Intervento Dott. Marco Marchetti
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Intervento Dott. Marco Marchetti
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO CONTROLLI UFFICIALI E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE “certezze, dubbi e novità?” oggi! e domani? Sondrio 12 luglio 2010 Marco Marchettii Direttore 1 1) CONTROLLI UFFICIALI IN PROVINCIA DI SONDRIO 2) D. LEGISLATIVO N. 193/07 2 CONTROLLI UFFICIALI IN PROVINCIA DI SONDRIO!!! NON CONFORMITA’ QUALI?? alcuni esiti di sopralluoghi (non favorevoli) effettuati in impianti registrati e riconosciuti in Provincia di Sondrio 3 STRUTTURALI … esclusivamente strutturali???? 1. finestre prive di protezioni adeguate che impediscano l’entrata di contaminanti nei locali durante le lavorazioni - proc. controllo roditori e animali infestanti? (ALL. II Cap. I – Reg. (CE) 852/04) - proc. manutenzione di strutture e impianti? (ALL. II Cap. I, V – Reg. CE 852/04) 2. porte comunicanti con l’esterno, dei servizi igienici e degli spogliatoi prive di dispositivi atti a prevenire l’introduzione di contaminanti nei locali durante le lavorazioni -proc. controllo roditori e animali infestanti? (ALL. II – Cap. I – Reg. (CE) 852/04) - proc. manutenzione di strutture e impianti? (ALL. II 4 Cap. I, V – Reg. CE 852/04) 3. armadietti spogliatoi inidonei (per numero e tipo) - proc. di controllo Igiene del personale? (ALL II – Cap. VIII – Reg. (CE) 852/04) 4. contenitori dei sottoprodotti di categoria 1/3 inidonei (rotti, sporchi, senza coperchio, depositati in locali non appropriati); - proc. di gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti (ALL. II – Cap. VI – Reg. CE 852/04) 5. parti metalliche con ruggine (putrelle, profili infissi; - proc. di manutenzione di strutture e impianti (ALL. II – Cap. I, V – Reg. CE 852/04) 5 6. pannelli di rivestimento delle pareti rotti e non raccordati in modo tale da consentire una corretta prassi igienica nelle operazioni di pulizia e disinfezione; proc. manutenzione? proc. pulizia? materiali di progettazione e costruzione inidonei? 7. soffitto e pareti sporchi e con presenza di muffe, non facilmente pulibili e sanificabili; proc. pulizia? ricambi aria comunque insufficienti? mancanza di aspirazione di vapori? 8. locali privi di porte; progettazione inidonea? proc. manutenzione? 6 9. pareti dei locali o delle celle di refrigerazione ammalorate (intonaci esfoliati, muffa, sporco); proc. manutenzione? proc. pulizia? le procedure cosa prevedono?: nulla in merito oppure controlli e verifiche con frequenze non rispettate? Oppure ancora controlli e verifiche con frequenze insufficienti? 10. presenza di ragnatele nei locali; proc. pulizia? Non si pulisce? Non si controlla? Non si prevedono le pulizie o non si eseguono correttamente le pulizie? 7 11. pavimenti non fugati, piastrelle rotte, angoli non facilmente lavabili e disinfettabili, pavimenti con pendenze inidonee che non impediscono il ristagno delle acque di lavaggio; Struttura concepita male???? Reg. (CE) n. 852/04 2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti devono: a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene; … …. oppure ………….. procedura disattesa??? 8 12. griglie e chiusini di raccolta delle acque di lavaggio con residui organici (grasso e sangue) delle precedenti operazioni di pulizia; si raccoglie tutto lo sporco (organico) del locale, spesso sede di proliferazione di agenti patogeni e fonte di sopravvivenza nell’ambiente degli stessi 12 bis. residui organici (grasso e sangue) presenti su strutture e attrezzi vari dopo l’effettuazione di pulizie a differenza del punto precedente è anche visivamente facile da evidenziare; perchè è così frequente da rilevare in corso di ispezioni e audit? 9 13. finestre con vetri rotti (prive di idonee protezioni che impediscano l’entrata di contaminanti); proc. manutenzione? proc. controllo animali infestanti? gestione corpi estranei? 14. consegna alimenti notturna (latte, pane) soprattutto in estate, ma comunque senza protezione da animali infestanti ed indesiderati e da intemperie ed agenti atmosfericiproc. selezione fornitori? controllo temperature? gestione confezioni probabilmente contaminate? 10 15. vasche di raccolta del sangue con residui di sangue delle ultime operazioni di macellazione (avvenute 4 giorni prima); chi pulisce? chi controlla? cosa prevede la procedura? procedura idonea non applicata? procedura non idonea? 