Statuti della FSG
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Statuti della FSG
Statuti Cooperativa delle case di vacanze e di sci dei ferrovieri -1- Statuti della FSG Indice Principio 1 Nome e sede 2 Traguardi e doveri 3 Pubblicazioni 4 Societariato 5 Ultimazione dell’appartenenza alla società 6 Decesso 7 Espulsione 8 Oblighi 9 Locazione 10 Organizzazione della FSG 11 Assemblea generale 12 Assemblea dei delegati 13 Amministrazione 14 Organo di controllo legale 15 Organo di controllo statutario 16 Finanze e amministrazione 17 Fusione e liquidazione 18 Disposizioni finali e transitorie -2- Principio Negli Statuti e regolamenti della FSG, la designazione delle funzioni e delle persone comprende in misura uguale la forma femminile e maschile. Articolo 1 1.1 Nome e sede Secondo gli articoli 828 e seguenti del CO esiste una cooperativa con nome: Ferien- und Skihausgenossenschaft der Eisenbahner Cooperative des maisons de vacances et de ski des cheminots Cooperativa delle case di vacanze e di sci dei ferrovieri in seguito chiamata FSG. Essa e iscritta al Registro di commercio. 1.2 La seda della FSG si trova a Berna Articolo 2 Traguardi e doveri 2.1 La FSG offre possibilità vantaggiose di vacanze e riposo. 2.2 La FSG gestisce appartamenti di vacanza in Svizzera e all’estero. Può inoltre gestire o partecipare ad altre infrastrutture turistiche. 2.3 La FSG può collaborare con altre organizzazioni sindicali e turistiche e concludere con le stesse convenzioni tariffali. Articolo 3 Pubblicazioni 3.1 Le pubblicazioni della FSG fianno luogo sul foglio ufficiale svizzero di commercio, sugli organi di stampa del sindacato dei trasporti, (in seguito indicato con la sigia SEV) nonche in altri media adeguati. -3- Articolo 4 Societariato 4.1 Tutti i membri della SEV, siccome appartenenti al sindacato, sono soci collettivi della FSG. 4.2 Ulteriori membri della SEV si compongono nelle seguenti categorie: 4.3 a) Membro individuale SEV -Membro SEV nonche partner vivente in concubinato b) Membro individuale private - Discendente diretto (1° grado) secondo l’articolo 4.2a -Altre persone, se nell’interesse della FSG c) Organizzazioni -Sottofederazioni SEV -Associazioni culturali o sportive dei ferrovieri -Organizzazioni consorelle dell’Unione sindacale svizzera. -Unione federativa -Altre organizzazioni se nell’ interesse della FSG Le domande d’ammissione per le categorie 4.2a - c dev’essere presentata per iscritto. II societariato entra in vigore con: a) b) La sottoscrizione di una parte sociale, del valore nominale di Fr. IO0.--, che non frutta interessi II versamento di un deposito minimo sul conto di deposito della FSG II deposito minimo ammonta per: - i membri individuali SEV a: - i membri individuali privati a: - le organizzazioni a: -4- Fr. 500.Fr. 1‘000.Fr. 2'000.- Articolo 5 Ultimazione dell’appartenenza alla società 5.1 La qualità di membro si estingue: a) con una dichiarazione scritta, osservando un termine di sei mesi Una dimissione può aver luogo solo dopo due anni di societariato e per la fine dell’anno amministrativo seguente. b) per le organizzazioni con la loro liquidazione c) Per mezzo di decesso d) Per mezzo di esclusione 5.2 In caso di estinzione del’appartenenza alla società non consistono ne pretese al capitale del consorzio ne rimborso della parte sociale. Articolo 6 Decesso 6.1 La qualità di membro individuale si estingue con il decesso. II partner superstite può rimanere socio secondo l’articolo 4.2a. Un discendente in 1° grado può mantenere il societariato quale membro individuale secondo l’articolo 4.2b. La parte sociale viene trasferita sulla nuova appartenenza. 6.2 Se il partner o discendente in 1° grado rinuncia al societariato, non esegue un rimborso della parte sciale. I depositi che fruttano interessi possono essere disdetti entro il termine della disdetta in base Art. 15.2. Articolo 7 Espulsione 7.1 L’amministrazione può escludere un membro, in ogni momento se: a) b) c) non adempie ai suoi obblighi finanziari si rende responsabile di violazione importante degli statuti o di altre prescrizioni della FSG rende impossibile una profittevole collaborazione con la FSG 7.2 II membro espulso può far ricorso, entro 30 giomi, alla prossima assemblea dei delegati. Articolo 8 Obbligazioni 8.1 Eventuali obblighi finanziari di un membro dimissionario o espulso possono essere coperti con l’importo della sua parte sociale e propri depositi. -5- Articolo 9 Locazione 9.1 Gli appartamenti di vacanza delle FSG vengono affittati ai membri a prezzi ridotti. Le riduzioni sono fissate dall’amministrazione. 