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RACCORDI TRA I PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
E I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE:
L’ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA
DEL 16 DICEMBRE 2010
PREMESSA
Il 16 dicembre scorso in sede di Conferenza Unificata è stata sancita l’Intesa riguardante
l’adozione di linee guida per realizzare organici rapporti tra i percorsi degli Istituti Professionali
(IP) e quelli dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Le Linee Guida erano previste nel piano di lavoro concordato nell’accordo Stato-Regioni del 29
aprile 2010 concernente il primo anno di attuazione dei percorsi di IeFP. L’Intesa del
16/12/2010 rientra, quindi, nella cosiddetta fase transitoria o di avvio del sistema di IeFP
prevista dal Decreto legislativo sul secondo ciclo del sistema educativo (Capo III del D. Lgs.
226/05). Le Linee Guida non riguardano i percorsi di qualifica e diplomi professionali
nell’ambito della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione
professionale. Tali percorsi saranno definiti con successivi atti.
A partire dall’a.s. 2011/12 le conseguenze più rilevanti dell’intesa del 16 dicembre 2010 sono:
• la fine del regime surrogatorio (ossia sostitutivo) degli IP statali in tema di qualifiche
professionali
• il passaggio completo delle competenze su IeFP alle Regioni e province autonome;
• l’avvio della funzione sussidiaria degli IP nell’ambito dei percorsi di IeFP definiti dalle
singole Regioni.
E’ opportuno ricordare che per rendere effettivo quanto previsto dalle Linee Guida è necessario
uno specifico accordo tra ciascuna Regione e competente Ufficio Scolastico Regionale (USR).
QUADRO NORMATIVO
Preliminarmente è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento:
1. La legge 53/03 e il D.Lgs. 226/05 disegnano il seguente ordinamento del sistema educativo
del II ciclo:
a. Il sistema dell’istruzione secondaria superiore (Licei);
b. Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
2. L’art. 13 comma 1 della legge 40/07, nel modificare il D. Lgs 226/05, specifica che fanno
parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti tecnici e gli istituti
professionali
3. Il capo III del D.Lgs. 226/05, nel disegnare i percorsi dell’IeFP, individua i Livelli Essenziali
delle Prestazioni (LEP) che, a regime, devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale:
Art. 15, “livelli essenziali delle prestazioni”, che riguarda:
• l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione;
• l’accreditamento delle istituzioni;
• l’attribuzione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo per le
istituzioni formative;
• la pari dignità con l’istruzione secondaria di II grado; .
• il rilascio di titoli e qualifiche di durata almeno quadriennale che costituiscono
titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore o per sostenere
l’esame di Stato utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale.
• Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato.
Art. 16, “Livelli essenziali dell’offerta formativa”, che riguarda:
• il soddisfacimento della domanda di frequenza
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• l'adozione di interventi di orientamento e tutorato
• l'adozione di misure che favoriscano la continuita' formativa anche attraverso
la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso,
ovvero per la durata di almeno un periodo didattico;
• la realizzazione di tirocini formativi ed esperienze in alternanza.
Art. 17, “Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi
formativi”, che prevede:
• un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore
annue;
• l’istituzione di percorsi triennali, che si concludono con il conseguimento di un
titolo di qualifica professionale, e percorsi quadriennali che si concludono con il
conseguimento del diploma professionale..
Art. 18, “livelli essenziali dei percorsi”, che prevede:
• la personalizzazione dei percorsi;
• l’acquisizione
di
competenze
linguistiche,
matematiche,
scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche;
• l'insegnamento della religione cattolica;
• il riferimento alle figure e alle relative aree professionali definite, sentite le
parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, nonché agli
standard formativi minimi relativi alle competenze professionali.
Art. 19, “livelli essenziali dei requisiti dei docenti”, che prevede:
• personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento
• esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni
nel settore professionale di riferimento.
L’art. 20, “livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze”, che
stabilisce che:
• Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto
di
valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale,
• A tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione
periodica e annuale delle competenze
• Il conseguimento da parte degli studenti della qualifica di operatore professionale
a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero del diploma professionale
di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale, avvenga
previo superamento di appositi esami;
• Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la
frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso
articolo 21: “livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi”.
articolo 22: “valutazione”. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti
dal Capo III del D. Lgs. 226/05 i percorsi sono oggetto di valutazione da parte
dell’INVALSI.
4. L’art. 27 comma 7 del D. Lgs. 226/05 stabilisce che, a regime, i percorsi di IeFP sono di
esclusiva competenza regionale, in linea con quanto previsto dall’art. 117 della
Costituzione.
5. Il medesimo comma stabilisce, tuttavia, che, in attesa della messa a regime della IeFP
regionale, gli IP, in regime “surrogatorio”, assicurano il rilascio delle qualifiche
professionali.