16. comandi elettrici sporchi e con residui delle lavorazioni precedenti; chi pulisce? chi controlla? cosa prevede la procedura? procedura idonea non applicata? procedura non idonea? 17. sterilizzatori sporchi o spenti o comunque non impiegati nel corso delle operazioni di lavorazione, o non correttamente posizionati e difficilmente accessibili e utilizzabili; progettazione inidonea? le procedure cosa prevedono? nessuno controlla? 11 18. corde e catene di comando della guidovie sporche e con presenza di residui organici; uso costante …. nessuno vede lo sporco?? nessuno pulisce? Le procedure di pulizia non prevedono nulla a tal proposito? 19. servizi igienici che immettono direttamente nei locali di lavorazione o comunque di transito di alimenti (anche non protetti); progettazione inidonea? 12 20. addetti alla manipolazione degli alimenti (non protetti) con abbigliamento inidoneo (pantaloni e calzature civili, o sporchi); 21. porte e portoni comunicanti con l’esterno presentano soluzioni di continuo lungo il proprio perimetro che mettono direttamente in comunicazione l’ambiente interno con l’esterno; 22.tubi di raccordo degli scarichi delle acque dei lavabi rotti o non raccordati con gli scarichi presenti sul pavimento sottostante; 13 23. carne depositata in cella con evidenti tracce di sporco inorganico (ruggine di gancere, grasso lubrificante); 24. tavoli di lavorazione ammalorati con evidenti segni di usura; 25.tavoli di lavorazione sporchi; 26. odore di materiale organico in decomposizione nei locali di lavorazione; 27. mozziconi di sigaretta (più o meno bene celati); 28. porte a bande in plastica delle celle sporche; 14 29.locale spogliatoi e locale servizi igienici con presenza di mosche; 30. mancanza di griglie e di sifoni nei pozzetti di raccolta delle acque 31. lavelli privi di idonei dispositivi di erogazione del sapone e di carta asciugamani 32. guarnizione delle celle ammalorate e rotte; 33. locale di sezionamento carni privo di condizionamento e mancanza di procedure idonee a supplire a tale mancanza 15 34. manuale di autocontrollo relativo solo ad una parte delle attività effettuate (con altre attività produttive in essere) 35. armadietti spogliatoi impolverati 36. armadietti spogliatoi gestiti senza una suddivisione degli indumenti civili da quelli da lavoro 37. segaossa con presenza di tracce di sangue e altri residui organici dopo l’effettuazione delle pulizie il giorno precedente e con procedure che non prevedono altro prima delle nuove lavorazioni (sia su lama in evidenza visiva che in parti non evidenti ma smontabili) 16 38. etichettatura: ingredienti mancanti, termine minimo di conservazione superato, quid … questo sconosciuto??, marchio identificativo non riprodotto o in modo errato, per prodotti ittici mancata indicazione della specie, della provenienza e dello stato fisico 39. macellazione clandestina (agnelli e capretti ovicaprini in genere- problemi di smaltimento materiale TSE) 40. Reg. (CE) n.178/02 –tracciabilità e rintracciabilità, ambito locale mancato rispetto in caso di vendita a ulteriori dettaglianti 17 41. Trasporto alimenti inidoneo: a. automezzi non registrati b. automezzi comunque inidonei (privati e senza contenitori per alimenti) c. mancato rispetto delle temperature di trasporto d. abbigliamento del personale inidoneo e. carne non protetta a contatto di pareti e pavimento automezzo f. alimenti non protetti a contatto di merci confezionate (promiscuità e disordine) 18 DOCUMENTALI Solo documentali??? le planimetrie non corrispondono allo stato di fatto degli impianti, non riportano locali esistenti o riportano locali modificati; destinazione d’uso dei locali variata rispetto a quanto dichiarato le RT non riportano elementi previsti e caratterizzanti l’attività mancata notifica di attività (DIAP) mancoto aggiornamento di attività (DIAP e RICONOSCIUTI, es. vendita di carni refrigerate e confezionate in esercizi di vendita) procedure non previste (per attività lavorative effettuate) procedure parziali, incomplete e disattese (per attività ben più complesse) procedure “mendaci” … (“ si utilizza il tale strumento per effettuare la tale operazione lo strumento non è mai stato a disposizione dell’OSA) 19 OPERATIVI somma di quelli strutturali e documentali 20 RIASSUMENDO 1. REQUISITI STRUTTURALI MANCANTI, PARZIALMENTE PRESENTI