9.2 Gli appartamenti di vacanza possono ugualmente essere affittati ad altre persone. Articolo 10 Organizzazione della FSG 10.1 Gli organi della FSG sono: a) b) c) e) L’assemblea generale (Art 11) L’assemblea dei delegati (Art 12) L’amministrazione (Art 13) L’organo di controllo (Art 14) Organo di controllo statutario (Art 15) Articolo 11 Assemblea generale (CO 879) 11.1 L’assemblea generale ordinaria fa luogo ogni tre anni. 11.2 L’assemblea generale ha i seguenti compiti: a) b) c) d) e) f) g) 11.3 Elezione dei scrutatori Approvazione del protocollo dell’ultima assemblea generale Accettozione e modifiche dei statuti Elegge e revoca: - il presidente - i membri dell’amministrazione Elezione dei delegati dei singoli membri SEV Tratta gli affari sottoposti dall’amministrazione Decide la fusione o la liquidazione della cooperativa Hanno diritto di voto: - i membri individuali SEV, secondo l’articolo 4.2a - i singoli membri privati, secondo l’articolo 4.2b - organizzazioni, secondo l’articolo 4.2c con un solo voto Ogni avente diritto dispone di un solo voto. 11.4 II presidente dirige l’assemblea. In caso d’impedimento il vicepresidente, in caso d’impedimento di quest’ultimo un altro membro dell’amministrazione. 11.5 Viene tenuto un protocollo delle decisioni prese. -6- 11.6 Le proposte dei membri concementi la modifica degli statuti devono essere inviate, per iscritto, almeno due mesi prima dell’assemblea generale. Per taccettazione di una modifica e necessaria una maggioranza dei due terzi dei votanti. 11.7 In generale, le votazioni e le elezioni si fanno per alzata di mano. Una votazione o una elezione avrà luogo con scheda, se almeno un terzo dei membri presenti o rappresentanti, lo richiede. 11.8 Una assemblea generale straordinaria viene convocata su: a) richiesta dell’amministrazione b) richiesta dei dieci percento dei membri individuali SEV o dei rappresentanti dei membri collettivi c) richiesta dell’organo di controllo 11.9 Per lo svolgimento delle votazioni e delle elezioni, l’assemblea generale si conforma alle prescrizioni dell’articolo 15 del regolamento di gestione SEV. Articolo 12 Assemblea dei delegati (CO 892) 12.1 L’assemblea ordinaria dei delegati si riunisce una volta all’anno, entro i sei mesi seguenti la fine dell’anno d’esercizio. 12.2 Delegati sono convocati personalmente. Viene loro inviata la documentazione necessaria per l’assemblea dei delegati. 12.3 L’assemblea dei delegati esegue seguenti compiti: a) nomina degli scrutatori b) approva il protocollo dell’ultima assemblea delegati c) approva il rapporto annuo d) approva i conti annui e) approva il regolamento di gestione f) prende le decisioni sulle proposte dell’organo di controllo g) approva il preventivo h) dà scarico all’amministrazione i) prende le decisioni concementi le nuove costruzioni, ampliamenti, migliorie, acquisto, vendita o chiusura delle infrastrutture di vacanza nonche partecipazioni alle stesse j) elegge i membri dell’amministrazione durante il periodo amministrativo k) elegge i rappresentanti dei membri individuali e collettivi per l’organo di controllo l) fissa le indennità per i membri dell’amministrazione 12.4 L’assemblea dei delegati si compone di un numero uguale di rappresentanti dei membri individuali SEV e delle sottofederazioni SEV. -7- 12.5 Hanno diritto di voto: a) b) i delegati dei membri individuali SEV o i loro rappresentanti i delegati delle sottofederazioni SEV 12.6 I membri dell’amministrazione e dell’organo di controllo partecipano al’ ufficio all’assemblea dei delegati. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili come delegati. 12.7 II presidente dirige l’assemblea. In caso d’impedimento il vice-presidente, in caso d’impedimento di quest’ultimo un altro membro dell’amministrazione. 12.8 Viene tenuto un protocollo delle decisioni prese. 12.9 L’assemblea dei delegati prende le proprie decisioni e procede alle elezioni con la maggioranza assoluta dei voti emmessi, se gli statuti o la legge non prescrivono altre disposizioni. 12.10 In generale, le votazioni e le elezioni si fanno per alzata di mano. Una votazione o una elezione avrà luogo con scheda, se almeno un terzo dei membri presenti o rappresentanti, lo richiede. 12.11 In caso di parità di voti, dopo una nuova discussione si rivota. In caso di nuova parità di voti, la proposta è rifiutata. 12.12 Una assemblea dei delegati straordinaria viene convocata su: a) richiesta dell’amministrazione b) richiesta scritta di un terzo dei delegati c) richiesta dell’organo di controllo Articolo 13 Amministrazione (CO 894ff ) 13.1 L’amministrazione si compone: a) del presidente b) del vice-presidente c) del segretario d) del contabile e) del locatore degli appartamenti f) del responsabile di ogni località di vacanza g) di un rappresentante della SEV e il membra collettivo h) di 2 membri supplementari al massimo L’amministrazione si compone in modo autonomo. 