LEGIS ACTIONES

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LEGIS ACTIONES
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LINEAMENTI DI DIRITTO PRIVATO ROMANO
(di Matteo Marrone)
CAPITOLO I: Il diritto romano e le sue fonti
Varie definizioni di diritto:
¾ Diritto: 2 diverse concezioni → normativa: dir.= regola, norma
→ istituzionale: dir.= ordinamento giuridico
↓
quindi dir. Oggettivo (norma agendi)
dir. Soggettivo (facultasagendi, aspetto attivo della posizione giuridica del sogg.)
¾ Diritto ROMANO: dura per 1300 anni, da Origine di Roma (VII sec. a.C., 745 a.C.)
a Morte di Giustiniano (565 a.C.)
¾ IUS= diritto, MA: .può essere inteso sia come ogg., sia come sogg., sia potestà, luogo del dir…..
. oppure come situazione giuridica soggettiva
¾ Dir. Privato: rapporti tra individui in quanto tali (interessi privati)
Dir. Pubblico: organizzazione e funzionamento collettività
Periodi della storia del diritto romano:
1. ETA’ ARCAICA:
ƒ Periodo: da 754 a.C. a metà IIIsec. a.C.
ƒ Eventi:regime: prima monarchico (rex, senato, assemblee popolari) e poi (da fine IVsec.)
repubblicano (Senato, magistratura, assemblee popolari);espansione di Roma;potenza
militare, grandi attività commerciali
ƒ Caratteri del ius: dir. Povero di strutture, formalistico per una società rurale e SOLO per
cittadini romani
ƒ Mores: costumi giuridici dei Maiores (antichi romani)
ƒ Leges: erano tre tipi, 1.Legge delle XII tavole (451-450): lex data…v.pag.6, scritte su tavole
di bronzo distrutte nell’incendio di Roma da parte dei Galli nel 387 a.C.; 2. Leges rogatae:
proposte dal magistrato che “rogava”(interrogava) il popolo in assemblea, se sì, allora il
testo veniva ratificato dal Senato e prendeva il nome del magistrato proponente (lex+nome
mag.);3. Mores: fonte principale del diritto romano
ƒ Pontefici: avevano loro la conoscenza del dir., atmosfera di segretezza, interpretazione di
mores e di leges
ƒ IUS Quiritium: “dir. Dei Quiriti”, una delle prime collettività cittadine romane. Venivano
riconosciute posizioni giur. Soggettive assolute, cioè posizioni di potere su persone o cose:
una cosa è mia si diceva questa è “ex iure quiritium”
ƒ IUS Civile: le sue fonti sono mores, leges, interpretatio pontificale; comprende lo ius
quiritium, ma è più ampio; ma riguardava SOLO i cives romani
2. ETA’ PRECLASSICA:
ƒ Periodo: da metà IIIsec. a.C. a 27a.C., fondazione principato
ƒ Eventi:inizio guerre puniche (264a.C.), estensione di Roma
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Caratteri del ius: tutelate più posizioni giur.sogg.; riconoscimento a più negozi giur.; quindi
perdita della povertà di strutture tipica dell’età arcaica; valido anche per i non cittadini
(Peregrini), ovviamente questo per esigenze commerciali; rilevanza della Bona Fides
Fonti: mores e leges; perdita di potere e del monopolio di conoscenza dei pontefici; ruolo
maggiore del Pretore e della Giurisprudenza (laica)
Giurisprudenza: i pareri espressi dai giuristi erano considerati ius, o meglio fonte del ius
civile; i primi giuristi furono i pontefici, poi vennero i laici con attività consultiva,
insegnamento, composizione di opere giuridiche. Noti giuristi dell’epoca: G.Bruto, Publio
Mucio, Manio Manilio
IUS Civile: subisce un forte incremento. Due significati:1. più stretto, negozi e istituti solo
per icives romani; 2. più esteso, neg.e istituti per effetti con ex iure quiritium, quindi fruibili
anche da peregrini. Giudice doveva valutare bona fides
IUS Gentium: esteso anche ai peregrini, parte integrante del ius civile
IUS Honorarium: dir.risultante dall’attività creativa di alcuni organi giurisdizionali (pretori,
edili cumuli, governatori di province, magistrati). Vediamo il percorso: 367a.C., Leges
Liciniae Sextiae, istituzione del Pretore Urbano, col compito di “dicere ius”; 242a.C.,
istituzione del Praetor peregrinus, per esigenze commerciali. Quindi ius honorarium=ius
pretorio, da pretore urbano→Ius Edicendi: emanava un editto che durava un anno(come la
carica), con un programma (promesse di strumenti giudiziari)→pretori successivi
confermavano ogni volta l’editto precedente, migliorandolo→ viene così a formarsi un
nucleo edittale che si trasmetteva, il c.d. Edictum Tralaticium. C’è intento pretori di attuare
l’equità, giustizia nel caso concreto
3. ETA’ CLASSICA:
ƒ Periodo: dalla fine della repubblica romana e avvento principato fino a 305d.C., abdicazione
di Diocleziano
ƒ Eventi: sopravvivenza organi repubblicani; princeps e suoi funzionari; espansione di Roma,
società romana
ƒ Fonti: ci sono più fonti, senatoconsulti, costituzioni imperiali; sparisce attività legislativa del
popolo; il pretore non ha più ruolo innovativo del ius
ƒ Editto perpetuo: 130d.C., Salvio Giuliano, su incarico di Adriano, fa il testo definitivo
dell’editto pretorio→editto perpetuo
ƒ Giurisprudenza: più alto grado di giureconsulti (c.d. giurisprudenza classica). Esistono due
sectae di giuristi: 1.Sabiniani: Ateio Capitone è capostipite, ma il nome preso da Maserio
Sabino (3 libres iuris civilis), Cassio Longino, Salvio Giuliano (Digesta, 90 libri), che sanò
il dissidio tra Sabiniani e Proculiani. 2. Proculiani: M. Antistio La beone, ma nome da
Procuro, Petaso, Nerazio. IIsec→giuristi: Gaio (Institutiones), Pauponio; II e IIIsec→
giuristi: Papiniano, Paolo, Ulpiano
4. ETA’ POST-CLASSICA:
ƒ Periodo: dal 312, ascesa di Costantino
ƒ Eventi: non più principato; impero in due parti: pars occidentis, con capitale Roma e pars
orientis, con capitale Bisanzio (Costantinopoli); caduta dell’impero d’occ.; Giustiniano
all’impero d’ori., riconquista l’Italia
ƒ Diritto: periodo di decadenza; unica fonte del dir.è l’imperatore (cost.imperiali,quindi
scadimento del livello); studio del diritto sopravvive; Codice Teodosiano, 438d.C.; VIsec.,
Giustiniano, Corpus Iuris Civilis; differenze tra ius civilis e honorarium notevolmente
attenuate
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Fonti di cognizione del diritto romano:
Corpus Iuris Civilis: principale fonte di cognizione: Iura+Leges (nel VIsec.da
Giustiniano+leges di Giustiniano; è diviso in 4 parti: 1. INSTITUTIONES: composte da 4
libri, parte più breve e semplice del corpus, pubblicazione nel novembre 533, sono presente
forme di discorso diretto, funzione didattica; 2. DIGESTA: formato da 50 libri, parte
maggiore, ordinato bel 530, compiuto nel 533, è un’antologia giuridica (brani tratti da opere
giuridiche di classici, iura, organizzati per materia); 3.CODEX: portato a termine nel 529,
nuovo codex pubblicato nel 534 (codex repetitae praelectionis), composto da 12 libri, opere in
ordine cronologico; 4. NOVELLAE: costituzioni di Giustiniano emanate dopo il codex,
raccolte dopo la morte di Giustiniano.
Fonti di cognizione pregiustinianee: 1. ISTITUZIONI DI GAIO: scoperte nel 1816 (a Verona),
sono del Vsec., formate da 4 libri su vari argomenti (personae, res, actiones); 2. CODICE
TEODOSIANO: fatte nel 438 da Teodosio II, sono 16 libri, sono costituzioni importanti
ordinate per materia.
CAPITOLO II: Il processo
Distinzione tra processo privato e processo sostanziale
↓
↓
complesso delle attività
norme primarie per i rapporti tra uomini
volte ad accertamento e
nella vita associata
realizzazione di diritti sogg.
⇒ Azione, potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni
↓
ACTIONES, erano tipiche
LEGIS ACTIONES
In generale:
Forma di processo privato dell’età arcaica. Erano 5 riti processuali: (…per elenco v.pag.27)3 erano
dichiarative (accertamento di situazioni giuridiche incerte), 2 esecutive (realizzazione di posizioni
giuridiche certe), ma avevano alcune caratteristiche comuni:
• Validità solo per cittadini romani
• Oralità
• Rigido formalismo (certa verba)
• Partecipazione attiva di attore e convenuto
• Presenza di magistrato con iuris dictio
Si procedeva così:
ƒ IN IUS VOCATIO
L’attore, con parole solenni, chiamava in giudizio il convenuto, il quale era costretto a presentarsi
(autorizzazione all’uso della forza).
Era un atto privato.
ƒ IN IURE*
Att. e conv. erano davanti al magistrato per fissare i termini giuridici della lite; il pretore nominava
un giudice perché si passasse alla fase successiva. I contendenti compivano un atto solenne di
invocazione di testimoni che attestassero il rito ⇒ LITIS CONTESTATIO (divieto di ripetizione
della lite).
‚ APUD IUDICEM*
Att. e conv. erano dinanzi al giudice nominato prima (iudex o arbiter), un privato cittadino, che
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raccoglieva le prove ed emanava la sentenza, non era necessaria la presenza di entrambe.
* per le legis actiones dichiarative
In particolare:
LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE:
‚ Legis actio Sacramenti: più usata, più a lungo; generalis, perché utilizzabile per ogni pretesa
che non avesse legis actio. Si divide in 2: 1. Legis Actio Sacramenti in REM, riconoscimento e
tutela di posizioni giuridiche sogg.assolute, azioni reali.
Procedimento in iure: era necessaria la presenza di entrambe i contendenti dinanzi al
magistrato, presenza della cosa controversa. La parte che ha avuto iniziativa, con
festuca(bacchetta) fa atto di apprensione della cosa (affermazione solenne di appartenenza
della cosa toccando la cosa con la bacchetta). Poi vindicatio e contravindicatio, cioè pretore
dice di deporre la cosa, poi sfida dei 2 al sacramentum, atto , pegno di sacralità prima,
scommessa di pagare all’erario poi; poi ancora il pretore fa emanazione di provvedimenti per
assegnare possesso interinale o provvisorio della cosa, litis contestatio.