AVVIO DEI PERCORSI DI IeFP. ACCORDO DEL 29/04/2010
1. L’art. 27 comma 2 stabilisce che il primo anno dei percorsi di IeFP è avviato in base alla
disciplina specifica che ogni Regione emanerà in base ad un accordo in Conferenza StatoRegioni.
2. L’accordo, che è stato sottoscritto il 29 aprile 2010 e recepito con decreto del 15 giugno
2010:
a. definisce transitoriamente i percorsi relativi a 21 qualifiche professionali (triennali) e
21 diplomi professionali (quadriennali) validi su tutto il territorio nazionale;
b. individua i LEP che devono essere rispettati nella normativa Regionale:
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⇒ livelli essenziali delle prestazioni, art. 15 del D.Lgs 226/05
⇒ livelli essenziali dell’offerta formativa, art. 16 del D.Lgs 226/05
⇒ livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi
formativi, art. 17 del D.Lgs 226/05
⇒ livelli essenziali dei percorsi, art. 18 del D.Lgs. 226/05. In particolare:
o riguardo alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche si fa riferimento dagli
allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006;
o riguardo alle figure e alle relative aree professionali si fa riferimento,
transitoriamente, alle 21 qualifiche professionali (triennali) e 21
diplomi professionali (quadriennali) e agli standard minimi delle
competenze tecnico-professionali definiti negli allegati all’accordo
medesimo;
⇒ livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze, art. 20
del D.Lgs. 226/05;
⇒ Valutazione, art. 22 del D.Lgs. 226/05.
3. L’accordo inoltre stabilisce:
a. che riguardo ai livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi, art. 21 del D.Lgs.
226/05, si fa transitoriamente riferimento all’accordo Stato-Regioni del 20 marzo
2008;
b. che entro 60 giorni le parti devono predisporre un piano su di lavoro su:
⇒ livelli essenziali dei percorsi in riferimento alle figure e alle relative aree
professionali e standard minimi formativi, art. 18 comma 1 lettera d) e
comma 2 del D. Lgs. 226/05;
⇒ livelli essenziali dei requisiti dei docenti, art. 19 del D.Lgs. 226/05
⇒ livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi, art. 21 del D.Lgs.
226/05
⇒ certificazioni in esito ai percorsi di IeFP
⇒ linee guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07
soprattutto con l'obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli
istituti tecnico-professionali e i percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento
di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in
un apposito Repertorio nazionale.
APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DEL 29/04/2010 NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/11
Solo la Lombardia e, in misura assai limitata, le Marche hanno emanato gli atti dispositivi del
citato accordo che hanno consentito l’avvio dei nuovi percorsi di IeFP. Nelle altre regioni gli IP
hanno proseguito il regime surrogatorio attivando, anche per il 2010/11, i percorsi relativi alle
qualifiche professionali del previgente ordinamento. Infatti il Regolamento sugli Istituti
Professionali (DPR 87/10 art. 8 comma 5) prevede la prosecuzione di tale regime:
• sino all’emanazione delle Linee guida sugli organici raccordi tra i percorsi degli istituti
professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale
• in mancanza degli atti dispositivi previsti dall’intesa sull’avvio del primo anno dei
percorsi di IeFP;
• in mancanza di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole Regioni interessate per la
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli IP.
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ACCORDO IN CONFERENZA UNIFICATA DEL 16/12/2010
Aspetti generali
L’accordo del 16 dicembre 2010 fa riferimento solamente a uno dei punti del piano di lavoro
previsto dall’accordo del 29 aprile 2010 ossia la predisposizione di linee guida finalizzate alla
realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti (tecnico-)professionali e i percorsi di
IeFP. Questa scelta “minimale” nasce da una duplice consapevolezza:
9 Da un lato, la constatazione che la maggior parte delle regioni non è in grado, né ha
risorse, per attivare autonomi percorsi di IeFP ai sensi dell’accordo del 29 aprile 2010;
9 Dall’altro, la constatazione che lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle
regioni per attivare l’IeFP a regime.
L’Intesa è costituita:
• dal testo dell’accordo;
• dalle Linee guida,
• dalla Tabella 1), concernente il riferimento delle qualifiche professionali di IeFP agli
indirizzi dei percorsi quinquennali degli istituti professionali;
• dalla Tabella 2), concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e
classi di abilitazione dei docenti;
• Dalla Tabella 3), concernente la corrispondenza tra i diplomi di qualifica triennale degli
istituti professionali, secondo il previgente ordinamento e le qualifiche professionali
triennali di cui all’accordo in Conferenza Stato Regioni 29 aprile 2010.
