abuso 15aprile11 [modalità compatibilità]

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abuso 15aprile11 [modalità compatibilità]
PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA
ANNO ACCADEMICO 2010---2011
Prof.ssa Patrizia Patrizi
Collaborano al corso:
Dott.ssa Vera Cuzzocrea
Dott. Gian Luigi Lepri
Dott.ssa Irene Petruccelli
Dott.ssa Francesca Vitale
L’abuso sessuale: cornice legislativa e
strategie psicologico-sociali
lezione del 15.04.11
Vera Cuzzocrea
PhD, psicologa giuridica, psicoterapeuta
skype: vcuzzocrea - [email protected]
Obiettivi formativi specifici:
Fornire un livello di conoscenza di base sul tema dell’abuso
sessuale
Fornire un livello di conoscenza di base sulle strategie
psicologico-giuridiche di conoscenza e intervento
Stimolare una riflessione critica sulla definizione, sulla
valutazione dei casi di abuso e sulle strategie operative da
adottare.
ABUSO SESSUALE – 1
A tutt’oggi manca una definizione di abuso
sessuale all’infanzia sulla quale i ricercatori
prestino consenso.
E’ un fenomeno complesso che necessita
di differenti livelli di analisi e intervento:
psicologico-sociale, giudiziario/legislativo e
clinico.
ABUSO SESSUALE - 2
Le definizioni relative alle singole
forme di abuso possono essere più o
meno ampie in base al contesto
storico, culturale e sociale in cui
nascono e trovano significato, alle
ragioni per le quali sono necessarie e
agli usi per le quali vengono
impiegate.
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Traiettorie storiche - 1
L’interesse medico per l’abuso comincia con l’abuso fisico.
Kempe definisce child abuse “La condizione clinica di
bambini in tenerissima età soggetti a grave
maltrattamento fisico,generalmente per opera dei loro
genitori(Syndrome of Battered Child, 1962).
Nel 1978 definisce l’abuso sessuale come “il coinvolgimento
di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non
comprendono ancora pienamente […] e che sono tali da
violare i tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari”.
Traiettorie storiche - 2
La “scoperta” dell’abuso sessuale
infantile come problema sociale ebbe
come impulso i resoconti delle donne
adulte, che denunciavano, anche sulla
scia del movimento femminista, gli
abusi subiti nell’infanzia.
Se nel caso dell’abuso fisico la “voce”
del bambino è quella del medico
pediatra, la voce del bambino
sessualmente abusato apparteneva alla
vittima sopravvissuta (Fergusson,
Muller, 1999).
DEFINIZIONE - 1
Qualsiasi comportamento, volontario o involontario, da parte di adulti
(parenti, tutori, conoscenti o estranei):
che danneggi in modo grave lo sviluppo
psicofisico e psicosessuale del bambino;
in contrasto a quanto previsto dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del
Fanciullo;
impedisce la crescita armonica del minore, non
proteggendolo sul piano fisico e psichico.
DEFINIZIONE - 2
Viene considerato abuso sessuale qualsiasi attività
sessuale tra un adulto ed un bambino, che per
ragioni di immaturità psico-affettiva e per
condizioni di dipendenza dagli adulti, non è
ritenuto in grado di poter compiere scelte
consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del
significato e del valore delle attività sessuali in cui
viene coinvolto.
Le attività sessuali a cui fa riferimento la norma
includono sia rapporti sessuali veri e propri, sia
forme di contatto erotico, sia atti che non
prevedono un contatto diretto, come l’esporre il
bambino alla vista di un atto sessuale (abuso
sessuale assistito).
L’abuso sessuale in Italia
Emerge una difficoltà interpretativa derivante da una
parte dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un
fenomeno più esteso di quello rilevabile dalle statistiche
ufficiali (sommerso);
dall’altra, tuttavia, si ha la sensazione che le statistiche
esistenti possano sovrastimare il fenomeno in quanto
possono logicamente contenere dei falsi positivi (false
denunce);
inoltre, gli esiti traumatici sono correlati a vari fattori,
tra cui il grado di violenza e di coercizione (differenza
tra definizioni legali e definizioni cliniche).
Cornice giuridica - 1
Legge 66/96 “norme contro la violenza sessuale”.
