comunicato ufficiale n° 131 del 13aprile 2011 1. delibere della

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comunicato ufficiale n° 131 del 13aprile 2011 1. delibere della
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA
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STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 DEL 13 APRILE 2011
1.
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 11 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Carlo
ROTUNDO PRESIDENTE;
- Avv. Anna
PIANE
COMPONENTE;
- Avv. Maurizio
RODINO’ COMPONENTE.
con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
In rappresentanza dell’A.I.A. - CRA : sig. Antonio Paone.
RECLAMO n.110 della Società A.S.D. CERZETO K 91
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.34 del 24.02.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Sofiota-Cerzeto K 91 del 20.2.2011, penalizzazione
di un punto in classifica, inibizione fino al 24 Marzo 2011 del dirigente DOLCE Olga, ammenda di € 75,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la società reclamante, che chiede la revoca di tutte le sanzioni e la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
preliminarmente dichiara inammissibile ai sensi dell'art.45 CGS, co.3 lett.b) il reclamo avverso la inibizione del dirigente Dolce Olga,
perché non superiore ad un mese.
Secondo la ricostruzione ufficiale, alla fine del primo tempo l'arbitro notava che i calciatori Chiappetta, Tripicchio e Rania dell'A.S.D.
Cerzeto erano stati iscritti in distinta con le rispettive tessere federali, mentre erano state a lui consegnate tre foto autenticate, che
sembravano irregolari perché sprovviste di timbro.
Decideva, pertanto, di convocare i tre calciatori per accertarsi della loro reale identità e chiedeva ai Carabinieri di identificarli, ma i
tre calciatori avevano già abbandonato il campo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine; quindi la società Cerzeto, per protesta,
decideva di non proseguire la gara.
La società reclamante impugna il provvedimento del primo giudice, eccependo che il riconoscimento era già stato effettuato
dall'arbitro prima della gara a norma di regolamento e che la società Cerzeto non era tenuta a sottostare all'ulteriore identificazione
dei tre calciatori.
Ammette però l'irregolarità fatta per il calciatore Rania Fabrizio, identificato in distinta con tessera federale mentre era stata
consegnata all'arbitro una foto autenticata, ma afferma che per i calciatori Chiappetta e Tripicchio vi erano le tessere federali come
scritto in distinta.
Contestando la ricostruzione dei fatti, sostiene che l'arbitro avrebbe chiamato i Carabinieri quando però il Cerzeto era già rientrato in
campo per riprendere il gioco e che i tre calciatori non erano andati via, ma erano in campo con il resto della squadra e comunque
l'arbitro, rimasto negli spogliatoi, non avrebbe potuto verificare detta circostanza perché non era mai entrato nello spogliatoio del
Cerzeto.
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Il Presidente del Cerzeto, poiché l'arbitro non si decideva a richiamare le squadre in campo per riprendere il gioco ed i calciatori
erano infreddoliti, aveva quindi deciso di non riprendere la gara in segno di protesta comunicandolo all'arbitro, che era ancora nel
suo spogliatoio con i Carabinieri.
Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato integralmente il rapporto, spiegando di aver chiesto all'allenatore del Cerzeto di poter
identificare i tre calciatori e che solo a seguito del rifiuto di questi, aveva chiamato i Carabinieri per procedere all'identificazione.
Quando i Carabinieri avevano chiamato i nomi dei tre calciatori per l'identificazione, Dolce Carmine, dirigente del Cerzeto, che nel
frattempo non era rientrato in campo per riprendere il gioco, aveva risposto che i tre erano andati via.
A parere di questa Commissione il reclamo è infondato e va rigettato.
Non trova alcuna giustificazione la decisione della società di abbandonare la gara arbitrariamente e, pertanto, le sanzioni come
sopra inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.
P.Q.M.
-dichiara inammissibile il reclamo avverso la inibizione nei confronti del dirigente accompagnatore Dolce Olga, ai sensi dell'art.45
CGS, co.3 lett.b);
-rigetta per il resto il reclamo, confermando le sanzioni irrogate dal primo giudice;
-dispone incamerarsi la tassa reclamo.
RECLAMO n.114 della Società A.S.D.SAN MICHELE MALVITO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011,
ammenda di € 350,00).
RECLAMO n.115 della Società F.C. CLETO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011,
ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
disposto, in via preliminare, di procedere alla riunione dei reclami n..114 e 115 per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di
gravame relativi alla medesima gara;
sentita, su richiesta, la società San Michele Malvito;
sentito a chiarimento, nell’odierna seduta, l’arbitro,il quale ha confermato il referto specificando le ragioni che hanno reso
oggettivamente impossibile la prosecuzione della gara;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta da primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
RECLAMO n.123 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (ammenda di € 800,00 e diffida, squalifica fino al 30.06.2011 del calciatore RUSSO Marco, squalifica per TRE gare
del calciatore GHAZI Youssef, squalifica per SEI gare del calciatore BELLITI Domenico).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
la reclamante contesta la ricostruzione dei fatti e le sanzioni comminate dal primo giudice, con una serie di articolate
argomentazioni tra le quali lamenta la mancata applicazione dell'art.14 CGS, che prevede la responsabilità della società ospitante
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per i fatti violenti dei sostenitori, facendo notare che i presunti episodi di intemperanza si sono verificati all'interno dello stadio di
Roseto Capo Spulico (società ospitante).