O NON MANTENUTI NEL TEMPO 2. PROGRAMMI E PROCEDURE PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI NON CORRETTAMENTE BASATI SUI PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP 3. NON EFFICACE, ADEGUATA E COMPLETA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE BASATE SUI PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP 4. MANCATO ADEMPIMENTO AD OBBLIGHI DI LEGGE (ES. NOTIFICHE, ISTANZE, AGGIORNAMENTI, ECC.) AVENTI RIFLESSI NEGATIVI SULLE CONSEGUENTI ATTIVITA’ DI CONTROLLO UFFICIALE 21 RIASSUMENDO in poche parole ……… fare quello che si scrive scrivere quello che si fa ma soprattutto: …… rispettare le norme sanitarie generali e specifiche per la produzione e l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari che impongono agli OSA (fra l’altro) di istituire, applicare e mantenere procedure basate sui principi del sistema dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) 22 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 193 controlli di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore” 23 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Sancisce il ruolo del Ministero della Salute, delle Regioni e delle ASL quali autorità competenti ai fini dell’applicazione dei Reg. (CE) 852, 853, 854 e 882 24 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 Normativa relativa agli scambi e importazioni vengono aggiornati i riferimenti normativi delle norme relative ogni riferimento ai provvedimenti abrogati contenuti nella normativa in vigore devono intendersi riferiti a quelli corrispondenti di cui ai Regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 25 UE Reg. (CE) n. 882/04 IT 26 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 stato membro sono individuate come “Autorità competenti” ai fini dell’applicazione dei Regolamenti nell’ambito delle rispettive competenze . Ministero della Salute . Regioni e province autonome (Trento Bolzano) . Aziende Sanitarie Locali 27 abrogazione delle cosiddette “norme verticali” recepimento direttiva Stati membri 28 le cosiddette “norme verticali” Dir. 64/433 Dir. 71/118 Dir. 77/96 Dir. 77/99 (D.P.R. 889/82) ricerca delle trichine (D.L.vo 537/92) pbc (D.L.vo 286/94) carni fresche (D.P.R. 495/97) carni di volatili da cortile Dir. 94/65 (D.P.R. 309/99) carni macinate preparazioni di carne Dir. 92/46 (D.P.R. 54/97) latte crudo termicamente pbl 29 le cosiddette “norme verticali” Dir. 91/495 Dir. 91/45 (D.P.R. 607/96) carni di selvaggina uccisa a caccia (D.P.R. 559/92) carni di coniglio e selvaggina d’allevamento Dir. 89/437 (D.L.vo 65/93) ovoprodotti Dir. 91/492 Dir. 91/493 (D.L.vo 530/92) (D.L.vo 531/92) prodotti della pesca molluschi bivalvi vivi 30 Reg. (CE) n. 882/04 Sanzioni azioni in caso di non conformità In caso di rilievo di una non conformità l’Autorità interviene per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione 31 Reg. (CE) n. 882/04 A seconda dei casi di adottano le seguenti misure imposizione di procedure di igienizzazione limitazioni o divieto di immissione sul mercato di mangimi, alimenti o animali ritiro/richiamo ed eventuale distruzione destinazione ad usi diversi sospensione delle operazioni o chiusura dell’impianto sospensione o revoca del riconoscimento qualsiasi altra misura ritenuta opportuna 32 Reg. (CE) n. 882/04 gli Stati Membri stabiliscono le regole in materia di SANZIONI le sanzioni devono essere effettive proporzionate dissuasive 33 Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 SANZIONI 4 “tipologie”: sanzioni per mancato rispetto di 1 - disposizioni su registrazione e riconoscimento 2 - requisiti e procedure 3 - disposizioni su bs e identificazione alimenti o.a. 4 - disposizioni su molluschi bivalvi vivi 34 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Reg. CE non prevedono sanzioni amministrative pecuniarie Paesi membri devono provvedere in merito con norme specifiche 35 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 l’art. 6 prevede le sanzioni da applicare alle violazioni dei Reg. (CE) n. 852/04 e 853/04 36 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n°193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 1 Chiunque, nei limiti della applicabilità del regolamento (CE) n° 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tal fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero lo effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato. Macellazione