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A.L.D.I.A.
Associazione Lobarda Dirigenti Imprese
Assicuratrici
facente capo a:
F.ID.lA. - CIDA
STATUTO
approvato , con aggiornamenti, dalla Assemblea dei Soci del 24/11/1981 -
J
ALDIA
ASSOCIAZIONELOMBARDA
DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI
"'
VIA S. SOFIA. 18·20122
TEL. (02) 860 810
.
MILANO
STATUTO
approvato, con aggiornamenti, dalla Assemblea dei Soci del
24 novembre 1981 -
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Art.1
Tra i Dirigenti di Imprese Assicuratrici
operanti in Lombardia, oppure in Regioni ove non esistono organizzazioni
sindacali facenti capo alla Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici
- F.I.D.I.A. -, si è costituita
l'Associazione Lombarda Dirigenti Imprese Assicuratrici A.L.D.I.A. -, con sede in Milano, già denominata "Sindaca
to Lombardo Dirigenti di Imprese Assicuratrici",
fondatoil 18 aprile 1947, con rogito Dott. Pietro Cassina numero
19653/5936.
La durata
dell'Associazione è a tempo
indeterminato.
SCOPI
Art.
L'Associazione Lombarda
si propone di:
2
Dirigenti
Imprese
Assicuratrici
al tutelare gli interessi morali e materiali della catego
ria attraverso la stipulazione di contratti collettivi
di lavoro e di accordi aziendali;
bl attuare tutte le iniziative che possono interessare la
categoria ed i singoli Soci, assistendoli,
anche giudizialmen te, in qualsiasi situazione controversa relati va
al loro rapporto di lavoro;
-
'2 -
cl promuovere
la collaborazione
c on altra associazioni
e sindacati che perseguano fini di comune utilità.
SOCI
Art. 3
Possono far parte dell'Associazione
tutti coloro che rive
stano la qualifica di Dirigente di una Impresa assicuratrice.
Possono inoltre continuare a far parte dell'Associazione, in
qualità di Soci emeriti, i Dirigenti già iscritti e
non più
alle dipendenze delle Imprese, perché in quiescenza.
Art. 4
Per l'ammissione all'Associazione il Dirigente deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronun~
cerà in modo inappellabile.
In caso di accoglimento, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione anche alla Impresa presso la quale il Dirigente presta la sua opera.
Art. 5
Il Socio è tenuto a pagare una quota di iscrizione "una
tantum" ed un contributo associativo annuale nella misura
che sarà stabilita dall'Assemblea, Su proposta del
Consiglio Direttivo.
Art. 6
La qualità
di Socio si perde per i seguenti
motivi:
a) dimissioni.
b)
espulsione
disciplinari;
deliberata per gravi motivi morali e
c) cessazione della qualifica di Dirigente, salvo il caso
previsto dall'Art. 3 - secondo comma - per il Socio emerito;
d) mancato pagamento
oltre sei mesi.
dei contributi associativi per
Nel caso previsto alla lettera c) il Socio, a sua richie-
./.
- 5 -
sta, può rimanere iscritto all'Associazione per un periodo
di
tempo
non
superiore
ad
un
anno,
eventualmente
prorogabile per motivi ritenuti giustificati dal Consiglio
Direttivo.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art',7
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea:
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
I componenti degli organi di cui ai punti b), c) e d) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ASSEMBLEA
Art. 8
L'Assemblea,
costituita
a) determina
l'indirizzo
da tutti i Soci dell'Associazione,:
dell'attività
dell'Associazione;
b) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;
c) approva i bilanci preventivi
misure dei contributi;
e consuntivi
d) delibera sulle questioni di particolare
eventuali modifiche statutarie;
e) decide inappellabilmente sui ricorsi
interessati avverso il provvedimento
tato dal Consiglio Direttivo;
f) delibera lo scioglimento
no o più Liquidatori.
e determina
importanza
le
e su
presentati dai Soci
di espulsione adot-
dell'Associazione,
nominando
Art. 9'
L'Assemblea è convocata annualmente in via ordinaria e, in
via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne
ravvisi,l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta
almeno un terzo dei Soci.
./ ,
u-
- 4
Art. 10
L'Assemblea
deve essere convocata mediante avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza di prima e, ove occorra, di seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima di
quello fissato pec l'adunanza, termine che può essere ridotto fino a tre giorni nei casi ritenuti urgenti dal
Consiglio Direttivo.
Art.
11
L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà
più uno dei Soci.
L'Assemblea, in seconda convocazione - da tenersi almeno
un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti.
Tuttavia,
presenza
lega, per
dell'Art.
anche in seconda convocazione, è necessaria la
di almeno un terzo dei Soci, in proprio o per dele deliberazioni di cui ai punti d), e) ed f)
8.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante de
lega scritta a favore di altro Socio, che peraltro non puòessere portatore di più di tre deleghe.
Art. 12
L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per de
lega. Tuttavia, per le deliberazioni concernenti modifica=
zioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è
necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci
iscritti presenti in proprio o per delega.
Art.
13
Per i compiti statutari di cui alle lettere b) e c) dello
Art. 8, l'Assemblea dei Soci, anziché essere convocata a
norma dell'Art. 10. patri essere interpellata "ad referendum" e quindi deliberare per iscritto a maggioranza
assoluta dei(voti pervenuti alla Sede dell'Associazione,
con le
./
.
