Vademecum Giuridico.cdr - Comitato regionale Lazio scacchi
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Vademecum Giuridico.cdr - Comitato regionale Lazio scacchi
su ero Comitato Regionale Lazio Via Flaminia Nuova 830 00191 Roma 06.36856383 fax 06.36856213 [email protected] www.laziosport.org www.lazio.coni.it Va m u c e dem in collaborazione con: su ero giuridico Saluto del Presidente del CONI Lazio Per chi ha deciso di dedicare impegno, energie e risorse nel campo della promozione e diffusione dello Sport, ed in particolare in quello dilettantistico, e' un momento particolarmente difficile. La situazione economica generale ha portato praticamente all'azzeramento dei contributi da parte di Enti Pubblici, siano essi Comuni, Province o Regioni. Aziende, che in passato sostenevano con generose sponsorizzazioni, oggi sono in crisi e non si intravede quando potranno tornare a investire in comunicazione attraverso lo sport Nel frattempo l'organizzazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica, il reperimento e la gestione di impianti, la partecipazione a Tornei e Campionati, è diventata una vera e propria impresa! Tale da sembrare e costituire, a volte, un comparto in piena produttività; un settore che ha maturato movimento di business e di affari che hanno messo in secondo piano quell'aspetto sociale e quel ruolo educativo che lo sport assolve e molte decine di migliaia di associazioni realizzano in Italia. Oltre alla carenza di risorse, occorre affrontare un ginepraio di normative e disposizioni che non tengono conto del carattere volontaristico della stragrande maggioranza della dirigenza sportiva e della finalità sociale che la maggior parte delle Associazioni Sportive di base perseguono, affiancando, se non sostituendo a volte, la famiglia, la scuola, lo Stato. Iniziare o portare avanti l'organizzazione di un'attività sportiva, specie se di carattere agonistico e' diventata oggi un'iniziativa titanica. E' proprio questa necessità di chiarezza che ci ha spinto a mettere “Nero su Bianco”, semplificando e facilitando, ciò che semplice e facile non e'. Il Coni Lazio e la sua Scuola dello Sport lo stanno facendo da tempo, attraverso momenti di sensibilizzazione, informazione e formazione. L'Assessorato allo Sport della Regione Lazio, si affianca oggi e ci sostiene in questa iniziativa e nella realizzazione di una prima pubblicazione che, insieme a quelle che seguiranno, vuole essere un contributo sintetico e concreto. Dai numerosi incontri avuti con le Associazioni e con gli esperti, dopo aver raccolto il disagio di tantissimi operatori del settore, sta emergendo la necessità di ammodernare la legislazione riguardante la figura giuridica delle A.S.D., rendendola più aderente a quella che è la situazione attuale e maggiormente rispondente alle finalità di utilità sociale che le stesse Associazioni Sportive Dilettantistiche perseguono in favore dell'intera comunità. E' su questo tema che cercheremo di mettere “Nero su Bianco” una nuova proposta di possibili soluzioni concrete da affidare al vaglio e alle valutazioni delle Istituzioni sportive e politiche per dare un futuro più sereno al mondo dello sport dilettantistico. Prof. Alessandro Palazzotti Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico INDICE Gruppo di studio per il vademecum: INTRODUZIONE.....................................................................................................................................................................................4 Silvia Di Stefano, Docente territoriale Scuola dello Sport del CONI (Coordinatrice elaborazione contenuti) Gianni Fontana, Docente territoriale della Scuola dello Sport del Coni (Contributi argomenti giudirici) Celestino Bottoni, Esperto della Scuola Regionale dello Sport del Coni (Contributi argomenti tributari e fiscali) Fabio Romei, Esperto della Scuola dello Sport del Coni (Contributi argomenti fiscali e previdenziali) CAPITOLO 1 Responsabilità civile, penale e disciplinare del dirigente sportivo 1.1. La responsabilità civile.................................................................................................................................................................5 1.1.1. La responsabilità civile contrattuale 1.1.2. La responsabilità extra contrattuale SULLA RESPONSABILITA' NELLA SCELTA DEITECNICI 2. La liberatoria.......................................................................................................................................................................................7 ESEMPI DI LIBERATORIE 3. La soluzione ai problemi di responsabilità civile.....................................................................................................................9 4. Responsabilità penale...................................................................................................................................................................10 5. Responsabilità disciplinare.........................................................................................................................................................10 6. La certificazione medica...............................................................................................................................................................11 CASISTICA SULLE PRONUNCE GIUDIZIARIE CAPITOLO 2 Le associazioni e società sportive dilettantistiche: caratteristiche, modalità costitutive e di gestione 1. La Disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche...........................................................12 1.1. Associazioni sportive riconosciute 1.2. Associazioni sportive non riconosciute 1.3. Società di capitali e cooperative 2.Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche....................................................................................18 Con il contributo di Studio Legale Martinelli & Rogolino CAPITOLO 3 Il lavoro nello sport 1.Volontariato sportivo....................................................................................................................................................................19 2. Le prestazioni retribuite: inquadramento lavoristico e aspetti previdenziali e assicurativi....................................21 3. Lavoro autonomo e lavoro subordinato.................................................................................................................................21 4.Trattamento previdenziale, assicurativo dello sportivo dilettante inquadrato come lavoratore dipendente 23 5. La prestazione sportiva dilettantistica....................................................................................................................................23 Le collaborazioni amministrativo-gestionali............................................................................................................................25 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico CAPITOLO 1 1.RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE SPORTIVO INTRODUZIONE Questo vuole essere un contributo a chi di sport vive tutto il giorno, seppure al di fuori del contesto prettamente lavorativo, uno strumento veloce per comprendere il mondo dello sport dal punto di vista regolamentare, giuridico e fiscale in modo da poter capire se la propria gestione sia “a norma”, oppure se è