Regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali

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Regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali
Regolamento provinciale per la manutenzione degli alvei fluviali
ricadenti nei bacini idrografici di competenza e procedure tecnico
amministrative per il rilascio delle concessioni del demanio idrico.
TITOLO I
MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI RICADENTI NEI VARI BACINI IDROGRAFICI
DI COMPETENZA.
INDICE:
· OGGETTO
· NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· SOGGETTI INTERESSATI
· FINALITA'
· MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA
· MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA
· INTERVENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA
· ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
· ONERI CONNESSI ALLE AUTORIZZAZIONI
· MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'
· RESPONSABILITA'
· SANZIONI
OGGETTO:
Interventi di manutenzione idraulica ordinaria e straordinaria degli alvei fluviali e delle opere
idrauliche esistenti da eseguirsi da parte dell'Area Tutela acque territorio e demanio del IX
Settore Tutela dell'Ambiente.
Attività di taglio di essenze arboree, vegetazione e canne palustri lungo i corsi d'acqua
demaniali da parte di Enti pubblici e privati, Associazioni, Società e privati cittadini.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
· R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie";
· L.R. 3/5/1985 n. 29: "Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale";
· L.18/3/1989 n.183 e succ. modif: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo";
· Circolare regionale n.1 del 23/1/1997: "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in
ambito fluviale nel territorio regionale";
· L.R. 17/5/1999 n.10: "Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture dei servizi alla persona ed alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione";
· L.R. 25/5/1999 n. 13: "Disciplina regionale della difesa del suolo";
· Delibera di Consiglio regionale n.116 del 21/1/2004: Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo regionale (PAI) approvato con delibera di Consiglio
regionale n.116 del 21/1/2004.
SOGGETTI INTERESSATI:
L'Area Tutela acque territorio e demanio del IX Settore Tutela dell'Ambiente, Enti pubblici e
privati, Associazioni, Società e privati cittadini.
FINALITA':
Il presente Regolamento disciplina gli interventi da realizzarsi a cura dell'Area preposta del IX
Settore e regola le attività poste in essere da parte di soggetti pubblici e privati che intendono
eseguire, negli alvei fluviali demaniali, il taglio di essenze arboree, la potatura degli arbusti,
l'eliminazione delle canne palustri, compresa la pulizia degli alvei.
L'obiettivo primario da raggiungere consiste nel miglioramento della funzionalità idraulica delle
aste fluviali, sia del reticolo idrografico principale che minore, ricadenti nei vari bacini di
competenza della Provincia di Ancona, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque verso
il mare, in modo da prevenire fenomeni di esondazione degli alvei nei casi di eventi
meteorologici di pioggia intensi e/o persistenti.
Per perseguire tale finalità è necessario stabilire ed imporre modalità di esecuzione degli
interventi, richiesti da Enti e privati, al fine di conseguire un livello di corretta pulizia delle aree
appartenenti al demanio idrico.
MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA:
Gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria sono quelli rivolti alla protezione e al
mantenimento dell'alveo fluviale, con opere finalizzate al taglio selettivo delle varie essenze
non protette radicate anche in alveo attivo e sulle banche, la pulizia dei tratti fluviali arginati
con il mantenimento ed il ripristino delle numerosissime opere idrauliche esistenti, realizzate
nel corso degli anni lungo i fiumi e torrenti demaniali.
Tipologie d'interventi di manutenzione ordinaria:
· ripristino di briglie;
· ripristino di traverse;
· ripristino di gabbionate;
· ripristino di muri d'ala;
· sistemazione di canalette;
· ripristino di palizzate in legname;
· ripristino difese spondali;
· ripristino di scogliere in massi calcarei;
· ripristino pennelli in legname di castagno e pietra;
· ripristino di soglie in pietrame;
· sistemazioni degli argini con reti e biostuoie;
· sistemazioni spondali in erosione;
· opere ed interventi da realizzare con tecniche d'ingegneria naturalistica;
· interventi che consentono di rimuovere gli ostacoli strutturali al deflusso delle piene
anche ordinarie.
La procedura da seguire, trattandosi di lavori di manutenzione, può essere quella dettata
dall'art. 154 del D.P.R. 21/12/99 n.554.
