abuso 15aprile11 [modalità compatibilità]
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abuso 15aprile11 [modalità compatibilità]
PSICOLOGIA GIURIDICA E DELLA DEVIANZA ANNO ACCADEMICO 2010---2011 Prof.ssa Patrizia Patrizi Collaborano al corso: Dott.ssa Vera Cuzzocrea Dott. Gian Luigi Lepri Dott.ssa Irene Petruccelli Dott.ssa Francesca Vitale L’abuso sessuale: cornice legislativa e strategie psicologico-sociali lezione del 15.04.11 Vera Cuzzocrea PhD, psicologa giuridica, psicoterapeuta skype: vcuzzocrea - [email protected] Obiettivi formativi specifici: Fornire un livello di conoscenza di base sul tema dell’abuso sessuale Fornire un livello di conoscenza di base sulle strategie psicologico-giuridiche di conoscenza e intervento Stimolare una riflessione critica sulla definizione, sulla valutazione dei casi di abuso e sulle strategie operative da adottare. ABUSO SESSUALE – 1 A tutt’oggi manca una definizione di abuso sessuale all’infanzia sulla quale i ricercatori prestino consenso. E’ un fenomeno complesso che necessita di differenti livelli di analisi e intervento: psicologico-sociale, giudiziario/legislativo e clinico. ABUSO SESSUALE - 2 Le definizioni relative alle singole forme di abuso possono essere più o meno ampie in base al contesto storico, culturale e sociale in cui nascono e trovano significato, alle ragioni per le quali sono necessarie e agli usi per le quali vengono impiegate. 5 Traiettorie storiche - 1 L’interesse medico per l’abuso comincia con l’abuso fisico. Kempe definisce child abuse “La condizione clinica di bambini in tenerissima età soggetti a grave maltrattamento fisico,generalmente per opera dei loro genitori(Syndrome of Battered Child, 1962). Nel 1978 definisce l’abuso sessuale come “il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora pienamente […] e che sono tali da violare i tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari”. Traiettorie storiche - 2 La “scoperta” dell’abuso sessuale infantile come problema sociale ebbe come impulso i resoconti delle donne adulte, che denunciavano, anche sulla scia del movimento femminista, gli abusi subiti nell’infanzia. Se nel caso dell’abuso fisico la “voce” del bambino è quella del medico pediatra, la voce del bambino sessualmente abusato apparteneva alla vittima sopravvissuta (Fergusson, Muller, 1999). DEFINIZIONE - 1 Qualsiasi comportamento, volontario o involontario, da parte di adulti (parenti, tutori, conoscenti o estranei): che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e psicosessuale del bambino; in contrasto a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo; impedisce la crescita armonica del minore, non proteggendolo sul piano fisico e psichico. DEFINIZIONE - 2 Viene considerato abuso sessuale qualsiasi attività sessuale tra un adulto ed un bambino, che per ragioni di immaturità psico-affettiva e per condizioni di dipendenza dagli adulti, non è ritenuto in grado di poter compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto. Le attività sessuali a cui fa riferimento la norma includono sia rapporti sessuali veri e propri, sia forme di contatto erotico, sia atti che non prevedono un contatto diretto, come l’esporre il bambino alla vista di un atto sessuale (abuso sessuale assistito). L’abuso sessuale in Italia Emerge una difficoltà interpretativa derivante da una parte dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un fenomeno più esteso di quello rilevabile dalle statistiche ufficiali (sommerso); dall’altra, tuttavia, si ha la sensazione che le statistiche esistenti possano sovrastimare il fenomeno in quanto possono logicamente contenere dei falsi positivi (false denunce); inoltre, gli esiti traumatici sono correlati a vari fattori, tra cui il grado di violenza e di coercizione (differenza tra definizioni legali e definizioni cliniche). Cornice giuridica - 1 Legge 66/96 “norme contro la violenza sessuale”. Legge 269/98 “ norme contro lo sfruttamento della prostituzione , della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. Legge 38/06 “ disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET” . Cornice giuridica – 2 Legge 238/2003 “Misure contro la tratta delle persone” Legge 41/2009 "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedo-pornografia” Dl n. 1969 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" . Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale” - 1 Aspetti fondamentali della norma/cambiamenti: La natura del reato da contro la morale a contro la persona. La tipologia di reato da “Violenza carnale e atti di libidine violenza” a “violenza sessuale” ovvero: “qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto ad una persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Sono compresi nel reato gli atti sessuali che taluno è indotto a compiere o subire a causa delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto o perché il colpevole si è, con l'inganno, sostituito ad altra persona”. Procedibilità (querela di parte/querela d'ufficio): la norma precedente richiedeva che la vittima sporgesse denuncia o querela. 13 Legge n. 66 del 1996 “Norme contro la violenza sessuale” - 2 a. Si procede d'ufficio, quindi anche contro la volontà della parte offesa, a) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 14 anni; b) se la vittima al momento del fatto non aveva ancora compiuto 16 anni e colpevole della violenza è stato un genitore, un ascendente, un istruttore o un maestro cui il minore era affidato; c) se il reato è commesso da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Questo vuol dire che chiunque venga a conoscenza dell'accaduto, tanto più se riveste l'incarico di pubblico ufficiale (medico, operatore sociosanitario, operatore scolastico), può denunciare il delitto all'Autorità' giudiziaria (artt. 331 e 334 c.p.p.). b. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela della persona offesa entro sei mesi dal fatto delittuoso. Una volta fatta la querela, essa non può più essere ritirata. Chiunque costringa un minore di qualunque età a compiere o subire atti sessuali, con violenza, minaccia o abuso di autorità, commette un reato punibile con pene che vanno da 7 a 14 anni di carcere (se il minore ha meno di 10 anni), da 6 a 12 (se < 14 o di 16, se il reo ne è genitore, ascendente, tutore). 14 Legge n.269/1998 - “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù” (con relative integrazioni e modifiche apportate dalla legge n. 38/06). PROSTITUZIONE MINORILE (Art. 600bis c.p.) commette il fatto chiunque induca, favorisca o sfrutti ai fini di prostituzione persona minore di anni 18; commette il fatto chiunque compia atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni; N.B. Al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di violenza sessuale, perché la violenza è in quel caso presunta. procedibile D’UFFICIO N.B. obbligo per il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM Art. 600 ter Pornografia minorile Art. 600 quater Detenzione materiale pornografico E’ punito chiunque, utilizzando minori degli anni 18, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, ne fa commercio ovvero induce minori di anni 18 a partecipare ad esibizioni pornografiche. E’ punito chiunque con qualsiasi mezzo anche per via telematica distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico. E’ punito chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18 Child pornography La pornografia minorile consiste nella riproduzione, per immagini, suoni o scritti, di atti sessuali coinvolgenti bambini e può essere commerciale (cioè destinata ad essere venduta) o homemade, dunque prodotta, almeno all’origine, non per la vendita ma per essere collezionata o scambiata. 17 Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo Internet”: ampliamento della nozione di pornografia minorile; introduzione del reato di “pornografia minorile virtuale”; introduzione tra le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, negli uffici o nelle strutture, pubbliche o private, frequentate prevalentemente da minori; agevolazione dell'attività degli inquirenti attraverso la possibilità di arresto in flagranza di reato per l'acquisto o la cessione di materiale pornografico minorile anche virtuale (l'arresto è facoltativo e può essere deciso in base alle quantità e alla qualità del materiale reperito); rinforzo e centralizzazione