio (min. 2 max 18 mensilità), decontribuito e detassato 2° possibilità il lavoratore impugna il licenziamento Impugnazione tramite lettera di avvocato o sindacato con rivendicazioni del lavoratore (prescrizione di 5 anni) soluzione stragiudiziale = il datore di lavoro decide di conciliare presso le sedi preposte (giudice/sindacato/dtl): modalità conciliazione transattiva = ottenimento di denaro da parte del lavoratore accettata dal datore di lavoro Scopo: evitare di andare in giudizio (in tribunale) e rapporto di lavoro estinto in modo tombale (mai piu’ potrà impugnare) soluzione giudiziale = il datore di lavoro ignora l’impugnazione: il lavoratore ricorre in giudizio (cioè ricorso in tribunale) il giudice valuta il licenziamento “legittimo” : il motivo alla base del licenziamento (cioè GMO oppure GMS oppure GC) è giudicato vero, costo per il datore di lavoro pari a zero, spese processuali in capo al lavoratore il giudice valuta il licenziamento “illegittimo” : viene accertata la natura nulla o discriminatoria del licenziamento Licenziamento illegittimo flessibilità in uscita Aziende con meno di 15 dipendenti Aziende con più di 15 dipendenti No reintegra: risarcimento pari a retribuzione persa min. 5 mensilità versamento contributi Standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) JOBS ACT COSA È CAMBIATO? (EX ART. 18) Reintegra: risarcimento pari a retribuzione persa min. 5 mensilità versamento contributi Persiste la reintegra: standardizzati gli importi (prima decideva il giudice quanto dare al lavoratore) Il lavoratore può rifiutare la sentenza di “reintegra”: ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro 30 gg. dalla sentenza, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. www.synergie-italia.it