L’Intesa precisa che:
9 I modelli dei titoli relativi alla certificazione della qualifica di operatore professionale e
del diploma professionale di tecnico sono definiti con decreto del Ministro dell’Istruzione
Università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa della Conferenza Stato Regioni;
9 L’attuazione dell’intesa medesima è oggetto di costante monitoraggio e di confronto con
le parti sociali da parte di un apposito gruppo di lavoro paritetico costituito, a livello
nazionale, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dai
rappresentanti del Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle
Regioni, dall’ANCI, dall’UPI.
Le Linee Guida
Finalità
I raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP hanno le
seguenti finalità:
a) Garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in rapporto ai fabbisogni
professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;
b) prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa
c) assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti;
d) facilitare i passaggi tra i sistemi formativi;
e) facilitare il riconoscimento dei crediti e dei titoli tra il sistema di istruzione e di IeFP;
f) attivare, per i giovani in possesso del Diploma professionale quadriennale, il corso
annuale che consenta di sostenere l’esame di maturità e di accedere all’Università,
all’AFAM, agli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
g) facilitare e sostenere raccordi tra l'istruzione e IeFP e tra queste ed il sistema
universitario e di formazione terziaria
h) garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse
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AMBITI ENTRO I QUALI SI SVILUPPANO I RACCORDI TRA IP E IEFP:
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offerta sussidiaria degli istituti professionali
interventi e attività specifiche di integrazione tra gli IP e le Istituzioni formative del
sistema di IeFP
corso annuale per l’ accesso all’università, all’AFAM e agli ITS
misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi.
OFFERTA SUSSIDIARIA
a) Programmazione dell’offerta formativa delle Regioni
• Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo
integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del
sistema di IeFP
• Ciascuna Regione stabilisce, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, i
percorsi di IeFP che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario
• I percorsi di IeFP sono realizzati dagli IP, in via sussidiaria, nel rispetto di quanto
previsto in materia di assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007) e della
relativa certificazione (D.M. n. 9/2010)
b) Tipologie dell’offerta sussidiaria
L’erogazione in regime di sussidiarietà da parte degli IP dei percorsi di IeFP finalizzati al
rilascio dei titoli di Qualifica (triennale) e Diploma (quadriennale), prevede due tipologie di
offerte:
• Tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa:
In relazione al percorso quinquennale scelto lo studente può conseguire al termine
del terzo anno i titoli di qualifica professionale (triennale) secondo le correlazioni
previste dalla Tabella 1 allegata all’accordo. A tal fine gli IP possono utilizzare:
o la quota di autonomia del 20% dei curricoli. L’autonomia consente di
modificare i curricoli, tenendo conto delle richieste degli studenti e delle
famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per rafforzare
alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che
concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta
formativa della scuola
o gli spazi di flessibili per una quota dell’orario annuale delle lezioni non
superiore rispettivamente al 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo
anno. Gli spazi di flessibilità sono riservati esclusivamente alle aree di
indirizzo.
• Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare
In questo caso gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard
formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati
da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 226/2005. Tramite questo percorso è possibile conseguire sia le
qualifiche che i diplomi professionali.
c) Organici
• L’organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non è separato;
• L’offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene
nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale
statale. In nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata
in conseguenza dell’attivazione di tale offerta;
• L’organico dell’istituzione scolastica è determinato sulla base del numero delle classi
istituite e del relativo quadro orario del percorso di studio attivato, compreso quello
dei percorsi di IeFP, in relazione a quanto stabilito dal DPR 20 marzo 2009, n. 81
“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola;
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L’organico assegnato alle classi di IeFP non può essere maggiore di quello attribuito
per ogni classe dell’Istruzione Professionale;
Nel caso di percorsi realizzati con forme di integrazione con le Istituzioni formative
accreditate dalle Regioni l’organico assegnato corrisponde alle ore di formazione
effettivamente erogate dall’Istituzione scolastica;
Per le classi ad ordinamento IeFP il MIUR provvede all’adeguamento dei sistemi
informativi in modo da consentire la determinazione qualitativa dell’organico sulla
base della programmazione della singola scuola;
Nel caso di maggiore fabbisogno di personale rispetto alle dotazioni organiche
assegnate alle istituzioni scolastiche, le risorse saranno fornite dalle Regioni senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’utilizzo deli docenti degli istituti professionali per la realizzazione di percorsi IeFP
in regime di sussidiarietà avviene in base alle tabelle di correlazione tra
competenze, abilità minime e conoscenze essenziali definite per ciascuna figura
professionale dall’accordo del 29/4/10 e classi di abilitazione definitive
dall’ordinamento statale:
L’attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico
nell’ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi
dell’istituzione scolastica
CORSO ANNUALE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
L’art. 15 comma 6 del D.Lgs. 226/05 prevede che I titoli e le qualifiche conseguiti al termine
dei percorsi del sistema di IeFP di durata almeno quadriennale consentono di sostenere
l'esame di maturità previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le
università e con l’AFAM. Nelle more della definizione di questa disposizione normativa, le
Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, possono definire, nell’ambito degli accordi
territoriali, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni Formative, finalizzate
alla realizzazione dei corsi annuali per l’accesso all’esame di Stato. Tali accordi devono essere
stipulati nel rispetto dell’annuale ordinanza ministeriale sugli esami di maturità. In particolare:
• l’Istituzione formativa che ha erogato il corso annuale deve predisporre un apposito
documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione
curriculare, nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di
ammissione e dello svolgimento degli esame
• possono essere ammessi all’esame gli alunni che hanno conseguito almeno la
sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel
corso annuale, valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, a seguito di scrutino
finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell’Istituto Professionale sede
dell’esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione
formativa che ha erogato il corso.