delle azioni di contrasto(Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET) NOVITA’ legislativa: Pornografia virtuale art 600 quater bis Si ha quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18 o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafiche non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Legge n. 38/2009 - “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” «Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». Per riassumere: Oggi si può parlare di abuso sessuale nei casi in cui un bambino venga coinvolto in attività sessuali che non è in grado di comprendere, per le quali non è pronto e alle quali non può prestare consenso e/o che violano la legge o i tabù sociali. Le attività sessuali possono includere le forme di contatti oro-genitali, genitali o anali messe in atto sul bambino o dal bambino o le attività sessuali senza contatto come l’esibizionismo, il voyeurismo o l’utilizzazione del bambino nella produzione di materiale pornografico. L’abuso sessuale include una gamma di attività che varia dallo stupro a forme fisicamente meno intrusive di abuso sessuale. L’abuso sessuale può essere differenziato dal “gioco sessuale” valutando se sussiste un disequilibrio nel livello evolutivo dei partecipanti e nel riscontro di un comportamento di natura coercitiva…”. American Accademy of Pediatrics (1999) Percorsi giudiziari e strategie psciologicosociali A partire dalla notizia di reato, diversi livelli di intervento: ambito penale accertamento del reato ambito civile provvedimenti di protezione servizi territoriali azioni di protezione, valutative, etc. Come si “costruisce” una notizia di reato? Un sospetto di abuso può formarsi in base a una serie di fattori tra cui:: Informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal bambino, etc). Presenza di segnali fisici o psicologico-comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati. Rilevazione vs segnalazione Qualunque decisione di attivare percorsi di sostegno e giudiziari dovrebbe scaturire da un sospetto “sufficientemente fondato” Ecco dunque la necessità di rilevare: elementi fisici e comportamentali mostrati dal bambino aspetti contestuali racconto eventualmente prodotto dal bambino Denunce fondate e infondate: tra la necessità di fare emergere i “falsi negativi” ed il rischio delle denunce infondate. Anche le denunce infondate d’abuso oggi hanno acquisito legittimità come fenomeno e problema sociale. “… è più probabile che conduca a risultati dannosi l’identificare un abuso sessuale nei casi dubbi piuttosto che non identificarlo nei casi effettivi” (Sandler e Fonagy,1997). 25 Segnalazione “qualificata” - 1 Presenza di un sospetto “sufficientemente fondato”. La decisione di effettuare una segnalazione dovrebbe scaturire da un “sospetto sufficientemente fondato” (come viene affermato nelle Linee guida della S.I.N.P.I.A). Preventiva valutazione clinica e psicosociale fondata su segni fisici evidenti e testimonianza diretta. Segnalazione “qualificata” - 2 La segnalazione si concretizza a partire dalla ipotesi ragionevolmente circostanziata e documentata che sia stato commesso un reato tale da configurare un pericolo o comunque una situazione pregiudizievole per la salute fisica e/o psichica del bambino, tale da meritare un intervento di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria (civile e/o penale). La segnalazione dovrà inoltre contenere riferimenti al contesto ambientale all’interno del quale sono stati raccolti i segnali fisici e/o testimoniali, specie nei casi di presunto abuso intrafamiliare e allorché il denunziante è uno dei familiari. Fattori di rischio/segnali d’allarme - 1 evidente peggioramento nell’andamento scolastico/difficoltà di attenzione e apprendimento; frequenti prolungate assenze da scuola; umore negativo duraturo, isolamento, stanchezza cronica, mancanza di fiducia e motivazione/interesse; scarsa autostima e continua svalutazione di sé; percezione corporea distorta; iperattività e aggressività inusuale; pensieri, sentimenti, comportamenti inusuali (improvvisi scoppi d’ira o instabilità emotiva); continue lamentele fisiche (mal di testa, mal di pancia, etc.); Fattori