© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European

Transcript

© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European
Conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi del 18 ottobre 2007
Philippe Derouin contro Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales de Paris - Région parisienne (Urssaf de Paris - Région parisienne)
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris - Francia
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratori autonomi che
risiedono ed esercitano un’attività in Francia - Contributo sociale generalizzato - Contributo per il
ripianamento del debito sociale - Presa in considerazione di redditi percepiti in un altro Stato membro
e ivi soggetti a tassazione conformemente a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione
Causa C-103/06
raccolta della giurisprudenza 2008 pagina I-01853
I–
Introduzione
1.
Nel presente procedimento si chiede alla Corte un’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14
giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e
aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (2), come modificato dal regolamento
(CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (3) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71») (4), e dei rapporti
che intercorrono tra tale regolamento e le disposizioni di una convenzione in materia fiscale, in questo caso
conclusa tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, diretta a prevenire la
doppia imposizione dei redditi realizzati da un lavoratore autonomo che, nella fattispecie, risiede in Francia ed è
ivi iscritto ad un sistema previdenziale, ma esercita contemporaneamente attività professionali non subordinate
in entrambi gli Stati membri.
2.
Più precisamente, si tratta di stabilire se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 debbano essere
interpretate nel senso che ostano a che uno Stato membro, nel caso di specie la Repubblica francese, rinunzi, in
applicazione della suddetta convenzione, a percepire su una parte dei redditi professionali di un lavoratore
autonomo contributi che, secondo la giurisprudenza della Corte, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del
regolamento.
II – Ambito normativo
A – La normativa comunitaria
3.
Ai sensi del suo art. 2, n. 1, il regolamento n. 1408/71 «si applica ai lavoratori subordinati o autonomi [e
agli studenti] che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno
degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro
familiari e superstiti».
4.
L’art. 13, n. 1, del detto regolamento dispone che «le persone per cui è applicabile [tale] regolamento
sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale
legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo».
5.
A tenore dell’art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, con riserva dei successivi artt. 14–17, la
persona che esercita un’attività autonoma sul territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale
Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.
6.
Conformemente all’art. 14 bis del detto regolamento, «[l]a norma enunciata all’articolo 13, paragrafo 2,
lett. b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità:
(…)
2) La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel
territorio di tale Stato membro.
(…)».
7.
Ai termini dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, «[l]a persona di cui (...) all’articolo 14
bis, paragrafi 2, 3 e 4 (...), è considerata, ai fini dell’applicazione della legislazione determinata conformemente a
tali disposizioni, come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato
membro in questione».
B – La normativa nazionale e la convenzione diretta a evitare la doppia imposizione stipulata tra la
Repubblica francese e il Regno Unito
8.
Il contributo sociale generalizzato (in prosieguo: il «CSG») è stato istituito dalla legge finanziaria n. 90–
1168 del 29 dicembre 1990 (5), le cui disposizioni pertinenti sono state inserite negli artt. L. 136–1 e seguenti
del code de la sécurité sociale [codice della previdenza sociale].
9.
Ai sensi dell’art. L. 136–1 del codice della previdenza sociale il CSG è prelevato sui redditi da lavoro e
sostitutivi delle persone fisiche fiscalmente domiciliate in Francia e che, al contempo, siano a carico, a qualunque
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
titolo, di un regime obbligatorio di assicurazione malattia francese. Anche i redditi professionali dei lavoratori
autonomi sono assoggettati al CSG. Conformemente all’art. L. 136–5 del codice di previdenza sociale, il CSG sui
redditi da attività lavorativa è riscosso dagli enti incaricati dell’esazione dei contributi per il regime generale di
previdenza sociale secondo le regole e con le garanzie e le sanzioni applicabili al prelievo dei contributi alla
fiscalità generale per la medesima categoria di redditi. In applicazione dell’art. L. 136–8 del codice di previdenza
sociale, il CSG è prelevato sui redditi elencati all’art. L. 136–1 del codice medesimo nella misura del 7,5%
dell’imponibile lordo (6). Il gettito del CSG applicato ai redditi da lavoro e sostitutivi è versato, secondo la
ripartizione stabilita dall’art. L. 136–8–IV del codice di previdenza sociale, alla Cassa nazionale prestazioni
familiari, al Fondo di solidarietà vecchiaia (7), ai regimi obbligatori di assicurazione malattia nonché, dal 1° luglio
2004, alla Cassa nazionale di solidarietà per l’autonomia (8).
10.
Il contributo per il ripianamento del debito sociale (in prosieguo: il «CRDS») è stato istituito dall’art. 14–I
del decreto legislativo n. 96-50 del 24 gennaio 1996, relativo al ripianamento del debito sociale (9). Il CRDS è
prelevato sui redditi e alle condizioni di cui agli artt. da L. 136–2 a L. 136–4 e L. 136–8–III del codice di
previdenza sociale. L’aliquota è stata fissata allo 0,5% dei redditi imponibili percepiti dal 1° febbraio 1996 al 31
gennaio 2009. Ai sensi dell’art. 15–III–1 del decreto 96-50, sono parimenti soggetti al CRDS i redditi da lavoro e
sostitutivi provenienti da fonte estera che sono tassabili in Francia, nel rispetto delle convenzioni fiscali dirette ad
evitare le doppie imposizioni. Ai termini di tale decreto il gettito del CRDS è destinato alla Cassa per il
ripianamento del debito sociale (CADES), ente pubblico nazionale a carattere amministrativo.
11.
Il 22 maggio 1968 la Repubblica francese e il Regno Unito hanno firmato una convenzione diretta ad
evitare la doppia imposizione e a prevenire l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi (in prosieguo: la
«convenzione sulla doppia imposizione»), entrata in vigore il 29 ottobre 1969 (10).
12.
Conformemente al suo art. 1, n. 1, le imposte che rientrano nell’ambito di applicazione della convenzione
sulla doppia imposizione sono, quanto alla Repubblica francese, l’imposta sul reddito delle persone fisiche,
l’imposta sulle società e tutte le ritenute alla fonte, le trattenute e gli acconti calcolati sulle stesse. Il n. 2 del
medesimo articolo precisa che la convenzione «si applicherà altresì ad ogni imposta futura di natura identica o
analoga che ciascuno degli Stati contraenti o il governo di uno dei territori cui la (…) convenzione sarà stata
estesa (...) aggiungerà o sostituirà alle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si
comunicheranno reciprocamente le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali».
13.
Ai sensi dell’art. 14, n. 1, della convenzione sulla doppia imposizione, i redditi che un residente in uno
Stato contraente trae da attività autonome sono imponibili solo in tale Stato, a meno che egli non disponga
abitualmente nell’altro Stato contraente di una sede fissa per l’esercizio di tali attività. In tal caso, i redditi sono
imponibili nell’altro Stato, ma solo nei limiti in cui siano imputabili al detto stabilimento. Il n. 2 del medesimo
articolo definisce «attività autonome» tutte le attività, diverse dalle attività commerciali, industriali o agricole,
esercitate da una persona che ne percepisce i proventi e ne sopporta le perdite.
14.
Dagli atti di causa emerge che la convenzione sulla doppia imposizione verrà sostituita, a far data dalla
relativa ratifica, dalla convenzione contro la doppia imposizione e l’evasione delle imposte sui redditi e sui capital
gains sottoscritta il 28 gennaio 2004 dalla Repubblica francese e dal Regno Unito. Quest’ultima convenzione
dichiara espressamente di trovare applicazione al CSG e al CRDS.
III – Causa principale e questione pregiudiziale
15.
Il sig. Derouin risiede in Francia, dove esercita privatamente la professione di avvocato, ed è al contempo
socio della partnership (paragonabile a una società in partecipazione) di diritto inglese Linklaters (in prosieguo: la
«Linklaters»). La Linklaters ha la sede principale nel Regno Unito, ma ha uffici anche in altri Stati membri fra cui
la Francia.
16.
