Canone Tv in bolletta - Abruzzo Consulting Srl

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Canone Tv in bolletta - Abruzzo Consulting Srl
Canone
Tv
in
bolletta:
l’Agenzia fa piena luce
Nella circolare, fra l’altro, le tabelle
esplicative che indicano quanto si paga nelle
diverse ipotesi e le risposte a casi
particolari riguardanti il primo anno di
addebito.
Con la circolare n. 29/E del 21 giugno 2016, l’Agenzia delle
Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul pagamento del
canone Tv, con particolare riguardo all’individuazione delle
utenze addebitabili e alla determinazione degli importi, in
modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle
imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.
Utenze addebitabili
Sono individuate dall’articolo 3 del Regolamento adottato con
decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il
Mef. Come è noto, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di
energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua
residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un
apparecchio televisivo, che costituisce presupposto
dell’obbligo di pagamento del canone.
La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono
individuate o direttamente dai contratti della tipologia
“clienti residenti”, in base alla residenza dichiarata dai
contribuenti, oppure dai contratti della tipologia “altri
clienti domestici”, le cui informazioni sono disponibili nel
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria in sede di
allineamento delle banche dati (articolo 2 del Regolamento).
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più
apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla
stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più
utenze residenziali, l’addebito avverrà su una sola fornitura.
Se la coincidenza si verifica per due o più contratti
rientranti, uno nei “clienti residenti”, l’altro negli “altri
clienti domestici”, il canone sarà addebitato sull’utenza di
residenza.
La voltura non comporta particolari variazioni, se non la
disattivazione di un’utenza e l’attivazione di una nuova.
Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da
riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non
abbia già un’utenza addebitabile.
La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che
nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano
cumulativamente addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in
sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili
solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1°
luglio 2016.
Importi da addebitare
Il canone Tv è di 100 euro annui.
Per gli utenti di energia elettrica residenziale, il pagamento
avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall’impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le
rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute
il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.
Ai fini dell’addebito, si tiene conto della dichiarazione
sostitutiva per superare la presunzione di detenzione
dell’apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra
utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone.
La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che
indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.
Casi particolari
L’Agenzia, inoltre, fornisce precisazioni su singole questioni
relative al primo anno di addebito, descrivendo il caso e la
regola da applicare. Ad esempio, il contribuente con una
fornitura residente attiva dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva
il 1° luglio 2016, pagherà il canone da gennaio a luglio e poi
prosegue con ratei mensili. E ancora, il contribuente che ha
una fornitura residente attivata successivamente al 1° gennaio
2016 ed entro il 30 settembre 2016, pagherà il canone dalla
rata del mese di attivazione.
Dichiarazioni sostitutive
Il contribuente che ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate,
tramite l’apposito modello, la sussistenza di altra utenza
elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone.
Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine,
in quali casi e in che misura è dovuto il canone dai
contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non
detenzione, in ragione della data di attivazione dell’utenza e
di quella di presentazione della dichiarazione stessa.
Patrizia De Juliis
FONTE: www.fiscooggi.it
Per evitare il canone tv in
bolletta dichiarazione entro
il 16 maggio
Più tempo per autocertificare la non
detenzione di apparecchi televisivi e scadenza
unica indipendentemente dalla modalità di
trasmissione adottata, on line o cartacea.
Slitta a lunedì 16 maggio il termine a disposizione dei
contribuenti per inviare la dichiarazione sostituiva che
consente di non vedersi addebitato nella bolletta della luce,
da parte delle imprese elettriche, il canone di abbonamento
alla Tv. In tal senso, sono stati aggiornati il modello e le
relative istruzioni (approvati con provvedimento del 24 marzo
scorso), che riportano anche i chiarimenti del ministero dello
Sviluppo economico in merito al concetto di apparecchio
televisivo.
Le novità in un provvedimento del 21 aprile 2016.
