Vademecum Giuridico.cdr - Comitato regionale Lazio scacchi

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Vademecum Giuridico.cdr - Comitato regionale Lazio scacchi
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Comitato Regionale
Lazio
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in collaborazione con:
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giuridico
Saluto del Presidente del CONI Lazio
Per chi ha deciso di dedicare impegno, energie e risorse nel campo della
promozione e diffusione dello Sport, ed in particolare in quello
dilettantistico, e' un momento particolarmente difficile. La situazione
economica generale ha portato praticamente all'azzeramento dei
contributi da parte di Enti Pubblici, siano essi Comuni, Province o Regioni.
Aziende, che in passato sostenevano con generose sponsorizzazioni, oggi
sono in crisi e non si intravede quando potranno tornare a investire in
comunicazione attraverso lo sport
Nel frattempo l'organizzazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica,
il reperimento e la gestione di impianti, la partecipazione a Tornei e
Campionati, è diventata una vera e propria impresa!
Tale da sembrare e costituire, a volte, un comparto in piena produttività; un
settore che ha maturato movimento di business e di affari che hanno
messo in secondo piano quell'aspetto sociale e quel ruolo educativo che lo
sport assolve e molte decine di migliaia di associazioni realizzano in Italia.
Oltre alla carenza di risorse, occorre affrontare un ginepraio di normative e
disposizioni che non tengono conto del carattere volontaristico della
stragrande maggioranza della dirigenza sportiva e della finalità sociale che
la maggior parte delle Associazioni Sportive di base perseguono,
affiancando, se non sostituendo a volte, la famiglia, la scuola, lo Stato.
Iniziare o portare avanti l'organizzazione di un'attività sportiva, specie se di
carattere agonistico e' diventata oggi un'iniziativa titanica.
E' proprio questa necessità di chiarezza che ci ha spinto a mettere “Nero su
Bianco”, semplificando e facilitando, ciò che semplice e facile non e'.
Il Coni Lazio e la sua Scuola dello Sport lo stanno facendo da tempo,
attraverso momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione.
L'Assessorato allo Sport della Regione Lazio, si affianca oggi e ci sostiene in
questa iniziativa e nella realizzazione di una prima pubblicazione che,
insieme a quelle che seguiranno, vuole essere un contributo sintetico e
concreto.
Dai numerosi incontri avuti con le Associazioni e con gli esperti, dopo aver
raccolto il disagio di tantissimi operatori del settore, sta emergendo la
necessità di ammodernare la legislazione riguardante la figura giuridica
delle A.S.D., rendendola più aderente a quella che è la situazione attuale e
maggiormente rispondente alle finalità di utilità sociale che le stesse
Associazioni Sportive Dilettantistiche perseguono in favore dell'intera
comunità.
E' su questo tema che cercheremo di mettere “Nero su Bianco” una nuova
proposta di possibili soluzioni concrete da affidare al vaglio e alle
valutazioni delle Istituzioni sportive e politiche per dare un futuro più
sereno al mondo dello sport dilettantistico.
Prof. Alessandro Palazzotti
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
INDICE
Gruppo di studio per il vademecum:
INTRODUZIONE.....................................................................................................................................................................................4
Silvia Di Stefano, Docente territoriale Scuola dello Sport del CONI
(Coordinatrice elaborazione contenuti)
Gianni Fontana, Docente territoriale della Scuola dello Sport del Coni
(Contributi argomenti giudirici)
Celestino Bottoni, Esperto della Scuola Regionale dello Sport del Coni
(Contributi argomenti tributari e fiscali)
Fabio Romei, Esperto della Scuola dello Sport del Coni
(Contributi argomenti fiscali e previdenziali)
CAPITOLO 1
Responsabilità civile, penale e disciplinare del dirigente sportivo
1.1. La responsabilità civile.................................................................................................................................................................5
1.1.1. La responsabilità civile contrattuale
1.1.2. La responsabilità extra contrattuale
SULLA RESPONSABILITA' NELLA SCELTA DEITECNICI
2. La liberatoria.......................................................................................................................................................................................7
ESEMPI DI LIBERATORIE
3. La soluzione ai problemi di responsabilità civile.....................................................................................................................9
4. Responsabilità penale...................................................................................................................................................................10
5. Responsabilità disciplinare.........................................................................................................................................................10
6. La certificazione medica...............................................................................................................................................................11
CASISTICA SULLE PRONUNCE GIUDIZIARIE
CAPITOLO 2
Le associazioni e società sportive dilettantistiche: caratteristiche, modalità costitutive e di gestione
1. La Disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche...........................................................12
1.1. Associazioni sportive riconosciute
1.2. Associazioni sportive non riconosciute
1.3. Società di capitali e cooperative
2.Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche....................................................................................18
Con il contributo di
Studio Legale Martinelli & Rogolino
CAPITOLO 3
Il lavoro nello sport
1.Volontariato sportivo....................................................................................................................................................................19
2. Le prestazioni retribuite: inquadramento lavoristico e aspetti previdenziali e assicurativi....................................21
3. Lavoro autonomo e lavoro subordinato.................................................................................................................................21
4.Trattamento previdenziale, assicurativo dello sportivo dilettante inquadrato come lavoratore dipendente 23
5. La prestazione sportiva dilettantistica....................................................................................................................................23
Le collaborazioni amministrativo-gestionali............................................................................................................................25
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
CAPITOLO 1
1.RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE SPORTIVO
INTRODUZIONE
Questo vuole essere un contributo a chi di sport vive tutto il giorno, seppure
al di fuori del contesto prettamente lavorativo, uno strumento veloce per
comprendere il mondo dello sport dal punto di vista regolamentare,
giuridico e fiscale in modo da poter capire se la propria gestione sia “a
norma”, oppure se è necessario approfondirne alcuni aspetti.
Obiettivo del vademecum è, quindi, quello di mettere “nero su bianco” la
normativa e le procedure da seguire al fine di chiarire ciò che un dirigente, e
soprattutto il Legale Rappresentante della ASD,“non può non conoscere”, al
fine di preservare se stesso e la propria organizzazione dalle conseguenze
legali di comportamenti scorretti, messi in atto perlopiù per la plausibile
difficoltà a comprendere la particolare configurazione della legislazione
sportiva e del no profit.
Il linguaggio è volutamente sintetico per realizzare una pubblicazione
snella che possa essere letta anche dai dirigenti più impegnati, per far
rilevare quegli elementi imprescindibili ai fini di una gestione formalmente
e sostanzialmente corretta dal punto di vista legale e fiscale.
Ogni persona che, a qualsiasi titolo, operi per conto ed in nome
dell'associazione dovrebbe conoscere infatti l'ambito legale e giuridico in
cui si muove, ciò a salvaguardia prima di tutto del Presidente, che risponde
in proprio delle eventuali mancanze.