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Invero, le società sono responsabili per i fatti dei propri sostenitori sia sul proprio campo che su quello della società ospitante, come
sancito dall'art.4 del CGS comma 3, che nella specie trova applicazione.
Non sembra esservi dubbio riguardo alla riferibilità delle intemperanze alla tifoseria del Trebisacce, che il direttore di gara ha
descritto con precisione ed ha confermato davanti a questa commissione, né in reclamo vi sono argomentazioni idonee a
confutare la ricostruzione degli atti ufficiali.
Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai calciatore Russo Marco e Bellitti Domenico le medesime appaiono eccessive rispetto alla
natura, all’entità, alle modalità dei fatti ascritti a carico degli stessi.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
-riduce la squalifica nei confronti di RUSSO Marco fino al 30 MAGGIO 2011;
- riduce la squalifica inflitta al calciatore BELLITTI Domenico a QUATTRO gare;
-rigetta per il resto e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul contro della società reclamante.
RECLAMO n.124 della Società S.S.D. AIELLO CALABRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (squalifica fino al 11.05.2011 dell’allenatore CANONICO Pasqualino, inibizione fino al 25.05.2011 del dirigente
RUSSO Raffaele).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta incontestabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato che la sanzione inflitta al sig. Canonico Pasqualino, allenatore della società reclamante, appare eccessiva rispetto alla
natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a suo carico e che, pertanto, può essere ridotta;
che la sanzione inflitta dal primo giudice ai danni del dirigente Russo Raffaele è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo:
riduce la squalifica al Sig. CANONICO Pasqualino fino al 25 APRILE 2011;
conferma per il resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
RECLAMO n.125 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del
31.03.2011 (squalifica per TRE gare del calciatore QUARANTA Angelo, squalifica per QUATTRO gare del calciatore FAGA
Dario).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che risulta incontestabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori
Quaranta Angelo e Faga Dario;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del calciatore QUARANTA Angelo a DUE gare e la
squalifica a carico del calciatore FAGA Dario a TRE gare disponendo accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società
reclamante.
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RECLAMO n.126 del Sig. DE FINA Giuseppe (Soc. Stefanaconi C/5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del
24.3.2011 (inibizione fino al 22.03.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che alla stregua di quanto emerso dagli atti ufficiali i fatti ascritti al reclamante vanno diversamente valutati, in quanto la
condotta può inquadrarsi come un atto di protesta violenta, perché il Sig. De Fina si è limitato a correre dalla panchina fino a
raggiungere l’arbitro a centrocampo e, nella concitazione, lo ha spintonato; e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la
inibizione, anche tenuto conto del comportamento successivo del dirigente, che si è scusato riconoscendo la propria responsabilità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce fino al 22 SETTEMBRE 2011 la inibizione a svolgere ogni attività inflitta a carico del
dirigente DE FINA Giuseppe e dispone restituirsi la tassa reclamo.
RECLAMO n.127 della Sig.ra MADIA Daiana (Soc. Woman Soccer Catanzaro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del
31.3.2011 (squalifica per SEI gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a
carico della reclamante;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del calciatore MADIA Daiana a TRE gare disponendo la
restituzione della tassa reclamante alla ricorrente.
RECLAMO n.128 della Società A.S.D. STILESE A TASSONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.53 del 31.03.2011 (punizione sportiva della perdita della gara Isonzo Calcio-Stilese A Tassone del 27.03.2011,
ammenda di € 120,00, squalifica del calciatore allenatore SCIDA’ Luciano fino al 31.12.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro nell’odierna seduta, le sanzioni sopra inflitte dal primo giudice a carico della
Società Stilese A Tassone ed a carico del calciatore allenatore Schida Luciano sono congrue ed adeguate alla entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Comunicato Ufficiale N. 131 del 13 aprile 2011
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RECLAMO n.129 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.39 del 23.03.2011 (squalifica del calciatore DE MARCO Giovanni per CINQUE gare, squalifica del calciatore
NOVELLI Francesco per TRE gare, squalifica dell’assistente arbitrale di parte MARINUZZI Giuseppe fino al 11 MAGGIO
2011, squalifica del massaggiatore GUARAGNA Pasquale fino al 14 APRILE 2011, ammenda di € 400,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la sanzione sopra inflitta dal primo giudice a è congrua ed adeguata alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
RECLAMO n.130 della Società A.S.D.YOUNG BOYS CASSANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.40 del 30.03.2011 (omologazione risultato della gara Joung Boys Cassano – Sofiota del 19.03.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la sanzione sopra inflitta dal primo giudice a è congrua ed adeguata alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
dispone, altresì, trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza e per l’adozione degli eventuali
provvedimenti consequenziali con riferimento a quanto dichiarato dalla società reclamante nel contesto dell’esposto.
RECLAMO n.131 della Società POLISPORTIVA CROPALATI A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato
Ufficiale n.40 del 30.03.2011 (squalifica fino al 26 marzo 2012 del calciatore DE LUCA Mario).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che la sanzione sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 13 APRILE 2011