La dichiarazione presentata entro il prossimo 16 maggio avrà
effetto per l’intero 2016. Quella prodotta successivamente ed
entro il 30 giugno, “bloccherà” l’addebito del canone per il
secondo semestre dell’anno.
Stesso termine del 16 maggio anche per le nuove utenze di
energia elettrica attivate nei mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2016: la presentazione della dichiarazione sostitutiva
entro quella data avrà effetto a decorrere dalla data di
attivazione della fornitura.
Le nuove istruzioni, come accennato, tengono conto dei
chiarimenti forniti dal Mise in ordine al concetto di
apparecchio televisivo. Secondo le precisazioni della nota
ministeriale, l’apparecchio televisivo è un dispositivo in
grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale
digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto
costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite
decoder o sintonizzatore esterno. Non sono, quindi, apparecchi
televisivi computer, smartphone, tablet e ogni altro
dispositivo privo di sintonizzatore per il segnale digitale
terrestre o satellitare.
Si ricorda che sono esonerati dal pagamento del canone di
abbonamento i detentori di apparecchi radiofonici, purché
collocati esclusivamente presso abitazioni private.
Le modifiche apportate dal provvedimento odierno concedono più
tempo ai contribuenti per l’invio del modello, senza per
questo impedire la corretta fatturazione del canone da parte
delle imprese elettriche a partire dal prossimo mese di
luglio.
Riguardano, quindi, solo il primo periodo di applicazione
della nuova procedura di riscossione del canone tv. A regime,
i termini restano invariati: la dichiarazione di non
detenzione andrà presentata dal 1° luglio al 31 gennaio
dell’anno di riferimento, per aver effetto per l’intero anno.
Patrizia De Juliis
FONTE: http://www.fiscooggi.it
Canone
Rai
in
bolletta:
l’esenzione va dichiarata
La dichiarazione di non detenzione della
televisione per non pagare il canone Rai di
100 euro, inserito nella bolletta elettrica, a
partire da luglio 2016 (a regime da gennaio a
ottobre), dovrà essere presentata ogni anno
alla direzione provinciale I di Torino con le modalità
definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate. In sede di sottoscrizione dei nuovi contratti di
fornitura elettrica sarà la società ad acquisire la
dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica.
E sarà il cliente tenuto a comunicare ogni successiva
variazione.
Sono queste alcune delle novità sulla riforma del pagamento
del canone Rai in bolletta introdotta dalla legge di Stabilità
per il 2016.
Il nuovo canone Rai
L’importo sarà di 100 euro e i contribuenti lo ritroveranno in
bolletta elettrica. Nella prima fattura successiva al 1°
luglio 2016, dove saranno cumulativamente addebitate tutte le
rate scadute. L’Autorità per l’energia elettrica ha già
informato che provvederà a modificare la bolletta. Gli utenti
troveranno infatti, in bolletta, una distinta indicazione
nella fattura. A regime il pagamento avviene in 10 rate
mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa
elettrica. La scadenza del pagamento è successiva alla
scadenza delle rate e queste ai fini dell’inserimento in
fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei
mesi da gennaio a ottobre.
Per chi ha l’addebito sul conto corrente l’opzione si intende
estesa anche al pagamento del canone televisivo anche per chi
ha le autorizzazioni all’addebito già rilasciate alla data di
entrata in vigore della legge di Stabilità.
Niente trucchi per rinunciare al pagamento del canone
La legge di Stabilità manda in soffitta la pratica del
suggellamento. La facoltà cioè di presentare la denunzia di
cessazione dell’abbonamento attraverso la copertura con fogli
del televisore.
La norma ribadisce che restano ferme le disposizioni in tema
di accertamento e riscossione coattiva.
Le società avranno venti giorni per riversare i canoni
riscossi
Per il mancato versamento e per la violazione dei canoni si
applicano le sanzioni per le violazioni relative alla
dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
(sanzione da un minimo di 300 euro) e per i ritardati o omessi
versamenti diretti e altre violazioni in materia di
compensazione (sanzioni parametrate ai giorni di ritardo).