Questo vademecum, inoltre, è destinato anche ad istruttori, personale di
segreteria, dirigenti accompagnatori e tutti coloro i quali “gestiscono”
l'associazione in rappresentanza del Presidente che non potrà essere, per
ovvi motivi, sempre presente.
Vogliamo far presente che per ciascun argomento è senz'altro possibile
reperire materiale più approfondito e “tecnico” dedicato a chi,
nell'associazione, si occupa proprio di questi aspetti, siamo convinti però
che chi è alla guida di una ASD e la rappresenta legalmente, oltre ad affidarsi
ad esperti dei vari settori, debba essere in possesso di chiare ed
inequivocabili nozioni di carattere giuridico e fiscale, così come di quelle
sportive.
IlVademecum è articolato in tre volumetti: il NERO SU BIANCO…fiscale – in
cui sono chiariti gli aspetti legati prettamente alla gestione amministrativa
delle ASD; il NERO SU BIANCO…giuridico – con la parte legata
all'inquadramento legislativo ed agli aspetti delle responsabilità oggettive
e soggettive delle ASD e dei dirigenti sportivi; ed il NERO SU
BIANCO…sportivo – per far comprendere i soggetti coinvolti nel mondo
dello sport, e per ricondurre ogni ragionamento al concetto fondamentale
che il lavoro, il volontariato, le competenza e gli sforzi di tutti i protagonisti,
devono sempre essere finalizzati al perseguimento dei valori dello sport
onesto e leale, quello che porta con sé gli ori dei campioni olimpici così
come le gioie nelle palestre delle scuole.
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Lo sport come qualsiasi agire mano può essere fonte di responsabilità
giuridiche che andremo ad esaminare in questo1 capitolo.
E' d'obbligo premettere che si parlerà solo delle situazioni “patologiche”
cioè di alcune situazioni limite che possono essere utili per capire come
comportarsi o - ed è questo l'intendimento del vademecum - come mettere
in atto dei comportamenti cautelativi per i dirigenti stessi.
La responsabilità di un dirigente sportivo è di tipo:
· civile
· penale
· disciplinare
1.1.
La responsabilità civile
Responsabilità civile significa responsabilità per un incidente, ed obbligo di
risarcire economicamente le conseguenza dannose: chi viene dichiarato
responsabile per un danno occorso viene riconosciuto civilmente come
l'autore o il colpevole di tale evento, ed andrà incontro all'obbligo di
risarcire con denaro il danneggiato.
1.1.1.
La responsabilità civile contrattuale
Avremo responsabilità contrattuale ogni volta che vi è stato un contratto,
cioè qualsiasi accordo – scritto o verbale - tra due o più parti avente un
contenuto economico (art. 1321 codice civile). Ad esempio l'acquisto di un
giornale o la consumazione di un pranzo al ristorante sono contratti ove
dietro pagamento di una somma di denaro ricevo una controprestazione
ovvero il giornale o il pranzo. Orbene ciò significa che il dirigente sportivo
nella sua attività stipula vari contratti, sia scritti che verbali: dalla
convenzione con gli enti per usufruire degli impianti sportivi, agli accordi
3
con gli allenatori e tecnici, ai corsi a pagamento per bambini e ragazzi,
ai
biglietti venduti agli spettatori. In tutte queste situazioni il dirigente si
obbliga contrattualmente a fornire la prestazione principale ovvero, ad
esempio, il corso per i bambini o la visione della partita per il pubblico ed
una prestazione secondaria ovvero che il tutto accada in sicurezza. Quindi,
ad esempio, per stare ai casi precedenti il dirigente dovrà assicurare che nei
giorni ed ore prefissati si svolga il corso sportivo e che alla fine del mese si
siano effettivamente svolte le ore di lezione programmate (altrimenti non
avrà diritto a ricevere il pagamento del corso o a riceverlo in parte), ma di
certo non risponde del fatto che
i giovani atleti siano diventati più o meno
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bravi nello sport praticato. Egli deve solo approntare tutte le condizioni
perché gli allievi possano imparare e praticare quel determinato sport. In
presenza però di un danno, egli deve dimostrare che esso si è verificato per
causa a lui non imputabile. In sostanza, il genitore del bambino che si fa
male durante il corso sportivo o lo spettatore che subisce un danno durante
la visione della partita dovranno dimostrare solo il contratto in essere con la
società sportiva, e sarà quest'ultima ed i suoi dirigenti a dover dimostrare di
non aver colpa alcuna.
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
E' bene chiarire che nella maggior parte dei casi si tratterà di infortuni di
gioco ed in questi casi, allorché l'infortunio avviene durante l'attività
sportiva e nel rispetto delle regole, è la stessa normativa ad escludere la
responsabilità del dirigente, perché chi partecipa ad un un corso, o ad una
competizione, accetta i rischi che possono derivargli da quella pratica
sportiva.
Se, per esempio, un bambino durante una scuola calcio, subisce un
infortunio per un contrasto con l'avversario, questo non comporterà alcuna
responsabilità di dirigenti o allenatori, così come per il bambino iscritto ad
un corso di sci che cade al campo scuola, o ancora il bambino che subisce
un colpo durante un allenamento di arti marziali. In questi casi siamo nel
così detto “rischio sportivo”, che i genitori, iscrivendo il minore al corso
sportivo, hanno accettato. Caso diverso è se, nell'esempio del bambino che
svolge un'arte marziale, la società ed il suo tecnico permettevano
l'allenamento senza le protezioni previste dai regolamenti sportivi, oppure
se l'infortunio è avvenuto per l'inadeguatezza del campo di gioco o per
negligenza degli istruttori.
1.1.2. La responsabilità extra contrattuale
Per responsabilità civile extracontrattuale si intende quel tipo di
responsabilità che ognuno di noi ha verso il prossimo, ovvero quella di non
provocare, con il proprio comportamento, danni a nessuno. E' la
responsabilità che concerne i danni ai terzi , che sono in genere soggetti
estranei da rapporti con la società sportiva, che non hanno stipulato quindi
alcun contratto con essa.
La responsabilità extra contrattuale dei dirigenti sportivi è definita da
alcuni articoli del Codice Civile e riguarda, in sintesi:
Ÿobbligo generale di non provocare danni ingiusti a terzi (art. 2043 codice
civile)
Ÿdanni provocati dai minori nel periodo in cui sono sotto la custodia
dell'A.S.D. o dei suoi tecnici (art. 2048)
Ÿdanni provocati dai suoi dipendenti e dai suoi allenatori (art. 2049)
Ÿattività pericolose quali la gestione relativa a piste go-kart, maneggio,
gestione di stadi (art. 2050)
Ÿdanni da cose in custodia, subiti ad esempio causa della mancata
manutenzione delle strutture sportive (art. 2051).
