Diapositiva 1 - Corte d`Appello di Milano
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Diapositiva 1 - Corte d`Appello di Milano
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DOPO L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE E L’INTRODUZIONE DEI PARAMETRI (D.M. 140/2012) Prof. Avv. Alberto Tedoldi Università degli Studi di Milano Art. 2233 c.c. - Compenso 1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. 2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. Parole da intendersi abrogate per effetto dell’art. 9, c. 5, d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012 Art. 91 c.p.c. Condanna alle spese Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. art. 75 disp. att. c.p.c. Nota delle spese Il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della [tariffa] dal quale si desume ciascuna partita. Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36. art. 59 o.f. La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione. A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare insieme con gli atti della causa la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario. Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa. I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento. Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dalla assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori Art. 9 d.l. 1/2012 TESTO PRIMA DELLA CONVERSIONE Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. Trib. Milano, 03/02/2012 L'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012, n. 1, ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate con il sistema ordinistico. E' previsto, contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente. Orbene, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'attività svolta, è necessario individuare, nelle more, criteri omogenei di liquidazione. Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale esigenza indicare provvisoriamente quali criteri orientativi di riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe professionali degli avvocati. Trib. Roma Sez. XI, 13/03/2012 In materia di spese processuali, l'intervenuta abrogazione delle tariffe forensi, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro vigilante competente, debba applicare l'art. 2233 del codice civile, facendo riferimento a criteri equitativi che tengano conto dell'attività in concreto svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto. Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012 L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, debba applicare l'art. 2225 c.c. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all'art. 75 disp.att.c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell'avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012 Disposizioni sulle professioni regolamentate (testo dopo la legge di conversione. L’abrogazione delle tariffe, prevista già dal testo originario del d.l., ha preso effetto dal 24 gennaio 2012. Le legge di conversione è entrata in vigore il 25 marzo 2012) 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. …Omissis 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno (23 luglio 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012 Disposizioni sulle professioni regolamentate 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. (Omissis) 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. DECRETO MIN. GIUSTIZIA 20 luglio 2012, n. 140 in Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali 4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle DM 140/2012 Parametri ministeriali Capo VII Disciplina transitoria ed entrata in vigore Art. 41 Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23 agosto 2012) Art. 42 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23 agosto 2012). Art. 11 prel. Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo Cass. civ., sez. III, 11-03-2005, n. 5426. In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti. Cass. civ., sez. III, 19-12-2008, n. 29880. In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale. Art. 2751-bis c.c. 1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: … 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. … Cass. civ., sez. I, 13-05-2011, n. 10658. In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall’avvocato, il limite temporale stabilito dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione. Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36. art. 68 o.f. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transato sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE DI LITE A CARICO DEL SOCCOMBENTE Criteri - in via transitoria sino al 23 luglio 2012 Tariffe forensi ai sensi dell’abrogato D.M. 127/2004 - in via definitiva dal 23 agosto 2012 Parametri ministeriali D.M. 140/2012 - Nel mese di “vacatio” tra le due discipline art. 2233 c.c. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO (o di altri professionisti) VERSO IL CLIENTE Criterii - sino al 24 gennaio 2012 Tariffe ante vigenti D.M. 127/2004 - dal 23 agosto 2012 Parametri ministeriali D.M. 140/2012 - Nei sette mesi di vacatio tra le due discipline: art. 2233 c.c. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SPESE DI LITE E DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO (o di altri professionisti) Momento determinante sul piano intertemporale CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE O CESSAZIONE DELL’INCARICO Abolita la distinzione tra diritti di procuratore e onorari di avvocato Nel processo di cognizione: con la conclusione dell’attività difensiva in ciascun grado di merito o di legittimità Nei procedimenti cautelari, possessorii o camerali con reclamo a effetto devolutivo: al termine della discussione sul reclamo, con considerazione unitaria delle due fasi Nell’espropriazione forzata: con l’udienza di approvazione del riparto o di assegnazione del credito o del bene (chiusa cioè anche la fase satisfattiva) DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 3 Attività stragiudiziale 1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione. 2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: - fase di studio della controversia; - fase di introduzione del procedimento; - fase istruttoria; - fase decisoria; - fase esecutiva. 2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione. 3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. 5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 5 Determinazione del valore della controversia 1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale. 3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 7 Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi 1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 8 Cause di lavoro 1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio 1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 10 Responsabilità processuale aggravata e pronunce in rito 1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4. 2. Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio. 4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria 5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta. DM 140/2012 Parametri ministeriali Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile… 6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso. 7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo. 8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. 9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione. 10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili. DM 140/2012 Parametri ministeriali TABELLA A AVVOCATI TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000 Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a + 150%; diminuzione: fino a - 70% Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% Fase esecutiva: a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% DM 140/2012 Parametri ministeriali TABELLA A AVVOCATI TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Scaglione fino a euro 25.000 Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000 Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000 Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50% DM 140/2012 Parametri ministeriali TABELLA A AVVOCATI GIUDICE DI PACE Scaglione fino a euro 5.000 Scaglione da euro 5.001 Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40% DM 140/2012 Parametri ministeriali TABELLA A AVVOCATI SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000 Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50% Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%; diminuzione: fino a - 50% Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%; diminuzione: fino a - 50% Scaglione fino a euro 25.000 Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000 Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000 Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000 Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione DM 140/2012 Parametri ministeriali TABELLA A AVVOCATI PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro PRECETTO Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900 PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE 1) CONVENZIONALE - Modulare (indicazione voci di costo per attività) - Forfettario - Orario - Percentuale (patto quota lite) - Misto - Con richiamo ai parametri ministeriali 2) GIUDIZIALE - Parametri ministeriali - Usi - Equità STRUMENTI GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DEI COMPENSI DAL CLIENTE INADEMPIENTE 1) Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. con prova scritta accordo sul compenso In mancanza di accordo scritto sul compenso 2) Decreto ingiuntivo su parcella opinata dall’Ordine Avvocati ex art. 636 c.p.c. in assenza di opinamento Ordine Avvocati 3) Citazione ordinaria o 4)Ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. Per prestazioni giudiziali civili (definita la causa o estinto il mandato), quando la contestazione del cliente concerne solo il quantum 5) Ricorso ex artt. 28 l. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c. art. 633 c.p.c. Condizioni di ammissibilità Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata. L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione. art. 14 o.f. (r.d. 1578/1933) 14. I Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi: … d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti. art. 636 c.p.c. Parcella delle spese e prestazioni Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Cass. civ., sez. un., 18-06-2010, n. 14699. La parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice. Cass. civ., sez. III, 17-03-2006, n. 5884 Mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art. 636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore. art. 637 c.p.c. Giudice competente Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Cass. civ. [ord.], sez. III, 09-06-2011, n. 12685 Il c.d. foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall’art. 33, 2º comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, prevale sul foro speciale alternativo di cui all’art. 637, 3º comma, c.p.c., in virtù del quale gli avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti; ne consegue che, qualora il cliente dell’avvocato sia qualificabile come consumatore (essendo una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di emissione del decreto ingiuntivo è quello di residenza di quest’ultimo. Legge 13 giugno 1942, n. 794 Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile art. 28 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti (1) Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lg. 1º settembre 2011, n. 150. (1) Articolo così sostituito dall'art. 34, c. 16, lett. a), d.lgs. 1º settembre 2011, n. 150 . Per espressa previsione dell'art. 36, d.lgs. cit.: «1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. || 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso». Decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009, n. 69 CAPO III — Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato 1. Le controversie previste dall'art. 28 della l. 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Cass. civ., sez. un., 22-02-2010, n. 4071. Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n. 794, al giudizio di opposizione si applica l’art. 30 stessa l. [ora l’art. 14 d.lgs. 150/2011], ma, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all’art. 653 c.p.c. Cass. civ., sez. un., 11-01-2011, n. 390 In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 ([ora art. 14 d.lgs. 150/2011] - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (nella specie, le sezioni unite hanno cassato la sentenza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell’art. 30 l. n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso). Art. 2751-bis c.c. 1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: … 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. … Cass. civ., sez. I, 22-10-2009, n. 22439 Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36. art. 68 o.f. Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transato sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso. art. 151 att. p.c. Riunione di procedimenti La riunione, ai sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite. art. 152 att. p.c. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. art. 152 bis att. p.c. Liquidazione di spese processuali Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, si applica la [tariffa] vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.