Scambio dati
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle imprese
elettriche l’elenco dei soggetti esenti dal pagamento sia in
base alle previsione di legge (pensionati con una certa soglia
di reddito ) e l’elenco dei soggetti esenti che hanno
presentato la dichiarazione.
Inoltre Agenzia, Autorità per l’energia, Acquirente unico e i
comuni nonché anche soggetti privati a ciò autorizzati
potranno scambiare e utilizzare i dati di famiglie
anagrafiche, utenze per l’energia elettrica, soggetti tenuti
al pagamento del canone nonché i soggetti esenti dal pagamento
del canone.
FONTE: lavorofisco.it
Canone RAI in bolletta, si
paga in dieci rate
Canone Rai mai più evaso. Il Senato ha
approvato la disposizione che prevede
l’inserimento del canone nella bolletta della
luce, rendendo di fatto impossibile la sua
evasione.
Per capire cosa sia il canone Rai, bisogna fare un balzo
indietro fino al 1938, anno in cui risale il R.D.L. n.
246/1938, convertito dalla Legge 4 giugno 1938, n. 880.
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del
canone di abbonamento”, recitava l’incipit dell’art. 1.
Insomma, già al tempo di Vittorio Emanuele III re d’Italia e
imperatore d’Etiopia si parlava di canone televisivo.
La tassa forse più odiata – ed evasa – dagli italiani è stata
più volte messa in discussione dai Governi, senza per altro
essere cancellata. Fino ad oggi. Perché, come è noto, la
Stabilità per il 2016 introdurrà una vera e rivoluzione in
materia. Il canone “sparirà” e “ricomparirà” in bolletta nella
misura di 100 euro, contro i 113 attuali. La proposta non è
stata bocciata da palazzo Madama, e veleggia verso
l’approvazione del Parlamento.
La grande novità introdotta dalla Stabilità 2016 è dunque
l’introduzione del vincolo tra il canone e la fornitura di
energia elettrica: “La detenzione o l’utilizzo di un
apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una
utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui
un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. E, prosegue il
DdL: “Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una
sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma
detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza
o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’art. 4
del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”.
Ciò detto, il Senato ha aggiunto la rateizzazione del
pagamento: saranno dieci rate mensili, addebitate sulle
fatture emesse dall’impresa elettrica. “Le rate, ai fini
dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo
giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo
delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto
della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile
ai fini fiscali”.
La
parte
più
controversa
di
tutta
questa
norma,
che
“nasconderà” il canone nella bolletta, è certamente la
presunzione di possesso; presunzione che potrà essere superata
con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da
parte di coloro che affermeranno di non possedere alcun
apparecchio televisivo; tenendo presente, però, che una falsa
dichiarazione sfocerà nel penale: “Allo scopo di superare le
presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere
dall’anno 2016, non è ammessa alcuna dichiarazione diversa da
quelle rilasciate ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti,
anche penali, di cui all’art. 76 del medesimo decreto, da
presentare all’Agenzia delle Entrate competente per
territorio”.
FONTE: http://fiscopiu.it
Canone Rai. Come evitare di
pagarlo due volte
È confermato che il canone si pagherà con la
bolletta elettrica.
Il canone Rai si pagherà in bolletta – dove verrà indicato con
una voce distinta- il suo importo per il 2016 sarà di 100 euro
e verrà addebitato sulla prima fattura relativa alla fornitura
di energia elettrica successiva alla data di scadenza per il
pagamento.
È quanto prevede la legge di Stabilità per il 2016, che cambia
le modalità di pagamento dell’abbonamento TV – allo scopo di
colpire i molti italiani che non lo pagano – e che lascia
invece inalterato la causa di esenzione e la natura della
tassa: rimane infatti una tassa sul possesso “di uno o più
apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive” esclusi computer, tablet e smartphone.
Restano ferme anche la disciplina vigente in materia di
accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in
materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori dall’ambito familiare.