SULLA RESPONSABILITA' NELLA SCELTA DEITECNICI
In linea di principio l'insegnamento dello sport è libero (Tar del Lazio
37668/10) e tranne in alcuni casi ove la Legge prevede una categoria
professionale apposita (vedi ad esempio maestri di sci) ognuno può
insegnare lo sport. Al contrario, però la società sportiva va incontro a
sanzioni da parte della FSN, EPS o DSA laddove “assume” nel ruolo di
tecnico/allenatore soggetti che non abbiano la qualifica riconosciuta dal
soggetto a cui ci si è affiliati.
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Dunque per non andare incontro a sanzioni disciplinari è bene verificare
che il tecnico incaricato sia iscritto agli albi federali. Inoltre, la scelta di un
tecnico non qualificato può dar luogo anche a responsabilità per
l'ordinamento generale, laddove l'incompetenza di un tecnico abbia
provocato dei danni. E' necessario, quindi, affidarsi a tecnici iscritti negli albi
e, laddove la FSN, EPS o DSA nulla preveda al riguardo, a personale con titoli
ISEF o IUSM. Così facendo si evita la così detta culpa in eligendo (che
darebbe luogo, quantomeno, a responsabilità civile in caso di danni) cioè la
colpa per aver scelto un soggetto non qualificato.
2. LA LIBERATORIA
La cosiddetta “liberatoria” è un documento sottoscritto in cui un soggetto
dichiara di esonerare da responsabilità un altro soggetto, che nel nostro
caso sarà l'A.S.D. e quindi il legale rappresentante..
In realtà però, questo documento serve a poco o niente, infatti non esiste
atto con cui si possa essere esonerati a priori dalle conseguenze negative
del proprio operato (art. 1129 codice civile). In alcuni casi però può essere
utile far sottoscrivere all'adulto che è responsabile del minore, la propria
assunzione di responsabilità, in modo da poter dimostrare – in caso di
contenzioso - la buona fede del dirigente e le effettive responsabilità. È
l'esempio di liberatoria sottoscritta per:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
La riconsegna dei bambini alla fine di un corso (i genitori potranno
firmare ed autorizzare i dirigenti a lasciare che il bambino torni a
casa da solo al termine della lezione sportiva);
I periodi di prova dell'attività (non essendo ancora tesserato il
bambino non ha un'assicurazione federale ed è bene che i genitori
richiedano per iscritto di far svolgere al proprio figlio un periodo di
prova senza essere ancora tesserato dichiarando di conoscere che
così non sarà coperto da polizza assicurativa)
L'esonero dalla responsabilità per le cose lasciate negli spogliatoi
(in questo caso è già utile un cartello appeso negli spogliatoi che
indica che non c'è custodia).
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ESEMPI DI LIBERATORIE
3. LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Oggetto: LIBERATORIA PER MINORI AFFIDATI ALLA SOCIETA' SPORTIVA
Io sottoscritto _________________ genitore del minore
__________________ dichiaro che mio figlio, tesserato con l'A.S.D.
_________________ si recherà agli allenamenti ed ai raduni per le partite
organizzati dalla suddetta società con mezzi propri ed alla fine degli
allenamenti (o dopo la fine delle competizioni) tornerà a casa con mezzi
propri (o pubblici o a piedi). Esonero quindi la società, i suoi dirigenti e
tecnici a riaccompagnare mio figlio a casa o ad aspettare i genitori al
termine degli allenamenti/incontri in quanto nessuno andrà a riprenderlo.
Luogo e data
Firma
Oggetto: LIBERATORIA PER MINORI CHE PARTECIPANO A LEZIONI DI PROVA
Io sottoscritto ____________________ genitore del minore
_______________ chiedo all'A.S. __________________ di far partecipare
mio figlio per un periodo di giorni _________ agli allenamenti e lezioni che
la società sportiva tiene per i suoi pari età. Sono a conoscenza dei rischi
sportivi legati all'attività suddetta, so che mio figlio in questo periodo di
prova non sarà tesserato ed assicurato. Al termine del suddetto periodo,
secondo il gradimento mostrato da mio figlio deciderò se tesserarlo e
continuare l'attività sportiva.
Luogo e data
Firma
N.B.: è comunque raccomandabile non far iniziare gli allenamenti senza
avere il certificato medico.
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Tutte le Federazioni, gli Enti di Promozione e le Discipline Associare
forniscono alle Associazioni che si affiliano, una polizza che copre gli
infortuni dei tesserati ed anche la responsabilità civile dei dirigenti.
È molto importante verificare l'entità della copertura per la responsabilità
civile in modo da valutare l'opportunità o meno di aumentarne i massimali,
pagando un corrispettivo annuo che in genere si aggira intorno ai venti
euro per dirigente. In altre parole va verificato cosa comprende
l'assicurazione (in genere le garanzie base) e se è possibile aumentarne la
copertura, tenendo in considerazione alcuni parametri, quali:
per la polizza per la responsabilità civile, è importante il capitale assicurato,
più è alto maggiore è la sicurezza, (come consiglio generale è bene portare
il capitale assicurato sopra il milione di euro, anche se sembra una cifra
molto alta però in quegli sfortunati e rarissimi casi di morte o lesioni
gravissime esso è appena sufficiente); altro parametro da analizzare è la
franchigia, la somma cioè che l'assicurazione non paga e che resta a carico
dell'assicurato, chiaramente più la franchigia è bassa, migliore è la polizza.
Per le polizze infortuni (che coprono il danno fisico dei tesserati avvenuto
senza colpe di nessuno, e che rientrano nel rischio sportivo), esse in genere
comprendono il caso morte e invalidità permanente, con una franchigia
che, a seconda delle discipline praticate, sarà piuttosto alta. La maggior
parte delle polizze non prevede il rimborso delle spese mediche.
Molte FSN, EPS e DSA danno la possibilità di aumentare le coperture, sia in
polizza infortuni che responsabilità civile pagando, come detto,
un'integrazione.
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO AD UN ATLETA
Nel caso in cui si verifichi un incidente, la società sportiva deve solo preoccuparsi di
inviare la denuncia in assicurazione, indicando come sono andate le cose (anche
per escludere responsabilità di dirigenti o tecnici se tali responsabilità non vi sono)
ed indicare i testimoni dell'accaduto.
Chiaramente l'assicurazione interverrà nel caso di danni, ma laddove
l'associazione non ha adempiuto ad un contratto (per esempio con i fornitori, con
hotel o ditte di noleggio autobus per le trasferte e così via), di queste obbligazioni
risponde in primis il fondo sociale (cioè l'associazione con il suo denaro ed i suoi
beni) poi, nelle A.S.D. non riconosciute ne risponde direttamente il presidente,
oppure, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile, la persona che ha agito in nome e per
conto dell'associazione se diversa dal presidente.
