Regione Lombardia CRITERI VALUTAZIONE La Commissione
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Regione Lombardia CRITERI VALUTAZIONE La Commissione
Regione Lombardia CRITERI VALUTAZIONE La Commissione stabilisce di non valutare e non attribuire alcun punteggio alle dichiarazioni sostitutive del candidato mancante degli elementi indicati nel modulo on-line di cui all’art. 5 del bando di concorso, tale da non consentire alla medesima l’identificazione, con certezza e in modo univoco, del titolo di cui il candidato dichiara il possesso. I periodi di servizio e i titoli verranno calcolati dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute, sulla quale sono state inserite, dai candidati medesimi e in forma di autocertificazione, le domande e i relativi dati di titoli e servizi. L’attività professionale di candidati appartenenti a stati dell’Unione Europea o stati equiparati ai sensi della vigente normativa anche comunitaria sarà valutata secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 5, del DPCM n. 298/1994. La Commissione non considererà i punteggi assegnati dal sistema per titoli o periodi di servizio le cui dichiarazioni non risultino veritiere a seguito di controlli effettuati dall’ufficio competente, o privi degli elementi necessari per procedere ai controlli senza aggravio all’attività della Pubblica Amministrazione. PER QUANTO RIGUARDA I PERIODI DI SERVIZIO: Saranno valutate solo le dichiarazioni da cui risulti sia il momento iniziale (giorno-mese-anno) sia il momento finale (giorno-mese-anno) del servizio reso. L’attività part-time sarà valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. Ove mancasse la specificazione del tipo di servizio, verrà considerato come part-time. Non saranno considerati i periodi di servizio antecedenti al conseguimento della laurea prevista per l’ammissione al concorso. 1. In caso di certificata contemporaneità verrà valutato solo il servizio più favorevole al candidato; 2. in caso di socio titolare verrà considerato come servizio in Cat. A solo se anche direttore tecnico; 3. verrà valutato solo il servizio effettivamente prestato, non verranno valutati i periodi di titolarità senza direzione emergenti dal servizio; 4. nel caso il candidato dichiari l’esercizio professionale fornendo una indicazione generica del periodo, ad esempio: periodo giugno 1999 – marzo 2001, viene attribuito il punteggio considerando il periodo dal 30/06/1999 al 01/03/2001; 5. nel caso il candidato dichiari l’esercizio professionale fornendo una indicazione generica del periodo, ad esempio: dal 1999 al 2001 oppure 1999 - 2001, viene attribuito il punteggio considerando il periodo dal 31/12/1999 al 01/01/2001; 6. nel caso sia dichiarato l’esercizio professionale presso farmacia aperta al pubblico senza specificare la tipologia (urbana o rurale), viene attribuito il minor punteggio corrispondente alla farmacia urbana; 7. il punteggio verrà attribuito per singola giornata di servizio, corrispondente al punteggio previsto per un anno di servizio diviso per 365. IL VOTO DI LAUREA VERRÀ COSÌ VALUTATO: 110 e lode punti 5,00 95 110 punti 4,75 94 109 punti 4,5 93 108 punti 4,25 92 107 punti 4 91 106 punti 3,75 90 105 punti 3,5 89 104 punti 3,25 88 103 punti 3 87 102 punti 2,75 86 101 punti 2,5 85 100 punti 2,25 84 99 punti 2 83 98 punti 1,75 82 97 punti 1,5 81 96 punti 1,25 80 N.D. Voto di Laurea non dichiarato punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti 1 0,75 0,5 0,25 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 N.D. punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti punti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 In caso di doppia laurea (farmacia e ctf) Il punteggio del voto di laurea verrà calcolato sulla laurea che ha permesso l’inizio dell’attività professionale. SPECIALIZZAZIONI UNIVERSITARIE O CONSEGUIMENTO DI BORSE DI STUDIO – PUNTEGGIO MASSIMO: 2,000 PUNTI I master e i dottorati verranno riconosciuti come specializzazioni universitarie post - laurea. I titoli di cui sopra verranno considerati solo se conseguiti dopo la laurea prevista per l’ammissione al concorso. I titoli dovranno essere completamente conseguiti, con superamento dell’esame finale. Sono riconosciute solo le scuole di specializzazione, master e dottorati istituiti dalla facoltà di Farmacia o dei dipartimenti afferenti (scienze farmaceutiche o similari). Esclusivamente per la specializzazione in Farmacologia verrà valutata anche quella istituita dalla facoltà di Medicina. Sono riconosciuti solo i titoli indicati specificatamente come “ specializzazioni”, “dottorati di ricerca” e “master” e che indichino esplicitamente la materia di cui trattano, e i cui dati siano completi ai fini dei controlli della autocertificazioni. Le specializzazioni saranno valutate in base alla durata legale: di durata pari a 2 anni: punti 1, di durata pari o superiore a 3 anni: punti 2. Nessun punto per una durata inferiore a 2 anni. La durata legale considerata è quella al momento del conseguimento. Dottorato di ricerca: durata pari a 2 anni - 1 punto, uguale o maggiore di 3 anni - 2 punti. Nessun punto per una durata inferiore a 2 anni. Master: verranno valutati solo i master istituiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare dal DM 270 del 22/10/2004. Verranno valutati solo quelli deliberati dal Consiglio Accademico della facoltà di Farmacia o dei dipartimenti afferenti (scienze farmaceutiche o similari) e di durata minima di un anno e/o 1500 ore e con il conseguimento di almeno 60 cfu. Ove non venga specificato il livello, verrà considerato di I° livello. Punteggio master 1° livello: 0,5 – 2° livello: 1. Per quanto riguarda le borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia (corsi di laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche), erogate ai sensi dell’art. 80 del dpr n.382/80 e/o dell’art. 8 della l. 398/89. Le borse di studio verranno considerate solo per periodo di almeno 1 anno. Verranno attribuiti punti 0,5 per ciascun anno compiuto. Non sarà riconosciuto alcun punteggio al di fuori dei casi sopra previsti. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE INERENTI ALLE MATERIE D’ESAME – PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 1,000 punti Verranno considerate solo le pubblicazioni pubblicate tra il 1/1/2002 e il 19/12/2012. Vengono stabiliti i seguenti punteggi massimi: a. punti 0,5 per ciascuna pubblicazione su rivista internazionale con referee; b. punti 0,05 per ciascuna pubblicazione su rivista internazionale senza referee; c. punti 0,25 per ciascuna pubblicazione su rivista nazionale con referee; d. punti 0,025 per ciascuna pubblicazione su rivista nazionale senza referee; e. punti 0,1 per ciascuna comunicazione a congressi internazionali; f. punti 0,01 per ciascuna comunicazione a congressi nazionali; g. punti 0,5 per la redazione di capitoli di libri o monografie; h. punti 0,01 per ciascun brevetto registrato; i. punti 0,01 per schede monografiche in linee guida o manuali; j. punti 0,001 per articoli su riviste di tipo divulgative. VOTO DI ABILITAZIONE E ALTRI TITOLI CONSEGUENTI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 0,500 - VOTO DI ABILITAZIONE: Verrà preso in considerazione solo ove sia indicato il voto massimo attribuibile (ex. 215/250, e non solamente 215). Ad esso verrà attribuito il punteggio di 0,50 ove nell’attestato o nell’autocertificazione risulti conseguito con voto pari o superiore al 65% del voto massimo assegnabile (ex. 6,5/10; 65/100; 195/300); - CORSI E ALTRI TITOLI IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: Verranno valutati solamente i corsi di aggiornamento che prevedono una valutazione finale. Non verranno presi in considerazione i corsi di aggiornamento obbligatori, i corsi ECM e quelli non attinenti all’ambito disciplinare specifico. Verranno considerati solo i corsi di aggiornamento tra il 1/1/2007 e il 19/12/2012. Verranno valutati corsi di aggiornamento della durata minima di 8 ore totali. Corso di aggiornamento con indicazione di durata bimestrale o di durata pari o superiore a 16 ore e inferiore a 24: punti 0,05. Corso di aggiornamento con indicazione di durata da 3 a 5 mesi oppure di durata pari o superiore a 24 ore e inferiore a 30 ore: punti 0,06. Corso di aggiornamento con indicazione di durata almeno semestrale o di durata pari o superiore a 30 ore: punti 0,08. Altri corsi di aggiornamento di durata inferiore rispetto a quanto indicato nelle categorie precedenti: punti 0,02. Altri diplomi attinenti all’area sanitaria della durata di almeno due anni punti 0,5. In caso di attribuzione di punti 0,50 all’abilitazione professionale, considerato che è stato già attribuito il punteggio massimo per la categoria, non si procederà alla valutazione dei corsi di aggiornamento professionale. NON SARANNO VALUTATI: I titoli di carriera che non rientrano nella classificazione prevista dal DPCM o specificatamente indicati dal presente verbale. I periodi di esercizio professionale complessivamente considerati superiori ai vent’anni ed inferiori ad un anno. I servizi imprecisati per qualità e durata nonché prestazioni generiche. I titoli e le certificazioni rilasciate da autorità non competenti. I corsi di aggiornamento accreditati ECM. I corsi di aggiornamento non attinenti all’ambito disciplinare specifico. Sarà attribuito un punteggio solamente per i corsi per cui sia stato previsto un esame finale e lo stesso sia superato con esito positivo. Eventuali casi particolari emergenti dall’analisi delle domande verranno valutati singolarmente dalla Commissione.