Regolamento Istituzione Casa di riposo "C. Corrado"

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Regolamento Istituzione Casa di riposo "C. Corrado"
REGOLAMENTO ISTITUZIONE
“CASA di RIPOSO C. CORRADO”
Titolo I : denominazione – sede – scopo
Art. 1
L’Istituzione “Casa di Riposo C. Corrado” è organismo strumentale del Comune di
Albissola Marina
Art. 2
La sua sede è in Albissola Marina, Via Salomoni 53.
Art. 3
L’Istituzione, ha lo scopo di gestire in forma autonoma le seguenti attività:
-
-
Casa di Riposo C. Corrado: servizio di ospitalità e/o assistenza ad anziani
albissolesi indigenti, inabili al lavoro e bisognosi d’aiuto, garantendo agli ospiti il
soddisfacimento dei bisogni primari, supportandoli nelle difficoltà personali e di
autonomia. E’ previsto che la struttura possa fornire solo pasti, rientrando l’attività di
mensa negli obiettivi di assistenza previsti dalla L.R. 21/88 (art. 54 lett. d);
Pubblica Istruzione e servizi educativi e informativi;
Attività e manifestazioni socio-culturali, ricreative e del tempo libero;
Titolo II : organi- Amministrazione
Art. 4 – gli organi dell’Istituzione: composizione, durata e funzioni.
Gli organi del Consiglio di Amministrazione, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 45
dello Statuto Comunale, sono:
Il Consiglio di Amministrazione;
Il Presidente;
Il Direttore;
- C.d.A. – Composizione e durata:
Il C. di A. è composto da 5 membri la cui nomina e designazione, di competenza del
Sindaco, viene effettuata su proposta del Consiglio Comunale, al di fuori del proprio seno,
con le seguenti modalità di voto: 3 membri proposti dai consiglieri di maggioranza e 2 da
quelli di minoranza.
I consiglieri nominati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi precisati nel
Regolamento Comunale relativo agli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso Enti, Aziende ed Istituzioni e
di una specifica preparazione ed esperienza in relazione alla carica da ricoprire.
Il C. di A. rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco ed i suoi componenti
possono essere rieletti; il C. di A. continua, comunque, ad esercitare la sua funzione fino
alla nomina del nuovo Sindaco.
In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Comunale, nella sua prima
riunione, provvede a proporre al Sindaco il nominativo del sostituto.
I consiglieri vengono revocati o decadono dalla carica ai sensi delle disposizioni del sopra
citato Regolamento Comunale relativo agli “indirizzi per la nomina, designazione e revoca
dei rappresentanti del Comune”.
Le dimissioni o la cessazione dalla carica per qualunque causa di almeno 3 consiglieri
comporta la decadenza dell’intero C. di A.
Il rinnovo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il Sindaco ha avuto
notizia dell’evento con le modalità in precedenza indicate.
- Il Presidente:
Il Presidente viene eletto dal C.di A., nella seduta di insediamento, nel proprio seno.
In caso di mancanza o di impedimento, le veci del Presidente vengono svolte dal
consigliere più anziano di età.
Il Presidente presiede il C. di A. compiendo tutti gli atti necessari per tale funzione,
fissando l’ordine del giorno e convocando il Consiglio con lettera da spedirsi almeno 8
giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere.
- C. di A.: Organizzazione e funzionamento:
- Il C. di A. si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno (per deliberare in
ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo) e straordinariamente tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole di almeno 3
dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Direttore dell’Istituzione in veste di
Segretario con il compito di verbalizzare le decisioni di detto organo. In caso di sua
assenza, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il consigliere presente più giovane
di età.
Delle riunioni del C. di A. verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del C. di A.
Per ogni argomento discusso durante la seduta, verrà redatto a cura del Segretario del C.
di A., apposito atto (estratto dal libro dei verbali ed avente gli elementi ed i requisiti previsti
dalla legge per le Deliberazioni Comunali), denominato “Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione” che dovrà essere datato, numerato progressivamente, registrato
nell’apposito “Registro delle Deliberazioni” e trasmesso all’Ufficio Messi Notificatori del
Comune di Albissola Marina per la pubblicazione per gg. 15 consecutivi all’Albo Pretorio
del Comune.