Il sig. Derouin è iscritto all’albo come avvocato presso la Cour d’appel di Parigi e, contemporaneamente,
quale registered foreign lawyer, presso la Supreme Court of England and Wales (Regno Unito). Egli presta la sua
attività di avvocato presso l’ufficio di Parigi della Linklaters e la sua remunerazione consiste in una quota degli
utili realizzati da quest’ultima.
17.
Il sig. Derouin è assoggettato ad imposta in Francia, essendo domiciliato fiscalmente in tale Stato,
nonché in ciascuno Stato membro in cui la Linklaters ha sede per la quota di utili realizzati da ogni singolo
stabilimento della stessa.
18.
Il sig. Derouin è iscritto a un regime obbligatorio di assicurazione malattia in Francia ed è iscritto all’Union
pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris – Région parisienne
(Unione per la riscossione dei contributi di previdenza sociale e degli assegni familiari di Parigi –Regione di Parigi;
in prosieguo: l’«Urssaf») come lavoratore autonomo.
19.
A partire dal 2000, l’Urssaf ha calcolato i contributi per assegni familiari nonché il CSG e il CRDS dovuti
dal sig. Derouin sui redditi derivanti dall’attività professionale da lui prestata in seno alla Linklaters in Francia
nonché sulla quota degli utili realizzati da quest’ultima nel Regno Unito.
20.
Il sig. Derouin ha pagato i contributi per assegni familiari calcolati sulla totalità dei suoi redditi
professionali (inclusi quelli provenienti dal Regno Unito), ma contesta il pagamento del CSG e del CRDS calcolati
sui redditi percepiti nel Regno Unito in quanto i detti oneri non sarebbero contributi previdenziali, bensì imposte.
A suo avviso, infatti, poiché i redditi percepiti nel Regno Unito sono tassati in tale Stato membro in applicazione
della convenzione sulla doppia imposizione, solo i redditi fiscalmente imponibili in Francia potrebbero essere
assoggettati al CSG e al CRDS.
21.
L’Urssaf sostiene, al contrario, che si tratta di contributi previdenziali, che rientrano nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1408/71 e devono pertanto essere calcolati sulla totalità dei redditi del
sig. Derouin, non importa se percepiti in Gran Bretagna oppure in Francia.
22.
Con decisione 12 aprile 2005 il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (Tribunale per le cause in
materia previdenziale di Parigi) ha chiesto alla Cour de cassation un parere sulla questione se il CSG e il CRDS
debbano essere considerati imposte ai sensi della convenzione sulla doppia imposizione.
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
23.
La Cour de cassation ha dichiarato che «[s]tabilire se il regolamento [n. 1408/71] debba essere
interpretato nel senso che osta a che una convenzione, come la convenzione [sulla doppia imposizione], preveda
che i redditi percepiti nel Regno Unito da lavoratori residenti in Francia ed iscritti ad un regime previdenziale
francese siano esclusi dalla base di calcolo del [CSG] e del [CRDS] applicati in Francia, è compito della Corte di
giustizia delle Comunità europee (…)».
24.
Il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, ritenendo la natura giuridica del CSG e del CRDS
determinante per la risoluzione della controversia e considerando necessario accertare se l’applicazione delle
disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione al CSG e al CRDS contrasti con le norme comunitarie, ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento [n. 1408/71] debba essere interpretato nel senso che osta a che una convenzione, come la
convenzione [sulla doppia imposizione], preveda che i redditi percepiti nel Regno Unito da lavoratori residenti in
Francia ed iscritti ad un regime previdenziale francese siano esclusi dalla base di calcolo del [CSG] e del [CRDS]
applicati in Francia».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
25.
Il sig. Derouin, l’Urssaf, il governo francese, il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità
europee hanno presentato osservazioni scritte, conformemente all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
Essi sono anche stati ascoltati all’udienza, che si è tenuta il 7 marzo 2007.
V–
Analisi
A – Osservazioni preliminari
26.
Il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema di coordinamento dei regimi previdenziali degli Stati
membri e contiene una serie di disposizioni che determinano, per ciascun caso di specie, la legislazione nazionale
in materia di previdenza sociale applicabile. Tali disposizioni sono volte ad assicurare che una persona che abbia
esercitato il proprio diritto alla libera circolazione sia soggetta, in via di principio, alla legislazione di un solo Stato
membro (cosiddetto principio di «unicità della legislazione applicabile») (11) e che, di conseguenza, essa sia
tenuta al pagamento dei contributi previdenziali soltanto in tale Stato. Il sistema di risoluzione dei conflitti di
leggi in materia previdenziale, introdotto dal regolamento n. 1408/71, mira coerentemente ad evitare, in
particolare, che un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione sia esposto,
relativamente al medesimo reddito, a una doppia imposizione (12).
27.
Gli obiettivi delle convenzioni bilaterali sulla doppia imposizione dei redditi da attività professionali non
sono distanti da quelli perseguiti dal regolamento n. 1408/71 per quanto riguarda i contributi previdenziali.
Infatti, mentre le prime sono volte a consentire agli Stati membri contraenti, in mancanza di pertinenti misure di
unificazione o di armonizzazione a livello comunitario, di ripartire tra loro le competenze fiscali in modo tale da
evitare o da attenuare la doppia imposizione degli stessi redditi realizzati nell’uno o nell’altro Stato (13), il
secondo vieta, in via di principio, l’assoggettamento delle persone che rientrano nella sua sfera di applicazione
alla doppia imposizione che, relativamente a uno stesso reddito, deriverebbe dall’applicazione simultanea di due
legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale (14).
28.
Si potrebbe pertanto avanzare che le norme sulla risoluzione dei conflitti di leggi definite nell’ambito dei
due summenzionati tipi di strumento, quello internazionale e quello comunitario, si applicano ciascuna alla
materia considerata senza che, a priori, esista un rapporto tra di esse e, a fortiori, un conflitto.
29.
La situazione è tuttavia resa più complessa dalla «progressiva fiscalizzazione della previdenza sociale»,
come la chiamano alcuni (15), pratica o fenomeno che consiste essenzialmente nel finanziamento dei regimi
previdenziali nazionali attraverso prelievi che presentano, almeno nell’ordinamento nazionale, le caratteristiche di
imposte, ma che per il diritto comunitario possono ricadere nell’ambito di applicazione del regolamento
n. 1408/71. Come esporrò nel corso delle presenti conclusioni, in tale ipotesi, che è precisamente quella di
specie, si pone il problema dell’articolazione del regolamento n. 1408/71 con le convenzioni sulla doppia
imposizione.
30.
Non è certo la prima volta che la Corte è investita di una controversia vertente sulla natura, fiscale o
previdenziale, del CSG e/o del CRDS.
31.
Tuttavia, come già nelle cause all’origine delle citate sentenze Commissione/Francia, in cui la Corte ha
considerato che la qualificazione come imposta secondo il diritto interno non escludeva che i due prelievi
contestati potessero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 in quanto erano destinati
specificamente e direttamente al finanziamento del regime previdenziale in Francia e presentavano, quindi, un
rapporto diretto e sufficientemente rilevante con le leggi che disciplinano i settori di previdenza sociale elencati
all’art. 4 del detto regolamento (16), non ritengo, contrariamente a quanto suggerisce la motivazione
dell’ordinanza di rinvio, che nella fattispecie la Corte debba definire la natura di tali prelievi.
32.
Nella specie è sufficiente rilevare, infatti, come il governo francese ha peraltro ammesso all’udienza, che
nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte nell’ambito di questo procedimento ha
seriamente messo in dubbio, a seguito delle sentenze Commissione/Francia summenzionate nonché, con
riferimento al CSG, della sentenza – più recente e leggermente ambigua – Perez Naranjo (17), che il CSG ed il
CRDS rientrino nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71. Ad ogni modo,
quand’anche, come il sig. Derouin ha provato a far valere dinanzi alla Corte, a partire dal 2002 il CRDS non
rispondesse più ai requisiti indicati nelle citate sentenze Commissione/Francia, spetterebbe al giudice del rinvio
esaminare se le eventuali modifiche riguardo a tale prelievo introdotte dalla legislazione francese possano
comportare che il CRDS non sia più destinato specificamente e direttamente al finanziamento del regime
previdenziale francese ma, al contrario, alla fiscalità generale, sfuggendo in tal modo all’ambito di applicazione
del regolamento n. 1408/71. Ben inteso, se fosse questo il caso, e nei limiti in cui il CRDS rientri nell’ambito di
applicazione della convenzione sulla doppia imposizione, la questione pregiudiziale cadrebbe in parte nel vuoto.
