I quesiti presentati all`autore durante il III Convegno di

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I quesiti presentati all`autore durante il III Convegno di
I quesiti presentati all’autore durante il III Convegno di Tortona
A cura di Giuseppe Carmagnini (Prima parte)
D - Al controllo con il pre-test il conducente risultava positivo e pertanto si richiedeva allo
stesso di sottoporsi alla prova con etilometro.
Lo stesso affermava di non riuscire ad effettuare la prova in quanto affetto da problemi di
respirazione e pertanto richiedeva spontaneamente di sottoporsi volontariamente al prelievo
ematico presso una struttura ospedaliera. Anche se la normativa non lo prevede,
accompagnavamo il soggetto per il prelievo. In questo caso è possibile disporre il ritiro
cautelare della patente in attesa dei risultati dell’esame sul campione di sangue prelevato, per
un massimo di dieci giorni come prevede l’attuale normativa?
CARMAGNINI -R- Va detto che il risultato dell’accertamento qualitativo non invasivo (c.d.
pretest) non ha valore di prova legale ai fini della determinazione dell’alcolemia, ma serve solo per
legittimare l’utilizzo dell’etilometro. La richiesta rivolta al conducente di un veicolo di sottoporsi
alla prova con etilometro è altresì legittimata dalla sussistenza dei sintomi caratteristici
dell’ebbrezza o dell’ubriachezza, che andranno descritti nella notizia di reato e nell’eventuale
consigliabile annotazione dell’attività di indagine; inoltre, è possibile richiedere la prova per il solo
fatto che il conducente sia stato coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla responsabilità
nella sua causazione e dal fatto che abbia riportato ferite che necessitano di essere curate presso una
struttura sanitaria.
Detto questo, si ricorda che la nuova disposizione che consente il ritiro cautelare in attesa degli
accertamenti medico-legali, come aggiunta nell’articolo 187 al comma 5 bis, è calata all’interno
dell’articolo 186, comma 5, che regola l’accertamento dell’alcolemia nel caso in cui il conducente
sia stato trasportato in ospedale a seguito delle lesioni riportate in un sinistro stradale. Infatti, in tali
casi l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia
stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
La situazione prospettata nel quesito è diversa nei presupposti, rispetto a quella prevista dal comma
5 dell’articolo 186 e per questo, stante il divieto di analogia, si sconsiglia di procedere al ritiro della
patente per motivi cautelari, salvo ricordare che anche nelle more dei risultati medico-legali, ove si
siano rilevati, oltre ai risultati positivi della prova qualitativa, inequivocabili sintomi dell’ebbrezza,
si potrà procedere direttamente alla contestazione del reato procedendo con il ritiro del documento
ai sensi dell’articolo 223 del codice della strada, nonché all’identificazione, nomina del difensore ed
elezione di domicilio, integrando successivamente la notizia di reato con i risultati degli esami, da
depositarsi entro 3 giorni nella cancelleria del PM.
Infine, vorrei precisare che sono rare le patologie che possono impedire di insufflare l’aria
necessaria per la rilevazione dell’alcolemia a mezzo etilometro e che spesso tale incapacità è legata
ad una ebbrezza/ubriachezza grave, ovvero ad un tentativo di eludere il controllo o, come nel caso
in esame, di inquinarlo in qualche modo, anche solo spostando il momento del rilievo per consentire
un parziale smaltimento o per tentare escamotage. Si ricorda che se effettivamente il soggetto
avesse avuto una patologia tale da non consentirgli di insufflare un quantitativo sufficiente di aria
per consentire la misurazione dell’alcolemia con l’etilometro, ben avrebbe potuto andare esente
dalla violazione prevista in caso di rifiuto, mancando l’elemento soggettivo per costituire la
responsabilità a titolo di dolo o di colpa; inoltre, nessuno è tenuto a sottoporsi al prelievo ematico
per l’accertamento dell’alcolemia, con il risultato che il conducente sarebbe andato esente da
qualsiasi contestazione, salvo poter stabilire l’ebbrezza sulla base dei sintomi.
Quindi, eviterei il ritiro cautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, in attesa degli
esami (che tuttavia mi risulta che non sia necessaria una lunga attesa, dato che di norma negli
ospedali opera un laboratorio di analisi nell’arco delle 24 ore), ma approfondirei la questione
relativa all’impossibilità di insufflare, anche chiedendo la produzione di documentazione medica ai
sensi dell’articolo 13 della legge 14 novembre 1981, n. 689 e articolo 180 del codice della strada, al
fine di stabilire una eventuale responsabilità per la violazione consistente nel rifiuto di sottoporsi
alla prova con etilometro legittimamente disposta all’esito positivo dell’accertamento qualitativo.
D- È obbligatorio sottoporre al pre-test un conducente di un veicolo prima di chiedergli di
sottoporsi alla prova con etilometro ?