MANUTENZIONE IDRAULICA STRAORDINARIA:
Gli interventi di manutenzione idraulica straordinaria sono quelli diretti a migliorare la
funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della
sezione originale di deflusso e all'eliminazione dei vari problemi che si riscontrano su gran
parte delle aste fluviali che attraversano il territorio Provinciale; pertanto consisteranno in una
o più delle tipologie indicate come ordinaria manutenzione dove l'entità e le finalità rendano
l'intervento più complesso.
Le caratteristiche idrauliche dei nostri Fiumi con regime torrentizio, comportano di fatto
problemi comuni negli alvei, da nord a sud, dal Cesano al Musone, in quanto nei periodi di
piena, in autunno e primavera le acque trasportano materiale solido, erodendo le sponde, gli
argini ed il fondo, mentre nei periodi di magra, in estate, manifestano problemi legati
soprattutto alla scarsità del livello idrico.
Gli interventi idraulici sono progettati ed eseguiti a cura del IX Settore Area Tutela Acque
territorio e Demanio e vengono inseriti nel programma Triennale delle Opere Pubbliche ed
Elenco Annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta e del Consiglio Provinciale, cosi
come stabilito dalle norme che regolano la materia di cui alla L. 109/1994 e succ. modific. ed
integraz.
Gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli alvei demaniali, possono
essere anche eseguiti dalle Amministrazioni locali e dalle Associazioni ambientali, è auspicabile
accordi di programma con la Provincia in modo da migliorare altresì la qualità ambientale del
bene pubblico.
INTERVENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA:
In particolari situazioni determinate da condizioni meteorologiche avverse, possono essere
eseguiti interventi negli alvei fluviali demaniali, necessari per tutelare la pubblica e privata
incolumità in caso di piene anche ordinarie e garantire la sicurezza idraulica, con la procedura
della somma urgenza.
Le modalità sono definite dall'art. 147 del D.P.R. 21/12/99 " Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/94 e succ. modificazioni."
ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO DA ESPLETARE PER OTTENERE IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI:
La possibilità riconosciuta ad Enti Pubblici e privati, Associazioni, Società e privati cittadini di
procedere ad interventi di Manutenzione Ordinaria risulta subordinata al rilascio di
un'autorizzazione, necessaria per effettuare interventi in ambito fluviale. Gli adempimenti di
carattere procedurale da espletare per ottenere il rilascio di tale provvedimento risultano
articolati nelle seguenti fasi:
· Richiesta da inoltrare all'Area Tutela acque, territorio e demanio mediante apposita
modulistica, corredata della necessaria documentazione tecnica, in base agli schemi già
approvati con Delibera di Giunta Provinciale n. 189/2003:
1) Modello "A" articolato nella seguente suddivisione:
A.1.: Interventi manutenzione ordinaria nelle pertinenze idrauliche.
(taglio piante, sfalcio erba, pulizia sponde, taglio canne palustri)
A.2.: Interventi di manutenzione idraulico-forestale in ambito fluviale.
(taglio piante, sfalcio erba, pulizia sponde, taglio canne palustri)
Modello "B" per Interventi relativi ad opere idrauliche in ambito fluviale:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
ripristino di briglie;
ripristino di traverse;
ripristino di gabbionate;
ripristino di muri d'ala;
sistemazione di canalette;
Ø ripristino di palizzate in legname;
Ø ripristino difese spondali;
Ø ripristino di scogliere in massi calcarei;
Ø ripristino pennelli in legname di castagno e pietra;
Ø ripristino di soglie in pietrame;
Ø sistemazioni degli argini con reti e biostuoie;
Ø sistemazioni spondali in erosione;
Ø opere ed interventi da realizzare con tecniche d'ingegneria naturalistica;
Ø interventi che consentono di rimuovere gli ostacoli strutturali al deflusso
delle piene anche ordinarie.
· Protocollo, fascicolazione della pratica, informatizzazione della stessa nonché, in
adempimento delle prescrizioni dettate dalla Legge 241/90, comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo (Modello "C"), ai soggetti interessati con informativa del
giorno nel quale verrà effettuato il sopralluogo.
· Trasmissione della pratica al tecnico responsabile del bacino idrografico di
competenza, ove insiste il corso d'acqua, il quale, espletate le verifiche del caso, redige
il necessario parere idraulico (Modello "D") in conformità di quanto previsto dal R.D.
n.523/1904 "testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie", rimettendo all'Area la relativa pratica. In particolare tale procedura,
congiuntamente al rispetto delle norme di settore, si rende indispensabile, soprattutto
alla luce del fatto che gran parte del territorio Provinciale, attraversato dai corsi
d'acqua, risulta classificato a rischio esondazione molto elevato in base ai criteri
individuati nel PAI (piano assetto idrogeologico) approvato dal Consiglio Regionale in
data 26/1/2004 con atto n. 116.
