in breve l`attività di vendita di cose usate

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in breve l`attività di vendita di cose usate
ATTIVITA’ DI VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE
Normativa di riferimento
Art. 126 e 128 del Tulps (rd. 773/1831)
Art. 242 e 247 del reg. di esecuz del Tulps (rd. 635/1940)
Dlgs 231 del 21.11.2007 e art 2 del dlgs 374/1999 (requisiti di onorabilità)
Dgls 42/2004 codice beni culturali – art. 10, 63 ed all. A lett. a)
DM Ministero per i Beni e le attività culturali n. 95 del 15.5.2009
Sanzioni: art. 221 bis del rd 773/1931 sugli obblighi di comunicazione di modifica titolarità, trasferimento di sede ed
art. 17 ter del rd. 773/1931 per i casi più gravi
La persona che intende vendere cose antiche o usate deve presentare apposita Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) al
Comune dove intende avviare l’attività, ove sono contenuti i seguenti dati:
a) Sede dell’esercizio
b) Oggetto del commercio (se trattasi di oggetti aventi valore storico o artistico ovvero se trattasi di commercio di oggetti
usati di nessun pregio
Deve essere presentata anche se tale attività è sussidiaria e non prevalente ad altra attività di commercio.
Devono poi essere presentate comunicazioni in caso di cambio titolarità (modifiche societarie, …), trasferimenti di sede,
trasferimento di azienda o ramo d’azienda… pena l’applicazione delle sanzioni previste dagli art. 221 bis e 17 ter del rd. 773/1931.
DUE CASI PARTICOLARI DI VENDITA DI COSE USATE
A)
Commercio di cose aventi valore storico o artistico intestate al venditore (es. vendita di mobili antichi di proprietà
dell’antiquario)
B) Compravendita di cose usate in procura a vendere ( es. veicoli che rimangono intestati al proprietario originario fino
a che non vengono vendute, cioè sono state affidate in procura a vendere ad un terzo agente in mediazione d’affari)
Nel caso A) per essere autorizzati ad effettuare tale attività occorre:
aver presentato Segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 7 del dlgs 114/98 per l’apertura di un esercizio di vicinato nel
settore non alimentare, ovvero aver presentato SCIA per inizio attività di commercio in una delle forme speciali di vendita di cui al
dgls 114/98 (es: commercio elettronico, per corrispondenza, domiciliare….) ovvero essere titolari di un esercizio di commercio
all’ingrosso ovvero essere titolari di una autorizzazione per la vendita su aree pubbliche.
Successivamente va presentata la SCIA (su apposito modulo predisposto dal Comune) per l’inizio dell’attività di vendita di cose
antiche e/o usate ai sensi degli art. 126 e 128 del Tulps.
Nel caso B) per essere autorizzati ad effettuare tale attività di compravendita di beni per conto di terzi occorre:
aver presentato SCIA epr inizio attività di agenzia di affari ai sensi dell’art. 115 del Tulps al Comune ove si avvia l’attività.
COSA SI INTENDE PER COSE ANTICHE E COSE USATE?
COSE ANTICHE:
Rientrano nella categoria delle cose antiche le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico
o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo. Tale definizione è
rinvenibile nell’art. 10 del dlgs 42/2004 (codice dei beni culturali) che definisce tali anche:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed
istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e
istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del codice:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente
importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro
riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (12);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse.
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di
riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi
carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere
di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
Tale codice precisa inoltre che le cose mobili e immobili che siano opera di un autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del decreto stesso fino a quando non sia
stata effettuata un’apposita verifica da parte del competente ministero. I competenti organi del ministero, d’ufficio o
su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Ulteriore definizione di cose antiche si trova nella tabella allegata al DL 41/95 ove sono definiti:
a) «Oggetti d'arte»:
- quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione
dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti
manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori
da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi
procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista;
fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo
eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il
limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti,
a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo
studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di
qualsiasi formato e supporto;
b) «Oggetti da collezione»:
- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati
ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico,
archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);
c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età
GLI OPERATORI DI COSE ANTICHE SONO DEFINITI ANTIQUARI MENTRE QUELLI DI COSE USATE SONO DEFINITI RIGATTIERI.