Legge 269/98 “ norme contro lo sfruttamento della
prostituzione , della pornografia, del turismo sessuale
in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”.
Legge 38/06 “ disposizioni in materia di lotta contro
lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET” .
Cornice giuridica – 2
Legge 238/2003 “Misure contro la tratta delle persone”
Legge 41/2009 "Istituzione della Giornata nazionale contro
la pedofilia e la pedo-pornografia”
Dl n. 1969 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del
Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo
sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre
2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" .
Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale” - 1
Aspetti fondamentali della norma/cambiamenti:
La natura del reato da contro la morale a contro la persona.
La tipologia di reato da “Violenza carnale e atti di libidine violenza” a
“violenza sessuale” ovvero: “qualunque atto sessuale, attivo o passivo,
imposto ad una persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso
di autorità. Sono compresi nel reato gli atti sessuali che taluno è indotto a compiere o
subire a causa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto o
perché il colpevole si è, con l'inganno, sostituito ad altra persona”.
Procedibilità (querela di parte/querela d'ufficio): la norma
precedente richiedeva che la vittima sporgesse denuncia o querela.
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Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale” - 2
a.
Si procede d'ufficio, quindi anche contro la volontà della parte offesa,
a) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 14 anni;
b) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 16 anni e colpevole
della violenza è stato un genitore, un ascendente, un istruttore o un maestro cui il
minore era affidato;
c) se il reato è commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Questo vuol dire che chiunque venga a conoscenza dell'accaduto, tanto più se riveste
l'incarico di pubblico ufficiale (medico, operatore sociosanitario, operatore scolastico),
può denunciare il delitto all'Autorità' giudiziaria (artt. 331 e 334 c.p.p.).
b. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela della persona offesa entro
sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela, essa non può più essere
ritirata.
Chiunque costringa un minore di qualunque età a compiere o subire atti
sessuali, con violenza, minaccia o abuso di autorità, commette un reato
punibile con pene che vanno da 7 a 14 anni di carcere (se il minore ha
meno di 10 anni), da 6 a 12 (se < 14 o di 16, se il reo ne è genitore,
ascendente, tutore).
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Legge n.269/1998 -
“Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù” (con relative integrazioni e modifiche
apportate dalla legge n. 38/06).
PROSTITUZIONE MINORILE (Art. 600bis c.p.)
commette il fatto chiunque induca, favorisca o sfrutti ai fini di prostituzione
persona minore di anni 18;
commette il fatto chiunque compia atti sessuali in cambio di denaro o di altra
utilità economica con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni;
N.B. Al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di violenza sessuale, perché la
violenza è in quel caso presunta.
procedibile D’UFFICIO
N.B. obbligo per il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che
abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne
immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM
Art. 600 ter
Pornografia minorile
Art. 600 quater
Detenzione materiale pornografico
E’ punito chiunque, utilizzando
minori degli anni 18, realizza
esibizioni pornografiche, produce
materiale pornografico, ne fa
commercio ovvero induce minori
di anni 18 a partecipare ad esibizioni
pornografiche.
E’ punito chiunque con qualsiasi
mezzo anche per via telematica
distribuisce, divulga diffonde o
pubblicizza il materiale pornografico.
E’ punito chiunque
consapevolmente si
procura o detiene
materiale pornografico
realizzato utilizzando
minori degli anni 18
Child pornography
La pornografia minorile consiste nella
riproduzione, per immagini, suoni o
scritti, di atti sessuali coinvolgenti
bambini e può essere commerciale (cioè
destinata ad essere venduta) o homemade, dunque prodotta, almeno
all’origine, non per la vendita ma per
essere collezionata o scambiata.
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Legge 38/2006
"Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet”:
ampliamento della nozione di pornografia minorile;
introduzione del reato di “pornografia minorile virtuale”;
introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da
qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle
strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori;
agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di
arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale
pornografico minorile anche virtuale (l'arresto è facoltativo e può essere
deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito);
rinforzo e centralizzazione delle azioni di contrasto(Centro nazionale
per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET)
NOVITA’ legislativa: Pornografia virtuale art 600
quater bis
Si ha quando il materiale pornografico rappresenta
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni 18 o parti di esse.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate
con tecniche di elaborazione grafiche non associate in
tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non
reali.