· Rilascio dell'Autorizzazione al soggetto richiedente da parte dell'Area Tutela Acque,
Territorio e Demanio, come da documentazione Allegata (Modello "E")
ONERI CONNESSI ALLE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DA TERZI:
La domanda redatta su apposito modello predisposto dall'Area Tutela acque territorio e
demanio Modelli "A" ("A.1" e "A.2") e "B" dovrà essere in marca da bollo da . 11,00, ad
esclusione di Enti pubblici e Onlus.
In considerazione che l'attività posta in essere di taglio di vegetazione e pulizia dell'alveo, con
Modello "A.1."-"A.2.", viene effettuata secondo le modalità esecutive di cui all'articolo
successivo e che l'autorizzazione rilasciata, ai sensi del presente regolamento Provinciale,
prevede tassativamente l'esecuzione in modo conforme dei lavori alle modalità stesse, non
sono previsti oneri aggiuntivi per il recupero del legname prodotto dalle operazioni di taglio e
potatura che resterà, quindi, di proprietà del soggetto autorizzato.
Sarà applicato il canone erariale determinato secondo quanto stabilito con delibera di Giunta
Provinciale del 17/6/2003 n.189 da quantificarsi solo nel caso in cui gli eventuali proventi,
derivati dalla vendita dei materiali di risulta, superino i costi per eseguire la manutenzione o il
taglio stesso.
MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA':
Il taglio della vegetazione arbustiva, nel rispetto delle disposizioni impartite dal presente
Regolamento, va preferibilmente eseguito nei periodi invernali primaverili salvaguardando le
essenze giovani che crescono in prossimità delle sponde naturali, in quanto non costituiscono
pericolo per la sicurezza idraulica.
Ciò si attua con tagli selettivi e diradamenti mirati, conservando le associazioni vegetali che
risultano flessibili alle sollecitazioni della corrente.
Occorre prediligere il taglio di vegetazione con diametro del tronco rilevante e di specie
vegetali considerate infestanti e non protette, ed eliminare gli esemplari giunti a maturazione,
insecchiti o morti.
L'eliminazione delle piante d'alto fusto pericolanti parzialmente radicate costituisce obiettivo
primario in quanto potrebbero essere scalzate e asportate in caso di piena.
Il taglio generalizzato della vegetazione arborea va evitato, privilegiando la manutenzione
regolare dell'alveo ritenuta fondamentale per migliorare il deflusso delle acque verso il mare.
Il taglio della vegetazione erbacea e della canna palustre in ambito fluviale demaniale riveste
particolare importanza, in quanto consente di migliorare il deflusso delle acque nei casi di
piena e nel contempo garantisce un livello accettabile sotto l'aspetto igienico sanitario.
Nella fase di ripristino dell'area di cantiere tutto il ricavato dalle operazioni di taglio, compreso
le ramaglie, deve essere potato fuori dell'area demaniale e dalle pertinenze idrauliche, in
quanto è vietata la formazione di depositi e cumuli in alveo e sulle sponde.
Il soggetto pubblico o privato autorizzato dovrà, inoltre, ottenere, ai sensi della normativa per
la salvaguardia della flora marchigiana, l'autorizzazione alla potatura dell'eventuali essenze
protette, radicate nella parte sommitale delle sponde, da parte della Comunità Montana EsinoFrasassi per la parte di competenza e da parte del Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento
Provinciale di Ancona, con sede in Viale Cristoforo Colombo n. 106, o dai Comandi Stazione
Forestale per il restante territorio.
RESPONSABILITA':
Il soggetto pubblico o privato, autorizzato all'esecuzione delle attività in ambito fluviale, resta il
solo responsabile sia in area demaniale sia al di fuori della stessa nelle ipotesi di:
• sconfinamento sulle proprietà private;
• danni a terzi di qualsiasi natura;
• qualsiasi controversie insorgesse;
• danni a mezzi del soggetto autorizzato;
• danni a se stesso;
• taglio di essenze arboree protette.