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
4. RESPONSABILITÀ PENALE
La responsabilità penale consegue alla violazione di una norma penale, e
comporta la condanna del responsabile ad una delle sanzioni previste:
multa, ammenda, carcere, reclusione. Un'assicurazione non esonera in
alcun modo da questo tipo di responsabilità, in quanto essa è personale
(art. 27 Costituzione) e quindi si paga in proprio.
Vi è però da dire che la responsabilità penale è circoscritta a pochi casi,
previsti appunto dalle leggi penali in quanto il nostro legislatore ha voluto,
giustamente, prevedere questa responsabilità solo nei casi in cui vengano
messi in pericolo o distrutti beni fondamentali quali il diritto all'integrità
fisica. In breve, per le fattispecie verificabili nell'ambito sportivo, si parlerà
di responsabilità penale per i casi di:
Ÿ
lesioni personali (le volte che a causa o in conseguenza dell'attività
sportiva un soggetto subisce un danno fisico sanitariamente
rilevato)
Ÿ
frode in competizione sportiva (la truffa tesa ad alterare il risultato
della competizione)
Ÿ
doping.
5. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
E' in genere il tipo di responsabilità che rimane interna all'ordinamento
sportivo., che deve conososcerlo ed applicarlo, pena le sanzioni sportive. La
responsabilità disciplinare si articola all'interno della giustizia sportiva, che
si divide in
Tecnica (irrilevante per l'ordinamento generale). Non si può fare
·
ricorso ai giudici statali se l'arbitro non ha fischiato un rigore o espulso un
atleta. In genere questo tipo di giustizia è velocissima ed i termini per
impugnare sono ridotti al minimo
Disciplinare: allorché vengano comminate ai tesserati sanzioni
·
disciplinari che compromettano il loro diritto di partecipare al mondo dello
sport, dopo aver espletato i ricorsi interni alla federazione si può adire il
TNAS del CONI o l'Alta Corte del CONI. Gli Statuti prevedono il vincolo di
giustizia ovvero l'obbligo per i tesserati di rispettare le decisioni dei giudici
sportivi e non ricorrere ai tribunali ordinari, pena ulteriori sanzioni. Solo in
casi determinati, è possibile ricorrere alla Giustizia Amministrativa (TAR) in
base alla Legge 280/03
10
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
·
Economica (arbitrati). Le controversie economiche tra i tesserati
sono obbligatoriamente (in quasi tutte le federazioni) di competenza della
giustizia sportiva e degli arbitrati previsti nei regolamenti federali. Prima di
dar corso ad azione giudiziale si deve escludere che le norme federali
contemplino la così detta clausola compromissoria che obbliga tutti i
tesserati a risolvere le loro controversie all'interno dell'ordinamento
sportivo. Il lodo arbitrale va poi rispettato dalle parti, pensa sanzioni che
possono arrivare anche alla radiazione. Oltretutto è possibile farlo
riconoscere dall'ordinamento generale così da eseguirlo come fosse una
decisione del giudice ordinario.
6. LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Il presidente di una A.S.D. deve richiedere un certificato che attesti la buona
salute di un tesserato (nel caso di attività agonistica sono necessari
maggiori accertamenti clinici).
Il dirigente è tenuto ad avere a disposizione i certificati di idoneità fisica allo
sport degli atleti, conservandoli e ponendo particolare cautela, ai sensi
della normativa sulla privacy, a quelli che attestino un idoneità parziale o
con tempo inferiore all'anno. Questo è un dato sensibile che non deve
essere assolutamente comunicato a terzi se non al medico di squadra o alla
Federazione in caso di convocazioni con rappresentative nazionali
CASISTICA SULLE PRONUNCE GIUDIZIARIE
Ÿ
obbligo di denuncia assicurazioni sportive: quando un atleta si fa
male (non un semplice graffio o una contusione) è sempre bene
che il dirigente sporga denuncia cautelativa all'assicurazione
federale. Se non lo fa e la pratica va in prescrizione (2 anni) l'asd ed il
suo presidente possono essere chiamati a pagare ciò che avrebbe
pagato l'assicurazione;
Ÿ
obbligazione solidale anche con i responsabili sconosciuti: (Cass.
16998/06). Allorché vi sia un danno, i dirigenti e/o i responsabili
individuati rispondono dell'intero ammontare anche se sono
rimasti sconosciuti gli altri responsabili. Questo può consigliare,
nelle società più grandi e strutturate, di verbalizzare nelle
assemblee la divisione di responsabilità e compiti tra i vari dirigenti;
11
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
art. 7 L. 91/81 obbligo della tutela sanitaria dell'atleta: Il dirigente è
sempre responsabile che i suoi atleti abbiano la necessaria idoneità
medico-sportiva. In caso di morte di un atleta si risponde per
omicidio colposo. Cass., 85/02 mancato riposo dopo infortunio:
sono stati ritenuti responsabili i dirigenti di una società che
avevano fatto nuovamente giocare un atleta dopo un infortunio
senza aspettare la completa guarigione e l'atleta aveva subito in
conseguenza di ciò un danno più grave. Il consiglio è quindi
allorchè vi sia un infortunio in gara o allenamento (quindi
conosciuto dai dirigenti) di far tornare alle competizioni un atleta
solo dietro presentazione di certificato medico di guarigione;
protezione antiscivolo sui gradini di un palazzotto: Cass.
19653/2004. La manutenzione ordinaria di un impianto sportivo
(luci, protezione antiscivolo, regolarità del terreno di gioco e dei
pavimenti dell'impianto) è a carico di chi ne usufruisce (da solo o in
concorso con il proprietario a seconda dei casi)
spettatore colpito da una palla:(Trib. Milano, 12.11.92). Il dirigente
sportivo deve fare in modo che gli spettatori anche non paganti
stiano in luoghi sicuri e non a contatto con i rischi di gioco;
responsabilità verso arbitri, tecnici, avversari: (Cass. 20908/05). Il
dirigente deve approntare che gli arbitri e gli avversari non
subiscano danni o violenze ad opera di terzi (per lo più spettatori)
all'interno o nelle immediate vicinanze (parcheggio) del campo di
gara. Alcuni regolamenti federali lo prevedono espressamente.
CAPITOLO 2
Le associazioni e società sportive dilettantistiche: caratteristiche, modalità
costitutive e di gestione
1. LA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
Il nucleo vitale dello sport italiano, che costituisce anche la sua
caratteristica principale, è quello del lavoro svolto dalle associazioni e le
società sportive, sia nel settore professionistico che dilettantistico.
Mentre l' attività professionistica (regolata dalla legge n. 91 del 1981) è svolta
esclusivamente da società di capitali che possono anche avere scopo di lucro;
l'attività dilettantistica, invece, può essere svolta esclusivamente da sodalizi
senza scopo di lucro costituiti in forma di società di capitali, cooperative e
associazioni con e senza personalità giuridica.
