Gli emolumenti del personale della scuola La

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Gli emolumenti del personale della scuola La
Gli emolumenti del personale della scuola
Di salvatore buonandi
La retribuzione complessiva dei dipendenti della scuola è costituita da indennità di
varia natura, di cui alcune concorrono con lo stipendio a formare il trattamento
economico fondamentale, altre costituiscono il trattamento accessorio.
La struttura della retribuzione fissa e continuativa del personale docente, educativo ed
A.T.A., come disposto dagli articoli 77 e seguenti del CCNL 29/11/2007, si compone
delle seguenti voci:
- trattamento fondamentale (tabella B CCNL 23/01/2009, art. 50 CCNL 29/11/2007,
come modificato dall’art. 2 sequenza 25/7/2008):
a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali da attribuirsi in base agli anni di
anzianità di servizio ed in rapporto all’orario di lavoro (tempo pieno o part time) ;
b) posizioni economiche orizzontali del personale ATA;
c) eventuali assegni "ad personam".
- trattamento accessorio:
d) indennità di direzione dei DSGA (art. 3 sequenza 25/7/2008);
e) compenso individuale accessorio per il personale ATA (tab. 3 CCNL 29/11/2007);
f) retribuzione professionale docenti (tab. 4 CCNL 29/11/2007).
Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato, con contratto a tempo
determinato annuale e sino al temine delle lezioni viene gestito, in conformità alla
struttura disposta dal Contratto Collettivo Nazionale, dal Ministero Economia.
La tredicesima mensilità
Il periodo di dicembre, per la maggior parte dei dipendenti, costituisce il momento in
cui la misura dello stipendio, erogato dal datore di lavoro, aumenta sensibilmente.
Insieme a tale mensilità, infatti, è corrisposta la tredicesima, così denominata per il
fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da tutti i contratti
nazionali di lavoro. Poiché la tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi
di inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’importo spettante a
tale titolo sarà commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. La tredicesima
mensilità è soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali nonché al prelievo Irpef
ad aliquota massima, senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta. Per il
personale la cui partita stipendiale venga cessata per dimissioni o collocamento
a riposo prima dell’emissione dell’ultimo stipendio spettante, la procedura provvede al
calcolo dei dodicesimi di tredicesima maturati che vengono, quindi, erogati al
dipendente contestualmente all’ultimo stipendio.
Le ritenute previdenziali - Cassa Trattamenti Pensionistici Statali
Nella tabella di seguito riportata vengono indicate le ritenute previdenziali - e le
relative aliquote - attualmente applicate sulle retribuzioni del personale della scuola a
tempo indeterminato e con supplenza annuale iscritto alla Cassa Stato:
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro
Personale iscritto alla Cassa Stato
FONDO PENSIONE INPDAP
%d.
8,80
OPERA DI PREVIDENZA / TFR
%D.
24,20
%d.
2,00
%D.
5,68
FONDO CREDITO
%d.
0,35
I.R.A.P.
%D.
-
%d.
-
%D.
8,50
A seguito dell’art. 1, comma 769, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge Finanziaria
2007), l'aliquota contributiva pensionistica, per la quota a carico del lavoratore, ha
subito l’incremento dello 0,05%.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, da 8,75% la quota dipendente è stata
elevata all’ 8,80%, per un totale delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di
lavoro pari al 33,00% (24,20%+8,80%).
Entro il 12 gennaio di ciascun anno il Tesoro provvede ad acquisire le somme
accessorie liquidate dalle Scuole al fine dell’elaborazione del conguaglio previdenziale
e del rilascio del modello CUD. In tale occasione la RTS effettua la
verifica che la retribuzione accessoria sia inferiore alla maggiorazione del 18%
prevista dall’art. 2 comma 10 della legge 335/1995 e, in tal caso, provvede ad
applicare l’aliquota del fondo pensioni sulla differenza calcolata tra la maggiorazione
del 18% e la retribuzione accessoria.