Legge n. 38/2009
- “Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno
in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata
da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita La
pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona
che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino
alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di
gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro
delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Per riassumere:
Oggi si può parlare di abuso sessuale nei casi in cui un bambino venga coinvolto
in attività sessuali che non è in grado di comprendere, per le quali non è pronto e alle quali
non può prestare consenso e/o che violano la legge o i tabù sociali.
Le attività sessuali possono includere le forme di contatti oro-genitali, genitali o
anali messe in atto sul bambino o dal bambino o le attività sessuali senza contatto
come l’esibizionismo, il voyeurismo o l’utilizzazione del bambino nella produzione di
materiale pornografico.
L’abuso sessuale include una gamma di attività che varia dallo stupro a forme
fisicamente meno intrusive di abuso sessuale.
L’abuso sessuale può essere differenziato dal “gioco sessuale” valutando se sussiste un
disequilibrio nel livello evolutivo dei partecipanti e nel riscontro di un
comportamento di natura coercitiva…”.
American Accademy of Pediatrics (1999)
Percorsi giudiziari e strategie psciologicosociali
A partire dalla notizia di reato, diversi livelli di intervento:
ambito penale
accertamento del reato
ambito civile
provvedimenti di protezione
servizi territoriali
azioni di protezione, valutative, etc.
Come si “costruisce” una notizia di reato?
Un sospetto di abuso può formarsi in
base a una serie di fattori tra cui::
Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni
(colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti,
confidenze fatte spontaneamente dal bambino, etc).
Presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali
(questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze
raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di
maltrattamento o abuso notati o rilevati.
Rilevazione vs segnalazione
Qualunque decisione di attivare
percorsi di sostegno e giudiziari dovrebbe scaturire
da un sospetto “sufficientemente fondato”
Ecco dunque la necessità di rilevare:
elementi fisici e comportamentali mostrati dal bambino
aspetti contestuali
racconto eventualmente prodotto dal bambino
Denunce fondate e infondate: tra la
necessità di fare emergere i “falsi negativi” ed
il rischio delle denunce infondate.
Anche le denunce infondate d’abuso oggi
hanno acquisito legittimità come fenomeno e
problema sociale.
“… è più probabile che conduca a risultati dannosi l’identificare un abuso
sessuale nei casi dubbi piuttosto che non identificarlo nei casi effettivi” (Sandler
e Fonagy,1997).
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Segnalazione “qualificata” - 1
Presenza
di
un
sospetto
“sufficientemente
fondato”.
La
decisione di effettuare una segnalazione
dovrebbe scaturire da un “sospetto
sufficientemente fondato” (come viene
affermato nelle Linee guida della
S.I.N.P.I.A).
Preventiva
valutazione
clinica
e
psicosociale fondata su segni fisici
evidenti e testimonianza diretta.
Segnalazione “qualificata” - 2
La segnalazione si concretizza a partire dalla ipotesi
ragionevolmente circostanziata e documentata che
sia stato commesso un reato tale da configurare un
pericolo o comunque una situazione pregiudizievole per
la salute fisica e/o psichica del bambino, tale da meritare
un intervento di accertamento da parte dell’autorità
giudiziaria (civile e/o penale).
La segnalazione dovrà inoltre contenere riferimenti al
contesto ambientale all’interno del quale sono stati
raccolti i segnali fisici e/o testimoniali, specie nei casi di
presunto abuso intrafamiliare e allorché il denunziante è
uno dei familiari.
Fattori di rischio/segnali d’allarme - 1
evidente peggioramento nell’andamento scolastico/difficoltà di
attenzione e apprendimento;
frequenti prolungate assenze da scuola;
umore negativo duraturo, isolamento, stanchezza cronica, mancanza
di fiducia e motivazione/interesse;
scarsa autostima e continua svalutazione di sé;
percezione corporea distorta;
iperattività e aggressività inusuale;
pensieri, sentimenti, comportamenti inusuali (improvvisi scoppi d’ira
o instabilità emotiva);
continue lamentele fisiche (mal di testa, mal di pancia, etc.);
Fattori di rischio/segnali d’allarme - 2
conoscenze sessuali, interessi sessuali e comportamenti sessuali
inadeguati all’età;
particolari difficoltà relazionali (con adulti e/o coetanei);
abuso di alcool o droghe;
pensieri di morte;
autolesionismo o comportamenti distruttivi;
minacce di comportamenti dannosi per sé o per altri;
fughe o minacce di fuga.
