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Pubblicato il 30-11-2016 alle 23:00
Volutary bis: le novità del decreto fiscale
Con la conversione in legge del DL 193/2016 è approvata in “via definitiva” la disposizione prevista in materia voluntary
disclosure; rispetto alla versione sua originaria, 3 sono le novità apportate:
la prima riguarda il quadro RW e gli aderenti alla “prima” disclosure; in particolare, per i contribuenti che hanno aderito
alla prima procedura di collaborazione e non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale connessi con il quadro
RW per i periodi d'imposta 2014 e 2015, è prevista la mancata applicazione delle sanzioni a condizione che detti
adempimenti siano eseguiti entro 60 giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016.
la seconda riguarda una duplice eccezione all’impossibilità di accesso alla voluntary bis da parte degli aderenti alla
“prima” disclosure; infatti, è stata prevista la possibilità, per coloro che hanno già aderito in precedenza alla voluntary
“internazionale”, di presentare la voluntary “nazionale”.
Specularmente, coloro che hanno già presentato istanza di adesione alla procedura di voluntary “internazionale” potranno ora
aderire alla voluntary “nazionale”.
una ultima novità riguarda l'introduzione di una “presunzione”, salvo prova contraria, che contanti e valori al portatore
derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e quindi da tassare)
nell'anno 2015 e nei 4 anni precedenti; in sostanza una presunzione di imponibilità integrale per i contanti negli anni
oggetto di regolarizzazione.
Aspetti generali
Come noto, la “collaborazione volontaria” ( cd voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che
detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente
all’Amministrazione la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Sul piano operativo, la “nuova” disclosure impone al contribuente i seguenti adempimenti:
presentazione della relativa istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2017.
La presentazione dell’istanza ha il pregio di “bloccare” l’insorgenza di cause ostative.
versamento delle imposte dovute in unica rata o, al massimo, in 3 rate, su richiesta del contribuente; il mancato
pagamento anche di una sola rata determina l’inefficacia della procedura e, quindi, il venir meno degli effetti premiali
inoltro della documentazione “integrativa” entro il 30/09/2017.
Rispetto alla sua versione “originaria” (che prevedeva l’accessibilità alla disclosure solo a coloro i quali non avessero già
usufruito di una precedente procedura nel 2015), in sede di conversione, viene data la possibilità di aderire alla nuova
sanatoria anche ai contribuenti che:
hanno aderito alla precedente “voluntary internazionale” ed ora intendono far emergere gli investimenti e redditi di fonte
nazionale non dichiarati (“voluntary nazionale”)
hanno aderito alla precedente “voluntary nazionale” ed ora intendono far emergere le attività e gli investimenti detenuti
all'estero (“voluntary internazionale”)
Quadro RW e prima voluntary
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Una importante novità introdotta in sede di conversione ha riguardato il quadro RW e gli aderenti alla “prima” voluntary; in
particolare, per i contribuenti che hanno aderito alla prima procedura di collaborazione e non ha adempiuto agli obblighi di
monitoraggio fiscale connessi con il quadro RW per i periodi d'imposta 2014 e 2015, è prevista la mancata applicazione delle
sanzioni a condizione che detti adempimenti siano eseguiti entro 60 giorni data di entrata in vigore della legge di conversione
dello stesso DL 193/2016.
Esonero quadro RW 2017
Altra novità è rappresentata dalla possibilità di beneficiare dell’esonero dalla presentazione del quadro RW per le attività
oggetto di collaborazione volontaria. L’esonero, in particolare:
riguarda il periodo “2016” e la frazione d’anno antecedente la data di presentazione dell’istanza
si verifica in presenza dei seguenti presupposti:
gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria sono suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni d’investimento “non conformi” alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale
regionale e comunale
l’indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano riportate nella
relazione di accompagnamento.
In tal caso, gli interessati provvedono “spontaneamente” al versamento in unica soluzione, entro il 30/09/2017, di quanto
dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni ridotte (art.13, Dlgs 472/97), per il 2016 e per la frazione d’anno antecedente la
data di presentazione dell'istanza.
Le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni
altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con un provvedimento delle Entrate entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della Legge di conversione.
Contanti e valori al portatore
Il DL 193/2016 prevede una procedura “rafforzata” nel caso cui la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori
al portatore. Per questa tipologia di regolarizzazione, i contribuenti:
a)rilasciano “unitamente” alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva
da condotte costituenti reati diversi da quelli tributari previsti dalla voluntary disclosure. Pertanto, chiunque fraudolentemente si
dovesse avvalere della procedura in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante
provenienti da reati diversi da quelli tributari coperti, è punito con la reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni, ferma restando la
possibilità di applicare i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento e
possesso ingiustificato di valori.
b)provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di
eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un
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rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.
Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano
fermi gli obblighi prescritti per la prevenzione del riciclaggio (DLgs 231/2007). A tal fine, in occasione degli adempimenti
previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e
valori al portatore oggetto della procedura.
Presunzione
In sede di conversione è stata introdotta la “presunzione” per la quale, salvo prova contraria, i contanti ed i valori al portatore
derivano da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale commesse (e, quindi, da tassare) nel 2015 e
nei 4 anni precedenti.
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