Statuti della FSG

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Statuti della FSG
Statuti
Cooperativa delle case di
vacanze e di sci dei
ferrovieri
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Statuti della FSG
Indice
Principio
1
Nome e sede
2
Traguardi e doveri
3
Pubblicazioni
4
Societariato
5
Ultimazione dell’appartenenza alla società
6
Decesso
7
Espulsione
8
Oblighi
9
Locazione
10 Organizzazione della FSG
11 Assemblea generale
12 Assemblea dei delegati
13 Amministrazione
14 Organo di controllo legale
15 Organo di controllo statutario
16 Finanze e amministrazione
17 Fusione e liquidazione
18 Disposizioni finali e transitorie
-2-
Principio
Negli Statuti e regolamenti della FSG, la designazione delle funzioni e delle
persone comprende in misura uguale la forma femminile e maschile.
Articolo 1
1.1
Nome e sede
Secondo gli articoli 828 e seguenti del CO esiste una cooperativa con
nome:
Ferien- und Skihausgenossenschaft der Eisenbahner
Cooperative des maisons de vacances et de ski des cheminots
Cooperativa delle case di vacanze e di sci dei ferrovieri
in seguito chiamata FSG.
Essa e iscritta al Registro di commercio.
1.2
La seda della FSG si trova a Berna
Articolo 2
Traguardi e doveri
2.1
La FSG offre possibilità vantaggiose di vacanze e riposo.
2.2
La FSG gestisce appartamenti di vacanza in Svizzera e all’estero. Può
inoltre gestire o partecipare ad altre infrastrutture turistiche.
2.3
La FSG può collaborare con altre organizzazioni sindicali e turistiche e
concludere con le stesse convenzioni tariffali.
Articolo 3
Pubblicazioni
3.1
Le pubblicazioni della FSG fianno luogo sul foglio ufficiale svizzero di
commercio, sugli organi di stampa del sindacato dei trasporti, (in seguito
indicato con la sigia SEV) nonche in altri media adeguati.
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Articolo 4
Societariato
4.1
Tutti i membri della SEV, siccome appartenenti al sindacato, sono soci
collettivi della FSG.
4.2
Ulteriori membri della SEV si compongono nelle seguenti categorie:
4.3
a)
Membro individuale SEV
-Membro SEV nonche partner
vivente in concubinato
b)
Membro individuale private
- Discendente diretto (1° grado)
secondo l’articolo 4.2a
-Altre persone, se nell’interesse
della FSG
c)
Organizzazioni
-Sottofederazioni SEV
-Associazioni culturali o sportive
dei ferrovieri
-Organizzazioni consorelle
dell’Unione sindacale svizzera.
-Unione federativa
-Altre organizzazioni se nell’
interesse della FSG
Le domande d’ammissione per le categorie 4.2a - c dev’essere
presentata per iscritto. II societariato entra in vigore con:
a)
b)
La sottoscrizione di una parte sociale, del valore nominale di Fr.
IO0.--, che non frutta interessi
II versamento di un deposito minimo sul conto di deposito della
FSG
II deposito minimo ammonta per:
- i membri individuali SEV a:
- i membri individuali privati a:
- le organizzazioni a:
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Fr. 500.Fr. 1‘000.Fr. 2'000.-
Articolo 5
Ultimazione dell’appartenenza alla società
5.1
La qualità di membro si estingue:
a)
con una dichiarazione scritta, osservando un termine di sei mesi
Una dimissione può aver luogo solo dopo due anni di societariato
e per la fine dell’anno amministrativo seguente.
b)
per le organizzazioni con la loro liquidazione
c)
Per mezzo di decesso
d)
Per mezzo di esclusione
5.2
In caso di estinzione del’appartenenza alla società non consistono ne
pretese al capitale del consorzio ne rimborso della parte sociale.
Articolo 6
Decesso
6.1
La qualità di membro individuale si estingue con il decesso. II partner
superstite può rimanere socio secondo l’articolo 4.2a. Un discendente in
1° grado può mantenere il societariato quale membro individuale
secondo l’articolo 4.2b. La parte sociale viene trasferita sulla nuova
appartenenza.
6.2
Se il partner o discendente in 1° grado rinuncia al societariato, non
esegue un rimborso della parte sciale. I depositi che fruttano interessi
possono essere disdetti entro il termine della disdetta in base Art. 15.2.
Articolo 7
Espulsione
7.1
L’amministrazione può escludere un membro, in ogni momento se:
a)
b)
c)
non adempie ai suoi obblighi finanziari
si rende responsabile di violazione importante degli statuti o di
altre prescrizioni della FSG
rende impossibile una profittevole collaborazione con la FSG
7.2
II membro espulso può far ricorso, entro 30 giomi, alla prossima
assemblea dei delegati.
Articolo 8
Obbligazioni
8.1
Eventuali obblighi finanziari di un membro dimissionario o espulso
possono essere coperti con l’importo della sua parte sociale e propri
depositi.
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Articolo 9
Locazione
9.1
Gli appartamenti di vacanza delle FSG vengono affittati ai membri a
prezzi ridotti.