Utilizzo dei fattori di rischio:
Non esclusivo
Non rigido (occorre valutarli in base alla
fase evolutiva, alla durata, persistenza e
immutabilità).
Integrato con una osservazione
generale del bambino e della famiglia.
Integrato con l’osservazione e la
valutazione di altri professionisti (assistenti
sociali, etc.).
Fattori di rischio vs segnalazione
Questi segnali d’allarme, presi singolarmente sono non sono
sufficienti a sostanziare un’ipotesi di abuso.
La lettura dei singoli fattori di rischio va contestualizzata e
connessa al quadro complessivo degli elementi emersi (Caffo,
Camerini, Florit, 2004).
Non esistono sintomi, indicatori o comportamenti
specificamente riconducibili ad un’esperienza di vittimizzazione
sessuale.
Occorre molta cautela prima di inoltrare una segnalazione
alla autorità giudiziaria sulla sola base di un solo elemento
di valutazione o “indicatore” psicologico e/o
comportamentale.
Le conseguenze dell’abuso
gli individui sperimentano gli stessi eventi in maniera differente, a
seconda del loro livello di funzionamento attraverso tutte le aree
dello sviluppo psicologico e biologico (Rutter, 1989);
gli esiti di un abuso devono essere valutati caso per caso, studiando
l’impatto delle diverse variabili in gioco (tipo di evento traumatico,
fattori di rischio e fattori protettivi, tipologia di intervento, etc.);
una significativa percentuale di bambini e adolescenti abusati
si presenta asintomatica e non mostra difficoltà di
adattamento.
Ciclo della violenza?
La maggior parte delle vittime di abusi
sessuali infantili non divengono degli
autori di reati sessuali, malgrado
particolari esperienze siano associate ad
un elevato rischio di divenire attori
dell’abuso.
In uno studio longitudinale in un campione di 224 maschi vittime di
abuso sessuale 26 successivamente avevano commesso abusi sessuali
(victim-abusers).
Tra i fattori di rischio erano inclusi però anche trascuratezza da parte
della madre, mancanza di supervisione, abuso sessuale da parte di
una donna, violenza intrafamiliare (Salter et al, 2003).
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Problemi nella definizione
Riflettere sulla “definizione” è importante poiché
operativamente, le decisioni che prendiamo in merito alla
definizione influenzano:
Dati che raccogliamo
Come li interpretiamo
Modelli teorici che sviluppiamo
Le strategie di intervento che approntiamo (anche e
soprattutto nelle modalità di rapportarsi al bambino
presunta vittima di abuso).
Strategie di intervento
Costruire ipotesi valutative e linee di
intervento sulla base degli elementi di
certezza
Scegliere le strategie di cui sia stata
dimostrata l’efficacia
Ascolto del
bambino
Valutazione degli
aspetti
psicosociali
Scelte
preventivo/terapeutiche
L’intervento multiagency
SERVIZI
TERRITORIALI
FAMIGLIA
SISTEMA
GIUDIZIARIO
Bambino e
adolescente
OSPEDALI
SCUOLA
FORZE
DELL’ORDINE
PRIVATO
SOCIALE
Per concludere - 1
nessun modello teorico consente da solo di
pervenire ad una comprensione soddisfacente delle
complesse dinamiche (individuali e sociali) all’origine
del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento.
non è individuabile un profilo tipo di
bambino/adolescente abusato: l’identificazione di un
bambino a rischio di abuso sulla base di indicatori
familiari e sociali ha buone probabilità di essere molto
imprecisa e potenzialmente fuorviante.
Per concludere - 2
non esiste il profilo tipo di “abusante”: ad es., non è
dimostrato che la maggioranza di coloro che subiscono
abusi nell’infanzia diventi abusante in età adulta.
non esiste il profilo tipo di “famiglia abusante”: le
famiglie possono essere comprese, invece, in termini di
fattori di rischio e fattori protettivi.
è illusorio pensare di progettare interventi a partire
da “indicatori” che non vengano analizzati alla luce del
contesto familiare/sociale e della storia evolutiva del
soggetto.