Diapositiva 1 - Corte d`Appello di Milano

Transcript

Diapositiva 1 - Corte d`Appello di Milano
LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI
DOPO L’ABOLIZIONE DELLE TARIFFE
E L’INTRODUZIONE DEI PARAMETRI
(D.M. 140/2012)
Prof. Avv. Alberto Tedoldi
Università degli Studi di Milano
Art. 2233 c.c. - Compenso
1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo [le tariffe o] gli usi, è determinato dal
giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui
il professionista appartiene.
2. In ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della
professione.
3. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra
gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che
stabiliscono i compensi professionali.
Parole da intendersi abrogate per effetto dell’art. 9, c. 5, d.l.
1/2012 conv. dalla l. 27/2012
Art. 91 c.p.c.
Condanna alle spese
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui, condanna la parte soccombente al
rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di
difesa.
art. 75 disp. att. c.p.c.
Nota delle spese
Il difensore al momento del passaggio in
decisione della causa deve unire al fascicolo di
parte la nota delle spese, indicando in modo
distinto e specifico gli onorari e le spese, con
riferimento all'articolo della [tariffa] dal quale si
desume ciascuna partita.
Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.
art. 59 o.f.
La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.
A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare insieme con gli atti
della causa la nota delle spese, delle proprie competenze e
dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del codice di procedura
civile e del regolamento generale giudiziario.
Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla
tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e
dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.
I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al
pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire
duecento a lire cinquecento.
Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può
essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre
dieci giorni dalla assegnazione della causa a sentenza, il parere del
Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori
Art. 9 d.l. 1/2012 TESTO PRIMA DELLA CONVERSIONE
Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Con decreto del
Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e
agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei
contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese dà luogo alla
nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo
36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso,
previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito
disciplinare del professionista.
Trib. Milano, 03/02/2012
L'art. 9 del D.L. 20 gennaio 2012, n. 1, ha abrogato le tariffe di tutte le
professioni regolamentate con il sistema ordinistico. E' previsto,
contestualmente, che nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale il compenso del professionista deve essere determinato con
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante competente. Orbene, in
attesa dell'emanazione del decreto del Ministro della Giustizia e
in considerazione dell'indefettibile dovere da parte del giudice di
procedere comunque alla liquidazione dei compensi dell'avvocato
per l'attività svolta, è necessario individuare, nelle more, criteri omogenei
di liquidazione. Si è ritenuta pertanto soluzione operativa rispondente a tale
esigenza indicare provvisoriamente quali criteri orientativi di
riferimento i parametri ricavabili dalle previgenti tariffe
professionali degli avvocati.
Trib. Roma Sez. XI, 13/03/2012
In materia di spese processuali, l'intervenuta abrogazione delle tariffe
forensi, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso
all'avvocato, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro
vigilante competente, debba applicare l'art. 2233 del codice civile,
facendo riferimento a criteri equitativi che tengano conto dell'attività
in concreto svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto.
Trib. Varese Sez. I, 03/02/2012
L'abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 1/2012,
comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all'avvocato, debba
applicare l'art. 2225 c.c. In applicazione della norma in esame, per la
quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli
standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma
calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui
all'art. 75 disp.att.c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre
tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense,
indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di
pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle
finalità di giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la
professione dell'avvocato non frustrandone la funzione mediante un
compenso inadeguato o insufficiente.
Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012
Disposizioni sulle professioni regolamentate
(testo dopo la legge di conversione.
L’abrogazione delle tariffe, prevista già dal testo originario del d.l., ha
preso effetto dal 24 gennaio 2012. Le legge di conversione è entrata in
vigore il 25 marzo 2012)
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso
del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti
con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di
centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. …Omissis
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle
spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il
centoventesimo giorno (23 luglio 2012) dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 9 d.l. 1/2012 conv. dalla l. 27/2012
Disposizioni sulle professioni regolamentate
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme
previste
dall'ordinamento,
al
momento
del
conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il
grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la
misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un
preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un
rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma
1.
(Omissis)
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
DECRETO MIN. GIUSTIZIA
20 luglio 2012, n. 140
in Gazz. Uff. 22 agosto 2012, n. 195
Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni regolarmente vigilate dal Ministero della
giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le
disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può
sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente
decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2.