CARMAGNINI -R- La risposta è assolutamente negativa. Questo perché lo stesso articolo 186
(ma anche l’articolo 187) stabilisce che al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di
sottoposizione agli accertamenti con etilometro, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Infatti, se da un lato non è consentito l’utilizzo indiscriminato dell’etilometro su tutti i conducenti,
trattandosi di un accertamento urgente sulla persona ancorché di tipo non invasivo, è altresì vero
che le condizioni legittimanti non si fondano esclusivamente sull’esito positivo del c.d. pre-test, ma
anche sull’evidenza di sintomi che facciano ritenere ragionevole che il conducente si trovi in stato
di ebbrezza, ovvero per il solo fatto che lo stesso sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale.
Quindi, è vero che il pre-test, che può essere legittimamente richiesto a tutti i conducenti in quanto
non è un accertamento urgente sulla persona e non ha carattere invasivo, è una delle condizioni per
utilizzare l’etilometro, ove il risultato qualitativo sia positivo, ma è altresì vero che non è la sola
condizione legittimante per effettuare l’accertamento urgente sulla persona del conducente. Da
ricordare quindi, che nessun conducente può essere sottoposto alla prova dell’etilometro se non in
forza di una delle tre condizioni che ne legittimano l’utilizzo:
1) risultato positivo del pre-test
2) evidenza dei sintomi dell’ebrezza
3) coinvolgimento in un sinistro stradale
D- È possibile sanzionare il conducente di un veicolo in stato di ebbrezza solo in virtù
dell’accertamento sintomatico.
CARMAGNINI -R- La questione si è posta all’attenzione degli addetti ai lavori e in particolare
delle Procure, le quali hanno assunto indirizzi non univoci, dopo la modifica dell’articolo 186,
operata dal decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, con effetto dal giorno successivo.
Anche la dottrina ha fornito risposte contrastanti, mentre il Ministero dell’interno ha ritenuto
possibile procedere all’accertamento sintomatico anche dopo la nuova formulazione dell’articolo
186.
Per quanto mi riguarda ho sostenuto che, seppure vi potranno essere evidenti problemi per
l’applicazione della pena, la nuova divisione in fasce sanzionatorie basate sul grado di alcolemia
riscontrato, non cambia il quadro interpretativo che si era formato nella giurisprudenza di legittimità
che da sempre ha ritenuto possibile l’accertamento sintomatico pur in presenza di un limite di
alcolemia imposto dalla legge, a differenza di quanto avviene per l’articolo 187, dove non esiste un
limite oltre il quale ritenere sussistente il reato, ma l’accertamento sintomatico non è stato ritenuto
possibile, essendo necessari i risultati positivi della prova medico-legale sui liquidi biologici e sul
conducente. Va detto tuttavia che, non essendo intervenute modifiche riguardo alle modalità di
accertamento, permane la facoltà, non l’obbligo di utilizzare l’etilometro e che comunque vi è un
generico divieto di guidare in stato di ebbrezza stabilito come precetto dal comma 1 dell’articolo
186.
Quindi, se prima era ritenuto possibile accertare o stato di ebbrezza dall’esame esterno del
conducente, eseguito anche da un operatore di polizia stradale, senza quindi provare
scientificamente il superamento del tasso di alcolemia oltre il quale si ritiene ex lege sussistente lo
stato di ebbrezza, non si comprende come oggi si debba considerare superato un principio ormai
consolidato in ambito giurisprudenziale.
In tal senso, anche il Ministero ha precisato che “gli illeciti amministrativi di cui trattasi (relativi al
rifiuto), peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata
dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto
l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato
anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari”.
Da tale indicazione occorre tuttavia discostarsi per quanto attiene l’accertamento dello stato di
alterazione sulla base dei soli sintomi, dato che ormai costante giurisprudenza ha escluso la
possibilità di accertamento del reato al di fuori delle procedure stabilite dall’articolo 187 (visita
medica e analisi qualitativa/quantitativa dei liquidi biologici).
Concludendo, nel ritenere pur sempre possibile l’accertamento sintomatico del reato, qualora non
sia possibile procedere alla misurazione dell’alcolemia, occorrerà descrivere lo stato del soggetto
con dovizia di particolari, evitando le solite frasi di stile ma ancorando la descrizione agli elementi
oggettivi riscontrati nel caso concreto.
D- L’interruzione della somministrazione di bevande alcoliche nei locali dopo le 2.00 può essere
interrotta alle 3,00 dato che non si capisce se le ore 2.00 è un termine perentorio.
CARMAGNINI -R- In verità il termine è perentorio, dato che l’imperativo e le conseguenze
dell’inosservanza sono ben chiare nell’articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, dopo la
conversione in legge 2 ottobre 2007, n. 160. Quindi, titolari e gestori devono interrompere la
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia
possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Dopo le
2 significa che alle 2.01 non può più essere somministrata una bevanda alcolica, ma non vi è divieto di
consumarle all’interno del locale, per cui, una volta somministrata entro le 2.00, la bevanda potrà essere
consumata anche oltre tale orario. Quanto alla perentorietà, questa è data oltre che dall’imperativo, dalle
conseguenze negative derivanti dall’inosservanza del precetto (la chiusura del locale da 7 a 30 giorni).
Semmai il problema potrebbe essere costituito dall’individuazione del momento a partire dal quale può
essere ripresa la somministrazione, che si può individuare nella riapertura del locale all’orario programmato
dopo la chiusura successiva alle 2.00 di notte.