sicurezza sul lavoro

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La sicurezza sul lavoro nella P.A.
La normativa italiana – D.Lgs. 81/2008
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 costituiscono attuazione dell’art. 1 della Legge 3/8/2007,
n. 123 per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi
il Decreto legislativo innova la previgente normativa italiana sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, che si è
evoluta nel tempo.
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il Decreto 626/94:
1.
Costituisce la normativa fondamentale in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro;
2. Descrive le misure di tutela comprendendo tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro;
3. Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni.
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La normativa italiana – Le figure della prevenzione Il Decreto 81/2008 si applica a tutti i settori di attività
attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, a
tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori e lavoratrici,
lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché
nonché ai
soggetti ad essi equiparati .
In generale, per far fronte ai problemi relativi alla sicurezza e alla prevenzione, ogni azienda deve
prevedere un servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP)
(SPP) e definire quali siano le figure della
prevenzione coinvolte (datore di lavoro, dirigenti e/o preposti, rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, medico competente, addetti alla gestione dell’
dell’emergenza, lavoratore, altri soggetti).
In sintesi, i principi guida di una buona organizzazione aziendale
aziendale nell’
nell’ambito della sicurezza sul lavoro
sono:
- La conoscenza concreta della situazione ambientale relativa a persone,
persone, luoghi e attrezzature
- Il controllo effettivo sulle misure prese e l’
l’adeguamento a livello tecnologico raggiunto, in modo da
mantenere costante il livello ottimale di sicurezza.
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Le figure della prevenzione
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Datore di lavoro (DL)
Dirigente e Preposto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS)
Medico Competente (MC)
Lavoratore
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Datore di Lavoro
Per datore di lavoro (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito
il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. N. 165/2001, per datore di lavoro si
intende “il dirigente a cui spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici in cui viene svolta l’attività.
Il datore di lavoro o un suo rappresentante, ha l’obbligo di indire una volta all’anno una riunione periodica
ai sensi dell’art. 35.
Pertanto, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario di tutti gli obblighi derivanti dalle
norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro e quindi è tenuto ad osservare le misure generali di tutela
della salute, valutando in modo globale i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
IL
I
DATORE
L
I L
D
E
L
DI
E
LAVORO
G
A
T
O
S U B - D E L E G A T O
Può delegare alcune specifiche funzioni
avendo l’obbligo di vigilare sul corretto
espletamento delle funzioni
Previa intesa con il datore di lavoro
delegante può, a sua volta, delegare alcune
specifiche funzioni avendo l’obbligo di
vigilare sul corretto espletamento delle
funzioni trasferite
Non può a sua volta delegare le funzioni
ricevute
Quindi il delegato, previa intesa con il datore di lavoro delegante, può delegare alcune
specifiche funzioni in materia prevenzionistica, alle medesime condizioni alla stregua
delle quali è ammessa la delega, vigendo altresì l’obbligo del “delegante” di vigilare sul
corretto espletamento delle funzioni trasferite al sub-delegato, il quale, a sua volta, non
può delegare le funzioni delegate.
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Dirigente
Per dirigente (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Le attività che ne caratterizzano e identificano la figura attengono alla sfera
dell’organizzazione del luogo sicuro, delle misure di prevenzione e protezione e della
vigilanza sull’attività lavorativa.
Il dirigente, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, riceve
una informazione e una formazione adeguata. Ai sensi dell’ar. 35
del D.Lgs. n. 81/2008, i programmi di informazione e formazione
dei dirigenti (così come quelli dei preposti e dei lavoratori) sono
sottoposti all’esame dei partecipanti alla riunione periodica cui
prendono parte il datore di lavoro o un suo rappresentante, il
responsabile del servizio ddi prevenzione e protezione dai
rischi, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza.
Organizzazione
Organizzazione
Prevenzione
Protezione
Vigilanza
Dirigente
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Preposto
Per preposto (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro,
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
Quindi garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere
di iniziativa. Pertanto è chiamato compito di sorveglianza.
Attuazione delle direttive ricevute
Controllo
Sorveglianza
Preposto
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Servizio di Prevenzione e Protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi - SPP (art. 2 D.Lgs. 81/2008)
rappresenta l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda,
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori.
La designazione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP) non trasferisce alcun potere operativo
in capo ad esso, ma solo il dovere di dare corso immediato
ed integrale alle prescrizioni di cui all’art. 33. Non è sufficiente
quindi a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive
responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Sicurezza
Competenza
Professionalità
RSPP
RSPP: ruoli e compiti
Il RSPP è lo specialista della sicurezza, colui che garantisce al datore di lavoro la competenza e
l’apporto di natura tecnico-scientifica per tutto ciò che attiene ai problemi della sicurezza.
Deve fornire l’apporto di massima professionalità in ordine all’attività propedeutica a qualunque
sistema di sicurezza, a partire dalla valutazione ed individuazione dei rischi.