Procedimento apud iudicem: dimostrazione di appartenenza della cosa da entrambe le parti,
quindi giudice valuta quale sacramentum è iustum => soccombente paga all’erario.
‚ Legis actio sacramenti in personam: tutela delle posizioni giuridiche soggettive relative,
perseguimento di crediti.
Procedimento: creditore insoddisfatto agisce contro debitore affermando (in iure) ciò che esso
gli doveva: debitore poteva ammettere (confessio in iure, interruzione rito) o negare (sfida al
sacramentum). Se continua inadempimento, il creditore fa Legis actio per manus iniectionem
(v.dopo)
‚ Legis actio per iudicis arbitrive postulationem: per creditori da stipulatio e da eredità
‚ Legis actio per condictionem: per creditore con somma di denaro
LEGIS ACTIONES ESECUTIVE:
‚ Legis actio per manus iniectionem: Gaio:” per realizzazione di posizione giuridiche
soggettive per cui la legge avesse fatto espresso rinvio”; dalle XII Tavole per esecuzione di un
giudicato => manus iniectio iudicati: creditore che aveva a suo favore una sentenza (iudicatum)
contro un debitore considerato tale; si procedeva a meno che il debitore, entro 30 gg. Dalla
sentenza, non avesse pagato. Ci sono manus iniectio pro iudicati e pura…v.libro.
Procedimento: dinanzi al magistrato con presenza di entrambe, ruolo attivo inizialmente era
solo del creditore, poi pronuncia di certa verba per indicare l’importo, dichiarava di manum
inicere, afferrando il debitore, il debitore può indicare un vindex che può o meno negare il
debito
‚ Legis actio per pignoris capionem: no presenza di magistrati, né di avversario, poteva essere
anche nei nefasti
IL PROCESSO FORMULARE
Il processo fomulare nasce dall’esigenza di strutture processuali diverse, a causa dell’intensificarsi
di relazioni commerciali e dello sviluppo della società romana. Il pretore urbano consentiva e
imponeva agli interessati di litigare per formulas.
↓
la formula era un breve documento scritto dove c’era il nome
del giudice della futura sentenza e i termini della controversia
determinanti per la decisione.
Questo procedimento era appunto detto Processo Formulare, ma in realtà un solo pretore non
bastava e quindi nel 242 a.C. fu istituito il PRAETOR PEREGRINUS, per cittadini e stranieri e solo
per stranieri.
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Abolizione delle legis actiones: sempre più inadeguate, vengono graduatamente soppresse, a partire
dal 130 a.C.=> il processo formulare diviene pian piano il processo privato ordinario e così per tutta
l’età classica.
Caratteri del processo formulare: carattere unitario, cioè un unico procedimento che poteva essere
impiegato per l’esercizio delle varie legis actiones per ciascuna delle quali era prevista una diversa
formula; c’erano due fasi: in iure ed apud iudicem, ma anche nella prima fase le parti potevano
esprimere le loro ragioni, c’era meno formalismo.
Innovazioni del processo formulare: 1. non solo cittadini romani; 2. libertà di espressione delle parti;
3. uso della scrittura (formulae).
Si procedeva così:
ƒ IN IUS VOCATIO
L’attore obbligava il convenuto a presentarsi dinanzi al magistrato. Era un atto privato dell’attore;
contro il vocatus contrario si può eserciater coazione indiretta da parte del pretore. Più avanti verrà
usato il vadimonium (di struttura a noi oscura) con cui il conv. prometteva all’att. di comparire il
giorno prestabilito.
ƒ IN IURE
In questa fase venivano fissati i termini giuridici della lite; era necessaria la presenza di att. e conv.
e di un magistrato con iuris dictio. Il magistrato* con la datio actionis (con breve documento dove
vi era scritto il nome del giudice e la sintesi dei termini della controversia), una volta approvata la
formula (iudicium) concordata tra le parti, concedeva l’azione richiesta.
*i magistrati giusdicenti erano: i 2 pretori (quasi sempre loro), edile curule, governatori provinciali,
chi esercita giurisdizione secondo l’editto.
Due stottofasi: 1. EDITIO: attore indica all’avversario la formula dell’azione facendo riferimento
all’albo pretorio; 2. POSTULATIO ACTIONIS: richiesta, rivolta al pretore, di procedere con
l’azione.
. Poteva accadere, però, che il pretore ritenesse infondata o iniqua la pretesa dell’attore ⇒
denegatio actionis, con la quale la pretesa attrice rimaneva ingiudicata perché la denegatio non è
una sentenza.
. Era poi presente, come anche nelle legis actiones, la litis contestatio, che comprendeva una serie
di atti volontari: il dare iudicium del pretore, il dictare iudicium dell’att. e l’accipere iudicium del
conv. Essa aveva sia effetti esclusori: l’azione non avrebbe potuto essere ripetuta; sia effetto
conservativo: la pretesa attrice era messa al sicuro.
. Poteva nascere da parte del convenuto un atteggiamento passivo di non collaborazione chiamato
indefensio, in questo caso il pretore minacciava il conv. con diverse sanzioni.
ƒ APUD IUDICEM
“Presso il giudice”
Il giudice era di solito un privato cittadino, no organo pubblico, scelto di comune accordo tra le
parti (con il magistrato), singolo o più di tre (ma solo per processi di rilevanza sociale), il suo nome
figurava in apertura della formula. Per la scelta dei giudici c’erano apposite liste.
Si procedeva poi con l’esposizione delle ragioni da parte di entrambi cercando di dimostrare
l’inconsistenza delle prove avversarie.
Dopo tutto ciò c’era il momento della sentenza: poteva essere di condanna o assoluzione del conv.
mai dell’att.; era definitiva perché non poteva esserci appello nel processo form. perché l’appello
presuppone una certa struttura gerarchica che, essendo il giudice un privato cittadino, non poteva
esistere. La sentenza prevedeva sempre una pena pecuniaria e una obligatio iudicati (⇒ actio
iudicati dell’att.).
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œ LA FORMULA
La formula si divide in più partes (non tutte necessarie):
a) Iudicis nominatio
E’ la nomina del giudice da parte dei contendenti.
b) Intentio
Esprimeva le pretesa dell’att. Caratterizzava la formula perché ne denunciava la natura e
consentiva di stabilire il tipo dell’azione. Poteva essere certa, quando la pretesa attrice era
determinata o incerta, quando c’era la demonstratio e indicava tutto ciò che il conv. era tenuto a
fare nei confronti dell’att.
Era necessaria.
c) Demonstratio
Indicava causa, fonte, fatti che davano vita alla pretesa dell’att. Non tutte le formule l’avevano,
queste erano dette “astratte”, perché in esse non vi era espressa la causa.
d) Condemnatio
Con cui si invitava il giudice a condannare o ad assolvere il conv. E’ diversa dalla sentenza di
condanna, anche se hanno lo stesso nome. Quando si voleva che la condanna non superasse certi
limiti si inseriva una taxatio (beneficium competentiae).
e) Adiudicatio
Era presente solo nei casi di azioni divisorie e in azioni per il regolamento di confini. Autorizzava
il giudice ad “aggiudicara” ai partecipanti parti definite (ogg. di divisioni)
œ PRAESCRIPTIO
Era un rimedio a favore dell’att.: era prima della iudicis nominatio. Spesso accadeva che un
pagamento fosse rateale e che, per la l. contestatio, il creditore non potesse riscuotere il resto: allora
la praescriptio permetteva la richiesta almeno della prima rata.
œ EXCEPTIO
Era un rimedio a favore del conv.: era tra l’intentio e la condemnatio. Se le condizioni
dell’exceptio fossero state vere, il giudice avrebbe dovuto assolvere il conv., in caso contrario
condannarlo. L’exceptio veniva richiesta dal convenuto stesso. L’exceptio era un rimedio pretorio,
cioè un mezzo di attuazione dell’equità pretoria volta a correggere il ius civile. Fermava tuuto già in
in iure, diversa dalla denegatio actionis. Ma l’att. poteva porre, dopo l’exceptio, una replicatio, che,
se fondata, avrebbe dato la possibilità al giudice di non tener conto dell’exceptio.
œ AZIONI CIVILI E PRETORIE
Le azioni civili erano quelle fondate sul ius civile e lo si capiva quando a) c’era appartenenza ex
iure Quiritium; b) spettanza di un ius; c)obbligazioni per il conv. espresse con oportere.
Iuducia bonae fidei: era un’azione in personam nella cui intentio c’era scritto oportere ex fide bona
in modo che il giudice fosse invitato a decidere per il conv. secondo criteri di buona fede. Ne
consegue un’inerpretazione del giudice, fatto molto raro nelle actiones in personam.
Le azioni pretorie erano quelle fondate sul diritto onorario e avevano fondamento in alcune
clausole dell’editto. Erano rimedi alle lacune del ius civile e potevano essere utiles,
contrasposizione di soggetti e in factum. Nelle prime due nell’intentio c’era citazione di ius civile,
nell’ultima non c’era nssun riferimento.
œ ACTIO IN REM E ACTIO IN PERSONAM
Nell’actio in rem la pretesa attrice era nell’intentio ed è erga omnes. Bisognava accertare la
spettanza dell’att. di un potere assoluto sulla cosa per cui si controverte, quindi si parla di un diritto
verso una cosa ⇒ diritti reali.
Persona determinata al momento dell’azione.
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Nell’actio in personam la pretesa dell’att.(creditore) era verso un sogg. determinato(debitore),
quindi si parla di un diritto verso una persona ⇒ diritti relativi.
Erano diverse per regime processuale e per la l. contestatio.
Persona determinata prima dell’azione.
Es. l’indefensio.
œ AZIONI ARBITRARIE
La cui formula aveva una clausola (restitutotia o arbitraria), per cui il giudice, verificata l’intentio,
avrebbe dovuto invitare il conv. a restituire e condannarlo solo in caso di mancata restituzione.
Altra caratteristica: se il convenuto, su invito del giudice, non avesse restituito, a stabilire
l’importo della condanna sarebbe stato l’att. Sotto giuramento.
Solo le azionni reali avevano clausola restitutorie.
Se non c’era questa clausola, il giudice assolveva il conv. che, dopo la l.contestatio, avesse
adempiuto.
Sabiniani sostenevano che il conv. dovesse essere condannato comunque.
