09 06 09 Fideiussioni - Studio notarile Busani

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09 06 09 Fideiussioni - Studio notarile Busani
Orientamento n. 2
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI APPOSTE A
FIDEIUSSIONI E POLIZZE FIDEIUSSORIE
Quando la fideiussione o la polizza fideiussoria si struttura come negozio che si esaurisce nella
dichiarazione del garante e non è prevista accettazione da parte del creditore, né è prevista la
“firma” del debitore, l’onorario deve essere determinato nella intera misura prevista dalla tariffa di
cui D. M. 27 novembre 2001. Ove invece la struttura negoziale prescelta dalle parti faccia sorgere
la garanzia nell’ambito di un contratto nel quale intervengono anche il creditore garantito e/o il
debitore, ha applicazione l’art. 13 della tariffa notarile con ripartizione dell’onorario in ragione del
numero delle parti del negozio.
Il negozio o il contratto da cui promana la fideiussione o la garanzia assicurativa, una volta
perfezionato, qualora autenticato o redatto per atto pubblico è soggetto a registrazione in termine
fisso. Alla regola fa però eccezione il caso – peraltro assai frequente – delle garanzie “richieste
dalla legge”. Non vi è infatti obbligo di chiedere la registrazione delle garanzie richieste da leggi,
anche regionali o provinciali quali, ad esempio, quelle previste per gli appalti dello Stato e degli enti
pubblici. A tal fine devono ritenersi equiparati agli enti pubblici aggiudicatori di gare d’appalto le
società miste locali, le società con capitale pubblico, anche in misura non prevalente, aventi ad
oggetto la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, i concessionari di servizi pubblici, gli enti privatizzati che svolgono servizi
pubblici.
Determinazione dell’onorario
Il codice civile non delinea la figura negoziale della fideiussione, limitandosi a enunciare, all’art.
1936, la “nozione” di fideiussore nei seguenti termini:
“E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento
di un'obbligazione altrui.”
La contrattualistica bancaria e assicurativa – in relazione alla quale viene per lo più richiesto
l’intervento notarile – presenta una pluralità di strutture negoziali la cui varietà è, verosimilmente,
causa della eterogeneità dei comportamenti. Ciò ben si comprende in presenza di un dettato
normativo che lascia ampia libertà alle parti di decidere se far nascere la garanzia con atto
unilaterale, oppure con atto bilaterale (il che appare, peraltro, necessario ove la fideiussione sia
onerosa); egualmente, spetta alle parti “stabilire se sia il caso di corredare il negozio costitutivo
della fideiussione di tutti i supporti formali che valgano a dare dell'attività negoziale il massimo di
espressione o il minimo1. E’ appena il caso di accennare che se si presceglie lo strumento della
scrittura privata autenticata, ovviamente, le autenticazioni in discorso devono essere effettuate con
autentica formale ex art. 72 della legge notarile, regolarmente assoggettate ad iscrizione nel
repertorio.
Pertanto, la determinazione dell’onorario andrà effettuata valutando concretamente, caso per caso,
la struttura negoziale adottata dalle parti. Come si è detto, quando la fideiussione viene strutturata
come negozio che si esaurisce nella dichiarazione del garante (di regola una banca o una
compagnia di assicurazioni) e non sono previsti né l’accettazione del creditore
né la
1
Risposta dell’ufficio studi del CNN del 26/05/1997 n. 1625 a quesito concernente l'applicazione degli onorari sulle autentiche di firma
su polizze fideiussorie.
manifestazione di volontà del debitore2 (di regola un’impresa), sembra corretto che l’onorario sia
determinato nella misura prevista dalla tariffa D. M. 27 novembre 2001.
Può darsi invece che il fideiussore si obblighi personalmente verso il creditore, garantendo
l'adempimento di un'obbligazione altrui, nell’ambito di un rapporto nel quale è richiesta una
manifestazione di consenso, vuoi da parte del creditore garantito, vuoi da parte del debitore.
In questi casi pare corretto che abbia applicazione l’art. 13 della tariffa notarile con ripartizione
dell’onorario in ragione del numero delle parti del negozio.3
Non sarà inutile rammentare che:
- in caso di garanzia prestata contestualmente al negozio che costituisce fonte dell’obbligazione
garantita, si applica un solo onorario sul valore maggiore;
- se nell’atto non fosse espresso l’importo della fideiussione, l’onorario è ragguagliato all’importo
capitale dell’obbligazione, con esclusione degli interessi e di ogni altro accessorio;
- se la garanzia viene prestata per un finanziamento fondiario, l’onorario è ridotto al 50%
- se la garanzia è rilasciata da parte di aziende o di istituti di credito e di enti ai predetti assimilati
dalla legge, nonché da parte di istituti e imprese di assicurazione nei confronti di amministrazioni
dello Stato, delle Regioni, delle province e dei comuni e di altri enti pubblici, l’onorario spetta nella
misura del 25% (calcolato sull'importo della garanzia e con limitazione dell'onorario ad importo non
superiore a quello spettante per atti di valore di Euro 465.000)
Registrazione
Quando il negozio o il contratto, autenticato o redatto per atto pubblico, da cui promana la
fideiussione è perfezionato, esso è soggetto a registrazione in termine fisso.