1
ŸL' art. 90 della legge 289/02, norma fondamentale di disciplina delle
associazioni e società sportive dilettantistiche, individua (ai commi 17 e 18) le
caratteristiche che devono possedere tali enti per poter ottenere il
riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica
(riconosciuta o non riconosciuta) o quella, ulteriore e diversa, di società
sportiva dilettantistica senza fine di lucro.
L'ente deve in primo luogo, ai sensi del comma 17, modificare la propria
denominazione sociale, indicando nella medesima la finalità sportiva e la
ragione o denominazione sociale dilettantistica e potrà assumere la forma
giuridica di:
Ÿassociazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di
personalità giuridica;
Ÿassociazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice;
Ÿsocietà di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) e
società cooperative
Ai sensi del comma 18, poi, l'ente deve essere costituito con atto scritto, in cui
dovrà essere indicata la sede legale, e sarà tenuto ad adeguare il proprio
statuto a quelle clausole, dettagliatamente elencate dalla norma, ritenute
necessarie per garantire l'assenza delle finalità lucrative ed una reale e piena
democrazia interna. Si ricorda che oltre a quanto riportato nella norma citata
gi statuti dovranno prevedere l'espresso riconoscimento delle norme e dei
principi del Coni e dell'ente sportivo nazionale presso il quale sono affiliati
Andrà, poi, formalizzata l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale,
disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva e si dovrà, infine,
procedere all'iscrizione nel registro Coni delle società e associazioni sportive
dilettantistiche.
L'adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il
riconoscimento dell'ente quale sodalizio sportivo dilettantistico.
Pertanto questi passaggi sono fondamentali per potersi definire come tale,
indipendentemente dal conseguimento delle agevolazioni fiscali. In estrema
sintesi, anche la società o associazione sportiva che non intendesse utilizzare
alcun tipo di agevolazione fiscale, dovrà comunque adempiere a quanto
sopra riportato.
1
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Per come modificato dalla L. 21 maggio 2004, n. 128
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Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
1.1.
Associazioni sportive riconosciute
Gli artt. 12 e ss. del Cod. Civ. disciplinano le associazioni riconosciute: queste
2
sono caratterizzate dall' avere richiesto ed ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica, ossia dall' essere soggetti giuridici autonomi e
pienamente capaci.
Con il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione acquisisce
la piena autonomia rispetto agli associati sia sotto il profilo giuridico che
patrimoniale.
In realtà, di autonomia patrimoniale si parla anche per le associazioni non
riconosciute, però, mentre per queste ultime,3 per le obbligazioni assunte
dall'associazione, i creditori potranno agire sia sul “fondo comune”, sia sul
patrimonio dei dirigenti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, che
ne risponderanno quindi personalmente, per le associazioni dotate di
personalità giuridica si parla, invece, di “autonomia patrimoniale perfetta”,
vale a dire che non vi è alcuna confusione fra il patrimonio
dell'associazione e quello dei singoli soci: gli eventuali creditori
dell'associazione, quindi, non potranno agire nei confronti del patrimonio
dei singoli associati.
Un'associazione sportiva non riconosciuta che volesse procedere
all'acquisizione di personalità giuridica dovrà costituirsi per atto pubblico,
dunque con intervento di un notaio, e presentare apposita istanza alla
competente Direzione della Regione territorialmente competente (se
l'attività dell'ente si esaurisce in quell'ambito territoriale). All'istanza andrà
allegata idonea documentazione atta a rappresentare la reale consistenza
del patrimonio. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal
DPR 361/2000 e dalle normative regionali di attuazione, l' Ufficio
competente potrà concedere o meno il riconoscimento con apposita
delibera di iscrizione al Registro delle persone Giuridiche di diritto privato.
1.2.
Associazioni sportive non riconosciute
La maggior parte degli enti sportivi sono costituiti nella forma
dell'associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del
Codice Civile. Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie tutte le associazioni
che si sono costituite per la semplice volontà di un gruppo di soci, senza
intervento notarile (indispensabile, invece, in tutte le altre)
2
3
Pur non essendo richieste particolari formalità, vi sono tuttavia norme che
dettano in modo specifico quali disposizioni devono obbligatoriamente
essere previste negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche. Il
riferimento è in particolare ai commi 17 e 18 dell'art. 90 L. 289/2002 nei
quali sono riportate una serie di disposizioni che gli statuti devono
prevedere per ottenere il“riconoscimento”ai fini sportivi da parte del Coni:
ŸDenominazione e sede. La denominazione deve necessariamente
indicare la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente (es.
Aurora Associazione Sportiva Dilettantistica) in modo da consentire a
chiunque dovesse intraprendere rapporti con l'ente di conoscere la
tipologia del sodalizio.
ŸLo statuto deve poi necessariamente indicare in modo compiuto l'oggetto
dell'attività da svolgere. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche
questo deve essere di natura prevalentemente sportiva, ivi compresa
l'attività didattica, eventuali attività ulteriori rispetto a quella sportiva
potranno essere previste solo se finalizzate al miglior raggiungimento degli
scopi sportivi, comunque prevalenti, e mai con carattere di indipendenza
rispetto all' attività sportiva.
ŸUlteriore elemento caratterizzante le associazioni sportive dilettantistiche
è l'assenza dello scopo di lucro. Nello statuto deve essere, infatti, previsto il
reinvestimento degli utili eventualmente prodotti nelle attività istituzionali
e il divieto di distribuzione, anche in forme indirette (ad esempio per mezzo
di sconti o attraverso la cessione della quota a titolo oneroso), di utili o
avanzi di gestione.
4
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 361 del 2000,
in base all'art. 38 del Codice Civile
14
Anche l'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo
rispetto agli associati, dotato di un proprio patrimonio che va sotto il nome
di fondo comune4 e le differenze sul piano legislativo rispetto alle
associazioni riconosciute, derivano esclusivamente dalla presenza (nella
seconda) o dall'assenza (nella prima) del riconoscimento della personalità
giuridica.
Sono costituite attraverso un atto di natura giuridica, un contratto (si parla
di“contratto aperto, plurilaterale con comunione di scopo”) formato da due
momenti: l'Atto Costitutivo, con la funzione di attivare l' associazione,
fotografandone la nascita e lo statuto, che ha, invece, lo scopo di regolarne
l'ordinamento, l'amministrazione e il funzionamento.
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
ai sensi dell'art. 37 Cod. Civ
15
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
ŸNello statuto dovrà poi essere contenuta la disciplina del rapporto
associativo, dalle forme di ammissione, fino all'eventuale esclusione o
volontaria decadenza dei soci.
ŸIn riferimento alla disciplina interna dovrà poi essere prevista
l'uguaglianza di tutti gli associati, ai quali andranno riconosciuti pari diritti
ed obblighi, in particolare in riferimento all'elezione degli organi direttivi e
all'accesso alle cariche sociali.