L’eventuale debito contributivo, così calcolato, viene rateizzato in 4 rate dalla
mensilità di febbraio alla mensilità di maggio compresa.
Il debito rateizzato è identificato sul cedolino dello stipendio con il codice 390 e la
descrizione “Applicazione L. 335/95”.
RTS, inoltre, provvede a gestire i versamenti delle ritenute previdenziali ed
assistenziali, trattenuti sui compensi fissi e accessori erogati ai dipendenti
amministrati.
Il conguaglio previdenziale
Dalla riforma del 1995 (Legge 335/1995) anche per i dipendenti statali tutte le somme
accessorie sono valutabili ai fini pensionistici e, pertanto, sono assoggettate al
contributo del fondo pensione e del fondo credito. Qualora le somme accessorie
riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile,
occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito la parte
di importo che consente di raggiungere la quota minima figurativa del 18%.
Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è reso necessario dal
fatto che, ai sensi della normativa vigente, il sistema pensionistico dei pubblici
dipendenti prevede un imponibile pensionistico pari, come minimo, all’imponibile
stipendiale maggiorato del 18%.
Un metodo di calcolo diverso viene adottato per i conguagli contributivi relativi al
personale supplente temporaneo della Scuola.
Infatti, sugli emolumenti corrisposti a tale tipologia di dipendenti viene applicata la
ritenuta INPDAP sulle competenze fisse e continuative, già maggiorate del 18%.
Pertanto, il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto, per i
suddetti lavoratori le somme accessorie non sono assoggettate a contribuzione e,
pertanto, non sono considerabili ai fini del conguaglio previdenziale. Le operazioni di
conguaglio possono riguardare anche il contributo previsto ai sensi della Legge
438/92, art. 3 ter, che - a decorrere dal 1 gennaio 1993 – stabilisce, in favore di tutti i
regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote
contributive inferiori al 10% a carico dei lavoratori, un’aliquota aggiuntiva dell’1%
sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli
Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per l’anno
2009 il tetto retributivo, oltre il quale è prevista, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 1,
della Legge 438/92 e dell'art.1, comma 241, della Legge 23 dicembre 1996, n.662,
l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, ammonta ad Euro 42.069,00.
Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al fondo
pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può quindi rendere
necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito,
che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale.
Per procedere alle operazioni di conguaglio, le scuole che hanno liquidato compensi
accessori devono comunicare, di norma entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio
dell’anno successivo, le somme accessorie liquidate ai dipendenti amministrati da
Service Personale Tesoro al fine di elaborare il conguaglio fiscale, il conguaglio
contributivo e il rilascio del modello CUD.
Detta comunicazione si realizza attraverso la procedura PRE1996 che consente alle
scuole di inviare, come stabilito dal D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314, i dati tramite
supporto magnetico o in via telematica.
Eventuali debiti contributivi, scaturiti dal conguaglio, vengono recuperati in quattro
rate mensili che riducono l’imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in
unica soluzione e si somma all’imponibile fiscale.
GLI STIPENDI DEL PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO
Il personale supplente temporaneo comprende tre tipologie di supplenza:
- supplenze con contratto a scadenza 30/06 retribuite dal Tesoro;
- supplenze ex art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997, conferite su posti disponibili
in attesa dell’assunzione dell’avente diritto, retribuite dal Tesoro;
- supplenze brevi su posti non disponibili (ad esempio assenza per malattia del
titolare), che vengono liquidate direttamente dalla scuola.
A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 l’articolo 2 del D.L. n. 147 del 7 settembre
2007, convertito in Legge n. 176 del 25 ottobre 2007, ha stabilito che il Ministero
dell’Economia e delle Finanze è competente a disporre i pagamenti anche dei contratti
relativi a supplenze brevi conferite su posti di personale in astensione obbligatoria per
maternità o conferite a personale in astensione obbligatoria.
La normativa che regola i rapporti di lavoro a tempo determinato è indicata
nel C.C.N.L. 29/11/2007 agli articoli 25 e 44.