13.2 L’amministrazione e eletta per un periodo amministrativo di tre anni ed e rieleggibile. 13.3 L’amministrazione ri riunisce ogni qualvolta gli affari lo esigono. -8- 13.4 Verso terzi, la FSG si impegna con la firma del presidente o del vicepresidente collettivamente con la firma del contabile. Articolo 14 Organo di controllo legale 14.1 L’assemblea generale elegge un organo di controllo. 14.2 Può rinunciare all’elezione dell’organo di controllo se: a) la società cooperativa non è tenuta a un controllo ordinario e b) tutti i cooperativi sono d’accordo e c) se la cooperativa non ha più di dici posti di lavoro a tempo pieno nella media annuale. 14.3 Il rinuncio vale anche per gli anni successivi. Ogni cooperatore ha tuttavia il diritto, entro dieci giorni prima dell’assemblea generale, di richiedere un controllo limitato. L’assemblea generale in questo caso deve eleggere un organo di controllo. 14.4 In più un controllo ordinario o limitato può essere richiesto anche da: d) e) f) 14.5 10% dei cooperativi; ogni assemblea generale; l’amministrazione La durata del mandato è di un anno. Inoltre valgono le disposizioni di legge. Articolo 15 Organo di controllo statutario 15.1 L’organo di controllo statutario si compone di: a) un dipendente a tempo pieno del segretariato centrale SEV o del’assicurazione SEV. Durata del mandato: tre anni, di nuovo eleggibile. b) di un rappresentante dei singoli membri SEV e dei sotto associazioni SEV. Durata del mandato: tre anni, di nuovo eleggibili per un periodo massimo di 2 anni. 15.2 L’organo di controllo statutario ha la gestione di controllare la bilancia e il conto economico per ogni anno commerciale. Essa esamina in particolare, se il conto economico e la bilancia corrispondono alla contabilità, se queste sono fatte correttamente e se la rappresentazione del risultato commerciale e della posizione finanziaria sono fatte corrette. Essa fa riferimento di una relazione scritta con richiesta per l’attenzione del assemblea dei delegati. Senza presentazione di tale relazione l’assemblea dei delegati non può prendere una decisione del conto economico e della bilancia. -9- Dovuto alla sua funzione, l’organo di controllo statutario deve assistere all’assemblea dei delegati. 15.3 Inoltre, l’organo di controllo statutario è autorizzato in qualsiasi momento di prendere visione negli affari. Articolo 16 Finanze e amministrazione 16.1 Gli immobili della FSG sono finanziati a) b) c) dalle parti sociali – senza interessi – dei membri (in base Art. 4.3a) conferimenti minimo (in base Art. 4.3b) con ulteriori conferimenti dei membri individuali e organizzazioni Per conferimenti in base Art. 15.1b e 15.1c l’amministrazione porre un tasso prendendo in considerazione della sua situazione finanziaria e a seconda le circostanze del mercato dei capitali. 16.2 Ritiri Le seguenti norme si applicano al ritri di conti di deposito, per anno calendario. a) Ritiri fino a Fr. 25'000.- può aver luogo sensa termine di disdetta. b) Ritiri a partie di Fr. 25'000.- hanno un termine di disdetta di 6 mesi. 16.3 Le entrate della FSG si compongono: a) b) c) d) con le entrate degli affitti con gli interessi con i contributi della SEV con altre entrate 16.4 L’anno d’esercizio si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre. 16.5 I membri della FSG hanno diritto all’avere della cooperativa in misura del loro proprio deposito e degli interessi maturati. Non hanno diritto ad altri averi. 16.6 Per gli oblighi della FSG risponde solo il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale. - 10 - Articolo 17 Fusione e liquidazione 17.1 Una fusione della FSG con un’altra organizzazione aviene con l’accordo a maggioranza dei due terzi dell’assemblea generale. L’assemblea generale decide, in questo caso, su l’utilizzazione del patrimonio. 17.2 La liquidazione della FSG può essere decisa unicamente in un assemblea generale, convocata a tale scopo, raggiungiendo la maggioranza di due terzi dei voti. Un’eventuale eccedenza della liquidazione andrà alla cooperativa di vacanze della SEV. Articolo 18 Disposizioni finali e transitorie 18.1 I presenti statuti sono redatti in lingua tedesca, francese ed italiana. In caso di differenze d’interpretazione fa stato il testo in tedesco. 18.2 Gli statuti entrano in vigore il 12 maggio 2010, dopo l’accettazione dell’amministrazione e sostituiscono quelle del 3 aprile 2009. Berna, 12 maggio 2010 II presidente: Il segretario: Markus Kaeser Markus Lehmann - 11 -