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modalità
ai Soci.
ed
L'Assemblea
i termini
patri
fissati
essere
dal
Consiglio
interpellata
"ad
e comunicati
dal
referendum"
Presidente, salo se il Consiglio Direttivo
dell'Associazione avrà espresso motivato parere favorevole,
con voto di - maggioranza dei componenti il Consiglio
stesso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 14
Il Consiglio
Direttivo:
a) delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti più
adatti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
b) attua le deliberazioni dell'Assemblea uniformandosi alle sue direttive;
c) nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presi
dente;
d) nomina il Tesoriere ed il Segretario che, in caso di necessità, possono essere scelti anche al di fuori del
Consiglio Direttivo;
e) delibera l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei
Soci.
Art.
15
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente
lo ritenga
necessario,
ovvero
quando
ne
faccia
richiesta scritta un terzo dei suoi membri.
Le riunioni sono valide quando interviene
dei componenti il Consiglio.
la maggioranza
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti
dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto di chi
presiede il Consiglio.
Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive
non interviene alle riunioni senza giustificato motivo, può
essere considerato decaduto dalla carica.
I componente del Consiglio che decade dalla carica per
qualsiasi motivo, è
sostituito dal Socio che ha riportato il
maggior numero di voti nella graduatoria delle elezioni del
Consiglio Direttivo; in mancanza di graduatoria è sostituito da
o
I.
-
altro Socio cooptato
5 -
dal Consiglio
stesso.
PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente:
a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi;
b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo
ed adempie a tutte le altre funzioni che
siano a lui affidate dagli Organi sociali.
In caso di sua assenza od impedimento è
ce-Presidente.
sostituito dal Vi-
Per il conseguimento di questi scopi il Presidente
potrà avvalersi della collaborazione consultiva sia di
apposite Commissioni, sia di un gruppo ristretto di
componenti il Consiglio, denominato "Comitato di
Presidenza", di cui fa- ranno parte il Vice-presidente,
il Tesoriere, il Segreta- rio ed i coordinatori delle
varie Commissioni.
TESORIERE
Art.
17
Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi patrimoniali dell'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
A tale scopo ed entro i limiti stabiliti da apposita delibera del consiglio, rappresenta l'Associazione stessa, con
i relativi poteri di firma.
REVISORI DEI CONTI
Art.
18
Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione e di
controllare l'esattezza e la regolarità del Bilancio consuntivo,.
./
.
-
7 -
I Revisori effettivi partecipano
glio, senza vota deliberativo.
RAPPRESENTANTI
Art.
alle riunioni
del Consi-
AZIENDALI
19
I Dirigenti di ogni Impresa eleggano loro rappresentanti, di
cui si ,avvarrà il Consiglia Direttivo per gli appositi
collegamenti e per eventuali consultazioni.
L'incarico di Rappresentante Aziendale ha la durata di tre
anni e si intende tacitamente confermato se, alla scadenza del
mandata, i Soci interessati non avranno eletto un nuova
Rappresentante.
La nomina del Rappresentante Aziendale dovrà essere ratificata
dal Consiglia Direttiva e successivamente comunicata all'ANIA
ed all'Impresa di appartenenza della stesso Rappresentante.
L'incarico di Rappresentante Aziendale è
compatibile con
qualsiasi altro incarico previsto dal presente Statuto.
RAPPRESENTANZE
CONTRATTUALI
Art. 20
Alle trattative per la stipulazione di contratti collettivi
di lavoro regionali e provinciali l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente e dal Vice-Presidente, nonché da un
membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso.
Quando trattasi di contratto o questioni di lavoro riguardanti i Soci di una determinata impresa, parteciperà alle
trattative anche il Rappresentante Aziendale.
BI LANCI
Art. 21
Il Consiglio Direttivo cura alla fine di ogni anno, per lo
anno successiva, la compilazione di un bilancio preventivo
delle entrate e delle spese, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
Secondo le risultanze di detto bilancio viene determinata la
misura del contributo annuale dei Soci, da sottoporre all'ap-
./ .
provazione
dell'Assemblea.
Alla fine dell'anno
solare
c o m pilazione
del bilancio
sottoporrà ai Revisori
dei
dell'Assemblea.
il Consiglio
Direttivo
cura la
consuntivo
della gestione,
che
conti ed all'approvazione
I B ilanci
preventivi
e consuntivi
devono essere sottoscritti
dal Presidente,
dal Tesoriere
e dai componenti
il Collegio
dei
Revisori
dei conti.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 22
Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio
per gravi motivi, che rendano incompatibile
la sua partecipazione all'Associazione.
Contro il provvedimento
all'Assemblea.
di espulsione
il Socio può ricorrere
Il Consiglio può altresì decidere, a suo giudizio
discrezionale e inappellabile, per la deplorazione scritta o
la sospensione temporanea di un Socio da ogni attività
sociale.
Quando i provvedimenti di cui sopra devono essere presi nei
confronti di un membro del Consiglio o del Collegio dei
Revisori, sarà necessaria la maggioranza di due terzi.
Art. 23
Nel caso che i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo
ravvisassero che da parte del Presidente è
mancata l'esecuzione
- delle deliberazioni del Consiglio stesso, oppure siano state
svolte azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione
o con le direttive dell'Assemblea, possono convocare l'Assemblea
per sottoporre l'opera del Presidente all'esame della stessa e
per le delibere conseguenti.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24
L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci in base
a deliberazione dell'Assemblea la cui validità è subordinata
all'intervento, in proprio o per delega, di almeno un terzo
dei Soci stessi, ed al voto favorevole di almeno due terzi dei
Soci presenti.
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La deliberazione di scioglimento dispone anche sulla desti
nazione del patrimonio sociale e sui poteri del o dei 1iquidatori.
DISPOSIZIONI
VARIE
Art. 25
!'
Tutte le cariche ricoperte
ciazione sono gratuite.
dai Soci nell'ambito
dell'Asso-
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,
si farà riferimento alle Leggi vigenti in materia.