Tuttavia, la premessa sulla quale poggia la questione pregiudiziale è che il CRDS, come il CSG, rientra nell’ambito
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71. È dunque da tale premessa che dobbiamo partire per
sviluppare la nostra analisi.
33.
D’altra parte, occorre precisare che alla Corte non viene chiesto – e con ragione – di interpretare la
convenzione sulla doppia imposizione e, in particolare, di accertare se il CSG e il CRDS rientrino nell’ambito di
applicazione di quest’ultima. La Corte, infatti, è competente soltanto ad interpretare il diritto comunitario, anche
se, per fornire un’interpretazione di tale diritto che sia utile al giudice nazionale, essa può tener eventualmente
conto delle disposizioni di una convenzione sulla doppia imposizione che il giudice del rinvio consideri parte
integrante del contesto normativo applicabile alla causa principale (18). Nel caso presente, per dare un effetto
utile alla questione sollevata dal giudice a quo, dobbiamo muovere dall’assunto che il CSG e il CRDS rientrano
nell’ambito di applicazione della convenzione sulla doppia imposizione, conformemente al suo art. 1, n. 2.
34.
Inoltre, diversamente dalle cause all’origine delle citate sentenze Commissione/Francia, il caso di specie
non riguarda l’applicazione cumulativa della legislazione previdenziale dello Stato membro di residenza e dello
Stato membro di occupazione dei lavoratori, vietata dagli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71,
giacché, come ha rilevato il giudice del rinvio, è pacifico che il sig. Derouin, quale lavoratore autonomo residente
in Francia ed ivi iscritto ad un regime previdenziale, è soggetto alla legislazione francese in materia di previdenza
sociale e che, come ha confermato all’udienza il governo del Regno Unito, quest’ultimo paese non preleva alcun
contributo previdenziale sui redditi provenienti al ricorrente dall’attività esercitata nel suo territorio.
35.
Come hanno opportunamente osservato il governo francese e quello del Regno Unito, il giudice del rinvio
non ha indicato con chiarezza le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ai sensi delle quali il sig. Derouin
rientrerebbe nell’ambito di applicazione ratione personae di quest’ultimo. Il giudice a quo cita, da una parte,
l’art. 13, n. 2, lett. b), che, nell’ambito del principio di unicità della legislazione applicabile, prevede che la
persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro sia soggetta alla legislazione di tale
Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro e, dall’altra, l’art. 14 bis, n. 2, che, in deroga
all’art. 13, n. 2, lett. b), dispone che la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o
più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza qualora eserciti parte della sua
attività nel territorio di tale Stato.
36.
L’esitazione del giudice del rinvio dipende forse dal fatto che il sig. Derouin percepisce redditi nel Regno
Unito a titolo della sua partecipazione nella Linklaters, mentre esercita concretamente la propria attività
professionale autonoma in Francia, ove risiede. Può dipendere però anche dalla circostanza che il sig. Derouin
asserisce di svolgere la propria attività professionale unicamente in Francia, sembrando così escludere
l’applicabilità delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 per mancato esercizio del diritto alla libera
circolazione, nella specie del diritto di stabilimento. All’udienza, anche il governo francese si è interrogato
sull’applicabilità del regolamento n. 1408/71 nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che il sig. Derouin
svolga la propria attività professionale soltanto in Francia, percependo meramente redditi nel Regno Unito,
situazione, questa, che lo priverebbe dello status di lavoratore migrante autonomo. Secondo il detto governo, in
tal caso non si porrebbe più il problema della compatibilità della convenzione sulla doppia imposizione con il
regolamento n. 1408/71.
37.
Beninteso, nel contesto di un procedimento ex art. 234 CE, non compete alla Corte né accertare i fatti, né
applicare le norme del diritto comunitario ad una situazione concreta e neppure esaminare la compatibilità del
diritto interno o di una convenzione sulla doppia imposizione con il diritto comunitario. Tuttavia, nel caso in cui il
giudice del rinvio confermasse l’ipotesi di fatto prospettata dal sig. Derouin e dal governo francese,
l’interpretazione del diritto comunitario offerta dalla Corte in risposta alla questione pregiudiziale resterebbe
certamente senza effetto utile.
38.
Tale rischio mi sembra tuttavia limitato per due ragioni sostanziali. La prima è che nell’ordinanza di rinvio
il giudice ha già stabilito che al sig. Derouin si applica ratione personae il regolamento n. 1408/71, e la Corte non
può rimettere in discussione tale valutazione. La seconda ragione è che – come risulta dagli atti di causa – il
sig. Derouin intende avvalersi dell’art. 14, n. 1, della convenzione sulla doppia imposizione che prevede, in
sostanza, l’applicazione della legislazione fiscale del Regno Unito allorché una persona residente in Francia
dispone abitualmente di una sede fissa nel primo Stato contraente per esercitarvi le proprie attività autonome. È
pertanto difficile immaginare che il sig. Derouin non svolga un’attività professionale autonoma anche nel Regno
Unito, Stato in cui, lo ricordo, egli è iscritto presso la Supreme Court of England and Wales in qualità di
registered foreign lawyer. Di conseguenza, mi sembra lungi dall’essere esclusa l’applicabilità dell’art. 14 bis, n. 2,
del regolamento n. 1408/71 ad una situazione come quella del sig. Derouin ed è pertanto anche da questo
assunto che dobbiamo muovere per risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio.
39.
La discussione tra le parti del presente procedimento verte, in fondo, su tutt’altro. Si tratta
sostanzialmente di stabilire se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretate nel senso
che ostano a che uno Stato membro, competente in forza del regolamento medesimo ad applicare contributi
quali il CSG e il CRDS sui redditi percepiti da un lavoratore autonomo ivi iscritto ad un regime previdenziale,
compresa la quota degli utili conseguiti dal detto lavoratore in un altro Stato membro e soggetti ad imposizione
in tale Stato (19), rinunzi al prelievo su questi ultimi redditi perché rientrano fra quelli che la convenzione sulla
doppia imposizione conclusa tra i due Stati membri interessati esenta.
40.
Altrimenti detto, il punto è stabilire se il regolamento n. 1408/71 imponga allo Stato membro competente
d’includere nella base di calcolo di contributi come il CSG e il CRDS i redditi derivanti dall’attività professionale
non subordinata svolta in un altro Stato membro da un lavoratore autonomo iscritto ad un regime previdenziale
nel primo Stato.
B – Sull’obbligo di includere nella base per il calcolo di contributi quali il CSG e il CRDS tutti i redditi
professionali percepiti da un lavoratore autonomo (art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento
n. 1408/71)
41.
Per rispondere al quesito formulato nel precedente paragrafo occorre anzitutto ricordare che il sistema
istituito dal regolamento n. 1408/71 è unicamente un sistema di coordinamento che disciplina, in particolare, in
conformità al suo titolo II (che comprende gli artt. 13 e 14), la determinazione della o delle normative applicabili
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
ai lavoratori subordinati e autonomi che esercitano, in circostanze diverse, il loro diritto alla libera
circolazione (20). La Corte ha precisato che, in mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta allo
Stato membro interessato determinare i presupposti del diritto o dell’obbligo di affiliazione a un regime
previdenziale, l’importo dei contributi richiesti agli iscritti e i redditi da prendere in considerazione per il computo
degli stessi (21).
42.
È in applicazione di tale giurisprudenza che la Corte ha respinto, nella citata sentenza Nikula, il principio
secondo cui uno Stato membro non potrebbe imporre contributi previdenziali su pensioni erogate da altri Stati
membri (22). Infatti, nel caso in cui un ente di uno Stato membro versi una pensione a una persona residente
nel suo territorio e un ente del medesimo Stato garantisca la copertura delle spese per l’assicurazione malattia di
tale persona, nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 vieta al detto Stato di calcolare l’importo dei
contributi previdenziali a carico dell’interessato sul suo reddito complessivo, indipendentemente dalla circostanza
che questo provenga da pensioni corrisposte dallo Stato membro di residenza o da altri Stati membri (23).