ŸDovranno poi essere individuati gli organi direttivi dell'associazione
(Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente etc.) con le rispettive
competenze e fra questi dovrà essere individuato quello al quale è
attribuita la rappresentanza dell'ente; cioè chi è legittimato ad esprimere
verso i terzi la volontà dell'ente (in genere si tratta del presidente).
ŸNel testo statutario saranno poi disciplinate le modalità di tenuta della
contabilità. Infatti, anche se per le associazioni non sono richieste
particolari formalità in tale ambito, dovrà comunque essere previsto
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di
approvazione degli stessi.
ŸLo statuto dovrà infine disciplinare l'eventuale scioglimento
dell'associazione, prevedendo sia i casi, le forme e le modalità di
scioglimento, sia la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la
liquidazione. Le eventuali rimanenze dovranno obbligatoriamente essere
destinate al finanziamento di attività sportive.
ŸDa ultimo, in virtù di una Delibera Coni del 2004 (n. 1273), gli statuti delle
associazioni sportive dilettantistiche devono contenere una espressa
accettazione delle norme e delle direttive del Coni e delle Federazioni
Sportive o Enti di promozione Sportiva a cui l'associazione intende affiliarsi.
L'organizzazione interna dell'associazione normalmente si articola in una
pluralità d'organi, i quali, ciascuno nell'ambito della propria competenza,
daranno attuazione al contratto d'associazione.
L'assemblea è l'organo deliberante per eccellenza, formata dall'intera
collettività degli associati, delibera per tutte le materie rientranti nella sua
competenza a norma di statuto.
Il consiglio direttivo, organo esecutivo e rappresentativo dell'ente,
deputato a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari. Attraverso gli
amministratori, persone fisiche, l'associazione agisce e stabilisce rapporti
coi terzi e costoro sono responsabili delle operazioni che compiono e delle
obbligazioni assunte in nome dell'associazione5.
5
La gestione non è soggetta ad alcun vincolo specifico in quanto,
l'ordinamento dello Stato, non prevede alcun obbligo di tenuta di libri
sociali, (ad esempio, il libro verbale assemblee, consiglio direttivo, libro
soci, libro dei revisori dei conti ecc.). adempimento comunque auspicabile
al fine di garantire trasparenza di gestione sia verso i soci che verso i terzi in
ipotesi di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria
nonché per una corretta individuazione delle eventuali responsabilità
personali.
Per una corretta amministrazione, pertanto, si consiglia la tenuta dei
seguenti libri sociali senza la necessità che vengano vidimati: libro dei soci
(dove annotare cronologicamente i soci, i versamenti relativi alla quota di
iscrizione e alle quote annuali, i recessi, le esclusioni ed ogni altra
annotazione); libro verbali delle assemblee dei soci (in cui verbalizzare le
delibere assembleari); libro verbali del consiglio direttivo (in cui
verbalizzare le delibere di tale organo).
1.3.
Società di capitali e cooperative
L'ente sportivo può assumere anche la forma di società di capitali sportiva
dilettantistica, SRL o SPA. Queste, per quanto sportive, non differiscono per
nulla, sotto il profilo strutturale, dalle società disciplinate dal Libro V del
Codice Civile e saranno, pertanto, soggette a tutti gli adempimenti ivi
previsti (registro delle imprese, redazione bilancio, ecc.) con un'unica,
importante eccezione: tutti gli utili dovranno necessariamente essere
reinvestiti per attività conformi all'oggetto sociale, pertanto sarà vietata
ogni forma di lucro, anche indiretta e, in caso di cessione di quota per
alienazione o per restituzione in caso di scioglimento della società, questa
sarà sempre definita al valore nominale, oppure, ciò che residuasse al
termine della procedura di liquidazione dovrà necessariamente essere
devoluto a terzi per finalità sportive.
6
Oltre alla forma delle società di capitali , l'ente sportivo dilettantistico potrà
assumere l'ulteriore forma della società cooperativa, disciplinata dalle
norme del Codice Civile.7
I vantaggi, per una società sportiva dilettantistica, di costituirsi in forma di
cooperativa possono essere diversi.
6
art. 38 Codice Civile
A seguito delle modifiche apportate dalla L.128/2004 al comma 17, lettera c) dell'art. 90 della L.289/02
Artt. 2511 e segg. Codice Civile.
7
16
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
17
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Il modello cooperativo consente, infatti, di acquisire personalità giuridica
indipendentemente dalla consistenza del patrimonio della società,
diventando soggetto giuridico pienamente capace e autonomo rispetto
agli associati e nei confronti dei terzi, anche dal punto di vista patrimoniale;
inoltre, la previsione della vigenza del il principio della porta aperta e quello
di democraticità del voto singolo8 risultano vantaggiosi per i soci e la
gestione della società stessa.
Caratteristica fondamentale delle società cooperative è poi lo scopo
mutualistico: ovvero l' attitudine di procurare ai soci beni o servizi a
condizioni economiche vantaggiose, eliminando l' intento speculativo
tipico delle società di capitali.
2. Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
9
Istituito dal Consiglio Nazionale del Coni e reso attivo dal novembre 2005, il
Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è
un elenco telematico degli enti riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, l'unico
ente certificatore della "sportività" dell'attività svolta dalle associazioni e
dalle società dilettantistiche, che viene trasmesso annualmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, al fine di
individuare i soggetti che abbiano diritto a godere delle agevolazioni fiscali
riservate alle realtà dilettantistiche.
Il Registro CONI assolve, pertanto, ad una duplice funzione: oltre a quella di
riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società dilettantistiche,10
costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione al sodalizio
sportivo della relativa disciplina fiscale privilegiata.11
Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Registro le associazioni e le società
sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica,
compresa l'attività didattica, che siano in possesso dei requisiti previsti ai
fini del riconoscimento sportivo – ex art 90 L. 289/2002 - e siano affiliati ad
una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione, ai quali il CONI
ha attribuito la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi con
relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria
(atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica). Agli organi federali
spetterà, dunque, il compito di esaminare ed approvare gli statuti delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche loro affiliate.
8 agli
art. 2528 e ss. c.c. e all' art. 2538 c.c.
n. 1288 dell'11 Novembre 2004
10 art. 5, D.Lgs. 242/1999
11 art. 7, comma 1, D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004
9 deliberazione
18 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Successivamente all'affiliazione il riconoscimento definitivo deriverà
dall'iscrizione al Registro che dovrà avvenire per via telematica , per il
tramite dell'articolazione del Coni territorialmente competente, entro 90
giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle
Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione di affiliazione
ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo, ove detta trasmissione
dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione
sportiva.
Trascorso invano tale termine, le società saranno cancellate dal database
che ne avrebbe consentito l'iscrizione ed il riconoscimento provvisorio
ottenuto al momento dell'affiliazione si intenderà nullo, rimanendo
preclusa per la medesima stagione sportiva la possibilità di ottenere il
riconoscimento ai fini sportivi.