C.d.A.: Funzioni:
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell’Istituzione e sorveglia il buon
andamento amministrativo della stessa deliberando nell’ambito delle finalità e degli
indirizzi approvati dal Consiglio Comunale; cura l’osservanza del presente regolamento,
promuovendone, se necessario, la riforma.
Il C. di A. ha il compito di dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comune
deliberando in particolare:
a) la proposta di bilancio di previsione per l’anno seguente (entro il mese di dicembre
o comunque nel termine fissato dalla normativa vigente) e quella del bilancio
pluriennale (per i tre anni successivi) che saranno sottoposte all’approvazione del
Consiglio Comunale;
b) le risultanze del conto consuntivo dell’anno precedente (entro il mese di giugno)
che saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio Comunale;
c) la programmazione del fabbisogno delle risorse umane e strumentali necessarie
per il corretto funzionamento dell’Istituzione nonché la quantificazione di massima
delle risorse economiche necessarie per fronteggiare tale fabbisogno;
d) le procedure di gara, le autorizzazioni di stipula di contratti e di convenzioni;
e) gli affari che gli siano sottoposti dal Direttore o che si rendano opportuni per il buon
funzionamento dell’Istituzione.
Nel caso in cui durante il corso dell’anno venissero assegnati all’Istituzione nuovi servizi, la
Giunta Comunale dovrà entro 10 giorni comunicare all’Istituzione i propri indirizzi in via
generale ele iniziative che ritiene di intraprendere nel corso dell’anno. Tale proposta dovrà
essere esaminata da parte del Consiglio di Amministrazione, che entro 10 giorni dal
ricevimento degli indirizzi di cui sopra, dovrà predisporre un progetto dettagliato ed il
relativo piano dei costi necessari per realizzare gli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale.
Sulla base di detta documentazione la Giunta Comunale ne prenderà atto con la
possibilità di proporre eventuali modifiche migliorative e quindi predisporrà il relativo
trasferimento di risorse.
C. di A. e Presidente – Compensi:
I componenti del C.di A. percepiscono per ciascuna assemblea a cui partecipano un
gettone di presenza parificato a quello dei consiglieri comunali, oltre al rimborso delle
eventuali spese sostenute per ragioni dell’Ufficio.
Al Presidente è riconosciuta una indennità di carica da identificare in sede di approvazione
del bilancio.
- Il Direttore dell’Istituzione: nomina e funzioni:
Il Direttore dell’Istituzione è nominato dal Sindaco, su proposta della Giunta Comunale
preferibilmente individuandolo fra i dipendenti del Comune di categoria D che abbiano una
qualificata e comprovata competenza tecnica, amministrativa e contabile.
Rimane in carica per la durata del mandato del Sindaco (e può essere riconfermato con
formale provvedimento ma comunque è dimissionario al momento in cui decade il Sindaco
che lo ha nominato).
La perdita dei requisiti richiesti, l’inadeguatezza nello svolgimento dell’incarico o la
difformità di azione rispetto agli indirizzi del Comune comportano la revoca dalla carica di
Direttore.
La revoca viene disposta dal Sindaco, previa contestazione del fatto, sulla scorta della
segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore ha la responsabilità generale della gestione amministrativa e contabile
dell’Istituzione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgvo 267/00.
In particolare il Direttore svolge i seguenti compiti:
a) dà esecuzione alle delibere del C.di A.;
b) dirige gli operatori della Casa di Riposo;
c) propone al C. di A. schemi preventivi o consuntivi di Bilancio;
d) esercita tutte le attribuzioni di ordinaria amministrazione per il normale
funzionamento, entro i limiti previsti dalle disposizioni vigenti e contabili;
e) presiede con carattere di continuità alle questioni tecniche della Casa di Riposo,
garantendo il normale funzionamento relativamente ad impianti e strutture e a tutto
quanto attiene all’aggiornamento sulla normativa vigente in materia, informandone il
C. di A.;
f) nel caso in cui si prospettassero spese urgenti non deliberate dal C. di A, ne
informa immediatamente il Presidente del C. di A.;
g) presenta alla Giunta Comunale una relazione gestionale con cadenza trimestrale;
h) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolgendo le mansioni di
segretario verbalizzante ed esercita tutte le funzioni gestionali conferitegli dal C.di