necessario approfondirne alcuni aspetti. Obiettivo del vademecum è, quindi, quello di mettere “nero su bianco” la normativa e le procedure da seguire al fine di chiarire ciò che un dirigente, e soprattutto il Legale Rappresentante della ASD,“non può non conoscere”, al fine di preservare se stesso e la propria organizzazione dalle conseguenze legali di comportamenti scorretti, messi in atto perlopiù per la plausibile difficoltà a comprendere la particolare configurazione della legislazione sportiva e del no profit. Il linguaggio è volutamente sintetico per realizzare una pubblicazione snella che possa essere letta anche dai dirigenti più impegnati, per far rilevare quegli elementi imprescindibili ai fini di una gestione formalmente e sostanzialmente corretta dal punto di vista legale e fiscale. Ogni persona che, a qualsiasi titolo, operi per conto ed in nome dell'associazione dovrebbe conoscere infatti l'ambito legale e giuridico in cui si muove, ciò a salvaguardia prima di tutto del Presidente, che risponde in proprio delle eventuali mancanze. Questo vademecum, inoltre, è destinato anche ad istruttori, personale di segreteria, dirigenti accompagnatori e tutti coloro i quali “gestiscono” l'associazione in rappresentanza del Presidente che non potrà essere, per ovvi motivi, sempre presente. Vogliamo far presente che per ciascun argomento è senz'altro possibile reperire materiale più approfondito e “tecnico” dedicato a chi, nell'associazione, si occupa proprio di questi aspetti, siamo convinti però che chi è alla guida di una ASD e la rappresenta legalmente, oltre ad affidarsi ad esperti dei vari settori, debba essere in possesso di chiare ed inequivocabili nozioni di carattere giuridico e fiscale, così come di quelle sportive. IlVademecum è articolato in tre volumetti: il NERO SU BIANCO…fiscale – in cui sono chiariti gli aspetti legati prettamente alla gestione amministrativa delle ASD; il NERO SU BIANCO…giuridico – con la parte legata all'inquadramento legislativo ed agli aspetti delle responsabilità oggettive e soggettive delle ASD e dei dirigenti sportivi; ed il NERO SU BIANCO…sportivo – per far comprendere i soggetti coinvolti nel mondo dello sport, e per ricondurre ogni ragionamento al concetto fondamentale che il lavoro, il volontariato, le competenza e gli sforzi di tutti i protagonisti, devono sempre essere finalizzati al perseguimento dei valori dello sport onesto e leale, quello che porta con sé gli ori dei campioni olimpici così come le gioie nelle palestre delle scuole. 4 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Lo sport come qualsiasi agire mano può essere fonte di responsabilità giuridiche che andremo ad esaminare in questo1 capitolo. E' d'obbligo premettere che si parlerà solo delle situazioni “patologiche” cioè di alcune situazioni limite che possono essere utili per capire come comportarsi o - ed è questo l'intendimento del vademecum - come mettere in atto dei comportamenti cautelativi per i dirigenti stessi. La responsabilità di un dirigente sportivo è di tipo: · civile · penale · disciplinare 1.1. La responsabilità civile Responsabilità civile significa responsabilità per un incidente, ed obbligo di risarcire economicamente le conseguenza dannose: chi viene dichiarato responsabile per un danno occorso viene riconosciuto civilmente come l'autore o il colpevole di tale evento, ed andrà incontro all'obbligo di risarcire con denaro il danneggiato. 1.1.1. La responsabilità civile contrattuale Avremo responsabilità contrattuale ogni volta che vi è stato un contratto, cioè qualsiasi accordo – scritto o verbale - tra due o più parti avente un contenuto economico (art. 1321 codice civile). Ad esempio l'acquisto di un giornale o la consumazione di un pranzo al ristorante sono contratti ove dietro pagamento di una somma di denaro ricevo una controprestazione ovvero il giornale o il pranzo. Orbene ciò significa che il dirigente sportivo nella sua attività stipula vari contratti, sia scritti che verbali: dalla convenzione con gli enti per usufruire degli impianti sportivi, agli accordi 3 con gli allenatori e tecnici, ai corsi a pagamento per bambini e ragazzi, ai biglietti venduti agli spettatori. In tutte queste situazioni il dirigente si obbliga contrattualmente a fornire la prestazione principale ovvero, ad esempio, il corso per i bambini o la visione della partita per il pubblico ed una prestazione secondaria ovvero che il tutto accada in sicurezza. Quindi, ad esempio, per stare ai casi precedenti il dirigente dovrà assicurare che nei giorni ed ore prefissati si svolga il corso sportivo e che alla fine del mese si siano effettivamente svolte le ore di lezione programmate (altrimenti non avrà diritto a ricevere il pagamento del corso o a riceverlo in parte), ma di certo non risponde del fatto che i giovani atleti siano diventati più o meno 4 bravi nello sport praticato. Egli deve solo approntare tutte le condizioni perché gli allievi possano imparare e praticare quel determinato sport. In presenza però di un danno, egli deve dimostrare che esso si è verificato per causa a lui non imputabile. In sostanza, il genitore del bambino che si fa male durante il corso sportivo o lo spettatore che subisce un danno durante la visione della partita dovranno dimostrare solo il contratto in essere con la società sportiva, e sarà quest'ultima ed i suoi dirigenti a dover dimostrare di non aver colpa alcuna. 5 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico E' bene chiarire che nella maggior parte dei casi si tratterà di infortuni di gioco ed in questi casi, allorché l'infortunio avviene durante l'attività sportiva e nel rispetto delle regole, è la stessa normativa ad escludere la responsabilità del dirigente, perché chi partecipa ad un un corso, o ad una competizione, accetta i rischi che possono derivargli da quella pratica sportiva. Se, per esempio, un bambino durante una scuola calcio, subisce un infortunio per un contrasto con l'avversario, questo non comporterà alcuna responsabilità di dirigenti o allenatori, così come per il bambino iscritto ad un corso di sci che cade al campo scuola, o ancora il bambino che subisce un colpo durante un allenamento di arti marziali. In questi casi siamo nel così detto “rischio sportivo”, che i genitori, iscrivendo il minore al corso sportivo, hanno accettato. Caso diverso è se, nell'esempio del bambino che svolge un'arte marziale, la società ed il suo tecnico permettevano l'allenamento senza le protezioni previste dai regolamenti sportivi, oppure se l'infortunio è avvenuto per l'inadeguatezza del campo di gioco o per negligenza degli istruttori. 