centri estivi 2 - Provincia di Vercelli

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centri estivi 2 - Provincia di Vercelli
Bando per la concessione di incentivi economici a Centri
estivi/centri vacanza per minori e centri di aggregazione
giovanile finalizzati al parziale sostegno dei costi relativi ai servizi
prestati da giovani animatori culturali e sportivi ed educatori di
età compresa fra 15 ed i 29 anni per lo svolgimento delle attività
proprie del Centro estivo/centro vacanza per minori o centro di
aggregazione giovanile (approvato con D.D. n.1013 del 30 aprile
2015);
Art. 1
1. L’Amministrazione Provinciale intende sostenere i Centri estivi/centri vacanza per minori
attraverso un contributo economico finalizzato al parziale sostegno dei costi relativi ai servizi
prestati da giovani animatori culturali e sportivi ed educatori di età compresa fra 15 ed i
29 anni per lo svolgimento delle attività proprie del Centro estivo/centro vacanza per
minori;
2. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate da centri di aggregazione
giovanile che presentino le caratteristiche descritte nel successivo art. 4;
Art. 2
I contributi concessi saranno stabiliti tra un massimo di € 5.000,00 per i centri estivi ed un
massimo di € 2.500 per i centri di aggregazione giovanile. La semplice presentazione della
domanda non dà diritto automatico al contributo, ma dovranno essere rispettati i
dettami dei successivi articoli.
Art. 3
(Requisiti soggettivi)
1. Possono beneficiare dei contributi cui al presente regolamento Comuni, singoli o associati,
Enti ed Istituzioni pubbliche e private operanti esclusivamente sul territorio della Provincia di
Vercelli.
Art. 4
(Requisiti oggettivi centri di aggregazione giovanile)
I contributi sono concessi per le attività di centri di aggregazione giovanile (con chiara ed
inequivocabile non appartenenza a qualsivoglia partito/movimento politico o ad organizzazioni
sindacali) che presentino le seguenti caratteristiche:
1. realizzazione di progetti connotati da una prevalente attività di tipo
educativo/autoeducativo, rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 15
ed 29 anni, che potranno svolgere anche attività quali animatori culturali e sportivi
ed educatori;
2. apertura ai giovani del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;
3. programmazione educativa continuativa, laddove gli spazi, ivi compresi gli oratori ed i
ricreatori, siano realmente utilizzati dai giovani, in giornate ed orari compatibili con le
esigenze del mondo giovanile;
4. aver svolto, durante il triennio precedente all’anno di riferimento, attività in favore di
adolescenti e giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
5. svolgimento attività di natura multisettoriale e multidisciplinare comprendenti
contestualmente almeno due o più dei seguenti ambiti d’intervento:
educativo/formativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale;
6. svolgimento attività senza fini di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e
senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere fra i giovani l'assunzione di
responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, la maturazione
della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo sviluppo dell'autonomia
personale, la socializzazione, l'espressione delle idee, la creatività, la progettualità
giovanile e la partecipazione attiva.
Art. 5
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese:
2. retribuzioni per operatori con specifica esperienza, in qualità di animatori
culturali e sportivi ed educatori e/o nel settore dell’animazione giovanile di età
compresa tra i 15 e i 29 anni;
3. per prestazioni d’opera particolari, quali quelle necessarie per le piccole manutenzioni
ordinarie della struttura:spese per lo svolgimento e la conduzione di attività di
animazione, laboratori o attività specifiche nell’ambito del centro estivo o di
aggregazione (max 20% contributo erogato);
Art. 6
(Modalità e termini di presentazione delle domande)
1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, redatte su carta
intestata, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, allegando copia del documento
d’identità, dovranno essere presentate a: Provincia di Vercelli - Settore Formazione
Lavoro Cultura – Servizio progetti Europei, Cultura, Politiche Giovanili, Sport - Via S.