A. anche se non espressamente previste nel presente regolamento.
- Il Direttore dell’Istituzione – Compenso:
in quanto Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco, al Direttore compete una
retribuzione di posizione e risultato ai sensi dell’art. 10 del CCNL sottoscritto in data
31/03/1999. La retribuzione di posizione viene determinata con deliberazione della Giunta
Comunale.
La retribuzione di risultato verrà erogata a seguito di valutazione annuale effettuata dal
nucleo di valutazione del Comune di Albissola Marina, unitamente a quella dei
Responsabili di Servizio del Comune.
Nel caso in cui come direttore, venga nominata una persona non dipendente del Comune,
il compenso economico sarà equiparato all’indennità come sopra specificata
Titolo III : regole di funzionamento dei servizi:
Casa di Riposo
Art. 5
Sono ammessi alla Casa di Riposo ed ai servizi offerti tutti coloro in possesso dei seguenti
requisiti.
A) età superiore ai 65 anni;
B) anziani autosufficienti purchè non bisognevoli di prestazioni sanitarie ospedaliere.
Inoltre i richiedenti devono risultare tra coloro che siano alternativamente:
- nativi e residenti al Albissola Marina;
- nativi e non residenti ad Albissola Marina;
- residenti da almeno dieci anni ad Albissola Marina;
- non nativi e non residenti, ma solamente in caso di posti vacanti;
- in condizioni familiari ed economiche di particolare necessità di assistenza.
Art. 6
Il requisito di autosufficienza deve essere certificato da un medico iscritto all’Ordine dei
Medici della Provincia di Savona, verificando:
- i parametri sanitari;
- gli esami clinici, tra i quali quelli per malattie contagiose (es. tubercolosi,
epatite, etc…);
- la possibilità di convivere in comunità.
Art. 7
La richiesta di ammissione, indirizzata in carta semplice all’Amministrazione Comunale,
deve contenere:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia;
d) certificazione medica attestante il requisito di autosufficienza;
e) documentazione da cui emerga la situazione economico – patrimoniale del
richiedente ed eventualmente dei propri familiari (secondo quanto prescritto dal
comma f);
f) impegno al pagamento della retta giornaliera effettuato dall’ospite e/o da terzo
obbligato per legge ai sensi dell’art. 433 Codice Civile.
Art. 8
Nel caso di richieste di ammissione effettuate da più persone, eccedenti la capienza di
ospitalità disponibile in quel momento, a parità dei requisiti elencati all’art. 4, godranno del
privilegio della precedenza i richiedenti in oggettive condizioni di maggior difficoltà.
La scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, secondo i
requisiti previsti dal vigente Regolamento.
Il richiedente che dopo essere stato prescelto rifiuta, per due volte, il ricovero, esce dalla
graduatoria. Per rientrarvi dovrà nuovamente presentare la richiesta ai sensi del’art. 6.
Art. 9
Le rette sono interamente a carico dell’ospite e/o dei suoi familiari.
E’ prevista la possibilità dell’intervento del Comune a copertura parziale o totale della retta,
con verifica della necessità effettuata dal Sindaco, sentito il parere dell’apposita
Commissione Consiliare e decisione presa dalla Giunta Comunale, fermo restando, per
tutti, il rispetto della normativa in materia di sussidi minimi a disposizione degli ospiti.
Art. 10
I versamenti delle rette verranno corrisposti mensilmente, entro il giorno 5 del mese
successivo a quello di competenza, dietro presentazione dell’analitico conteggio delle
prestazioni.
Art. 11
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione provvede alla determinazione del costo
della retta giornaliera entro il termine dell’approvazione del Bilancio Preventivo. Il criterio di
valutazione deve avere come base i costi gestionali del servizio offerto, le variazioni degli
indici Istat.