1.1.2. La responsabilità extra contrattuale Per responsabilità civile extracontrattuale si intende quel tipo di responsabilità che ognuno di noi ha verso il prossimo, ovvero quella di non provocare, con il proprio comportamento, danni a nessuno. E' la responsabilità che concerne i danni ai terzi , che sono in genere soggetti estranei da rapporti con la società sportiva, che non hanno stipulato quindi alcun contratto con essa. La responsabilità extra contrattuale dei dirigenti sportivi è definita da alcuni articoli del Codice Civile e riguarda, in sintesi: obbligo generale di non provocare danni ingiusti a terzi (art. 2043 codice civile) danni provocati dai minori nel periodo in cui sono sotto la custodia dell'A.S.D. o dei suoi tecnici (art. 2048) danni provocati dai suoi dipendenti e dai suoi allenatori (art. 2049) attività pericolose quali la gestione relativa a piste go-kart, maneggio, gestione di stadi (art. 2050) danni da cose in custodia, subiti ad esempio causa della mancata manutenzione delle strutture sportive (art. 2051). SULLA RESPONSABILITA' NELLA SCELTA DEITECNICI In linea di principio l'insegnamento dello sport è libero (Tar del Lazio 37668/10) e tranne in alcuni casi ove la Legge prevede una categoria professionale apposita (vedi ad esempio maestri di sci) ognuno può insegnare lo sport. Al contrario, però la società sportiva va incontro a sanzioni da parte della FSN, EPS o DSA laddove “assume” nel ruolo di tecnico/allenatore soggetti che non abbiano la qualifica riconosciuta dal soggetto a cui ci si è affiliati. 6 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Dunque per non andare incontro a sanzioni disciplinari è bene verificare che il tecnico incaricato sia iscritto agli albi federali. Inoltre, la scelta di un tecnico non qualificato può dar luogo anche a responsabilità per l'ordinamento generale, laddove l'incompetenza di un tecnico abbia provocato dei danni. E' necessario, quindi, affidarsi a tecnici iscritti negli albi e, laddove la FSN, EPS o DSA nulla preveda al riguardo, a personale con titoli ISEF o IUSM. Così facendo si evita la così detta culpa in eligendo (che darebbe luogo, quantomeno, a responsabilità civile in caso di danni) cioè la colpa per aver scelto un soggetto non qualificato. 2. LA LIBERATORIA La cosiddetta “liberatoria” è un documento sottoscritto in cui un soggetto dichiara di esonerare da responsabilità un altro soggetto, che nel nostro caso sarà l'A.S.D. e quindi il legale rappresentante.. In realtà però, questo documento serve a poco o niente, infatti non esiste atto con cui si possa essere esonerati a priori dalle conseguenze negative del proprio operato (art. 1129 codice civile). In alcuni casi però può essere utile far sottoscrivere all'adulto che è responsabile del minore, la propria assunzione di responsabilità, in modo da poter dimostrare – in caso di contenzioso - la buona fede del dirigente e le effettive responsabilità. È l'esempio di liberatoria sottoscritta per: La riconsegna dei bambini alla fine di un corso (i genitori potranno firmare ed autorizzare i dirigenti a lasciare che il bambino torni a casa da solo al termine della lezione sportiva); I periodi di prova dell'attività (non essendo ancora tesserato il bambino non ha un'assicurazione federale ed è bene che i genitori richiedano per iscritto di far svolgere al proprio figlio un periodo di prova senza essere ancora tesserato dichiarando di conoscere che così non sarà coperto da polizza assicurativa) L'esonero dalla responsabilità per le cose lasciate negli spogliatoi (in questo caso è già utile un cartello appeso negli spogliatoi che indica che non c'è custodia). 7 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico ESEMPI DI LIBERATORIE 3. LA SOLUZIONE AI PROBLEMI DI RESPONSABILITÀ CIVILE Oggetto: LIBERATORIA PER MINORI AFFIDATI ALLA SOCIETA' SPORTIVA Io sottoscritto _________________ genitore del minore __________________ dichiaro che mio figlio, tesserato con l'A.S.D. _________________ si recherà agli allenamenti ed ai raduni per le partite organizzati dalla suddetta società con mezzi propri ed alla fine degli allenamenti (o dopo la fine delle competizioni) tornerà a casa con mezzi propri (o pubblici o a piedi). Esonero quindi la società, i suoi dirigenti e tecnici a riaccompagnare mio figlio a casa o ad aspettare i genitori al termine degli allenamenti/incontri in quanto nessuno andrà a riprenderlo. Luogo e data Firma Oggetto: LIBERATORIA PER MINORI CHE PARTECIPANO A LEZIONI DI PROVA Io sottoscritto ____________________ genitore del minore _______________ chiedo all'A.S. __________________ di far partecipare mio figlio per un periodo di giorni _________ agli allenamenti e lezioni che la società sportiva tiene per i suoi pari età. Sono a conoscenza dei rischi sportivi legati all'attività suddetta, so che mio figlio in questo periodo di prova non sarà tesserato ed assicurato. Al termine del suddetto periodo, secondo il gradimento mostrato da mio figlio deciderò se tesserarlo e continuare l'attività sportiva. Luogo e data Firma N.B.: è comunque raccomandabile non far iniziare gli allenamenti senza avere il certificato medico. 8 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Tutte le Federazioni, gli Enti di Promozione e le Discipline Associare forniscono alle Associazioni che si affiliano, una polizza che copre gli infortuni dei tesserati ed anche la responsabilità civile dei dirigenti. È molto importante verificare l'entità della copertura per la responsabilità civile in modo da valutare l'opportunità o meno di aumentarne i massimali, pagando un corrispettivo annuo che in genere si aggira intorno ai venti euro per dirigente. In altre parole va verificato cosa comprende l'assicurazione (in genere le garanzie base) e se è possibile aumentarne la copertura, tenendo in considerazione alcuni parametri, quali: per la polizza per la responsabilità civile, è importante il capitale assicurato, più è alto maggiore è la sicurezza, (come consiglio generale è bene portare il capitale assicurato sopra il milione di euro, anche se sembra una cifra molto alta però in quegli sfortunati e rarissimi casi di morte o lesioni gravissime esso è appena sufficiente); altro parametro da analizzare è la franchigia, la somma cioè che l'assicurazione non paga e che resta a carico dell'assicurato, chiaramente più la franchigia è bassa, migliore è la polizza. Per le polizze infortuni (che coprono il danno fisico dei tesserati avvenuto senza colpe di nessuno, e che rientrano nel rischio sportivo), esse in genere comprendono il caso morte e invalidità permanente, con una franchigia che, a seconda delle discipline praticate, sarà piuttosto alta. La maggior parte delle polizze non prevede il rimborso delle spese mediche. Molte FSN, EPS e DSA danno la possibilità di aumentare le coperture, sia in polizza infortuni che responsabilità civile pagando, come detto, un'integrazione. COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO AD UN ATLETA Nel caso in cui si verifichi un incidente, la società sportiva deve solo preoccuparsi di inviare la denuncia in assicurazione, indicando come sono andate le cose (anche per escludere responsabilità di dirigenti o tecnici se tali responsabilità non vi sono) ed indicare i testimoni dell'accaduto. Chiaramente l'assicurazione interverrà nel caso di danni, ma laddove l'associazione non ha adempiuto ad un contratto (per esempio con i fornitori, con hotel o ditte di noleggio autobus per le trasferte e così via), di queste obbligazioni risponde in primis il fondo sociale (cioè l'associazione con il suo denaro ed i suoi beni) poi, nelle A.S.D. non riconosciute ne risponde direttamente il presidente, oppure, ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile, la persona che ha agito in nome e per conto dell'associazione se diversa dal presidente. 