SANZIONI:
L'inosservanza delle disposizioni contemplate nel presente regolamento costituisce violazione
delle norme dettate dal capo VII Polizia delle acque pubbliche del R.D. 25/7/1904 n.523 "Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" il quale
prevede la comminatoria di sanzioni di carattere amministrativo, salve le ipotesi riconducibili
alla violazione di leggi penali.
TITOLO II
PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO
INDICE:
· NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· SOGGETTI INTERESSATI
· FINALITA'
· CONCESSIONI IDRAULICHE
· CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI
· PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
· PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'IMMISSIONE DELLE
ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
· CONCESSIONI IDRAULICHE IN SANATORIA
· SPESE D'ISTRUTTORIA
· SANZIONI
· DISPOSIZIONI FINALI
· MODULISTICA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
· R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie";
· R.D. 18/11/1923 n.2440 e succ. modificaz. ed integraz;
· R.D. 11/12/1933 n.1775 e succ. modificaz. ed integraz. "Approvazione del T.U. delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"
· L.R. 3/5/1985 n. 29: Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale"
· L.18/3/1989 n.183 e succ. modificaz ed integraz. "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo";
· L.07/08/1990 n.241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
· L. 05/01/1994 n.36: "Disposizioni in materia di risorse idriche";
· L.05/01/1994 n.37: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
· Circolare regionale n.1 del 23/1/1997: "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in
ambito fluviale nel territorio regionale";
· Dlgs.31/03/1998 n.112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli altri Enti locali";
· D.M.02/03/1998 n.258: "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per utilizzazione dei beni immobili del
demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";
· D.Lgs. 11/05/1999 n. 152: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento delle direttive comunitarie e successive modificazioni ";
· L.R. 17/5/1999 n.10: "Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti
locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e
infrastrutture dei servizi alla persona ed alla comunità, nonché dell'ordinamento ed
organizzazione";
· L.R. 25/5/1999 n. 13: "Disciplina regionale della difesa del suolo";
· Delibera di Giunta Provinciale n.189/2003 del 17/06/2003: "Schema esplicativo e
termini dei procedimenti amministrativi per le concessioni in materia di utilizzo di suoli del
Demanio idrico e loro pertinenze";
· Delibera di Consiglio regionale n.116 del 21/1/2004: "Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo regionale (PAI) approvato con delibera di Consiglio
regionale n.116 del 21/01/2004.
SOGGETTI INTERESSATI
Enti Pubblici e privati, Associazioni, Società e privati cittadini.
FINALITA'
Il presente Regolamento disciplina le regole e le procedure tecnico-amministrative delle quali il
Settore IX Tutela dell'Ambiente - Area Tutela Acque, Territorio e Demanio è chiamato a
garantire ed assicurare il rispetto nei confronti dei soggetti pubblici e privati che intendano
realizzare opere e manufatti occupando aree del Demanio Idrico (Concessioni Idrauliche)
nonché utilizzare, a vario titolo, porzioni di aree demaniali (Concessioni di aree demaniali).
L'obiettivo primario da raggiungere consiste nel miglioramento della funzionalità idraulica delle
aste fluviali, sia del reticolo idrografico principale che minore, ricadenti nei vari bacini
idrografici di competenza della Provincia di Ancona, al fine di garantire il corretto deflusso delle
acque verso il mare, in modo da prevenire fenomeni di esondazione degli alvei nei casi di
eventi meteorologici di pioggia intensi e/o persistenti.
Per perseguire tale finalità è necessario stabilire ed imporre modalità di esecuzione degli
interventi, richiesti da Enti e privati al fine di conseguire un livello di sicurezza e trasparenza
circa quelle attività che comportino occupazione di aree appartenenti al demanio idrico.
CONCESSIONI IDRAULICHE
Tali modalità di richiesta concernono quei soggetti, pubblici o privati, che intendano realizzare
opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali dell'alveo o
delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua pubblico o altre aree del Demanio idrico così
come definito dalla normativa vigente.
E' fatto divieto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel R.D. n. 523 del 1904 "Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" all'art. 96 lettera
f), di realizzare opere di movimentazione del terreno e piantagioni ad una distanza inferiore a
4 metri dal piede dell'argine e suoi accessori mentre per edifici, manufatti e scavi la distanza
non può essere inferiore a 10 metri. Tale disposizione, ai fini della sicurezza idraulica, si applica
anche nel caso in cui il corso d'acqua non sia arginato: ipotesi per la quale la distanza viene
calcolata dal ciglio superiore della sponda.