Le riduzioni sono fissate dall’amministrazione.
9.2
Gli appartamenti di vacanza possono ugualmente essere affittati ad altre
persone.
Articolo 10 Organizzazione della FSG
10.1
Gli organi della FSG sono:
a)
b)
c)
e)
L’assemblea generale (Art 11)
L’assemblea dei delegati (Art 12)
L’amministrazione (Art 13)
L’organo di controllo (Art 14)
Organo di controllo statutario (Art 15)
Articolo 11 Assemblea generale (CO 879)
11.1
L’assemblea generale ordinaria fa luogo ogni tre anni.
11.2
L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
11.3
Elezione dei scrutatori
Approvazione del protocollo dell’ultima assemblea generale
Accettozione e modifiche dei statuti
Elegge e revoca: - il presidente
- i membri dell’amministrazione
Elezione dei delegati dei singoli membri SEV
Tratta gli affari sottoposti dall’amministrazione
Decide la fusione o la liquidazione della cooperativa
Hanno diritto di voto:
- i membri individuali SEV, secondo l’articolo 4.2a
- i singoli membri privati, secondo l’articolo 4.2b
- organizzazioni, secondo l’articolo 4.2c con un solo voto
Ogni avente diritto dispone di un solo voto.
11.4
II presidente dirige l’assemblea. In caso d’impedimento il vicepresidente,
in caso d’impedimento di quest’ultimo un altro membro
dell’amministrazione.
11.5
Viene tenuto un protocollo delle decisioni prese.
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11.6
Le proposte dei membri concementi la modifica degli statuti devono
essere inviate, per iscritto, almeno due mesi prima dell’assemblea
generale. Per taccettazione di una modifica e necessaria una
maggioranza dei due terzi dei votanti.
11.7
In generale, le votazioni e le elezioni si fanno per alzata di mano. Una
votazione o una elezione avrà luogo con scheda, se almeno un terzo dei
membri presenti o rappresentanti, lo richiede.
11.8
Una assemblea generale straordinaria viene convocata su:
a)
richiesta dell’amministrazione
b)
richiesta dei dieci percento dei membri individuali SEV o dei
rappresentanti dei membri collettivi
c)
richiesta dell’organo di controllo
11.9
Per lo svolgimento delle votazioni e delle elezioni, l’assemblea generale
si conforma alle prescrizioni dell’articolo 15 del regolamento di gestione
SEV.
Articolo 12 Assemblea dei delegati (CO 892)
12.1
L’assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta all’anno, entro i
sei mesi seguenti la fine dell’anno d’esercizio.
12.2
Delegati sono convocati personalmente. Viene loro inviata la
documentazione necessaria per l’assemblea dei delegati.
12.3
L’assemblea dei delegati esegue seguenti compiti:
a)
nomina degli scrutatori
b)
approva il protocollo dell’ultima assemblea delegati
c)
approva il rapporto annuo
d)
approva i conti annui
e)
approva il regolamento di gestione
f)
prende le decisioni sulle proposte dell’organo di controllo
g)
approva il preventivo
h)
dà scarico all’amministrazione
i)
prende le decisioni concementi le nuove costruzioni, ampliamenti,
migliorie, acquisto, vendita o chiusura delle infrastrutture di
vacanza nonche partecipazioni alle stesse
j)
elegge i membri dell’amministrazione durante il periodo
amministrativo
k)
elegge i rappresentanti dei membri individuali e collettivi per
l’organo di controllo
l)
fissa le indennità per i membri dell’amministrazione
12.4
L’assemblea dei delegati si compone di un numero uguale di
rappresentanti dei membri individuali SEV e delle sottofederazioni SEV.
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12.5
Hanno diritto di voto:
a)
b)
i delegati dei membri individuali SEV o i loro rappresentanti
i delegati delle sottofederazioni SEV
12.6
I membri dell’amministrazione e dell’organo di controllo partecipano al’
ufficio all’assemblea dei delegati. Non hanno diritto di voto e non sono
eleggibili come delegati.
12.7
II presidente dirige l’assemblea. In caso d’impedimento il vice-presidente,
in caso d’impedimento di quest’ultimo un altro membro
dell’amministrazione.
12.8
Viene tenuto un protocollo delle decisioni prese.
12.9
L’assemblea dei delegati prende le proprie decisioni e procede alle
elezioni con la maggioranza assoluta dei voti emmessi, se gli statuti o la
legge non prescrivono altre disposizioni.
12.10
In generale, le votazioni e le elezioni si fanno per alzata di mano. Una
votazione o una elezione avrà luogo con scheda, se almeno un terzo dei
membri presenti o rappresentanti, lo richiede.
12.11
In caso di parità di voti, dopo una nuova discussione si rivota.
In caso di nuova parità di voti, la proposta è rifiutata.
12.12
Una assemblea dei delegati straordinaria viene convocata su:
a)
richiesta dell’amministrazione
b)
richiesta scritta di un terzo dei delegati
c)
richiesta dell’organo di controllo
Articolo 13 Amministrazione (CO 894ff )
13.1
L’amministrazione si compone:
a)
del presidente
b)
del vice-presidente
c)
del segretario
d)
del contabile
e)
del locatore degli appartamenti
f)
del responsabile di ogni località di vacanza
g)
di un rappresentante della SEV e il membra collettivo
h)
di 2 membri supplementari al massimo
L’amministrazione si compone in modo autonomo.