Nelle province autonome di Trento e Bolzano, sulla materia continuano ad applicarsi,
transitoriamente, le disposizioni normative vigenti.
ASPETTI FINANZIARI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE
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L’erogazione dell’offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali non comporta oneri
aggiuntivi per lo Stato.
Gli oneri per corso annuale sono a carico delle Regioni
Gli oneri relativi al presidente di commissione, ai membri esterni ed agli esperti degli esami
di Qualifica e di Diploma professionale di tecnico sono a carico delle Regioni
Tutte le risorse finanziarie previste dalla normativa statale e contrattuale, sono attribuite
agli Istituti Professionali anche per le classi ove si realizza l’offerta sussidiaria di IeFP,
secondo gli stessi parametri delle classi ad ordinamento statale.
Riguardo all’offerta sussidiaria e in relazione ai soggetti ed agli ambiti della contrattazione
decentrata, la parte pubblica, sentite le Regioni, opera nel rispetto delle norme contrattuali
previste dal Contratto Collettivo Nazionale riferito al personale della scuola.
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PRIMA ATTUAZIONE E NORME TRANSITORIE
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La prima attuazione delle linee guida si realizza nell’ambito di accordi territoriali tra le
singole Regioni e i competenti USR
Dall’anno 2011-12 ha termine il regime surrogatorio degli IP in relazione alle qualifiche
professionali
A conclusione dei percorsi avviati nel 2010/11 in regime surrogatorio, gli istituti
professionali rilasceranno i titoli di Qualifica del previgente ordinamento che, tuttavia, in
base alla tabella 3) di corrispondenza allegata all’accordo, sono equivalenti a una delle 21
qualifiche professionali definite dall’accordo Stato Regioni del 29 aprile 2010.
I percorsi di Qualifica e Diploma Professionale si riferiscono alle figure professionali ed ai
relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali del citato Accordo
del 29 aprile 2010,
Per istituzioni formative si intendono le strutture formative accreditate dalle Regioni per il
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ivi compreso l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione di cui al regolamento emanato dal Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, ai
sensi dell’Intesa in Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008.
Le Regioni favoriscono e promuovono interventi finalizzati a garantire i raccordi tra i
percorsi degli istituti di istruzione professionale e quelli di IeFP, facilitando i reciproci
passaggi ed il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli, in applicazione dell’Accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni 28 ottobre 2004
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
prima attuazione delle linee guida nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
degli statuto speciali
Le linee guida si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena, fatte
salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di
tali scuole
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RACCORDI TRA I SISTEMI
Il MIUR e le Regioni possono promuovere e sostenere misure di accompagnamento per i
raccordi tra i sistemi formativi finalizzati a:
9 prevenire e il contrastare la dispersione scolastica e formativa;
9 agevolare i passaggi degli alunni tra i sistemi ;
9 assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti
9 armonizzare gli ordinamenti dell’Istruzione Professionale e del sistema di IeFP mediante
la definizione di ambiti di equivalenza formativa, concernenti gli esiti di apprendimento;
9 realizzare tirocini formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure
professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
9 realizzare laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli
apprendimenti;
9 programmare interventi territoriali di orientamento;
9 ad avviare azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei
crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
I percorsi di IeFP erogati dagli Istituti Professionali sono oggetto di monitoraggio e valutazione,
anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del MIUR, del MLPS e delle Regioni
che possono avvalersi, della collaborazione dell’I.N.VAL.S.I., dell’A.N.S.A.S. e dell’I.S.F.O.L.
Inoltre i risultati di apprendimento dei percorsi dell’offerta sussidiaria sono oggetto di
valutazione periodica da parte Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione (I.N.VAL.S.I.), in accordo con le Regioni, che ne cura anche la
pubblicizzazione degli esiti.
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