Il rapporto di lavoro del personale supplente è costituito e regolato da un contratto
individuale in cui sono indicati:
tipologia del rapporto di lavoro;
data di inizio del rapporto di lavoro;
data di cessazione del rapporto di lavoro;
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto stesso.
Il trattamento economico del personale supplente è costituito da (art. 77 C.C.N.L.
29/11/2007 ):
lo stipendio iniziale tabellare previsto per il corrispondente personale a tempo
indeterminato, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, che viene
corrisposto dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del
servizio stesso;
rateo di XIII° mensilità;
rateo di ferie maturato;
assegno per nucleo familiare.
Vengono retribuiti:
le domeniche e le festività infrasettimanali;
il "giorno libero" del titolare assente;
i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua) se il rapporto di lavoro ha
avuto inizio almeno sette giorni prima e termina sette giorni dopo la
sospensione considerata.
Preme evidenziare che gli articoli 40, comma 3, e 60, comma 2, del CCNL
29/11//2007 ribadiscono, in modo chiaro, quanto già previsto dalla sequenza ex
art.142 del CCNL 24/7/2003 (richiamante l’art. 2109 del Codice Civile) in merito al
diritto alla retribuzione della domenica nel caso in cui il supplente abbia effettuato
l’intero orario settimanale in 5 o 6 giorni lavorativi.
2.1 Procedura per la liquidazione degli emolumenti al personale supplente breve
La procedura per l’erogazione delle retribuzioni al personale supplente, in applicazione
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è costituita da varie fasi:
- fase propedeutica alla liquidazione della retribuzione;
- liquidazione e pagamento;
- adempimenti successivi.
La fase propedeutica è tesa all’accertamento e raccolta di elementi e documentazione
utili alla liquidazione delle competenze:
servizio prestato (data, inizio e fine rapporto) desumibile dal contratto di
assunzione;
situazioni personali ai fini retributivi quali l’eventuale diritto a detrazioni di
imposta, all’ assegno per il nucleo familiare o eventuali ritenute extraerariali.
Acquisite dette informazioni si procede alla liquidazione e al pagamento dello
stipendio, fase questa che necessita della conoscenza di dati normativi e contrattuali e
della successiva attività di calcolo:
retribuzione mensile per ogni categoria di personale, dedotta dalla Tabella B
allegata al CCNL 23/01/2009;
ritenute di legge gravanti - ritenute previdenziali e relative aliquote
contributive, ritenute erariali
periodo di servizio da pagare, tenendo conto delle eventuali assenze - o
giornate di sciopero - che possono incidere sulla retribuzione
calcolo della retribuzione lorda rapportata, su base mensile, ai giorni di servizio
(stipendio lordo / 30 x n. gg. servizio), decurtata delle giornate eventualmente
non retribuite e/o parzialmente retribuite
calcolo delle ritenute previdenziali il cui ammontare deve essere dedotto dalla
retribuzione lorda ottenendo l’imponibile fiscale
calcolo delle ritenute IRPEF, determinando prima l’imposta lorda in base
all’aliquota fiscale di interesse e successivamente quella netta, tenendo conto
delle detrazioni di imposta spettanti.
Infine, si sottraggono eventuali ritenute extra-erariali (delega sindacale, riscatto
studi universitari , ecc. ) ottenendo il netto da pagare al dipendente.
Il pagamento è disposto per l’importo netto a favore del dipendente. In presenza di
ritenute extra-erariali devono essere disposti pagamenti mediante assegni o bonifici
intestati ai beneficiari.
La disposizione di pagamento può essere individuale o collettiva, mediante tabella di
liquidazione sulla quale sono riportate tutte le notizie necessarie e giustificative.
Gli adempimenti successivi prevedono alcune attività complesse che riguardano le
seguenti operazioni:
versamento delle ritenute erariali Irpef , effettuato tramite modello F24
ordinario, utilizzando il codice tributo 1001 ed indicando il mese di riferimento
nella casella rateizzazione e l’anno d’imposta;
versamento delle addizionali comunali e regionali utilizzando il modello F24
ordinario.