Art. 12
L’ospite che si assenta dalla Casa di Riposo per:
a) ricovero in altra struttura sanitaria per il tempo necessario alla riabilitazione fisica
eccedente i quindici giorni, dovrà sostenere il costo pari alla metà della retta
giornaliera vigente per tutto il periodo di assenza;
b) motivi personali, per un periodo massimo di 30 giorni, qualora esprima la volontà di
conservare il proprio posto, dovrà sostenere il costo intero della retta.
Art. 13
Dovrà essere tenuto all’interno della struttura un registro per ingressi, dimissioni, ricoveri,
assenze degli ospiti.
Art. 14
La Casa di Riposo garantisce all’ospite i seguenti interventi:
a) assistenza diretta alla persona;
b) assistenza tutelare;
c) attività di animazione;
d) servizio pasti;
e) pulizia degli ambienti di vita;
f) servizi di lavanderia.
Le eventuali necessità di cure mediche generiche e specialistiche, di medicinali e di
interventi infermieristici e di assistenza alla persone che eccedano quanto previsto,
saranno a completo carico dell’ospite.
Art. 15
Nel caso in cui l’ospite perda in tutto o in parte la propria autosufficienza (perdita accertata
dai competenti organi dell’ASL. e comunicata ai parenti) la casa di Riposo garantisce la
continuità di assistenza qualora l’ASL metta a disposizione, ai sensi del D.P.C.M. 8/8/85,
un infermiere abilitato a prestazioni sanitarie.
Art. 16
Gli ospiti verranno dimessi:
- su loro richiesta;
- per motivi disciplinari con decisione del Sindaco su proposta e relazione del
Consiglio di Amministrazione;
- in caso di perdita del requisito di autosufficienza, se l’ASL non adempie a
quanto precisato nell’art. 14;
- in caso di morosità superiore a tre mensilità.
Ai casi descritti nel presente articolo può essere concessa una deroga per particolari casi
e motivi con deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 17
L’ospite è tenuto a rispettare tutte le regole interne della Casa di Riposo, in particolare gli
orari dei pasti, dell’apertura mattutina, della chiusura serale e dell’intervento del personale
di pulizia nelle camere; all’ingresso dei locali sede dell’Istituzione deve essere esposto,
alla vista degli ospiti, idoneo cartello indicante quanto sopra richiamato; ogni decisione e
variazione delle regole interne degli ospiti, deve essere presa dal Consiglio di
Amministrazione, sentito il parere del Direttore.
Art. 18
Il posto letto assegnato non potrà essere oggetto di scambio o cessione tra gli ospiti senza
l’autorizzazione del Direttore.
Art. 19
Il personale operante nella struttura della Casa di Riposo, può, a richiesta dell’ospite, far
intervenire il medico personale, o in caso di urgenza, il medico responsabile della struttura
stessa.
Allo stesso personale, in ogni caso, è fatto divieto di somministrare farmaci anche se
prescritti; tale intervento unito a medicazioni, terapie e prestazioni riabilitative non
complesse può essere svolto dagli assistenti sotto la sorveglianza e/o autorizzazione del
medico del paziente e dal medico responsabile della struttura.
Art. 20
La Casa di Riposo deve nominare un Medico responsabile dell’Assistenza Sanitaria,
scelto tra i medici di Medicina generale, che dovrà sovrintendere all’attività prevista dalla
Delibera del Consiglio Regionale 15/96, al rispetto delle norme sanitarie, fornire pareri
sulla documentazione presentata dagli anziani richiedenti ospitalità e, in caso di necessità,
intervenire all’assistenza degli ospiti e alla valutazione del requisito di autosufficienza.
Pubblica Istruzione e servizi educativi e informativi
Attività e manifestazioni socio-culturali, ricreative e del tempo libero
Art. 21
1) Prima della fine di ogni esercizio o comunque nei tempi utili previsti per l’approvazione
del bilancio previsionale la Giunta Comunale comunica in via generale all’Istituzione i
servizi e le iniziative che ritiene di intraprendere e/o mantenere per l’anno successivo.
