OGGETTO ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO

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OGGETTO ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ QUESITO
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OGGETTO
ISTITUTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ
QUESITO
(posto in data 25 giugno 2014)
Sono un dirigente medico a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Vorrei sapere quali sono le norme in materia di tutela della maternità e
quali sono in particolare le norme che disciplinano l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
RISPOSTA
(inviata in data 25 giugno 2014 )
Le norme che disciplinano la tutela della maternità sono oggetto del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, che prevede, oltre al
congedo obbligatorio e facoltativo, ulteriori istituti. Per ciascuno di tali
istituti si riportano di seguito i contenuti fondamentali e l’articolo del
citato decreto che li disciplina. Gli articoli di maggiore interesse sono
riportati integralmente nella sezione riferimenti normativi. In tale
sezione sono riportate le norme contrattuali relative alla dirigenza
medica (articolo 15 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL
1998_2001) che prevedono per i medici del SSN norme di maggior
favore (in quanto pubblici dipendenti).
congedo per maternità (articolo 16)
astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due
mesi prima e tre mesi dopo il parto fruibile, previa autorizzazione
medica, anche un mese prima e quattro mesi dopo il parto;
ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione
ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione
interdizione dal lavoro (articolo 17)
astensione dal lavoro disposta dalla direzione territoriale del lavoro o
dalla ASL territorialmente competente su istanza dell’interessata o
d’ufficio, laddove sussistano condizioni di incompatibilità tra
mansioni attribuite e stato di salute della madre e del nascituro
ai dipendenti privati è corrisposto l’ 80% della retribuzione
ai dipendenti pubblici spetta l’intera retribuzione
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congedo parentale (articolo 32)
astensione facoltativa dal lavoro fino ad otto anni di vita del bambino
durata complessiva per la madre sei mesi, per il padre cinque mesi
fruibili anche frazionatamente
ai dipendenti privati è corrisposto il 30% della retribuzione
ai dipendenti pubblici per i primi 30 giorni spetta l’intera retribuzione
riposi giornalieri per la madre (articolo 39)
due riposi di un’ora se l’orario giornaliero supera le sei ore
un riposo di un’ora se l’orario giornaliero è inferiore alle sei ore
il beneficio è ridotto alla metà se l’azienda mette a disposizione un
asilo nido o altra struttura idonea
i riposi giornalieri sono considerati a tutti gli effetti orario di lavoro
congedo per la malattia del figlio (articolo 47)
diritto di entrambi i genitori, alternativamente, di astenersi dal lavoro
per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non
superiore a tre anni; dopo i tre anni e fino agli otto anni di vita del
bambino sono concessi cinque giorni di astensione dal lavoro
per i dipendenti privati non spetta alcuna retribuzione
i dipendenti pubblici, per malattie del figlio fino a tre anni di vita,
possono fruire di trenta giorni complessivi con l’intera retribuzione
per ciascun anno di vita del bambino
ricongiungimento familiare (articolo 42-bis)
possibilità di chiedere il trasferimento ad una sede di servizio ubicata
nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita
la propria attività lavorativa fino ai tre anni di vita del figlio; tale
trasferimento può essere concesso solo previo assenso di entrambe
le amministrazioni interessate.
astensione dal lavoro notturno (articolo 53)
l’astensione è obbligatoria fino ad un anno di vita del bambino
dopo un anno e fino a tre anni di vita del bambino l’astensione è un
diritto che può o meno essere esercitato a discrezione del lavoratore
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 2.
Definizioni
1. principali istituti a tutela della maternità e della paternità
Ai fini del presente testo unico:
a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria
dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del
lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della
lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione
facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti
specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con
contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di
privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.
2. riferimento al trattamento economico dei pubblici dipendenti
Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per
le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti,
ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e
contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori
alle predette indennità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 16
Divieto di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza
1. periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salva
la possibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 20, di far
decorrere il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dal
mese precedente la data presunta del parto fino a quattro mesi
successivi alla data del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salva la possibilità, secondo
quanto previsto dall'articolo 20, di far decorrere il periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro dal mese precedente la data
presunta del parto fino a quattro mesi successivi alla data
del parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo
il parto.
1-bis. rientro in servizio a seguito di interruzione della gravidanza
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza
successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché
in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo
di maternità le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque
momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al
datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro
salute.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 17
estensione del divieto
1. estensione del divieto a tre mesi dalla data presunta del parto
Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
2. ulteriori periodi di interdizione dal lavoro
La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo
quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro
delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione
obbligatoria per maternità di cui alla lettera a), comma 1,
dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione che possono essere
disposti dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente
per territorio, ai sensi dell’articolo 7, comma 6 quando non sia
possibile spostare ad altre mansioni la lavoratrice adibita al
trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per
i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti
forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo
stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 17
estensione del divieto
3. procedure per l’interdizione per complicanze della gravidanza
L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta
dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni
caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla
ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. procedure per l’interdizione connesse con le mansioni svolte
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è
disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza
della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza
emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
5. irrevocabilità delle disposizioni di interdizione lavorativa
I provvedimenti previsti dai presente articolo sono definitivi.
articolo 18
Sanzioni
1. rilievo penale della mancata osservanza degli articoli 16 e 17
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è
punita con l'arresto fino a sei mesi.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 19.
