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A.L.D.I.A. Associazione Lobarda Dirigenti Imprese Assicuratrici facente capo a: F.ID.lA. - CIDA STATUTO approvato , con aggiornamenti, dalla Assemblea dei Soci del 24/11/1981 - J ALDIA ASSOCIAZIONELOMBARDA DIRIGENTI IMPRESE ASSICURATRICI "' VIA S. SOFIA. 18·20122 TEL. (02) 860 810 . MILANO STATUTO approvato, con aggiornamenti, dalla Assemblea dei Soci del 24 novembre 1981 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA Art.1 Tra i Dirigenti di Imprese Assicuratrici operanti in Lombardia, oppure in Regioni ove non esistono organizzazioni sindacali facenti capo alla Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici - F.I.D.I.A. -, si è costituita l'Associazione Lombarda Dirigenti Imprese Assicuratrici A.L.D.I.A. -, con sede in Milano, già denominata "Sindaca to Lombardo Dirigenti di Imprese Assicuratrici", fondatoil 18 aprile 1947, con rogito Dott. Pietro Cassina numero 19653/5936. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. SCOPI Art. L'Associazione Lombarda si propone di: 2 Dirigenti Imprese Assicuratrici al tutelare gli interessi morali e materiali della catego ria attraverso la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e di accordi aziendali; bl attuare tutte le iniziative che possono interessare la categoria ed i singoli Soci, assistendoli, anche giudizialmen te, in qualsiasi situazione controversa relati va al loro rapporto di lavoro; - '2 - cl promuovere la collaborazione c on altra associazioni e sindacati che perseguano fini di comune utilità. SOCI Art. 3 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che rive stano la qualifica di Dirigente di una Impresa assicuratrice. Possono inoltre continuare a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci emeriti, i Dirigenti già iscritti e non più alle dipendenze delle Imprese, perché in quiescenza. Art. 4 Per l'ammissione all'Associazione il Dirigente deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che si pronun~ cerà in modo inappellabile. In caso di accoglimento, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione anche alla Impresa presso la quale il Dirigente presta la sua opera. Art. 5 Il Socio è tenuto a pagare una quota di iscrizione "una tantum" ed un contributo associativo annuale nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea, Su proposta del Consiglio Direttivo. Art. 6 La qualità di Socio si perde per i seguenti motivi: a) dimissioni. b) espulsione disciplinari; deliberata per gravi motivi morali e c) cessazione della qualifica di Dirigente, salvo il caso previsto dall'Art. 3 - secondo comma - per il Socio emerito; d) mancato pagamento oltre sei mesi. dei contributi associativi per Nel caso previsto alla lettera c) il Socio, a sua richie- ./. - 5 - sta, può rimanere iscritto all'Associazione per un periodo di tempo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile per motivi ritenuti giustificati dal Consiglio Direttivo. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art',7 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea: b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente ed il Vice-Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei conti. I componenti degli organi di cui ai punti b), c) e d) durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ASSEMBLEA Art. 8 L'Assemblea, costituita a) determina l'indirizzo da tutti i Soci dell'Associazione,: dell'attività dell'Associazione; b) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti; c) approva i bilanci preventivi misure dei contributi; e consuntivi d) delibera sulle questioni di particolare eventuali modifiche statutarie; e) decide inappellabilmente sui ricorsi interessati avverso il provvedimento tato dal Consiglio Direttivo; f) delibera lo scioglimento no o più Liquidatori. e determina importanza le e su presentati dai Soci di espulsione adot- dell'Associazione, nominando Art. 9' L'Assemblea è convocata annualmente in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi,l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci. ./ , u- - 4 Art. 10 L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza di prima e, ove occorra, di seconda convocazione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato pec l'adunanza, termine che può essere ridotto fino a tre giorni nei casi ritenuti urgenti dal Consiglio Direttivo. Art. 11 L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci. L'Assemblea, in seconda convocazione - da tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione delibera qualunque sia il numero dei presenti. Tuttavia, presenza lega, per dell'Art. anche in seconda convocazione, è necessaria la di almeno un terzo dei Soci, in proprio o per dele deliberazioni di cui ai punti d), e) ed f) 8. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante de lega scritta a favore di altro Socio, che peraltro non puòessere portatore di più di tre deleghe. Art. 12 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per de lega. Tuttavia, per le deliberazioni concernenti modifica= zioni dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci iscritti presenti in proprio o per delega. Art. 13 Per i compiti statutari di cui alle lettere b) e c) dello Art. 8, l'Assemblea dei Soci, anziché essere convocata a norma dell'Art. 10. patri essere interpellata "ad referendum" e quindi deliberare per iscritto a maggioranza assoluta dei(voti pervenuti alla Sede dell'Associazione, con le ./ . - 5 - modalità ai Soci. ed L'Assemblea i termini patri fissati essere dal Consiglio interpellata "ad e comunicati dal referendum" Presidente, salo se il Consiglio Direttivo dell'Associazione avrà espresso motivato parere favorevole, con voto di - maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 14 Il Consiglio Direttivo: a) delibera ed attua le iniziative ed i provvedimenti più adatti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto; b) attua le deliberazioni dell'Assemblea uniformandosi alle sue direttive; c) nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presi dente; d) nomina il Tesoriere ed il Segretario che, in caso di necessità, possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; e) delibera l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei Soci. Art. 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide quando interviene dei componenti il Consiglio. la maggioranza Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti è decisivo il voto di chi presiede il Consiglio. Il componente del Consiglio che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni senza giustificato motivo, può essere considerato decaduto dalla carica. I componente del Consiglio che decade dalla carica per qualsiasi motivo, è sostituito dal Socio che ha riportato il maggior numero di voti nella graduatoria delle elezioni del Consiglio Direttivo; in mancanza di graduatoria è sostituito da o I. - altro Socio cooptato 5 - dal Consiglio stesso. PRESIDENTE Art. 16 Il Presidente: a) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi; b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli Organi sociali. In caso di sua assenza od impedimento è ce-Presidente. sostituito dal Vi- Per il conseguimento di questi scopi il Presidente potrà avvalersi della collaborazione consultiva sia di apposite Commissioni, sia di un gruppo ristretto di componenti il Consiglio, denominato "Comitato di Presidenza", di cui fa- ranno parte il Vice-presidente, il Tesoriere, il Segreta- rio ed i coordinatori delle varie Commissioni. TESORIERE Art. 17 Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei fondi patrimoniali dell'Associazione, dando esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tale scopo ed entro i limiti stabiliti da apposita delibera del consiglio, rappresenta l'Associazione stessa, con i relativi poteri di firma. REVISORI DEI CONTI Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione e di controllare l'esattezza e la regolarità del Bilancio consuntivo,. ./ . - 7 - I Revisori effettivi partecipano glio, senza vota deliberativo. RAPPRESENTANTI Art. alle riunioni del Consi- AZIENDALI 19 I Dirigenti di ogni Impresa eleggano loro rappresentanti, di cui si ,avvarrà il Consiglia Direttivo per gli appositi collegamenti e per eventuali consultazioni. L'incarico di Rappresentante Aziendale ha la durata di tre anni e si intende tacitamente confermato se, alla scadenza del mandata, i Soci interessati non avranno eletto un nuova Rappresentante. La nomina del Rappresentante Aziendale dovrà essere ratificata dal Consiglia Direttiva e successivamente comunicata all'ANIA ed all'Impresa di appartenenza della stesso Rappresentante. L'incarico di Rappresentante Aziendale è compatibile con qualsiasi altro incarico previsto dal presente Statuto. RAPPRESENTANZE CONTRATTUALI Art. 20 Alle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro regionali e provinciali l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente e dal Vice-Presidente, nonché da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso. Quando trattasi di contratto o questioni di lavoro riguardanti i Soci di una determinata impresa, parteciperà alle trattative anche il Rappresentante Aziendale. BI LANCI Art. 21 Il Consiglio Direttivo cura alla fine di ogni anno, per lo anno successiva, la compilazione di un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea. Secondo le risultanze di detto bilancio viene determinata la misura del contributo annuale dei Soci, da sottoporre all'ap- ./ . provazione dell'Assemblea. Alla fine dell'anno solare c o m pilazione del bilancio sottoporrà ai Revisori dei dell'Assemblea. il Consiglio Direttivo cura la consuntivo della gestione, che conti ed all'approvazione I B ilanci preventivi e consuntivi devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Tesoriere e dai componenti il Collegio dei Revisori dei conti. SANZIONI DISCIPLINARI Art. 22 Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio per gravi motivi, che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione. Contro il provvedimento all'Assemblea. di espulsione il Socio può ricorrere Il Consiglio può altresì decidere, a suo giudizio discrezionale e inappellabile, per la deplorazione scritta o la sospensione temporanea di un Socio da ogni attività sociale. Quando i provvedimenti di cui sopra devono essere presi nei confronti di un membro del Consiglio o del Collegio dei Revisori, sarà necessaria la maggioranza di due terzi. Art. 23 Nel caso che i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo ravvisassero che da parte del Presidente è mancata l'esecuzione - delle deliberazioni del Consiglio stesso, oppure siano state svolte azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione o con le direttive dell'Assemblea, possono convocare l'Assemblea per sottoporre l'opera del Presidente all'esame della stessa e per le delibere conseguenti. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 24 L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci in base a deliberazione dell'Assemblea la cui validità è subordinata all'intervento, in proprio o per delega, di almeno un terzo dei Soci stessi, ed al voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti. - 9 - La deliberazione di scioglimento dispone anche sulla desti nazione del patrimonio sociale e sui poteri del o dei 1iquidatori. DISPOSIZIONI VARIE Art. 25 !' Tutte le cariche ricoperte ciazione sono gratuite. dai Soci nell'ambito dell'Asso- Art. 26 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle Leggi vigenti in materia.