œ AZIONI PENALI E AZIONI REIPERSECUTORIE
Nelle azioni penali il privato, vittima di un illecito, perseguiva una pena, affittiva e punitiva,
contro l’autore. La pena poteva essere pecuniaria, percepita dalla vittima, o corporale, inflitta dalla
vittima (nel processo form. la pena era sempre pecuniaria): 1.era esercitata solo contro l’autore
dell’illecito, non contro i suoi eredi; 2.si cumulava contro più responsabili; 3.era civile o pretoria
(quest’ultima annuale, non più di 1anno da commissione dell’illecito). Era un’actio in personam.
(Esistono poi le actiones noxali: azioni penali che si esercitavano per gli illecit commessi da
sogg.a potestà, come schiavi e filii familias. La formula era data come noxalis contro l’avente
potestà, dominus o pater familias)
Nelle azioni reipersecutorie si perseguiva la res, qui intesa come ogni iteresse patrimoniale e
aveva una funzione risarcitoria. Il cumulo era escluso, era un’actio in rem e nel processo formulare
era solo pena pecuniaria.
Le azioni reali erano tutte reipersecutorie.
Col passare del tempo le az.penali tenderanno sempre di più ad unirsi a quelle reipersecutorie
facendo in modo che nascano az.miste: il “penale” esce pian piano dal diritto privato ed entra a far
parte del diritto pubblico.
Esistono poi le actiones noxali: azioni penali.
Depenalizzazione del diritto privato romano: avviene dall’inizio del principato (27a.C.), es. contro
gli eredi dell’autore si può fare azione non penale per richiesta di risarcimento nella misura in cui
abbiano tratto vantaggio dall’illecito, deroghe sempre più ampie al principio di cumulo. Presenza di
azioni mixtae: penali tra le reipersecutorie, cioè si perseguiva res e poena, si palra di queste nelle
fonti giustinianee. Azioni penali espresse con pena pubblica.
œ ACTIO IUDICATI
Era un’actio in personam che serviva per l’esecuzione della sentenza e aveva due presupposti:
1.condanna espressa in denaro; 2.il fatto che il debitore non avesse adempiuto al pagamento entro
30 giorni.
Esiste, però, anche l’infitiatio, cioè il caso in cui il conv. non fosse d’accordo con i due presupposti
e quindi contestasse l’actio iudicati. Ma nel caso in cui la contestazione fosse infondata, il
conv.avrebbe dovuto pagare il doppio della somma espressa nella sentenza.
L’esecuzione contro il iudicatus poteva essere personale quando, nel caso di mancato pagamento,
l’att. poteva tenere nelle proprie carceri il conv. finché non avesse estinto il debito o col denaro o
col lavoro; ma poteva essere anche patrimoniale e si parla a riguardo di bonorum venditio.
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La bonorum venditio era l’alternativa, introdotta dal pretore, all’esecuzione personale e avveniva
così:
Missio in bona (pretore immetteva il cred. Nel possesso dei beni del deb., funzione di custodia e
↓
conservazione)
Proscriptio (con cui si dava notizia della procedura agli altri cred., partecipazione concorsuale)**
↓
Nomina di curator bonorum (nominato dal pretore per gestire provvisoriamente il patrimonio del
↓
deb.)
Nomina di magister bonorum ( nominato dai creditori per preparare la vendita all’asta del stesso
↓
patrimonio, stabilite alcune condizioni, se approvate allora…)
BONORUM VENDITIO: chi pagava la più alta percentuale di debiti vinceva la gara →
Bonorum Emptor: cioè l’acquirente, pagava subito e c’era una sorta di
successione a titolo universale
**se entro 30gg. da proscriptio, deb. Non soddisfala cred., egli diveniva Infamis.
L’actio iudicati normalmente presupponeva un precedente iudicatum, ma si poteva talvolta dar
luogo a procedure esecutive senza avere una precedente sentenza di condanna.
Esisteva anche la cessio bonorum, cessione volontaria di tutto il patrimonio ai creditori (procedura
concorsuale, ma senza infamia e proscriptio).
œ RIMEDI PRETORI
Sono i rimedi che i pretori potevano usare nel processo formulare. Per fare ciò che il ius civile non
prevedeva in quel detrminato caso.
Es.: denegatio actionis, exceptio, actiones utiles……
1. INTERDICTA
Da interdicere (= proibire), erano ordini processuali che vietavano certi comportamenti. Erano
chiesti da un privato contro un altro. Erano di tre tipi: prohibitoria (che vietavano); restitutoria (che
ordinavano di restituire); exhibitoria (che ordinavano di esibire). Gli interdicta erano tipici ed erano
previsti nell’editto per tipi.
2. IN INTEGRUM RESTITUTIO
Era il ripristino della situazione giuridica che c’era prima dell’evento. In un contraddittorio tra le
parti, il pretore decideva se accettare le ragioni per la concessione della restituito. Spesso si parla di
in integrum restitutio quando è presente un minore di 25anni. Nell’editto erano previsti i casi in cui
il pretore avrebbe applicato questo rimedio, mai il pretore poteva rendere nulli gli effetti giuridici
già iure civile prodotti.
3. CAUTIONES
Erano espedienti pretori ai quali si ricorreva quando mancava un obbligo giuridico al compimento
di una certa prestazione e il pretore riteneva invece giusto che quell’obbligo ci fosse.
4. MISSIONES IN POSSESSIONEM
Erano disposte dal pretore con decretum. Con la missino, l’istante era autorizzato ad immettersi in
possessionem di un bene o di un complesso patrimoniale. Questi rimedi pretori si davano solo nel
caso in cui fossero previsti dall’editto. La loro funzione era diversa a seconda del tipo.
La scomparsa del processo formulare: rimasto per tutta l’età classica comincia a sparire, c’è il
concorso delle cognitiones extra ordinem; è abolito definitivamente e formalmente dai figli di
Costantino nel 342.
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COGNITIONES EXTRA ORDINEM
↓
‚ il primo caso si ha quando Augusto diede riconoscimento giuridico ai fedecommessi e stabilì la
competenza dei consoli per le controversie….poi altri casi simili.
‚ organi competenti come giudice: nelle province, i governatori; a Roma, magistrati dell’ordine
costituzionale repubblicano e funzionari nominati e dipendenti dal principe
‚ avvio di una prassi: il Principe interviene nei giudizi privati, in prima istanza ma anche in appello
‚ differenze da prima: 1.chiamata in giudizio, intervento di un organo pubblico, conv. che non
presentava era considerato “contumace”, il giudice doveva comunque valutare le ragioni
dell’assente; 2.non più divisione in iure e apud iudicem, giudizio si svolgeva dinanzi ad organo
pubblico che aveva potere di emanare la sentenza; 3.no litis contestatio; 4.assenza di formalismo,
difesa del conv. era detta praescriptio; 5.sentenza, condanna poteva essere in denaro, quindi
giudice che emetteva sentenza poteva anche imporre esecuzione forzosa.
PROCESSI POST-CLASSICO E GIUSTINIANEO
↓
‚ processo si unifica
‚ gli organi delle circoscrizioni territoriali sono anche gli organi giurisdizionali
‚ al vertice l’imperatore, come ultima istanza
‚ no potere discrezionale dei gudici
‚ fine Ivsec, proibizioni delle carceri private, ma rimane l’esecuzione personale dei debiti
‚ no pretore, no distinzione tra azioni civile e pretoria
‚ tipicità delle actiones e altri mezzi processuali si perde un po’.
CAPITOLO III: Gli atti negoziali
FATTO GIURIDICO
qualsiasi evento, volontario o no, produttivo di effetti giuridici
Ë
Ì
FATTI GIURIDICI VOLONTARI
FATTI GIURIDICI INVOLONTARI
azioni umane volontarie
eventi che si verificano indipendentemente
È
dalla volontà dell’uomo
ATTI GIURIDICI
Ë
Ì
ATTI LECITI
ATTI ILLECITI
È
atti vietati
NEGOZI GIURIDICI
Manifestazioni di volontà da parte di privati
dirette al conseguimento di risultati pratici
giuridicamente definibili in termini d’acquisto,
perdita o modificazione di situazioni giuridiche
soggettive
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œ NEGOZI GIURIDICI
Sono fatti giuridici volontari consentiti dall’ordinamento giuridico, sono atti leciti, gli effetti sono
gli stessi voluti dall’autore o dagli autori dell’atto.
1. TIPICITA’
Nelle fonti romane non c’è idea di neg.giuridico, ma ci sono degli atti che rientrano nella
descrizione di quelli che noi definiamo neg.giuridici. Si nota, però, che alcuni effetti giur.si
riconoscono solo a certi “tipi” negoziali⇒ si parla di tipicità.
2. ELEMENTI
a) Essenziali:
Elementi strutturali fondamentali del neg.giur. Il più importante è la manifestazione di volontà.
b) Naturali:
Elementi conseguenti al neg.- tipo pur nel silenzio delle parti.
c) Accidentali:
Sono clausole non essenziali, che non sono proprie dei singoli tipi negozali, ma che le parti
possono inserire. Gli elementi accidentali sono condizione, termine, modus.
3. INVALIDITA’ ED INEFFICACIA
C’è inefficacia quando il neg.non produce gli effetti propri: un neg. inefficace può essere valido
nel caso in cui sia inefficace per una causa esterna, invalido nel caso in cui sia inefficace per una
causa interna (o meglio, c’è invalidità quando nel neg.è presente un difetto intrinseco in qualche
suo elemento). Un neg. invalido può essere nullo se manca un elemento costitutivo, annullabile se
un elemento costitutivo è viziato. Non c’è distinzione tra neg.nullo e neg.inesistente, il nullo veniva
considerato ipso iure come se non esistesse.
In neg. iure civile validi potevano essere invalidabili iure pretorio.
4. CLASSIFICAZIONI
a) Forma
Sono formali i neg. in cui la volontà è manifestata in forma determinata: forma come elemento
essenziale.
Sono non formali i neg. in cui la volontà è manifestata liberamente: può avere qualsiasi forma.
b) Causa
Sono causali i neg. in cui la causa determina la struttura del neg.: causa come elemento costitutivo.
Sono astratti i neg. in cui la causa non appare dalla struttura del neg.: gli effetti neg. sono
indipendenti dalla causa (mancipatio, in iure cessio).
c) Manifestazione di volontà
Sono unilaterali i neg. in cui una sola parte manifesta la propria volontà.
Sono bilaterali i neg. in cui due parti manifestano la volontà.
Sono plurilaterali i neg. in cui tre o più parti manifestano la volontà.