di animali, produzione preparazione carni ai fini dell’emissione in commercio in strutture non riconosciute Arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda fino a Euro 150.000,00 in relazione alla gravità dell’attività posta in essere 37 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 2 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n° 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all’A.C. per l’aggiornamento del riconoscimento. Gli alimenti di origine animale non possono essere depositati, lavorati, trasformati, confezionati in uno stabilimento non riconosciuto a tal fine dall’A.C. da Euro 5.000,00 a 30.000,00 Sanzione ridotta: € 10.000,00 38 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Si ritiene che l’impresa non risponda al requisito del Regolamento quando: le attività di deposito, lavorazione, trasformazione, confezionamento di alimenti di origine animale per i quali l’allegato III al reg. (CE) n. 853/04 stabilisce requisiti vengono condotte: 1) 2) 3) 4) al di fuori di uno stabilimento riconosciuto al fine della conduzione dell’attività svolta in uno stabilimento al quale sia stato notificato un provvedimento di revoca o di sospensione del riconoscimento per l’attività svolta in uno stabilimento riconosciuto per il quale l’OSA non abbia notificato all’Autorità competente, ai sensi dell’articolo 6 del Reg.(CE) n. 852/04, la (nuova) attività svolta, ovvero abbia notificato la sospensione dell’attività svolta o la chiusura dell’impianto in locali diversi da quelli specificamente autorizzati, ancorché presso uno stabilimento riconosciuto a condurre questa o altre attività di produzione e lavorazione di prodotti alimentari di origine animale 39 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Comma 3 Omessa notifica Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, All’Autorità nei limiti di applicabilità del Reg. (CE) n° competente 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata. Sanzione prevista da Euro 1.500,00 a 9.000,00 Sanzione ridotta: € 3.000,00 40 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 3 Nel caso in cui, pur essendo condotte (una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti) presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate, all’Autorità competente per l’aggiornamento della registrazione. Omessa notifica per variazioni da Euro 500,00 a 3.000,00 Note Solo nel caso di variazioni strutturali/funzionali sostanziali. Sanzione Non rientrano le ridotta: piccole variazioni dei € 1.000,00 flussi produttivi come ad esempio la sostituzione di un frigo con un altro 41 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 cambiamenti significativi di attività SONO quelli che COMPORTANO un aggiornamento del piano di autocontrollo al fine di assicurare l’adeguata gestione dei pericoli Esempi sono: 1) MODIFICHE STRUTTURALI dello stabilimento che comportino una variazione nei flussi di lavorazione 2) INSERIMENTO DI NUOVE LAVORAZIONI (attività di gastronomia,cottura di alimenti, condizionamento di alimenti sottovuoto o in atmosfera protettiva, affettatura e porzionatura) 3) IMPIEGO DI NUOVI IMPIANTI O MACCHINARI (impianti per refrigerazione o congelazione o trattamento termico, linee di lavaggio automatico degli impianti in CIP) laddove questi non vadano semplicemente a sostituire impianti o macchinari preesistenti dello stesso tipo 4) INSERIMENTO NEL CICLO PRODUTTIVO di prodotti aventi un maggiore rischio igienico sanitario o che comportino un aumento del rischio di contaminazioni crociate tra alimenti aventi un diverso profilo igienico (per esempio carni di ungulati domestici e carni di polleria). 42 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 4 Salvo che il fatto costituisca reato, l’OSA operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I al Regolamento (CE) n° 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento (CE) 853/2004. Mancato rispetto dei requisiti generali contenuti nell’allegato I parte A da Euro 250,00 a 1.500,00 Sanzione ridotta: € 500,00 43 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 5 Salvo che il fatto costituisca reato, l’OSA operante ai sensi dei regolamenti (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato II al regolamento (CE) n° 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n° 853/2004. Mancato rispetto dei requisiti generali