L’importante – ha ricordato a titolo generale la Corte – è che, nell’esercizio di tale competenza, lo Stato membro
interessato osservi il diritto comunitario (24), osservanza che in quel caso implicava che il sistema istituito dallo
Stato membro di residenza tenesse conto dei contributi per assicurazione malattia già versati dai titolari di
pensioni durante il loro periodo di attività in un altro Stato membro (25).
43.
Ora, ciò che le disposizioni del regolamento n. 1408/71 non vietavano nel caso sopra esposto, deve
essere considerato, al contrario, un preciso obbligo a carico dello Stato membro di residenza, nel senso che
quest’ultimo sarà tenuto a calcolare contributi quali il CSG e il CRDS sul reddito complessivo di un lavoratore
autonomo come il sig. Derouin?
44.
Il sig. Derouin e il governo francese propongono di rispondere a tale domanda in senso negativo. Essi
ritengono, in sostanza, che l’esenzione dal pagamento del CSG e del CRDS di cui beneficerebbe il sig. Derouin in
conformità della convenzione sulla doppia imposizione non rimetterebbe in causa i principi del regolamento
n. 1408/71, fra cui il principio dell’unicità della legislazione applicabile, giacché il sig. Derouin rimane soggetto
alla normativa previdenziale francese e continua a fruire di tutte le prestazioni da essa previste.
45.
Per contro, riferendosi in particolare alla sentenza Allard (26), l’Urssaf e la Commissione sono dell’avviso
che il regolamento n. 1408/71 osti a che uno Stato membro rinunzi a prelevare contributi che rientrano nel suo
ambito di applicazione. Il governo del Regno Unito, che nelle osservazioni scritte aveva svolto le stesse
considerazioni del sig. Derouin e del governo francese, all’udienza ha accolto la tesi della Commissione
affermando, in particolare, che nell’esercizio della loro competenza fiscale gli Stati membri devono rispettare il
diritto comunitario.
46.
Si deve ricordare che, ai termini dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, «[l]a persona di
cui all’articolo (...) 14 bis, paragraf[o] 2 (...), è considerata, ai fini dell’applicazione della legislazione determinata
conformemente a [tale] disposizion[e], come se esercitasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali
nel territorio dello Stato membro in questione» (27).
47.
Come hanno giustamente precisato gli avvocati generali Jacobs e Ruiz-Jarabo Colomer,
l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone di determinare la base di calcolo dei contributi al
regime previdenziale dello Stato membro la cui legislazione è applicabile sulla base del reddito complessivo
percepito dal lavoratore in tutti gli Stati membri interessati (28).
48.
La Corte ha confermato tale valutazione nella citata sentenza Allard. In quella causa il sig. Allard,
residente in Belgio e percettore di redditi derivanti da attività professionali non subordinate esercitate in tale
Stato membro nonché in Francia, contestava la possibilità per il Regno del Belgio di calcolare un prelievo detto
«contributo di moderazione», destinato al regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori
autonomi, sulla totalità dei detti redditi, senza che tale contributo desse diritto a prestazioni in contropartita (29).
49.
Adita dal giudice belga, la Corte doveva sostanzialmente stabilire se gli artt. 13 e seguenti del
regolamento n. 1408/71 ostassero al prelievo di un contributo, come il contributo di moderazione, calcolato sulla
base dei redditi complessivi realizzati da un lavoratore autonomo esercitando attività professionali non
subordinate nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro.
50.
Dopo aver ricordato che i fatti della causa ben rientravano nell’ambito di applicazione materiale e
personale del regolamento n. 1408/71 e, in particolare, che in forza dell’art. 14 bis, n. 2, di tale regolamento il
sig. Allard era soggetto alla legislazione belga in materia di previdenza sociale (30), la Corte ha dichiarato, alla
luce dell’art. 14 quinquies, n. 1, del detto regolamento, che «una persona che si trovi nella situazione descritta
nella decisione di rinvio e che svolga nel contempo attività lavorative autonome in Belgio e in Francia deve essere
soggetta, per quest’ultima attività, alla corrispondente normativa belga come se svolgesse detta attività
lavorativa autonoma in Belgio» (31). Di conseguenza, a suo giudizio, un contributo come quello di moderazione
dovuto in Belgio dal sig. Allard «deve essere calcolato tenendo conto dei redditi percepiti in Francia» (32). La
Corte ha quindi concluso che «ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 un contributo quale il
contributo di moderazione va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio
di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile», ancorché il
versamento di tale contributo non dia diritto ad alcuna prestazione in contropartita (33).
51.
Mi sembra piuttosto curioso che nella motivazione della suddetta sentenza la Corte non abbia ricordato la
parte dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 – a mio parere fondamentale – secondo cui è «ai
fini dell’applicazione della legislazione determinata» che le attività autonome esercitate in un altro Stato membro
sono assimilate a quelle esercitate nello Stato membro competente a prelevare i contributi previdenziali ai sensi
del regolamento (34). Tale riferimento avrebbe permesso una migliore articolazione tra i punti da 21 a 23 della
motivazione della suddetta sentenza, mettendo in piena evidenza che l’art. 14 quinquies, n. 1, garantisce al
lavoratore autonomo, in particolare, che i contributi previdenziali siano calcolati in conformità con la legislazione
determinata ex art. 14 bis, n. 2, dello stesso regolamento.
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
52.
In ogni caso, come ha indicato la Commissione, proprio dall’interpretazione dell’art. 14 quinquies, n. 1,
del regolamento n. 1408/71 offerta nella citata sentenza Allard si deduce che lo Stato membro che ha emanato
la legislazione previdenziale applicabile ai sensi dell’art. 14 bis, n. 2, del detto regolamento deve calcolare i
contributi rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento sul reddito complessivo che un lavoratore
autonomo abbia realizzato esercitando attività professionali non subordinate in quello stesso Stato e in un altro
Stato membro (35).
53.
Si aggiunga inoltre che, nel caso di specie, né il sig. Derouin né il governo francese lamentano,
diversamente che per il CSG e il CRDS, che gli assegni familiari a carico del sig. Derouin siano, com’è giusto,
calcolati su tutti i redditi percepiti da quest’ultimo per l’esercizio di attività autonome in Francia e nel Regno
Unito. Per il diritto comunitario – e, pertanto, a prescindere dalla qualificazione che ne dà il diritto francese – la
base di calcolo del CSG e del CRDS, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71,
dev’essere determinata sulla totalità dei redditi del sig. Derouin, conformemente all’art. 14 quinquies, n. 1, del
detto regolamento.
54.
L’obbligo derivante dall’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 può essere spiegato dalla
preoccupazione di assicurare, per quanto possibile, la parità di trattamento in materia previdenziale, da un lato,
tra i lavoratori migranti e, dall’altro, tra tutti i lavoratori attivi sul territorio di uno Stato membro.
55.
In primo luogo, per quanto riguarda la parità di trattamento tra i lavoratori migranti, nella citata sentenza
Hervein e a. la Corte ha precisato che l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, applicabile anche al
lavoratore che esercita contemporaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di
diversi Stati membri in forza dell’art. 14 quater, lett. a), del medesimo regolamento, intende evitare che il detto
lavoratore «veda sottratta una parte delle sue attività ad ogni legislazione previdenziale» (36).
56.
