sicurezza sul lavoro
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La sicurezza sul lavoro nella P.A. La normativa italiana – D.Lgs. 81/2008 Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell’art. 1 della Legge 3/8/2007, n. 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi il Decreto legislativo innova la previgente normativa italiana sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, che si è evoluta nel tempo. Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il Decreto 626/94: 1. Costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; 2. Descrive le misure di tutela comprendendo tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro; 3. Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni. La sicurezza sul lavoro nella P.A. La normativa italiana – Le figure della prevenzione Il Decreto 81/2008 si applica a tutti i settori di attività attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici, lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché nonché ai soggetti ad essi equiparati . In generale, per far fronte ai problemi relativi alla sicurezza e alla prevenzione, ogni azienda deve prevedere un servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (SPP) e definire quali siano le figure della prevenzione coinvolte (datore di lavoro, dirigenti e/o preposti, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, addetti alla gestione dell’ dell’emergenza, lavoratore, altri soggetti). In sintesi, i principi guida di una buona organizzazione aziendale aziendale nell’ nell’ambito della sicurezza sul lavoro sono: - La conoscenza concreta della situazione ambientale relativa a persone, persone, luoghi e attrezzature - Il controllo effettivo sulle misure prese e l’ l’adeguamento a livello tecnologico raggiunto, in modo da mantenere costante il livello ottimale di sicurezza. La sicurezza sul lavoro nella P.A. Le figure della prevenzione • • • • • • Datore di lavoro (DL) Dirigente e Preposto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) Medico Competente (MC) Lavoratore La sicurezza sul lavoro nella P.A. Datore di Lavoro Per datore di lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001, per datore di lavoro si intende “il dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici in cui viene svolta l’attività. Il datore di lavoro o un suo rappresentante, ha l’obbligo di indire una volta all’anno una riunione periodica ai sensi dell’art. 35. Pertanto, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario di tutti gli obblighi derivanti dalle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro e quindi è tenuto ad osservare le misure generali di tutela della salute, valutando in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. IL I DATORE L I L D E L DI E LAVORO G A T O S U B - D E L E G A T O Può delegare alcune specifiche funzioni avendo l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni Previa intesa con il datore di lavoro delegante può, a sua volta, delegare alcune specifiche funzioni avendo l’obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite Non può a sua volta delegare le funzioni ricevute Quindi il delegato, previa intesa con il datore di lavoro delegante, può delegare alcune specifiche funzioni in materia prevenzionistica, alle medesime condizioni alla stregua delle quali è ammessa la delega, vigendo altresì l’obbligo del “delegante” di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite al sub-delegato, il quale, a sua volta, non può delegare le funzioni delegate. La sicurezza sul lavoro nella P.A. Dirigente Per dirigente (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Le attività che ne caratterizzano e identificano la figura attengono alla sfera dell’organizzazione del luogo sicuro, delle misure di prevenzione e protezione e della vigilanza sull’attività lavorativa. Il dirigente, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, riceve una informazione e una formazione adeguata. Ai sensi dell’ar. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, i programmi di informazione e formazione dei dirigenti (così come quelli dei preposti e dei lavoratori) sono sottoposti all’esame dei partecipanti alla riunione periodica cui prendono parte il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio ddi prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Organizzazione Organizzazione Prevenzione Protezione Vigilanza Dirigente La sicurezza sul lavoro nella P.A. Preposto Per preposto (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. Quindi garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa. Pertanto è chiamato compito di sorveglianza. Attuazione delle direttive ricevute Controllo Sorveglianza Preposto La sicurezza sul lavoro nella P.A. Servizio di Prevenzione e Protezione Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi - SPP (art. 2 D.Lgs. 81/2008) rappresenta l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non trasferisce alcun potere operativo in capo ad esso, ma solo il dovere di dare corso immediato ed integrale alle prescrizioni di cui all’art. 33. Non è sufficiente quindi a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sicurezza Competenza Professionalità RSPP RSPP: ruoli e compiti Il RSPP è lo specialista della sicurezza, colui che garantisce al datore di lavoro la competenza e l’apporto di natura tecnico-scientifica per tutto ciò che attiene ai problemi della sicurezza. Deve fornire l’apporto di massima professionalità in ordine all’attività propedeutica a qualunque sistema di sicurezza, a partire dalla valutazione ed individuazione dei rischi. La sua collaborazione non è di natura operativa in senso stretto (come accade per i dirigenti ed i preposti), ma solo di natura tecnico-professionale La sicurezza sul lavoro nella P.A. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “persona eletta o designata per rappresentare il lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. N. 81/2008, il rappresentante dei lavortaori per la sicurezza riceve una formazione adeguata e deve essere coinvolto “preventivamente e tempestivamente” ogni qualvolta debba programmarsi o predisporsi qualunque scelta concernente l’attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, anche in relazione alla programmazione dell’attività aziendale di formazione. DIRITTI E DOVERI del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Adeguata formazione - Accede ai luoghi di lavoro. - E’ consultato in ordine all’elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi. - E’ consultato sulla designazione di RSPP, ASPP e MC e sull’attività di prevenzione di incendi, primo soccorso ed evacuazione nei luoghi di lavoro. - E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione. - Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione previste. Coinvolgimento preventivo e tempestivo Rappresentante lavoratori La sicurezza sul lavoro nella P.A. Medico Competente Per medico competente – MC - (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “medico in possesso di uno dei titoli e requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dllo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti” di cui al D.Lgs. N. 81/2008. Il Medico competente collabora con il datore di lavoro e, insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo essenziale nella valutazione dei rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e nell’adozione di misure di sicurezza. Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. N. 81/2008, nel caso in cui la legislazione vigente preveda la sorveglianza sanitaria, egli si occupa di accertare l’idoneità del lavoratore con controlli preventivi ed accertamenti periodici. Collaborazione Valutazione dei rischi Lavoratore La sicurezza sul lavoro nella P.A. Lavoratore Per lavoratore (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il lavoratore è oggetto e soggetto di tutela non è sostanziale il vincolo di subordinazione il requisito sostanziale del lavoratore è che svolga la sua attività nell’ambito dell’Organizzazione a qualsiasi titolo, anche gratuitamente. Soggetto tutelato Prestatore d’opera Lavoratore La sicurezza sul lavoro nella P.A. Rischio, danno, prevenzione e protezione Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni. Danno: qualsiasi alterazione transitoria o permanente, dell’organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno può essere fisico o psichico. Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. Protezione: nel campo della sicurezza le misure di protezione servono a ridurre le conseguenze di un incidente (incendio, allagamento crollo ecc..), nel momento in cui si verifica. Diversamente dalle misure di prevenzione che riducono le probabilità di un accadimento o di un evento, esse non riducono le occasioni di incidente ma ne contengono esclusivamente le conseguenze limitando i danni a persone o a cose. Qual è la differenza tra pericolo e rischio? Il pericolo è un modo di essere dannoso di una sostanza, di una macchina, di una situazione di lavoro, di un modo di comportarsi. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto. La sicurezza sul lavoro nella P.A. Organi di vigilanza In merito agli aspetti prescrittivi relativi alla normativa che ha per oggetto la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le sanzioni previste sono rivolte al soggetto “responsabile” inteso come l’individuo a cui sono destinate. Quindi il concetto di “responsabilità” può essere definito come “la posizione del soggetto che merita, a giudizio della legge, una sanzione”. Il nostro ordinamento prevede tre tipi di sanzioni: Sanzione amministrativa Le sanzioni amministrative prendono il nome di sanzioni amministrative o 1. pecuniarie. Tali sanzioni hanno natura meramente patrimoniale. Sanzione civile La principale sanzione civile in materia di sicurezza del lavoro, è costituita dal risarcimento del danno. Tale sanzione è a contenuto patrimoniale e si applica solo su domanda di parte. Sanzione penale La sanzione penale, detta anche “pena” nella sua accezione generale, può avere cinque declinazioni: ergastolo, reclusione, multa, arresto e ammenda. La sicurezza sul lavoro nella P.A. Vigilanza – Apparato sanzionatorio L’arresto e l’ammenda sono sanzioni (rispettivamente personale e partimoniale) previste in caso di contravvenzioni, laddove i delitti possono essere definiti, come i reati qualificati più gravi dall’ordinamento, mentre le contravvenzioni come i reati meno gravi. Gli illeciti sono puniti con sanzioni penali o con sanzioni amministrative pecuniarie. In sintesi, costituisce illecito penale, la mancata osservanza di una misura di prevenzione e protezione (ad esempio dispositivo di protezione individuale (DSP), procedura, ecc…) richiesta dalla normativa del settore. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 prevedono: L’ammenda L’arresto o l’ammenda L’arresto La sicurezza sul lavoro nella P.A. Organi di vigilanza – AUSL - Le Aziende USL svolgono direttamente l’attività di prevenzione, vigilanza e controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda l’attività di vigilanza e controllo svolgono tali funzioni con le attribuzioni e i poteri che erano propri degli Ispettori del Lavoro (con qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria), ma nell’ambito delle funzioni di tipo preventivo a più ampio raggio, effettuano anche attività di promozione, informazione, formazione e assistenza alle imprese. - In ogni Azienda USL è istituito un Dipartimento di Prevenzione articolato in Servizi che si occupano di tutti gli aspetti della prevenzione (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Igiene e Sanità Pubblica, Igiene Veterinaria, ecc.. )