Generalmente il termine “parte” è identificato con la singola persona fisica, portatrice di un certo
tipo di interesse, ma una parte potrebbe essere costituita da più persone con lo stesso interesse.
Poteva nascere nei neg. non solenni una divergenza tra manifestazione e volontà:
- Dichiarazioni fatte per scherzo o in ambito teatrale non venivano considerate
- Riserva mentale: era il caso in cui qualcuno dichiarava ciò che non voleva ⇒ validità del neg.
- Simulazione: era il caso in cui c’era la consapevolezza delle parti di non volere il neg. ⇒ neg.
simulato con relativo accordo simulatorio. La simulazione poteva essere assoluta, se le parti
dichiaravano di volere un neg., ma in realtà non lo volevano; oppure relativa, se le parti
volevano un neg. diverso da quello dichiarato.
La simulazione per i neg. non solenni portava alla nullità del neg. perché non vi era
manifestazione di volontà.
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Inoltre esistono neg.a titolo oneroso, dove ogni parte ha un vantaggio dietro corrispettivo, e neg.a
titolo gratuito, dove una parte o il destinatario ha un vantaggio senza corrispettivo.
Ci sono anche neg.inter vivos, che producono effetti in vita del/i sogg. partecipi del neg., e
neg.mortis causa, che producono effetti dopo la morte del loro autore.
Si possono distinguere i neg. in base agli effetti trovando così neg. con effetti reali, come il
trasferimento di proprietà o la costituzione o l’estinzione di diritti reali limitati, oppure neg. con
effetti obbligatori, come la nascita o l’estinzione di obbligazioni.
NEGOZI FORMALI:
œ MANCIPATIO
Era un neg. formale e ha fondamento nei mores, conferma nelle XII Tavole. Probabilmente
all’inizio aveva funzione di vendita. Faceva parte del ius Quiritium e quindi era un neg. fruibile solo
da parte di cittadini romani. Era uno dei gesta per aes et libram: atti con cui una parte conseguiva
un vantaggio ditro pronuncia di certa verba con l’impiego di metallo (aes) e di una bilancia
(libram), alla presenza, come testimoni, di 5 cittadini romani puberi e di un libripens, che reggeva
la bilancia e pesava il metallo.
Le parti di questo neg. erano il mancipio dans, o mancipante, e il mancipio accipiens. La
mancipatio, impiegata solo per il trasferimento di res mancipi (v.19.3), comportava l’acquisto di un
potere su persone o cose in favore del m.accipiens e la perdita di un potere sulle stesse nel m.dans.
Mancipatio di un fondo: doveva avvenire sul fondo stesso, con acquisto di proprietà e possesso; in
età classica non più sul fondo e non per forza acquisto anche del possesso, ma era necessaria la
traditio. (procedimento completo a pagg.75/76)
œ IN IURE CESSIO
Era un neg. Formale e solenne, più recente della mancipatio, ma precedente le XII Tavole, che la
confermano, ed era un neg. di ius civile in senso stretto e quindi fruibile solo da cittadini romani.
Le parti erano il cedente e il cessionario. Poteva sembrare quasi un finto processo, ma in realtà era
un vero neg. giuridico. C’era trasferimento del dominium su res mancipi e nec mancipi, costituiva
costituzione e rinuncia di servitù prediali e usufrutto, acquisto della patria potestas in adoptio. Ha
effetti reali; la proprietà si acquistava sempre, il possesso solo se cose mobili. Scompare in età
preclassica. (procedimento completo e pag.78)
œ STIPULATIO
E’ un neg.formale, bilaterale, le parti sono lo stipulator(stipulante) e il
promissor(promittente)……comunque v.più avanti.
ALTRE FORME NEGOZIALI:
œ TRADITIO
Era un neg.non formale, bilaterale, dall’età arcaica usata per il trasferimento di possesso, era
prevista necessariamente la consegna della cosa.
œ CONTRATTI CONSENSUALI
Erano neg.formali.
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DIVERGENZE TRA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ E VOLONTA’ REALE:
Š Errore:
Quando la divergenza tra dichiarato e voluto non è consapevole.
Esistevano vari tipi di errori tra i quali:
- Errore ostativo (o errore della dichiarazione): era un errore che escludeva la volontà e poteva
dipendere da una svista, da un fraintendimento
- Errore vizio: incide sul processo formativo per cui taluno, convinto di circostanze non vere e in
dipendenza di ciò, compie il neg.⇒ errore come vizio della volontà
- Errore di diritto: era un errore dovuto ad ignoranza o fraintendimento di norme giuridiche ⇒ neg.
valido
- Errore su elementi di fatto: era rilevante ⇒ nullità del neg. anche se doveva essere al contempo
scusabile (errore non grossolano) ed essenziale (errore che investe il neg.nei suoi aspetti
fondamentali).
Š Dolo:
Macchinazione volta a trarre in inganno l’altra persona sì che questa compia un neg.per lei
pregiudizievole che diversamente non avrebbe voluto, cioè non lo avrebbe compiuto oppure
l’avrebbe fatto ma con condizioni diverse⇒ si guarda chi induce in errore e non chi cade in errore.
L’errore in se poteva non essere rilevante, ma l’errore derivante da dolo lo era. Il dolo era sempre
rilevante, c’era dolus malus e non dolus bonus, cioè usuali furberie tollerate dal costume, non
considerato dal diritto.
Il dolo è sicuramente in contrasto con la bona fides, tanto che col passare del tempo nell’editto
(prima metà del Isec.a.C.) troviamo l’exceptio doli(mali), necessaria per invalidare i neg. dai quali
nascevano azioni che non erano di buona fede. Poteva essere praeteriti, se il raggiro era avvenuto
prima del giudizio e praesentis, se raggiro al momento dell’azione e non era però inganno, ma
comportamento iniquo.
Nel caso in cui però non ci si accorgesse del dolo e il neg. procedesse, c’era l’actio de dolo:
introdotta da A.Gallo tra il 70-60a.C., era esperibile dalla vittima contro l’autore del dolo; az.penale,
pena=al danno subito; comportava infamia; az.arbitraria; az.sussidiaria, veniva concessa solo in
difetto di altro mezzo giudiziario⇒ neg,valido, ma possibilità di ottenere condanna dell’autore di
dolo.
Š Metus:
E’ un altro vizio della volontà. E’ il timore generato dall’altrui violenza (vis): violenza non fisica,
ma morale detta anche vis compulsiva o vis animo illata, dev’essere una minaccia grave, seria.
Inizialmente il neg.con metus era valido ed efficace, ma con l’actio ex fide bona si poteva ottenere
assoluzione. Poi nel Isec.a.C. il pretore introduce l’exceptio metus: poteva essere fatta valere anche
nel confronto di terzi; la persona convenuta per un inadempimento ad un neg.sarebbe stata asolta.
Se, invece, il debitore avesse già adempiuto alla prestazione, avrebbe dovuto fare un’actio metus,
anch’essa possibile contro terzi.
Š Causa:
E’ la ragion d’essere oggettiva del neg. Ogni neg. è compiuto dal suo autore per una causa: la
causa è la funzione che s’intende realizzare attraverso gli effetti che il neg. andrà a produrre. (v.
classificazione)
Š Condictio:
Con essa si perseguivano crediti per cui l’attore pretendeva sussistere a carico dell’altra parte un
obbligo di dare con verbo oportere. Era az.civile: az.in personam; az.di stretto diritto; presuppone
una datio (come trasferimento di proprietà); presuppone che attore avesse precedentemente
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trasferito al conv.la proprietà di una res; rimedio contro il difetto di causa nei neg.astratti di
trasferimento.
GLI ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO:
Gli elementi accidentali erano delle clausole che venivano poste “all’interno” del neg. per
modificare o integrare alcuni effetti neg. tipici. I più comuni erano condizione, termine, modus.
Condizione:
‚ clausola che contemplava un evento futuro e incerto, da cui si facevano dipendere gli effetti del
neg. Il termine “condizione” indicava sia la clausola sia l’evento in se. Le condizioni erano di
due tipi: sospensive, cioè che sospendevano gli effetti del neg.(non produce effetti fino al
verificarsi dell’evento), e risolutive, cioè che risolvevano il neg.(produce effetti fino al verificarsi
dell’evento)
‚ actus legitimi: atti, neg.che non tollerano l’introduzione di condizioni, se aggiunte, invalidità
dell’atto. Es.mancipatio, in iure cessio, manumissio vindicta (neg.con certa verba)
‚ condicio iuris: quando gli effetti di alcuni atti erano subordinati al verificarsi di certi eventi.
Es.legati hanno efficacia se testamento è efficace)
‚ condiciones in praesens vel in praeteritum conlatae: facevano dipendere gli effetti del negozio da
eventi attuali o passati (né futuri, né incerti)
‚ condizioni impossibili: l’evento nella condizione poteva essere impossibile⇒invalidità del
neg.nei neg.inter vivos; nei neg.mortis causa, dottrina prevalente dei sabiniani prevede validità ed
efficacia se condizione impossibile considerata come non apposta.
‚ condizioni illecite: simile a prima. Neg.inter vivos: se giudizio di buna fede, condizione
illecita=nullità, se stipulatio, =a prima ma, prima invalidità iure pretorio, in età classica ipso iure;
Neg.mortis causa: non si considera la condizione, ma nella politica demografica di Augusto
considerata non apposta perché illecita la condizione che subordinasse acquisto dal fatto che il
destinatario della disposizione testamentaria non contraesse matrimonio
‚ condizioni positive, negativa, potestative, casuali e miste: positive, subordinano effetti del neg.al
verificarsi dell’evento della condizione; negative, …al non verificarsi di esso; potestative, il cui
avveramento dipende da un atto volontario di persona interessata (potevano essere negative, ma
per la certezza era necessario che la persona morisse; casuali, il cui avveramento dipende dal caso
o da volontà di terzi; miste, un misto tra le due precedenti
‚ condicio pendet, deficit, exstitit: pendet, cond.pende, non si è verificato ed è incerto se si
verificherà, neg.valido che non produce i suoi effetti; deficit, cond.viene a mancare,neg.cade nel
nulla; exstitit, cond.si verificata, neg.comincia a produrre gli effetti
‚ condizioni risolutive: ci si fece ricorso raramente, erano eccezioni
Termine
‚ clausola che prevedeva un avvenimento futuro e certo, dal quale si facevano dipendere gli effetti
del neg. La parola “termine” indica sia la clausola sia l’evento in se.