È vero che il contesto in cui si inserisce tale precisazione è diverso da quello del caso presente. Infatti,
nella sentenza Hervein e a. la Corte doveva pronunciarsi sulla validità della deroga al principio dell’unicità della
legislazione applicabile prevista dall’art. 14 quater, lett. b), e dall’allegato VII del regolamento n. 1408/71,
deroga che permette agli Stati membri menzionati nel suddetto allegato l’applicazione simultanea delle
legislazioni previdenziali dei due Stati membri nel cui territorio il lavoratore eserciti, contemporaneamente,
un’attività subordinata ed una autonoma. Solo dopo aver confermato la validità delle suddette disposizioni la
Corte ha fatto valere la preoccupazione del legislatore comunitario, resa esplicita nell’art. 14 quinquies, n. 1, del
regolamento n. 1408/71, di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori di cui all’art. 14 quater, lett. a), e
quelli di cui all’art. 14 quater, lett. b), per evitare che, mentre questi ultimi soggiacciono simultaneamente a due
legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale per ciascuna delle attività esercitate (37), i lavoratori
soggetti ad un’unica legislazione in virtù dell’art. 14 quater, lett. a), sfuggano, per una parte delle loro attività,
ad ogni legislazione previdenziale.
57.
Non credo, tuttavia, che l’interpretazione dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in
combinato disposto con l’art. 14 bis, n. 2, dello stesso regolamento, possa differire sostanzialmente da quella
offerta nella sentenza Hervein e a. Più precisamente, l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71
sembra sufficientemente chiaro nel senso che il legislatore comunitario non ha inteso conferire agli Stati membri
la possibilità di accordarsi su base bilaterale perché un lavoratore che eserciti le proprie attività professionali
autonome nei loro territori sottragga una parte delle sue attività all’applicazione di ogni legislazione
previdenziale.
58.
Ciononostante, dobbiamo convenire che non è questo il caso di specie. Infatti, la rinuncia della
Repubblica francese al prelievo del CSG e del CRDS sui redditi da attività autonome del sig. Derouin percepiti nel
Regno Unito non è una rinuncia a tutti gli oneri sociali dovuti in Francia sulle dette attività, né comporta,
pertanto, l’inapplicabilità di ogni legislazione previdenziale alle stesse, tanto è vero che, come ho ricordato al
paragrafo 53, il sig. Derouin continua, tra l’altro, a pagare contributi per gli assegni familiari, conformemente alla
legislazione previdenziale francese, sul reddito complessivo derivante dall’esercizio delle attività professionali
autonome che svolge in entrambi gli Stati membri.
59.
In secondo luogo, assoggettando ad un’unica legislazione in materia di previdenza sociale, per l’insieme
dei loro redditi, i lavoratori autonomi che esercitino un’attività professionale non subordinata in più Stati membri,
l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l’art. 14 bis, n. 2, dello stesso
regolamento, mira altresì a garantire la parità di trattamento tra tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno
Stato membro, senza penalizzare quanti tra essi esercitino il loro diritto alla libera circolazione (38).
60.
Va inoltre ricordato che l’obbligo di calcolare contributi che ricadono nell’ambito di applicazione del
regolamento n. 1408/71 sulla totalità dei redditi da attività autonome percepiti da un lavoratore nella situazione
prevista dall’art. 14 bis, n. 2, del detto regolamento è stato giudicato compatibile con l’art. 43 CE (39).
61.
Tuttavia, il sig. Derouin e il governo francese ritengono, in sostanza, che il regolamento n. 1408/71 non
osti a che uno Stato membro, la cui legislazione sia determinata conformemente a tale regolamento, conceda, in
virtù di obblighi convenzionali in materia fiscale introdotti nell’ordinamento interno, un trattamento più
favorevole al lavoratore che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione rispetto al lavoratore che esercita
l’insieme delle sue attività autonome in tale Stato membro.
62.
A prima vista, e senza voler invalidare l’argomento secondo cui in applicazione della convenzione sulla
doppia imposizione il sig. Derouin godrebbe di un trattamento più favorevole (almeno sotto il profilo della
disponibilità del reddito netto derivante dall’esercizio di attività professionali autonome) rispetto ad un lavoratore
autonomo che eserciti attività analoghe esclusivamente in Francia, tale analisi sembra convincente. Essa va
incontro, tuttavia, ad una serie di difficoltà, come illustrerò nel prosieguo.
C – Sugli ostacoli all’applicazione di una deroga di natura convenzionale all’obbligo sancito
dall’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71
63.
Come hanno giustamente rilevato il governo del Regno Unito e la Commissione, è giurisprudenza
costante che, nell’esercizio delle competenze loro attribuite, in particolare in materia di fiscalità diretta, gli Stati
membri sono tenuti a rispettare il diritto comunitario (40).
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
Come ho ricordato al paragrafo 27, riguardo alla prevenzione o all’eliminazione delle doppie imposizioni, in
mancanza di pertinenti misure di unificazione o di armonizzazione a livello comunitario, gli Stati membri restano
competenti a determinare i criteri di tassazione dei redditi al fine di eliminare, se del caso mediante convenzioni,
le doppie imposizioni. Come ho già avuto modo di osservare (41), l’attuale giurisprudenza della Corte distingue la
ripartizione della competenza tributaria fra gli Stati membri dall’esercizio del potere impositivo da parte degli
stessi, esercizio relativamente al quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alle norme comunitarie anche
quando il potere risulti da una previa ripartizione bilaterale o unilaterale della loro competenza tributaria (42).
64.
È quindi pacifico che, nell’esercizio del suo potere impositivo o, nella fattispecie, nella scelta del suo
governo di rinunziare ad applicare il CSG e il CRDS sui redditi da attività economiche di origine britannica del
sig. Derouin in conformità della convenzione sulla doppia imposizione, la Repubblica francese deve rispettare il
diritto comunitario.
65.
Al riguardo il sig. Derouin e il governo francese asseriscono che per «legislazione determinata»
l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 intende l’intera legislazione dello Stato membro
competente, ivi compresa, nella fattispecie, la convenzione sulla doppia imposizione recepita dall’ordinamento
francese. Di conseguenza, la Repubblica francese starebbe solo applicando la propria legislazione,
conformemente al meccanismo per la risoluzione dei conflitti di leggi in materia di previdenza sociale previsto
dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1408/71.
66.
Tale tesi non risulta convincente, poiché dimentica che il regolamento n. 1408/71 si riferisce solo alla
legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori subordinati e autonomi in seno alla Comunità europea che
versino in una determinata situazione transfrontaliera e non, invece, alla legislazione nazionale nel suo
complesso, in particolare al diritto nazionale del lavoro o alla normativa fiscale. Orbene, ai sensi
dell’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71, e come ha rilevato l’Urssaf, la legislazione previdenziale
individuata in conformità di tale disposizione deve determinare la base di calcolo dei contributi che rientrano
nell’ambito di applicazione del detto regolamento tenendo conto della totalità dei redditi da attività professionali
non subordinate di un lavoratore autonomo che si trovi nella situazione disciplinata dall’art. 14 bis, n. 2, del
regolamento.
67.
Anche accogliendo la tesi, peraltro giustamente difesa dalla Commissione, secondo cui esse rientrano
nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, le disposizioni della convenzione sulla doppia
imposizione comunque non sarebbero comprese nella nozione di «legislazione determinata» definita all’art. 14
quinquies, n. 1, del detto regolamento.
68.
A termini del suo art. 1, lett. j), infatti, il regolamento n. 1408/71 intende per «legislazione», ai fini della
propria applicazione, «per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra
misura di applicazione, esistenti o futur[i], concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 4,
paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis». Nella
definizione non sono comprese, invece, le convenzioni internazionali in materia previdenziale (43) e, a fortiori, le
disposizioni di altre convenzioni internazionali che possano eventualmente rientrare nell’ambito di applicazione
del regolamento n. 1408/71.
69.
Per contro, come hanno opportunamente osservato l’Urssaf e la Commissione, le convenzioni in materia
previdenziale concluse tra due o più Stati membri e le disposizioni di convenzioni estranee formalmente al settore
previdenziale, ma rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 sono specificamente previste
da tale regolamento, agli artt. 6–8.
70.
Come è noto, l’art. 6 del regolamento n. 1408/71 stabilisce il principio secondo cui il regolamento si
sostituisce a qualsiasi convenzione in materia di previdenza sociale che vincoli esclusivamente due Stati membri.