L'iscrizione ha validità annuale e, successivamente, nel momento della
riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si rinnoverà in
automatico.
CAPITOLO 3
Il lavoro nello sport
1.Volontariato sportivo
All'interno delle associazioni sportive sono frequenti le ipotesi di soggetti
che svolgono prestazioni d'opera a titolo gratuito.
I motivi che spingono un soggetto a prestare la propria attività lavorativa
gratuitamente sono molteplici, comunque tutti riconducibili alla
realizzazione di una causa sociale, assistenziale e sportiva comunque
meritevole secondo l'ordinamento giuridico .
Esistendo però nell'ordinamento la presunzione di onerosità delle
prestazioni lavorative, laddove queste venissero rese gratuitamente sarà
importante poterlo dimostrare.
La mancata previsione di un compenso risulta giustificata dalla chiara
assenza della volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro e
dall'intento del prestatore di spendersi gratuitamente per motivazioni
diverse da quelle di carattere economico che, sul piano etico-sociale, sono
tali da escludere la sussistenza dell'onerosità della prestazione.
L' attività gratuitamente svolta per l' ente sportivo non realizza un indebito
arricchimento a danno del prestatore, proprio perché questo compie la
propria attività per finalità diverse da quelle economiche.
19 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Al fine di evitare controversie è opportuno acquisire una dichiarazione del
collaboratore, da questi sottoscritta al momento stesso dell' inizio dell'
attività, nella quale risulti specificato che l' attività è prestata
volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle
finalità che l' associazione si prefigge. Nella dichiarazione sarà bene inserire
che il collaboratore svolge l' attività sotto la sua personale responsabilità e
che, oltre a non rivalersi verso l' associazione per i danni da lui subìti nello
svolgimento dell' attività, lascia altresì indenne l' ente sportivo da ogni
pretesa di terzi per il risarcimento dei danni causati o derivanti dall' attività
da lui gratuitamente svolta. La sola forma di riconoscimento compatibile
con l'instaurazione di un rapporto gratuito (con l'ovvia eccezione dei beni
di modico valore), è il rimborso al collaboratore delle sole spese vive
documentate da lui anticipate per attività svolta in nome e per conto
dell'ente sportivo (c.d. a piè di lista), e per poter sostenere che si tratti di un
vero e proprio rimborso spese, e non di una retribuzione per l'attività svolta,
sarà necessaria una delibera da parte dell' ente sportivo per conto della
quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera di incarico
sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso, specificando la causa
delle spese e l' autorizzazione a compierle. Si dovrà poi fare particolare
attenzione agli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio: questi
potranno essere ammessi solo se relativi a momenti in cui la prestazione
viene resa (es. in occasione di trasferte fuori sede). Nei confronti dei
collaboratori volontari, l' ente sportivo non ha alcun obbligo né di
retribuzione, né di assicurazioni sociali, (salva la copertura assicurativa resa
obbligatoria dall' art. 51 della legge 289/02 in favore di tutti i soggetti
tesserati), né, ancora, alcun obbligo fiscale , purché, ovviamente, non
elargisca alcun compenso, anche in beni materiali o in servizi. Ovviamente,
gli eventuali rimborsi spese forfetari riconosciuti (cioè non connessi a
spese effettivamente sostenute dal collaboratore), costituiscono compensi
e, come tali, indipendentemente dalla denominazione data, dovranno
essere assoggettati alla prevista disciplina fiscale.12
Infine, si rammenta che l'art. 90 della legge 289/02 consente ai pubblici
dipendenti di svolgere attività "gratuita" in favore di associazioni o società
sportive dilettantistiche anche dietro riconoscimento di rimborsi spesa o
indennità di trasferta, previa mera comunicazione dello svolgimento della
prestazione alla amministrazione di appartenenza.
12
ex art. 67, comma 1 m9 TUIR
20 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
2. Le prestazioni retribuite: inquadramento lavoristico e aspetti
previdenziali e assicurativi
Per svolgere la propria attività, ogni associazione o società sportiva si
avvale, a vario titolo, delle prestazioni d'opera di numerosi soggetti: atleti,
tecnici, dirigenti, collaboratori vari. Queste risorse umane, ormai sempre
con maggiore frequenza rispetto alle ipotesi di volontariato gratuito,
vengono impiegate a seguito della conclusione di accordi che prevedono
un corrispettivo rispetto alle prestazioni rese.
Ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro retribuito ogni qualvolta venga
riconosciuto, al collaboratore, un corrispettivo per l'opera svolta (qualsiasi
forma di rimborso spese, diverso da quello documentato e relativo a spese
anticipate in nome e per conto dell'associazione, è da intendersi a tutti gli
effetti un corrispettivo, indipendentemente dalla sua entità monetaria).
Diventa necessario suddividere il discorso tra rapporti di tesserati atleti e
società, e rapporti con tesserati e non, che non siano atleti.
Il rapporto tra atleta e società di appartenenza è riconducibile ad una causa
ludica. Pertanto, anche in presenza di un eventuale corrispettivo questo
non costituisce il pagamento di una prestazione lavorativa, ma il
riconoscimento per la prestazione ludica svolta.
Per altri settori dello sport, invece, con particolare riferimento agli istruttori,
spesso prevale la natura professionale dell'attività.
In questo caso si dovrà verificare se la prestazione possa configurare un
rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Nel solo caso in cui si possano escludere entrambe le ipotesi si potrà
riconoscere all'istruttore i compensi defiscalizzati di cui all'art. 67 primo
comma delTuir.
3. Lavoro autonomo e lavoro subordinato
Da ciò ne consegue che anche nel mondo dello sport dilettantistico
potremo trovare prestazioni di lavoro autonomo o subordinato.
Tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato
l'elemento principale di distinzione è dato dal fatto che il lavoratore
subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a
cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali
sia inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione, mentre il
lavoratore autonomo esegue, appunto, con autonomia di gestione la
prestazione oggetto della propria attività lavorativa.
21 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
La subordinazione ha carattere personale e comporta l'assoggettamento
del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo del
datore di lavoro.
Si ritiene configurabile un rapporto di lavoro subordinato laddove
sussistano contemporaneamente almeno due o più tra i seguenti elementi:
1)
L'oggetto delle prestazioni è costituito dalle prestazioni
lavorative rese in favore della parte che ne beneficia;
2)
L'inserimento dell'attività lavorativa nell'organizzazione
dell'impresa;
3)
L'utilizzo di strumenti procurati dal datore di lavoro;
4)
Lo svolgimento di un'attività continuativa;
5)
L'assenza di rischio a carico del lavoratore legato alle congiunture
economiche e di autonomia dell'attività svolta;
6)
La predeterminazione, da parte datoriale, delle modalità di
espletamento del rapporto, l'inserimento gerarchico nell'azienda e
la sottoposizione a controlli in relazione all'esatto adempimento
delle prestazioni dovute;
7)
La predeterminazione della retribuzione.
