Uffici tecnici: gli incentivi per dipendenti e dirigenti
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Uffici tecnici: gli incentivi per dipendenti e dirigenti
Uffici tecnici: gli incentivi per dipendenti e dirigenti di Arturo Bianco * Gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici costituiscono una deroga rispetto al principio generale della onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, quindi, non sono suscettibili di interpretazioni estensive. L’incentivazione della programmazione urbanistica è dovuta solamente nei casi di strumenti collegati alla realizzazione di opere pubbliche. I compensi incentivanti a dirigenti e dipendenti degli uffici tecnici vanno calcolati all’interno del fondo per le risorse decentrate e non spettano per le attività che sono svolte da soggetti esterni. Sono queste le principali indicazioni che possono essere fornite nell’applicazione dell’art. 92 del Dlgs n. 163/2006, c.d. Codice degli appalti, che riprende le analoghe disposizioni contenute nell’art. 18 della legge n. 109/1994, c.d. legge Merloni, sulla base delle più recenti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato. In premessa si deve evidenziare Il Sole 24 ORE Ottobre 2012 n. 10 che gli spazi riconosciuti alla regolamentazione ed alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sono limitati dal perimetro dettato dal legislatore; in altri termini, queste fonti sono da considerare come secondarie rispetto alla previsione legislativa. Per cui esse non possono in alcun modo essere in contrasto con il dettato normativo e non possono neppure espandersi al di là dei vincoli tassativamente fissati dalla legge. Le attività svolte all’esterno Non spetta l’incentivazione al responsabile del procedimento nel caso di attività di progettazione di strumenti urbanistici che è stata svolta all’esterno dell’ente. È questa la principale indicazione contenuta nel parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, n. 290 dello scorso 30 agosto. In premessa, il parere ci ricorda lo scopo della norma: “Incentivare i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ad eseguire attività di progettazione internamente agli uffici, anche al fine di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbli- che”. Tale possibilità è prevista dal legislatore, all’art. 92 del Dlgs n. 163/2006, esattamente al comma 5, nel caso di realizzazione di opere pubbliche e, al comma 6, nel caso di redazione di strumenti urbanistici. Per la realizzazione di opere pubbliche il compenso non deve superare il 2% dell’importo posto a base d’asta, per la redazione di strumenti urbanistici il tetto massimo del compenso che può essere ripartito tra i dipendenti che hanno concorso a redigere un atto di pianificazione non deve superare il 30% della tariffa professionale che si applica in questi casi. In altri termini, siamo in presenza di una disposizione che vuole sì incentivare il personale degli uffici tecnici per la complessità di numerose attività che essi svolgono, nonché per il loro carattere aggiuntivo, ma in particolare vuole remunerare i dipendenti ed i dirigenti che svolgono direttamente l’attività di progettazione, considerando questa come il maggiore valore aggiunto. Il citato parere n. 290/2012 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte esclude la possibilità di remunerare il responsabile del procedimento nel caso di progettazione esterna dello strumento urbanistico. Es* Consulente Enti locali 21 Le incentivazioni per gli uffici tecnici devono essere incluse nel fondo per la contrattazione decentrata e nel caso di progettazioni di strumenti urbanistici danno luogo al diritto alla remunerazione solamente se sono collegate alla realizzazione di lavori pubblici e non possono essere erogate ai responsabili di procedimento RAPPORTO DI LAVORO UFFICI TECNICI Incentivazioni 22 RAPPORTO DI LAVORO UFFICI TECNICI Incentivazioni so constata che questa figura “normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli Regolamenti predisposti dalle amministrazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 92 del Dlgs n. 163/2006, partecipa alla ripartizione dell’incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, così come accade nella fattispecie disciplinata dal comma 5 dell’art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell’attività di progettazione. In sostanza, qualora l’attività venga svolta internamente, tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano, hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell’ente, a partecipare alla distribuzione dell’incentivo. Qualora, al contrario, l’attività di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all’esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell’Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un’attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d’ufficio”. Si deve ricordare, sulla base degli orientamenti interpretativi della Corte dei conti, che questa limitazione non è in alcun modo superabile tramite disposizioni regolamentari adottate dalle singole amministrazioni. Invece, il tetto massimo dei compensi per la progettazione di opere pubbliche è fissato dal legislatore nel 2% dell’importo posto a base d’asta. Si può arrivare all’erogazione di questo compenso esclusivamente nel caso in cui tutte le attività siano state svolte da dipendenti dell’ente. Nel caso in cui ciò non si realizzi occorre decurtare i compensi della quota prevista dai regolamenti e dalla contrattazione dell’ente. Per cui l’effettuazione della progettazione dell’opera pubblica all’esterno determina il taglio dei compensi nella cifra prevista per questa incentivazione. Come si vede, a differenza della progettazione di strumenti urbanistici, nel caso di