9 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico 4. RESPONSABILITÀ PENALE La responsabilità penale consegue alla violazione di una norma penale, e comporta la condanna del responsabile ad una delle sanzioni previste: multa, ammenda, carcere, reclusione. Un'assicurazione non esonera in alcun modo da questo tipo di responsabilità, in quanto essa è personale (art. 27 Costituzione) e quindi si paga in proprio. Vi è però da dire che la responsabilità penale è circoscritta a pochi casi, previsti appunto dalle leggi penali in quanto il nostro legislatore ha voluto, giustamente, prevedere questa responsabilità solo nei casi in cui vengano messi in pericolo o distrutti beni fondamentali quali il diritto all'integrità fisica. In breve, per le fattispecie verificabili nell'ambito sportivo, si parlerà di responsabilità penale per i casi di: lesioni personali (le volte che a causa o in conseguenza dell'attività sportiva un soggetto subisce un danno fisico sanitariamente rilevato) frode in competizione sportiva (la truffa tesa ad alterare il risultato della competizione) doping. 5. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E' in genere il tipo di responsabilità che rimane interna all'ordinamento sportivo., che deve conososcerlo ed applicarlo, pena le sanzioni sportive. La responsabilità disciplinare si articola all'interno della giustizia sportiva, che si divide in Tecnica (irrilevante per l'ordinamento generale). Non si può fare · ricorso ai giudici statali se l'arbitro non ha fischiato un rigore o espulso un atleta. In genere questo tipo di giustizia è velocissima ed i termini per impugnare sono ridotti al minimo Disciplinare: allorché vengano comminate ai tesserati sanzioni · disciplinari che compromettano il loro diritto di partecipare al mondo dello sport, dopo aver espletato i ricorsi interni alla federazione si può adire il TNAS del CONI o l'Alta Corte del CONI. Gli Statuti prevedono il vincolo di giustizia ovvero l'obbligo per i tesserati di rispettare le decisioni dei giudici sportivi e non ricorrere ai tribunali ordinari, pena ulteriori sanzioni. Solo in casi determinati, è possibile ricorrere alla Giustizia Amministrativa (TAR) in base alla Legge 280/03 10 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico · Economica (arbitrati). Le controversie economiche tra i tesserati sono obbligatoriamente (in quasi tutte le federazioni) di competenza della giustizia sportiva e degli arbitrati previsti nei regolamenti federali. Prima di dar corso ad azione giudiziale si deve escludere che le norme federali contemplino la così detta clausola compromissoria che obbliga tutti i tesserati a risolvere le loro controversie all'interno dell'ordinamento sportivo. Il lodo arbitrale va poi rispettato dalle parti, pensa sanzioni che possono arrivare anche alla radiazione. Oltretutto è possibile farlo riconoscere dall'ordinamento generale così da eseguirlo come fosse una decisione del giudice ordinario. 6. LA CERTIFICAZIONE MEDICA Il presidente di una A.S.D. deve richiedere un certificato che attesti la buona salute di un tesserato (nel caso di attività agonistica sono necessari maggiori accertamenti clinici). Il dirigente è tenuto ad avere a disposizione i certificati di idoneità fisica allo sport degli atleti, conservandoli e ponendo particolare cautela, ai sensi della normativa sulla privacy, a quelli che attestino un idoneità parziale o con tempo inferiore all'anno. Questo è un dato sensibile che non deve essere assolutamente comunicato a terzi se non al medico di squadra o alla Federazione in caso di convocazioni con rappresentative nazionali CASISTICA SULLE PRONUNCE GIUDIZIARIE obbligo di denuncia assicurazioni sportive: quando un atleta si fa male (non un semplice graffio o una contusione) è sempre bene che il dirigente sporga denuncia cautelativa all'assicurazione federale. Se non lo fa e la pratica va in prescrizione (2 anni) l'asd ed il suo presidente possono essere chiamati a pagare ciò che avrebbe pagato l'assicurazione; obbligazione solidale anche con i responsabili sconosciuti: (Cass. 16998/06). Allorché vi sia un danno, i dirigenti e/o i responsabili individuati rispondono dell'intero ammontare anche se sono rimasti sconosciuti gli altri responsabili. Questo può consigliare, nelle società più grandi e strutturate, di verbalizzare nelle assemblee la divisione di responsabilità e compiti tra i vari dirigenti; 11 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico art. 7 L. 91/81 obbligo della tutela sanitaria dell'atleta: Il dirigente è sempre responsabile che i suoi atleti abbiano la necessaria idoneità medico-sportiva. In caso di morte di un atleta si risponde per omicidio colposo. Cass., 85/02 mancato riposo dopo infortunio: sono stati ritenuti responsabili i dirigenti di una società che avevano fatto nuovamente giocare un atleta dopo un infortunio senza aspettare la completa guarigione e l'atleta aveva subito in conseguenza di ciò un danno più grave. Il consiglio è quindi allorchè vi sia un infortunio in gara o allenamento (quindi conosciuto dai dirigenti) di far tornare alle competizioni un atleta solo dietro presentazione di certificato medico di guarigione; protezione antiscivolo sui gradini di un palazzotto: Cass. 19653/2004. La manutenzione ordinaria di un impianto sportivo (luci, protezione antiscivolo, regolarità del terreno di gioco e dei pavimenti dell'impianto) è a carico di chi ne usufruisce (da solo o in concorso con il proprietario a seconda dei casi) spettatore colpito da una palla:(Trib. Milano, 12.11.92). Il dirigente sportivo deve fare in modo che gli spettatori anche non paganti stiano in luoghi sicuri e non a contatto con i rischi di gioco; responsabilità verso arbitri, tecnici, avversari: (Cass. 20908/05). Il dirigente deve approntare che gli arbitri e gli avversari non subiscano danni o violenze ad opera di terzi (per lo più spettatori) all'interno o nelle immediate vicinanze (parcheggio) del campo di gara. Alcuni regolamenti federali lo prevedono espressamente. CAPITOLO 2 Le associazioni e società sportive dilettantistiche: caratteristiche, modalità costitutive e di gestione 1. LA DISCIPLINA CIVILISTICA DELLE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. Il nucleo vitale dello sport italiano, che costituisce anche la sua caratteristica principale, è quello del lavoro svolto dalle associazioni e le società sportive, sia nel settore professionistico che dilettantistico. Mentre l' attività professionistica (regolata dalla legge n. 91 del 1981) è svolta esclusivamente da società di capitali che possono anche avere scopo di lucro; l'attività dilettantistica, invece, può essere svolta esclusivamente da sodalizi senza scopo di lucro costituiti in forma di società di capitali, cooperative e associazioni con e senza personalità giuridica. 