La misura antievasiva ideata dal Governo non è piaciuta a
molti; e ciò si deve anche al fatto che la RAI può contare sia
sul canone sia sugli introiti pubblicitari. E sotto tale
profilo è il Codacons – attraverso il suo fondatore e
presidente Rienzi – a chiedere al Governo “di disporre
l’eliminazione totale della pubblicità dai canali Rai a
partire dal 2016, perché le immense risorse di cui potrà
beneficiare la rete di Stato grazie all’inserimento del canone
in bolletta rendono del tutto superflua e lesiva degli
interessi degli utenti la trasmissioni di spot”.
Staremo a vedere se il Governo coglierà l’invito. Intanto la
legge di Stabilità per il 2016 afferma che il canone non sarà
gravato “ai fini fiscali”, e pertanto l’IVA riguarderà solo il
consumo elettrico.
A pagare materialmente il canone Rai sarà l’intestatario
dell’utenza elettrica in quanto destinatario della bolletta.
Se però l’intestatario della bolletta elettrica è uno dei
coniugi, poniamo il marito, mentre il canone televisivo di
solito lo paga la moglie, quest’ultima riceverà il bollettino
postale e il pagamento del canone avverrà secondo le vecchie
modalità. Bisognerà dichiarare che si paga il canone per conto
del nucleo familiare. Sul punto la Relazione di
accompagnamento alla manovra fiscale precisa: “Resta fermo
che, nei casi in cui l’utenza elettrica sia intestata ad un
soggetto diverso dal detentore dell’apparecchio, quest’ultimo
dovrà effettuare il pagamento secondo le modalità tradizionali
del versamento in conto corrente postale”. La famiglia verserà
in ogni caso un solo canone.
Chi non possiede un televisore potrà avvalersi di
un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
L’autocertificazione dovrà essere presentata con raccomandata
A/r all’Agenzia delle Entrate territoriale, con la
precisazione di non avere un televisore, dunque di non essere
tenuti al pagamento del canone televisivo. La persona che non
ha la TV potrà pagare solamente ciò che deve rispetto al
consumo elettrico (il canone è indicato con una voce distinta
in bolletta).
Nel caso dell’autocertificazione è bene ricordare che può
avere conseguenze penali: l’articolo 76 del D.P.R. 445/00
infatti precisa che: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia”. Alla responsabilità penale si aggiunge
la sanzione amministrativa fino a 500 euro.
Nel caso di domiciliazione bancaria della bolletta elettrica,
il pagamento automatico si estenderà anche al canone. La
banca, dunque, pagherà sia il consumo elettrico sia
l’abbonamento TV. L’autorizzazione alla Banca può essere
tranquillamente revocata.
Per quanto riguarda i proprietari di due case che abbiano
intestate entrambe le utenze elettriche a loro nome, il canone
sarà dovuto solo una volta. Se però una casa è intestata alla
moglie e l’altra al marito, si dovranno pagare due canoni se
la moglie è intestataria della relativa utenza elettrica e se
nella seconda abitazione c’è un televisore. Per evitare il
versamento del canone occorrerà autocertificare che la seconda
casa è sprovvista di un televisore.
FONTE: fiscal-focus.it
Alcuni potrebbero pensare di aggirare la tassa intestando
l’utenza elettrica a un familiare anziano, sfruttando la causa
di esenzione prevista per legge (è esente dal pagamento del
canone il soggetto di età pari o superiore a 75 anni di età,
non convivente con altri soggetti titolari di un proprio
reddito – escluso il coniuge – e con reddito non superiore –
sommato a quello del coniuge – a 516,46 euro mensili – pari a
6.713,98 annui). Inutile dire che in questo modo ci si pone
fuori dalla legalità.
Rai: “canone zero” per gli
over 75. Ancora pochi giorni
per la domanda
Le persone anziane con redditi bassi entro
fine mese possono inviare la dichiarazione
sostitutiva che li dispensa dalla tassa sul
possesso di apparecchi radiotelevisivi.