A mio parere, tale principio dovrebbe essere esteso alle disposizioni di tutte le convenzioni bilaterali che rientrino
nell’ambito di applicazione del regolamento. Diversamente, gli Stati membri potrebbero eludere la norma
sottraendo all’ambito di applicazione del detto art. 6, attraverso il semplice ricorso ad una procedura
tassonomica, disposizioni convenzionali che invece dovrebbero rientrarvi.
71.
La regola secondo cui il regolamento n. 1408/71 si sostituisce alle convenzioni bilaterali stipulate tra Stati
membri subisce tuttavia numerose eccezioni, fra le quali mi limiterò a menzionare quelle che risultano pertinenti
alla fattispecie.
72.
Anzitutto, occorre ricordare che, in base alle disposizioni del Trattato CE, la Corte ha limitato
l’applicazione della regola enunciata all’art. 6 del regolamento n. 1408/71 ai casi in cui i lavoratori interessati non
possano rivendicare un diritto acquisito al mantenimento delle disposizioni più favorevoli di una convenzione tra
due Stati membri stipulata prima dell’entrata in vigore del detto regolamento o dell’adesione di uno dei due Stati
alle Comunità, e sempre che i lavoratori abbiano esercitato il proprio diritto alla libera circolazione all’una o
all’altra data (44).
73.
Al contrario, il principio enunciato all’art. 6 del regolamento n. 1408/71 è inderogabile e rimane conforme
alle disposizioni del Trattato quando i lavoratori hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione dopo
l’entrata in vigore del regolamento, cioè in un momento in cui la convenzione bilaterale in materia di previdenza
sociale era già stata sostituita dal regolamento, anche se l’applicazione di tale convenzione sarebbe stata più
favorevole agli assicurati (45).
74.
Stante questa demarcazione temporale, che non mi sembra vada rimessa in discussione, il sig. Derouin
non potrebbe invocare le disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione che rientrano nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1408/71, poiché è pacifico che egli ha esercitato il proprio diritto di stabilimento
dopo l’entrata in vigore del regolamento, tanto è vero che, come è stato precisato all’udienza, i contributi
richiestigli dall’URSSAF nella causa principale riguardano periodi compresi tra il 2000 e il 2005.
75.
Inoltre, come ha osservato la Commissione all’udienza, al caso presente potrebbe trovare applicazione
l’art. 8 del regolamento n. 1408/71, il cui primo paragrafo, come sappiamo, ammette, in deroga al detto art. 6,
che due o più Stati membri possano concludere «convenzioni fondate sui principi e sullo spirito del […]
regolamento» (46).
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
76.
Infatti, anche se l’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1408/71 riguarda solo le convenzioni «nuove», cioè
stipulate dopo l’entrata in vigore del regolamento (47), non mi pare irragionevole permettere che il beneficio di
tale facoltà concessa agli Stati membri venga esteso a quelle convenzioni internazionali che, pur concluse in
settori diversi da quello previdenziale e prima dell’entrata in vigore del regolamento, contengano disposizioni
che, per la novità e/o per le modifiche loro apportate nell’ambito delle relazioni convenzionali degli Stati membri,
finiscono per ricadere nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71. Ciononostante, come ha rilevato la
Commissione all’udienza, tali disposizioni dovrebbero sempre essere fondate sui principi e sullo spirito del
regolamento n. 1408/71. Esse dovrebbero altresì rispettare i requisiti di forma di cui all’art. 8, n. 2, del
regolamento, che fa obbligo agli Stati membri contraenti di notificare le convenzioni tra loro concluse
conformemente alle disposizioni dell’art. 97, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (48).
77.
È indubbio, tuttavia, che le disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione che rientrano
nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 non sono state oggetto di una siffatta notifica, neppure
dopo la pronuncia delle sentenze Commissione/Francia, succitate, in cui la Corte, lo ricordo, ha affermato che il
CSG e il CRDS rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento nonostante il carattere fiscale loro
riconosciuto dal diritto interno francese.
78.
Sembra pertanto che il regolamento n. 1408/71 osti a che la Repubblica francese rinunzi, invocando le
disposizioni della convenzione sulla doppia imposizione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento
stesso, a fissare la base per il calcolo del CSG e del CRDS, in deroga alle disposizioni dell’art. 14 quinquies, n. 1,
del detto regolamento, sulla parte di reddito percepito dal sig. Derouin per le attività professionali autonome
esercitate nel Regno Unito.
79.
Secondo me, non è vero che tale soluzione porta lo Stato membro la cui legislazione risulta applicabile
conformemente al regolamento n. 1408/71 a una violazione delle disposizioni del Trattato; le misure nazionali
attuative dell’obbligo di cui all’art. 14 quinquies, n. 1, del detto regolamento non sarebbero di ostacolo
all’esercizio di una delle libertà di circolazione previste dal Trattato.
80.
Infatti, come la Corte ha avuto modo di precisare, il Trattato non garantisce a un lavoratore che estende
le sue attività lavorative a più di uno Stato membro un regime previdenziale neutrale. Tenuto conto delle
differenze tra le legislazioni previdenziali degli Stati membri, una simile estensione può, secondo i casi, essere
più o meno favorevole o sfavorevole per tale lavoratore. Ne risulta che, anche nel caso in cui la sua applicazione
sia meno favorevole, un regime previdenziale nazionale è sempre conforme alle disposizioni degli artt. 39 CE e
43 CE se: a) non crea condizioni di svantaggio per detto lavoratore rispetto a quelli che svolgono l’insieme delle
loro attività lavorative nello Stato membro in cui tale regime si applica o rispetto a quelli che già in precedenza vi
erano soggetti e b) la disciplina di cui trattasi non si risolve nel fatto puro e semplice di versare contributi
previdenziali a fondo perduto (49).
81.
Orbene, nella specie, attuando l’obbligo di cui all’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 con
riferimento al reddito complessivo del sig. Derouin, le competenti autorità francesi non svantaggerebbero
quest’ultimo rispetto ai lavoratori autonomi che esercitano tutte le loro attività professionali non subordinate nel
territorio francese e assolvono i contributi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71
sull’insieme dei redditi professionali loro derivanti da tali attività. D’altra parte, l’assoggettamento del
sig. Derouin al CSG e al CRDS per la parte di redditi di origine britannica non si risolverebbe nel fatto puro e
semplice di versare questi contributi a fondo perduto. Infatti, anche se il loro pagamento non dà diritto ad alcuna
contropartita diretta e identificabile in termini di prestazioni sociali (50), il CSG e il CRDS servono nondimeno a
provvedere, conformemente al principio di solidarietà che li sottende, l’uno, alle esigenze di finanziamento e,
l’altro, al passivo del sistema previdenziale francese ai quali, in mancanza di detti prelievi, avrebbe dovuto
verosimilmente farsi fronte mediante un aumento dei contributi previdenziali oppure una riduzione o una
limitazione delle prestazioni previdenziali (51).
82.
Accogliere una soluzione diversa da quella esposta nel paragrafo 78 comporta, a mio parere, il rischio
reale, in un caso come quello di specie, di infrangere la regola della parità di trattamento, prevista dall’art. 14
quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 «ai fini dell’applicazione della legislazione [previdenziale]
determinata», tra tutti i lavoratori autonomi occupati sul territorio dello Stato membro interessato. Tale deroga
non è tra quelle espressamente ammesse dal regolamento n. 1408/71, né il legislatore comunitario l’ha
altrimenti prevista. Come ho indicato nei precedenti paragrafi 79–81, essa non è neppure giustificata
dall’art. 43 CE.
83.
Tollerare una deroga siffatta significherebbe, inoltre, subordinare l’interpretazione dell’art. 14 quinquies,
n. 1, del regolamento n. 1408/71 alle peculiarità del caso di cui la Corte è investita, obbligando quest’ultima a
stabilire o, eventualmente, a precisare di volta in volta le condizioni alle quali tale deroga sarebbe ammissibile.
84.
Non solo per le difficoltà di ordine giuridico sopra esposte, ma anche per ragioni di opportunità pratica
escluderei tale approccio ermeneutico.
85.