‚ dies: l modo con viene chiamato il termine, poteva coincidere con la data di un calendario o
evento certo
‚ iniziale o finale: iniziale(dies a quo), non produce effetti, prodotti dalla scadenza; finale (dies ad
quem) produceva subito gli effetti, cessati alla scadenza
‚ tolleranza: traditio e stipulatio no tolleranza termini finali
Modus
‚ imposizione: al destinatario di un atto di liberalità di adottare un comportamento determinato. Era
un comportamento volontario⇒accostato alla condizione potestativa
‚ efficacia: neg.modale è subito efficace e così rimane a prescindere dall’adempimento del modus
‚ Trebazio: è il primo giurista che sappiamo essersi occupato del modus
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IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI
Effetti solitamente imputati in via diretta ed esclusiva alle parti del neg.
Nuntius: il portavoce che riferisce quanto è stato inviato a riferire⇒strumento materiale come una
lettera, non è autore del neg.⇒non dichiara volontà propria. A Roma non potevano essere compiuti
con nuntius i neg.formali e solenni (≠da contratti consensuali e dei patti)
Rappresentanza organica: persone fisiche concludono neg.come organi di collettività a cui viene
riconosciuta soggettività giuridica, queste persone possono essere rappresentanti legali, che
esprimono volontà propria⇒effetti dell’atto in capo all’ente
Azioni adietizie: comportano responsabilità adiettizia, per cui, se in certe circostanze, ad assumere
obbligazione con atto lecito fosse stata una persona sogg.a potestà (alieni iuris) ne sarebbe stato
vincolato (iure pretorio) anche l’avente potestà.
‚ Rappresentanza:
Era il fenomeno per cui un sogg. autonomo, giuridicamente capace, detto rappresentante,
conclude un neg. (ed esprime quindi una propria volontà) in nome e per conto di altro sogg., detto
rappresentato, con effetti in via immediata, diretta ed esclusiva non in capo a se stesso (che sarebbe
responsabilità adiettizia, o il nuntius) ma in capo al rappresentato. Questa può essere Volontaria:
quando poteri del rappresentante sono conferiti dal rappresentato con un suo atto volontario, oppure
Legale: negli altri casi, es. tutore
Rappresentanza indiretta: concludere un neg. per conto altrui, ma a nome proprio, con effetti
imputati al dichiarante, poi trasferimento al terzo e conseguenti obblighi del terzo.
Deroghe all’esclusione della rappresentanza: Romani inizialmente contrari alla rappresentanza
diretta, concessa solo per pochi casi, es. curator furiosi, possesso, poi esteso ad altri casi: tutor
impuberis, curator prodigi, procurator omnium bonorum.
‚ Patti e contratti in favore di terzi:
Stessa disciplina della rappresentanza, quindi esclusa, deroghe nel tardo diritto romano
‚ Cognitor:
Sostituto processuale nominato direttamente dalla persona che voleva farsi sostituire nel processo.
Il suo nome era solo nella condemnatio. Gli effetti della litis contestatio erano verso il dominus litis,
a cui (e solo a lui) spetta l’actio iudicati.
‚ Procurator ad litem:
Nomina informale, anche in assenza dell’avversario.
CAPITOLO IV: Le persone
CAPACITA’ GIURIDICA E CAPACITA’ DI AGIRE
Capacità giuridica:
‚ idoneità ad essere titolari di dir.ed obblighi o di situazioni giur.sogg.
‚ dir.romano: persona era la persona fisica e basta; non tutti gli esseri umani avevano cap.giur. (sì i
liberi, no gli schiavi)
‚ oggi: per tutti gli esseri umani (persone fisiche); per alcune entità, organizzazioni (persone
giuridiche)
Capacità di agire:
‚ idoneità ad operare direttamente nel mondo del dir. ⇒ compiere personalmente atti giur. Secondo
i romani, tutti gli esseri umani giuridicamente erano persone: i liberi potevano avere capacità giur.,
gli schiavi no; la capacità di agire era riconosciuta a persone intellettualmente capaci, ma non
presupponeva necessariamente la capacità giur.
‚ dir.romano: non presuppone cap.giur.; per persone intellettualmente capaci
‚ oggi: presuppone cap.giur.; per persone intellettualmente capaci (no minori, no infermi di mente)
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CAPACITA’ GIURIDICA. I TRE STATUS
Lo schema degli status è un sistema proposto dai giuristi romani per capire meglio la capacità
giur.delle persone fisiche. Lo status corrisponde alla posizione giur.di una persona:
STATUS LIBERTATIS, comunità di uomini liberi
STATUS CIVITATIS, comunità cittadina (Stato romano)
STATUS FAMILAE, famiglia
Chi ha tutti e tre gli status ha cap.giur.
Esistono persone sui iuris, persone giur.capaci, sono liberi cittadini romani non sogg. a potestà
(pater familias); ci sono anche persone alieni iuris, persone giur. incapaci, sogg. ad altrui potestà.
1. STATUS LIBERTATIS
Liberi
Liberi si nasceva o si diventava: erano detti ingenui i liberi nati da madre libera, liberti gli schiavi
liberati.
Servi
La schiavitù è un istituto antico conosciuto anche alle XII Tavole, aumentò a causa delle numerose
guerre che portarono molti prigionieri e di conseguenza molti servi.
‚ fonti della schiavitù: nascita da madre schiava; cattura del nemico; postliminium, cittadino
romano catturato e divenuto schiavo avrebbe riavuto libertà e cittadinanza se fosse tornato in
patria
‚ Condizioni giuridiche dei servi: come persone sono la categoria delle personae(principio con il
quale lentamente si raggiunse una maggior considerazione nei loro confronti), come ogg.di
proprietà sono res, per lo più res mancipi. Non hanno cap.giur. Unioni tra servo e serva non hanno
valore per il diritto (contubernium, no matrimonio). Sono alieni iuris, con dominicia potestas
‚ rilevanza giur.dei comportamenti volontari dei servi: riconoscimento di una certa cap.d’agire, per
migliorare la posizione giur.del dominus ⇒come ogg.d’acquisto
‚ responsabilità nossale: regola per cui, contro un servo altrui responsabile di delicata, la vittima
può esercitare direttamente vendetta, salva la facoltà del dominus di evitare sia l’impossessamento
sia la pena corporale col pagamento di una pena pecuniaria
‚ peculio: inizialmente un gruzzoletto di denaro (guadagno dei servi stessi), poi bene di diversa
natura. Proprietario del peculio era del dominus, ma si ammise che i servi potessero trasferire
possesso delle res peculiari, salva la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni monento
(ademptio peculii)
‚ obbligazioni naturali: che non danno luogo ad actiones (uniche azioni che i servi potessero fare).
Es.: servo può adempiere agli obblighi assunti con atto lecito anche se i terzi non potevano
costringerlo e negazione al dominus del diritto di pretendere dal terzo restituzione di quanto il
servo gli avesse dato
‚ azioni adiettizie: azioni concesse dal pretore (dal IIsec.a.C.) ai terzi contro il dominus il cui servo
non avesse adempiuto ai propri impegni verso i terzi. Dette adiettizie perché responsabilità
aggiunta del dominus su quella del servo. Erano 1. Actio quod iussu: presupponeva che impegno
del servo verso il terzo fosse stato assunto dopo autorizzazione (iussus), dal dominus, rivolta al
terzo, di negoziare col servo, assumendo il dominus ogni rischio. 2. Actio esercitoria:
presupponeva che proprietario del servo fosse exercitor navis, l’armatore, che poteva affidare
gestione della nave ad un proprio schiavo. 3. Actio de peculio et de in rem verso: esistenza di due
taxationes, presupponeva stima del peculio…
‚ liti di libertà: quando status libertatis era in discussione⇒processo di libertà, causa libertatis.
Prima era un legis actio sacramenti in rem, poi nel processo form., formule come rei vindicatio.
Competenza dei consoli e poi praetor de libertatis causis, giudicavano extra ordinem.
‚ CESSAZIONE STATO DI SCHIAVITU’: atto di affrancazione del dominus⇒MANUMISSIO,
poteva essere fatto solo dal dominus, 3 tipi:
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‚ Manumissio vindicta: neg.formale e solenne, actus legitimi; rito: dinanzi al magistrato con
dominus e servo, adsertor in libertatem dichiarava libero il servo toccandolo con festuca, dominus
non si opponeva, magistrato pronunciava addictium secundum libertatem e il servo era libero.
‚ Manumissio censu: meno praticata. Quando c’era redazione nelle liste del censo, autorizzazione
del dominus con parole solenni, desuetudine in età postclassica
‚ Manumissio testamento: più diffusa. Disposizione testamentaria⇒mortis causa, necessità di
termini imperativi, possibilità di condizioni sospensive o termini iniziali
‚ manumissio pretorie: da età repubblicana, uso di forme diverse: inter amicos e per epistulam, non
riconosciute da ius civile
‚ manomissione fidecommissaria: indiretta; testatore dice all’erede o altro onerato di procedere alla
manumissio di un servo, se rifiuto poteva essere costretto extra ordinem
‚ nuove forme di manomissione: in sacrosantis ecclesis, per mensam
‚ acquisto automatico della libertà: raro. Prigioniero di guerra con il postliminium,per disposizione
imperiale (anteriore a Vespasiano): libera la serva venduta a patto che non venisse prostituita e se
patto violato
‚ limitazioni alla libertà di manomettere: lex Fufia Canina (2a.C.), manumissio testamentaria; lex
Aelia Sentia (4d.C), ogni tipo di manomissione, se gli schiavi avevano condotta turpe o per
manomissioni in frode ai creditori. Queste leggi abolite da Giustiniano.
Liberti
Schiavi liberati. Minore considerazione sociale, discriminazioni per il diritto pubblico: ex dominus
detto patrono godeva nei confronti del libero il diritto di patronato (ius patronatus)→ trasmissibile
mortis causa ai discendenti; potestà che doveva comportare forti poteri di coercizione prima, dovere
del liberto di prestare al patrono obsequium e reverentia poi ⇒prima, prestazione di operae; poi,
giuramento al dominus con cui prometteva che, una volta liberato, avrebbe prestato le operae
richieste; aspettative successorie del patrono sui beni del liberto, diritto alla tutela legittima,
prestazione di alimenti
Personae in causa mancipii
Liberi e cittadini romani, ma assoggettati alla potestà di altra persona…..erano i Filii Familias:
potevano vivere in matrimonio e avere figli legittimi; no cap.giur.; erano alieni iuris
Altre situazioni di dipendenza personale
Addicti: debitori insolventi dal magistrato assegnati al creditore nella legis actio per manuis
iniectionem
Ducti: …dal creditore su autorizzazione del magistrato
Nexi: v.obbligazioni
Colonato: sviluppo durante il Basso impero. Coloni: persone libere di umile condizione, piccoli
affittuari di terre, vincolati alla terra che coltivavano, limitazioni alla cap.giur. e di agire.