1 L' art. 90 della legge 289/02, norma fondamentale di disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche, individua (ai commi 17 e 18) le caratteristiche che devono possedere tali enti per poter ottenere il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica (riconosciuta o non riconosciuta) o quella, ulteriore e diversa, di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro. L'ente deve in primo luogo, ai sensi del comma 17, modificare la propria denominazione sociale, indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica e potrà assumere la forma giuridica di: associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di personalità giuridica; associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice; società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) e società cooperative Ai sensi del comma 18, poi, l'ente deve essere costituito con atto scritto, in cui dovrà essere indicata la sede legale, e sarà tenuto ad adeguare il proprio statuto a quelle clausole, dettagliatamente elencate dalla norma, ritenute necessarie per garantire l'assenza delle finalità lucrative ed una reale e piena democrazia interna. Si ricorda che oltre a quanto riportato nella norma citata gi statuti dovranno prevedere l'espresso riconoscimento delle norme e dei principi del Coni e dell'ente sportivo nazionale presso il quale sono affiliati Andrà, poi, formalizzata l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva e si dovrà, infine, procedere all'iscrizione nel registro Coni delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dell'ente quale sodalizio sportivo dilettantistico. Pertanto questi passaggi sono fondamentali per potersi definire come tale, indipendentemente dal conseguimento delle agevolazioni fiscali. In estrema sintesi, anche la società o associazione sportiva che non intendesse utilizzare alcun tipo di agevolazione fiscale, dovrà comunque adempiere a quanto sopra riportato. 1 12 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Per come modificato dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 13 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico 1.1. Associazioni sportive riconosciute Gli artt. 12 e ss. del Cod. Civ. disciplinano le associazioni riconosciute: queste 2 sono caratterizzate dall' avere richiesto ed ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ossia dall' essere soggetti giuridici autonomi e pienamente capaci. Con il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione acquisisce la piena autonomia rispetto agli associati sia sotto il profilo giuridico che patrimoniale. In realtà, di autonomia patrimoniale si parla anche per le associazioni non riconosciute, però, mentre per queste ultime,3 per le obbligazioni assunte dall'associazione, i creditori potranno agire sia sul “fondo comune”, sia sul patrimonio dei dirigenti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, che ne risponderanno quindi personalmente, per le associazioni dotate di personalità giuridica si parla, invece, di “autonomia patrimoniale perfetta”, vale a dire che non vi è alcuna confusione fra il patrimonio dell'associazione e quello dei singoli soci: gli eventuali creditori dell'associazione, quindi, non potranno agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati. Un'associazione sportiva non riconosciuta che volesse procedere all'acquisizione di personalità giuridica dovrà costituirsi per atto pubblico, dunque con intervento di un notaio, e presentare apposita istanza alla competente Direzione della Regione territorialmente competente (se l'attività dell'ente si esaurisce in quell'ambito territoriale). All'istanza andrà allegata idonea documentazione atta a rappresentare la reale consistenza del patrimonio. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal DPR 361/2000 e dalle normative regionali di attuazione, l' Ufficio competente potrà concedere o meno il riconoscimento con apposita delibera di iscrizione al Registro delle persone Giuridiche di diritto privato. 1.2. Associazioni sportive non riconosciute La maggior parte degli enti sportivi sono costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile. Rientrano, ad esempio, in tale fattispecie tutte le associazioni che si sono costituite per la semplice volontà di un gruppo di soci, senza intervento notarile (indispensabile, invece, in tutte le altre) 2 3 Pur non essendo richieste particolari formalità, vi sono tuttavia norme che dettano in modo specifico quali disposizioni devono obbligatoriamente essere previste negli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche. Il riferimento è in particolare ai commi 17 e 18 dell'art. 90 L. 289/2002 nei quali sono riportate una serie di disposizioni che gli statuti devono prevedere per ottenere il“riconoscimento”ai fini sportivi da parte del Coni: Denominazione e sede. La denominazione deve necessariamente indicare la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente (es. Aurora Associazione Sportiva Dilettantistica) in modo da consentire a chiunque dovesse intraprendere rapporti con l'ente di conoscere la tipologia del sodalizio. Lo statuto deve poi necessariamente indicare in modo compiuto l'oggetto dell'attività da svolgere. Nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche questo deve essere di natura prevalentemente sportiva, ivi compresa l'attività didattica, eventuali attività ulteriori rispetto a quella sportiva potranno essere previste solo se finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi sportivi, comunque prevalenti, e mai con carattere di indipendenza rispetto all' attività sportiva. Ulteriore elemento caratterizzante le associazioni sportive dilettantistiche è l'assenza dello scopo di lucro. Nello statuto deve essere, infatti, previsto il reinvestimento degli utili eventualmente prodotti nelle attività istituzionali e il divieto di distribuzione, anche in forme indirette (ad esempio per mezzo di sconti o attraverso la cessione della quota a titolo oneroso), di utili o avanzi di gestione. 4 secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 361 del 2000, in base all'art. 38 del Codice Civile 14 Anche l'associazione non riconosciuta è un soggetto di diritto, autonomo rispetto agli associati, dotato di un proprio patrimonio che va sotto il nome di fondo comune4 e le differenze sul piano legislativo rispetto alle associazioni riconosciute, derivano esclusivamente dalla presenza (nella seconda) o dall'assenza (nella prima) del riconoscimento della personalità giuridica. Sono costituite attraverso un atto di natura giuridica, un contratto (si parla di“contratto aperto, plurilaterale con comunione di scopo”) formato da due momenti: l'Atto Costitutivo, con la funzione di attivare l' associazione, fotografandone la nascita e lo statuto, che ha, invece, lo scopo di regolarne l'ordinamento, l'amministrazione e il funzionamento. Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico ai sensi dell'art. 37 Cod. Civ 15 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Nello statuto dovrà poi essere contenuta la disciplina del rapporto associativo, dalle forme di ammissione, fino all'eventuale esclusione o volontaria decadenza dei soci. In riferimento alla disciplina interna dovrà poi essere prevista l'uguaglianza di tutti gli associati, ai quali andranno riconosciuti pari diritti ed obblighi, in particolare in riferimento all'elezione degli organi direttivi e all'accesso alle cariche sociali. Dovranno poi essere individuati gli organi direttivi dell'associazione (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente etc.) con le rispettive competenze e fra questi dovrà essere individuato quello al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente; cioè chi è legittimato ad esprimere verso i terzi la volontà dell'ente (in genere si tratta del presidente). Nel testo statutario saranno poi disciplinate le modalità di tenuta della contabilità. Infatti, anche se per le associazioni non sono richieste particolari formalità in tale ambito, dovrà comunque essere previsto l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi. Lo statuto dovrà infine disciplinare l'eventuale scioglimento dell'associazione, prevedendo