Le occupazioni di cui sopra possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie:
· Attraversamenti corsi d'acqua: condutture, linee elettriche e di
telecomunicazioni,sia aeree che in subalveo e guadi;
· Fiancheggiamenti dei corsi d'acqua: condutture, linee elettriche e di
telecomunicazioni sia aeree che in subalveo;
· Attraversamenti ed occupazioni: con ponti, pontili fissi e galleggianti ed opere
assimilate e accessori, traverse, muri d'ala;
· Opere accessorie alla derivazione: briglie, traverse, pennelli, derivazioni anche alla
molinara, incili di canali e loro scarichi, vasche di carico, ecc.;
CONCESSIONI AREE DEMANIALI
Tali modalità di richiesta riguardano quei soggetti che vogliono utilizzare porzioni non
esondabili di aree appartenenti al Demanio idrico che non siano mai state date in concessione
ovvero che siano scadute senza che ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini stabili nell'atto
contratto. Le occupazioni suddette possono essere raggruppate nelle seguenti tipologie:
· Destinazione agricola: seminativo, erbaio, pascolo, ricovero bestiame, orto;
· Accesso a fondo (abitazione) intercluso;
· Deposito materiali: inerti, agiamento, piazzali di servizio, piste carrabili, piazzali di
asservimento, strade, uso parcheggio, impianti mobili, frantoio, vasche di
sedimentazione inerti;
· Uso ricreativo: attività sportive (impianti, pesca sportiva, campo volo a vela,
addestramento cani), appostamento di caccia, parco fluviale, verde pubblico attrezzato;
· Taglio legname;
· Immissioni e convogliamento di acque bianche e reflue;
· Materiale inerte;
· Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO
Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:
· Modalità di presentazione della domanda
· Comunicazione avvio al procedimento
· Istruttoria tecnica
· Stipula del contratto di concessione
· Condizioni ed obblighi
· Carattere personale della concessione
· Rinnovo
· Spese di istruttoria
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di una domanda che deve essere
redatta in bollo (solo per i privati) in conformità delle vigenti disposizioni di legge utilizzando gli
appositi schemi predisposti dall'Area Tutela Acque Territorio e Demanio (Mod. "A"). Le
domande, in base a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n° 189/2003,
dovranno in ogni caso contenere obbligatoriamente:
· Generalità del richiedente e del titolo che lo abilita all'inoltro della domanda;
· Indicazione del corso d'acqua con l'esatta ubicazione del tratto interessato;
· Riferimenti planimetrici-catastali (n° foglio e mappali);
· Descrizione dell'intervento che si intende eseguire, dei motivi posti a fondamento della
richiesta nonché delle modalità di esecuzione dei lavori;
· Garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
· Sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o di chi ne abbia la
rappresentanza.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione da prodursi in duplice
copia:
· Ricevuta di versamento dell'importo minimo fissato per le spese d'istruttoria;
• Stralcio di mappa catastale con individuazione zona d'intervento;
• Documentazione fotografica;
• Planimetria quotata con profilo longitudinale e sezioni attuali e di progetto del corso
d'acqua interessato.
L'Amministrazione si riserva di richiedere, a seconda dell'entità delle opere da
eseguire, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:
• Particolari costruttivi;
· Relazione idraulica redatta da un tecnico o professionista abilitato ai sensi di legge,
contenente i calcoli idrogeologici con determinazione delle portate di massima piena,
con tempi di ritorno di 100-200 anni e verifiche della sezione di deflusso, nello stato
attuale e di progetto;
· Relazione Geologica-Geomorfologica redatta da un tecnico o professionista abilitato ai
sensi di legge,con particolare riguardo alla dinamica fluviale;
· Relazione Vegetazionale-Faunistica, redatta da un tecnico o professionista abilitato ai
sensi di legge (se l'intervento ricade in un'area protetta, ai sensi della normativa
comunitaria, nazionale e regionale), con eventuale valutazione di incidenza (se
l'intervento è sottoposto alla V.I.A).
• n. 1 copia dell' Ortofotocarta Regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000 relativa alla zona
interessata ed evidenziando l'esatta posizione dell'intervento da realizzare;
• Relazione descrittiva dell'intervento richiesto, con indicazioni in merito a: stato dei
luoghi, modalità di esecuzione dei lavori, modifiche indotte dall'intervento ed eventuale
descrizione delle modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di
naturalità; Relazione descrittiva
· Programma di gestione del Territorio.