Nei compensi non sono comprese le spese da
rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa
quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì
compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I
costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono
ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo
per la prestazione professionale, incluse le attività
accessorie alla stessa.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 1 Ambito di applicazione e regole generali
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo
giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico
professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il
compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione
eseguita da più soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti
incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui
all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte
dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del
compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a
mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la
liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Capo VII
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 41 Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano alle liquidazioni successive alla sua
entrata in vigore (23 agosto 2012)
Art. 42 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (23
agosto 2012).
Art. 11 prel.
Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha
effetto retroattivo
Cass. civ., sez. III, 11-03-2005, n. 5426.
In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli
onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui
le attività professionali sono state condotte a termine,
identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera
fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate
prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del
giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo
dell’esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l’attività sulla
base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia
fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della
tariffa successivamente intervenuti.
Cass. civ., sez. III, 19-12-2008, n. 29880.
In caso di successione di tariffe professionali forensi, gli onorari di
avvocato devono essere liquidati in riferimento alla normativa vigente
nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a
termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale.
Art. 2751-bis c.c.
1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
…
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
…
Cass. civ., sez. I, 13-05-2011, n. 10658.
In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le
prestazioni professionali rese dall’avvocato, il limite temporale stabilito
dall’art. 2751 bis n. 2 c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle
retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale
per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per
gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione
professionale, unitariamente considerata, è stata portata a
termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al
biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del
medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento
delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla
tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto
soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.
Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.
art. 68 o.f.
Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che
hanno transato sono solidalmente obbligate al pagamento degli
onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che
hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora
creditori per il giudizio stesso.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DELLE SPESE DI LITE
A CARICO DEL SOCCOMBENTE
Criteri
- in via transitoria sino al 23 luglio 2012
Tariffe forensi ai sensi dell’abrogato D.M. 127/2004
- in via definitiva dal 23 agosto 2012
Parametri ministeriali D.M. 140/2012
-
Nel mese di “vacatio” tra le due discipline
art. 2233 c.c.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO
(o di altri professionisti)
VERSO IL CLIENTE
Criterii
- sino al 24 gennaio 2012
Tariffe ante vigenti D.M. 127/2004
- dal 23 agosto 2012
Parametri ministeriali D.M. 140/2012
- Nei sette mesi di vacatio tra le due discipline:
art. 2233 c.c.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DELLE SPESE DI LITE
E DEI COMPENSI DELL’AVVOCATO
(o di altri professionisti)
Momento determinante sul piano intertemporale
CONCLUSIONE DELLA PRESTAZIONE O CESSAZIONE DELL’INCARICO
Abolita la distinzione tra diritti di procuratore e onorari
di avvocato
Nel processo di cognizione:
con la conclusione dell’attività difensiva
in ciascun grado di merito o di legittimità
Nei procedimenti cautelari, possessorii o camerali
con reclamo a effetto devolutivo:
al termine della discussione sul reclamo,
con considerazione unitaria delle due fasi
Nell’espropriazione forzata:
con l’udienza di approvazione del riparto o di assegnazione del credito o del
bene (chiusa cioè anche la fase satisfattiva)
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 3 Attività stragiudiziale
1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto
del valore e della natura dell'affare, del numero e
dell'importanza delle questioni trattate, del pregio
dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche
non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale
urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresì conto delle ore complessive
impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il
valore di mercato attribuito alle stesse.
3.
Quando l'affare si conclude con una
conciliazione, il compenso è aumentato fino al
40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a
norma dei commi che precedono.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è
distinta nelle seguenti fasi:
- fase di studio della controversia;
- fase di introduzione del procedimento;
- fase istruttoria;
- fase decisoria;
- fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e
della natura e complessità della controversia, del numero e
dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con
valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause,
dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei
risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali,
conseguiti dal cliente.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 4 Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria
4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa
posizione processuale il compenso unico può essere aumentato
fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica
quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso
di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il compenso può essere
aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma
dell'articolo 11.
5.