Il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF deve essere effettuato entro il
giorno 16 del mese successivo in cui viene ordinato il pagamento (circolare MEF
9/2008 e successivi chiarimenti del 30/5/2008 prot. n. 64680);
versamento dell’IRAP entro il giorno 16 del mese successivo in cui viene
ordinato il pagamento (circolare MEF 9/2008 e successivi chiarimenti del
30/05/2008 prot. n. 64680);
versamento all’INPS della contribuzione per la disoccupazione (DS) con
contestuale compilazione ed invio del modello DM10 e del modello EMENS;
versamenti delle ritenute previdenziali INPDAP e TFR secondo le istruzioni
contenute nella circolare MEF n. 20 del 08/05/2007 e nella circolare INPDAP n.
15 del 19/06/2007;
compilazione ed invio della DMA in base alle disposizioni di cui alla circolare
INPDAP 59/2004 e alla circolare INPDAP n. 15 del 19.06.2007. Quest’ultima
circolare - oltre alle nuove modalità di versamento - prevede la piena
applicazione della circolare 59/2004, rendendo operativo il tracciato della DMA
in tutte sue parti. In particolare, le amministrazioni sono tenute a compilare il
quadro Z2 completo degli estremi di pagamento dei contributi oggetto di
denuncia.
LE RITENUTE ERARIALI
Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura
fiscale, operate sui redditi di lavoro dipendente erogati al personale amministrato. In
sede di elaborazione dello stipendio mensile è necessario provvedere alla
determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale
delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute.
A differenza dell’IRPEF - che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto d’imposta le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato, di
norma, nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento o, per i supplenti brevi,
all’atto della cessazione. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali
ed erariali si provvede, inoltre, alla determinazione e al versamento dell’IRAP
(Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.
Preme rilevare che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) è intervenuta
sulle disposizioni che regolano l’imposta sui redditi, introducendo ulteriori novità
rispetto a quanto già disposto con Legge n. 296 del 27.12.06 (Finanziaria 2007) che
aveva introdotto significative modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche
L’IRPEF, che dal mese di Gennaio 2007 ha sostituito l’IRE, è un’imposta fondamentale
del nostro sistema tributario; è personale, diretta, progressiva e colpisce il reddito
complessivo percepito.
Le aliquote attualmente vigenti sono le seguenti:
o per redditi fino a 15.000 euro, il 23 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 15.001 euro e fino a 28.000 euro, il 27 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 28.001 euro e fino a 55.000 euro, il 38 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 55.001 euro e fino a 75.000 euro, il 41 per cento;
o per la parte di reddito superiore a 75.000 euro, il 43 per cento.
Addizionale regionale e comunale
Sul reddito complessivo imponibile vengono calcolate anche le addizionali regionali e
comunali secondo le seguenti modalità:
- per individuare l’aliquota da applicare ai fini dell’addizionale regionale viene fatto
riferimento alla regione in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.
- ai fini dell’addizionale comunale, in seguito alle novità introdotte dalla legge
finanziaria 2007, per individuare l’aliquota da applicare viene fatto riferimento al
comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno precedente a
quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.
Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate
sul sito: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
- www.finanze.it.
Le addizionali dovute da ciascun dipendente sono trattenute sullo stipendio dal mese
di marzo al mese di novembre. Per l’addizionale comunale è previsto un acconto, per
l’anno successivo, pari al 30% del totale dell’imposta dovuta.
Conguaglio fiscale
Entro il mese di febbraio l’Ufficio che liquida il trattamento principale è tenuto ad
effettuare il conguaglio tra le ritenute d’acconto mensilmente operate e l’imposta
effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme
fondamentali e accessorie) nell’anno precedente. Per quanto riguarda il personale
supplente breve tale operazione è effettuata dalla scuola all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro. Dalle operazioni di conguaglio potrà risultare:
- un credito a favore del dipendente, se l’imposta complessivamente dovuta è
inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso
le maggiori ritenute applicate nell’anno sono rimborsate direttamente al dipendente
- un debito, se l’imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute
già operate nei singoli periodi di paga; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute
nel cedolino del mese del conguaglio.