2. STATUS CIVITATIS
Cives romani
Si nasceva (nati da padre cittadino in matrimonio legittimo, nati da madre cittadina) o si diventava
(schiavi liberati, concessione dallo stato romano)
Peregrini
‚ Persone libere, ma non cives: si applicava diritto della collettività a cui appartenevano
‚ a volte concesso ius commercii (con mancipatio) e raramente ius connubii (iustae nuptiae con
cittadini romani)
‚ categoria privilegiata: Latini (di più i latini prisci), cittadini della città laziali vincolate a Roma da
alleanze
‚ peregrini dediticii: gradino più basso della scala gerarchica dei peregrini
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3. STATUS FAMILIAE
Per avere cap.giur. bisognava essere sui iuris, ≠da alieni iuris che sono: 1. personae in causa
mancipi (mancipium); 2. fili familias (patria potestas); 3. donne (manus).
Familia proprio iure dicta
Istituzione di diritto arcaico. Gruppo unitario composto da una sola persona sui iris e di altre
persone sogg.a sua potestà; maschi sui iuris erano i Pater familias, idea dell’attitudine ad esercitare
la patria potestas⇒struttura fortemente patriarcale: donne potevano, se sui iuris, essere titolari di
diritti e doveri, ma mai di potestà familiari, donna sui iuris era familiae sue et caputet finis (inizio e
fine della sua famiglia)
Sponsali
Con sponsio il pater familias della donna o lei stessa se sui iuris facevano al fidanzato promessa di
matrimonio⇒ sponsalia, vincolo giuridico all’adempimento
Matrimonio
Requisiti per il matrimonio legittimo (iustae nuptiae):
‚ connubium
‚ età pubere
‚ consenso reciproco degli sposi
Connubium: attitudine a vivere in matrimonio legittimo con l’altro coniuge, una sorta di cap.civile;
doveva essere tra cittadini romani, divieto di connubium tra patrizi e plebei fu rimosso nel 445a.C.
dalla lex Canuleia; collegato al divieto di matrimonio tra parenti.
Lutto vedovile: deriva dai mores. Divieto per la vedova di risposarsi prima del decorso del tempus
lugendi, 10 mesi dalla morte del marito; la violazione del lutto vedovile comportava dapprima
sanzioni di carattere sociale, poi infamia ed in età postclassica la perdita dei lasciti disposti in suo
favore nel testamento del primo marito.
Concezione romana del matrimonio: matrimonio consisteva nel fatto in sé della convivenza stabile
di due persone di sesso diverso, con la volontà costante di vivere in unione monogamica come
marito e moglie (affectio maritalis) ⇒matrimonio romano era prima un fatto sociale poi giuridico.
Conventio in manum: con cui la moglie cadeva sotto manus del marito⇒ moglie incorporata (di
diritto) nella famiglia del marito, mutava status familiae e perdeva ogni legame con i parenti di
prima. In età arcaica i matrimoni cum manu costituivano la regola, quelli sine manu l’eccezione, in
fine età repubblicana era il contrario, in età postclassica c’è la scomparsa del matrimonio cum manu.
Struttura: no c’era un rito; requisiti di validità (v.prima); se non c’era affectio maritalis, c’era
concubinato e non matrimonio; monogamico; inizio della convivenza+affectio maritalis(che poteva
esprimersi ma non era certa) comportavano inizio del matrimonio
Effetti: solo figli nati da iustae nuptiae erano legittimi e quindi sotto patria potestas; donna con
dignità sociale e giur.del marito; dovere di fedeltà tra i coniugi; divieto di donazione tra i coniugi;
reciproche aspettative successorie; tra i coniugi è esclusa l’actio furti
Divorzio
Se c’era affectio maritalis e convivenza il matrimonio si scioglieva per:
‚ morte (marito o moglie)
‚ mancanza affectio maritalis
‚ interruzione convivenza
Divortium, da divertere=allontanarsi
↓
no formalità (tranne che per la manus); scioglimento matrimonio (se c’era coniuge imputabile del
divorzio, sanzione)
In età postclassica, influenza del cristianesimo, trasformazioni⇒divorzio limitato ma non abolito;
ripudio lecito solo in alcuni casi
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Dote
Dos, istituto romano arcaico. Una o più cose che la moglie, il suo pater familias o un terzo
conferivano al marito come dote: profecticia (se del pater familias) o adventicia (negli altri casi)
Funzione: inizialmente per compensare la figlia delle aspettative ereditarie che perdeva
andandosene dalla famiglia originale; sciolto il matrimonio la dote tornava alla moglie
Modi di costituzione: 1. Dotis Datio: trasferimento di proprietà in favore del marito, indicava un
effetto, non un neg. (effetto reale), immediatamente effetto traslativi del dominio; 2. Dotis
Promissivo: stipulatio con dotis causa, era un neg.giur., marito diveniva così creditore (non
proprietario), effetti obbligatori: 3.Dotis Dictio: neg.solenne (esclusivo della dote, con certa verba),
effetto solo obbligatorio, scomparve in età postclassica
Tempi di costituzione: prima del matrimonio e/o in previsione di esso; dotis dictio e promissivo
dotis si consideravano in condizione sospensiva (tacita)
Condizione giuridica dei beni dotali: marito diventa titolare dei beni e dei diritti dotali; actio rei
uxoriae, per restituzione dei beni della dote; lex iulia de fundo dotali, divieto per il marito di
alienare beni immobili della moglie, concetto che in fondo la dote appartiene alla moglie
Filii familias
Sono liberi, cittadini romani, alieni iuris (patria potestas), no cap.giur.; nati da madre legittima, se il
padre era filius familias era sotto patria potestas dell’avo paterno; per adozione: adrogatio,
adozione di un sui iuris, adoptio, adozione di alieni iuris.
Adrogatio: 1.procedimento: partecipazione dei comitia curiata; pontefice risiedeva l’assemblea;
precedenti indagini sui 2 sogg.interessati; se parere positivo, rogatio del popolo (assenso); poi
formula più usata per rescriptum principis. 2. effetti: da sui iuris ad alieni iuris e con lui anche le
altre persone sottostanti; successione universale inter vivos
Adoptio: alinei iuris/filius familias che passa dalla famiglia d’origine alla famiglia dell’adottante
spezzando ogni vincolo con la famiglia d’origine⇒superamento dell’antico principio che patria
potestas si estinguesse solo con la morte del pater familias....v.pag.134
Legittimazione: per successivo matrimonio→filii come se fossero nati già in un matrimonio
legittimo.
Posizione personale: patria potestas comportava il ius vitae ac necis (diritto di vita e di morte), ma
sanzioni per abuso di questo diritto, scomparsa in ultima età classica
Rapporti patrimoniali: sono senza cap.giur.; hanno il peculio→possibilità di disporre a titolo
oneroso del possesso delle cose peculiari e quindi di trasferimento della proprietà perchè erano res
nec mancipii; obligationes naturales; lentamente azione nossale verso pater familias venne
meno⇒azione penale direttamente contro filius; riconoscimento ai filii di assumere obligationes
civiles, ma cap.riconosciuta ai soli maschi e preclusa azione personale e patrimoniale (nel 69-79d.C.,
Vespasiano, divieto di mutui in denaro ai filii); cap.di stare in giudizio, sin da ultima età
repubblicana.
Peculio: Castrense(ordinario): beni comunque acquistati dai filii con il servizio militare e venne
considerato del filius potendone disporre mortis causa, inter vivos, a titolo oneroso, gratuito e no
potendo il pater f. avocarlo a sé. Quasi castrense(speciale): esteso ai guadagni, ai beni e diritti
acquistacti dal filius, proventi ricavati da funzioni civili, attività forensi
Bona adventicia: beni provenienti da successione materna o comunque dal lato materno, ma
amministrazione e godimento erano del pater, che però non poteva alienarli
Cessazione dello status di filius familias: mancipatio (personae in causa mancipii); manus del
marito; perdita di libertà; perdita cittadinanza; diventa sui iris.
Morte del pater familias: estinzione patria potestas (filii diventano pater familias); paragonata alla
perdita di libertà o cittadinanza
Emancipatio: quando filius viene emancipato per re volte per consentirgli di uscire dalla famiglia di
appartenenza, diventando sui iris; in età postclassica era più semplice, ci voleva solo una
dichiarazione.
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Donne in manu
Sono libere, alieni iuris. Si dicono in manu per effetto della conventio in manum, che si poteva
avere con o senza matrimonio: poteva esserci conventio per donne sui iuris (che diventavano alieni
iuris) o per filiae familias (che lasciavano famiglia d’origine⇒da patria potestas a manus).
Conventio in manum: si compiva mediante 1.usus: convivenza con il coniuge per un anno, la donna
poteva interromperlo allontanandosi per tre notti(usurpatio trinoctii, non più in età classica);
2.confarreatio: arcaico, solenne rito religioso, certa verba più 10 testimoni, sacrificio a Giove con
pane di farro (decadenza già in età classica); 3.coemptio: mancipatio per acquisto manus, oggetto
era la donna, alienante era o la donna sui iuris o suo pater familias, acquirente il marito sui iuris o
suo pater familias (scomparsa in età postclassica).
Donna cum manu era come una figlia per il marito, c’era cessazione della manu, con ad es. la
diffarreatio
Parentele ed affinità
Agnatio: (prevista solo per cittadinmi romani) vincolo tra componenti della stessa famiglia,
prescindeva dal vincolo di sangue. Alla morte del pater f. la famiglia veniva divisa in tante famiglie
quanti erano i filii f., ma agnatio non si estingueva, parentela solo in linea maschile. C’era
estinzione per emancipatio, datio in adoptionem, coemptio di filia f., conventio in manum, perdita
cittadinanza o libertà
Cognatio: parentela di sangue in linea maschile e femminile, dopo tempo riconosciuti stessi effetti
giur.dell’agnatio
Linee e gradi di parentela: linea retta→ascendenti e discendenti tra loro (es.genitori-figli), linea
collaterale→ascendente in comune (es.fratelli-sorelle, zio-nipote). Gradi: linea retta→conto delle
generazioni senza contare generazione maggiore; linea collaterale→conto delle generazioni senza
contare ascendente comune
Adfinitas: legame che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge, c’è anche qui linea retta e
collaterale e i relativi gradi
Alimenti: mezzi di sostentamento, stabilità (da prima età classica) tra agnati e cognati; idea di
sanzionare, pretese alimentari tra parenti più vicini quando fu riconosciuta cap.giur. e d’agire ai filii
Capitis deminutio
Mutamento di status con cui si spezzano vincoli di agnatio:
Capitis deminutio maxima→ perdita status libertatis
Capitis deminutio media→ perdita status civitatis
Capitis deminutio minima→ perdita status familias
Limiti alla capacità giuridica
Infamia: per persone con comportamenti riprorevoli loro imputabili (es. persone con mestieri turpi o
ritenuti tali: prostitute, gladiatori...); per persone condannate ad alcuni crimini; per persone
condannate per responsabilità proprie in certe actiones (es. de dolo, furti...)