Cristoforo, 3 – 13100 Vercelli entro il 18 maggio 2015, corredate di: atto costitutivo e
statuto, relazione illustrativa delle iniziative in programma, dettagliato preventivo di spesa,
numeri telefonici mobili e fissi, nominativi delle persone da contattare in caso di necessità,
codice fiscale e/o partita IVA, Cod. IBAN, “Autorizzazione all’apertura dei servizi vacanza per
minori” rilasciata dalla Commissione di Vigilanza dell’ASL 11 per i Centri Estivi, dichiarazione
del legale rappresentante relativa alla piena conformità ai dettami legislativi della struttura
destinata a Centro estivo/centro di aggregazione giovanile.
Solo per gli organismi privati: documentazione comprovante la forma giuridica.
2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa
fede la data di arrivo al protocollo provinciale; il rispetto della data di scadenza è comprovato
dal timbro di accettazione apposto dall’ufficio protocollo dell’Amministrazione provinciale;
3. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non saranno prese
inconsiderazione; potranno essere prese in considerazione domande pervenute oltre il
termine previsto solo nel caso in cui dovessero manifestarsi delle economie rispetto ai fondi
messi a disposizione per questo bando.
Art. 7
(Avvio del procedimento)
1. Il Servizio progetti Europei, Cultura, Politiche Giovanili, Sport (da qui in avanti
Servizio), non appena ricevuta la domanda, dà avvio del procedimento.
2. In caso di documentazione incompleta il Servizio richiederà conformi integrazioni ai
riferimenti indicati sulla richiesta.
Il procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora
questi non pervengano entro 7 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude
negativamente.
Art. 8
(Istruttoria)
1. Sono ammesse all’istruttoria le domande pervenute entro i termini e corredate da tutta la
documentazione prevista all’art. 6.
2. L’istruttoria si articola nelle seguenti fasi:verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli
artt. 3 e 4, in particolare con riferimento alla verifica dei requisiti soggettivi del soggetto
richiedente e alla piena e diretta corrispondenza tra i fini istituzionali o statutari della sua
attività e il programma proposto, nonché alla verifica dei requisiti di funzionamento dei centri
di aggregazione;determinazione per ciascuna domanda della spesa ammissibile a contributo,
con riferimento alle fattispecie indicate all’art. 5;
Art. 9
(Erogazione del contributo)
1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto
dell’obiettivo di assicurare il finanziamento del maggior numero di domande compatibile con
lo stanziamento a disposizione;
2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo del
fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili, i contributi saranno erogati
tenendo conto della data di arrivo al protocollo della Provincia di Vercelli e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili pari ad € 52.000; a parità di data di arrivo sarà
considerato elemento di precedenza il coinvolgimento di soggetti N.E.E.T. (giovani tra i
15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che nemmeno seguono
corsi di formazione o aggiornamento professionale) nell’ambito delle attività dei Centri Estivi o
Centri di Aggregazione Giovanile;
Art. 10
(Piano di riparto e assegnazione dei contributi)
1. A conclusione dell’istruttoria il dirigente responsabile approva con propria determinazione il
piano di riparto per la concessione dei contributi, contenente la graduatoria delle domande e
l’ordine di priorità delle stesse, e contestualmente procede all’impegno della spesa.
2. Ad avvenuta approvazione del piano di riparto il dirigente responsabile comunica la
concessione dei contributi ai soggetti individuati quali destinatari;
Art. 11
(Erogazione)
1. I contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 50% dell’importo concesso.
Art. 12
(Rendicontazione delle spese)
1. Entro il 28 settembre 2015 i beneficiari presentano al Servizio la documentazione a
rendiconto delle attività realizzate, nei limiti del contributo concesso, e secondo le modalità
stabilite agli artt. precedenti.
2. I beneficiari sono tenuti a compilare l’allegato modello per richiesta DURC, se invece
risultano DURC-esenti, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione firmata dal legale
rappresentante.
3. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del
contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della
documentazione di spesa.
Art. 13
(Revoca del contributo)
1. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto, del tutto o in
parte, e nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 12 il contributo sarà revocato, anche
parzialmente;