Interruzione della gravidanza
1. equiparazione alla malattia dell’interruzione della gravidanza
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi
previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza), è considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. aumento della pena per l’interruzione della gravidanza
Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena
prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto
è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Articolo 20.
Flessibilità del congedo di maternità
1. alternative di fruizione del periodo di congedo per maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal
mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi
di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro.
2. lavori nei quali non è applicabile il comma 1
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti
sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni del comma 1.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Congedo di maternità
Articolo 21.
Documentazione che deve essere prodotta
per la fruizione del congedo
1. presentazione al datore di lavoro del certificato di gravidanza
Prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
di cui all'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare
al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità di maternità
il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore
di previsione.
1-bis. invio all’INPS del certificato di gravidanza
Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del
parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal
medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010.
2. presentazione al datore di lavoro del certificato di nascita del figlio
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista
dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2-bis. invio all’INPS del certificato di nascita del figlio
La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato
di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente
per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo
le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto di cui al
comma 1-bis.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
congedo parentale
1. termini di fruibilità del congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore
ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal
presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fermo
restando che qualora il padre lavoratore eserciti il diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non
inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali
dei genitori è elevato a undici mesi. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a dieci mesi.
2. innalzamento a 11 mesi della durata complessiva del congedo
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi,
il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato
a undici mesi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 32.
congedo parentale
3. obbligo di preavvisare il datore di lavoro
Ai fini dell'esercizio del diritto di fruire del congedo parentale,
il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità,
a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine
di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione
dell'inizio e della fine del periodo di congedo.
4. imprescindibilità del diritto al congedo parentale
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora
l'altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis. accordo con il datore di lavoro per la ripresa dell’attività
Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro
concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività
lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto
dalla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 39
riposi giornalieri della madre
1. numero dei riposi giornalieri in funzione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante
il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche
cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. durata di ciascun riposo e relativo trattamento normativo
I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna
ad uscire dall'azienda.
3. riduzione della durata dei riposi in caso di fruizione di asilo nido
I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice
fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore
di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 42-bis
ricongiungimento familiare
1. assegnazione temporanea ad altra amministrazione
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di una
amministrazione pubblica può essere assegnato, a richiesta, anche
in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla
domanda.
2. indisponibilità del posto di lavoro resosi vacante
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile
ai fini di una nuova assunzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità,
articolo 47
congedo per la malattia del figlio
1. congedo per malattia dei figli di età inferiore a tre anni
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi
dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a tre anni.
2. congedo per malattia dei figli di età compresa tra tre e otto anni
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi
dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per
le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
3. modalità di trasmissione all’INPS della certificazione di malattia
La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei
congedi previsti per la malattia del figlio di età inferiore ad otto
anni è inviata per via telematica direttamente dal medico curante
del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, che ha
in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia
di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,
e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime
modalità , al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta
elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano
richiesta.
4. sospensione del decorso delle ferie in caso di ricovero ospedaliero
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe a richiesta del genitore il decorso delle ferie per fruire
del congedo.
5. esonero dai controlli previsti in caso di malattia
Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni
vigenti in materia di controlli delle assenze per malattia.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
Articolo 53.
Lavoro notturno
1. periodo in cui è vietato adibire le donne al lavoro notturno
È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento
di un anno di età del bambino.
2. periodo in cui i genitori non sono obbligati al lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o,
in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
1. riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151.
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, 151,
le parti concordano quanto segue:
a) congedo obbligatorio per maternità
nel periodo di astensione obbligatoria per maternità al dirigente
spettano l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, ove in godimento;
b) parto prematuro
in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della
data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare
in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato
medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo
rientro a casa del bambino;
c) congedo parentale
nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro per
un periodo complessivo di sei mesi entro gli otto anni di vita
del bambino, fruibile anche frazionatamente, i primi 30 giorni
di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori
e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta
l’intera retribuzione
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
d) astensione dal lavoro per malattia del figlio
successivamente al periodo di astensione obbligatoria per
maternità e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi di astensione dal lavoro per malattia del figlio
previsti dall’articolo 47, comma 4 del decreto legislativo 26
marzo 2001, n.165, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri
sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori;
e) computo dei giorni di assenza
i periodi di assenza per congedo parentale malattia del figlio nel
caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione
frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice;
f) termini per la presentazione della domanda di congedo parentale
ai fini della fruizione, anche frazionata, del congedo parentale,
la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa
domanda, con l’indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza
del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di 15 giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga
dell’originario periodo di astensione;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORME SPECIFICHE RELATIVE ALLA DIRIGENZA MEDICA
CCNL 10 febbraio 2004
integrativo del CCNL 1998_2001
articolo 15
congedi dei genitori
2. disciplina degli istituti oggetto del decreto legislativo 151/2001
g) possibilità di richiedere il congedo parentale 48 ore prima
in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendano impossibile il rispetto dei termini di 15 giorni previsti
alla lettera f) la domanda può essere presentata entro le 48 ore
precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro ;
h) parto plurimo
in caso di parto plurimo, i periodi di riposo giornaliero sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono
essere utilizzate anche dal padre.
3. obbligo di adibire la lavoratrice madre ad attività compatibili
Ferma restando l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità,
qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del
periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per
la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede
al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino
minor aggravio psicofisico.
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