In riferimento alla prestazione di lavoro autonomo, invece, a titolo
esplicativo, si può fare riferimento ad una circolare INPS (n. 108 del 6 giugno
2000) in cui l'ente precisa quali siano i criteri di valutazione seguiti per
rilevare l'autonomia del rapporto individuandoli nei seguenti elementi:
Ÿla mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del
committente;
Ÿil compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole
prestazioni;
Ÿl'assenza di vincoli e sanzioni disciplinari;
Ÿla libera scelta delle modalità di effettuazione della prestazione;
Ÿla volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.
Per quanto riguarda l'inserimento del lavoratore all'interno
dell'organizzazione dell'associazione, l'istituto ritiene che esso non sia
elemento sufficiente da solo per poter qualificare il rapporto come
subordinato.
4. Trattamento previdenziale, assicurativo dello sportivo dilettante
inquadrato come lavoratore dipendente
Nel caso in cui si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il
soggetto gestore sarà tenuto, nei confronti del lavoratore, a tutte le
garanzie indicate dal Codice Civile e dallo Statuto dei lavoratori, in quanto
applicabili.
L'ente interessato deve, quindi, individuare il contratto collettivo
applicabile al settore di attività in cui opera. L'unico contratto ad oggi
esistente applicabile al settore sportivo a cui poter fare eventualmente
riferimento è quello sottoscritto dalla Federazione Imprenditori Impianti
Sportivi, (organizzazione nata nell'orbita della Confcommercio), con le tre
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Per quel che riguarda il trattamento previdenziale, si ricorda che, a seguito
della soppressione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i
Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) l'ente previdenziale di riferimento è
comunque l'INPS che ha assorbito le competenze prima in capo all'Enpals.
La gestione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è invece affidata
all'INAIL. Le condizioni che fanno sorgere l'obbligo assicurativo sono
l'essere un lavoratore subordinato o svolgere attività rientranti in quelle
per le quali è obbligatoria la tutela assicurativa.
In riferimento agli aspetti fiscali relativi alla sostituzione d'imposta che
assume il "datore di lavoro sportivo" questo deve effettuare una ritenuta
sullo stipendio al netto delle trattenute previdenziali ed in base alle
ordinarie aliquote progressive.
5. La prestazione sportiva dilettantistica
E' il legislatore tributario che si è preoccupato di disciplinare (ma non
definire) la prestazione sportiva dilettantistica a carattere retribuito.
Rientrano in tale fattispecie tutti quei compensi che non siano riconosciuti
nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di esercizio di arti e
professioni.
13
Sono ritenuti "redditi diversi" da quelli derivanti da attività di lavoro
autonomo o subordinato, indipendentemente dal loro ammontare, le
13
22 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
In virtù di quanto disposto dall'art. 67, comma 1 lett. m) TUIR
23 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, e compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche corrisposti dal
Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche, e che da essi sia riconosciuto,
nonché i compensi corrisposti per attività amministrativo-gestionale a
carattere non professionale, nella forma della collaborazione coordinata e
continuativa, assoggettandoli ad una disciplina fiscale agevolata.
Perché si concretizzi esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
correttamente inquadrabile tra i redditi diversi di cui all'art. 67 bisognerà,
quindi, che:
ŸManchino i presupposti per la qualificazione della prestazione come
lavoro autonomo o subordinato;
ŸSi tratti di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, e
compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
ŸVengano corrisposti da Coni Federazioni sportive nazionali, dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
La qualificazione di questi compensi come redditi diversi da quelli da
lavoro ha imposto delle conseguenze importanti sotto il profilo
previdenziale e assicurativo. Infatti sia l'Inps/ Enpals per la parte
previdenziale sia l'Inail per quella assicurativa hanno dovuto prendere
atto che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti non costituivano
redditi di lavoro e che, pertanto, è preclusa la possibilità di applicare i
contributi previdenziali o l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul
lavoro per quelle attività sportive dilettantistiche svolte“con modalità non
professionali”.
·
agli atleti dilettanti,
·
agli allenatori,
·
ai giudici di gara,
·
ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi
natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri".
Il Ministero delle Finanze chiarisce poi che la disposizione in esame “è
riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla
manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la
concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto
delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano
all'evento sportivo”.
Possono quindi essere aggiunti all'elenco sopra riportato anche quei
soggetti che svolgono :
·
incarichi di dirigenti accompagnatori;
·
di dirigenti addetti agli arbitri per i sodalizi sportivi dilettantistici
impegnati in manifestazioni agonistiche ufficiali;
·
dirigenti federali (formazione calendari, designazione arbitrale,
omologazione gare,giustizia sportiva, cronometraggio) senza le quali
diventa impossibile realizzare l'avvenimento sportivo.
Infine, con l'adozione dell' art. 35, comma 5 legge n. 14 del 27 febbraio
2009, norma di interpretazione autentica, è stato chiarito che, nella
locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” debba
ritenersi ricompresa ogni attività didattica, formativa, di preparazione e di
assistenza all'attività sportiva dilettantistica, attività tipica degli istruttori.
6. Le collaborazioni amministrativo-gestionali
La normativa fiscale, quindi, limita l'applicazione delle agevolazioni
accennate soltanto alle somme corrisposte“nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche”.
L'Agenzia delle entrate ha precisato la propria posizione in merito
all'individuazione dei soggetti ai quali possano essere corrisposti
compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e agli
obblighi che dal ricevimento di detti compensi gravano sul percettore
realizzando una inclusione soggettiva: "sono da considerare corrisposti
nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati:
24 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
L'art. 90,14 ha aggiunto all'art. 67,15 il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in
favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". La norma ha
quindi ricondotto fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo
14
15
comma 3, lett. a)
comma 1, lett. m) del TUIR
25 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
previsto della legge n. 133 del 1999, particolari rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a
società o associazioni sportive dilettantistiche.
In quanto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si
caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento
del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e
l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non
professionale del rapporto bisogna valutare se, per lo svolgimento
dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnicogiuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo
esercitata abitualmente.
Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o
della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita l'utilizzo
di questa categoria alle ipotesi collaborazione nella gestione dell'ente per
lo svolgimento dei compiti tipici "di segreteria" di un'associazione o
società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni,
la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non
professionisti.
Naturalmente gli esempi sopra citati (quale, ad esempio, la segretaria)
dovranno sempre essere analizzati sulla base dell'assenza dei presupposti
per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato che, laddove
configurabile, è prevalente.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tali forme di collaborazione è
necessaria la comunicazione preventiva al centro per l'impiego e
l'iscrizione nel libro unico del lavoro.
16
Appunti
articoli 69, comma 2, del TUIR e 25, comma 1,
26 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico
Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico