Regione Lombardia CRITERI VALUTAZIONE La Commissione

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Regione Lombardia CRITERI VALUTAZIONE La Commissione
Regione Lombardia
CRITERI VALUTAZIONE
La Commissione stabilisce di non valutare e non attribuire alcun punteggio alle dichiarazioni
sostitutive del candidato mancante degli elementi indicati nel modulo on-line di cui all’art. 5 del
bando di concorso, tale da non consentire alla medesima l’identificazione, con certezza e in modo
univoco, del titolo di cui il candidato dichiara il possesso.
I periodi di servizio e i titoli verranno calcolati dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica
appositamente realizzata dal Ministero della Salute, sulla quale sono state inserite, dai candidati
medesimi e in forma di autocertificazione, le domande e i relativi dati di titoli e servizi.
L’attività professionale di candidati appartenenti a stati dell’Unione Europea o stati equiparati ai
sensi della vigente normativa anche comunitaria sarà valutata secondo quanto disposto dall’art. 5,
comma 5, del DPCM n. 298/1994.
La Commissione non considererà i punteggi assegnati dal sistema per titoli o periodi di servizio le
cui dichiarazioni non risultino veritiere a seguito di controlli effettuati dall’ufficio competente, o
privi degli elementi necessari per procedere ai controlli senza aggravio all’attività della Pubblica
Amministrazione.
 PER QUANTO RIGUARDA I PERIODI DI SERVIZIO:
Saranno valutate solo le dichiarazioni da cui risulti sia il momento iniziale (giorno-mese-anno)
sia
il
momento
finale
(giorno-mese-anno)
del
servizio
reso.
L’attività part-time sarà valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi
profili professionali. Ove mancasse la specificazione del tipo di servizio, verrà considerato
come part-time.
Non saranno considerati i periodi di servizio antecedenti al conseguimento della laurea
prevista per l’ammissione al concorso.
1. In caso di certificata contemporaneità verrà valutato solo il servizio più favorevole al
candidato;
2. in caso di socio titolare verrà considerato come servizio in Cat. A solo se anche direttore
tecnico;
3. verrà valutato solo il servizio effettivamente prestato, non verranno valutati i periodi di
titolarità senza direzione emergenti dal servizio;
4. nel caso il candidato dichiari l’esercizio professionale fornendo una indicazione generica
del periodo, ad esempio: periodo giugno 1999 – marzo 2001, viene attribuito il punteggio
considerando il periodo dal 30/06/1999 al 01/03/2001;
5. nel caso il candidato dichiari l’esercizio professionale fornendo una indicazione generica
del periodo, ad esempio: dal 1999 al 2001 oppure 1999 - 2001, viene attribuito il punteggio
considerando il periodo dal 31/12/1999 al 01/01/2001;
6. nel caso sia dichiarato l’esercizio professionale presso farmacia aperta al pubblico senza
specificare la tipologia (urbana o rurale), viene attribuito il minor punteggio corrispondente
alla farmacia urbana;
7. il punteggio verrà attribuito per singola giornata di servizio, corrispondente al punteggio
previsto per un anno di servizio diviso per 365.
 IL VOTO DI LAUREA VERRÀ COSÌ VALUTATO:
110 e lode punti 5,00
95
110
punti 4,75
94
109
punti 4,5
93
108
punti 4,25
92
107
punti 4
91
106
punti 3,75
90
105
punti 3,5
89
104
punti 3,25
88
103
punti 3
87
102
punti 2,75
86
101
punti 2,5
85
100
punti 2,25
84
99
punti 2
83
98
punti 1,75
82
97
punti 1,5
81
96
punti 1,25
80
N.D. Voto di Laurea non dichiarato
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
1
0,75
0,5
0,25
0,25
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
N.D.
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
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0
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In caso di doppia laurea (farmacia e ctf) Il punteggio del voto di laurea verrà calcolato sulla
laurea che ha permesso l’inizio dell’attività professionale.
 SPECIALIZZAZIONI UNIVERSITARIE O CONSEGUIMENTO DI BORSE DI STUDIO – PUNTEGGIO
MASSIMO: 2,000 PUNTI
I master e i dottorati verranno riconosciuti come specializzazioni universitarie post - laurea.
I titoli di cui sopra verranno considerati solo se conseguiti dopo la laurea prevista per
l’ammissione al concorso.
I titoli dovranno essere completamente conseguiti, con superamento dell’esame finale.
Sono riconosciute solo le scuole di specializzazione, master e dottorati istituiti dalla facoltà
di Farmacia o dei dipartimenti afferenti (scienze farmaceutiche o similari). Esclusivamente
per la specializzazione in Farmacologia verrà valutata anche quella istituita dalla facoltà di
Medicina.
Sono riconosciuti solo i titoli indicati specificatamente come “ specializzazioni”, “dottorati
di ricerca” e “master” e che indichino esplicitamente la materia di cui trattano, e i cui dati
siano completi ai fini dei controlli della autocertificazioni.