La sua collaborazione non è di natura operativa in senso stretto (come accade per i dirigenti ed i
preposti), ma solo di natura tecnico-professionale
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS – (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si
intende “persona eletta o designata per rappresentare il lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. N. 81/2008, il rappresentante dei lavortaori per la sicurezza riceve una formazione adeguata e deve
essere coinvolto “preventivamente e tempestivamente” ogni qualvolta debba programmarsi o predisporsi qualunque scelta
concernente l’attività di prevenzione e protezione dei lavoratori, anche in relazione alla programmazione dell’attività aziendale di
formazione.
DIRITTI E DOVERI del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Adeguata formazione
- Accede ai luoghi di lavoro.
- E’ consultato in ordine all’elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi.
- E’ consultato sulla designazione di RSPP, ASPP e MC e sull’attività di prevenzione di incendi, primo soccorso ed evacuazione nei luoghi di lavoro.
- E’ consultato in merito all’organizzazione della formazione.
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei rischi e delle misure di prevenzione previste.
Coinvolgimento preventivo e tempestivo
Rappresentante lavoratori
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Medico Competente
Per medico competente – MC - (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende “medico in possesso di
uno dei titoli e requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dllo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti” di cui al D.Lgs. N. 81/2008.
Il Medico competente collabora con il datore di lavoro e, insieme al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, svolge un ruolo
essenziale nella valutazione dei rischi per la salute e l’igiene degli ambienti di lavoro e
nell’adozione di misure di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. N. 81/2008, nel caso in cui la legislazione vigente preveda la
sorveglianza sanitaria, egli si occupa di accertare l’idoneità del lavoratore con controlli preventivi
ed accertamenti periodici.
Collaborazione
Valutazione dei rischi
Lavoratore
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Lavoratore
Per lavoratore (art. 2 D.Lgs. 81/2008) si intende persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Il lavoratore è oggetto e soggetto di tutela
non è sostanziale il vincolo di subordinazione
il requisito sostanziale del lavoratore è che svolga la sua attività nell’ambito
dell’Organizzazione a qualsiasi titolo, anche gratuitamente.
Soggetto tutelato
Prestatore d’opera
Lavoratore
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Rischio, danno, prevenzione e protezione
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni.
Danno: qualsiasi alterazione transitoria o permanente, dell’organismo umano o di sue parti o funzioni.
Il danno può essere fisico o psichico.
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno.
Protezione: nel campo della sicurezza le misure di protezione servono a ridurre le conseguenze di un incidente (incendio, allagamento
crollo ecc..), nel momento in cui si verifica. Diversamente dalle misure di prevenzione che riducono le probabilità di un accadimento o di
un evento, esse non riducono le occasioni di incidente ma ne contengono esclusivamente le conseguenze limitando i danni a persone
o a cose.
Qual è la differenza tra pericolo e rischio?
Il pericolo è un modo di essere dannoso di una sostanza, di una macchina, di una situazione di lavoro, di un
modo di comportarsi. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un
lavoratore esposto.
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Organi di vigilanza
In merito agli aspetti prescrittivi relativi alla normativa che ha per oggetto la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, le sanzioni previste sono rivolte al soggetto “responsabile”
inteso come l’individuo a cui sono destinate. Quindi il concetto di “responsabilità” può essere
definito come “la posizione del soggetto che merita, a giudizio della legge, una sanzione”.
Il nostro ordinamento prevede tre tipi di sanzioni:
Sanzione amministrativa
Le sanzioni amministrative prendono
il nome di sanzioni amministrative o
1.
pecuniarie. Tali sanzioni hanno natura
meramente patrimoniale.
Sanzione civile
La principale sanzione civile in materia di
sicurezza del lavoro, è costituita dal risarcimento del danno. Tale sanzione è a contenuto patrimoniale e si applica solo su
domanda di parte.
Sanzione penale
La sanzione penale, detta anche “pena”
nella sua accezione generale, può avere
cinque declinazioni: ergastolo, reclusione,
multa, arresto e ammenda.
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Vigilanza – Apparato sanzionatorio
L’arresto e l’ammenda sono sanzioni (rispettivamente personale e partimoniale) previste in
caso di contravvenzioni, laddove i delitti possono essere definiti, come i reati qualificati più
gravi dall’ordinamento, mentre le contravvenzioni come i reati meno gravi.
Gli illeciti sono puniti con sanzioni penali o con sanzioni amministrative pecuniarie.
In sintesi, costituisce illecito penale, la mancata osservanza di una misura di prevenzione
e protezione (ad esempio dispositivo di protezione individuale (DSP), procedura, ecc…)
richiesta dalla normativa del settore.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 prevedono:
L’ammenda
L’arresto o l’ammenda
L’arresto
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Organi di vigilanza – AUSL
- Le Aziende USL svolgono direttamente l’attività di prevenzione, vigilanza e
controllo in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per quanto
riguarda l’attività di vigilanza e controllo svolgono tali funzioni con le
attribuzioni e i poteri che erano propri degli Ispettori del Lavoro (con
qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria), ma nell’ambito delle funzioni di
tipo preventivo a più ampio raggio, effettuano anche attività di promozione,
informazione, formazione e assistenza alle imprese.
- In ogni Azienda USL è istituito un Dipartimento di Prevenzione articolato in
Servizi che si occupano di tutti gli aspetti della prevenzione (Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Igiene e Sanità Pubblica, Igiene
Veterinaria, ecc.. )