sia i casi, le forme e le modalità di scioglimento, sia la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione. Le eventuali rimanenze dovranno obbligatoriamente essere destinate al finanziamento di attività sportive. Da ultimo, in virtù di una Delibera Coni del 2004 (n. 1273), gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche devono contenere una espressa accettazione delle norme e delle direttive del Coni e delle Federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva a cui l'associazione intende affiliarsi. L'organizzazione interna dell'associazione normalmente si articola in una pluralità d'organi, i quali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, daranno attuazione al contratto d'associazione. L'assemblea è l'organo deliberante per eccellenza, formata dall'intera collettività degli associati, delibera per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto. Il consiglio direttivo, organo esecutivo e rappresentativo dell'ente, deputato a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari. Attraverso gli amministratori, persone fisiche, l'associazione agisce e stabilisce rapporti coi terzi e costoro sono responsabili delle operazioni che compiono e delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione5. 5 La gestione non è soggetta ad alcun vincolo specifico in quanto, l'ordinamento dello Stato, non prevede alcun obbligo di tenuta di libri sociali, (ad esempio, il libro verbale assemblee, consiglio direttivo, libro soci, libro dei revisori dei conti ecc.). adempimento comunque auspicabile al fine di garantire trasparenza di gestione sia verso i soci che verso i terzi in ipotesi di eventuali controlli da parte dell'amministrazione finanziaria nonché per una corretta individuazione delle eventuali responsabilità personali. Per una corretta amministrazione, pertanto, si consiglia la tenuta dei seguenti libri sociali senza la necessità che vengano vidimati: libro dei soci (dove annotare cronologicamente i soci, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, i recessi, le esclusioni ed ogni altra annotazione); libro verbali delle assemblee dei soci (in cui verbalizzare le delibere assembleari); libro verbali del consiglio direttivo (in cui verbalizzare le delibere di tale organo). 1.3. Società di capitali e cooperative L'ente sportivo può assumere anche la forma di società di capitali sportiva dilettantistica, SRL o SPA. Queste, per quanto sportive, non differiscono per nulla, sotto il profilo strutturale, dalle società disciplinate dal Libro V del Codice Civile e saranno, pertanto, soggette a tutti gli adempimenti ivi previsti (registro delle imprese, redazione bilancio, ecc.) con un'unica, importante eccezione: tutti gli utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per attività conformi all'oggetto sociale, pertanto sarà vietata ogni forma di lucro, anche indiretta e, in caso di cessione di quota per alienazione o per restituzione in caso di scioglimento della società, questa sarà sempre definita al valore nominale, oppure, ciò che residuasse al termine della procedura di liquidazione dovrà necessariamente essere devoluto a terzi per finalità sportive. 6 Oltre alla forma delle società di capitali , l'ente sportivo dilettantistico potrà assumere l'ulteriore forma della società cooperativa, disciplinata dalle norme del Codice Civile.7 I vantaggi, per una società sportiva dilettantistica, di costituirsi in forma di cooperativa possono essere diversi. 6 art. 38 Codice Civile A seguito delle modifiche apportate dalla L.128/2004 al comma 17, lettera c) dell'art. 90 della L.289/02 Artt. 2511 e segg. Codice Civile. 7 16 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico 17 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Il modello cooperativo consente, infatti, di acquisire personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio della società, diventando soggetto giuridico pienamente capace e autonomo rispetto agli associati e nei confronti dei terzi, anche dal punto di vista patrimoniale; inoltre, la previsione della vigenza del il principio della porta aperta e quello di democraticità del voto singolo8 risultano vantaggiosi per i soci e la gestione della società stessa. Caratteristica fondamentale delle società cooperative è poi lo scopo mutualistico: ovvero l' attitudine di procurare ai soci beni o servizi a condizioni economiche vantaggiose, eliminando l' intento speculativo tipico delle società di capitali. 2. Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 9 Istituito dal Consiglio Nazionale del Coni e reso attivo dal novembre 2005, il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è un elenco telematico degli enti riconosciuti ai fini sportivi dal CONI, l'unico ente certificatore della "sportività" dell'attività svolta dalle associazioni e dalle società dilettantistiche, che viene trasmesso annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, al fine di individuare i soggetti che abbiano diritto a godere delle agevolazioni fiscali riservate alle realtà dilettantistiche. Il Registro CONI assolve, pertanto, ad una duplice funzione: oltre a quella di riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società dilettantistiche,10 costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione al sodalizio sportivo della relativa disciplina fiscale privilegiata.11 Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, che siano in possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento sportivo – ex art 90 L. 289/2002 - e siano affiliati ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di Promozione, ai quali il CONI ha attribuito la delega al riconoscimento provvisorio ai fini sportivi con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica). Agli organi federali spetterà, dunque, il compito di esaminare ed approvare gli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche loro affiliate. 8 agli art. 2528 e ss. c.c. e all' art. 2538 c.c. n. 1288 dell'11 Novembre 2004 10 art. 5, D.Lgs. 242/1999 11 art. 7, comma 1, D.L. 136/2004 conv. in L. 186/2004 9 deliberazione 18 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Successivamente all'affiliazione il riconoscimento definitivo deriverà dall'iscrizione al Registro che dovrà avvenire per via telematica , per il tramite dell'articolazione del Coni territorialmente competente, entro 90 giorni dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione di affiliazione ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo, ove detta trasmissione dalle Federazioni al CONI avvenga negli ultimi 90 giorni della stagione sportiva. Trascorso invano tale termine, le società saranno cancellate dal database che ne avrebbe consentito l'iscrizione ed il riconoscimento provvisorio ottenuto al momento dell'affiliazione si intenderà nullo, rimanendo preclusa per la medesima stagione sportiva la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi. L'iscrizione ha validità annuale e, successivamente, nel momento della riaffiliazione, la data di scadenza del riconoscimento si rinnoverà in automatico. CAPITOLO 3 Il lavoro nello sport 1.Volontariato sportivo All'interno delle associazioni sportive sono frequenti le ipotesi di soggetti che svolgono prestazioni d'opera a titolo gratuito. I motivi che spingono un soggetto a prestare la propria attività lavorativa gratuitamente sono molteplici, comunque tutti riconducibili alla realizzazione di una causa sociale, assistenziale e sportiva comunque meritevole secondo l'ordinamento giuridico . Esistendo però nell'ordinamento la presunzione di onerosità delle prestazioni lavorative, laddove queste venissero rese gratuitamente sarà importante poterlo dimostrare. La mancata previsione di un compenso risulta giustificata dalla chiara assenza della volontà delle parti di instaurare un rapporto di lavoro e dall'intento del prestatore di spendersi gratuitamente per motivazioni diverse da quelle di carattere economico che, sul piano etico-sociale, sono tali da escludere la sussistenza dell'onerosità della prestazione. L' attività gratuitamente svolta per l' ente sportivo non realizza un indebito arricchimento a danno del prestatore, proprio perché questo compie la propria attività per finalità diverse da quelle economiche. 