Se, tuttavia, la Corte decidesse di non accogliere la mia analisi, occorrerebbe, secondo me, limitare la
portata di una deroga di origine convenzionale all’obbligo sancito dall’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento
n. 1408/71 alle situazioni che non pregiudicano i principi e lo spirito di tale regolamento. In particolare, una
simile deroga potrebbe essere ammessa solo qualora, in primo luogo, mantenga il principio di unicità della
legislazione applicabile, in secondo luogo, faccia salva l’applicazione della legislazione previdenziale determinata
conformemente al regolamento ai soggetti cui detta normativa è destinata (52) e, in terzo luogo, non privi il
lavoratore della tutela in materia previdenziale (53) ovvero non affievolisca la tutela che normalmente gli
accorderebbe la legislazione previdenziale determinata in conformità al regolamento. Sarebbe, a mio parere,
altrettanto importante, per ragioni di certezza del diritto e di trasparenza, che tale deroga di natura
convenzionale risponda ai requisiti formali di notificazione previsti all’art. 8, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
86.
Ciò posto, ritengo che l’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel
senso che esige che la base di calcolo di contributi come il CSG e il CRDS sui redditi da lavoro e sostitutivi,
contributi che rientrano nell’ambito di applicazione del detto regolamento, sia determinata includendo in tali
redditi i proventi delle attività autonome che un lavoratore non subordinato abbia percepito in uno Stato membro
diverso da quello che ha emanato la legislazione previdenziale applicabile, anche quando gli Stati membri
interessati, nella fattispecie la Repubblica francese e il Regno Unito, siano vincolati dalle diverse disposizioni di
una convenzione sulla doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza che siano soddisfatte le
condizioni di cui all’art. 8 del regolamento n. 1408/71.
VI – Conclusione
87.
Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente la
questione pregiudiziale formulata dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris:
«L’art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento del Consiglio (CE) 2 dicembre 1996,
n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606, dev’essere interpretato
nel senso che esso esige che la base di calcolo di contributi come il contributo sociale generalizzato e il contributo
per il ripianamento del debito sociale sui redditi da lavoro e sostitutivi, contributi che rientrano nell’ambito di
applicazione del detto regolamento, sia determinata includendo in tali redditi i proventi delle attività autonome
che un lavoratore non subordinato abbia percepito in uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la
legislazione previdenziale applicabile, anche quando gli Stati membri interessati, nella fattispecie la Repubblica
francese e il Regno Unito, siano vincolati dalle diverse disposizioni di una convenzione sulla doppia imposizione
dei redditi, come la convenzione 22 maggio 1968 diretta ad evitare la doppia imposizione e a prevenire
l’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi conclusa tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 8 del regolamento
n. 1408/71».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU 1997, L 28, pag. 1.
3 – GU L 209, pag. 1.
4 – Il regolamento n. 1408/71 è stato (formalmente) sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1,
rettifica nella GU L 200, pag. 1), entrato in vigore il 20 maggio 2004. Conformemente al suo art. 91, quest’ultimo
regolamento sarà applicabile solo a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione; la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, adottata dalla Commissione il 31 gennaio
2006 [(COM) 2006, 16 def.], è però ancora oggetto del procedimento legislativo interistituzionale. Il regolamento
n. 1408/71 è pertanto l’unico testo applicabile ai fatti di specie.
5 – JORF del 30 dicembre 1990, pag. 16367.
6 – Le indennità di disoccupazione, invece, sono attualmente assoggettate ad un’aliquota del 6,2% e le pensioni di
anzianità e di invalidità ad un’aliquota del 6,6%.
7 – Ai sensi dell’art. L. 135-1 del codice di previdenza sociale, tale Fondo, costituito in forma di ente pubblico nazionale
a carattere amministrativo, si fa carico delle prestazioni vecchiaia non contributive, bensì sociali.
8 – Conformemente alle disposizioni della legge 30 giugno 2004, n. 2004-626, relativa alla solidarietà per l’autonomia
delle persone anziane e dei disabili (JORF del 1° luglio 2004, pag. 11944). La Cassa nazionale di solidarietà per
l’autonomia, ente pubblico nazionale a carattere amministrativo, concorre a finanziare la presa in carico della
perdita di autonomia delle persone anziane e dei disabili.
9 – JORF del 25 gennaio 1996, pag. 1226.
10 – JORF del 25 novembre 1969. Il testo della convenzione è disponibile su Internet al seguente indirizzo:
http://www2.impots.gouv.fr/conventions_fiscales/ru68.htm
11 – V., in particolare, sentenza 9 marzo 2006, causa C-493/04, Piatkowski (Racc. pag. I-2369, punto 21).
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
12 – V., segnatamente, sentenze 5 maggio 1977, causa 102/76, Perenboom (Racc. pag. 815, punto 13); 29 giugno
1994, causa C-60/93, Aldewereld (Racc. pag. I-2991, punto 26), e 8 marzo 2001, causa C-68/99,
Commissione/Germania (Racc. pag. I-1865, punto 25).
13 – È infatti giurisprudenza costante che, fatte salve le disposizioni di taluni atti comunitari non pertinenti nella
fattispecie [direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile
alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6); convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE,
relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (GU L 225,
pag. 10), e direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio
sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157, pag. 38)], gli Stati membri rimangono competenti in materia di
fiscalità diretta, in particolare ove si tratta di eliminare o di prevenire per via convenzionale doppie imposizioni
(v., inter alia, sentenze 12 maggio 1998, causa C-336/96, Gilly, Racc. pag. I-2793, punti 24 e 30, e 12 dicembre
2006, causa C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, Racc. pag. I-11673, punto 52).
14 – V., in tal senso, sentenza Piatkowski, cit., punti 24, 27 e 28.
15 – Così il governo francese nella motivazione delle sentenze 15 febbraio 2000, causa C-34/98, Commissione/Francia
(Racc. pag. I-995, punto 25) (CRDS), e causa C-169/98, Commissione/Francia (Racc. pag. I-1049, punto 23)
(CSG).
16 – Citate sentenze C-34/98, Commissione/Francia, punti 34–36, e C-169/98, Commissione/Francia, punti 32–34.
17 – Sentenza 16 gennaio 2007, causa C-265/05 (Racc. pag. I-349). In tale sentenza la Corte era chiamata ad
accertare se un assegno supplementare, integrativo di una prestazione principale di vecchiaia, versato
unicamente ai residenti in Francia che avessero raggiunto un’età minima e previsto nell’allegato II bis del
regolamento n. 1408/71, dovesse essere qualificato come «prestazione speciale a carattere non contributivo» ai
sensi dell’art. 4, n. 2 bis, del detto regolamento, nel qual caso i non residenti non avrebbero potuto beneficiarne,
o se, al contrario, non rientrasse in tale definizione e dovesse quindi essere erogato a tutte le persone in
possesso dei requisiti di età, conformemente all’art. 19, n. 1, del medesimo regolamento, a prescindere dallo
Stato membro di residenza (secondo la cosiddetta regola dell’«esportabilità» delle prestazioni). Al fine di
accertare se la detta prestazione avesse o meno carattere contributivo, la Corte, in applicazione della sua
giurisprudenza, ne ha analizzato le effettive modalità di finanziamento, ossia ha verificato se il finanziamento
fosse assicurato, direttamente o indirettamente, da contributi previdenziali o da risorse pubbliche. Poiché la
prestazione in causa era finanziata dal Fondo di solidarietà vecchiaia, cui, come abbiamo visto, è destinato il
gettito del CSG prelevato sui redditi da attività lavorativa e sostitutivi, si trattava, come la Corte ha indicato al
punto 40 della sentenza, di «determinare» se il CSG dovesse essere considerato un contributo previdenziale o
un’entrata pubblica da esso distinta. Dopo aver ricordato la sostanza della motivazione delle citate sentenze
Commissione/Francia e considerato soprattutto il fatto che la prestazione di vecchiaia non era finanziata
esclusivamente dal CSG ma da prelievi di incontestato carattere fiscale, la Corte ha concluso, al punto 52 di
quella stessa sentenza, che, «anche ritenendo che la parte dei contributi sociali generali calcolata sui redditi da
attività economiche e sui redditi sostitutivi debba essere ritenuta una contribuzione piuttosto che un
finanziamento attraverso risorse pubbliche, il legame tra tali contributi e l’assegno supplementare non sembra
sufficientemente identificabile affinché tale assegno possa essere ritenuto una prestazione a carattere
contributivo» (il corsivo è mio). Davanti ad affermazioni come quest’ultima è difficile concludere definitivamente
per la natura di contributo previdenziale del CSG. La sentenza Perez Naranjo conferma, per contro, che il CSG
rientra perfettamente nell’ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71.