contenuti nell’allegato II da Euro 500,00 a 3.000,00 Sanzione ridotta: € 1.000,00 44 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 riprende il disposto del Reg. (CE) n. 852/2004 che stabilisce requisiti generali che devono essere osservati da tutti gli OSA al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e integrità degli alimenti stabiliti dalla “legge alimentare” Gli OSA che trattano alimenti di origine animale, oltre ai requisiti generali devono rispettare anche i requisiti specifici previsti dal Reg. (CE) n. 853/2004 45 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 REGOLAMENTO (CE) n.852/04 • CAP. I: REQUISITI GENERALI APPLICABILI AI FABBRICATI … • CAP. II: REQUISITI SPECIFICI APPLICABILI AI LOCALI ALL'INTERNO DEI QUALI I PRODOTTI ALIMENTARI VENGONO • • • • PREPARATI, LAVORATI O TRASFORMATI … CAPITOLO IV – TRASPORTO CAPITOLO V - REQUISITI APPLICABILI ALLE ATTREZZATURE CAPITOLO VI - RIFIUTI ALIMENTARI CAPITOLO VII - RIFORNIMENTO IDRICO • CAPITOLO VIII - IGIENE PERSONALE CAPITOLO IX - REQUISITI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI CAPITOLO X REQUISITI APPLICABILI AL CONFEZIONAMENTO E ALL'IMBALLAGGIO DI PRODOTTI ALIMENTARI CAPITOLO XI - TRATTAMENTO TERMICO • CAPITOLO XII - FORMAZIONE • • • 46 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 REGOLAMENTO (CE) n.853/04 RIGUARDA gli ……impianti riconosciuti (cosiddetto BOLLO CE) … PREVEDE ….. requisiti specifici per le diverse filiere … 47 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni Comma 6 L’OSA operante ai sensi dei regolamenti (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004, a livello diverso della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n° 2073/2005 e quelle in materia di informazione sulla catena alimentare. Illecito Sanzione prevista Mancata da Euro predisposizione 1.000,00 a di procedure di 6.000,00 autocontrollo Sanzione ridotta: € 2.000,00 Note Nel caso che si rilevino l’assenza del piano di autocontrollo, o a seguito dell’intervento di modifica che abbiano riguardato i prodotti o i processi (strutture o impianti, natura e criterio del processo o di un “fallimento” delle procedure predisposte e attuate, l’OSA non ha proceduto alla rivalutazione delle procedure), mancata predisposizione di procedura e verifica di cui Reg. (CE) n° 2073/2005), la sanzione viene immediatamente applicata, non disponendo più , come in passato di un periodo di tempo (max. 120 giorni) per poter ottemperare alle prescrizioni. 48 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Si ritiene che l’impresa non risponda al requisito quando: 1) l’OSA non ha proceduto alla redazione di alcun piano di controllo dei pericoli basato sulle procedure HACCP 2) a seguito dell’intervento di modifiche (di prodotti e/o processi) o di un “fallimento” delle procedure predisposte e attuate, l’OSA non ha rivalutato e aggiornato le procedure basate sui principi HACCP 3) l’OSA non ha predisposto e reso disponibili all’AC le procedure basate sui principi HACCP approntate, ovvero la documentazione sulla cui base è possibile riconoscere che gli obiettivi di sicurezza stabiliti dalla “legge alimentare” sono già raggiunti in applicazione alle procedure di prerequisito 4) l’OSA non ha predisposto un adeguato sistema di archiviazione delle documentazioni a dimostrazione delle attività programmate 49 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni - Illecito Comma 7 Inadeguatezza dei Nel caso in cui l’Autorità competente riscontri requisiti generali e di inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Sanzione prevista da Euro 1.000,00 a 6.000,00 Sanzione ridotta: € 2.000,00 50 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 l’AC, pur rilevando la predisposizione di procedure finalizzate a garantire il rispetto dei requisiti e degli obiettivi stabiliti dalla “Legge alimentare”, li ritiene inadeguati al raggiungimento degli obiettivi stessi Non è detto che l’inadeguatezza dei sistemi e delle procedure debba essere accompagnata dal rilievo di una insufficienza dei risultati La valutazione circa l’inadeguatezza prende infatti in considerazione non solo la situazione presente, ma anche le possibili future conseguenze di tali carenze 51 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Esempio: l’inadeguatezza di una procedura di pulizia non porta necessariamente all’osservazione di carenze igieniche