realizzazione di opere pubbliche vanno incentivate anche le attività svolte all’interno dell’ente nel caso in cui la progettazione sia affidata all’esterno, ovviamente in misura ridotta. Concludendo, l’attività del responsabile unico del procedimento e dei suoi collaboratori per la realizzazione di opere pubbliche deve essere incentivata, mentre quella svolta dal responsabile di procedimento per la progettazione di strumenti urbanistici affidata all’esterno non può essere remunerata. È stata più volte richiamata, sia dalla Corte dei conti che dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la necessità che la quantificazione dei compensi spettanti alle varie figure professionali tenga conto della complessità dei compiti assegnati, ovviamente a partire dalla progettazione. E che i compensi per la responsabilità unica di procedimento per i lavori pubblici, nonché per i collaboratori, siano di converso limitati. Gli strumenti urbanistici Il parere n. 290 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Piemonte fa propria una tesi assai restrittiva sull’ambito di applicazione dell’incentivazione per la progettazione di strumenti urbanistici: “Atti che abbiano ad oggetto la pianificazione collegata alla realizzazione di opere pubbliche (ad esempio, variante necessaria per la localizzazione di un’opera) e non ad atti di pianificazione generale quali possono essere la redazione del Piano regolatore o di una variante generale”. È questa un’interpretazione che possiamo definire come ormai consolidata. Il parere è molto netto sull’esclusione della possibilità di erogare l’incentivazione nel caso in cui la progettazione dello strumento urbanistico sia stata effettuata all’esterno dell’ente, cioè da liberi professionisti e non dagli uffici. Viene infatti affermato che la sua erogazione è da considerare strettamente legata “alla circostanza che la redazione dell’atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all’interno dell’ente. Qualora sia avvenuta all’esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell’ente)”. È questa un’interpretazione che si può considerare come consolidata. Le amministrazioni locali possono erogare al proprio personale i compensi previsti da norme legislative solamente nello stretto ambito fissato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, senza possibilità di estensione tramite i propri regolamenti. Per la Corte dei conti della Lombardia, parere n. 57/2012, “gli atti di pianificazione devono presentare un’attinenza con lo svolgimento di attività di governo del territorio, nonché un contenuto tecnico-documentale rientrante in specifiche competenze professionali”. Questo orientamento riprende le considerazioni dettate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella deliberaIl Sole 24 ORE Ottobre 2012 n. 10 Le attività aggiuntive Nella stessa direzione va il parere Il Sole 24 ORE Ottobre 2012 n. 10 della Corte dei conti della Toscana n. 213/2011, il quale introduce l’ulteriore considerazione che le attività possono essere remunerate solamente se siamo in presenza di compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Leggiamo che “l’art. 90 del Dlgs n. 163/ 2006 sia alla rubrica che al comma 1, fa riferimento esclusivamente ai lavori pubblici, e l’art. 92, comma 1, presuppone l’attività di progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come finalizzata alla costruzione dell’opera pubblica progettata. A fortiori, lo stesso comma 6 dell’art. 92 prevede che l’incentivo alla progettazione venga ripartito tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto e, dunque, è di palmare evidenza come il riferimento normativo e la conseguente “voluntas legis” siano ascrivibili solo alla materia dei lavori pubblici, presupponendosi una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla realizzazione di un’opera di pubblico interesse […] il regolamento dell’Ente redatto dal personale interno (n.d.a. nel caso specifico in materia di aree protette), oltre a costituire un’attività vincolata espressamente prevista dalla normativa regionale di settore ed a sostanziarsi in un atto amministrativo disciplinante gli assetti territoriali ambientali delle aree protette, assunto dall’ente locale nell’esercizio delle proprie prerogative regolamentari, non può essere assimilato, per il suo contenuto intrinseco, ad un progetto di lavori comunque denominato, anche alla luce del fatto che detto atto regolamentare allegato alla richiesta di parere, non è nemmeno mediatamente riconducibile alla materia dei lavori pubblici. Se, pertanto, per l’amministrazione pubblica si è in presenza, nella fattispecie oggetto del presente parere, di una funzione istituzionale, il dipendente/i che abbia redatto materialmente l’atto regolamentare, svolge un’attività lavorativa ordinaria che è da ricomprendersi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 Dlgs n. 165/ 2001), non suscettibile della liquidazione dell’incentivo di cui all’art. 92, comma 6, Dlgs n. 163/ 2006”. Per la Corte dei conti della Lombardia, parere n. 259/2012, il presupposto della disposizione è quello della “non intraneità”, cioè il fatto che queste attività non devono essere ascrivibili a quelle ordinariamente svolte dal personale. Esso viene spiegato come “mirante a preservare le finanze pubbliche e ad evitare il sostenimento di spesa per il reperimento di professionalità già disponibili”. Tale indicazione “si riconnette direttamente con un altro principio cardine del sistema del lavoro pubblico, vale a dire il principio di onnicomprensività della retribuzione: secondo quest’ultimo principio nulla è dovuto, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che ha svolto una prestazione che rientra nei suoi doveri d’ufficio, anche