Gli infames e gli ignominiosi avevano grave incapacità di diritto pubblico; divieto di postulare pro
aliis, nominare cognitores e procurator ad litem per altri
Capacita giuridica delle donne: no cap.nel diritto pubblico; in diritto privato: no patria potestas (solo
maschile), no adrogatio, no adoptio, no tutore o curatore, divieto di postulare pro aliis, divieto
intercedere pro aliis
Età
Puberi e impuberi:
↓
Ì
cap.fisiologica contrario dei puberi
di generare o
↓
cmq apparenza
infantes: fino a 7anni (no eloquio ragionevole)
infantes maiores: impuberi dopo i 7anni
Maschi diventavano puberi a 14anni, le femmine a 12. Cap.d’agire: solo per i puberi (pienamente se
maschi), totalmente negata agli infantes, poco riconosciuta agli infantes maiores
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Tutela degli impuberi: è istituto di ius civile e poteva essere: 1.legitima, chiamato agnatus proximus,
agnato di grado più vicino all’impubere; 2.testamentaria, a cui si ricorre solo se non c’è
disposizione testamentaria; 3.dativa, (lex Atilia del 210a.C.) pretore con potere di nominare un
tutore a impubere sui iuris.
Caratteri: la tutela è un isituto potestativo e protettivo, potere nell’interesse della famiglia per
conservazione patrimonio familiare+assistenza e protezione pupillo. La tutela era per cittadini
romani maschi (donna solo in alcuni casi e per influenza della cultura ellenistica)
Poteri del tutore: Auctoritas→dichiarazione di volontà integrativa a quella espressa dal pupillo,
legittimazione ad intervenire in atti negoziali del pupillo infantia maiores; tutore: ammesso alla
gestione del patrimonio pupillare, acquistare e trasferire possesso (limite dell’oratio severi del 195),
rappresentante diretto. Responsabilità: la tutela ha fine con l’inizio della pubertà, è chiamato quondi
a rendere conto della gestione tutelare. XII Tavole, Actio rationibus distrahendis, per l’ex pupillo
verso il tutore; in età preclassica: actio tutelae, reipersecutoria, buona fede, infamante
I minori di 25 anni
Circa nel 200a.C., Lex Laetoria con l’actio legis laetoriae: contro chi, negoziando con un minore di
25anni, pubere e sui iuris, l’avesse raggirato; era un’actio populares, penale, infamante (desuetudine
in età postclassica)
Curator minoris: assisterlo nella gestione degli affari, il suo consenso era garanzia per i terzi,
poteva gestire direttamente il patrimonio del minore, rappresentante indiretto
Venia aetatis: in età classica, venne fatta la concessione di questa venia aetatis ad alcuni minori di
25anni, in modo che potessero amministrare liberamente il patrimonio e i propri affari, ma non
avrebbero potuto invocare i rimedi pretori a favore degli adolescenti (v.poco prima)
Furiosi e prodigi
↓
↓
infermi di incapaci di amministrare i propri
mente, no
beni per inettitudine pratica
cap.d’agire
Se sui iuris, erano soggetti a cura, con agnatus proximus (curator furiosi, curator prodigi). In età
preclassica: magistrato nominava il curator (cura honoraria)
Casi d’incapacità d’agire
Sordi, muti....: cap.d’agire, ma impossibilitati nell’esercitarla⇒magistrato nominava dei curatori
speciali
Tutela muliebre
La donna pubere e sui iuris aveva tutor mulieris, tutela legitima, testamentaria, dativa. No gestione
del patrimonio, assistenza e controllo gestione patrimoniale. Scomparsa totale in età postclassica.
Lex Iulia et Papia Poppaea: donne ingenue con tre figli o liberte con 4 figli avevano
riconoscimento della cap.giur., ius liberorum, nel 410 concesso a tutte le donne
Persone giuridiche
Sono due:
Corporazioni: aggregazione di persone con propria organizzazione interna, base personale; divise in
tre: 1.popolus romanus, collettività di cittadini romani politicamente organizzati (riguardava diritto
pubblico); 2.civitates, municipia(cittadini romani) e colonie(Latini coloniali), agglomerati urbani
fuori Roma e con autonomia amministrativa; 3.collegia, associazione di minor importanza, scopi di
culto, artigiani, commercianti, detti anche sodalitates, almeno tre persone. La capacità delle
corporazioni: civitates e collegia hanno cap.giur.di diritto privato, beni in possesso e in proprietà,
creditore e debitore.
Fondazioni: complesso patrimoniale volto ad uno scopo, base patrimoniale. Eredità giacente:
complesso ereditario nell’intervallo tra morte ereditando e accettazione ereditaria...non appartiene a
nessuno. Piae causae: lasciti a favore di corporazioni religiose vincolandone il reddito a scopi di
culto o beneficenza.
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CAPITOLO V: Le cose
RES: significati vari, entità materiale, porzione limitata del mondo esterno. Sono “beni”
↓
Varie distinzioni:
‚ Res corporales: cose che possono essere toccate, uniche suscettibili di possesso
Res incorporales: cose che non si possono toccare, entità suscettibili di essere considerate come
ogg.di ius→IURA: dir.sogg.o situazioni giur.soggettive (no dir.di proprietà,
considerato res corporales per il concetto di appartenenza, v.libro)
‚ Cose in commercio: ogg.di proprietà privata e di rapporti giur.patrimoniali
Cose fuori commercio: il contrario; res divini iuris (res sacrae,res religiosae, res sanctae),
contrapposte alle res huamni iuris (res publicae, in commercio solo se
reddito per lo Stato; res privatae, in commercio)
‚ Res mancipi: fondi su suolo italico; schiavi; animali da tiro e da soma; servitù rustiche→per il
trasferimento di proprietà è necessaria mancipatio
Res nec mancipi: tutte le altre, è sufficiente la traditio
Questa distinzione è stata mantenuta in tutta l’età classica, perdita di valore nella postcalssica,
scomparsa con Giustiniano
‚ Beni mobili: animali e ogg.inanimati trasportabili e gli schiavi
Beni immobili: suolo insieme a ciò che vi aderisce stabilmente
Distinzione rilevante per l’usucapione e il possesso, per il trasferimento di proprietà solo in età
postclassica
‚ Cose fungibili: cose che rilevano in rapporto al peso, numero, misura (c’è un equivalente)
Cose infungibili: che vengono in considerazione per se stesse, nella loro individualità
Genere: come cose fungibili, ma sostituibilità e non appartenenza ad una categoria
Specie: come cose non fungibili, cose perfettamente individuate
‚ Cose consumabili: una sola utilizzazione
Cose inconsumabili: uso continuato
‚ Cose divisibili: suscettibili di essere materialmente divise senza perire e senza apprezzabile
giudizio economico
Cose indivisibili: il contrario
‚ Cose semplici: unità naturale (es.pietra, schiavo)
Cose composte: più semplici cose congiunte artificialmente (es.armadio)
Cose collettive: più cose semplici non congiunte, ma considerate unitariamente (es.gregge)
‚ Frutti: frutti naturali sono prodotti di piante e animali; esistono solo quando sono separati dalla
cosa madre, prima erano solo partes. Es. attività lavorativa dei servi
Diritti reali
Diritto soggettivo su cosa, a carattere assoluto, opponibile a tutti i membri della collettività,
caratterizzati dalla tipicità.
Diritto di proprietà: potere illimitato di godimento e disposizione del bene che ne è oggetto
Diritti reali su cosa altrui: di godimento e di garanzia
PROPRIETA’
Diritto soggettivo di natura reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa una signoria generale.
Ha dei limiti: limitazioni legali, imposte dall’ordinamento giuridico, alcune interferenze dovevano
essere tollerate (es. immissioni di fumo, acqua se dipendenti da uso normale dell’immobile);
volontarie, con costituzione di diritti reali limitati (Elasticità: venuti meno si ritorna alla situazione
iniziale). L’estinzione si può avere solo per un fatto, no per mancato esercizio.
Proprietà nel diritto romano: inizi in età arcaica, prima si parlava di appartenenza poi diventata
proprietà, si diceva “ex iure quiritium”, in età repubblicana “dominium ex iure quiritium”, istituto di
ius civile
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Dominium ex iure Quiritium: solo per cittadini romani; ad oggetto potevano esserci res corporales;
res mancipi e nec mancipi; mobili ed immobili (quest’ultimi solo se res mancipi)
Origini proprietà privata immobiliare a Roma: terre, dette ager publicus, godimento esclusivo ai
privati, poi alcune assegnazioni a carattere definitivo; assegnazioni con limitatio, rito per
determinare i confini dell’appezzamento, tra ciascun appezzamento doveva esserci almeno uno
spazio di almeno 5piedi (30 cm)
Potere assoluto e illimitato: 1. non previsto un divieto generale di atti emulativi; 2. proprietà civile
immobiliare, esente da tributi (solo nel 292 con Diocleziano); 3. illimitato sia in altezza che in
profondità (usque ad sidera, usque ad inferos)
Modi d’acquisto: erano di ius civile o di ius gentium.