al momento del controllo. Queste potrebbero peraltro ragionevolmente verificarsi in un prossimo futuro, per esempio a seguito dell’impiego di detergenti e/o disinfettanti non completamente adeguati nel contesto in esame 52 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 L’OSA non risponde al requisito quando: senza fornire alcuna controdeduzione accettata dall’AC che ha emanato il provvedimento, non ottempera alle prescrizioni impartite entro i termini stabiliti o comunque concordati Le controdeduzioni proposte dall’OSA non vengono accettate dall’AC e lo stesso non provvede ad adeguare i requisiti e/o le procedure giudicate non completamente conformi entro i termini stabiliti 53 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 D. Lgs. n. 193 art . 6 – Sanzioni - Illecito Sanzione prevista Comma 8 La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. Mancata o non corretta applicazione del sistema e/o procedure da Euro 1000,00 a 6000,00 Sanzione ridotta: € 2.000,00 54 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 L’OSA, pur avendo predisposto le procedure e/o i sistemi di gestione dei propri processi al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della “legge alimentare” non provvede poi alla loro effettiva applicazione In queste situazioni non vengono messi in discussione il rispetto dei requisiti, la predisposizione dei sistemi e/o delle procedure, o la loro efficacia. Ciò che viene a mancare è la loro pratica applicazione In pratica l’OSA non rispetta i criteri che egli stesso si è dato a prescindere dalle eventuali valutazioni di efficacia delle misure stesse Al pari di quanto previsto dal precedente comma anche nel caso in cui, nel corso delle attività di controllo non vengano rilevate carenze, basta la mancata applicazione delle misure e/o delle procedure predisposte dallo stesso OSA 55 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 Si ritiene che l’OSA non risponda al requisito quando: non applica le misure e/o le procedure predisposte o ha impartito disposizioni ai propri collaboratori per la disattenzione dei sistemi e/o delle procedure predisposte senza giustificare adeguatamente questa decisione e non ha assicurato una adeguata informazione e formazione dei propri collaboratori in merito alle modalità di applicazione delle procedure e/o dei sistemi predisposti nell’ambito delle proprie misure di gestione dei processi (autocontrollo) 56 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 art . 6 - Sanzioni Comma 9 L’immissione in commercio di carni fresche, refrigerate e congelate senza la bollatura sanitaria prevista dall’art. 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n° 854/2004 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00 per ogni lotto di carne non bollato. Comma 10 L’omissione dell’indicazione sull’etichetta di un prodotto di origine animale, il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al regolamento (CE) n° 853/2004, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00. Commi da 11 a 14 Stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie sugli illeciti operati sul mercato dei Molluschi Bivalvi Vivi, si tratta di norme specifiche che riprendono i concetti della vecchia direttiva settoriale e che prevedono «sanzioni crescenti in relazione all’aumento dei rischi sulla catena alimentare». 57 Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n° 193 PROCEDURE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: Art. 6 comma 15 Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981 n° 689, al Decreto Legislativo 30.12.1999 n° 507, e al Decreto del Ministro della sanità del 11.10.2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n° 302 del 29.12.2000. Art. 6 comma 16 Per “Operatore del settore alimentare” (OSA) si intende la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo. 58 OSA diverso produzione primaria rispetta requisiti generali Allegato II Reg. 852/04 e specifici Reg. 853/04 ? NO Sanzione comma 5 art. 6 NO Sanzione comma 6 art. 6 NO PRESCRIZIONI SI’ Ha predisposto procedure autocontrollo – procedure ai sensi Reg.2073/05 e in materia informazioni catena alimentare ? SI’ I requisiti e le procedure sono adeguati ? per mancato adempimento SI’ I requisiti e le procedure sono applicati e sono applicati correttamente ? SI’ Sanzione comma 7 art. 6 NO Nessun provvedimento Sanzione comma 8 art. 6 59