se di particolare complessità e più lautamente retribuita sul mercato professionistico. Appare chiaro che l’art. 92, comma 6 (nonché il comma 5) del Codice dei contratti pubblici costituisce uno di quei casi nei quali il Legislatore, derogando al principio per cui il trattamento economico è fissato onnicomprensivamente dai contratti collettivi, stabilisce speciali compensi, rinviando ai regolamenti comunali e alla contrattazione locale per criteri e modalità di ripartizione. Poiché tali disposizioni derogano al principio di onni- 23 zione n. 296/2007. Il parere ci dice inoltre che “sotto il profilo letterale deve essere evidenziato come la qualificazione di funzione pianificatoria possa essere riferita alla sola attività di governo del territorio realizzato tramite l’emanazione di disposizioni generali, e non alla puntuale determinazione di oneri o contributi che discendono, in modo pressoché vincolato (ancorché a seguito di complessa attività di studio e ricerca) da scelte già operate a monte dall’amministrazione procedente. Di conseguenza, l’incentivo di cui in premessa non può essere esteso alle ordinarie attività istituzionali, quali quelle regolatorie. Dalla ricostruzione sopra operata sorgono quali corollari, da un lato: non già la mera legittimità, ma addirittura la doverosità dell’affidamento a risorse interne dell’ente; e, dall’altro, l’impossibilità di attribuzione dei compensi incentivanti di cui al codice dei contratti, essendo ricomprese le prestazioni in questione nell’ordinaria attività lavorativa già retribuita a norma di legge”. Lo stesso parere così conclude: “La disposizione abilita (nella misura autoritativamente fissata dalla legge) a riconoscere uno speciale compenso, al di là del trattamento economico ordinariamente spettante, solo in presenza dei due seguenti elementi di fattispecie: sul piano dell’oggetto, che la prestazione consista nella diretta redazione di un atto di pianificazione, non in attività variamente sussidiarie che rientrano nei doveri d’ufficio dei dipendenti, nel contesto dell’attività di governo del territorio; implicitamente, che la redazione dello stesso non sia stata esternalizzata ad un professionista”. RAPPORTO DI LAVORO UFFICI TECNICI Incentivazioni RAPPORTO DI LAVORO UFFICI TECNICI Incentivazioni comprensività come sopra delineato, tali norme costituiscono eccezioni che si prestano a stretta interpretazione e per le quali sussiste il divieto di analogia di cui all’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile”. La contrattazione decentrata Si deve sottolineare che i compensi, ex pluribus parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, n. 259/ 2012, devono essere compresi nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata. Essi vanno inseriti in quello del personale sulla base dell’art. 15, comma 1, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999, cioè le risorse previste da specifiche norme di legge, per cui entrano nella parte variabile. È questa una conseguenza che deriva dall’applicazione dei princìpi dettati dal Dlgs n. 165/2001 sulla contrattualizzazione di tutte le forme di trattamento economico del personale e dei dirigenti. Occorre ricordare questo elemento perché in molte amministrazioni locali tali compensi sono invece erogati al di fuori del fondo. Siamo in presenza di una disposizione che è dettata anche per finalità di trasparenza, cioè per garantire che vi sia piena conoscenza nell’ente del volume delle risorse che alimentano il salario accessorio del personale. Non osta a tale conclusione il fatto che siamo in presenza di una sostanziale “partita di giro”, cioè di compensi che hanno una destinazione vincolata. Con questi compensi può essere superato il tetto del fondo 2010: in questo senso si sono espresse formalmente le sezioni riunite di controllo della Corte dei conti con la deliberazione n. 51/2011. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, con espresso richiamo a quella dei dirigenti, può stabilire la decurtazione di altri compensi, a partire dall’indennità di risultato, per coloro che percepiscono questa incentivazione e/o per coloro che lo percepiscono in misura superiore ad una soglia fissata dallo stesso contratto. La recente circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25/2012, sui modelli da allegare ai contratti collettivi decentrati integrativi, ribadisce la necessità che queste risorse siano incluse nel fondo per le risorse decentrate e che la loro erogazione sia oggetto di contrattazione a livello di singolo ente, impegnando comunque le amministrazioni a darne specifico conto, anche nel caso in cui queste risorse siano “temporaneamente allocate fuori dal fondo”, assimilandole quindi a quelle contenute in tale documento. n I LIBRI DI GUIDA AGLI ENTI LOCALI NOVITÀ MANUALE DELL’ASSESSORE di V. Italia, E. Maggiora L’attività dell’assessore comunale, ed anche provinciale è importante, complessa e difficile. Nella Guida lo status dell’assessore è stato considerato dal momento della nomina, a quello delle singole competenze delegate, alla sua attività nella Giunta con le rispettive attribuzioni, ed alle sue responsabilità, fino alla cessazione dalla carica. Particolare attenzione è stata rivolta all’attuale attività in «prorogatio» degli assessori provinciali. Il volume ha perciò considerato tutti i principali problemi sui doveri, diritti e responsabilità dell’assessore, esaminando tutto l’arco della sua attività che deve essere meditata, attenta e sicura, e deve trovare sempre un sicuro punto d’appoggio nelle leggi e nella giurisprudenza. 24 Pagg. 256 – e 36,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all’indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com Il Sole 24 ORE Ottobre 2012 n. 10