LA VENDITA DI OGGETTI D’ARTE DI ARTISTI VIVENTI EFFETTUATA DAGLI STESSI E’ LIBERA. SE LA VENDITA E’ EFFETTUATA DA
TERZI OCCORRE PRESENTARE SOLO LA SCIA PER APERTURA DI ESERCIZIO DI VICINATO O DI ALTRA FORMA SPECIALE DI
VENDITA O DI VENDITA ALL’INGROSSO O DI ALTRO TIPO DI ESERCIZIO DI COMMERCIO
COSE USATE
Sono definite tali quelle che non sono comunque soggette alla particolare tutela delle cose di interesse artistico e storico e le opere
degli autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, nonché quelle cose mobili che non possiedono i requisiti
delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate possiedono ancora un valore
commerciale.
Le disposizioni degli art. 126 e 128 del Tulps si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di
pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti
preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
Non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. (tale valore deve ancora
essere definito nel Comune di Nichelino e pertanto non è applicabile tale disposizione derogativa)
Sono comprese nella nozione anche la rivendita di pezzi di ricambio e/o pezzi di veicoli destinati a demolizione da
parte di autodemolitori titolari autorizzazione provinciale.
REGISTRI
E’ obbligatorio la tenuta di registri di cui all’art. 128 del Tulps.
In caso di compravendita in proprio di cose antiche o usate occorre tenere il registro vidimato dall’autorità di pubblica sicurezza
di cui all’art. 128 del Tulps ove sono registrate:
a) Le generalità di coloro con i quali siano compiute le operazioni
b) La data dell’operazione
c) La specie della merce venduta o comprata
d) Il prezzo pattuito
La mancanza del registro, il compimento di operazioni con persone sprovviste di documenti, l’omessa esibizione o l’omessa
conservazione sul posto in cui è esercitata l’attività sono sanzionati dall’art. 17 ter del tulps c. 3 (sanzione da € 308.00) ed
eventuale sanzione accessoria di cui all’art. 17 quater c. 1 del tulps ( sospensione dell’attività non superiore a 3 mesi)
L’errata compilazione del registro è invece reato penale ai sensi art. 221 tulps (arresto fino a 2 mesi o ammenda fino a € 103.00)
In caso di compravendita per conto terzi (agenzia di affari) occorre la tenuta del registro di cui all’art. 115 del tulps previsto per
l’attività di agenzia di affari ove sono registrati:
a) Le generalità del committente
b) La data
c) La natura della commissione
d) Il premio pattuito
e) L’esito dell’operazione
In caso manchi il registro viene applicata la sanzione di cui all’art. 17 bis del tulps (sanzione amm. € 1032.00) mentre se è tenuto
in modo irregolare si ha l’applicazione di un a sanzione amminist. Pecuniaria di € 308.00 (art. 221 bis tulps)
Per la vendita di cose antiche di cui all’art. 10 del dlgs 42/2004 ed allegato A lett. a) la tenuta del registro deve tener conto
anche di ciò che è previsto dal DM Ministero beni culturali n. 95 del 15.5.2009 “regolamento recante indirizzi criteri e modalità per
l’annotazione nel registro di cui all’art. 128 del tulps delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie
indicate alla lett. A dell’allegato A al decreto legislativo 22.1.2004 n. 42 ed smi”
Registro tenuto in via informatica:
i dati corrispondenti a quelli prescritti dalla legislazione di pubblica sicurezza per ciascuna attività, anche se elaborati in via
informatica, devono essere stampati a conclusione di ogni operazione, su supporto cartaceo; i titolari di licenza, a tal fine potranno
utilizzare sia carta a modulo continuo, sia fogli staccati, purchè ogni pagina venga preventivamente numerata e vidimata dall’autorità
di pubblica sicurezza (addetto ufficio polizia amministrativa), la quale deve altresì attestare il numero totale delle pagine sull’ultima di
esse, ai sensi dell’art.. 16 del rd. 635/1940. I fogli predetti devono essere custoditi in appositi raccoglitori ed esibiti a richiesta degli
agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e debbono essere conservati per 5 anni. (circ. Min. Int. dip. Pubb. Sicurezza divisione I sez. III
– n. 559/C.27003 – 12982.D(17) del 15.1.1997)
PREZZI
La legge prevede l’obbligo per gli esercenti di esporre il cartellino prezzi, o con altre modalità idonee allo scopo, nelle vetrine
esterne, all’ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell’esercizio in modo ben chiaro e visibile.
La mancata esposizione o la non leggibilità è sanzionata con € 1032.00 ai sensi dlgs 114/98.
PREVENZIONE INCENDI
E’ richiesto il certificato di prevenzione incendi quando si tratta di materiale cartaceo, stracci e fibre (tabella n. 43 DM 16.2.1982 e
L. 966/65. In mancanza è prevista la sospensione dell’esercizio ed la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi art. 5 L. 818/84.