18 – V., in tal senso, sentenze 19 gennaio 2006, causa C-265/04, Bouanich (Racc. pag. I-923, punto 51 e
giurisprudenza ivi citata), e 14 dicembre 2006, causa C-170/05, Denkavit Internationaal e Denkavit France
(Racc. pag. I-11949, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, paragrafi 46 e 47 delle conclusioni che ho
presentato il 29 marzo 2007 nella causa C-298/05, Columbus Container Services (in corso).
19 – In effetti, il governo francese non nega la propria competenza, in via di principio, a prelevare i detti contributi,
nonché tutti i contributi sociali sui redditi del sig. Derouin di fonte britannica, sulla base di criteri oggettivi. Nelle
circostanze di specie tale approccio sembra corretto. V., inoltre, per il caso di uno Stato membro che calcoli i
contributi previdenziali sui redditi complessivi di un residente iscritto ad un regime previdenziale nazionale,
indipendentemente dalla circostanza che tali redditi provengano da pensioni corrisposte da questo stesso Stato o
da altri Stati membri, sentenza 18 luglio 2006, causa C-50/05, Nikula (Racc. pag. I-7029, punto 31).
20 – In tal senso v., in particolare, sentenze 19 marzo 2002, cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a.
(Racc. pag. I-2829, punto 52), e Piatkowski, cit., punto 20.
21 – Sentenza Piatkowski, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata.
22 – Punto 26.
23 – Ibidem, punto 31.
24 – Ibidem, punto 24. V., inoltre, sentenza Piatkowski, cit., punto 33.
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
25 – Sentenza Nikula, cit., punto 33. In tal senso v., inoltre, sentenza 15 giugno 2000, causa C-302/98, Sehrer
(Racc. pag. I-4585, punto 36).
26 – Sentenza 26 maggio 2005, causa C-294/04 (Racc. pag. I-4535).
27 – Il corsivo è mio.
28 – V., dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, paragrafo 68 delle conclusioni presentate il 30 aprile 1998 nella
causa Terhoeve (sentenza 26 gennaio 1999, causa C-18/95, Racc. pag. I-345); paragrafo 41 delle conclusioni
presentate l’8 febbraio 2000 nella citata sentenza Sehrer, e paragrafo 24 delle conclusioni del 24 ottobre 2000
nella causa Commissione/Germania, cit.; inoltre, dell’avvocato generale Jacobs, paragrafo 55 delle conclusioni
presentate il 5 aprile 2001 nelle citate cause riunite C-393/99 e C-394/99, Hervein e a. V., infine, paragrafo 20
delle conclusioni dell’avvocato generale Gulmann presentate il 2 febbraio 1994 nella causa Van Poucke (sentenza
24 marzo 1994, causa C-71/93, Racc. pag. I-1101).
29 – Come emerge dal punto 15 della detta sentenza, la natura di tale contributo, come nella fattispecie la natura del
CSG e del CRDS, appariva controversa poiché il giudice nazionale riteneva che quel prelievo somigliasse più ad
un’«imposta di crisi» che ad un contributo rientrante nell’ambito di applicazione materiale del regolamento
n. 1408/71.
30 – Sentenza Allard, cit., punti 18 e 20.
31 – Ibidem, punti 21 e 22.
32 – Ibidem, punto 23 (il corsivo è mio).
33 – Ibidem, punto 24 (il corsivo è mio).
34 – Al contrario, il punto 24 della sentenza Van Poucke, cit., cui fa rinvio il punto 21 della citata sentenza Allard,
menziona chiaramente la parte del paragrafo in quest’ultima omesso.
35 – Si osservi, ad ogni buon conto, che tale interpretazione è stata ripresa dall’art. 13, n. 5, del regolamento
n. 883/2004, ai termini del quale i lavoratori che esercitano attività professionali in due o più Stati membri sono
assimilati ai lavoratori che esercitano tutte le loro attività, subordinate e non, e percepiscono il loro reddito
complessivo nello Stato membro la cui legislazione è determinata in applicazione dello stesso art. 13, nn. 1–4.
36 – Punto 60 (il corsivo è mio).
37 – Tale precisazione è offerta nella sentenza Piatkowski, cit., punti 27–29. Infatti, poiché il regolamento n. 1408/71
vieta la doppia imposizione di contributi su uno stesso reddito, nei casi previsti dal suo allegato VII l’assicurato è
soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata, limitatamente a tale attività,
e alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività autonoma, relativamente a quest’ultima.
38 – V., in tal senso, sentenza Allard, cit., punto 31.
39 – Ibidem, punti 28–32 e punto 2 del dispositivo.
40 – V., segnatamente, sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker (Racc. pag. I-225, punto 21); 16
luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I-4695, punto 19); 6 giugno 2000, causa C-35/98, Verkooijen
(Racc. pag. I-4071, punto 32), e 15 gennaio 2002, causa C-55/00, Gottardo (Racc. pag. I-413, punto 32).
41 – V. paragrafo 84 delle mie conclusioni nella citata causa Columbus Container Services.
42 – V., in particolare, sentenze 12 dicembre 2002, causa C-385/00, De Groot (Racc. pag. I-11819, punti 93 e 94), e 3
ottobre 2006, causa C-290/04, FKP Scorpio Konzertproduktionen (Racc. pag. I-9461, punto 55).
43 – Sentenza 2 agosto 1993, causa C-23/92, Grana-Novoa (Racc. pag. I-4505, punto 15).
44 – V., in particolare, sentenze 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323, punti 27–29); 5 febbraio
2002, causa C-277/99, Kaske (Racc. pag. I-1261, punti 27 e 28), e 24 settembre 2002, causa C-471/99,
Martínez Domínguez e a. (Racc. pag. I-7835, punti 28–30).
45 – Sentenza 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon (Racc. pag. I-3813, punti 26 e 28). La convenzione
bilaterale di cui si discuteva in tale causa era stata conclusa nel 1950. V. anche sentenze 9 ottobre 1997, cause
riunite da C-31/96 a C-33/96, Naranjo Arjona e a. (Racc. pag. I-5501, punto 26), e 17 dicembre 1998, causa
C-153/97, Grajera Rodríguez (Racc. pag. I-8645, punto 28). Sintesi di tale giurisprudenza è ora sostanzialmente
riprodotta nell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 883/2004.
46 – Deroga ripresa dal regolamento n. 883/2004 all’art. 8, n. 2.
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic
47 – Sentenze Grana-Novoa, cit., punto 22, e 28 aprile 1994, causa C-305/92, Hoorn (Racc. pag. I-1525, punto 19).
48 – Un analogo obbligo di notifica è previsto all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 883/2004.
49 – V., in tal senso, citate sentenze Hervein e a., punto 51, e Piatkowski, punto 34.
50 – Citate sentenze Commissione/Francia, causa C-34/98, punto 39, e causa C-169/98, punto 37.
51 – V. paragrafi 9 e 26 delle conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nelle citate sentenze Commissione/Francia,
nonché sentenza Commissione/Francia, causa C-169/98, punto 36.
52 – V. sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen (Racc. pag. I-1755, punto 20).
53 – V. sentenze Kits van Heijningen, cit., punto 12; 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419,
punto 28), e 7 luglio 2005, causa C-227/03, van Pommeren-Bourgondiën (Racc. pag. I-6101, punto 34).
© European Communities, http://eur-lex.europa.eu/. Only European Union legislation printed in the paper edition of
the Official Journal of the European Union is deemed authentic