di rischio/segnali d’allarme - 2 conoscenze sessuali, interessi sessuali e comportamenti sessuali inadeguati all’età; particolari difficoltà relazionali (con adulti e/o coetanei); abuso di alcool o droghe; pensieri di morte; autolesionismo o comportamenti distruttivi; minacce di comportamenti dannosi per sé o per altri; fughe o minacce di fuga. Utilizzo dei fattori di rischio: Non esclusivo Non rigido (occorre valutarli in base alla fase evolutiva, alla durata, persistenza e immutabilità). Integrato con una osservazione generale del bambino e della famiglia. Integrato con l’osservazione e la valutazione di altri professionisti (assistenti sociali, etc.). Fattori di rischio vs segnalazione Questi segnali d’allarme, presi singolarmente sono non sono sufficienti a sostanziare un’ipotesi di abuso. La lettura dei singoli fattori di rischio va contestualizzata e connessa al quadro complessivo degli elementi emersi (Caffo, Camerini, Florit, 2004). Non esistono sintomi, indicatori o comportamenti specificamente riconducibili ad un’esperienza di vittimizzazione sessuale. Occorre molta cautela prima di inoltrare una segnalazione alla autorità giudiziaria sulla sola base di un solo elemento di valutazione o “indicatore” psicologico e/o comportamentale. Le conseguenze dell’abuso gli individui sperimentano gli stessi eventi in maniera differente, a seconda del loro livello di funzionamento attraverso tutte le aree dello sviluppo psicologico e biologico (Rutter, 1989); gli esiti di un abuso devono essere valutati caso per caso, studiando l’impatto delle diverse variabili in gioco (tipo di evento traumatico, fattori di rischio e fattori protettivi, tipologia di intervento, etc.); una significativa percentuale di bambini e adolescenti abusati si presenta asintomatica e non mostra difficoltà di adattamento. Ciclo della violenza? La maggior parte delle vittime di abusi sessuali infantili non divengono degli autori di reati sessuali, malgrado particolari esperienze siano associate ad un elevato rischio di divenire attori dell’abuso. In uno studio longitudinale in un campione di 224 maschi vittime di abuso sessuale 26 successivamente avevano commesso abusi sessuali (victim-abusers). Tra i fattori di rischio erano inclusi però anche trascuratezza da parte della madre, mancanza di supervisione, abuso sessuale da parte di una donna, violenza intrafamiliare (Salter et al, 2003). 33 Problemi nella definizione Riflettere sulla “definizione” è importante poiché operativamente, le decisioni che prendiamo in merito alla definizione influenzano: Dati che raccogliamo Come li interpretiamo Modelli teorici che sviluppiamo Le strategie di intervento che approntiamo (anche e soprattutto nelle modalità di rapportarsi al bambino presunta vittima di abuso). Strategie di intervento Costruire ipotesi valutative e linee di intervento sulla base degli elementi di certezza Scegliere le strategie di cui sia stata dimostrata l’efficacia Ascolto del bambino Valutazione degli aspetti psicosociali Scelte preventivo/terapeutiche L’intervento multiagency SERVIZI TERRITORIALI FAMIGLIA SISTEMA GIUDIZIARIO Bambino e adolescente OSPEDALI SCUOLA FORZE DELL’ORDINE PRIVATO SOCIALE Per concludere - 1 nessun modello teorico consente da solo di pervenire ad una comprensione soddisfacente delle complesse dinamiche (individuali e sociali) all’origine del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento. non è individuabile un profilo tipo di bambino/adolescente abusato: l’identificazione di un bambino a rischio di abuso sulla base di indicatori familiari e sociali ha buone probabilità di essere molto imprecisa e potenzialmente fuorviante. Per concludere - 2 non esiste il profilo tipo di “abusante”: ad es., non è dimostrato che la maggioranza di coloro che subiscono abusi nell’infanzia diventi abusante in età adulta. non esiste il profilo tipo di “famiglia abusante”: le famiglie possono essere comprese, invece, in termini di fattori di rischio e fattori protettivi. è illusorio pensare di progettare interventi a partire da “indicatori” che non vengano analizzati alla luce del contesto familiare/sociale e della storia evolutiva del soggetto.