2) Tale proposta verrà esaminata da parte del Consiglio di Amministrazione, che entro 30
giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui sopra, dovrà predisporre un progetto dettagliato
ed il relativo piano dei costi necessari per realizzare gli indirizzi ricevuti dalla Giunta
Comunale
3) Sulla base di detta documentazione la Giunta Comunale ne prenderà atto con la
possibilità di proporre eventuali modifiche migliorative.
4) Il Consiglio di Amministrazione approverà quindi il Bilancio di Previsione di propria
competenza e lo trasmetterà al Comune per la definitiva approvazione contestuale
all’approvazione del bilancio di previsione del comune in sede consigliare
5) Se nel corso dell’anno la Giunta Comunale reputasse di dare corso a nuove iniziative
dovrà provvedere a trasferire nuovi fondi all’Istituzione, come anche nel caso di
annullamento di iniziative già previste il Consiglio di Amministrazione dovrà a fine anno
restituire quanto non speso.
Titolo IV : rapporti tra Istituzione e Comune
Art. 22
La gestione economica e giuridica di tutto il personale comunale che opera presso
l’Istituzione spetta al Comune.
Per quanto riguarda il personale assegnato alla Casa di Riposo spetterà al Direttore
dell’Istituzione la gestione operativa (orari di servizio – ferie – permessi) mentre per i
dipendenti assegnati agli altri servizi la gestione operativa sarà svolta di concerto con il
Segretario Comunale sentiti gli eventuali responsabili dei Servizi interessati.
Art. 23
L’ Istituzione deve uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità con l’obbligo di terminare la gestione contabile e finanziaria annuale con il
bilancio in pareggio.
Art. 24
Il Comune determina le finalità e gli indirizzi dell’ Istituzione, approva gli atti fondamentali,
esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
Art. 25
Qualora la gestione termini con un disavanzo il Comune, stante il valore sociale
dell’attività svolta dall’ Istituzione, provvede, con le modalità previste dall’ art. 26, alla
copertura dei costi in modo da chiudere il bilancio in pareggio.
Art. 26
Qualora nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il C. di A. adotta le misure
necessarie per riportarla in equilibrio; ove ritenga che tale obiettivo non possa essere
raggiunto senza provvedimenti di competenza del Comune, li propone formalmente alla
giunta, indicando motivamente le ragioni per le quali l’equilibrio non possa conseguirsi.
La Giunta propone tempestivamente al consiglio i necessari provvedimenti di
adeguamento delle tariffe o dei trasferimenti a carico del bilancio del Comune o di modifica
dei servizi o altre misure atte a far conseguire comunque il pareggio.
Gli organi del Comune, quando adottano decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a
carico dell’ Istituzione, debbono provvedere contestualmente ad assegnare le risorse
necessarie, anche con specifici trasferimenti a copertura di eventuali oneri conseguenti a
contenimento delle tariffe o a benefici tariffari motivati da ragioni sociali.
Art. 27
Gli atti fondamentali soggetti ad approvazione obbligatoria da parte del Consiglio
Comunale sono rappresentati dalle delibere del C. di A. relative al bilancio preventivo ed al
conto consuntivo.
Tutte le altre delibere devono essere trasmesse per sunto alla Giunta Comunale la quale
può pronunciarsi in merito entro 10 giorni dal ricevimento.
Art. 28
La revisione contabile e finanziaria dell’ Istituzione compete al Collegio dei revisori dei
conti del Comune secondo le modalità di legge.
Art. 29
L’ Istituzione non ha patrimonio proprio: essa ha l’uso dei beni mobili ed immobili messi a
disposizione dal Comune.
La manutenzione ordinaria dei beni immobili e la manutenzione dei beni mobili è a carico
del Bilancio dell’ Istituzione.
La manutenzione straordinaria dei beni immobili è a carico dell’Amministrazione
Comunale.
Titolo V : norme finali
Art. 30
Per quanto non disciplinato e non contemplato dal presente regolamento, si rimanda ai
regolamenti del Comune e alla normativa vigente.