Le specializzazioni saranno valutate in base alla durata legale: di durata pari a 2
anni: punti 1, di durata pari o superiore a 3 anni: punti 2.
Nessun punto per una durata inferiore a 2 anni.
La durata legale considerata è quella al momento del conseguimento.
Dottorato di ricerca: durata pari a 2 anni - 1 punto, uguale o maggiore di 3 anni - 2 punti.
Nessun punto per una durata inferiore a 2 anni.
Master: verranno valutati solo i master istituiti in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, in particolare dal DM 270 del 22/10/2004. Verranno valutati solo quelli
deliberati dal Consiglio Accademico della facoltà di Farmacia o dei dipartimenti afferenti
(scienze farmaceutiche o similari) e di durata minima di un anno e/o 1500 ore e con il
conseguimento di almeno 60 cfu.
Ove non venga specificato il livello, verrà considerato di I° livello. Punteggio master 1°
livello: 0,5 – 2° livello: 1.
Per quanto riguarda le borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia (corsi di
laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche), erogate ai sensi dell’art. 80 del
dpr n.382/80 e/o dell’art. 8 della l. 398/89. Le borse di studio verranno considerate solo
per periodo di almeno 1 anno. Verranno attribuiti punti 0,5 per ciascun anno compiuto.
Non sarà riconosciuto alcun punteggio al di fuori dei casi sopra previsti.
 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE INERENTI ALLE MATERIE D’ESAME – PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE 1,000 punti
Verranno considerate solo le pubblicazioni pubblicate tra il 1/1/2002 e il 19/12/2012.
Vengono stabiliti i seguenti punteggi massimi:
a. punti 0,5 per ciascuna pubblicazione su rivista internazionale con referee;
b. punti 0,05 per ciascuna pubblicazione su rivista internazionale senza referee;
c. punti 0,25 per ciascuna pubblicazione su rivista nazionale con referee;
d. punti 0,025 per ciascuna pubblicazione su rivista nazionale senza referee;
e. punti 0,1 per ciascuna comunicazione a congressi internazionali;
f. punti 0,01 per ciascuna comunicazione a congressi nazionali;
g. punti 0,5 per la redazione di capitoli di libri o monografie;
h. punti 0,01 per ciascun brevetto registrato;
i. punti 0,01 per schede monografiche in linee guida o manuali;
j. punti 0,001 per articoli su riviste di tipo divulgative.
 VOTO DI ABILITAZIONE E ALTRI TITOLI CONSEGUENTI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE – PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 0,500
- VOTO DI ABILITAZIONE:
Verrà preso in considerazione solo ove sia indicato il voto massimo attribuibile (ex.
215/250, e non solamente 215). Ad esso verrà attribuito il punteggio di 0,50 ove
nell’attestato o nell’autocertificazione risulti conseguito con voto pari o superiore al
65% del voto massimo assegnabile (ex. 6,5/10; 65/100; 195/300);
- CORSI E ALTRI TITOLI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
Verranno valutati solamente i corsi di aggiornamento che prevedono una
valutazione finale. Non verranno presi in considerazione i corsi di aggiornamento
obbligatori, i corsi ECM e quelli non attinenti all’ambito disciplinare specifico.
Verranno considerati solo i corsi di aggiornamento tra il 1/1/2007 e il 19/12/2012.
Verranno valutati corsi di aggiornamento della durata minima di 8 ore totali.
 Corso di aggiornamento con indicazione di durata bimestrale o di durata pari o
superiore a 16 ore e inferiore a 24: punti 0,05.
 Corso di aggiornamento con indicazione di durata da 3 a 5 mesi oppure di
durata pari o superiore a 24 ore e inferiore a 30 ore: punti 0,06.
 Corso di aggiornamento con indicazione di durata almeno semestrale o di
durata pari o superiore a 30 ore: punti 0,08.
 Altri corsi di aggiornamento di durata inferiore rispetto a quanto indicato nelle
categorie precedenti: punti 0,02.
 Altri diplomi attinenti all’area sanitaria della durata di almeno due anni punti
0,5.
In caso di attribuzione di punti 0,50 all’abilitazione professionale, considerato che è stato già
attribuito il punteggio massimo per la categoria, non si procederà alla valutazione dei corsi di
aggiornamento professionale.
NON SARANNO VALUTATI:
 I titoli di carriera che non rientrano nella classificazione prevista dal DPCM o specificatamente
indicati dal presente verbale.
 I periodi di esercizio professionale complessivamente considerati superiori ai vent’anni ed
inferiori ad un anno.
 I servizi imprecisati per qualità e durata nonché prestazioni generiche.
 I titoli e le certificazioni rilasciate da autorità non competenti.
 I corsi di aggiornamento accreditati ECM.
 I corsi di aggiornamento non attinenti all’ambito disciplinare specifico. Sarà attribuito un
punteggio solamente per i corsi per cui sia stato previsto un esame finale e lo stesso sia
superato con esito positivo.
Eventuali casi particolari emergenti dall’analisi delle domande verranno valutati singolarmente
dalla Commissione.