Per il personale amministrato dal Tesoro, per il quale non è stato emesso - per varie
motivazioni - lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio (part-time verticale,
aspettativa, ecc.), l’eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CUD (punto 44 –
IRPEF da versare all’erario da parte del dipendente); mentre le risultanze a credito
vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di
giugno dell’anno in corso.
In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del
dipendente e viene effettuato anche il conguaglio contributivo.
Per consentire l’elaborazione del conguaglio fiscale, le scuole che erogano i
trattamenti accessori hanno l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta, di norma
entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell’anno successivo, le somme
liquidate ai dipendenti amministrati, utilizzando la procedura telematica Pre1996.
Le detrazioni fiscali
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (art. 12 TUIR)
Le detrazioni per figli a carico sono previste con importo fisso da attribuire nella
percentuale derivante dal seguente rapporto matematico:
(Limite – Reddito del contribuente)/ Limite
Il limite di reddito è aumentato di 15000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Per i contribuenti con più di 3 figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per
ciascun figlio a partire dal primo.
I figli sono considerati a carico a prescindere dall’età anagrafica purché non
possiedano redditi annui superiori a € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
In generale la detrazione è ripartita obbligatoriamente nella misura del 50 per cento
tra i genitori a meno che uno dei due coniugi non sia a carico dell’altro. In alternativa
la detrazione può essere attribuita interamente, previo accordo, al genitore con
reddito più alto.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione
degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta per intera al genitore affidatario
nei seguenti casi:
o mancanza di accordo;
o quando il genitore affidatario ha un reddito tale da non permettere di
usufruire delle suddette detrazioni.
In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo, il genitore che fruisce per intero delle
detrazioni ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla
maggiore detrazione usufruita.
Nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il
contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed
effettivamente separato, oppure nel caso in cui vi siano figli adottivi, affidati o affiliati
del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si
applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per coniuge a carico.
DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE (Art. 13 TUIR)
Le detrazioni per lavoro dipendente sono un beneficio fiscale a favore dei dipendenti
perché riducono l'IRPEF trattenuta in busta paga.
Sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, vengono applicate le aliquote
previste per i diversi scaglioni.
Una volta determinato l'importo di IRPEF lorda vengono sottratte le detrazioni
spettanti.
Spetta un’ ulteriore detrazione pari a:
10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma
non a 24.000 euro;
20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma
non a 25.000 euro;
30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma
non a 26.000 euro;
40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma
non a 27.700 euro;
25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma
non a 28.000 euro.
Esempio: dipendente con un reddito di € 25.200
Detrazione teorica pari a € 1.338
Percentuale detrazione spettante:1.338x[1–(25.200–15.000)/40.000]=0,745
(74,50%)
Importo detrazione spettante: 1.338 x 74,50% = 996,81 +30 (ulteriore detrazione) =
1.026,81.
L’ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE
L’assegno per nucleo familiare (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei
lavoratori dipendenti, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che
abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L’Assegno non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o
fiscale.
Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’ANF vengono effettuati tenendo
conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo famigliare.
La domanda di rideterminazione dell’assegno al nucleo familiare, con decorrenza 1°
luglio di ogni anno, deve essere presentata all’Ufficio responsabile del trattamento
economico - o alla scuola di servizio - non appena il dipendente è in possesso dei
redditi complessivi relativi all’anno precedente (ad esempio, per l’assegno al nucleo
familiare con decorrenza 1° luglio 2008 non appena ricevuto il CUD redditi 2007 o sia
stato elaborata la dichiarazione dei redditi Mod. 730 o Mod. Unico).
Si ricorda che una nuova domanda deve essere presentata anche al variare della
composizione del nucleo familiare.