Quando il procedimento si conclude con una
conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per
cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di
liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte
abusive tali da ostacolare la definizione dei
procedimenti in tempi ragionevoli.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 5 Determinazione del valore della controversia
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della
controversia è determinato a norma del codice di
procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni
surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di
credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla
quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per
pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma
attribuita alla parte vincitrice e non alla somma
domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della
controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti,
quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma
del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si
tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 7 Procedimenti cautelari o speciali o non
contenziosi
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla
tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero
speciali ovvero non contenziosi anche quando in
camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il
compenso viene liquidato per analogia ai
parametri previsti per gli altri procedimenti,
ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e
4.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 8 Cause di lavoro
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000
euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.
Art. 9 Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del
processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata
del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà.
Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in
gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo
unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico
conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla
posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di
regola ridotti della metà anche in materia penale.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 10 Responsabilità processuale aggravata e pronunce in
rito
1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96
del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi
d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della
domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è
ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello
liquidabile a norma dell'articolo 11.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile,
amministrativa e tributaria
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di
cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre
diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione
delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali
di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso è liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio:
l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni
dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure
orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio:
gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso
quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di
terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti
giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze,
impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione
a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della
domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del
fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il
cliente.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile,
amministrativa e tributaria
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le
memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti
delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione
dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti
provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli
atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche
quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle
corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei
consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti
nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al
cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti
dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e
l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e
quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di
complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o
autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le
plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per
ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
Art. 11 Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile…
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni
e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica,
compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle
note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca
giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto
di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la
notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e
l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le
ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti
esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comprende ogni attività accessoria,
quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza
anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri
amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti,
magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori
di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i
parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si
applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per
la fase esecutiva relativa a beni immobili.
DM 140/2012 Parametri ministeriali
TABELLA A
AVVOCATI
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed
euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +
60%; diminuzione: fino a - 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +
60%; diminuzione: fino a - 50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +
150%; diminuzione: fino a - 70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +
60%; diminuzione: fino a - 50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a + 60%;
diminuzione: fino a - 50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +
60%; diminuzione: fino a - 50%
DM 140/2012 Parametri ministeriali
TABELLA A
AVVOCATI
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO
GRADO
Scaglione fino a euro 25.000
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di
riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
DM 140/2012 Parametri ministeriali
TABELLA A
AVVOCATI
GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il
tribunale, diminuito del 40%
DM 140/2012 Parametri ministeriali
TABELLA A
AVVOCATI
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a + 70%;
diminuzione: fino a - 50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a + 60%;
diminuzione: fino a - 50%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a + 70%;
diminuzione: fino a - 50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore medio di liquidazione: - 55% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 65% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 170% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio di liquidazione: + 350% rispetto allo scaglione di riferimento;
stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione
DM 140/2012 Parametri ministeriali
TABELLA A
AVVOCATI
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500
euro
PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E
PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo
ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e
diminuzioni
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
NEI CONFRONTI DEL CLIENTE
1) CONVENZIONALE
-
Modulare (indicazione voci di costo per attività)
- Forfettario
- Orario
- Percentuale (patto quota lite)
- Misto
- Con richiamo ai parametri ministeriali
2) GIUDIZIALE
-
Parametri ministeriali
- Usi
- Equità
STRUMENTI GIUDIZIALI PER IL RECUPERO DEI COMPENSI
DAL CLIENTE INADEMPIENTE
1) Decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. con prova scritta accordo
sul compenso
In mancanza di accordo scritto sul compenso
2) Decreto ingiuntivo su parcella opinata dall’Ordine Avvocati ex
art. 636 c.p.c.
in assenza di opinamento Ordine Avvocati
3) Citazione ordinaria
o
4)Ricorso per procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c.
Per prestazioni giudiziali civili (definita la causa o estinto il mandato),
quando la contestazione del cliente concerne solo il quantum
5) Ricorso ex artt. 28 l. 794/1942, 14 d.lgs. 150/2011, 702 bis c.p.c.
art. 633 c.p.c. Condizioni di ammissibilità
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una
determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una
cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di
pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o
stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori,
cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in
occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma
della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera
professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente
approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una
controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi
atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento
della condizione.
art. 14 o.f. (r.d. 1578/1933)
14. I Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori oltre ad adempiere
tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
…
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel
caso preveduto dall'art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle
disposizioni vigenti.
art. 636 c.p.c. Parcella delle spese e prestazioni
Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita
della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della
competente associazione professionale. Il parere non occorre se
l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe
obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al
parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione
degli errori materiali.