19 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Al fine di evitare controversie è opportuno acquisire una dichiarazione del collaboratore, da questi sottoscritta al momento stesso dell' inizio dell' attività, nella quale risulti specificato che l' attività è prestata volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle finalità che l' associazione si prefigge. Nella dichiarazione sarà bene inserire che il collaboratore svolge l' attività sotto la sua personale responsabilità e che, oltre a non rivalersi verso l' associazione per i danni da lui subìti nello svolgimento dell' attività, lascia altresì indenne l' ente sportivo da ogni pretesa di terzi per il risarcimento dei danni causati o derivanti dall' attività da lui gratuitamente svolta. La sola forma di riconoscimento compatibile con l'instaurazione di un rapporto gratuito (con l'ovvia eccezione dei beni di modico valore), è il rimborso al collaboratore delle sole spese vive documentate da lui anticipate per attività svolta in nome e per conto dell'ente sportivo (c.d. a piè di lista), e per poter sostenere che si tratti di un vero e proprio rimborso spese, e non di una retribuzione per l'attività svolta, sarà necessaria una delibera da parte dell' ente sportivo per conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera di incarico sottoscritta dal legale rappresentante dello stesso, specificando la causa delle spese e l' autorizzazione a compierle. Si dovrà poi fare particolare attenzione agli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio: questi potranno essere ammessi solo se relativi a momenti in cui la prestazione viene resa (es. in occasione di trasferte fuori sede). Nei confronti dei collaboratori volontari, l' ente sportivo non ha alcun obbligo né di retribuzione, né di assicurazioni sociali, (salva la copertura assicurativa resa obbligatoria dall' art. 51 della legge 289/02 in favore di tutti i soggetti tesserati), né, ancora, alcun obbligo fiscale , purché, ovviamente, non elargisca alcun compenso, anche in beni materiali o in servizi. Ovviamente, gli eventuali rimborsi spese forfetari riconosciuti (cioè non connessi a spese effettivamente sostenute dal collaboratore), costituiscono compensi e, come tali, indipendentemente dalla denominazione data, dovranno essere assoggettati alla prevista disciplina fiscale.12 Infine, si rammenta che l'art. 90 della legge 289/02 consente ai pubblici dipendenti di svolgere attività "gratuita" in favore di associazioni o società sportive dilettantistiche anche dietro riconoscimento di rimborsi spesa o indennità di trasferta, previa mera comunicazione dello svolgimento della prestazione alla amministrazione di appartenenza. 12 ex art. 67, comma 1 m9 TUIR 20 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico 2. Le prestazioni retribuite: inquadramento lavoristico e aspetti previdenziali e assicurativi Per svolgere la propria attività, ogni associazione o società sportiva si avvale, a vario titolo, delle prestazioni d'opera di numerosi soggetti: atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori vari. Queste risorse umane, ormai sempre con maggiore frequenza rispetto alle ipotesi di volontariato gratuito, vengono impiegate a seguito della conclusione di accordi che prevedono un corrispettivo rispetto alle prestazioni rese. Ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro retribuito ogni qualvolta venga riconosciuto, al collaboratore, un corrispettivo per l'opera svolta (qualsiasi forma di rimborso spese, diverso da quello documentato e relativo a spese anticipate in nome e per conto dell'associazione, è da intendersi a tutti gli effetti un corrispettivo, indipendentemente dalla sua entità monetaria). Diventa necessario suddividere il discorso tra rapporti di tesserati atleti e società, e rapporti con tesserati e non, che non siano atleti. Il rapporto tra atleta e società di appartenenza è riconducibile ad una causa ludica. Pertanto, anche in presenza di un eventuale corrispettivo questo non costituisce il pagamento di una prestazione lavorativa, ma il riconoscimento per la prestazione ludica svolta. Per altri settori dello sport, invece, con particolare riferimento agli istruttori, spesso prevale la natura professionale dell'attività. In questo caso si dovrà verificare se la prestazione possa configurare un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel solo caso in cui si possano escludere entrambe le ipotesi si potrà riconoscere all'istruttore i compensi defiscalizzati di cui all'art. 67 primo comma delTuir. 3. Lavoro autonomo e lavoro subordinato Da ciò ne consegue che anche nel mondo dello sport dilettantistico potremo trovare prestazioni di lavoro autonomo o subordinato. Tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato l'elemento principale di distinzione è dato dal fatto che il lavoratore subordinato è sottoposto ad un vincolo di assoggettamento gerarchico a cui è correlato il potere del datore di lavoro di imporre direttive sia generali sia inerenti alle modalità di svolgimento della singola prestazione, mentre il lavoratore autonomo esegue, appunto, con autonomia di gestione la prestazione oggetto della propria attività lavorativa. 21 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico La subordinazione ha carattere personale e comporta l'assoggettamento del lavoratore, con limitazione della sua libertà, al potere direttivo del datore di lavoro. Si ritiene configurabile un rapporto di lavoro subordinato laddove sussistano contemporaneamente almeno due o più tra i seguenti elementi: 1) L'oggetto delle prestazioni è costituito dalle prestazioni lavorative rese in favore della parte che ne beneficia; 2) L'inserimento dell'attività lavorativa nell'organizzazione dell'impresa; 3) L'utilizzo di strumenti procurati dal datore di lavoro; 4) Lo svolgimento di un'attività continuativa; 5) L'assenza di rischio a carico del lavoratore legato alle congiunture economiche e di autonomia dell'attività svolta; 6) La predeterminazione, da parte datoriale, delle modalità di espletamento del rapporto, l'inserimento gerarchico nell'azienda e la sottoposizione a controlli in relazione all'esatto adempimento delle prestazioni dovute; 7) La predeterminazione della retribuzione. In riferimento alla prestazione di lavoro autonomo, invece, a titolo esplicativo, si può fare riferimento ad una circolare INPS (n. 108 del 6 giugno 2000) in cui l'ente precisa quali siano i criteri di valutazione seguiti per rilevare l'autonomia del rapporto individuandoli nei seguenti elementi: la mancata imposizione al lavoratore di un orario prestabilito da parte del committente; il compenso determinato in relazione alla professionalità e alle singole prestazioni; l'assenza di vincoli e sanzioni disciplinari; la libera scelta delle modalità di effettuazione della prestazione; la volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione. Per quanto riguarda l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione dell'associazione, l'istituto ritiene che esso non sia elemento sufficiente da solo per poter qualificare il rapporto come subordinato. 