COMUNICAZIONE AVVIO AL PROCEDIMENTO
Le domande e la documentazione pervenute verranno esaminate e qualora risultino conformi ai
requisiti prescritti verrà data comunicazione di "avvio del procedimento amministrativo" ai
sensi della L. 241/90 (Mod."B"). Nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, l'Area
competente ne darà avviso all'interessato contestualmente alla comunicazione di "avvio al
procedimento" stabilendo un termine massimo di 60 gg per la loro regolarizzazione, pena
l'archiviazione della pratica, in base a quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Provinciale
n.189/2003. In caso di domanda incompleta, il termine previsto per il rilascio della concessione
si interrompe e decorre nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.
ISTRUTTORIA TECNICA
Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate dall'Area Tutela Acque, Territorio e
Demanio nel rispetto di quanto previsto dal R.D. n.523 del 25/07/1904 e dalla L.R. n.10 del
17/05/1999, previo esame della documentazione tecnica in atti nonché delle risultanze del
sopralluogo effettuato da parte del tecnico dell'Area competente. L'accertamento tecnico deve
verificare l'eventuale utilizzo di fatto dell'area, la localizzazione dell'intervento in relazione al
corso d'acqua interessato, il controllo dell'estensione dell'area interessata, il riscontro del tipo
di utilizzo richiesto, la conformità a particolari normative di tutela (ad es. conservazione della
biodiversità da contemperarsi con la funzionalità dell'alveo ed i divieti contenuti nell'art. 41,
primo comma, del D.Lgs. 152/99, necessità di tutela dall'inquinamento, rispetto eventuali
prescrizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato dalla Regione Marche con atto
n.116 in data 21/01/2004, comprese le eventuali determinazioni da parte del piano di Bacino
di modalità d'uso e di forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali. Una volta
verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico (Mod. "C"), il richiedente viene autorizzato
a realizzare le opere, previa corresponsione di:
• una annualità del canone a titolo di deposito cauzionale infruttifero (solo per le
concessioni idrauliche);
• somme necessarie per le spese d'istruttoria;
Le somme dovute vengono quantificate in relazione alla tipologia dell'intervento da effettuarsi
come da tabella allegata (Tab."A"). La mancata corresponsione degli importi prescritti
comporterà l'archiviazione della pratica. Il concessionario, a lavori ultimati, dovrà fornire, nei
termini previsti dalla normativa vigente, una relazione a firma del Direttore dei lavori con la
quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti
autorizzate.
Nel caso in cui il richiedente intenda rinunciare al rilascio della concessione dovrà manifestare
tale volontà provvedendo ad inviare una comunicazione espressa di rinuncia all'Area
competente a mezzo di Raccomandata A/R. Nell'ipotesi di presentazione di più domande
concorrenti riguardanti la stessa area demaniale è preferita la domanda che offra maggiori
garanzie in merito ad interventi di recupero, di valorizzazione o tutela ambientale. Qualora le
concessioni demaniali interessino aree golenali, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 8
della L. 05/01/1994 n.37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).
Entro il termine massimo per la conclusione dell'istruttoria tecnica previsto con Delibera di
Giunta Provinciale n° 189/2003, la Provincia inviterà il richiedente a procedere alla formale
stipula del contratto di concessione ovvero provvederà a comunicargli l'atto motivato di diniego
della stessa. Il richiedente non avrà comunque diritto alla restituzione della somma versata a
titolo di contributo minimo per le spese d'istruttoria.
STIPULA DEL CONTRATTO
Una volta emanato il parere istruttorio riguardante il nulla osta idraulico, il richiedente verrà
invitato, mediante comunicazione scritta, a corrispondere i seguenti importi, quali presupposti
per la stipula del contratto di concessione (Mod."D"):
• pagamento della prima annualità del canone come predeterminata sul c/c postale n.