Giovedì 30 aprile scadono i termini per inviare la domanda di
esenzione dal pagamento del canone Rai destinata agli
ultra75enni. Per avere diritto all’esonero è necessario aver
compiuto quell’età entro il 31 gennaio scorso e non aver
oltrepassato nel 2014, insieme al coniuge, il reddito
complessivo di 6.713,98 euro. Occorre, inoltre, non convivere
con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di reddito
proprio.
Redditi “in” e “out”
Per verificare la sussistenza del requisito reddituale, va
considerato che concorrono al raggiungimento del limite:
il reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili)
risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata
per l’anno precedente. In caso di esonero dalla
dichiarazione, si deve fare riferimento al reddito
indicato nella Certificazione unica
i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a
titolo di imposta (ad esempio, gli interessi maturati su
depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di
Stato, i proventi di quote di investimenti)
le retribuzioni corrisposte da enti o organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari
e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica
i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, ne sono esclusi:
i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di
guerra, rendite Inail, pensioni di invalidità)
il reddito dell’abitazione principale e
relative
pertinenze
i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
altri redditi soggetti a tassazione separata.
Modalità di invio della domanda
Per ottenere l’esenzione, è necessario presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modello è
reperibile sul sito dell’Agenzia, in un qualunque ufficio
delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali
della Rai) e una fotocopia del documento di identità.
La documentazione può essere consegnata direttamente a un
ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico
raccomandato, senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle
Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio
territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. – Casella postale
22 – 10121 – Torino.
FONTE: fiscooggi.it
Canone Rai over 75: per
l’esonero, invio del modello
entro fine mese
Ancora pochi giorni per consegnare alle
Entrate la dichiarazione sostitutiva,
accompagnata da un documento di identità, che
attesta il possesso dei requisiti necessari.
C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per richiedere l’esenzione
dal pagamento del canone Rai.
Per fruire dell’agevolazione, occorre aver compiuto 75 anni
entro il termine di pagamento del canone, aver posseduto
nell’anno precedente (insieme con il coniuge convivente) un
reddito complessivo non superiore a 6.714 euro, non convivere
con altre persone – diverse dal coniuge – titolari di reddito.
La scadenza del 31 luglio riguarda tutti coloro che sono
interessati a beneficiare dell’agevolazione a partire dal
secondo semestre e che, prima di tale data, hanno maturato i
requisiti (quando si fruisce dell’esenzione per la prima
volta, la richiesta va presentata entro il 30 aprile).
L’abolizione del canone per i non più giovanissimi è stata
introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132,
della legge 244/2007). Le regole per poterne usufruire e per
richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato per gli anni
2008-2010, sono state chiarite dalla circolare 46/E del 2010.
I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno
precedente a quello per il quale si chiede l’esenzione.
Confluiscono nel reddito rilevante ai fini della fruizione
dell’agevolazione, oltre a quanto dichiarato con Unico (o con
il 730) ovvero a quanto indicato nel Cud, anche i redditi
soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta
(ad esempio gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di
stato), le retribuzioni percepite da enti e organismi
internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e
dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica, e i
redditi esteri non tassati in Italia; ne restano esclusi,
invece, i redditi esenti (ad esempio le pensioni di guerra o
di invalidità), i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le
relative anticipazioni, i redditi dell’abitazione principale e
delle sue pertinenze e quelli soggetti a tassazione separata.
Per le annualità successive, i contribuenti possono continuare
a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla
presentazione di nuove dichiarazioni. Ovviamente, se si
perdono i requisiti (ad esempio, per superamento della soglia
del reddito), il canone tornerà a essere dovuto e andrà
versato spontaneamente.
La dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere
inviata con plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle
Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti Tv –
Casella postale 22 – 10121 – Torino, oppure, in alternativa,
può essere consegnata a uno degli uffici territoriali delle
Entrate.
FONTE: Fiscooggi.it
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