Qualora la fidejussione sia rilasciata nell'esercizio di attività di impresa (ad esempio nell'ipotesi più
frequente del rilascio da parte di Banche o Assicurazioni) la relativa prestazione rientra in ambito
IVA, anche se esente ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, e pertanto l'atto dovrà essere
registrato con pagamento di imposta in misura fissa.
Qualora invece la fidejussione sia rilasciata al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, in
particolare da una persona fisica, sarà soggetta a registrazione con applicazione dell'imposta nella
misura dello 0,50%, ai sensi del citato art. 6 della tariffa parte prima del D.P.R 131/1986.
Alla regola della registrazione in termine fisso fa eccezione il caso – peraltro assai frequente –
delle garanzie “richieste dalla legge”, previsto dall’art. 6 della tariffa parte prima del D.P.R.
131/1986, in relazione al quale l’art. 5 dell’allegato B del medesimo D.P.R. 131/1986 (Tabella)
dispone che non vi è obbligo di chiedere la registrazione delle "garanzie richieste da leggi, anche
regionali o provinciali” e degli “atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui
risulti l’estinzione del debito”4.
Detti atti sono esenti da registrazione anche se redatti per atto pubblico o scrittura privata
autenticata (Cfr. art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. n. 131/1986, che
esclude espressamente dall’obbligo di registrazione con pagamento dell’imposta in misura fissa gli
atti disciplinati dall’art. 5 della Tabella).
L’ambito applicativo delle garanzie esenti da registrazione è prevalentemente costituito dalla
materia dei contratti dello Stato e degli Enti pubblici. Si rinvia allo studio 71/2000/T del CNN per
approfondimenti normativi. Basterà qui ricordare che, per i contratti stipulati dello Stato, già l’art. 54
2
L’intervento del debitore, di norma irrilevante, può essere reso necessario dalla volontà delle parti, ad es. nei casi in cui la struttura
negoziale adottata sia quella di un contratto a favore di terzo in cui il debitore assume la veste di stipulante e il garante quella di
promittente.
3
In questo stesso senso vedasi ancora la risposta dell’ufficio studi del CNN del 26/05/1997 n. 1625 a quesito concernente
l'applicazione degli onorari sulle autentiche di firma su polizze fideiussorie.
4
Più precisamente a norma dell’art. 5 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986 prevede gli atti
e i documenti formati per
l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute, comprese le
relative sentenze, e gli atti relativi alla concessione o all'appalto per la loro riscossione, garanzie richieste da leggi, anche regionali
e provinciali, e atti relativi alla loro cancellazione, comprese le quietanze da cui risulti l'estinzione del debito, atti e documenti
formati in relazione al servizio militare obbligatorio o a quello civile sostitutivo.
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 prevedeva la prestazione di una cauzione in denaro o in titoli di
stato, sostituibile, a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, con polizza fideiussoria; che in
relazione all’appalto di lavori pubblici, le garanzie a favore dell’amministrazione sono disciplinate
dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori
pubblici), e nel titolo VII del relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).
Si segnala ancora che, ai fini dell’applicazione del citato art. 30 della legge 109/1994, devono
ritenersi assimilati agli enti pubblici aggiudicatori di gare d’appalto le società miste locali, le società
con capitale pubblico, anche in misura non prevalente, aventi ad oggetto la produzione di beni o
servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, i
concessionari di servizi pubblici, gli enti privatizzati che svolgono servizi pubblici5.
Un accenno meritano le Polizze fideiussorie per rimborsi IVA; dopo la circolare del Ministero delle
Finanze 10 giugno 1998 n. 146/E si è chiarito che l’autentica della firma del rappresentante della
banca posta in calce alla fideiussione deve essere autenticata con autentica “formale” iscritta a
repertorio previo accertamento dei poteri del rappresentante; dette polizze sono esenti da
registrazione a sensi art. 5 della tabella allegato B al D.P.R131/1986 e non sono soggette a
imposta di bollo a sensi del primo comma art. 5 della tabella allegata B al D.P.R. 642/1972.
5
Si veda lo studio 71/2000/T del CNN, citato nel testo.