368605, intestato a: Regione Marche Servizio Tesoreria 600126 Ancona, con
presentazione di ricevuta di pagamento o copia della stessa. I canoni per le annualità
successive, aggiornati in base al tasso di inflazione programmato, dovranno essere
versati alla scadenza delle annualità;
• la somma necessaria per il pagamento dell'imposta di registro stabilita, ai sensi
dell'art. 1, secondo comma, del T.U. del 26/04/1986 n. 131, nel 2% degli importi del
canone annuo moltiplicato per tutta la durata del contratto;
• il pagamento della prescritta imposta di bollo (presentazione delle conteggiate marche
da bollo) sui contratti e sulle determinazioni dirigenziali di approvazione degli stessi ed
eventuali altri allegati (come l'autorizzazione ed il nulla osta, anche in sanatoria, qualora
necessari).
Nella lettera di convocazione vengono indicati il luogo e la data fissati per la stipula del
contratto. Alla stessa viene, inoltre, allegata copia del contratto di concessione che dovrà
essere stipulato dinanzi al Funzionario competente. L'atto concessorio deve esplicitare le
modalità prescritte per il rilascio della concessione nonché la durata della stessa, fissata in
nove anni, in mancanza di un termine diverso stabilito in sede di istruttoria.
Nel luogo e nel giorno convenuti le parti contraenti pervengono alla stipula dell'atto concessorio
in triplice originale (Mod. "E"/"E.1"). Il contratto regolarmente sottoscritto viene approvato
con Determinazione da parte del Dirigente del IX Settore. L'Amministrazione provvede a
trasmetterne, corredati della relativa Determina, una copia al concessionario e due originali (in
bollo), all'Ufficio del Registro, uno dei quali verrà restituito all'Amministrazione con
l'attestazione della avvenuta registrazione. Il terzo originale e l'allegata Determinazione
Dirigenziale restano depositati presso la sede provinciale. Il contratto vincola, sin dalla stipula,
le Ditte concessionarie mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto dopo l'esecutività della
determinazione stessa.
CONDIZIONI ED OBBLIGHI
Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli (ovvero la
copia autentica nel caso in cui il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta): nel caso di
sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare
l'Amministrazione Provinciale ed a chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative
spese. Le concessioni si intendono comunque accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi,
con l'obbligo da parte del concessionario di riparare eventuali danni derivanti al patrimonio
provinciale ed ai terzi dall'intervento effettuato. L'Ente ha, altresì, la facoltà di revocare o
modificare il provvedimento di concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
CARATTERE PERSONALE DELLA CONCESSIONE
La presente concessione non è trasferibile tra vivi. Il concessionario non potrà sub-concedere,
nemmeno in parte, l'area ottenuta in concessione. Per le Società concessionarie, nei casi di
trasformazione della ragione sociale, trasferimento di sede o fusione, ne va data
comunicazione entro trenta giorni successivi al loro verificarsi. Qualora l'ufficio competente
ritenga necessario effettuare un sopralluogo per verificare eventuali variazioni oggettive
rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, le spese sostenute sono a
carico del subentrante.Il Dirigente preposto, esperite le necessarie verifiche, provvederà,
ricorrendone le condizioni, al rilascio di una nuova concessione in capo all'avente causa ed alla
revoca del provvedimento concessorio.
RINNOVO
I provvedimenti di concessione non sono rinnovabili tacitamente alla scadenza. I concessionari
che intendano procedere al rinnovo dovranno darne comunicazione, almeno sei mesi prima
della scadenza del contratto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
SPESE DI ISTRUTTORIA
In analogia a quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 171 del 27/05/2003
avente ad oggetto" R.D. 11/12/1933 n.1775 R.D. 14/08/1920 n,1285 "Derivazione acque
pubbliche, determinazione dei contributi alle spese di istruttoria" vengono istituite le spese
d'istruttoria per le pratiche inerenti il Demanio Idrico.
Tale valutazione nasce dal fatto che tutte le spese necessarie per il rilascio della concessione
sono completamente a carico dell'Amministrazione Provinciale, mentre i canoni per
l'utilizzazione del demanio andranno alla Regione Marche, cosi come stabilito dall'attuale
normativa.
Si istituisce, pertanto, un contributo alle spese di istruttoria che concernono le spese vive
(postali, cancelleria, telefoniche, straordinari e spese per l'auto di servizio) nonché le spese
sostenute per effettuare i sopralluoghi, da parte del tecnico di bacino incaricato, necessari per
il rilascio del nulla osta idraulico. I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai fini idraulici in
merito agli interventi classificabili come manutenzione ordinaria (Mod "A.1"-"A.2." Titolo I della
modulistica allegata) sono esentati dal contributo per le spese di istruttoria poiché
contribuiscono al recupero della funzionalità sia sotto il profilo idraulico che ambientale degli
alvei demaniali.