4. Trattamento previdenziale, assicurativo dello sportivo dilettante inquadrato come lavoratore dipendente Nel caso in cui si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato, il soggetto gestore sarà tenuto, nei confronti del lavoratore, a tutte le garanzie indicate dal Codice Civile e dallo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili. L'ente interessato deve, quindi, individuare il contratto collettivo applicabile al settore di attività in cui opera. L'unico contratto ad oggi esistente applicabile al settore sportivo a cui poter fare eventualmente riferimento è quello sottoscritto dalla Federazione Imprenditori Impianti Sportivi, (organizzazione nata nell'orbita della Confcommercio), con le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per quel che riguarda il trattamento previdenziale, si ricorda che, a seguito della soppressione dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (Enpals) l'ente previdenziale di riferimento è comunque l'INPS che ha assorbito le competenze prima in capo all'Enpals. La gestione dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro è invece affidata all'INAIL. Le condizioni che fanno sorgere l'obbligo assicurativo sono l'essere un lavoratore subordinato o svolgere attività rientranti in quelle per le quali è obbligatoria la tutela assicurativa. In riferimento agli aspetti fiscali relativi alla sostituzione d'imposta che assume il "datore di lavoro sportivo" questo deve effettuare una ritenuta sullo stipendio al netto delle trattenute previdenziali ed in base alle ordinarie aliquote progressive. 5. La prestazione sportiva dilettantistica E' il legislatore tributario che si è preoccupato di disciplinare (ma non definire) la prestazione sportiva dilettantistica a carattere retribuito. Rientrano in tale fattispecie tutti quei compensi che non siano riconosciuti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o di esercizio di arti e professioni. 13 Sono ritenuti "redditi diversi" da quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o subordinato, indipendentemente dal loro ammontare, le 13 22 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico In virtù di quanto disposto dall'art. 67, comma 1 lett. m) TUIR 23 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche corrisposti dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche, e che da essi sia riconosciuto, nonché i compensi corrisposti per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, assoggettandoli ad una disciplina fiscale agevolata. Perché si concretizzi esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica correttamente inquadrabile tra i redditi diversi di cui all'art. 67 bisognerà, quindi, che: Manchino i presupposti per la qualificazione della prestazione come lavoro autonomo o subordinato; Si tratti di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; Vengano corrisposti da Coni Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. La qualificazione di questi compensi come redditi diversi da quelli da lavoro ha imposto delle conseguenze importanti sotto il profilo previdenziale e assicurativo. Infatti sia l'Inps/ Enpals per la parte previdenziale sia l'Inail per quella assicurativa hanno dovuto prendere atto che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti non costituivano redditi di lavoro e che, pertanto, è preclusa la possibilità di applicare i contributi previdenziali o l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per quelle attività sportive dilettantistiche svolte“con modalità non professionali”. · agli atleti dilettanti, · agli allenatori, · ai giudici di gara, · ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri". Il Ministero delle Finanze chiarisce poi che la disposizione in esame “è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo”. Possono quindi essere aggiunti all'elenco sopra riportato anche quei soggetti che svolgono : · incarichi di dirigenti accompagnatori; · di dirigenti addetti agli arbitri per i sodalizi sportivi dilettantistici impegnati in manifestazioni agonistiche ufficiali; · dirigenti federali (formazione calendari, designazione arbitrale, omologazione gare,giustizia sportiva, cronometraggio) senza le quali diventa impossibile realizzare l'avvenimento sportivo. Infine, con l'adozione dell' art. 35, comma 5 legge n. 14 del 27 febbraio 2009, norma di interpretazione autentica, è stato chiarito che, nella locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” debba ritenersi ricompresa ogni attività didattica, formativa, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica, attività tipica degli istruttori. 6. Le collaborazioni amministrativo-gestionali La normativa fiscale, quindi, limita l'applicazione delle agevolazioni accennate soltanto alle somme corrisposte“nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. L'Agenzia delle entrate ha precisato la propria posizione in merito all'individuazione dei soggetti ai quali possano essere corrisposti compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e agli obblighi che dal ricevimento di detti compensi gravano sul percettore realizzando una inclusione soggettiva: "sono da considerare corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati: 24 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico L'art. 90,14 ha aggiunto all'art. 67,15 il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". La norma ha quindi ricondotto fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo 14 15 comma 3, lett. a) comma 1, lett. m) del TUIR 25 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico previsto della legge n. 133 del 1999, particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche. In quanto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se, per lo svolgimento dell'attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnicogiuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita l'utilizzo di questa categoria alle ipotesi collaborazione nella gestione dell'ente per lo svolgimento dei compiti tipici "di segreteria" di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti. Naturalmente gli esempi sopra citati (quale, ad esempio, la segretaria) dovranno sempre essere analizzati sulla base dell'assenza dei presupposti per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato che, laddove configurabile, è prevalente. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per tali forme di collaborazione è necessaria la comunicazione preventiva al centro per l'impiego e l'iscrizione nel libro unico del lavoro. 16 Appunti articoli 69, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, 26 Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico Coni Lazio - Vademecum «Nero su Bianco» giuridico