A titolo originario: occupazione
accessione
specificazione
A titolo derivativo: mancipatio
in iure cessio
traditio
legato per vindicationem
adiudicatio
pagamento litis aestimatio
Occupazione
Presa di possesso di cose che non appartenevano a nessuno (res nullius): possono essere animali
selvatici, cose sulla riva del mare, cose sottratte in guerra, isole emerse in mare, alveo abbandonato
dal fiume, isola nel letto del fiume, fondi “limitati”. Se sono res nec mancipi non solo si ha possesso,
ma anche dominio qiuritario. Tesoro: denaro o preziosi seppelliti in un fondo da epoca remota tanto
da non ricordarsene; prima era del proprietario del fondo, poi metà del dominus fundis e metà di chi
l’ha scoperto
Accessione
Quando una cosa corporale (cosa principale) subisce un incremento per l’aggiunta di un’altra (cosa
accessoria) appartenente a diverso proprietario
Unione organica: unione per compenetrazione di colpi (cosa accessoria tutt’uno con cosa principale)
Incrementi fluviali: considerati come accessione
Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiale di persona diversa dal proprietario del suolo
che diventa automaticamente proprietario anche dell’edificio (2 casi a pag.171)
Specificazione
Trasformazione di una cosa altrui (aliena) sino a farne altra cosa che appare nuova.
Reversibile: dominus materiae ne manteneva la proprietà
Non reversibile: specificatore acquistava la res nova
Mancipatio e in iure cessio
La prima poco adeguata per atti traslativi. Comunque entrambe trasferivano proprietà civile sulla
res mancipi, ma erano anche passaggio di possesso solo se beni mobili (con beni immobili era
necessaria anche la traditio)
Traditio
Neg.bilaterale, consegna di una cosa, ad ogg. mobili ed immobili, trasferimento possesso, solo res
corporalis (uniche suscettibili di possesso), se res nec mancipi trasferimento proprietà con effetti
reali. Era traditio solo la consegna per cui chi riceveva acquistava il possesso.
Consegna: era traditio ogni comportamento che facesse conseguire all’accipiens la disponibilità
della cosa; vari tipi: traditio symbolica, merci-magazzino con consegna delle chiavi, traditio brevi
manu, acquirente teneva già la cosa che l’alienante trasmetteva, traditio longa manu, traditio del
fondo
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Volontà nella traditio: necessaria quella tra tradens e accipiens di fare acquistaer all’accipiens una
posizione indipendente in ordine alla cosa che veniva consegnata
Iusta causa traditionis: ragione per cui si procedeva a traditio e che quindi giustificava acquisto
della proprietà
Legato per vindicationem
Atto mortis causa, disposizione testamentaria con cui testatore attribuiva una cosa propria ad un
terzo, detto legatario
Adiudicatio
Pronunzia del giudice formulare che traeva fondamento da quella parte della formula detta
adiudicatio→attribuzione di una o più res tra quelle comuni ogg.di divisione
Litis aestimatio
Importo della condanna pecuniaria=a valore della cosa rivendicata. Con l’offerta di pagare la litis
aestimatio, il convenuto manteneva possesso della cosa rivendicata e, se nec mancipi, anche
proprietà
Usucapione
Fondamento nelle XII tavole, acquisto ex iure quiritium, istituto ius civile (solo cittadini romani)
Requisiti: res habilis, titulus, fides, possessio, tempus
Res habilis : non erano res habilis, res furtivae (furto) e le res vi possessae (violenza), non
usucapibili neanche verso terzi in buona fede
Possessio: bisognava che ci fosse animus domini
Tempus: immobili, 2anni; altre cose, 1anno; possesso doveva essere in modo continuo e non
interrotto. Alla morte del possessore tempus usucapionis non viene interrotto perchè l’erede
subentrava nel possesso (successio possessionis)≠da accessio possessionis, quando compratore
somma proprio possesso a quello del dante causa così da avere un’unica usucapione
Titulus o iusta causa: ragione oggettiva che stava a base dell’acquisto del possesso per giustificare
l’acquisto della proprietà per possesso continuato per il tempo stabilito. Il più ricorrente era il titulus
pro emptore, compratore cui il venditore avesse trasmesso possesso ma non proprietà
Fides: Bona Fides, convinzione del possessore di non recare danno o pregiudizio ad altri con il
proprio possesso. Doveva esserci al tempo dell’acquisto
Usucapio pro herede: chi ha possesso di una o più cose ereditate, dopo 1anno acquista eredità nel
suo complesso (anche in difetto di titolo e in mala fede), effetti un po’ limitati in età preclassica
(es.solo per le singole cose ereditate)
Difesa della proprietà quiritaria
Rei vindicatio: azione reale, contro possessore per conseguire al proprietario il possesso. Formula
con clausola arbitraria: 1.giudice verifica che la cosa sia dell’attore se no assoluzione
convenuto;2.se verifica positiva, invito alla restituzione;3.condanna per il valore della cosa se non
c’era restituzione
Onere della prova: onus probandi, a carico dell’attore, difficile provare la proprietà soprattutto in
acquisto a titolo derivativo, era sufficiente l’usucapione, per facilitare
Spese: sono a carico dell’attore prima della restituzione a patto che fossero necessarie ed utili
Legittimazione passiva: la rivendica era diretta contro possessore, che era ad essa passivamente
legittimato
Furti e danni: conv., per l’assoluzione, doveva restituire i frutti percepiti e risarcire i danni
Usucapione del bene rivendicato: il possessore che ha usucapito dopo la litis contestatio deve
trasferire all’attore la proprietà
Litis aestimatio: pagamento, in caso di mancata restituzione
Azione negatorie: date al proprietario possessore contro chi esercitasse illegittimamente servitù o
usufrutto
Actio aquae pluviae arcende: data al proprietario di un fondo rustico contro il vicino nel cui fondo
era stato alterato lo scorrere naturale delle acque piovane; actio in personam; clausola restitutoria
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Legis actio e cautio per il danno temuto: cioè fondato timore che un edificio potesse, cadendo,
recare danni al fondo del vicino; legis actio, caduta in desuetudine per l’uso della Cautio damni
infecti, stipulatio pretoria (una sorta di promessa)
Operi novi nuntiatio: quando erano in costruzione opere (costruzione o demolizione) forse lesive di
un proprio diritto, intimato, poi obbligo alla sospensione dell’opera, gli effetti cessavano dopo un
anno
Interdictum quod vi aut clam: proprietario del fondo ottiene rimozione della costruzione realizzata
vi o clam sul proprio fondo
Actio finium regundorum: con cui si ristabilivano i confini non più segnati
Azione publiciana
Per i possessori in buona fede e cum iusta causa che avessero perduto il possesso prima del
compimento dei termini dell’usucapione; actio in rem; clausola arbitraria; attivamente legittimato,
non il proprietario, ma il possessore; diversa dalla rivendica dell’intentio; actio ficticia
Proprietà pretoria
A volte il possessore ad usucapione aveva la tutela assoluta, cioè, verso il proprietario civile che
viene perciò detto nudum ius Quiritium
Proprietà provinciale
Possessio, potere dei privati sulle terre delle province: circa come il proprietario+imposta fondiaria,
simile al dominium su fondi italici, ma erano res nec mancipi, quindi traditio e no usucapione
Proprietà nel diritto postclassico e giustinianeo
↓
↓
volgarizzazione dei concetti
ritorno alla concezione
giur. (proprietà meno sentita)
classica
Trasferimento: tra IV e Vsec., viene meno la distinzione tra neg.astratto di trasferimento e causae a
loro esterne; con Giustiniano, ritorno al classico, ma no mancipatio, solo traditio
Usucapione e longi temporis praescriptio:
↓
↓
beni mobili, 3anni
beni immobili, 10-20 anni
Rivendica: rimane azione fondamentale per la difesa della proprietà
Consortium “ercto non cito”
Come una comproprietà: alla morte del pater f., ma l’idea è quella della “proprietà plurima
integrale”, per cui ciascuno nella comunione era considerato proprietario dell’intero
Comunio di proprietà
Comunione di proprietà poteva essere volontaria o accidentale. Diversa dal consortium perchè
ciascuno era proprietario di una quota ideale del bene; ognuno poteva fare qualsiasi cosa, ma solo
con la propria quota
Ius prohibendi: diritto di veto, ma assente il criterio della maggioranza
Ius adcrescendi: se uno avesse rinunciato alla quota, essa si sarebbe acresciuta agli altri
Manumissio del servo comune: non rendeva il servo libero, ma anzi dava accrescimento in favore
degli altri comproprietari; libertà solo se tutti fanno atto di affrancazione
Actio comuni dividundo: per la divisione dei beni comuni
Servitù prediali
Diritto soggetivo di natura reale per cui il proprieatrio di un fondo, detto dominante, può esigere dal
proprietario di un altro fondo vicino, detto servente, un comportamento determinato di tolleranza od
omissione (pati e non facere)
Diritto reale minore; solo per beni immobili, fondi rustici ed urbani; fondi devono assolutamente
appartenere a due diversi proprietari
Utilitas: servitù dev’essere utile al fondo dominante, non alla persona, ma solo al fondo
Servitus in facendo consistere nequit: servitù non può consistere in un fare
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Servitù positive e negative: positive, proprietario fondo dominante, comportamento attivo, pati per
fondo servente; negative, no attività e quindi non facere per il fondo servente
Indivisibilità: servitù non sono divisibili
Origini: molto dopo le XII Tavole
Tipicità: erano res incorporales (IURA)
Servitù rustiche e urbane: rustiche, relative ai fondi rustici, res mancipi; urbane, relative agli edifici,
res nec mancipi
Fondi italici e provinciali: italici, considerate servitù solo i “servizi” tra fondi relativi ai fondi italici;
provinciali, solo in età postclassica
Costituzione
‚ Mancipatio (serv.rustiche)
‚ In iure cessio (serv.rustiche ed urbane)
‚ Pactio et stipulatio (fondi provinciali)
‚ Exceptio servitutis (deductio servitutis), propr.dei due fondi, mancipatio e accordo
‚ Adiudicatio (comproprietari e coeredi diversi)
‚ Legato per vindicationem (legatario proprietario di un fondo)
Servitù non si costituivano con traditio e quindi per usucapione perché erano res incorporale e,
come tali, non suscettibili di possesso, tranne l’usucapione che fui poi ammesso con Giustiniano
con la longi temporis praescriptio
Estinzione
‚ Confusione
‚ Rinuncia
‚ Non usus (2anni di mancato esercizio, per serv.rustiche positive e serv.urbane negative)
Tutela giudiziaria: vindicatio servitutis detta da età classica Actio confessoria
Usufrutto
Diritto soggettivo reale di usare e percepire i frutti di una cosa altrui senza alterarne la destinazione
economica. Titolare è detto usufruttuario e il proprietario della cosa nudo proprietario
Origini: riconosciuto per garanzie legate alla diffusione di matrimonio sine manu, dalla metà
IIsec.a.C.: legare alla moglie usus fructus di certi beni così che ne godesse durante la vita, ma
proprietà rimanesse ai figli
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