Tale contributo suddiviso in funzione della tipologia dell'intervento richiesto, considerando
anche le varianti, viene articolato come segue:
Tipologia di intervento
Spese di istruttoria da Contributo alle spese di
sostenere
istruttoria
Concessioni idrauliche e di
aree demaniali.
. 200,00
. 100,00
Rilascio pareri e/o
autorizzazioni.
. 130,00
. 60,00
Varianti sostanziali alle
concessioni del Demanio
Idrico.
. 200,00
. 100,00
Varianti non sostanziali che
comportino nuove verifiche.
. 118,00
. 60,00
PROCEDIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL'IMMISSIONE
DELLE ACQUE REFLUE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE
Il percorso tecnico-amministrativo si articola nel rilascio di un'autorizzazione concernente
l'immissione dei reflui in corpo idrico superficiale, con caratteristiche qualitative dello scarico
conformi alla normativa vigente in materia, nonché nel rilascio della relativa concessione per
l'utilizzo di aree demaniali, entrambe di competenza del IX Settore – Tutela dell'Ambiente. In
considerazione del fatto che i corpi idrici superficiali sono tutti appartenenti al Demanio Idrico,
ai sensi del D.P.R. n° 238/1999, la modulistica da produrre per il rilascio della concessione per
l'utilizzo di aree demaniali, allegata al presente regolamento, deve essere presentata
contestualmente alla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in
corpo idrico superficiale.
CONCESSIONI IDRAULICHE IN SANATORIA
Le opere realizzate in aree demaniali senza aver presentato richiesta di rilascio della prescritta
concessione o senza aver provveduto al pagamento delle somme dovute nonché in contrasto
con le disposizioni stabilite dalle legge e dal presente regolamento sono considerate abusive.
Tali opere possono, su richiesta dell'interessato da formularsi mediante apposita domanda e
relativa documentazione tecnica (Mod "F"), essere regolarizzate soltanto se compatibili con il
corso d'acqua cui l'intervento si riferisce e previo pagamento dei canoni di occupazione per i
periodi pregressi di utilizzo del bene. Il nulla osta idraulico non potrà mai essere rilasciato ove
l'intervento o l'opera risultino in contrasto con l'art. 96 del R.D. 523/1904 "lavori ed atti vietati
in modo assoluto", con le norme e le prescrizioni vincolanti del PAI (Piano Assetto
Idrogeologico) e dovranno essere rispettati i canoni tecnici di sicurezza del corso d'acqua in
considerazione del regime di massima piena e le altre norme imperative. Il diniego, anche
discrezionale, del nulla osta idraulico in sanatoria comporterà il diniego della concessione
demaniale e l'obbligo da parte dell'interessato, e la pretesa da parte dell'Amministrazione, di
ripristinare entro un termine congruo, lo stato dei luoghi ad esclusivo carico ed a spese del
responsabile. Verrà inoltre, in conformità all'art. 25 D.P.R. 495/92, trasmesso apposito verbale
di accertamento di violazione di norme amministrative all'Autorità competente, seguendo la
procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia, salvo denunzia all'Autorità
Giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre
leggi.
SANZIONI
Per le opere effettuate senza i predetti necessari atti di assenso dell'Amministrazione restano
ferme le responsabilità amministrative e penali dell'autore degli interventi e ne consegue la
necessità di valutare se ricorrano gli estremi per procedere alla denuncia davanti all'autorità
Giudiziaria per violazione delle vigenti leggi penali così come prevede l'art.100 del R.D.
523/1904.
Analogamente avviene nel caso in cui, a seguito di accertamenti di ufficio volti a verificare la
regolarità delle opere esistenti, ne venga constatata la loro difformità rispetto all'intervento
autorizzato.
DISPOSIZIONI FINALI
La modifica o l'integrazione delle norme e procedure previste dal presente regolamento ad
opera di leggi statali o regionali successive all'approvazione dello stesso ne determinerà il
contestuale adeguamento.
Le norme e le procedure tecnico-amministrative relative alle richieste di rilascio e/o rinnovo
delle concessioni demaniali pervenute nel periodo antecedente all'approvazione del presente
regolamento sono regolamentate dalle disposizioni contenute nella Delibera di Giunta
Provinciale n.189 del 2003.
Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con
la quale è stato approvato