13.2
L’amministrazione e eletta per un periodo amministrativo di tre anni ed e
rieleggibile.
13.3
L’amministrazione ri riunisce ogni qualvolta gli affari lo esigono.
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13.4
Verso terzi, la FSG si impegna con la firma del presidente o del
vicepresidente collettivamente con la firma del contabile.
Articolo 14 Organo di controllo legale
14.1
L’assemblea generale elegge un organo di controllo.
14.2
Può rinunciare all’elezione dell’organo di controllo se:
a) la società cooperativa non è tenuta a un controllo ordinario e
b) tutti i cooperativi sono d’accordo e
c) se la cooperativa non ha più di dici posti di lavoro a tempo pieno nella
media annuale.
14.3
Il rinuncio vale anche per gli anni successivi. Ogni cooperatore ha
tuttavia il diritto, entro dieci giorni prima dell’assemblea generale, di
richiedere un controllo limitato. L’assemblea generale in questo caso
deve eleggere un organo di controllo.
14.4
In più un controllo ordinario o limitato può essere richiesto anche da:
d)
e)
f)
14.5
10% dei cooperativi;
ogni assemblea generale;
l’amministrazione
La durata del mandato è di un anno. Inoltre valgono le disposizioni di
legge.
Articolo 15 Organo di controllo statutario
15.1
L’organo di controllo statutario si compone di:
a) un dipendente a tempo pieno del segretariato centrale SEV o
del’assicurazione SEV.
Durata del mandato: tre anni, di nuovo eleggibile.
b) di un rappresentante dei singoli membri SEV e dei sotto associazioni
SEV.
Durata del mandato: tre anni, di nuovo eleggibili per un periodo
massimo di 2 anni.
15.2
L’organo di controllo statutario ha la gestione di controllare la bilancia e il
conto economico per ogni anno commerciale. Essa esamina in
particolare, se il conto economico e la bilancia corrispondono alla
contabilità, se queste sono fatte correttamente e se la rappresentazione
del risultato commerciale e della posizione finanziaria sono fatte corrette.
Essa fa riferimento di una relazione scritta con richiesta per l’attenzione
del assemblea dei delegati. Senza presentazione di tale relazione
l’assemblea dei delegati non può prendere una decisione del conto
economico e della bilancia.
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Dovuto alla sua funzione, l’organo di controllo statutario deve assistere
all’assemblea dei delegati.
15.3
Inoltre, l’organo di controllo statutario è autorizzato in qualsiasi momento
di prendere visione negli affari.
Articolo 16 Finanze e amministrazione
16.1
Gli immobili della FSG sono finanziati
a)
b)
c)
dalle parti sociali – senza interessi – dei membri (in base Art.
4.3a)
conferimenti minimo (in base Art. 4.3b)
con ulteriori conferimenti dei membri individuali e organizzazioni
Per conferimenti in base Art. 15.1b e 15.1c l’amministrazione porre un
tasso prendendo in considerazione della sua situazione finanziaria e a
seconda le circostanze del mercato dei capitali.
16.2
Ritiri
Le seguenti norme si applicano al ritri di conti di deposito, per anno
calendario.
a) Ritiri fino a Fr. 25'000.- può aver luogo sensa termine di disdetta.
b) Ritiri a partie di Fr. 25'000.- hanno un termine di disdetta di 6 mesi.
16.3
Le entrate della FSG si compongono:
a)
b)
c)
d)
con le entrate degli affitti
con gli interessi
con i contributi della SEV
con altre entrate
16.4
L’anno d’esercizio si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre.
16.5
I membri della FSG hanno diritto all’avere della cooperativa in misura del
loro proprio deposito e degli interessi maturati.
Non hanno diritto ad altri averi.
16.6
Per gli oblighi della FSG risponde solo il suo patrimonio. È esclusa ogni
responsabilità personale.
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Articolo 17 Fusione e liquidazione
17.1
Una fusione della FSG con un’altra organizzazione aviene con l’accordo
a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale.
L’assemblea generale decide, in questo caso, su l’utilizzazione del
patrimonio.
17.2
La liquidazione della FSG può essere decisa unicamente in un
assemblea generale, convocata a tale scopo, raggiungiendo la
maggioranza di due terzi dei voti.
Un’eventuale eccedenza della liquidazione andrà alla cooperativa di
vacanze della SEV.
Articolo 18
Disposizioni finali e transitorie
18.1
I presenti statuti sono redatti in lingua tedesca, francese ed italiana.
In caso di differenze d’interpretazione fa stato il testo in tedesco.
18.2
Gli statuti entrano in vigore il 12 maggio 2010, dopo l’accettazione
dell’amministrazione e sostituiscono quelle del 3 aprile 2009.
Berna, 12 maggio 2010
II presidente:
Il segretario:
Markus Kaeser
Markus Lehmann
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