Cass. civ., sez. un., 18-06-2010, n. 14699.
La parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale
assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione
all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità;
pertanto, le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche
contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
Cass. civ., sez. III, 17-03-2006, n. 5884
Mentre ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo a norma dell’art.
636 c.p.c. la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni
può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del
relativo parere della competente associazione professionale, tale
documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il
quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e
impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di
fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il
giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la
determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate
dal debitore.
art. 637 c.p.c. Giudice competente
Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione
monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta
in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche
l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si
riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione
contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove
ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio
notarile dal quale dipendono.
Cass. civ. [ord.], sez. III, 09-06-2011, n. 12685
Il c.d. foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall’art. 33,
2º comma, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005, prevale sul foro speciale
alternativo di cui all’art. 637, 3º comma, c.p.c., in virtù del quale gli
avvocati possono proporre la domanda di ingiunzione contro i propri clienti
al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine
al cui albo sono iscritti; ne consegue che, qualora il cliente dell’avvocato
sia qualificabile come consumatore (essendo una persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta), il giudice
territorialmente competente a conoscere la domanda di
emissione del decreto ingiuntivo è quello di residenza di
quest’ultimo.
Legge 13 giugno 1942, n. 794
Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in
materia civile
art. 28 Forma dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei
diritti (1)
Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della
procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e
seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del
d.lg. 1º settembre 2011, n. 150.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 34, c. 16, lett. a), d.lgs. 1º settembre 2011, n. 150 .
Per espressa previsione dell'art. 36, d.lgs. cit.: «1. Le norme del presente decreto si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore
dello stesso. || 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso».
Decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in
materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'art. 54 della l. 18 giugno 2009, n. 69
CAPO III — Delle controversie regolate dal rito sommario di
cognizione
Art. 14 Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari
e dei diritti di avvocato
1. Le controversie previste dall'art. 28 della l. 13 giugno 1942, n.
794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di
procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o
spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale
decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.
Cass. civ., sez. un., 22-02-2010, n. 4071.
Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi
professionali di un avvocato, ai sensi degli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942
n. 794, al giudizio di opposizione si applica l’art. 30 stessa l. [ora
l’art. 14 d.lgs. 150/2011], ma, per quanto non previsto da tale
disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del
codice di rito sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi
inclusa quella di cui all’art. 653 c.p.c.
Cass. civ., sez. un., 11-01-2011, n. 390
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze
dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine
di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza
oppure ordinanza ex art. 30 l. 13 giugno 1942 n. 794 ([ora art. 14 d.lgs.
150/2011] - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma
adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole
scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità
con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (nella
specie, le sezioni unite hanno cassato la sentenza della corte territoriale che
aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a
prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di
ordinanza inappellabile ai sensi dell’art. 30 l. n. 794 del 1942, nonostante
detta sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento svoltosi
completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile
contenzioso).
Art. 2751-bis c.c.
1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
…
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera
intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
…
Cass. civ., sez. I, 22-10-2009, n. 22439
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto
dall’art. 2751 bis c.c. per le retribuzioni dei professionisti, trova
applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in
un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per
dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a
condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il
singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi
ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di
un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative
essenziali al suo autonomo svolgimento.
Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578
Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore
convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36.
art. 68 o.f.
Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che
hanno transato sono solidalmente obbligate al pagamento degli
onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che
hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora
creditori per il giudizio stesso.
art. 151 att. p.c. Riunione di procedimenti
La riunione, ai sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a
controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità
delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la
loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi
che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il
processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è,
comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase
processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.
Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione
dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.
art. 152 att. p.c. Esenzione dal pagamento di spese, competenze e
onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte
soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, primo comma, del
codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle
spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno
precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini
IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di
cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno
precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel
presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a
che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 79 e l'art. 88 del
citato testo unico di cui al d.p.r. n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed
onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non
possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine
la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita
dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone
l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
art. 152 bis att. p.c. Liquidazione di spese processuali
Nelle liquidazioni delle spese di cui all'art. 91 del codice di procedura civile a favore
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lg. 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai
sensi dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, si applica la [tariffa] vigente
per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato
ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del d.p.r.
29 settembre 1973, n. 600.